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Decisione

38.2017.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati

dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi

prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei

contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.3. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese

determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro

né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il

lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di

un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in

particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione

dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in

questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi

alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso

affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che

è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che

conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento.

Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato

ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha

ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o

indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una

perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,

tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di

lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese

dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite

dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2

LADI.

Il caso di

specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un’assicurata

che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere

l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha impedito

sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe

corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi

obblighi.

La nostra

Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha

compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in

disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del

fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva

diritto all’indennità per insolvenza.

In

una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un

assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi

contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal

24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale

l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di

insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva

effettivamente lavorato.

La

nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è

confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha

offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo

dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al

ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo

giorno in cui ha effettivamente lavorato.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF

8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C

214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.

Per

quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80

del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata

non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice

civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto

immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata

liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il

licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di

proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la

medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per

principio diritto all’indennità di disoccupazione.

Con

sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il

ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la

quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità

per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del

supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore

di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo

Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva

ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e

incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del

contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata

momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a

tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non

poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta

idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per

insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.

In

una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la

decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione

aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il

suo esonero dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al

termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo

Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente

ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di

fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha

poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora

diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro

computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in

quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati

circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese

dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il

salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il

soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di

disoccupazione”.

Infine,

per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015,

pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel

caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato

disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio

qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al

dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di

lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di

lavoro se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va

considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.

In

quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non

ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato

congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in

relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è

ritrovato in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la

documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo

diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli

atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un

complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora amministratore

unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se

l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi

che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da

espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della domanda di

indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora l’insorgente

avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro oppure, nel

caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata

abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per

il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli

ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero

adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego,

che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto all’indennità

per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività

lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di

disoccupazione di fatto.

2.4. La

Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

Considerandi

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA

C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,

consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora

valida - prevede che:

"

DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II

copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di

lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato

del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un

impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3 Il

criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato

si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le

prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o

giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla

disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di

controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo

della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo

ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o

il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,

oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata

all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti

dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale

(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4 L’II non

copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del

lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del

10.1

; DTF 121 V 377).

(…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16

aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3).

2.5

Nella

presente evenienza la ricorrente ha concluso, il 1° febbraio 2015, con la __________

di __________ un contratto di lavoro quale contabile con effetto da quella data

(cfr. doc. 19-21).

Il

31.

ottobre 2015 la medesima è stata licenziata con la seguente motivazione:

"

(…) con la presente le

comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento.

La esoneriamo dall’obbligo lavorativo dalla data del

11.11.2015

La decisione è stata presa per la seguente

motivazione: ristrutturazione aziendale.” (Doc. 30)

Il

Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, ha accolto

integralmente l’istanza di conciliazione di RI 1 e ha condannato la __________

a rifonderle l’importo di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al

salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell’11 novembre

2015.

(cfr. doc. 40; 35).

La

ricorrente, il 26 gennaio 2017, dopo che la __________ è stata sciolta il 21

novembre 2016 (cfr. www.fusc.ch

n. di pubblicazione __________), ha inoltrato una domanda d’indennità per

insolvenza per stipendi non pagati dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016.

Ella ha indicato, quale ultimo giorno di lavoro effettuato, l’11 novembre 2016

(recte: 2015) e che il salario le è stato pagato fino all’11 novembre

2015.

(recte: 2015; cfr. doc. 14-15).

La

Cassa le ha negato il diritto a indennità per insolvenza con decisione del 1°

febbraio 2017 (cfr. doc. 10).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 aprile

2017, in cui l’amministrazione ha precisato, da una parte, che l’indennità per

insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata, dall’altra, che la ricorrente

dal 12 novembre 2015 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la Sagl,

essendo stata esonerata dalla stessa dal presentarsi sul posto di lavoro (cfr.

doc. A).

Con il ricorso

l’insorgente ha postulato il riconoscimento di indennità per insolvenza per il

lasso di tempo dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. I).

2.6

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, dopo attento esame

delle carte processuali, ritiene che l’operato della Cassa debba essere

tutelato.

In

effetti, visto che il datore di lavoro, al momento in cui ha intimato il

licenziamento alla ricorrente, l’ha esplicitamente liberata dal suo obbligo di

lavorare dall’11 novembre 2015, la medesima, alla luce della giurisprudenza

federale e cantonale citata al consid. 2.3., nonché della Prassi LADI emanata

dalla SECO riprodotta al consid. 2.4., è idonea al collocamento

dal 12 novembre 2015 (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "…

l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour

la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un

travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la

disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité

d'insolvabilité.").

Il TCA non ignora

che la ricorrente ha asserito di avere prestato attività lavorativa per la __________

sino alla fine del mese di novembre 2015 su richiesta dell’amministratore della

società (cfr. doc. I).

Tuttavia

tale affermazione è stata formulata soltanto nel ricorso. Nella domanda

d’indennità per insolvenza la medesima ha indicato quale ultimo giorno di

lavoro effettuato l’11 novembre 2015 (cfr. doc. 14) e nell’opposizione ha

unicamente fatto valere che il rapporto di lavoro di lavoro non sarebbe

terminato con la lettera di licenziamento, bensì con la scadenza del termine di

preavviso al 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 8-9), come peraltro osservato dalla

Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).

Anche

nello scritto del 15 marzo 2016 indirizzato alla Sagl la ricorrente si è, del

resto, limitata a richiedere il pagamento relativo al periodo di preavviso a

seguito della lettera di licenziamento dell’11 novembre 2015, senza minimamente

accennare a eventuali mansioni svolte dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 34).

In

proposito è utile ricordare che il principio della priorità della dichiarazione

della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza

deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima

ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid,. 5.2.; STF 8C_134/2016 del 15 giugno

2016.

consid. 2.3.; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa).

Riguardo,

poi, al fatto che il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre

2016, abbia condannato la __________ a versare alla ricorrente l’importo di fr.

983.

-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso

in relazione al licenziamento dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35), giova

evidenziare che, a prescindere dalla crescita in giudicato o meno di tale decisione,

secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, ai fini del diritto

all’indennità per insolvenza non è in ogni caso decisiva la circostanza che, se

ha ancora diritto a pretese salariali, l'assicurato non subisce una perdita di

lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e 11 cpv. 3 LADI) e non ha

perciò diritto all'indennità di disoccupazione.

L’art.

29.

cpv. 1 LADI prevede, infatti, che "se sussistono dubbi giustificati

circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese

dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il

salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa

il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di

disoccupazione" (vedi pure l'art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui "con il

pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel

fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa

versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il

giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della

procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento,

LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare

a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente

ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.").

2.7

L’insorgente, nello scritto

del 1° giugno 2017, ha chiesto di sentire alcune persone, e meglio __________, __________

e __________, che possono testimoniare in merito alla sua attività lavorativa

per la __________ e ai contatti intrattenuti con __________ (cfr. doc. V).

Questa Corte,

considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare

il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Di

conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione di testi deve

essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_775/2016 del 2

giugno 2017 consid. 6.4.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I

1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006,

consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8

In simili condizioni, valutati

tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza

citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza per il

periodo dal 12 al 30 novembre 2015.

La

decisione su opposizione del 7 aprile 2017 impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti