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Decisione

38.2017.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA

1985 pag. 176 e 179).

Le spese

derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di

riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte

soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità

(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il

corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81

cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma

prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato

possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie

per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.

111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le

spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte

soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole

raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se

non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e

nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998

N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella

causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.

31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

L'accertamento

dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3

LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda

è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986

N. 36, pag. 172).

2.4. La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono in

particolare migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente

che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse

sentenze l’Alta Corte ha affermato che non è importante stabilire se, grazie al

corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o

quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto

che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla

disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del

22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed.

Schulthess 2014, al riguardo rileva che:

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES

INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12 Le droit aux

prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou

l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle

doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de

marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement

commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour

tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de

remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès

industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en

dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes

professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa

p. 197). La mesure entreprise doit notamment être

spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis

par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure

sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir

pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa

situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une

convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p.

109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a

vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration

professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le

marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)

2.5. Il 16 novembre 2011 la

Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 433 del seguente tenore:

" Croce

Rossa Svizzera (CRS):

corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"

Descrizione e Procedura

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste

un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione

richiede requisiti particolari.

D e s c r i z i o n e

Premessa Il

corso "Collaboratrice sanitaria CRS" permette di acquisire le basi

necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane,

malate e/o disabili.

Da

gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" è così

strutturato:

− modulo di base di 72 ore

(12 giorni di 6 ore);

modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si terrà uno stage di

15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla CRS - nel

corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il partecipante.

Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di "Collaboratrice

sanitaria CRS” è rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione

completa e che raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella

pratica del corso. Tale attestato è riconosciuto in tutta la Svizzera.

Pubblico mirato / Per

essere ammessi al corso i candidati devono

requisiti adempiere

le seguenti condizioni:

Ø avere compiuto 18

anni;

Ø partecipare a una

seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale;

Ø avere motivazione

e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di

assistenza e di cure;

Ø avere interesse

per il lavoro in équipe;

Ø sapersi esprimere

(orale e scritto) nella lingua italiana;

Ø essere in buona

salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato

da un suo medico di fiducia;

Ø essere

interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei

servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare

e case per anziani.

Possibilità di Il

corso "Collaboratrice sanitaria CRS" non

collocamento permette di conseguire un diploma professionale

riconosciuto.

Contrariamente ai

risultati positivi ottenuti negli anni precedenti, per i corsi concessi e

conclusi nel 2011, il tasso d'efficacia è stato molto modesto (meno del 40%).

Prudenza nell'autorizzazione è quindi dovuta poiché l'efficacia è legata

all'esistenza di contatti con i datori di lavoro prima dello svolgimento del

corso.

Dal 1° luglio 2005,

la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e

Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico

dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere

almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più

sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il

riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati

hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.

Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere

corso concesso solo se per

l'assicurato:

• esiste un concreto

miglioramento delle possibilità di collocamento o

• si prevede un

percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice

sanitaria CRS" costituisce un'introduzione e una valutazione delle

attitudini per il collocamento nel settore.

Valore

Sdl Il valore guida per l'assegnazione di

un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della

situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del

mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in

funzione del collocamento.

P r o c e

d u r a

Iscrizione al corso Il

consulente URC consegna all'assicurato il formulario "3361642062 PML Corso

individuale – Richiesta" (vedi normale procedura corsi individuali –

scheda intranet no. 430) e gli indica che occorre rivolgesi direttamente

all'organizzato

Indirizzo: __________

__________

Considerandi

__________

__________

__________

L'organizzatore convocherà

l'assicurato ad un colloquio individuale e indicherà nel formulario di

richiesta se l'assicurato adempie i requisiti per frequentare il corso. Il

consulente URC quando avrà ricevuto la documentazione completa, procede con la

sua valutazione "3371642063 PML Corso individuale – Valutazione URC".

Con la valutazione URC si deve stampare anche la copertina da utilizzare per il

caricamento e GED della richiesta di corso con gli allegati e la valutazione

URC firmata. Tutta la documentazione deve essere digitalizzata nella ScanCenter

dell'URC. Sulla copertina è indicato come effettuare la scansione dei documenti

e questo sistema permette che la documentazione sia recapitata nella posta GED

del segretario UMA responsabile. L'UMA compila la sua Check-list. Sulla base

della Valutazione URC e della Check-list. UMA, l'UMA inserisce i dati in Colsta

ed emette la decisione utilizzando il T7 del CP URC.

L'UMA caricherà la

check-list UMA e la decisione a GED e ne invia copia ai diretti interessati. Il

CP URC competente è informato tramite un e-mail.

Decisione di

stage Qualora sia previsto uno stage pratico, la CRS

comunica tempestivamente (tramite e-mail) all'UMA il periodo e il luogo di

stage. L'UMA emette la decisione di stage (tecnicamente viene registrata come

se fosse un normale corso individuale) carca i dati e GED, e ne trasmette copia

ai diretti interessati. UMA informa il CP URC tramite e-mail (messaggio

automatico del sistema) che la decisione è stata emessa.

Si

precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico

dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene

svolto lo state.

"Attestato/fattura

dell'organizzatore

di corso" La

CRS compila e trasmette alla cassa disoccupazione il formulario "Attestato/fattura

dell'organizzatore del corso"." (Doc. VI/1)

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c,

pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6

In una sentenza 38.2007.75

del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva appena esposta, nella

misura in cui stabilisce che il corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"

deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un

concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge

ed ha inoltre sottolineato quanto segue:

" Un

concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso

allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue

possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di

ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione contro

la disoccupazione.

L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla

disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva.

Questa soluzione si giustifica tanto più in un settore come quello

delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di lavoro a richiedere

personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag. 2).

Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di ridurre il danno,

è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1

LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."

In un’altra sentenza

38.2014.5

del 23 giugno 2014 il TCA ha concluso che il corso migliorava, in

quel caso, l’idoneità al collocamento, rilevando:

" Nella precedente

sentenza 38.2013.39 del 3 ottobre 2013 il TCA ha pure invitato

l'amministrazione a riesaminare il criterio dal miglioramento dell'idoneità al

collocamento, rilevando:

“(…)

Inoltre, per quel che riguarda il

criterio del miglioramento dell'idoneità al collocamento, rispondendo al Presidente

del TCA, l'amministrazione ha precisato di non avere considerato il rapporto di

lavoro con la X.____________ (cfr. consid. 1.5.).

Gli atti vanno dunque rinviati

all'URC di ____________ affinché verifichi anche se la ricorrente ha realmente

iniziato tale attività lucrativa, se essa viene svolta in modo soddisfacente,

se è previsto un prolungamento del rapporto di lavoro oltre il 31 gennaio 2014

(cfr. doc. A8) e se l'assicurata ha altre possibilità di lavoro (cfr. doc. I:

"… Grazie a questa mia iniziativa, in tempi brevissimi, ho trovato un

impiego al 100% in quel di ____________ e con interessanti prospettive

occupazionali future.")

Dopo avere compiuto gli accertamenti

indicati da questa Corte l'amministrazione si pronuncerà nuovamente sulla

domanda dell'assicurata del 24 aprile 2013."

L'amministrazione ha ritenuto questo criterio non realizzato in

quanto il rapporto di lavoro con la X.___________ si è concluso il 31 gennaio

2014.

Contrariamente a quanto stabilito dall'URC di ___________, il

corso in questione ha concretamente migliorato l'idoneità al collocamento

dell'assicurata.

Infatti, grazie al corso, ella ha innanzitutto reperito

un'occupazione di durata determinata dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014

quale ausiliaria di cure presso la X.___________ di ____________.

Al riguardo il TCA rileva che nel Certificato di lavoro del 31

gennaio 2014 figurano le seguenti indicazioni:

“Con la presente confermiamo che la

signora RI 1, nata il _____________ 1979, ha lavorato presso il nostro Istituto dal 1° al 19 luglio 2013 in qualità di stagiaire e dal 1° agosto 2013 al 31

gennaio 2014 in qualità di ausiliaria di cure CRS.

Abbiamo conosciuto la signora RI 1

quale collaboratrice versatile, disponibile e affidabile. Tutti i compiti a lei

assegnati li ha svolti sempre con impegno e diligenza.

La signora RI 1 è libera di

qualsiasi impegno verso il nostro Istituto, salvo l'obbligo di rispettare il

segreto professionale.

Ringraziandola la signora RI 1 per

il suo impegno, le auguriamo ogni bene per il suo futuro professionale."

(Doc. B1)

Inoltre e soprattutto subito dopo la ricorrente ha trovato

un'occupazione presso il Servizio ___________ mediante un contratto di lavoro

di durata indeterminata (cfr. contratto del 5 febbraio 2014, doc. B2).

Al riguardo nel corso dell'udienza l'assicurata si è così

espressa:

“(…)

L’assicurata conferma di non essersi

più iscritta per il collocamento dopo avere iniziato a lavorare presso la X._____________.

(…)

L’assicurata sottolinea di avere

avuto esperienze lavorative in questo settore in Italia. Rileva inoltre che

anche a ___________ come a ___________ ha indicato al consulente del personale

di cercare lavoro come aiuto domiciliare, ciò che è dimostrato anche dalla

“virgola” dopo “ausiliaria di vendita”.

Su esplicita domanda del presidente

del TCA, l’assicurata afferma di non avere assolutamente detto a _____________

che non le interessava più essere collocata quale aiuto domiciliare. Afferma di

avere compiuto ricerche anche in nel settore delle case per anziani e che il consulente

_______________ ne era al corrente e le ha viste." (Doc. XIV)

Dal curriculum vitae dell'assicurata emerge infatti che RI 1 ha

lavorato quale assistente medico presso una Clinica privata di ____________ dal

settembre 1997 al luglio 2002 (cfr. doc. 4). Ciò dimostra che l'assicurata si è

ricollocata in un settore professionale che non le era sconosciuto.

Nel caso concreto, il corso in questione migliora quindi

l'idoneità al collocamento dell'assicurata (sul tema, cfr.: la mozione del 5

maggio 2014 di Gianni Guidicelli "Per un'azione di collocamento dei

disoccupati nel settore sanitario e sociale").

Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che, a

torto, l'amministrazione ha negato all'assicurata il diritto di frequentare il

corso CRS a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

2.7

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata è alla ricerca di un lavoro

quale telefonista/ricezionista (ultimo impiego), cassiera di negozio, aiuto

cucina.

Si

è iscritta per il collocamento dal 18 novembre 2015. Durante la disoccupazione

ha lavorato ad ore presso la __________ di __________ in qualità di

autista-fattorino per la consegna dei pasti agli anziani.

Nel

periodo da giugno 2016 a novembre 2016 e dunque per 6 mesi, la ricorrente ha

cercato lavoro soltanto come assistente/ausiliaria alle cure contattando 44

datori di lavoro, senza alcun esito positivo (cfr. doc. 5).

L’assicurata

ha frequentato il corso di collaboratrice sanitaria CRS dal 9 gennaio 2017

all’11 maggio 2017.

Da

notare che, contrariamente a quanto figura al punto 1 della domanda, tale corso

permette di diventare ausiliario di cura e non assistente di cura. Il diploma

cantonale di assistente di cura si ottiene infatti dopo una formazione della

durata di 1,5 anni.

Dal

complemento dell’incarto URC di __________, richiamato dal TCA nel luglio 2017,

emerge peraltro che le ricerche effettuate dopo l’ottenimento del certificato

di collaboratrice CRS non hanno avuto esito positivo (cfr. doc. 29-49).

In

particolare non ha avuto buon esito il concorso di ausiliaria di cure presso il

Comune di __________ (cfr. doc. X e doc. 50).

Chiamato

a pronunciarsi il TCA, visti i criteri restrittivi per ottenere il

finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione per questo corso

(cfr. consid. 2.5 e 2.6), non può dunque che confermare la decisione su

opposizione dell’URC di __________ poiché, come sottolinea l’amministrazione,

visto il numero di cercatori d’impiego (cfr. consid. 1.3.), in assenza di un

contratto di lavoro o di un’esperienza professionale nel settore l’idoneità al

collocamento non viene migliorata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti