38.2017.35
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17 gennaio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.35
rs
Lugano
17 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 marzo 2017 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
(in seguito: Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 31 gennaio
2017 (cfr. doc. 10) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a indennità per
insolvenza per il periodo 12 novembre 2015 – 31 gennaio 2016.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
2. Nell’evenienza
concreta emerge che l’opponente è stata impiegata presso la società __________
dal 01 luglio 2011 all’11 novembre 2015 in qualità di impiegata amministrativa.
In data 31
ottobre 2015 la società ha rescisso il contratto di lavoro, esonerando
dall’obbligo lavorativo la signora RI 1 a decorrere dall’11 novembre 2015. Dopo
tale data la Signora RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa, ma
rivendica alla nostra Cassa i salari dal 12 novembre 2015 al 31 gennaio 2016
quale periodo di disdetta non concesso dalla società.
3. La Cassa, prende
atto delle motivazioni indicate nell’opposizione come pure del fatto che dal 12
di novembre 2015 la Signora RI 1 non ha svolto alcuna attività lavorativa per
la società, essendo nel contempo stata esonerata dal presentarsi sul posto di
lavoro.
4. In considerazione
del fatto che l’indennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le
pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata, il
periodo dal 12 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 non può essere riconosciuto in
quanto non lavorato. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto
il riconoscimento dell’indennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 per
un importo di fr. 1'546.-- per il lavoro svolto presso la __________.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
Il contratto lavorativo della ricorrente
con la __________ è terminato con data 11 novembre 2015 ma già qualche
settimana prima di tale data il gerente, il signor __________, aveva
manifestato l’intenzione, in caso di chiusura della società menzionata, di
continuare l’attività svolta con la ricorrente e altre due colleghe anche con
nuova società.
Il giorno del licenziamento il signor __________
ha nuovamente comunicato alla sottoscritta e ad altra collega di voler
proseguire il lavoro con entrambe e chiudere le pratiche inevase di alcuni
clienti a cui lo stesso teneva particolarmente.
A seguito della richiesta la sottoscritta e
un’altra collega hanno pertanto gestito i rapporti con professionisti all’etero
e con la clientela per le pratiche inevase e incorso di gestione.
Qualche giorno dopo il licenziamento lo
stesso __________ ha contattato telefonicamente le stesse comunicando le
pratiche che avevano, secondo lo stesso, priorità nella risoluzione.
Per tali motivi e tali promesse concrete la
sottoscritta non si è tempestivamente messa alla ricerca di un uovo lavoro, né
ha richiesto presso l’istituto competente l’assegno di disoccupazione, né ha
richiesto i mesi di disdetta riconosciuti dal Codice delle Obbligazioni.
Lo stesso __________ ha invece provveduto
al pagamento delle mensilità del preavviso alla collega con la quale non
intendeva più continuare il rapporto di collaborazione, come dimostrabile dalla
documentazione contabile in capo alla società.
Nonostante numerosi tentativi di contatto
telefonico da parte della sottoscritta e della collega, a fine novembre il
signor __________ si è reso irreperibile e non si è reso più disponibile a
continuare nel supporto della risoluzione delle problematiche emerse nella
gestione delle pratiche della clientela. La documentazione cartacea relativa
alla clientela non è mai stata ritirata.
Pertanto , la sottoscritta, insicura
sull’affidabilità del signor __________, ha deciso di valutare nuove proposte
lavorative. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 28
aprile 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente
il diritto alle indennità per insolvenza richieste dal 12 al 30 novembre 2015.
2.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI
Fatti
i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non hanno diritto
all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di
un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società,
prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un
influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr.
art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo l’art. 52 cpv. 1
LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli
ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di
fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo
la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza
dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati
salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle
assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La
cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e
dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv.
2 LADI).
2.3. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF)
ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da
un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle
derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha
prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività
lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte
ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili
condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti
motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo
al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,
essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato
che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di
lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego)
non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di
disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti
derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa
passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel
fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto
all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
Il
caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava
un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993,
voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha
impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le
avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da
tutti i suoi obblighi.
La
nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre
1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata
in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del
fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva
diritto all’indennità per insolvenza.
In una successiva sentenza
C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul
diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da
quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del
termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha
confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio
1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.
La nostra Massima Istanza,
in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria
giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro
la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue
pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle
indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo giorno in cui ha
effettivamente lavorato.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo
2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005,
pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per quanto concerne la
giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007,
massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata non ha diritto
all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia
stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì
ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata
dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento
oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire
l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va,
infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto
all’indennità di disoccupazione.
Con sentenza 38.2013.71
del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato
contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale
l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del
supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio
datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo
Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva
ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente
alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30
giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non
presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione
in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non poteva, sino allo
scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento
ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e
52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una sentenza 38.2013.76
del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione
emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato ad un assicurato
il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dall’obbligo di
prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto
di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore
di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle
prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di fatto idoneo al
collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato
come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a
pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e
non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’art. 29
cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza,
per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti
del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai
sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali
pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione”.
Infine, per completezza,
va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD
II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché
il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per
insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia
esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure
quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede
non più contare su un’assegnazione di lavoro se l’inoltro della domanda di
indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2
CC.
In
quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non
ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato
congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in
relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è
ritrovato in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la
documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo
Considerandi
diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli
atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un
complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora
amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un
lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede
aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle
mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della
domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora
l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro
oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si
fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,
sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza
risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto
di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto
all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato
alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una
situazione di disoccupazione di fatto.
2.4
La Prassi LADI II (Indennità
per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,
consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.
3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:
" DISTINZIONE
TRA L’ID E L’II
A2 L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei
confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi
a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario
conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le
pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata
(eccezione: cfr. A5)
A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è
il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di
collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha
diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di
conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e
osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati
sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a
risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di
tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29
cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa,
compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4 L’II non copre le pretese determinate da un
licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del
17.3
; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).
(…)”
Sulla portata delle
direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012;
STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid.
4.
).
2.5
Nella presente evenienza la
ricorrente ha concluso, il 28 giugno 2011, con la __________ di __________ un
contratto di lavoro quale segretaria con effetto dal 1° luglio 2011 (cfr. doc.
48-50).
Il 31 ottobre 2015 la
medesima è stata licenziata con la seguente motivazione:
" (…) con la
presente le comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento.
La esoneriamo dall’obbligo lavorativo dalla
data del 11.11.2015.
La decisione è stata presa per la seguente
motivazione: ristrutturazione aziendale.” (Doc. 24)
Il Giudice di pace del
circolo di __________, il 28 settembre 2016, vista l’istanza della ricorrente e
preso atto dell’assenza ingiustificata della convenuta __________, ha formulato
la seguente proposta di giudizio:
" 1. Il
convenuto è condannato a pagare all’istante fr. 4'530.--.”
(Doc. 13)
L’insorgente ha
specificato che la somma richiesta di fr. 4'530.-- corrisponde al salario dei due
mesi di preavviso dovutile per legge ai sensi del CO a seguito del
licenziamento dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. 32-34).
Il Giudice di pace nella
sua proposta di giudizio ha aggiunto delle osservazioni del seguente tenore:
" Se nessuna
delle parti rifiuta la presente proposta di giudizio entro 20 giorni dalla
comunicazione scritta, la stessa è considerata accettata e ha l’effetto di una
decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato
(art. 211 cpv. 1 CPC). Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione
rilascia all’attore l’autorizzazione ad agire (art. 211 cpv. 2 lett. b CPC).
L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa alla Giudice di pace __________
entro 3 mesi dalla notificazione (art. 209 cpv. 3 CPC).” (Doc. 13)
In concreto la
raccomandata con la proposta di giudizio del Giudice di pace non è stata
ritirata dalla Sagl, per cui si è proceduto con l’intimazione tramite Polizia
(cfr. doc. 8).
La Polizia comunale di __________,
il 16 dicembre 2016, ha attestato che la società non era più esistente e che
l’amministratore __________ era irreperibile (cfr. doc. 14).
La ricorrente, il 23
gennaio 2017, dopo che la __________ è stata sciolta il 21 novembre 2016 (cfr. www.fusc.ch n. di pubblicazione __________), ha inoltrato
una domanda d’indennità per insolvenza per stipendi non pagati dal 12 novembre
2015.
al 31 gennaio 2016. Ella ha indicato, quale ultimo giorno di lavoro
effettuato, l’11 novembre 2015 e che il salario le è stato pagato fino all’11
novembre 2015 (cfr. doc. 21).
La Cassa le ha negato il
diritto a indennità per insolvenza con decisione del 31 gennaio 2017 (cfr. doc.
10).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 10 marzo 2017, in cui
l’amministrazione ha precisato, da una parte, che l’indennità per insolvenza
copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività
lavorativa effettivamente prestata, dall’altra, che la ricorrente dal 12
novembre 2015 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la Sagl, essendo
stata esonerata dalla stessa dal presentarsi sul posto di lavoro (cfr. doc. A).
Con il ricorso
l’insorgente ha postulato il riconoscimento di indennità per insolvenza per il
lasso di tempo dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. I).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, dopo attento esame delle carte
processuali, ritiene che l’operato della Cassa debba essere tutelato.
In effetti, visto che il
datore di lavoro, al momento in cui ha intimato il licenziamento alla
ricorrente, l’ha esplicitamente liberata dal suo obbligo di lavorare dall’11
novembre 2015, la medesima, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale
citata al consid. 2.3., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta
al consid. 2.4., è idonea al collocamento dal 12 novembre 2015 (cfr.
STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "… l'assuré
a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette
date de l'obligation de fournir un travail. Sans
emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au
placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela
suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").
Il
TCA non ignora che la ricorrente ha asserito di avere prestato attività
lavorativa per la __________ sino alla fine del mese di novembre 2015 su
richiesta dell’amministratore della società (cfr. doc. I).
Tuttavia tale affermazione
è stata formulata soltanto nel ricorso. Nella domanda d’indennità per insolvenza
la medesima ha indicato quale ultimo giorno di lavoro effettuato l’11 novembre
2015.
(cfr. doc. 21) e nell’opposizione ha unicamente fatto valere che il
rapporto di lavoro di lavoro non è terminato con la lettera di licenziamento,
bensì con la scadenza del termine di preavviso al 31 gennaio 2016 (cfr. doc. 8-9),
come peraltro osservato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag.
2).
Anche nello scritto del 15
marzo 2016 indirizzato alla Sagl la ricorrente si è, del resto, limitata a
richiedere il pagamento relativo al periodo di preavviso a seguito della
lettera di licenziamento dell’11 novembre 2015, senza minimamente accennare a
eventuali mansioni svolte dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 39).
In proposito è utile
ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora
prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2.; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid,. 5.2.; STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3.;
SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143
consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa).
Riguardo, poi, al fatto
che il Giudice di pace del circolo di __________ abbia formulato una proposta di
giudizio secondo cui la __________ è condannata a pagare alla ricorrente fr.
4'530.-- corrispondenti ai salari per il periodo di preavviso di due mesi del
licenziamento (cfr. doc. 13; 32-34), giova evidenziare che, a prescindere dalla
crescita in giudicato o meno di tale proposta, secondo quanto stabilito dal
Tribunale federale, ai fini del diritto all’indennità per insolvenza non è in
ogni caso decisiva la circostanza che, se ha ancora diritto a pretese
salariali, l'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e 11 cpv. 3 LADI) e non ha perciò diritto
all'indennità di disoccupazione.
L'art. 29 cpv. 1 LADI
prevede, infatti, che "se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza,
per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei
confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il
risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento
di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione"
(vedi pure l'art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui "con il pagamento, le pretese
dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla
cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. La cassa non può
rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato
il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF
dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di
compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi
diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se
la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.").
La decisione su
opposizione del 10 marzo 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti