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38.2017.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 ottobre 2017Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava

nel fine settimana in Italia. Il suo profilo facebook indicava il proprio

domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come

anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il

centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle

relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo

in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra

l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si

duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in

realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti

svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti

gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il

Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del

profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che

per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le

quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non

è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della

prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei

giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali,

trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza

8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha

mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la

lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto

questo profilo sono infondate. (…)”

2.2. Nella presente fattispecie,

questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Il 16 gennaio 2017 RI 1,

nata nel 1962, è stata sentita da __________ dell’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro.

In quell’occasione è stato

allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurata:

" (…)

D1: Da che data è iscritta in disoccupazione?

R1: Dal 01.09.2016.

D2: Quando

si è iscritta in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?

R2: Sempre del B.

D3: Quale è

stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?

(per quale datore di lavoro, da

quando a quando, dove e con quale funzione)

R3: Ho

lavorato presso la __________ di __________, a tempo parziale circa 80%, in

qualità di impiegato. Ho iniziato a settembre 2005 sino al 31.08.2016.

D4: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di

lavoro?

R4: In quanto gli affari non andavano bene.

D5: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?

(p.f. precisare il datore di lavoro,

la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)

R5: No, ho iniziato nel 2005 sempre per lo stesso datore di

lavoro.

D6: Qual è

la sua formazione professionale, dove e quando si è formato?

R6: Sono

diplomata in una scuola d'Arte, stufi (recte: studi) svolti a __________.

D7: Presso

la __________ di __________ (ultimo datore di lavoro) come era organizzato il

tempo di lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)

R7: Lavoravo

dal lunedì pomeriggio (13.30) sino al venerdì mattino (12.30).

D8: Mentre lavorava dove abitava?

(p.f. fornire una breve descrizione

della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile

produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)

R8: Ho

sempre abitato in via __________ a __________. È un appartamento di 2.5 locali

composto da camera, cucina e servizi. L'appartamento lo condivido con il signor

__________, lui lo utilizza unicamente tutti i fine settimana (sabato e

domenica), quando io rientro a Ivrea. Nell'ultimo anno rientro sempre a Ivrea

il sabato mattino sino alla domenica sera, in quanto ho il papà che non sta

molto bene di salute. Pago d'affitto 880 fr mensili senza spese, ed il mio

coinquilino mi paga 400 fr per utilizzarlo i fine settimana.

D9: Dopo la

fine del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua

situazione abitativa?

R9: No,

continuo lo stesso tran tran, rientrando da mio marito i fine settimana.

ADR: Preciso

che, non sono d'accordo con la vostra procedura di valutazione della mia

idoneità al collocamento, in quanto la mia collocatrice doveva informarmi se

aveva ancora dei dubbi dopo la mia spiegazione. Sono 9 anni che risiedo

regolarmente in Svizzera pagando tutti contributi e seno (recte: sono) ampiamente

inserita, quindi non capisco la problematica che la signora __________ si è

posta.

D10: È previsto qualche cambiamento?

R10: No. È

difficile che mio marito venga a vivere in Svizzera, in quanto per lavoro è

sempre via, si occupa di sicurezza nelle aziende, e questo lo porta spesso

lontano da __________.

D11: Qual è la sua situazione famigliare?

R11: Sono

sposata senza figli. Ad __________ ho unicamente i genitori. Sono figlia unica.

D12: Dove risiedono i suoi famigliari?

R12: Come detto prima a __________.

D13: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?

R13: Fino

quando la salute di padre era buona rientravo circa 1 volta al mese, mio marito

quando non andavo giù io veniva lui a __________. Ora che la salute di mio

padre si è aggravata rientro più spesso dalle due – tre volte al mese a

dipendenza delle necessità.

D14: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?

R14: Dal lunedì al venerdì sono sempre a __________.

D15: Come svolge le sue ricerche di lavoro?

R15: Per internet e per posta.

D16: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?

R16: Ricerco lavoro a tutto campo.

D17: Da quale data e dove risiede in Svizzera?

R17: Ho preso

l'appartamento nel 2007, sono entrata con un permesso L, e nel 2013 lo (recte:

l’ho; n.d.r.) modificato in B, visto che abitavo sempre li a __________.

D18: Vive sola in Svizzera?

R18: Si, il

coinquilino entra quando io sono via (fine settimana). E una camera grande con

due letti separati e per me non è un problema anche se ne usufruisce quando ci

sono io.

D19: Ha stipulato un contratto di locazione?

R19: Si è a

nome mio. Il coinquilino è registrato presso l'amministrazione ed il Comune di __________.

D20: Si è iscritta all'AIRE, da quando?

R20: Si dal 2013.

D21: Siete proprietari di immobili in Italia?

R21: No, Mio

marito risiede in un appartamento di proprietà della famiglia.

D22: Per che motivi rientra in Italia?

R22: Per la malattia di mio padre.

D23: Quali legami ha con il territorio svizzero?

R29: Professionali, amicizie ecc.,

D24: È in possesso di una licenza di condurre Svizzera?

R24: Si.

D25: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?

R25: Si una __________, non ricordo il numero di targa.

D26: Beneficia di un'assicurazione malattia in Svizzera?

R26: Si, la __________. Pago circa 400 fr al mese.

D27: Ha un medico curante in Ticino?

R27: Si, la

Dr.ssa __________ di __________. La ginecologa Dr. med. __________.

D28: Ha stipulato qualche assicurazione in Ticino?

R28: Si, assicurazione auto, Responsabilità civile. (…)” (Doc.

6)

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 12 aprile 2017) che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005 consid. 2).

Alla luce della

giurisprudenza qui sopra illustrata (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), le

dichiarazioni contenute nella “Richiesta d’informazioni” e nell’opposizione assumono

un'importanza decisiva.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto

che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

La ricorrente non ha

concretizzato un legame con il Ticino tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Nella presente fattispecie

il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa a __________ (provincia di

__________), che dista da __________ 170 km. In quella località, dove peraltro

è nata, vive il marito, che risiede in un appartamento di proprietà della

famiglia e vivono pure i suoi genitori.

Ella lavorava dal lunedì

pomeriggio sino al venerdì mattina e rientrava da suo marito i fine settimana.

A __________ la ricorrente

abitava in un appartamento di 2,5 locali (camera, cucina e servizi) condiviso peraltro

con un altro inquilino che lo utilizzava unicamente i fine settimana e che le

versava fr. 440.-- degli 880 franchi mensili.

A nulla di diverso può

portare il fatto che l’assicurata abbia amici in Svizzera, che effettui delle

attività extra lavorative nel nostro paese, che sia affiliata a una cassa

malati e che abbia effettuato in Svizzera un periodo di convalescenza (cfr.

doc. A1 punto 3.3).

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 12 aprile 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI non è in concreto realizzato.

2.3. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del

Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;

SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

Considerandi

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF

142.

V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017;).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V

590.

consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.

Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro

caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La

persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o

ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello

Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova

in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione

degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua

ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del

Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1°

settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3

pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un riassunto

di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton

Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N.

9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015

consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23

novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3

La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27.

septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire

à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir

dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y

bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes

e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le

régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs

salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se

déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée

plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12

juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837

point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,

in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una

volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta

altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di

giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi

fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più

spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a

dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le

condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal

marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una

sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere

considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.

Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che

si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso

frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso

un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,

come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,

5.3

e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza

citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento

dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.4

Nella presente fattispecie la

stessa assicurata ha affermato di rientrare ogni settimana in Italia (cfr.

verbale del 16 gennaio 2017 Risposta 8: “tutti i fine settimana” e “rientro

sempre a __________ il sabato mattina sino alla domenica sera”, 9: “rientrando

da mio marito i fine settimana” e 18: “quando io sono via (fine settimana)”).

In tale contesto si

ricorda peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della

prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017; STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;

DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR

2008.

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a).

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerata una frontaliera

vera per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Come già sottolineato dal

TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione

può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza

di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello

europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas

tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi

di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi

cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30

del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del

2.

dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha

riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero

con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione

svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e

STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la

tipologia del lavoro svolto”).

In

tale contesto il TCA ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero

frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017.

consid. 4.2).

Anche da questo profilo

dunque, va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti