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Decisione

38.2017.39

Rifiuto occupazione al 100%, di durata indeterminata, a causa di richiesta salariale eccessiva. Atti rinviati all'amministrazione per verificare se l'occupazione era adeguata. Se adeguata, sospensione

27 luglio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione

la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

(Per un commento, cfr.:

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,

p. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha

stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può

discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però

perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è

d'accordo con la richiesta (cfr. STF 8C-275/2012 del 13 luglio 2012; STF

8C-337/2008 del 1°luglio 2008 ; STF C 218/06 del 22 febbraio 2007).

Nella sentenza 8C_275/2012

del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che

aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un

assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.

STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso

X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio.

(…)", sottolineando in particolare che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il

ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli

anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,

unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il

comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un

valido motivo. (…)"

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.6. Nella presente fattispecie,

risulta dagli atti dell’incarto che l’URC di __________ il 4 novembre 2016 ha

assegnato ad RI 1, in disoccupazione dal 1° giugno 2016, con un guadagno

assicurato di fr.4929 (cfr. doc.15) un’occupazione presso la __________,

invitandolo a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore ( cfr.

Doc. 4).

In

un colloquio di consulenza, avvenuto il 9 novembre 2016 (cfr. doc. 5), il

ricorrente si è impegnato a trasmettere la candidatura.

L’11 novembre 2016

l’assicurato è stato interpellato dalla sua consulente del personale. Ella era

stata contattata dal potenziale datore di lavoro il quale aveva segnalato di

non avere ancora ricevuto nulla (cfr. doc. 6).

L’11 novembre 2016 RI 1,

ha affermato di avere inoltrato la candidatura il giorno stesso. (cfr. doc. 6),

che in effetti è stata inviata “come suggeritomi da parte della mia consulente

URC” (cfr. doc. 10 retro).

La persona di contratto (__________)

il 14 novembre 2016 ha convocato l’assicurato per il 21 novembre 2016 alle

10.30 e gli ha chiesto, se possibile, di inviargli tutti i certificati di

studio e lavorativi (cfr. doc. 10).

Lo stesso giorno

l’assicurato ha inviato a __________ un messaggio di posta elettronica del

seguente tenore:

" La

ringrazio per la sua tempestiva risposta e per il colloquio conoscitivo

propostomi.

A tal proposito mi permetto, avendo scarse informazioni a

Considerandi

riguardo, di chiederle qualche dettaglio preliminare in più; così da poter

definire almeno a grandi linee la posizione per la quale mi propongo.

Si tratta cli un impiego a tempo indeterminato ed un grado

d'occupazione al 100%?

Quale sarebbe il ruolo che andrei potenzialmente ad assumere, o

più in generale in quale ambito?

Ravvivandomi del fatto che il mio excursus professionale abbia

destato interesse, crede che la proposta salariale possa essere in linea con

quella dei miei passati impieghi?

La ringrazio anticipatamente per le sue risposte e per ciò che

concerne l'inoltro come richiestomi dei certificati di studio/lavoro conseguiti,

purtroppo il file supera la dimensione consentita e sarà dunque eventualmente

mia premura portarne una copia con me.” (Doc. 7/1)

Il 14 novembre __________

ha così risposto:

" Il posto

di lavoro offerto dal nostro cliente è inizialmente dell’80%, ma con

l’intenzione di portare il grado d’occupazione al 100%.

Si tratta di organizzare insieme al titolare camp calcistici per

bambini (da 6 a 16 anni) della durata di una settimana l’uno.

La figura dovrà intensificarsi in linea di principio con i

genitori e gestire le iscrizioni, emettere fatture, verificare i pagamenti,

dare informazioni al telefono (italiano, tedesco e francese) mostrando una

certa capacità di marketing. Inoltre dovrà supportare il titolare

nell’organizzazione dell’evento stesso.

Ci potrà essere l’occasione di muoversi all’interno della

Svizzera.

Se vuole darmi lei un’idea della retribuzione desiderata, posso

poi discutere con il nostro cliente in merito.” (Doc. 7/1)

L’assicurato ha subito

replicato il giorno stesso:

" La

ringrazio della delucidazione in quanto tali informazioni così complete non

erano in mio possesso; il lavoro da svolgere e le mansioni richieste sono al

contempo stimolanti e nelle mie piene capacità.

Avendo sempre svolto un ruolo a contatto con la clientela d

essendo stata spesso quest'ultima se pur eterogenea di un determinato

potenziale, non ho mai avuto difficoltà nel relazionarmi e nel sapermi porre

nell'adeguata maniera o contestualizzare il mio operato.

Per ciò che riguarda il grado d'occupazione non le nego che la

priorità e ciò che auspico sia un 100%.

In merito alla retribuzione, conscio di non potermi avvalere

esclusivamente sulle mie esperienze passate per quantificare ma dovendo tener in

considerazione sia la mia situazione sia il fatto che potrebbe essere

confacente "entrare" ad un livello per poi per meritocrazia salire,

visto che mi chiede una cifra la quantificherei in uno stipendio annuale di

70'000.- chf.

Rinnovandole il mio ringraziamento, le porgo distinti saluti.”

(Doc. 7/1)

Il 16 novembre 2016 __________

ha comunicato quanto segue all’assicurato:

" Mi

dispiace comunicarle che le sue richieste non sono in linea con l’offerta del

nostro cliente, motivo per il quale ci vediamo costretti ad annullare il

colloquio del 21/11.

La ringraziamo per l’interesse dimostrato nella posizione e le

facciamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale.”

(Doc. 10)

Il 16 novembre 2016 il

potenziale datore di lavoro ha precisato all’URC di __________ che l’assicurato

ha preso contatto l’11 novembre 2016, ma che non è stato assunto in quanto “al

candidato è stato proposto un colloquio, ma durante il successivo scambio di

email il sig. RI 1 ha voluto maggiori informazioni sul salario e la sua

richiesta è fuori budget.” (doc. 7).

Il 17 novembre 2016 il

ricorrente ha affermato di non essere stato assunto in quanto “a seguito della

richiesta da parte del datore di lavoro di fornirgli una cifra indicativa

salariale, quest’ultimo l’ha ritenuta non in linea senza neppure scendere a

trattativa” (doc. 9).

Alla luce di tutto quanto

appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurato ha perso la possibilità

di reperire un nuovo impiego a causa di pretese salariali ritenute eccessive da

parte del potenziale datore di lavoro. In tale ipotesi, secondo la

giurisprudenza federale, riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di

un rifiuto esplicito dell’occupazione il comportamento dell’assicurato deve

essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. In particolare

nel caso concreto va sottolineato che, dopo avere ricevuto la comunicazione

secondo cui la sua richiesta salariale non era in linea con l’offerta del

cliente avrebbe dovuto immediatamente contattare la persona di contatto

manifestando la sua piena disponibilità ad accettare un salario inferiore,

tenuto peraltro conto del guadagno assicurato di fr. 4'929.- e della funzione

che avrebbe dovuto occupare di assistente amministrativo (cfr. STF8C_337/2008

del 1° luglio 2008 consid. 3.3.2: “Konkret hätte er sich - mit oder ohne

Rücksprache mit der RAV-Beraterin - sehr kurze Zeit nach dem Anruf der Firma

nochmals mit dieser in Verbindung setzen müssen”).

Una sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione entra tuttavia in considerazione

soltanto se l’occupazione in questione era adeguata (cfr. consid. 2.1. e 2.3.).

L’art. 16 cpv. 2 lett. a

LADI, prevede che è non adeguata ed esula dall’obbligo di accettazione

un’occupazione che “non è conforme agli usi professionali e locali, in

particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro”.

Questo

Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di

lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15

ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo,

“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy

Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess

Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

Nel

caso concreto manca totalmente nell’incarto ogni riferimento al salario che il

potenziale datore di lavoro avrebbe accordato al ricorrente. In particolare

nessuna indicazione al riguardo figura nella lettera di assegnazione (cfr. doc.

4.

retro). Di conseguenza il TCA è impossibilitato a stabilire se l’occupazione

proposta era adeguata oppure no dal profilo salariale. La proposta del datore

di lavoro era invece ben chiara ad esempio nelle STF 8C_275/2012 del 13 luglio

2012; STF 8C_337/2008 del 1° luglio 2008 e STF C 218/06 del 22 febbraio 2007

oppure nella recente STCA 38.2017.14 del 22 maggio 2017.

Si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

alla Sezione del lavoro affinché chiarisca questo aspetto. Qualora l’occupazione

dovesse rivelarsi adeguata da questo punto di vista, anche l’entità della sanzione

dovrebbe essere confermata (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012; STF 8C_337/2008

del1° luglio 2008 consid.4.2; STF C 218/06 del 22 febbraio 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 29 marzo 2017 è annullata e gli atti sono rinviati

alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni