38.2017.39
Rifiuto occupazione al 100%, di durata indeterminata, a causa di richiesta salariale eccessiva. Atti rinviati all'amministrazione per verificare se l'occupazione era adeguata. Se adeguata, sospensione
27 luglio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.39
dc/sc
Lugano
27 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 29 marzo 2017 la Sezione del lavoro confermato la precedente decisione del 6
dicembre 2016 (cfr. doc. 12) con la quale aveva inflitto ad RI 1 una sospensione
di 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato
un’occupazione a tempo pieno e di durata indeterminata, quale assistente
amministrativo, intermediato dalla società __________ di __________ per un
proprio cliente.
L’amministrazione ha
ritenuto che l’assicurato non è stato assunto in quanto ha formulato una
richiesta salariale ritenuta eccessiva dal potenziale datore di lavoro (cfr.
doc. III/1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale
chiede l’annullamento della sanzione, oppure una riduzione della stessa (colpa
lieve)
Egli sostiene di non avere
mai avanzato nessun tipo di richiesta salariale e di avere manifestato in modo
inequivocabile la sua disponibilità alla trattativa. Il datore di lavoro,
invece di entrare nel merito della stessa, avrebbe preferito declinare.
Il ricorrente sottolinea di
essere stato disposto a trattare, prima ancora di formulare una richiesta, in
particolare facendo riferimento alla meritocrazia, per cui non gli si può
contestare di non avere “rilanciato”.
Riguardo all’entità della
sanzione l’assicurato ritiene che il suo caso non è paragonabile a quelli
citati dall’amministrazione nella decisione su opposizione ed al riguardo
sottolinea che:
" (…)
Vi è dunque un abissale differenza con il mio caso in cui, ho
semplicemente risposto ad una domanda del potenziale datore di lavoro (non ho
avanzato io una richiesta salariale, se quest’ultimo mi avesse risposto senza
rigirarmi la domanda non mi troverei in questa situazione), palesando
l’intenzione alla trattativa ed al compromesso, ed inoltre indicando un salario
in linea con la mia ultima occupazione (al massimo di meno del 10% più elevato,
semplicemente per poter gestire al meglio la trattativa salariale) e la mia
esperienza professionale.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 28
febbraio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione
sottolinea innanzitutto che l’assicurato avrebbe dovuto ricontattare il
potenziale datore di lavoro dopo avere ricevuto il messaggio di posta elettronica
del 16 novembre 2016.
La Sezione del lavoro
rileva poi che per prassi il rifiuto di un’occupazione adeguata comporta, di
regola, la prima volta una sospensione tra 31 e 45 giorni e che non si
ravvisano elementi idonei a ridurre la durata:
Infine, l’amministrazione
rileva:
" (…)
Per quanto riguarda l'affermazione dell'interessato relativa al
fatto che la fattispecie indicata nella Sentenza del Tribunale federale (STF 8C_337/2008
del 1. luglio 2008) sarebbe differente dalla sua, si osserva che non emerge in
alcun modo che in quel caso l'assicurato avrebbe richiesto uno stipendio pari
al doppio del suo ultimo stipendio.
Va poi ribadito come in concreto dalla e-mail del 14 novembre
2016, ore: 19.28 (doc. 10, foglio 1, pagg. 1 e 2) non emerge in alcun modo la
disponibilità dell'assicurato a negoziare lo stipendio proposto. Ma anche
ammesso e non concesso che con la predetta e-mail l'insorgente esprimesse una
proposta salariale trattabile, è necessario osservare quanto segue. Nella
surriferita sentenza, l'Alta Corte federale esprime in modo chiaro il principio
secondo cui, quando è evidente che la proposta salariale fatta dall'assicurato
costituisce un problema per il datore di lavoro in vista della conclusione del
contratto — circostanza in concreto espressa dal potenziale datore di lavoro
tramite la __________ con l'e-mail 16 novembre 2016 (doc. 10, foglio 1, pag. 1)
— l'assicurato deve esprimere senza indugio di essere disposto ad accontentarsi
anche di uno stipendio inferiore. Nel caso che ci occupa, il ricorrente dopo la
ricezione della e-mail del 16 novembre 2016 avrebbe dovuto riprendere immediatamente
contatto con il potenziale datore di lavoro e segnalare alla ditta che si
accontentava di uno stipendio inferiore.
(…)
Considerato quanto esposto sopra, ci si riconferma nella nostra
posizione secondo cui l'insorgente, ponendo una serie di domande (subito dopo
aver ricevuto, via e-mail, la data del colloquio, cfr. doc. 10, foglio 2 e 3)
che avrebbe potuto porre in occasione del colloquio conoscitivo fissato dal
potenziale datore di lavoro e per le quali, in parte, disponeva già delle
risposte (funzione, grado d'occupazione e durata dell'impiego), avanzando delle
pretese salariali eccessive rispetto alla funzione da ricoprire (assistente
amministrativo) e anche al guadagno assicurato, e non facendo alcun tentativo
pe ricontattare nuovamente il datore di lavoro, egli ha precluso ogni
possibilità di essere assunto.” (Doc. V)
1.4. Il 31 maggio 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova. (cfr. Doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________
il 4 novembre 2016 presso la società __________ di __________ (cfr. doc. 4).
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella
causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982
p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo
n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione
garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione
la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento, cfr.:
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,
p. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha
stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può
discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però
perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è
d'accordo con la richiesta (cfr. STF 8C-275/2012 del 13 luglio 2012; STF
8C-337/2008 del 1°luglio 2008 ; STF C 218/06 del 22 febbraio 2007).
Nella sentenza 8C_275/2012
del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che
aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un
assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.
STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso
X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio.
(…)", sottolineando in particolare che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il
ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli
anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,
unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il
comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un
valido motivo. (…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. Nella presente fattispecie,
risulta dagli atti dell’incarto che l’URC di __________ il 4 novembre 2016 ha
assegnato ad RI 1, in disoccupazione dal 1° giugno 2016, con un guadagno
assicurato di fr.4929 (cfr. doc.15) un’occupazione presso la __________,
invitandolo a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore ( cfr.
Doc. 4).
In
un colloquio di consulenza, avvenuto il 9 novembre 2016 (cfr. doc. 5), il
ricorrente si è impegnato a trasmettere la candidatura.
L’11 novembre 2016
l’assicurato è stato interpellato dalla sua consulente del personale. Ella era
stata contattata dal potenziale datore di lavoro il quale aveva segnalato di
non avere ancora ricevuto nulla (cfr. doc. 6).
L’11 novembre 2016 RI 1,
ha affermato di avere inoltrato la candidatura il giorno stesso. (cfr. doc. 6),
che in effetti è stata inviata “come suggeritomi da parte della mia consulente
URC” (cfr. doc. 10 retro).
La persona di contratto (__________)
il 14 novembre 2016 ha convocato l’assicurato per il 21 novembre 2016 alle
10.30 e gli ha chiesto, se possibile, di inviargli tutti i certificati di
studio e lavorativi (cfr. doc. 10).
Lo stesso giorno
l’assicurato ha inviato a __________ un messaggio di posta elettronica del
seguente tenore:
" La
ringrazio per la sua tempestiva risposta e per il colloquio conoscitivo
propostomi.
A tal proposito mi permetto, avendo scarse informazioni a
Considerandi
riguardo, di chiederle qualche dettaglio preliminare in più; così da poter
definire almeno a grandi linee la posizione per la quale mi propongo.
Si tratta cli un impiego a tempo indeterminato ed un grado
d'occupazione al 100%?
Quale sarebbe il ruolo che andrei potenzialmente ad assumere, o
più in generale in quale ambito?
Ravvivandomi del fatto che il mio excursus professionale abbia
destato interesse, crede che la proposta salariale possa essere in linea con
quella dei miei passati impieghi?
La ringrazio anticipatamente per le sue risposte e per ciò che
concerne l'inoltro come richiestomi dei certificati di studio/lavoro conseguiti,
purtroppo il file supera la dimensione consentita e sarà dunque eventualmente
mia premura portarne una copia con me.” (Doc. 7/1)
Il 14 novembre __________
ha così risposto:
" Il posto
di lavoro offerto dal nostro cliente è inizialmente dell’80%, ma con
l’intenzione di portare il grado d’occupazione al 100%.
Si tratta di organizzare insieme al titolare camp calcistici per
bambini (da 6 a 16 anni) della durata di una settimana l’uno.
La figura dovrà intensificarsi in linea di principio con i
genitori e gestire le iscrizioni, emettere fatture, verificare i pagamenti,
dare informazioni al telefono (italiano, tedesco e francese) mostrando una
certa capacità di marketing. Inoltre dovrà supportare il titolare
nell’organizzazione dell’evento stesso.
Ci potrà essere l’occasione di muoversi all’interno della
Svizzera.
Se vuole darmi lei un’idea della retribuzione desiderata, posso
poi discutere con il nostro cliente in merito.” (Doc. 7/1)
L’assicurato ha subito
replicato il giorno stesso:
" La
ringrazio della delucidazione in quanto tali informazioni così complete non
erano in mio possesso; il lavoro da svolgere e le mansioni richieste sono al
contempo stimolanti e nelle mie piene capacità.
Avendo sempre svolto un ruolo a contatto con la clientela d
essendo stata spesso quest'ultima se pur eterogenea di un determinato
potenziale, non ho mai avuto difficoltà nel relazionarmi e nel sapermi porre
nell'adeguata maniera o contestualizzare il mio operato.
Per ciò che riguarda il grado d'occupazione non le nego che la
priorità e ciò che auspico sia un 100%.
In merito alla retribuzione, conscio di non potermi avvalere
esclusivamente sulle mie esperienze passate per quantificare ma dovendo tener in
considerazione sia la mia situazione sia il fatto che potrebbe essere
confacente "entrare" ad un livello per poi per meritocrazia salire,
visto che mi chiede una cifra la quantificherei in uno stipendio annuale di
70'000.- chf.
Rinnovandole il mio ringraziamento, le porgo distinti saluti.”
(Doc. 7/1)
Il 16 novembre 2016 __________
ha comunicato quanto segue all’assicurato:
" Mi
dispiace comunicarle che le sue richieste non sono in linea con l’offerta del
nostro cliente, motivo per il quale ci vediamo costretti ad annullare il
colloquio del 21/11.
La ringraziamo per l’interesse dimostrato nella posizione e le
facciamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale.”
(Doc. 10)
Il 16 novembre 2016 il
potenziale datore di lavoro ha precisato all’URC di __________ che l’assicurato
ha preso contatto l’11 novembre 2016, ma che non è stato assunto in quanto “al
candidato è stato proposto un colloquio, ma durante il successivo scambio di
email il sig. RI 1 ha voluto maggiori informazioni sul salario e la sua
richiesta è fuori budget.” (doc. 7).
Il 17 novembre 2016 il
ricorrente ha affermato di non essere stato assunto in quanto “a seguito della
richiesta da parte del datore di lavoro di fornirgli una cifra indicativa
salariale, quest’ultimo l’ha ritenuta non in linea senza neppure scendere a
trattativa” (doc. 9).
Alla luce di tutto quanto
appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurato ha perso la possibilità
di reperire un nuovo impiego a causa di pretese salariali ritenute eccessive da
parte del potenziale datore di lavoro. In tale ipotesi, secondo la
giurisprudenza federale, riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di
un rifiuto esplicito dell’occupazione il comportamento dell’assicurato deve
essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. In particolare
nel caso concreto va sottolineato che, dopo avere ricevuto la comunicazione
secondo cui la sua richiesta salariale non era in linea con l’offerta del
cliente avrebbe dovuto immediatamente contattare la persona di contatto
manifestando la sua piena disponibilità ad accettare un salario inferiore,
tenuto peraltro conto del guadagno assicurato di fr. 4'929.- e della funzione
che avrebbe dovuto occupare di assistente amministrativo (cfr. STF8C_337/2008
del 1° luglio 2008 consid. 3.3.2: “Konkret hätte er sich - mit oder ohne
Rücksprache mit der RAV-Beraterin - sehr kurze Zeit nach dem Anruf der Firma
nochmals mit dieser in Verbindung setzen müssen”).
Una sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione entra tuttavia in considerazione
soltanto se l’occupazione in questione era adeguata (cfr. consid. 2.1. e 2.3.).
L’art. 16 cpv. 2 lett. a
LADI, prevede che è non adeguata ed esula dall’obbligo di accettazione
un’occupazione che “non è conforme agli usi professionali e locali, in
particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro”.
Questo
Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di
lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15
ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo,
“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy
Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess
Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
Nel
caso concreto manca totalmente nell’incarto ogni riferimento al salario che il
potenziale datore di lavoro avrebbe accordato al ricorrente. In particolare
nessuna indicazione al riguardo figura nella lettera di assegnazione (cfr. doc.
4.
retro). Di conseguenza il TCA è impossibilitato a stabilire se l’occupazione
proposta era adeguata oppure no dal profilo salariale. La proposta del datore
di lavoro era invece ben chiara ad esempio nelle STF 8C_275/2012 del 13 luglio
2012; STF 8C_337/2008 del 1° luglio 2008 e STF C 218/06 del 22 febbraio 2007
oppure nella recente STCA 38.2017.14 del 22 maggio 2017.
Si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
alla Sezione del lavoro affinché chiarisca questo aspetto. Qualora l’occupazione
dovesse rivelarsi adeguata da questo punto di vista, anche l’entità della sanzione
dovrebbe essere confermata (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012; STF 8C_337/2008
del1° luglio 2008 consid.4.2; STF C 218/06 del 22 febbraio 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 29 marzo 2017 è annullata e gli atti sono rinviati
alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni