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Decisione

38.2017.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 ottobre 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i miei responsabili, inteso che sono stati loro ad assumermi. Per me erano i

miei capi ai quali dovevo rendere conto.

[…]

Domanda 6:

Di cosa si occupava presso la __________?

Risposta 6:

La __________ esercitava nel campo dei sistema di sicurezza

informatica. Ero stata assunta quale rappresentante con un contratto di lavoro

di durata determinata: 01.01.2016 - 31.05.2016 per un tempo di lavoro di 30 ore

mensili.

Mi occupavo della ricerca di clientela italiana per ampliare il

settore dell’edilizia (costruzioni) o reperire succursali italiane che

esercitassero già in questo settore o che volevano operare in Svizzera.

Domanda 7:

Come erano organizzate e pianificate le sue giornate di lavoro?

Risposta 7:

Di regola dedicavo 1 giorno o due mezze giornate alla settimana,

in modo irregolare a dipendenza della disponibilità della clientela.

Organizzavo degli appuntamenti, inizialmente per passa parola e

quindi fissavo degli incontri.

A domanda rispondo (ADR)

Quando la ditta era interessata o l’incontro andava a buon fine,

riferivo al signor __________ o __________ l’esito.

Non redigevo alcun rapporto scritto all’attenzione dei miei capi,

riferivo unicamente a voce il mio operato. Non ero stipendiata sulla base del

mio operato.

Le spese di trasferta o pasti non venivano rapportate su distinte

spese.

La sede legale era a __________, mentre la sede di lavoro era a __________

in Via __________ in una palazzina ubicata in un monolocale.

Avevo a disposizione un PC portatile, ma utilizzavo il mio

telefono mobile che per l’occasione avevo acquistato una scheda telefonica

italiana.

Nel monolocale trovavo posto una scrivania con sedie, un piccolo

cucino e un bagno. La palazzina disponeva di parcheggi.

Domanda 8:

Di cosa si occupava presso la __________?

Risposta 8:

La __________, fra le altre cose, si occupa di gestione immobili e

di altre società. Ero stata assunta quale gestore immobiliare con un contratto

di lavoro a tempo pieno e di durata determinata: 01.06.2016 - 31.08.2016.

Inizialmente sono stata assunta per la sistemazione dei loro

archivi, della registrazione dei conti di gestione degli immobili.

In seguito, mi sono state affidate la vendita e la gestione di due

palazzine: la prima a __________ (mappale __________), ubicazione __________ -

stabile commerciale e abitativo, la seconda a __________ (mappale __________)

in Via __________ - casa plurifamiliare di 13 appartamenti.

Il salario mensile lordo (CHF 10'616.35 / salario base: CHF

9'800.-) era stato determinato dal fatto che se avessi realizzato la vendita

delle due palazzine non avrei percepito una percentuale sul prezzo di vendita

quale intermediaria e pertanto, era stato stabilito un salario alto quale

compenso dell’eventuale mancata percezione della percentuale di vendita.

La sede legale è a __________, ma la ditta dispone di un ufficio a

__________ in Via __________. L’ufficio è ubicato in una palazzina, si entra da

dietro ed è composto da un ampio locale con camino, cucina e bagno.

La giornata tipo iniziava presso l’Ufficio postale di __________

ritirando la corrispondenza dalla casella postale 138 e poi mi recavo

all’ufficio a __________ ad evadere le mie mansioni.

Nella casella postale __________ vi era la corrispondenza per le

ditte: __________, __________ e la __________. Il signor __________ si occupava

del ritiro della posta della __________.

Almeno 2-3 giorni alla settimana condividevo l’ufficio con il

signor __________.

Domanda 9:

Di cosa si occupava presso la __________?

Risposta 9:

La __________, fra le altre cose, si occupa di gestione immobile e

di altre società. Ero stata assunta quale promotrice immobiliare con un

contratto di lavoro a tempo pieno e di durata determinata: 01.09.2016 -

30.11.2016.

Principalmente sono stata assunta per la vendita e la gestione

delle due palazzine citate in precedenza, quella di __________ e quella di __________.

Precedentemente alla mia assunzione vi era mia sorella __________

quale segretaria.

Anche in questo caso, il salario mensile lordo (CHF 11'879.- /

salario base: CHF 9'900.-) era stato determinato dal fatto che se avessi

realizzato la vendita delle due palazzine non avrei percepito una percentuale

sul prezzo di vendita quale intermediaria e pertanto, era stato stabilito un

salario alto quale compenso dell’eventuale mancata percezione della percentuale

di vendita.

La sede legale è a __________, mentre la sede era a __________ in

Via __________ in una palazzina ubicata in un monolocale. Dove trovava sede

anche la __________.

Domanda 10:

Ha ancora contatti con i sigg. __________ e __________? Ha dovuto

trasmettere il suo operato - acquisito in questi anni - a qualcuno? Chi è

subentrato alla sua funzione?

Risposta 10:

Dopo la fine del rapporto di lavoro (al 30.11.2016) ho avuto

ancora qualche contatto sporadico con il signor __________ al quale ho chiesto

se aveva ancora bisogno dei miei servizi e mi sono interessato sul proseguo dei

lavori.

Il signor __________ non l’ho più visto e non ho più avuto

contatti.

Non sono al corrente se è subentrato altro personale alla mia

funzione. Non sono a conoscenza se le palazzine sono state vendute, suppongo di

no.

Domanda 11:

Oltre a Lei, __________ e __________, le ditte avevano altro

personale?

Risposta 11:

Come detto mia sorella __________ e se ben ricordo vi era un

signore che lavorava per __________ ma svolgevo il suo lavoro in Italia.

[…]

A domanda rispondo (ADR)

Il mio tempo di lavoro non era soggetto a timbratura e non

disponevo di un’agendo di lavoro.

A domanda rispondo (ADR)

Circa la riscossione del salario, oltre a quello che ho detto e

presentato, non sono in grado di comprovare la reale percezione del pagamento

in contanti.

Ritengo che i sigg. __________ o __________ abbiano registrato il

tutto nel modo dovuto.

Non sono al corrente se vi sia una fiduciaria che abbia verificato

l’amministrazione delle società.(…)” (cfr. doc. 10)

Con scritto del 7 dicembre

2016, __________, funzionario della Cassa ha chiesto alla Cassa di

compensazione l’estratto conto individuale completo relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD

dell’assicurata per gli anni 2013 - 2016 (cfr. doc. 9).

Il 20 dicembre 2016 la

Cassa di compensazione ha trasmesso l’estratto conto individuale comprendente

il salario o reddito iscritto presso le casse di compensazione che tengono un

conto individuale per l’assicurata (cfr. doc. 9).

Il 29 marzo 2017 __________

ha nuovamente chiesto alla Cassa di compensazione l’estratto conto individuale

completo relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD per l’anno 2016 (cfr. doc. 9). In

seguito, il 31 marzo 2017, la Cassa di compensazione gli ha comunicato che i

dati relativi all’anno 2016 saranno disponibili durante il mese di settembre

2017, in quanto i datori di lavoro dovranno presentare il rendiconto relativo

all’anno scorso solo all’inizio dell’anno seguente (cfr. doc. 9).

Successivamente, con lettera del 18 aprile 2017, la Cassa ha inoltre comunicato

che l’assicurata per l’anno 2016 è iscritta quale persona senza attività

lucrativa e per il momento non sono in possesso dei dati fiscali definitivi

(cfr. doc. 9).

La Cassa, con decisione

del 5 aprile 2017, ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione, in base al rapporto dell’UG e considerando che l’assicurata non

aveva mai prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari (cfr.

doc. VII 1).

Nell’opposizione

interposta contro il provvedimento del 5 aprile 2017 l’assicurata, tramite

l’avv. RA 1, ha fatto valere che la presa di posizione della Cassa si baserebbe

su elementi per nulla comprovati e che verrebbero interpretati in maniera

unilaterale sempre a sfavore della lavoratrice. Inoltre non sarebbe corretto

penalizzare l’assicurata per il fatto di avere percepito lo stipendio in

contanti (cfr. doc. B pag. 2).

Con decisione su

opposizione del 10 maggio 2017 la Cassa ha confermato la precedente decisione

del 5 aprile 2017 di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal

1° dicembre 2016.

L’amministrazione ha in

Considerandi

particolare evidenziato che nell’estratto conto individuale AVS dell’assicurata

per l’anno 2016 non figura nessun periodo di contribuzione e pertanto le

attività lavorative dal 1° gennaio al 30 novembre 2016 non sarebbero stati

sottoposti all’obbligo di contribuzione. Perciò ha ritenuto che l’assicurata

non ha un periodo di contribuzione sufficiente per rivendicare il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. A).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che

la Cassa aveva segnalato la fattispecie alla Sezione del lavoro, siccome la

ricorrente era dipendente di alcune aziende facenti parte di un altro caso

sottoposto al Ministero Pubblico per presunti reati e già sottoposti ad

inchiesta penale (cfr. doc. VII 1).

Sulla base di questi

dubbi, la Cassa era tenuta ad effettuare le opportune verifiche per accertare

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione, anche se l’assicurata non

occupava una posizione analoga a un datore di lavoro prima della disoccupazione

(cfr. consid. 2.3.; B 145 Prassi LADI).

Il TCA

rileva che l’insorgente, allorquando aveva terminato la disoccupazione alla

fine di maggio 2015, ha ricominciato la sua attività lavorativa presso ditte (__________,

__________ e __________) che sono personalmente collegate con i suoi ex datori

di lavoro (__________, __________, __________).

Esaminando

gli estratti RC della società __________ e della società __________ si evince

che di ambedue, al momento dell’assunzione della ricorrente, __________ era

presidente con diritto di firma individuale (cfr. estratti RC __________ e __________).

Ciò sorprende in particolare, visto che secondo la deposizione della ricorrente

era lo stesso __________ che le consegnava mensilmente lo stipendio in contanti

mentre era assunta presso la __________ (cfr. consid. 2.6.).

Anche __________,

colui che ha consegnato lo stipendio in contanti all’assicurata mentre era

assunta presso la __________ e la __________ e faceva le veci di __________,

era amministratore unico della __________ dal 22 settembre 2009 fino al 3

dicembre 2009, mentre __________ è tuttora membro con diritto di firma

individuale presso la __________ sino dal 28 luglio 2015 e amministratrice

unica con diritto di firma individuale della __________ (cfr. consid. 2.6.;

estratti RC __________ e __________).

Vi sono

anche altre persone che risultano essere state iscritte in più di uno di queste

cinque società come __________ che faceva parte della __________ come membro

con diritto di firma individuale dal 4 marzo 2013 al 19 febbraio 2014, della __________

come membro con diritto di firma individuale dal 12 novembre 2015 al 26 maggio

2017, della __________ come amministratrice unica con diritto di firma

individuale dal 12 novembre 2015 al 26 luglio 2017 e della __________ come

membro con diritto di firma individuale dal 23 novembre 2015 al 28 luglio 2017

(cfr. estratti RC __________, __________, __________, __________ e __________).

Poi si ripete anche il nome di __________ (__________, __________), __________

e __________ (__________, __________, __________), __________ (__________, __________)

e __________ (__________, __________). (cfr. estratti RC __________, __________,

__________, __________, __________).

D’altronde

la __________ e la __________ condividono lo stesso ufficio (monolocale) in Via

__________ a __________ (cfr. consid. 2.6.).

Inoltre colpisce

l’ammontare dello stipendio dell’assicurata. Effettivamente negli ultimi sei

mesi di attività lavorativa, la stessa ha percepito uno stipendio mensile

superiore a fr. 10'000.--. Questo importo sorprende in particolare in quanto

l’assicurata in precedenza, lavorando per le stesse ditte o ditte collegate, ha

percepito uno stipendio molto inferiore (cfr. consid. 2.6.).

Oltre a ciò,

l’assicurata era ben consapevole, avendo percepito le indennità di

disoccupazione dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015, che il guadagno assicurato

va calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di

contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione.

Come

esposto, proprio negli ultimi sei mesi di attività lucrativa, l’insorgente avrebbe

percepito uno stipendio molto superiore rispetto agli stipendi che riceveva

prima.

Al riguardo

l’assicurata aveva precisato di avere ricevuto il salario in contanti e di

averlo utilizzato per “far fronte alle spese mensili” senza depositarlo

su un conto bancario. In effetti, dall’estratto del suo conto risparmio dal 5

marzo 2015 al 31 dicembre 2016 presso la __________ non figura nessun

versamento, tranne i versamenti della Cassa di disoccupazione che sono stati

versati fino a maggio 2015 (cfr. doc. 14).

Durante

l’audizione del 21 febbraio 2017 l’assicurata ha solamente precisato di avere

restituito fr. 5'000.- a sua sorella per un prestito ricevuto in precedenza.

Trattandosi comunque di una somma importante - l’assicurata indica di avere

ricevuto più di fr. 60'000.-- per sei mesi di lavoro - la sua affermazione di

avere fatto fronte alle spese mensili non risulta credibile.

Questo

Tribunale rileva d’altronde che l’assicurata lavorava come segretaria presso la

__________. Alla __________ è stata assunta come rappresentante. Dalla __________

faceva il gestore immobiliare e infine, ritornata alla __________ è stata

assunta come promotrice immobiliare (cfr. consid. 2.6.). Questo cambiamento di

incarico lascia perplessi considerando inoltre che l’assicurata non ha seguito

nessun corso professionale o altro perfezionamento professionale.

Il TCA

constata tra l’altro che l’assicurata non ha saputo spiegare, sostanziando

debitamente, le sue mansioni nelle varie attività lavorative. Ella ha spiegato

in modo vago e impreciso che alle dipendenze della __________ (assunta come

rappresentante dal 1° gennaio - 31 maggio 2016) ha ricercato clientela ed

organizzato degli incontri, senza redigere alcun rapporto scritto.

Mentre era

assunta dalla __________ in qualità di gestore immobiliare (1° giugno - 31

agosto 2016) e dalla __________ come promotrice immobiliare (1° settembre - 30

novembre 2016) le era stato affidato la vendita e la gestione di due palazzine,

una a __________ e l’altra a __________. Anche in relazione a tali mansioni non

ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto, come ad esempio

testimonianze di eventuali interessati all’acquisto, ecc. L’assicurata ha unicamente

fornito la documentazione relativa a questi due palazzi. Questo opuscolo è però

soltanto una descrizione del mappale con varie fotografie, la relazione

tecnica, la planimetria e l’estratto del registro fondiario (cfr. doc. 12).

La

ricorrente non ha inoltre saputo indicare se vi sono altri impiegati presso le

ditte in questione. Dalle dichiarazioni allegate al ricorso si evince però

chiaramente che presso la __________ lavoravano altre tre persone (__________, __________

e __________) mentre l’insorgente era attiva (cfr. doc. D). Anche alla __________

lavorava un'altra persona (__________) mentre l’assicurata era alle sue

dipendenze (cfr. doc. E).

Dall’estratto

conto individuale AVS risultano pagati i contributi AVS/AI/IPG/AD dalla __________

per l’attività svolta dall’assicurata dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 in

qualità di segretaria PR con un salario mensile di fr. 959.90 (cfr. doc. 9).

Dalla

documentazione allegata al ricorso risultano inoltre pagati i contributi

AVS/AI/IPG/AD dalla __________ per l’attività svolta dall’insorgente dal 1°

giugno al 31 agosto 2016 in qualità di gestore immobiliare con un salario

mensile di fr. 10'616.35 (cfr. doc. D).

L’assicurata

ha inoltre allegato la dichiarazione della __________, con la quale la ditta

attesta che l’insorgente ha lavorato presso la loro azienda dal 1° gennaio al

31.

maggio 2016 ed è stata regolarmente stipendiata, e la dichiarazione dei

salari e degli assegni familiari per l’anno 2016 ove è indicato un salario complessivo

di fr. 4'500.-, pari a fr. 900.- mensili, sottoscritta e datata 30 gennaio 2017

(cfr. doc. E).

Anche per

l’attività svolta presso __________ l’insorgente ha allegato la relativa

dichiarazione del datore di lavoro e la dichiarazione dei salari e degli

assegni familiari per l’anno 2016, ove è indicato un salario complessivo di fr.

35'637.-, pari a fr. 11'879.- mensili, sottoscritta e datata 30 gennaio 2017

(cfr. doc. C).

A proposito

dei contributi AVS/AI/IPG/AD dell’anno 2016 si ricorda che, come è stato

comunicato dalla Cassa di compensazione, i relativi dati saranno disponibili

solo durante il mese di settembre 2017 siccome i datori di lavoro dovranno

presentare il rendiconto relativo all’anno 2016 solo all’inizio dell’anno

successivo (cfr. doc. 9).

Per quanto

attiene al conto individuale AVS, va però osservato che il TF ha indicato che

le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di

un effettivo pagamento dei salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF

8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

2.8

Stante quanto

precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’assicurata, nel termine

quadro dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, non abbia compiuto il periodo minimo

di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il

periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante

almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.).

Del resto,

l’assicurata neppure può essere esonerata dal compimento del periodo di

contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto

alcun motivo di esenzione. L’assicurata non ha, peraltro, preteso il contrario.

2.9

In ogni caso si

ricorda che la riscossione dei salari è determinante per stabilire, nel

caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione

per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il

guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.4.).

D’altronde nella presente

fattispecie il guadagno assicurato dovrebbe essere stabilito in funzione dei

redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di

calcolo.

L’eccezione secondo la

quale è sufficiente l’accordo salariale fra il datore di lavoro e lavoratore

non potrebbe trovare applicazione (cfr. consid. 2.5.), dato che in casu non può

essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi

(salario molto elevato negli ultimi sei mesi della pretesa attività lavorativa;

dopo aver percepito indennità di disoccupazione fino al maggio 2015 la

ricorrente è stata assunta da società collegate ai suoi ex datori di lavoro per

il periodo maggio 2013 - aprile 2014; cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

Nel caso in cui il

guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile,

la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va negata

(cfr. consid. 2.5.).

2.10

In conclusione la Cassa ha,

dunque, giustamente negato all’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° dicembre 2016.

La decisione su

opposizione del 10 maggio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti