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Decisione

38.2017.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di dicembre 2014, giugno 2015, dicembre 2015 e giugno 2016 dove sono

indicati degli importi al netto più elevati a seguito del computo della

tredicesima (cfr. doc.16).

Inoltre, per quanto

concerne i contributi AVS, le fatture della Cassa __________ dal 1° aprile 2015

al 30 giugno 2016 sono state pagate. In particolare la fattura d’acconto per il

1° aprile fino al 30 giugno 2015 è stata pagata il 30 giugno 2015. La fattura

d’acconto per il 1° luglio fino al 30 settembre 2015 è stata pagata il 30

settembre 2015. La fattura d’acconto per il 1° ottobre fino al 31 dicembre 2015

è stata pagata il 22 dicembre 2015. La fattura d’acconto per il 1° gennaio fino

al 31 marzo 2016 è stata pagata il 31 marzo 2016. Infine la fattura d’acconto

per il 1° aprile fino al 30 giugno 2016 è stata pagata il 28 giugno 2016 (cfr.

doc. Q).

Dall’estratto del conto

individuale AVS dell’insorgente datato 19 ottobre 2016 risulta, peraltro, il

versamento dei contributi per tutto l’anno 2014 e 2015 da parte della __________

(cfr. doc. 20).

Relativamente all’anno

2014 nella dichiarazione d’imposta l’assicurato ha esposto un reddito da

attività dipendente di fr. 112'098.-- (cfr. doc. L13), dato accertato

dall’autorità fiscale con decisione di tassazione del 21 dicembre 2016 (cfr.

doc. 14).

Per l’anno 2015 nella

relativa dichiarazione d’imposta l’insorgente ha indicato un reddito da

attività dipendente di fr. 112'054.-- (cfr. doc. 12), dato ripreso dal

“Certificato di salario” dell’anno 2015 compilato il 14 settembre 2016 dalla __________

(cfr. doc. 14). La decisione di tassazione del 21 dicembre 2016 afferente

all’anno 2015 ha ripreso, quale reddito da attività dipendente principale

dell’insorgente, la somma di fr. 112'054.-- (cfr. doc. 21).

Per l’anno 2016

l’insorgente ha prodotto il Certificato di salario afferente ai primi sei mesi

dell’anno 2016 da cui si evince un salario netto di fr. 55'986.20 compilato il

14 settembre 2016 dalla __________ (cfr. doc. 14).

Sono pure stati presentati

dei documenti della contabilità della __________ del 2014 – 2016, e meglio gli estratti

relativi alla Cassa e agli stipendi (cfr. doc. 9, L3-4, L7-8 e L10-11).

Oltre a ciò l’azionista

della __________, __________, il 6 ottobre 2016, ha dichiarato di avere versato

lo stipendio di fr. 8'500.-- netti per 13 mesi a RI 1 nel periodo dal 1°

gennaio 2015 al 30 giugno 2016 (cfr. doc. 11).

Dall’altra parte,

tuttavia, il ricorrente, da un lato, non ha prodotto estratti bancari o postali

da cui emerga il reale versamento degli stipendi a suo favore, né risulta che

l’assicurato abbia preteso che il salario gli venisse bonificato su un suo

specifico conto.

Egli ha fornito l’estratto

del suo conto privato relativo all’anno 2014 ove figurano dei bonifici della __________

il 4 febbraio, il 4 marzo, il 26 marzo, il 28 aprile, il 3 giugno e il 1°

luglio 2014 (cfr. doc. 15 = L12). Gli stessi, però, non riguardano comunque il

periodo determinante e si riferiscono al periodo in cui i conti della SA erano

bloccati per ordine dell’Ufficio federale delle dogane (cfr. consid. 2.6.).

Dall’altro, sono assenti

ricevute di salario che potrebbero configurare uno degli elementi per attestare

l’asserita consegna in contanti dei salari (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Al riguardo

nell’impugnativa è stato asserito che “la circostanza che l’assicurato non

sia stato in grado di fornire delle ricevute firmate è semplicemente perché non

era usuale sottoscrivere, da nessun dipendente, in __________ il conteggio di

salario, che peraltro neppure veniva consegnato puntualmente tutti i mesi ai

dipendenti. Tra le parti, vi era un rapporto di fiducia tale per cui, il datore

di lavoro non ha mai richiesto ai propri dipendenti di sottoscrivere i conteggi

di salario a valere quale conferma di ricezione del salario, con nessuno degli

stessi, quindi neppure con il ricorrente” (Doc. I pag. 23).

Nel ricorso è pure stato

addotto che l’assicurato, se non vi era liquidità in cassa, prelevava lo

stipendio dal conto bancario della società (cfr. doc. I; consid. 1.2.). Tale

allegazione, però, non è stata comprovata dall’insorgente e di conseguenza va

trattata alla stregua di mera allegazione di parte.

Inoltre, per quanto

attiene al conto individuale AVS, va osservato che il TF ha indicato che le

registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un

effettivo pagamento dei salari (cfr. DTF 131 V 444 consid.1.2.; STF 8C_75/2013

del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

A maggior ragione, a mente

di questa Corte, quando di tratta, come in casu, di un assicurato che negli

anni determinanti era amministratore unico con diritto di firma individuale

della SA in cui lavorava.

I certificati di salario

relativi al 2015 e al 2016, poi, datano entrambi 14 settembre 2015 e non sono

firmati (cfr. doc. 14), rispettivamente dalle dichiarazioni fiscali per il 2014

e il 2015 non risulta la data di quando sono state allestite (cfr. doc. 12;

L13). La data del “3 ottobre 2016” stampata in alto sarebbe, secondo le

dichiarazioni dell’insorgente, la data della stampa (cfr. doc. I pag. 25).

Visto che le decisioni di tassazione per il 2015 - e anche per il 2014 - sono

state emesse il 21 dicembre 2016 (cfr. doc. 21; 22), ossia posteriormente

all’iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2016, non è dato di sapere se

le dichiarazioni fiscali sono state inoltrate all’Ufficio circondariale di

tassazione competente anteriormente o successivamente a tale momento.

Il ricorrente ha precisato

che la contabilità è stata fornita da una fiduciaria (cfr. doc. I pag. 23). Da

un esame più attento della documentazione in questione ( cfr. doc. 9, L3-4,

L7-8 e L10-11) risulta, tuttavia, che la stessa non è stata vidimata da parte

della fiduciaria __________.

Del resto il 30 settembre

Considerandi

2016.

l’assicurato ha indicato che __________ della __________ preparava i

conteggi stipendio, mentre lui preparava in seguito la busta con i soldi (cfr.

doc. 8).

Anche la dichiarazione

dell’azionista __________ del 6 ottobre 2016 nella quale quest’ultimo ha

affermato di avere versato lo stipendio di fr. 8'500.-- netti per 13 mesi al

ricorrente nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 (cfr. doc. 11)

deve essere relativizzata. Infatti nel ricorso è stato fatto valere che __________,

“difatti, non ha mai inteso dichiarare che versava gli stipendi

materialmente in mano al signor RI 1, (…), ma bensì che versava direttamente

nella cassa della società tali salari. Salari, questi, che venivano poi

successivamente prelevati a contanti dal signor RI 1 come da lui dichiarato”.

(cfr. doc. I pag. 10 e 11).

Il TCA, al riguardo,

ribadisce che il ricorrente non ha prodotto nessun estratto di un conto

bancario e/o postale appartenente alla __________ che potrebbe comprovare tali

bonifici e prelevamenti.

Sorprende, infine, che l’assicurato

(la cui unità di riferimento per l’assistenza sociale è costituita dal medesimo

e dalla moglie; cfr. doc. S; consid. 2.6.), che sostiene di aver ricevuto

stipendi di fr. 8'500.-- netti al mese fino a giugno 2016, già da novembre 2016

non abbia più provveduto a pagare la pigione di fr. 1'300.-- al mese (cfr. doc.

T; consid. 2.6.).

2.9

In concreto, dunque, il TCA

ritiene che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente

procedere a un approfondimento istruttorio.

La fattispecie deve essere

ulteriormente indagata dalla Cassa, la quale nella procedura di opposizione non

ha d’altronde esperito una specifica istruttoria.

Riguardo

allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, è utile

segnalare che l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2;

sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4)

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha

rilevato:

"

(…).

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Secondo

questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi,

l’annullamento della decisione su opposizione del 23 marzo 2017 2016 e il rinvio

degli atti alla Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari

per chiarire, in particolare, se nel lasso determinante ai fini

dell’adempimento del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi – 1°

ottobre 2014 - 30 settembre 2016 (cfr. consid. 2.8.) il ricorrente abbia

effettivamente riscosso dei salari o meno e in caso di risposta affermativa di

che entità, tenendo conto che il reale versamento dei salari e il loro importo

è in ogni caso determinante per la definizione del guadagno assicurato secondo

gli art. 23 LADI e 37 OADI (cfr. consid. 2.8.).

A tal fine la Cassa

sentirà innanzitutto l’assicurato, il quale dovrà debitamente

comprovare le proprie asserzioni in merito a quali fossero concretamente le sue

funzioni in seno alla __________ e alle modalità secondo cui avvenivano i

pagamenti dei salari suoi e degli altri dipendenti della SA.

Al riguardo occorre

evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è in effetti

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in

particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello

di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,

le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La parte resistente

interpellerà, inoltre, altri dipendenti della __________, per verificare le

mansioni espletate dall’insorgente nella società, nonché le modalità del

pagamento dei loro salari e, se al corrente, dell’insorgente soprattutto per

quanto riguarda l’ultimo anno di attività (rilevante per l’eventuale calcolo

del guadagno assicurato), nonché la __________, segnatamente __________ e

l’azionista __________. In particolare quest’ultimo dovrà dimostrare con la

debita documentazione gli apporti finanziari effettuati alla società, che

presentava difficoltà economiche dal 2011 peggiorate nel corso degli anni (cfr.

doc. I pag. 4 e 5), per far fronte agli asseriti pagamenti dei salari.

La Cassa, dopo aver

esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha

diritto oppure no a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a

far tempo dal 1° ottobre 2016.

2.10

Vincente in causa, il

ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art.

61.

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 23 marzo 2017 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda a un complemento istruttorio

come indicato al consid. 2.10. e decida nuovamente in merito all’eventuale

diritto del ricorrente a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

a decorrere dal 1° ottobre 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà al

ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti