38.2017.44
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7 agosto 2017Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.44
dc/sc
Lugano
7 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 aprile 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 13
dicembre 2016 con la quale ha sollevato opposizione parziale al versamento di
indennità per intemperie alla ditta RI 1. La Sezione del lavoro ha applicato un
periodo di differimento di 7 giorni in quanto la perdita di lavoro per
intemperie relativa al mese di novembre 2016 è stata inoltrata solo il 12
dicembre 2016.
Al riguardo l’amministrazione
si è così espressa:
" (…) Con
scritto 15 febbraio 2017 l’azienda precisa che la persona responsabile per
inoltrare l’annuncio in parola, il signor __________, sarebbe stato assente per
un lutto familiare e che, in generale, non vi sarebbe una terza persona
incaricata ad agire in sostituzione del medesimo. Pure l’impiegata menzionata
nell’organigramma della ditta, la signora __________, sarebbe stata assente
(nel momento in questione). Il rappresentante della ditta sarebbe poi stato
impedito ad incaricare, in concreto, una terza persona a presentare l’annuncio,
per mancanza d’accesso alla documentazione dell’azienda da parte di altre
persone.
Emerge quindi che l’inoltro dell’annuncio incombeva solo al signor
__________ (Presidente del Consiglio d’amministrazione) e che, in generale, la
ditta non ha preso la misure necessarie per fare si che in caso di una sua
assenza imprevista, un eventuale termine potesse essere salvaguardato da
un’altra persona, e ciò malgrado il fatto che nell’azienda lavori un’impiegata
(signora __________) ed al Registro di commercio risulti un altro membro del
Consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale (signor __________).
L’assenza per lutto del signor __________ può peraltro essere
paragonata ad un assenza – imprevista – per malattia, caso per il quale, il
datore di lavoro, di principio, dovrebbe aver predisposto il necessario (cfr.
STF C 272/03 precitata).
Pertanto, alla ditta RI 1 deve essere rimproverata una negligenza.
Non è quindi possibile riconoscere alla medesima, in concreto, un impedimento
non colpevole ai sensi dell’art. 41 LPGA.
A margine si rileva poi che il motivo della contemporanea assenza
della signora Lamenta non è stato indicato, nè sono state precisate maggiormente
le assenze invocate (durata, luogo ecc.) o prodotta la documentazione utile a
comprova di dette assenze.
6. In
conclusione, ritenuto che il termine di cui all’art. 69 OADI costituisce un
termine di perenzione ed alla luce della giurisprudenza citata, i motivi
addotti dall’opponente – anche per quanto riguarda la pretesa violazione del
principio della proporzionalità – non permettono di giungere ad una conclusione
diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione la ditta ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore ritiene che esistono in concreto giustificati motivi per
l’annuncio tardivo e al riguardo sottolinea che:
" (…)
Nello specifico si riconferma che sia il signor __________ che la
signora __________ erano responsabili per inoltrare l’annuncio.
Stante l’assenza della signora __________ l’incombenza avrebbe
dovuto essere quindi espletata dal signor __________, ma certo non poteva
prevedere che sarebbe stato assente per un lutto personale e che, stante la
straordinarietà dell’evento, non è stato in grado di incaricare una terza
persona ad agire in sostituzione.
Ciò anche a causa della impossibilità d’accesso alla sede
amministrativa della ditta e di conseguenza alla documentazione necessario per
l’annuncio.
Pertanto la ricorrente ha preso le misure necessarie per fare si
che in caso di una assenza imprevista, un eventuale termine potesse essere
salvaguardato da un’altra persona. Nel caso di specie la ditta si è trovata
nella contemporanea e straordinaria assenza non di una sola persona bensì di
due, quindi alla ditta stessa non può e non deve essere rimproverata alcuna
negligenza. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 24
maggio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva:
" (…)
In occasione dell’accertamento esperito il 1. febbraio 2017 (doc.
6) all’opponente è stato chiesto di precisare ulteriormente il motivo
dell’assenza del rappresentante della ditta – e di riflesso anche della persona
chiamata ad agire nelle sue veci – nonché di produrre ogni documentazione utile
al riguardo.
Come esposto nella decisione contestata (doc. 9 p.to 5 pag. 4),
l’azienda si è tuttavia limitata ad indicare laconicamente quale motivo “un
lutto familiare” ed asserire l’assenza della signora __________ senza
ulteriori precisazioni, omettendo di produrre la necessaria documentazione
probante (doc. 7).
Pure nel ricorso le indicazioni relative alle assenze del signor __________
e della signora __________ non risultano sostanziale, ma restano vaghe e non
suffragate da alcuna documentazione utile.
A titolo abbondanziale si osserva che, ammesso e non concesso che
le persone incaricate dell’annuncio in questione fossero assenti in modo
improvviso e non pianificato, l’azienda, a prescindere dall’assenza di detti
collaboratori, avrebbe dovuto garantire l’accesso alla ditta (ed agli atti)
perlomeno al membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma
individuale (sig. __________).” (Doc. III)
1.4. Il 26 maggio 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali
osservazioni scritte (doc. III). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI
Fatti
i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad
intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono
soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la
disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di
contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi
dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen
Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e
Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III
N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).
2.2. Secondo l’art. 45 cpv.1 LADI il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.
L’art 69 OADI prevede che:
"
1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale,
sul modulo della SECO, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, il più tardi
il quinto giorno del mese civile successivo.
Considerandi
2.
Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo
scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto
all'indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.
3.
Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per
i quali può essere concessa l'indennità per intemperie.”
2.3
Per costante giurisprudenza i
termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare
valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni
d'ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto
all'indennità per mancanza di un presupposto formale.
Allorché invece la legge
prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso
provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in
particolare: STFA C 13/06 del 20 giugno 2006; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA
2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50;
STFA C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244;
DTF 114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed.
Schulthess, Zurigo 1998, pag. 117).
2.4
Il
termine di perenzione può, a determinate condizioni, essere restituito in
applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF C 272/03 del 9 luglio 2004, consid. 1;
STF 8C_935/2011 del 25 febbraio 2012 consid.2).
Ai
sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art.
14.
Lptca).
La giurisprudenza
sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua
validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio
2007.
consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA
38.2005.10
del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza
colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso
della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a
circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).
L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14
dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente
può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una
domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito
di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado
d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza
9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo
patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
(cfr. DTF 119 II 86 consid.
2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche
in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).
Ad esempio, in una
sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto
che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un
assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un
sindacalista.
In una sentenza 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 2.2. Selon l'article 41 LPGA, si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai
fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non
fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La
maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai
de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de
charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255;
voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du
12.
janvier 2009 consid. 5.3.1). La jurisprudence admet également que le décès
d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et
justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de
celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2;1P.319/1998 du 8
février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).
3.
Le Tribunal administratif bernois a constaté que
le mandataire de la recourante avait donné l'ordre de virement bancaire de
l'avance de frais le 27 septembre 2016 à 17h11, lequel portait la date
d'exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le
mandataire de la recourante, singulièrement la communication du décès de son
ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de
restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu'un ordre de virement
ordinaire donné par e-banking le 27 septembre 2016, a fortiori à 17h11, portant
la date d'exécution du 28 septembre 2016, ne serait pas exécuté le 27. D'autres
possibilités existaient, en particulier le versement de l'avance à un guichet
postal, par l'avocat ou un auxiliaire de l'étude.
4.
La recourante se prévaut d'une violation de
l'art. 41 LPGA en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA. En se référant à la
jurisprudence (arrêt 1P.319/1998 du 8 février 1999, in RDAT 1999 II n. 8 p. 32)
et à la doctrine (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, n° 1327 ad art.
50.
LTF, p. 562), elle rappelle que le décès d'un proche, de surcroît à
proximité de l'échéance d'un délai, est susceptible de fonder une situation
d'impossibilité subjective, propre à justifier une demande de restitution.
Pour le mandataire de la recourante, il est
insoutenable d'admettre qu'il aurait pu assurer son remplacement par une tierce
personne, car en sa qualité de chef d'étude, il est le seul habilité à faire
des opérations à partir du compte client détenu auprès de la banque concernée.
Une opération de retrait ou de virement n'était donc pas envisageable. Compte
tenu du désarroi profond qui accompagne le décès d'un proche, le mandataire
soutient qu'on ne pouvait pas exiger de sa part qu'il établît, au moment où la
nouvelle lui a été communiquée, une procuration sur le compte bancaire en
faveur d'un stagiaire de son étude, ou qu'il se rendît à la banque pour y
effectuer un retrait d'argent liquide. Il ajoute que l'ordre de paiement a été
donné en temps utile, le 27 septembre 2016.
5.
Contrairement à ce que soutient la recourante,
son mandataire n'a pas été empêché, au sens de l'art. 41 LPGA, d'accomplir
l'acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances
pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de
virement bancaire le 27 septembre 2016 à 17h11, démontrant qu'il était en
mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que
cette voie était sans issue puisque l'ordre ne pouvait être exécuté que le
lendemain, soit après l'échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il
aurait été loisible au mandataire d'y renoncer et de se rendre encore le jour
même à un guichet postal afin d'y effectuer un versement en espèces.
On ajoutera que la partie recourante qui donne un
ordre de virement d'une avance de frais le dernier jour du délai où le
transfert doit être effectué, à peine d'irrecevabilité du recours, supporte le
risque d'une mauvaise exécution de l'ordre par l'institut financier (cf. arrêt
2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l'éventualité où un
ordre de virement transmis le 27 septembre 2016 n'aurait pas été exécuté le
jour même, les circonstances évoquées par la recourante n'auraient eu aucune
incidence sur l'issue du litige. Il s'ensuit que la demande de restitution du
délai a été rejetée à juste titre.”
2.5
Nel caso che ci occupa è
incontestato che l’annuncio di perdita di lavoro per il mese di novembre è stato
inoltrato tardivamente soltanto il 12 dicembre 2016 (cfr. doc. 1.1.), anziché
entro il 5 dicembre (cfr. art. 69 cpv. 1 OADI).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA condivide la conclusione della Sezione del lavoro, secondo
cui non esistono in concreto motivi atti a giustificare il ritardo
dell’annuncio. Da una parte, infatti, l’assenza del presidente del consiglio
d’amministrazione per un “lutto familiare” (cfr. doc. 7), senza peraltro
ulteriori specificazioni, avrebbe dovuto spingere quest’ultimo ad adottare i
provvedimenti necessari per essere sostituito in quell’occasione (ad esempio
incaricando il membro con firma individuale __________; cfr. STCA 38.2009.29
del 27 luglio 2009 consid. 2.8; STF C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.1).
D’altra parte se realmente
l’impiegata __________ a quel momento pure assente, senza peraltro ulteriori
precisazioni (cfr. doc. 7), non sarebbe realmente comunque stata abilitata ad
agire in sostituzione di __________, occorrerebbe concludere che l’azienda
presenta dei problemi di organizzazione. Anche per questo il ritardo non
sarebbe giustificabile (cfr. STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009 consid. 2.7;
STF C 120/06 del 1° maggio 2007 consid. 4.2.1).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 19 aprile 2017 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti