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38.2017.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.

I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha pure stabilito che

l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e

l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

È

dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che

occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.3. L’art.

28 LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11

novembre 2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3.,

pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA

C 286/05 del 24 gennaio 2006).

Il cpv. 1 di questa disposizione

stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al

collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3

LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto

adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità

giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al

massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o

parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro.

Il cpv. 2 prevede che le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se

compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di

disoccupazione.

Il cpv. 3 enuncia che il

Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine

per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

Giusta il cpv. 4 i disoccupati,

la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo

esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che percepiscono

indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in quanto tale

capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri

presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di

almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta del 50 per cento,

se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5, infine, prevede che il

disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità

lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in

ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga,

dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la

disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono

essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale

disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,

infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste

nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza

dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle

situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini di migliorare la

sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia,

infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo

(cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid.

4.4., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR

2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11

novembre 2011 consid., 5.2.; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

Il cpv. 1 dell'art. 28 LADI

sottolinea, perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo di

indennizzare dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF

8C_295/2007+8C_327/2007 del 30 maggio 2008 consid. 5.2.).

La fattispecie di cui all’art. 28

LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15

cpv. 3 OADI.

La nostra Massima Istanza ha

ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di

impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.

DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo

2015 consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15

cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione,

di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia

manifestamente inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio

2016 consid. 2; STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37

= DLA 2014 N. 9 pag. 210) e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste

prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui

l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.

Un impedimento della capacità

lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. B. Rubin,

Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad

art. 15, N. 76).

Per contro l'art. 28 LADI, come

già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1

OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al

lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione

di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto

all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC

entro una settimana dall’inizio della medesima.

Il cpv. 2 prevede che

l’assicurato annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e

che no ha indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della

persona assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di

incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

2.4. Per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è

stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo

(cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005 consid. 2.3.;

STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000

pag. 74; STFA I 278/00 del 18 settembre 2000; STFA I 76/00 del 5 giugno 2000;

DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Ciò

vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per

il diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè

al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata

emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1;

DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag.

25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

Eccezionalmente, il giudice può

anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti

posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo

sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare

il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di

essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA C 75/05

del 23 giugno 2005 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag.

192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa

G.R. consid. 2.6.).

In casu, pertanto, questa Corte

limita il proprio esame al lasso di tempo dal 14 marzo 2017, corrispondente al

giorno a partire dal quale l’assicurato si è iscritto al collocamento, al 3

maggio 2017, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

2.5. Nell’evenienza concreta RI 1, nato

il __________ 1989, ha lavorato dal 1° gennaio 2014 presso l’impresa di pittura

di __________ a __________ con un grado di occupazione al 100% (cfr. doc. 2).

Il datore di lavoro ha disdetto il contratto con effetto al 30 novembre 2016

per mancanza di lavoro (cfr. doc. 5/4).

Il 14 marzo 2017 RI 1 si è

annunciato all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:

URC) rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5/5).

Considerandi

Mediante comunicazione del 24

marzo 2017 la Cassa disoccupazione __________ (in seguito: la Cassa) ha

sottoposto per verifica dell’idoneità al collocamento all’UG il caso

dell’assicurato (cfr. doc. 5).

In effetti, con decisione del 15

giugno 2015, l’UG aveva ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a decorrere dal

1° marzo 2015 siccome l’assicurato ha ripetutamente omesso di presentare le

prove delle sue ricerche di lavoro ed a più riprese non si è presentato ai

colloqui di consulenza (cfr. doc. 3).

In seguito alla comunicazione

ricevuta dalla Cassa, l’UG ha dato a RI 1 la possibilità di esprimersi in

relazione alla sua idoneità al collocamento entro il 12 aprile 2017 (cfr. doc.

7). Con scritto del 6 aprile 2017 lo stesso ha indicato di ritenersi idoneo al

collocamento salvo avviso contrario del mio medico curante (cfr. doc.

8).

In data 27 marzo 2017 RI 1 ha

sottoscritto il formulario “Analisi del profilo della persona in cerca

d’impiego e Piano d’Azione” in cui ha indicato di non avere problemi di salute

che limitano la sua disponibilità al collocamento (cfr. doc. 4). Tuttavia, al

momento della sua iscrizione in disoccupazione l’interessato ha presentato un

certificato medico, redatto il 17 marzo 2017 dal Dr. med. __________,

specialista in psichiatria-psicoterapia di __________, che ne attesta

l’inabilità lavorativa al 100% a decorrere dal 24 dicembre 2016 in maniera

continuativa (cfr. doc. 4/1).

Allo stesso tempo il ricorrente è

stato convocato al colloquio di consulenza il giorno 26 aprile 2017 alle 15:00

presso l’URC di __________ (cfr. doc. 6).

Il 3 aprile 2017 l’URC ha inviato

a RI 1 tre richieste di giustificazione.

La prima richiesta riguardava la sua

non comparizione al primo colloquio di consulenza previsto il 26 aprile 2017

senza avere comunicato in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 19). Con risposta

del 4 maggio 2017 l’assicurato ha indicato di essersi dimenticato

dell’appuntamento del 26 aprile 2017 e si è scusato (cfr. doc. 19/1). La sua

giustificazione è stata accolta con scritto del 15 maggio 2017 (cfr. doc.

19/2).

La seconda richiesta di

giustificazione è stata trasmessa in quanto dagli atti a disposizione dell’URC

risultava che RI 1 durante gli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio all’URC

(14 dicembre 2016 - 13 marzo 2017) non aveva fornito alcuna prova di ricerca di

una nuova occupazione. L’URC essendo in possesso del certificato medico

attestante la sua inabilità lavorativa totale durante il periodo 24 dicembre

2016.

- 13 marzo 2017, gli ha dunque chiesto una giustificazione per non avere

svolto le ricerche di lavoro durante il periodo dal 14 al 24 dicembre 2016

(cfr. doc. 10).

Il 6 aprile 2017 RI 1 ha

trasmesso la sua risposta di giustificazione a tale richiesta:

" (…)

Nel periodo da voi indicato si erano manifestati e persistevano i

sintomi della mia malattia, attestata dal seguente mio ricovero del 20.12.2016

alla Clinica __________ a __________.”

(cfr. doc. 10/1)

In effetti, dalla documentazione

allegata alla risposta di RI 1 risulta che lo stesso è stato ricoverato dal 20

al 28 dicembre 2016 presso la Clinica __________ a __________ (cfr. doc. 10/2 e

10/3). Pertanto con scritto del 15 maggio 2017 l’URC ha accolto anche le

osservazioni del 6 aprile 2017.

La terza comunicazione concerneva

il fatto che il ricorrente durante il colloquio di consulenza del 27 marzo 2017

aveva concordato e controfirmato l’impegno a consegnare la sua documentazione

personale (curriculum vitae, copia del diploma di pittore e del certificato

medico dal 14 dicembre al 23 dicembre 2016) entro venerdì 31 marzo 2017. L’URC

non l’ha tuttavia ricevuto la documentazione richiesta entro tale data (cfr.

doc. 9).

Con risposta alla richiesta di

giustificazione dell’11 aprile 2017 l’assicurato ha trasmesso, oltre al

curriculum vitae, due certificati medici. Nel primo il Dr. med. __________ ha attestato

che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 1° marzo al 30 aprile 2017 e

nel secondo ha certificato che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 14

dicembre al 23 dicembre 2016. Entrambi i certificati sono firmati ma non datati

(cfr. doc. 9/5). L’URC, con scritto del 15 maggio 2017, ha poi accolto anche

questa giustificazione (cfr. doc. 9/6).

Con decisione del 7 aprile 2017

l’UG ha deciso che l’assicurato continua ad essere inidoneo al collocamento dal

1° marzo 2015. L’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Nel caso concreto rileviamo che da quando si è riannunciato in

disoccupazione l’interessato è inabile al lavoro.

Visto quanto precede, constatiamo che oggettivamente al momento

attuale non possono essere constatati concreti sforzi o significativi

cambiamenti, incisivi in un arco di tempo lungo, tali da modificare la

decisione di inidoneità precedentemente pronunciata il 15 giugno 2015.

Pertanto, l’Ufficio giuridico ritiene il signor RI 1 inidoneo al

collocamento dal 1° marzo 2015.

Una nuova valutazione dell’idoneità al collocamento

dell’interessato potrà essere svolta dopo che lo stesso, riacquisita l’abilità

lavorativa, mostrerà con i fatti di aver cambiato l’atteggiamento che ne aveva

determinato l’inidoneità al collocamento”. (cfr. doc. 12)

Contro tale decisione il

ricorrente ha inoltrato l’11 aprile 2017 un’opposizione con la quale indica di

essere effettivamente inabile al lavoro causa malattia al 100% dal 24 dicembre

2016.

Pertanto chiede che al suo caso venga applicato l’art. 28 LADI e nel

contempo informava l’UG di ritenersi idoneo al collocamento (cfr. doc. 16).

L’UG, con decisione su

opposizione del 3 maggio 2017, ha confermato il proprio provvedimento del 7 aprile

2017.

(cfr. doc. 18; consid. 1.1.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ricorda che l’idoneità al collocamento presuppone

l’idoneità oggettiva e soggettiva. Per idoneità oggettiva si intende che

occorre avere la capacità lavorativa mentre per idoneità soggettiva si intende

la disponibilità dell’assicurato a cercare ed accettare un’occupazione adeguata

(cfr. consid. 2.3.).

Inoltre il TCA ricorda che ai

sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI gli assicurati la cui capacità lavorativa o la

cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta,

segnatamente, per malattia e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni

di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino

gli altri presupposti.

Questo diritto dura, tuttavia, al

massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o

parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro (cfr. consid. 2.4.). Determinante per l’inizio di queste prestazioni è l’inizio

dell’incapacità lavorativa e non l’inizio della disoccupazione controllata.

La deroga dell’art. 28 cpv. 1 LADI tiene semplicemente conto del fatto che le assicurazioni

d'indennità giornaliere in caso di malattia spesso differiscono, di regola di

30.

giorni, le loro prestazioni (cfr. STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid.

3.2.1

).

Successivamente al lasso di tempo

di trenta giorni in cui hanno diritto all’indennità giornaliera intera, gli

assicurati non hanno più diritto a prestazioni a meno che siano abili al lavoro

almeno in misura del 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

Inoltre l’art. 28 cpv. 5 LADI

enuncia che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente

la sua capacità lavorativa con un certificato medico (cfr. consid. 2.4.).

Benché un tale certificato medico

non abbia un valore probatorio assoluto, dubbi riguardo alla correttezza dello

stesso presuppongono in ogni caso dei motivi seri in merito (cfr. STF

8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2010 ALV N. 5

pag. 11).

Nella presente fattispecie

l’inabilità al lavoro totale dell’assicurato per il periodo a decorrere dal 14 dicembre

2016.

risulta dai certificati medici rilasciati dal medico curante dello stesso,

e meglio dal Dr. med. __________, specialista in psichiatria-psicoterapia, in

data 8 marzo, 17 marzo e 2 maggio 2017 (cfr. doc. 2/2, 9/5, 11/1 e 20; consid.

2.5

).

Tali attestazioni mediche sono

state fornite dal ricorrente medesimo.

Pertanto questa Corte non ravvede

alcun valido motivo per dubitare dell’affidabilità delle certificazioni mediche

del Dr. med. __________.

L’assicurato, del resto, non

mette in discussione le attestazioni del Dr. med. __________ in quanto tali.

Anzi è stato lui stesso ad indicare nella sua prima presa di posizione del 6

aprile 2017 nei confronti dell’UG di ritenersi idoneo al collocamento, salvo

avviso del suo medico curante (cfr. doc. 8). Nella sua opposizione dell’11

aprile 2017 è stato egli stesso a precisare di essere effettivamente inabile al

lavoro al 100% dal 24 dicembre 2016 (cfr. doc. 16).

In simili condizioni, questo

Tribunale deve concludere che l'assicurato ha presentato un'inabilità al lavoro

totale per malattia a decorrere dal 14 dicembre 2016 fino perlomeno al 31 maggio

2017.

come attestato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 2/2, 9/5, 11/1 e 20;

consid. 2.5.).

Ritenuta l'inabilità al lavoro

totale temporanea dell'insorgente a far tempo dal 14 dicembre 2016 alla fine di

maggio 2017 almeno, a ragione l’UG ha deciso la sua inidoneità oggettiva al

collocamento.

Questa Corte osserva inoltre che

al presente caso non può trovare applicazione l'art. 28 cpv. 1 LADI com’è stato

chiesto dall’assicurato nell’opposizione e nel ricorso. L’art. 28 LADI non può

essere di ausilio in quanto l’incapacità lavorativa dell’assicurato ha avuto

inizio il 14 dicembre 2016 (cfr. doc. 9/5). Perciò il diritto, che dura al

massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale, decorreva dal

14.

dicembre 2016 al 13 gennaio 2017. Tuttavia, RI 1 si è iscritto in

disoccupazione solo il 14 marzo 2017, data in cui il suo diritto ad eventuali

prestazioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI era già ampiamente scaduto.

Questo Tribunale rileva infine

che anche dal punto di vista soggettivo l’assicurato deve essere considerato inidoneo

al collocamento, anche se lo stesso ha precisato ripetutamente di ritenersi

idoneo al collocamento (cfr. doc. I e 8).

Effettivamente, come evidenziato

dall’UG, l’assicurato non dimostra la necessaria disponibilità a cercare ed

accettare un’occupazione adeguata. Il ricorrente non ha dato seguito alle

istruzioni dell’URC in più di un’occasione. Già al primo colloquio di

consulenza non è comparso senza giustificare la sua assenza in anticipo e

inoltre non ha trasmesso la documentazione richiesta entro il termine

stabilito. Inoltre si rileva che non aveva effettuato nessuna ricerca di

lavoro.

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti