38.2017.42
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17 gennaio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.42
rs
Lugano
17 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 aprile 2017 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
(in seguito: Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 1° febbraio
2017 (cfr. doc. 10) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a indennità per
insolvenza per il periodo 12 novembre 2015 – 28 febbraio 2016.
L’amministrazione
ha così motivato la propria decisione su opposizione:
"
(…)
2. Nell’evenienza concreta emerge che
l’opponente è stata impiegata presso la società __________ dal 01 febbraio 2015
all’11 novembre 2015 in qualità di contabile.
In data 31 ottobre 2015 la società
ha rescisso il contratto di lavoro, esonerando dall’obbligo lavorativo la
signora RI 1 a decorrere dall’11 novembre 2015. Dopo tale data la Signora RI 1
non ha più svolto alcuna attività lavorativa, ma rivendica alla nostra Cassa i
salari dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016 quale periodo di disdetta non
concesso dalla società.
3. La Cassa, prende atto delle
motivazioni indicate nell’opposizione come pure del fatto che dal 12 di
novembre 2015 la Signora RI 1 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la
società, essendo nel contempo stata esonerata dal presentarsi sul posto di
lavoro.
4. In considerazione del fatto che
l’indennità per insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali
insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata, il periodo dal 12
novembre 2015 al 28 febbraio 2016 non può essere riconosciuto in quanto non
lavorato. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro
la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha chiesto il riconoscimento dell’indennità per insolvenza dal 12 al 30
novembre 2015 per un importo di fr. 530.-- per il lavoro svolto presso la __________.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
"
(…)
In data 11 novembre 2015 il datore di lavoro
ha consegnato lettera di licenziamento ribadendo però che la sottoscritta e
solo altre due dipendenti avrebbero continuato a lavorare; furono presi anche
accordi per definire le pratiche sulle quali era necessario prestare attività
lavorativa.
Lo stesso sig. __________ mi contattò
telefonicamente il giorno 16 novembre per prendere un appuntamento per il
giorno successivo per definire su quali pratiche avrei dovuto proseguire la
contabilità della quale era Amministratore unico.
Si specifica quindi che la sottoscritta ha
provveduto a prestare attività lavorativa sino alla fine del mese di novembre
2015 e che il rapporto di lavoro non si è interrotto in data 11.11.2015.
Alla fine del mese di novembre 2015 ho
cercato di contattare il sig. __________ ma già risultava irreperibile non
rispondendo più al telefono.
La sottoscritta è rimasta disattesa dalle
promesse ricevute dal titolare e ha provveduto a valutare altre proposte
lavorative. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 23 maggio 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. Il 1° giugno 2017 la
ricorrente ha, in particolare, segnalato i nominativi di alcune persone, e
meglio __________, __________ e __________, che possono testimoniare in merito
alla sua attività lavorativa per la __________ e ai contatti intrattenuti con __________
(cfr. doc. V).
1.5. La parte resistente, l’8
giugno 2017, si è riconfermata integralmente nella propria risposta di causa,
sottolineando che il 26 gennaio 2017 l’insorgente, compilando il formulario
“Domanda d’indennità per insolvenza”, ha chiaramente indicato di aver svolto la
propria attività lavorativa fino al giorno 11 novembre 2016 (recte: 2015;
cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste dal 12 al
30 novembre 2015.
2.2. Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento
del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non
hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci,
di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi
della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano
nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della
dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni
lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a
concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono
considerati salario anche gli assegni dovuti.
Fatti
I
contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati
dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi
prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei
contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.3. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di
un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in
particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che
è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che
conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento.
Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato
ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha
ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o
indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una
perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,
tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di
lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2
LADI.
Il caso di
specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un’assicurata
che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere
l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha impedito
sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe
corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi
obblighi.
La nostra
Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha
compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in
disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del
fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva
diritto all’indennità per insolvenza.
In
una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un
assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi
contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal
24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di
insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva
effettivamente lavorato.
La
nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è
confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha
offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo
dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al
ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo
giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF
8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C
214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per
quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80
del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata
non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice
civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto
immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata
liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il
licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di
proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la
medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per
principio diritto all’indennità di disoccupazione.
Con
sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la
quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità
per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del
supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore
di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo
Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva
ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e
incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del
contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata
momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a
tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non
poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta
idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per
insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In
una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la
decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione
aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il
suo esonero dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al
termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo
Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente
ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di
fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha
poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora
diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro
computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in
quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati
circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il
soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di
disoccupazione”.
Infine,
per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015,
pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel
caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato
disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio
qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al
dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di
lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di
lavoro se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va
considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.
In
quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non
ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato
congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in
relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è
ritrovato in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la
documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo
diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli
atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un
complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora amministratore
unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se
l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi
che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da
espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della domanda di
indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora l’insorgente
avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro oppure, nel
caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata
abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per
il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli
ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero
adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego,
che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto all’indennità
per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività
lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di
disoccupazione di fatto.
2.4. La
Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
Considerandi
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora
valida - prevede che:
"
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2 L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3 Il
criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato
si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le
prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o
giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla
disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di
controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo
della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo
ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o
il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,
oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata
all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti
dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale
(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4 L’II non
copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del
lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del
10.1
; DTF 121 V 377).
(…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16
aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3).
2.5
Nella
presente evenienza la ricorrente ha concluso, il 1° febbraio 2015, con la __________
di __________ un contratto di lavoro quale contabile con effetto da quella data
(cfr. doc. 19-21).
Il
31.
ottobre 2015 la medesima è stata licenziata con la seguente motivazione:
"
(…) con la presente le
comunichiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento.
La esoneriamo dall’obbligo lavorativo dalla data del
11.11.2015
La decisione è stata presa per la seguente
motivazione: ristrutturazione aziendale.” (Doc. 30)
Il
Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre 2016, ha accolto
integralmente l’istanza di conciliazione di RI 1 e ha condannato la __________
a rifonderle l’importo di fr. 983.-- più interessi e spese, corrispondenti al
salario dei mesi di preavviso in relazione al licenziamento dell’11 novembre
2015.
(cfr. doc. 40; 35).
La
ricorrente, il 26 gennaio 2017, dopo che la __________ è stata sciolta il 21
novembre 2016 (cfr. www.fusc.ch
n. di pubblicazione __________), ha inoltrato una domanda d’indennità per
insolvenza per stipendi non pagati dal 12 novembre 2015 al 28 febbraio 2016.
Ella ha indicato, quale ultimo giorno di lavoro effettuato, l’11 novembre 2016
(recte: 2015) e che il salario le è stato pagato fino all’11 novembre
2015.
(recte: 2015; cfr. doc. 14-15).
La
Cassa le ha negato il diritto a indennità per insolvenza con decisione del 1°
febbraio 2017 (cfr. doc. 10).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 aprile
2017, in cui l’amministrazione ha precisato, da una parte, che l’indennità per
insolvenza copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata, dall’altra, che la ricorrente
dal 12 novembre 2015 non ha svolto alcuna attività lavorativa per la Sagl,
essendo stata esonerata dalla stessa dal presentarsi sul posto di lavoro (cfr.
doc. A).
Con il ricorso
l’insorgente ha postulato il riconoscimento di indennità per insolvenza per il
lasso di tempo dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. I).
2.6
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, dopo attento esame
delle carte processuali, ritiene che l’operato della Cassa debba essere
tutelato.
In
effetti, visto che il datore di lavoro, al momento in cui ha intimato il
licenziamento alla ricorrente, l’ha esplicitamente liberata dal suo obbligo di
lavorare dall’11 novembre 2015, la medesima, alla luce della giurisprudenza
federale e cantonale citata al consid. 2.3., nonché della Prassi LADI emanata
dalla SECO riprodotta al consid. 2.4., è idonea al collocamento
dal 12 novembre 2015 (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "…
l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour
la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un
travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la
disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité
d'insolvabilité.").
Il TCA non ignora
che la ricorrente ha asserito di avere prestato attività lavorativa per la __________
sino alla fine del mese di novembre 2015 su richiesta dell’amministratore della
società (cfr. doc. I).
Tuttavia
tale affermazione è stata formulata soltanto nel ricorso. Nella domanda
d’indennità per insolvenza la medesima ha indicato quale ultimo giorno di
lavoro effettuato l’11 novembre 2015 (cfr. doc. 14) e nell’opposizione ha
unicamente fatto valere che il rapporto di lavoro di lavoro non sarebbe
terminato con la lettera di licenziamento, bensì con la scadenza del termine di
preavviso al 29 febbraio 2016 (cfr. doc. 8-9), come peraltro osservato dalla
Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).
Anche
nello scritto del 15 marzo 2016 indirizzato alla Sagl la ricorrente si è, del
resto, limitata a richiedere il pagamento relativo al periodo di preavviso a
seguito della lettera di licenziamento dell’11 novembre 2015, senza minimamente
accennare a eventuali mansioni svolte dal 12 al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 34).
In
proposito è utile ricordare che il principio della priorità della dichiarazione
della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid,. 5.2.; STF 8C_134/2016 del 15 giugno
2016.
consid. 2.3.; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa).
Riguardo,
poi, al fatto che il Giudice di pace del circolo di __________, il 28 settembre
2016, abbia condannato la __________ a versare alla ricorrente l’importo di fr.
983.
-- più interessi e spese, corrispondenti al salario dei mesi di preavviso
in relazione al licenziamento dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. 40; 35), giova
evidenziare che, a prescindere dalla crescita in giudicato o meno di tale decisione,
secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, ai fini del diritto
all’indennità per insolvenza non è in ogni caso decisiva la circostanza che, se
ha ancora diritto a pretese salariali, l'assicurato non subisce una perdita di
lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e 11 cpv. 3 LADI) e non ha
perciò diritto all'indennità di disoccupazione.
L’art.
29.
cpv. 1 LADI prevede, infatti, che "se sussistono dubbi giustificati
circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa
il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di
disoccupazione" (vedi pure l'art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui "con il
pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel
fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa
versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il
giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della
procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento,
LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare
a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente
ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.").
2.7
L’insorgente, nello scritto
del 1° giugno 2017, ha chiesto di sentire alcune persone, e meglio __________, __________
e __________, che possono testimoniare in merito alla sua attività lavorativa
per la __________ e ai contatti intrattenuti con __________ (cfr. doc. V).
Questa Corte,
considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare
il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe
mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
Di
conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione di testi deve
essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_775/2016 del 2
giugno 2017 consid. 6.4.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I
1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006,
consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8
In simili condizioni, valutati
tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza
citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza per il
periodo dal 12 al 30 novembre 2015.
La
decisione su opposizione del 7 aprile 2017 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti