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Decisione

38.2017.49

Negate indennità x insolvenza. Avendo raggiunto età di pensionamento AVS, non è + un lavoratore soggetto all'obbligo di contribuzione ex art.51 cpv.1 LADI. Già compiuti 65 anni quando iniziato a lavor

17 agosto 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione. Quindi, ritenuto che

con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per gli uomini e

di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS) viene meno

l’obbligo contributivo (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LADI: “i lavoratori, dalla

fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21

LAVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi”), possono pretendere

tale indennità soltanto i lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età

normale della pensione AVS (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).

Ora, nella presente

fattispecie, al momento in cui ha iniziato la sua attività lucrativa presso la __________

RI 1 aveva appena compiuto i 65 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21 cpv. 1

Considerandi

lett. a LAVS).

Egli, perciò, durante

tutto il periodo di attività lavorativa presso l’azienda di __________ non

andava più considerato un lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione

giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI.

Se, come sostiene il

ricorrente, effettivamente i contributi all’AD fossero stati dedotti, essi

andrebbero restituiti (cfr. doc. 54: “Deduzioni: - secondo legge”). Tale

questione esula comunque dalla presente vertenza.

Alla luce di quanto appena

esposto questo Tribunale deve concludere che, a ragione, la Cassa ha negato al

ricorrente il diritto di beneficiare di indennità per insolvenza per il fatto

di avere raggiunto l’età di pensionamento AVS.

La decisione su

opposizione del 9 giugno 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti