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Decisione

38.2017.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti

salariali.

Non hanno diritto

all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di

un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società,

prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un

influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr.

art. 51 cpv. 2 LADI).

Secondo l’art. 52 cpv. 1

LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli

ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di

fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo

la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza

dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati

salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle

assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La

cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e

dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv.

2 LADI).

2.3. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF)

ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da

un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle

derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha

prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività

lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte

ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione

dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in

questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi

alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso

affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili

condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti

motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo

al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,

essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato

che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di

lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego)

non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di

disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti

derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa

passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel

fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto

all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

Il

caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava

un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993,

voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha

impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le

avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da

tutti i suoi obblighi.

La

nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre

1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata

in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del

fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva

diritto all’indennità per insolvenza.

In una successiva sentenza

C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul

diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da

quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del

termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha

confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto

all’assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio

1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.

La nostra Massima Istanza,

in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria

giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro

la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue

pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle

indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo giorno in cui ha

effettivamente lavorato.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo

2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005,

pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.

Per quanto concerne la

giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007,

massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata non ha diritto

all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia

stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì

ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata

dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento

oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire

l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va,

infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto

all’indennità di disoccupazione.

Con sentenza 38.2013.71

del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato

contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale

l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità per

insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del

supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio

datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo

Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva

ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente

alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30

giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non

presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione

in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non poteva, sino allo

scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento

ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e

52 LADI fino al 30 giugno 2012.

In una sentenza 38.2013.76

del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione

emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato ad un assicurato

il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dall’obbligo di

prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto

di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore

di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle

prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di fatto idoneo al

collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato

come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a

pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e

non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’art. 29

cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza,

per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti

del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai

sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali

pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione”.

Infine, per completezza,

va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD

II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché

il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per

insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia

esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure

quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede

non più contare su un’assegnazione di lavoro se l’inoltro della domanda di

indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2

CC.

In

quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non

ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato

congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in

relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è

ritrovato in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la

documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo

Considerandi

diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli

atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un

complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora

amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un

lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede

aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle

mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della

domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora

l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro

oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si

fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per

insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,

sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza

risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto

di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto

all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato

alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una

situazione di disoccupazione di fatto.

2.4

La Prassi LADI II (Indennità

per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale

autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione

uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,

consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.

3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:

" DISTINZIONE

TRA L’ID E L’II

A2 L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei

confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi

a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario

conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le

pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata

(eccezione: cfr. A5)

A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è

il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di

collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha

diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di

conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e

osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati

sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese

dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il

salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a

risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di

tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29

cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa,

compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4 L’II non copre le pretese determinate da un

licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del

17.3

; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).

(…)”

Sulla portata delle

direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012;

STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid.

4.

).

2.5

Nella presente evenienza la

ricorrente ha concluso, il 28 giugno 2011, con la __________ di __________ un

contratto di lavoro quale segretaria con effetto dal 1° luglio 2011 (cfr. doc.

48-50).

Il 31 ottobre 2015 la

medesima è stata licenziata con la seguente motivazione:

" (…) con la

presente le comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento.

La esoneriamo dall’obbligo lavorativo dalla

data del 11.11.2015.

La decisione è stata presa per la seguente

motivazione: ristrutturazione aziendale.” (Doc. 24)

Il Giudice di pace del

circolo di __________, il 28 settembre 2016, vista l’istanza della ricorrente e

preso atto dell’assenza ingiustificata della convenuta __________, ha formulato

la seguente proposta di giudizio:

" 1. Il

convenuto è condannato a pagare all’istante fr. 4'530.--.”

(Doc. 13)

L’insorgente ha

specificato che la somma richiesta di fr. 4'530.-- corrisponde al salario dei due

mesi di preavviso dovutile per legge ai sensi del CO a seguito del

licenziamento dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. 32-34).

Il Giudice di pace nella

sua proposta di giudizio ha aggiunto delle osservazioni del seguente tenore:

" Se nessuna

delle parti rifiuta la presente proposta di giudizio entro 20 giorni dalla

comunicazione scritta, la stessa è considerata accettata e ha l’effetto di una

decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato

(art. 211 cpv. 1 CPC). Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione

rilascia all’attore l’autorizzazione ad agire (art. 211 cpv. 2 lett. b CPC).

L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa alla Giudice di pace __________

entro 3 mesi dalla notificazione (art. 209 cpv. 3 CPC).” (Doc. 13)

In concreto la

raccomandata con la proposta di giudizio del Giudice di pace non è stata

ritirata dalla Sagl, per cui si è proceduto con l’intimazione tramite Polizia

(cfr. doc. 8).

La Polizia comunale di __________,

il 16 dicembre 2016, ha attestato che la società non era più esistente e che

l’amministratore __________ era irreperibile (cfr. doc. 14).

La ricorrente, il 23

gennaio 2017, dopo che la __________ è stata sciolta il 21 novembre 2016 (cfr. www.fusc.ch n. di pubblicazione __________), ha inoltrato

una domanda d’indennità per insolvenza per stipendi non pagati dal 12 novembre

2015.

al 31 gennaio 2016. Ella ha indicato, quale ultimo giorno di lavoro

effettuato, l’11 novembre 2015 e che il salario le è stato pagato fino all’11

novembre 2015 (cfr. doc. 21).

La Cassa le ha negato il

diritto a indennità per insolvenza con decisione del 31 gennaio 2017 (cfr. doc.

10).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 10 marzo 2017, in cui

l’amministrazione ha precisato, da una parte, che l’indennità per insolvenza

copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività

lavorativa effettivamente prestata, dall’altra, che la ricorrente dal 12

novembre 2015 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la Sagl, essendo

stata esonerata dalla stessa dal presentarsi sul posto di lavoro (cfr. doc. A).

Con il ricorso

l’insorgente ha postulato il riconoscimento di indennità per insolvenza per il

lasso di tempo dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. I).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, dopo attento esame delle carte

processuali, ritiene che l’operato della Cassa debba essere tutelato.

In effetti, visto che il

datore di lavoro, al momento in cui ha intimato il licenziamento alla

ricorrente, l’ha esplicitamente liberata dal suo obbligo di lavorare dall’11

novembre 2015, la medesima, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale

citata al consid. 2.3., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta

al consid. 2.4., è idonea al collocamento dal 12 novembre 2015 (cfr.

STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "… l'assuré

a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette

date de l'obligation de fournir un travail. Sans

emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au

placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela

suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").

Il

TCA non ignora che la ricorrente ha asserito di avere prestato attività

lavorativa per la __________ sino alla fine del mese di novembre 2015 su

richiesta dell’amministratore della società (cfr. doc. I).

Tuttavia tale affermazione

è stata formulata soltanto nel ricorso. Nella domanda d’indennità per insolvenza

la medesima ha indicato quale ultimo giorno di lavoro effettuato l’11 novembre

2015.

(cfr. doc. 21) e nell’opposizione ha unicamente fatto valere che il

rapporto di lavoro di lavoro non è terminato con la lettera di licenziamento,

bensì con la scadenza del termine di preavviso al 31 gennaio 2016 (cfr. doc. 8-9),

come peraltro osservato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag.

2).

Anche nello scritto del 15

marzo 2016 indirizzato alla Sagl la ricorrente si è, del resto, limitata a

richiedere il pagamento relativo al periodo di preavviso a seguito della

lettera di licenziamento dell’11 novembre 2015, senza minimamente accennare a

eventuali mansioni svolte dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 39).

In proposito è utile

ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora

prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2.; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid,. 5.2.; STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3.;

SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143

consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa).

Riguardo, poi, al fatto

che il Giudice di pace del circolo di __________ abbia formulato una proposta di

giudizio secondo cui la __________ è condannata a pagare alla ricorrente fr.

4'530.-- corrispondenti ai salari per il periodo di preavviso di due mesi del

licenziamento (cfr. doc. 13; 32-34), giova evidenziare che, a prescindere dalla

crescita in giudicato o meno di tale proposta, secondo quanto stabilito dal

Tribunale federale, ai fini del diritto all’indennità per insolvenza non è in

ogni caso decisiva la circostanza che, se ha ancora diritto a pretese

salariali, l'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e 11 cpv. 3 LADI) e non ha perciò diritto

all'indennità di disoccupazione.

L'art. 29 cpv. 1 LADI

prevede, infatti, che "se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza,

per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei

confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il

risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento

di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione"

(vedi pure l'art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui "con il pagamento, le pretese

dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla

cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. La cassa non può

rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato

il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF

dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di

compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi

diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se

la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.").

La decisione su

opposizione del 10 marzo 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti