38.2017.40
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 novembre 2017Italiano27 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.40
KE/sc
Lugano
6 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 maggio
2017 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: l’UG) ha
confermato la propria decisione del 7 aprile 2017 (cfr. doc. 12), con la quale
ha stabilito che l’assicurato continua ad essere inidoneo al collocamento a
fare tempo dal 1° marzo 2015 (cfr. doc. II 1 = 18), osservando quanto segue:
" (…)
3. In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che il
signor RI 1, in occasione del primo colloquio di consulenza tenutosi il 27
marzo 2017, ha dichiarato di aver smesso di lavorare per la ditta di famiglia
in data 30 settembre 2016 e di essere inabile al lavoro a tempo pieno da ottobre
2016 “ad oggi”. Egli si sarebbe iscritto in disoccupazione “in quanto
da mesi non percepisce un’entrata finanziaria”. Nel contempo l’assicurato
ha consegnato il nuovo certificato medico di inabilità lavorativa al 100%
rilasciato il 17 marzo 2017 dal Dr. med. __________, Spec.
Psichiatria-psicoterapia (cfr. Analisi del profilo della persona in cerca
d’impiego 27 marzo 2017 Parte A p.to 2).
Il precitato certificato medico conferma l’inabilità lavorativa al
100% del signor RI 1 a partire dal 24 dicembre 2016 senza indicazione di un
termine (“continua”), e non menziona alcuna attività che l’assicurato sarebbe
ancora in grado di svolgere.
Nell’opposizione in esame il signor RI 1 conferma che “effettivamente
sono inabile al lavoro causa malattia al 100% dal 24.12.2016”.
Visto quanto precede, sebbene l’interessato indichi
nell’opposizione di ritenersi idoneo al collocamento, è necessario concludere,
alla luce del citato certificato medico, che non risulta adempiuto l’elemento
oggettivo dell’idoneità al collocamento, ovvero la capacità lavorativa. Come
detto, nell’opposizione il signor RI 1 conferma peraltro tale circostanza.
Pertanto, in considerazione di quest’inabilità lavorativa, dalla
sua iscrizione in disoccupazione il 14 marzo 2017, l’assicurato non risulta
essere idoneo al collocamento, indipendentemente dalle circostanze che hanno
determinato la sua inidoneità al collocamento stabilita con la citata decisione
del 15 giugno 2015.
A titolo abbondanziale si osserva come anche soggettivamente
l’assicurato non appaia mostrare la necessaria disponibilità al collocamento,
non avendo egli dato seguito alle istruzioni ricevute durante il primo
colloquio di consulenza ed al successivo richiamo del 3 aprile 2017 di
consegnare la sua documentazione personale, rispettivamente giustificare
l’assenza di ricerche di lavoro o di un certificato medico relativi al periodo
dal 14 al 24 dicembre 2016.
4. L’interessato chiede l’applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LADI
che recita: “Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al
collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3
LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto
adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità
giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al
massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al
lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.”
Ora, il diritto alle indennità secondo la norma precitata decade
30 giorni dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa. Determinante è l’inizio
dell’incapacità lavorativa, o, al più presto, l’inizio della disoccupazione
effettiva. Non fa stato invece l’inizio della disoccupazione controllata (cfr.
al proposito Thomas Nussbaumer,
op. precitata, S. 2396 Rz. 441).
Nella presente evenienza, il signor RI 1 non è più vincolato da un
rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2016 e risulta inabile al lavoro dal 24
dicembre 2016. Un eventuale diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 LADI si è quindi estinto al 22 gennaio 2017, sebbene la
disoccupazione controllata abbia avuto inizio solo successivamente, ovvero il
14 marzo 2017.” (cfr. doc. VII 1)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI
1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…)
Ribadisco come, da certificati medici regolarmente presentati
all’Ufficio Regionale di Collocamento di __________, io sia inabile al lavoro e
per questo motivo avevo chiesto il pagamento delle indennità di disoccupazione
in applicazione all’art. 28 LADI. Mal comprendo il tenore della decisione su
opposizione nella quale viene indicato che non è applicabile l’art. 28 LADI per
il mio caso. Logicamente sarà mia premura informare, come sempre fatto, chi di
dovere in merito al mio stato di salute.
Ritengo in ogni caso che io debba essere considerato idoneo al
collocamento anche se inabile al lavoro e di conseguenza essere messo al
beneficio del pagamento delle indennità dal 14.03.2017.”
(cfr. doc. I)
1.3. L’11 maggio 2017 l’UG ha trasmesso
la decisione su opposizione del 3 maggio 2017 su richiesta del TCA (cfr. doc.
II + 1 e II 1).
1.4. L’UG, in risposta, ha postulato l’integrale
reiezione del ricorso con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella
decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
1.5. RI 1 si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con
scritto del 24 maggio 2017 ritenendo che quanto indicato dall’UG si riferisca
all’anno 2015 e non alla situazione attuale (cfr. doc. VI).
1.6. Il 29 maggio 2017 l’amministrazione
si è riconfermata nella risposta di causa e ha sottolineato che le
considerazioni e conclusioni nella decisione contestata, rispettivamente nella
risposta di causa, si riferiscono al periodo a partire dall’iscrizione in
disoccupazione a decorrere dal 14 marzo 2017 di RI 1 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VIII è stato trasmesso per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. IX).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro ha
ritenuto che RI 1 continua ad essere inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2015.
2.2. Fondamentale presupposto per il
riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che
l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv.
1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni
necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi
la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1
LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è
idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore
dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
" Art. 15
Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al
collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a
essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e
di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto
di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro
temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato.
L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente
ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo
se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende
esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende
tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve
essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3
marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04
del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF
125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess
Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:
DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del
18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.
265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58
e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;
DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA
1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V
217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF
109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,
40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi
è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per
motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità
lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è
talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2
settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale
federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al
collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener
conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte
le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali
d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli
per la persona assicurata in questione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto
va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag.
Fatti
87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.
I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che
l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e
l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
È
dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.3. L’art.
28 LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11
novembre 2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3.,
pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA
C 286/05 del 24 gennaio 2006).
Il cpv. 1 di questa disposizione
stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al
collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3
LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto
adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità
giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al
massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o
parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro.
Il cpv. 2 prevede che le
indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se
compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di
disoccupazione.
Il cpv. 3 enuncia che il
Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine
per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.
Giusta il cpv. 4 i disoccupati,
la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo
esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che percepiscono
indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in quanto tale
capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri
presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di
almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta del 50 per cento,
se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il cpv. 5, infine, prevede che il
disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità
lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in
ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga,
dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono
essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale
disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,
infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste
nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza
dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle
situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né
dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o
infortuni.
Ai fini di migliorare la
sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia,
infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo
(cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid.
4.4., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR
2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11
novembre 2011 consid., 5.2.; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).
Il cpv. 1 dell'art. 28 LADI
sottolinea, perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo di
indennizzare dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF
8C_295/2007+8C_327/2007 del 30 maggio 2008 consid. 5.2.).
La fattispecie di cui all’art. 28
LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15
cpv. 3 OADI.
La nostra Massima Istanza ha
ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di
impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.
DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo
2015 consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15
cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione,
di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia
manifestamente inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio
2016 consid. 2; STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37
= DLA 2014 N. 9 pag. 210) e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste
prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui
l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.
Un impedimento della capacità
lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. B. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad
art. 15, N. 76).
Per contro l'art. 28 LADI, come
già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.
Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1
OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al
lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione
di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto
all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC
entro una settimana dall’inizio della medesima.
Il cpv. 2 prevede che
l’assicurato annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e
che no ha indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della
persona assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di
incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.
2.4. Per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è
stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa
situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo
(cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005 consid. 2.3.;
STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000
pag. 74; STFA I 278/00 del 18 settembre 2000; STFA I 76/00 del 5 giugno 2000;
DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò
vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per
il diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè
al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1;
DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag.
25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente, il giudice può
anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare
il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di
essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA C 75/05
del 23 giugno 2005 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag.
192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa
G.R. consid. 2.6.).
In casu, pertanto, questa Corte
limita il proprio esame al lasso di tempo dal 14 marzo 2017, corrispondente al
giorno a partire dal quale l’assicurato si è iscritto al collocamento, al 3
maggio 2017, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.
2.5. Nell’evenienza concreta RI 1, nato
il __________ 1989, ha lavorato dal 1° gennaio 2014 presso l’impresa di pittura
di __________ a __________ con un grado di occupazione al 100% (cfr. doc. 2).
Il datore di lavoro ha disdetto il contratto con effetto al 30 novembre 2016
per mancanza di lavoro (cfr. doc. 5/4).
Il 14 marzo 2017 RI 1 si è
annunciato all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5/5).
Considerandi
Mediante comunicazione del 24
marzo 2017 la Cassa disoccupazione __________ (in seguito: la Cassa) ha
sottoposto per verifica dell’idoneità al collocamento all’UG il caso
dell’assicurato (cfr. doc. 5).
In effetti, con decisione del 15
giugno 2015, l’UG aveva ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a decorrere dal
1° marzo 2015 siccome l’assicurato ha ripetutamente omesso di presentare le
prove delle sue ricerche di lavoro ed a più riprese non si è presentato ai
colloqui di consulenza (cfr. doc. 3).
In seguito alla comunicazione
ricevuta dalla Cassa, l’UG ha dato a RI 1 la possibilità di esprimersi in
relazione alla sua idoneità al collocamento entro il 12 aprile 2017 (cfr. doc.
7). Con scritto del 6 aprile 2017 lo stesso ha indicato di ritenersi idoneo al
collocamento salvo avviso contrario del mio medico curante (cfr. doc.
8).
In data 27 marzo 2017 RI 1 ha
sottoscritto il formulario “Analisi del profilo della persona in cerca
d’impiego e Piano d’Azione” in cui ha indicato di non avere problemi di salute
che limitano la sua disponibilità al collocamento (cfr. doc. 4). Tuttavia, al
momento della sua iscrizione in disoccupazione l’interessato ha presentato un
certificato medico, redatto il 17 marzo 2017 dal Dr. med. __________,
specialista in psichiatria-psicoterapia di __________, che ne attesta
l’inabilità lavorativa al 100% a decorrere dal 24 dicembre 2016 in maniera
continuativa (cfr. doc. 4/1).
Allo stesso tempo il ricorrente è
stato convocato al colloquio di consulenza il giorno 26 aprile 2017 alle 15:00
presso l’URC di __________ (cfr. doc. 6).
Il 3 aprile 2017 l’URC ha inviato
a RI 1 tre richieste di giustificazione.
La prima richiesta riguardava la sua
non comparizione al primo colloquio di consulenza previsto il 26 aprile 2017
senza avere comunicato in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 19). Con risposta
del 4 maggio 2017 l’assicurato ha indicato di essersi dimenticato
dell’appuntamento del 26 aprile 2017 e si è scusato (cfr. doc. 19/1). La sua
giustificazione è stata accolta con scritto del 15 maggio 2017 (cfr. doc.
19/2).
La seconda richiesta di
giustificazione è stata trasmessa in quanto dagli atti a disposizione dell’URC
risultava che RI 1 durante gli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio all’URC
(14 dicembre 2016 - 13 marzo 2017) non aveva fornito alcuna prova di ricerca di
una nuova occupazione. L’URC essendo in possesso del certificato medico
attestante la sua inabilità lavorativa totale durante il periodo 24 dicembre
2016.
- 13 marzo 2017, gli ha dunque chiesto una giustificazione per non avere
svolto le ricerche di lavoro durante il periodo dal 14 al 24 dicembre 2016
(cfr. doc. 10).
Il 6 aprile 2017 RI 1 ha
trasmesso la sua risposta di giustificazione a tale richiesta:
" (…)
Nel periodo da voi indicato si erano manifestati e persistevano i
sintomi della mia malattia, attestata dal seguente mio ricovero del 20.12.2016
alla Clinica __________ a __________.”
(cfr. doc. 10/1)
In effetti, dalla documentazione
allegata alla risposta di RI 1 risulta che lo stesso è stato ricoverato dal 20
al 28 dicembre 2016 presso la Clinica __________ a __________ (cfr. doc. 10/2 e
10/3). Pertanto con scritto del 15 maggio 2017 l’URC ha accolto anche le
osservazioni del 6 aprile 2017.
La terza comunicazione concerneva
il fatto che il ricorrente durante il colloquio di consulenza del 27 marzo 2017
aveva concordato e controfirmato l’impegno a consegnare la sua documentazione
personale (curriculum vitae, copia del diploma di pittore e del certificato
medico dal 14 dicembre al 23 dicembre 2016) entro venerdì 31 marzo 2017. L’URC
non l’ha tuttavia ricevuto la documentazione richiesta entro tale data (cfr.
doc. 9).
Con risposta alla richiesta di
giustificazione dell’11 aprile 2017 l’assicurato ha trasmesso, oltre al
curriculum vitae, due certificati medici. Nel primo il Dr. med. __________ ha attestato
che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 1° marzo al 30 aprile 2017 e
nel secondo ha certificato che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 14
dicembre al 23 dicembre 2016. Entrambi i certificati sono firmati ma non datati
(cfr. doc. 9/5). L’URC, con scritto del 15 maggio 2017, ha poi accolto anche
questa giustificazione (cfr. doc. 9/6).
Con decisione del 7 aprile 2017
l’UG ha deciso che l’assicurato continua ad essere inidoneo al collocamento dal
1° marzo 2015. L’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Nel caso concreto rileviamo che da quando si è riannunciato in
disoccupazione l’interessato è inabile al lavoro.
Visto quanto precede, constatiamo che oggettivamente al momento
attuale non possono essere constatati concreti sforzi o significativi
cambiamenti, incisivi in un arco di tempo lungo, tali da modificare la
decisione di inidoneità precedentemente pronunciata il 15 giugno 2015.
Pertanto, l’Ufficio giuridico ritiene il signor RI 1 inidoneo al
collocamento dal 1° marzo 2015.
Una nuova valutazione dell’idoneità al collocamento
dell’interessato potrà essere svolta dopo che lo stesso, riacquisita l’abilità
lavorativa, mostrerà con i fatti di aver cambiato l’atteggiamento che ne aveva
determinato l’inidoneità al collocamento”. (cfr. doc. 12)
Contro tale decisione il
ricorrente ha inoltrato l’11 aprile 2017 un’opposizione con la quale indica di
essere effettivamente inabile al lavoro causa malattia al 100% dal 24 dicembre
2016.
Pertanto chiede che al suo caso venga applicato l’art. 28 LADI e nel
contempo informava l’UG di ritenersi idoneo al collocamento (cfr. doc. 16).
L’UG, con decisione su
opposizione del 3 maggio 2017, ha confermato il proprio provvedimento del 7 aprile
2017.
(cfr. doc. 18; consid. 1.1.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda che l’idoneità al collocamento presuppone
l’idoneità oggettiva e soggettiva. Per idoneità oggettiva si intende che
occorre avere la capacità lavorativa mentre per idoneità soggettiva si intende
la disponibilità dell’assicurato a cercare ed accettare un’occupazione adeguata
(cfr. consid. 2.3.).
Inoltre il TCA ricorda che ai
sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI gli assicurati la cui capacità lavorativa o la
cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta,
segnatamente, per malattia e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni
di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino
gli altri presupposti.
Questo diritto dura, tuttavia, al
massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o
parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro (cfr. consid. 2.4.). Determinante per l’inizio di queste prestazioni è l’inizio
dell’incapacità lavorativa e non l’inizio della disoccupazione controllata.
La deroga dell’art. 28 cpv. 1 LADI tiene semplicemente conto del fatto che le assicurazioni
d'indennità giornaliere in caso di malattia spesso differiscono, di regola di
30.
giorni, le loro prestazioni (cfr. STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid.
3.2.1
).
Successivamente al lasso di tempo
di trenta giorni in cui hanno diritto all’indennità giornaliera intera, gli
assicurati non hanno più diritto a prestazioni a meno che siano abili al lavoro
almeno in misura del 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).
Inoltre l’art. 28 cpv. 5 LADI
enuncia che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente
la sua capacità lavorativa con un certificato medico (cfr. consid. 2.4.).
Benché un tale certificato medico
non abbia un valore probatorio assoluto, dubbi riguardo alla correttezza dello
stesso presuppongono in ogni caso dei motivi seri in merito (cfr. STF
8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2010 ALV N. 5
pag. 11).
Nella presente fattispecie
l’inabilità al lavoro totale dell’assicurato per il periodo a decorrere dal 14 dicembre
2016.
risulta dai certificati medici rilasciati dal medico curante dello stesso,
e meglio dal Dr. med. __________, specialista in psichiatria-psicoterapia, in
data 8 marzo, 17 marzo e 2 maggio 2017 (cfr. doc. 2/2, 9/5, 11/1 e 20; consid.
2.5
).
Tali attestazioni mediche sono
state fornite dal ricorrente medesimo.
Pertanto questa Corte non ravvede
alcun valido motivo per dubitare dell’affidabilità delle certificazioni mediche
del Dr. med. __________.
L’assicurato, del resto, non
mette in discussione le attestazioni del Dr. med. __________ in quanto tali.
Anzi è stato lui stesso ad indicare nella sua prima presa di posizione del 6
aprile 2017 nei confronti dell’UG di ritenersi idoneo al collocamento, salvo
avviso del suo medico curante (cfr. doc. 8). Nella sua opposizione dell’11
aprile 2017 è stato egli stesso a precisare di essere effettivamente inabile al
lavoro al 100% dal 24 dicembre 2016 (cfr. doc. 16).
In simili condizioni, questo
Tribunale deve concludere che l'assicurato ha presentato un'inabilità al lavoro
totale per malattia a decorrere dal 14 dicembre 2016 fino perlomeno al 31 maggio
2017.
come attestato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 2/2, 9/5, 11/1 e 20;
consid. 2.5.).
Ritenuta l'inabilità al lavoro
totale temporanea dell'insorgente a far tempo dal 14 dicembre 2016 alla fine di
maggio 2017 almeno, a ragione l’UG ha deciso la sua inidoneità oggettiva al
collocamento.
Questa Corte osserva inoltre che
al presente caso non può trovare applicazione l'art. 28 cpv. 1 LADI com’è stato
chiesto dall’assicurato nell’opposizione e nel ricorso. L’art. 28 LADI non può
essere di ausilio in quanto l’incapacità lavorativa dell’assicurato ha avuto
inizio il 14 dicembre 2016 (cfr. doc. 9/5). Perciò il diritto, che dura al
massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale, decorreva dal
14.
dicembre 2016 al 13 gennaio 2017. Tuttavia, RI 1 si è iscritto in
disoccupazione solo il 14 marzo 2017, data in cui il suo diritto ad eventuali
prestazioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI era già ampiamente scaduto.
Questo Tribunale rileva infine
che anche dal punto di vista soggettivo l’assicurato deve essere considerato inidoneo
al collocamento, anche se lo stesso ha precisato ripetutamente di ritenersi
idoneo al collocamento (cfr. doc. I e 8).
Effettivamente, come evidenziato
dall’UG, l’assicurato non dimostra la necessaria disponibilità a cercare ed
accettare un’occupazione adeguata. Il ricorrente non ha dato seguito alle
istruzioni dell’URC in più di un’occasione. Già al primo colloquio di
consulenza non è comparso senza giustificare la sua assenza in anticipo e
inoltre non ha trasmesso la documentazione richiesta entro il termine
stabilito. Inoltre si rileva che non aveva effettuato nessuna ricerca di
lavoro.
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti