38.2017.41
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14 settembre 2017Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.41
RS/KE/sc
Lugano
14 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 23 marzo 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 12 ottobre 2016 (cfr. doc. 17) con la quale aveva
negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
ottobre 2016 ritenendo che la riscossione dello stipendio per l’asserita
attività presso la __________ non è stata sufficientemente comprovata (cfr.
doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione del 23
marzo 2017 e il riconoscimento del diritto alle indennità a decorrere dal 1°
ottobre 2016, in quanto l’assicurato sarebbe riuscito a dimostrare
l’ottenimento di un salario attraverso la documentazione prodotta in corso di
procedura.
L’avv. RA 1, per conto
dell’assicurato, ha, in particolare, asserito, da una parte, che gli stipendi
dei dipendenti - e quindi anche quello del ricorrente - nel periodo
determinante venivano loro consegnati in contanti, dopo che la cassa veniva
alimentata dall’azionista, poiché la liquidità sui conti societari era stata
esaurita. Dall’altra, che l’insorgente si versava lo stipendio da solo
prelevando l’importo dalla cassa, quando disponibile, oppure prelevandolo dal
conto bancario della società.
La parte ricorrente ha,
inoltre, addotto che l’assicurato non è stato in grado di fornire delle
ricevute firmate perché non era usuale sottoscrivere, da nessun dipendente, in __________
il conteggio di salario, che peraltro neppure veniva consegnato puntualmente
tutti i mesi ai dipendenti. Al riguardo è stato specificato che tra le parti vi
era un rapporto di fiducia tale per cui il datore di lavoro non ha mai
richiesto ai propri dipendenti di sottoscrivere i conteggi di salario a valere
quale conferma di ricezione del salario, con nessuno degli stessi, quindi
neppure con il ricorrente.
Infine l’avv. RA 1, per
conto del suo assistito, ha chiesto l’interrogatorio di quest’ultimo, nonché l’audizione
testimoniale di __________ (azionista della società) e di __________ della fiduciaria
__________ (cfr. doc. I, segnatamente pag. 4, 20, 23 e 27).
1.3. In risposta la Cassa ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 26 giugno 2017 la
patrocinatrice del ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di
prova da presentare (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato a RI 1 il diritto
all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2016, in quanto la
riscossione effettiva del salario non è comprovata.
L'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1
LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a
LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al
periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale
dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione
soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,
consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione
di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché
un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,
segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto
bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non
potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a
meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al
lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF
133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en
matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 76-79.
2.2. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione
(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in
vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo
minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad
aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver
effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione
effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha
percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è
considerato periodo di contribuzione.
Persone che occupano una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro
B146 Per le
persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la
cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le
ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti,
nell’ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento
del salario e l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il
salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei
certificati di salario ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute
di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un
estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del
versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono
a quanto figura nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del
guadagno assicurato viene preso in considerazione l’importo meno elevato.
L’assicurato
il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la
riscossione effettiva del salario.
La
riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio
mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la
conferma della disdetta o l’inoltro del credito nell’ambito della procedura
fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui
veridicità può essere garantita unicamente dall’assicurato.
Se i
giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari
effettivamente versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le
conseguenze dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per
mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione
effettiva del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di
contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una
simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile.”
Il
tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto
peraltro invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/
Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in
una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha
stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo
contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del
salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e
quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella
sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale,
durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque
ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI ed ha in
particolare rilevato:
" (...)
4.
4.1. Die Vorinstanz hat in ausführlicher und
differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte
die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die
Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die
teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über
eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei
zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe
aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls
wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn
auszurichten.
(...)
4.4 Schliesslich ändern auch allfällige
anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das
Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern
diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden
(BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche
die Beitragszeit nur dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens
zwölfmonatige tatsächliche Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der
geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so dass sie für die hier
strittige Frage nicht massgebend wäre. (...)"
Al riguardo giova
evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha
sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde
sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in
applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,
che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se
un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il
diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato
adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in
DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito giova
rilevare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla
quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il
riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica
annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare
e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in
contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente
dimostrato”.
Al riguardo il TCA si
limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda,
tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato
evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo
di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della
Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività
lavorativa.
2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.
1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il Consiglio federale ha
pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,
sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
2.4. Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Al riguardo
cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre
2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05
del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C
183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della
prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di
disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno
determinante.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.
2.3.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa
era soltanto la questione concernente la determinazione del
guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di
un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era
definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in
maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o
in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non
era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il
diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013 consid. 3.5.
La nostra Massima Istanza,
in una sentenza 8C_743/2008 del 9 febbraio 2009, pubblicata in SVR 2009 ALV Nr.
8 pag. 27, ha poi stabilito che nel caso in cui il lavoratore rinunci
temporaneamente al pagamento del salario concordato con lo scopo di sostenere
la ditta di recente fondata dal suo datore di lavoro e che, nel prosieguo, in
ragione dell’insolvenza della ditta, non riesce a incassare il salario,
quest’ultimo non può essere preso in considerazione per fissare il guadagno
assicurato.
Questa Corte, con sentenza
38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, si è
pronunciata in relazione al caso di una socia e gerente di una Sagl con diritto
di firma individuale dalla fondazione della società nel 1988 e in possesso di
una quota sociale di fr. 19’000.– (su un totale di fr. 20’000.–) che, dal 1988
al 31 marzo 2010, è pure stata alle dipendenze – senza percepire salario negli
anni 2009/2010 – della Sagl, poi radiata d’ufficio nell’agosto 2010 a seguito
di fallimento sospeso per mancanza di attivo, e nel mese di agosto 2010 si è
iscritta in disoccupazione, ha deciso che a ragione la Cassa le aveva negato il
diritto a indennità di disoccupazione, ritenuto che il suo guadagno assicurato
per gli anni 2009/2010, non avendo la stessa percepito alcun salario, era pari
a fr. 0.--.
Il TCA ha motivato il
proprio giudizio, rilevando che in quel caso di specie era applicabile il
principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti
sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Non entrava, invece, in
linea di conto l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza,
che prevede di prendere come riferimento il salario concordato, ma soltanto
allorché un abuso (nel senso di un accordo in merito a salari fittizi) può
essere escluso. Infatti, in quella specifica evenienza un rischio di abuso, già
dal profilo oggettivo, non poteva essere negato, in quanto quale socia e
gerente della Sagl la ricorrente poteva influenzare in maniera rilevante le
decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava
l’assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato
sull’assicurazione contro la disoccupazione. L’asserzione della ricorrente
secondo cui, per una sua precisa scelta, avrebbe girato gli stipendi
spettantile ai collaboratori occupati della società a causa della carenza di
liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e sperando in una
ripresa non le è stata di alcun ausilio: tale dichiarazione ha confermato, al
contrario, il suo potere decisionale all’interno della Sagl e perciò il fatto
che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che non andava
posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Con giudizio 38.2016.60
dell’8 giugno 2017, il TCA ha confermato la decisione della Cassa in relazione
con l’accertamento dell’entità del guadagno assicurato, che per determinare il
guadagno assicurato del ricorrente doveva essere fatto riferimento al salario
effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato,
poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione
analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le
decisioni del datore di lavoro.
2.5. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti risulta che RI 1, nato l’__________ 1962, dal 23
maggio 2011 al 30 giugno 2016 è stato alle dipendenze della __________ di __________
in qualità di impiegato con un salario di oltre fr. 10'000.-- lordi al mese
(cfr. doc. 2; 3).
Relativamente alla fine
del rapporto d’impiego da uno scritto dell’assicurato del 28 marzo 2016 alla SA
si evince:
" (…) la
presente per formalizzare quanto comunicatomi nel corso dell’incontro
verificatosi lo scorso mese nel senso che mi ritengo, per vostra volontà,
licenziato per il prossimo 30 giugno.
Fino a tale data continuerò a svolgere le
mie mansioni ordinarie e a presenziare in ufficio. (…)” (Doc. 5)
Sia nella “Domanda
d’indennità di disoccupazione” che nell’”Attestato del datore di lavoro” è
stato indicato quale motivo della disdetta la cessazione dell’attività (cfr.
doc. 2; 3).
La __________, che ha lo
scopo di commercio e l’intermediazione di metalli, in particolare il commercio
d’oro e di ogni altro metallo prezioso nonché l’effettuazione di operazioni
finanziarie, è stata iscritta a Registro di commercio il 2 marzo 2011.
Il ricorrente risulta
iscritto come membro e direttore con diritto di firma collettiva a due sin
dalla costituzione della società. Il 31 ottobre 2012 la sua iscrizione è stata
modificata in membro e direttore con diritto di firma individuale. In seguito,
dal 15 febbraio 2013 fino al settembre 2016, l’insorgente è stato iscritto come
amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. doc. 4: estratto RC).
Dal ricorso emerge che
l’Ufficio federale delle dogane, a seguito dell’apertura di un procedimento, ha
ordinato il blocco di tutti i conti della SA a partire da novembre 2013, che ha
comportato, nel periodo dicembre 2013 – giugno 2014, la necessità di chiedere
l’autorizzazione all’Ufficio federale competente per liberare dei fondi tramite
bonifico (cfr. doc. I pag. 4, 20).
Dopo aver sollecitato il
suo ex datore di lavoro di provvedere allo stralcio della sua posizione in seno
alla SA, ciò che però non è avvenuto, RI 1 si è rivolto direttamente
all’Ufficio dei registri ottenendo in tal modo la radiazione della sua iscrizione
a RC il 7 settembre 2016 (data FUSC __________2016; cfr. doc. 4 – 6; E - G).
Il 1° ottobre 2016 RI 1 si
è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento di __________ rivendicando
il diritto alle indennità di disoccupazione a partire di tale data (cfr. doc.
1) e precisando di cercare un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2).
La Cassa, con decisione
del 12 ottobre 2016, confermata dalla decisione su opposizione del 23 marzo
2017, gli ha negato il diritto alle prestazioni, in quanto la riscossione
effettiva del salario non sarebbe comprovata (cfr. doc. 17; A).
Il 20 aprile 2017 il
proprietario dell’abitazione dell’insorgente a __________ ha sollecitato
l’insorgente a pagare il canone di locazione relativo ai periodi
novembre-dicembre 2016 e gennaio-aprile 2017, per un ammontare complessivo di
fr. 7'800.-- (cfr. doc. T).
Il Servizio sussidi
assicurazione malattia dell’Istituto delle assicurazioni sociali, il 31 marzo
2017, ha accolto l’stanza dell’assicurato tendente alla riduzione del premio
LAMal suo e della moglie per l’anno 2017 (cfr. doc. U).
Con decisioni del 13 e del
27 aprile 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha poi assegnato
al ricorrente, considerando un’unità di riferimento composta del medesimo e
della moglie, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'941.-- mensili
per i mesi da marzo a giugno 2017. A titolo di reddito computabile Las e di
sostanza computabile come reddito Las non è stato computato alcunché (cfr. doc.
S).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che
la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua
non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici
mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola
condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo
contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione
analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid.
2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del
10 aprile 2012).
In ogni caso, però, la
prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante
e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente,
soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui
lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare
il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di
datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali
(cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.).
In proposito è utile
rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui gli atti sono
stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza di
un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in quel
caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di
diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto
individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato
stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come
pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi erano
versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la
riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva
realmente lavorato.
Inoltre la prova della
riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del
guadagno assicurato. In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario
(ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e
trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure
testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge),
il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo
sufficientemente attendibile.
Ciò comporta il diniego
della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del
10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine; STCA 38.2012.5 del
10 dicembre 2012 consid. 2.7.).
2.7. Attentamente
esaminate le carte processuali il TCA ritiene che gli elementi di fatto
presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che
l’assicurato abbia effettivamente riscosso i salari relativi nel lasso di tempo
1° ottobre 2014 – 30 settembre 2016, corrispondente al termine quadro per il
periodo di contribuzione.
E’ vero che
la prova del versamento degli stipendi non costituisce la condizione decisiva
per ritenere adempiuto il periodo minimo di dodici mesi nel termine quadro di
due anni (cfr. art. 13 cpv. 1; 9 cpv. 3 LAD).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che nei casi critici, come può essere considerata
la presente evenienza alla luce del fatto che il ricorrente dalla fondazione
della __________, nel marzo 2011, fino al settembre 2016 ha rivestito il ruolo,
dapprima di membro e direttore con firma collettiva a due - fino all’ottobre
2012 -, con firma individuale - fino al febbraio 2013 - e di amministratore
unico con firma individuale fino al settembre 2016 (cfr. estratto RC), la prova
di aver ricevuto gli stipendi costituisce un indizio significativo e
determinante dell’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione (cfr.
consid. 2.7.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.).
Inoltre, comunque, la
riscossione dei salari è determinante per stabilire, nel caso in cui sia
comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno
dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, che in casu si
estende dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2016, il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.4.).
Come esposto sopra (cfr.
consid. 2.4.) il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde agli
ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la
riscossione della prestazione (cfr. art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di
contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione, se tale salario è più elevato del salario medio di cui al
capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Nel caso in cui il
guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile,
la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione andrebbe
negata (cfr. consid. 2.7.).
2.8. In concreto, da una parte,
l’insorgente ha prodotto i conteggi salariali da gennaio 2014 a giugno 2016 da
cui risulta un “versamento a saldo” mensile di fr. 8'500.-- mensili, tranne per
Fatti
i mesi di dicembre 2014, giugno 2015, dicembre 2015 e giugno 2016 dove sono
indicati degli importi al netto più elevati a seguito del computo della
tredicesima (cfr. doc.16).
Inoltre, per quanto
concerne i contributi AVS, le fatture della Cassa __________ dal 1° aprile 2015
al 30 giugno 2016 sono state pagate. In particolare la fattura d’acconto per il
1° aprile fino al 30 giugno 2015 è stata pagata il 30 giugno 2015. La fattura
d’acconto per il 1° luglio fino al 30 settembre 2015 è stata pagata il 30
settembre 2015. La fattura d’acconto per il 1° ottobre fino al 31 dicembre 2015
è stata pagata il 22 dicembre 2015. La fattura d’acconto per il 1° gennaio fino
al 31 marzo 2016 è stata pagata il 31 marzo 2016. Infine la fattura d’acconto
per il 1° aprile fino al 30 giugno 2016 è stata pagata il 28 giugno 2016 (cfr.
doc. Q).
Dall’estratto del conto
individuale AVS dell’insorgente datato 19 ottobre 2016 risulta, peraltro, il
versamento dei contributi per tutto l’anno 2014 e 2015 da parte della __________
(cfr. doc. 20).
Relativamente all’anno
2014 nella dichiarazione d’imposta l’assicurato ha esposto un reddito da
attività dipendente di fr. 112'098.-- (cfr. doc. L13), dato accertato
dall’autorità fiscale con decisione di tassazione del 21 dicembre 2016 (cfr.
doc. 14).
Per l’anno 2015 nella
relativa dichiarazione d’imposta l’insorgente ha indicato un reddito da
attività dipendente di fr. 112'054.-- (cfr. doc. 12), dato ripreso dal
“Certificato di salario” dell’anno 2015 compilato il 14 settembre 2016 dalla __________
(cfr. doc. 14). La decisione di tassazione del 21 dicembre 2016 afferente
all’anno 2015 ha ripreso, quale reddito da attività dipendente principale
dell’insorgente, la somma di fr. 112'054.-- (cfr. doc. 21).
Per l’anno 2016
l’insorgente ha prodotto il Certificato di salario afferente ai primi sei mesi
dell’anno 2016 da cui si evince un salario netto di fr. 55'986.20 compilato il
14 settembre 2016 dalla __________ (cfr. doc. 14).
Sono pure stati presentati
dei documenti della contabilità della __________ del 2014 – 2016, e meglio gli estratti
relativi alla Cassa e agli stipendi (cfr. doc. 9, L3-4, L7-8 e L10-11).
Oltre a ciò l’azionista
della __________, __________, il 6 ottobre 2016, ha dichiarato di avere versato
lo stipendio di fr. 8'500.-- netti per 13 mesi a RI 1 nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 30 giugno 2016 (cfr. doc. 11).
Dall’altra parte,
tuttavia, il ricorrente, da un lato, non ha prodotto estratti bancari o postali
da cui emerga il reale versamento degli stipendi a suo favore, né risulta che
l’assicurato abbia preteso che il salario gli venisse bonificato su un suo
specifico conto.
Egli ha fornito l’estratto
del suo conto privato relativo all’anno 2014 ove figurano dei bonifici della __________
il 4 febbraio, il 4 marzo, il 26 marzo, il 28 aprile, il 3 giugno e il 1°
luglio 2014 (cfr. doc. 15 = L12). Gli stessi, però, non riguardano comunque il
periodo determinante e si riferiscono al periodo in cui i conti della SA erano
bloccati per ordine dell’Ufficio federale delle dogane (cfr. consid. 2.6.).
Dall’altro, sono assenti
ricevute di salario che potrebbero configurare uno degli elementi per attestare
l’asserita consegna in contanti dei salari (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Al riguardo
nell’impugnativa è stato asserito che “la circostanza che l’assicurato non
sia stato in grado di fornire delle ricevute firmate è semplicemente perché non
era usuale sottoscrivere, da nessun dipendente, in __________ il conteggio di
salario, che peraltro neppure veniva consegnato puntualmente tutti i mesi ai
dipendenti. Tra le parti, vi era un rapporto di fiducia tale per cui, il datore
di lavoro non ha mai richiesto ai propri dipendenti di sottoscrivere i conteggi
di salario a valere quale conferma di ricezione del salario, con nessuno degli
stessi, quindi neppure con il ricorrente” (Doc. I pag. 23).
Nel ricorso è pure stato
addotto che l’assicurato, se non vi era liquidità in cassa, prelevava lo
stipendio dal conto bancario della società (cfr. doc. I; consid. 1.2.). Tale
allegazione, però, non è stata comprovata dall’insorgente e di conseguenza va
trattata alla stregua di mera allegazione di parte.
Inoltre, per quanto
attiene al conto individuale AVS, va osservato che il TF ha indicato che le
registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un
effettivo pagamento dei salari (cfr. DTF 131 V 444 consid.1.2.; STF 8C_75/2013
del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
A maggior ragione, a mente
di questa Corte, quando di tratta, come in casu, di un assicurato che negli
anni determinanti era amministratore unico con diritto di firma individuale
della SA in cui lavorava.
I certificati di salario
relativi al 2015 e al 2016, poi, datano entrambi 14 settembre 2015 e non sono
firmati (cfr. doc. 14), rispettivamente dalle dichiarazioni fiscali per il 2014
e il 2015 non risulta la data di quando sono state allestite (cfr. doc. 12;
L13). La data del “3 ottobre 2016” stampata in alto sarebbe, secondo le
dichiarazioni dell’insorgente, la data della stampa (cfr. doc. I pag. 25).
Visto che le decisioni di tassazione per il 2015 - e anche per il 2014 - sono
state emesse il 21 dicembre 2016 (cfr. doc. 21; 22), ossia posteriormente
all’iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2016, non è dato di sapere se
le dichiarazioni fiscali sono state inoltrate all’Ufficio circondariale di
tassazione competente anteriormente o successivamente a tale momento.
Il ricorrente ha precisato
che la contabilità è stata fornita da una fiduciaria (cfr. doc. I pag. 23). Da
un esame più attento della documentazione in questione ( cfr. doc. 9, L3-4,
L7-8 e L10-11) risulta, tuttavia, che la stessa non è stata vidimata da parte
della fiduciaria __________.
Del resto il 30 settembre
Considerandi
2016.
l’assicurato ha indicato che __________ della __________ preparava i
conteggi stipendio, mentre lui preparava in seguito la busta con i soldi (cfr.
doc. 8).
Anche la dichiarazione
dell’azionista __________ del 6 ottobre 2016 nella quale quest’ultimo ha
affermato di avere versato lo stipendio di fr. 8'500.-- netti per 13 mesi al
ricorrente nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 (cfr. doc. 11)
deve essere relativizzata. Infatti nel ricorso è stato fatto valere che __________,
“difatti, non ha mai inteso dichiarare che versava gli stipendi
materialmente in mano al signor RI 1, (…), ma bensì che versava direttamente
nella cassa della società tali salari. Salari, questi, che venivano poi
successivamente prelevati a contanti dal signor RI 1 come da lui dichiarato”.
(cfr. doc. I pag. 10 e 11).
Il TCA, al riguardo,
ribadisce che il ricorrente non ha prodotto nessun estratto di un conto
bancario e/o postale appartenente alla __________ che potrebbe comprovare tali
bonifici e prelevamenti.
Sorprende, infine, che l’assicurato
(la cui unità di riferimento per l’assistenza sociale è costituita dal medesimo
e dalla moglie; cfr. doc. S; consid. 2.6.), che sostiene di aver ricevuto
stipendi di fr. 8'500.-- netti al mese fino a giugno 2016, già da novembre 2016
non abbia più provveduto a pagare la pigione di fr. 1'300.-- al mese (cfr. doc.
T; consid. 2.6.).
2.9
In concreto, dunque, il TCA
ritiene che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente
procedere a un approfondimento istruttorio.
La fattispecie deve essere
ulteriormente indagata dalla Cassa, la quale nella procedura di opposizione non
ha d’altronde esperito una specifica istruttoria.
Riguardo
allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, è utile
segnalare che l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (ATF 125 V 188
consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2;
sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4)
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, inoltre,
ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha
rilevato:
"
(…).
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Secondo
questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi,
l’annullamento della decisione su opposizione del 23 marzo 2017 2016 e il rinvio
degli atti alla Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari
per chiarire, in particolare, se nel lasso determinante ai fini
dell’adempimento del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi – 1°
ottobre 2014 - 30 settembre 2016 (cfr. consid. 2.8.) il ricorrente abbia
effettivamente riscosso dei salari o meno e in caso di risposta affermativa di
che entità, tenendo conto che il reale versamento dei salari e il loro importo
è in ogni caso determinante per la definizione del guadagno assicurato secondo
gli art. 23 LADI e 37 OADI (cfr. consid. 2.8.).
A tal fine la Cassa
sentirà innanzitutto l’assicurato, il quale dovrà debitamente
comprovare le proprie asserzioni in merito a quali fossero concretamente le sue
funzioni in seno alla __________ e alle modalità secondo cui avvenivano i
pagamenti dei salari suoi e degli altri dipendenti della SA.
Al riguardo occorre
evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è in effetti
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.
12.
pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF
117.
V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in
particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello
di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,
le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF
9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;
STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La parte resistente
interpellerà, inoltre, altri dipendenti della __________, per verificare le
mansioni espletate dall’insorgente nella società, nonché le modalità del
pagamento dei loro salari e, se al corrente, dell’insorgente soprattutto per
quanto riguarda l’ultimo anno di attività (rilevante per l’eventuale calcolo
del guadagno assicurato), nonché la __________, segnatamente __________ e
l’azionista __________. In particolare quest’ultimo dovrà dimostrare con la
debita documentazione gli apporti finanziari effettuati alla società, che
presentava difficoltà economiche dal 2011 peggiorate nel corso degli anni (cfr.
doc. I pag. 4 e 5), per far fronte agli asseriti pagamenti dei salari.
La Cassa, dopo aver
esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha
diritto oppure no a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a
far tempo dal 1° ottobre 2016.
2.10
Vincente in causa, il
ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art.
61.
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 23 marzo 2017 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda a un complemento istruttorio
come indicato al consid. 2.10. e decida nuovamente in merito all’eventuale
diritto del ricorrente a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
a decorrere dal 1° ottobre 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al
ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti