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Decisione

38.2017.50

A ragione la Cassa ha negato all'ass. il dt a ID fino a 5/17, in quanto partecipava finanziariam.per 1/3 nella Sagl in cui aveva lavorato fino a 11/16.Cessione quote del 12/16 non ritenuta valida da U

21 agosto 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I disposti relativi

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia,

in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle

relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C

102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per

stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i

soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,

il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Questo

Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V

234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del

16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans

plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.

4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement

de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la

loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de

travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante

leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de

cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces

mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent

l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans

une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se

faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les

activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint

de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur

lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec

celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est

seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -

justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois

être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas

de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,

lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle

son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que

cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à

l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou

les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la

perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple

statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position

décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit

et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito

che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione

percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale

socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di

un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

Considerandi

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant

ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer

les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26.

Pour les

personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant

mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu

que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la

possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,

par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant

d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009

[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C 45/04] ;

14.

mars 2003 [C 120/02].”

In

una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto

all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo

del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale

aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato

fiduciario.

In

quell’occasione il TCA si è così espresso:

" (…)

Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione

dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,

era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________

(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello

scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia

“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio

mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a

maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua

intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da

contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso

assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a

versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono

detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove

abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).

Già solo per questa importante partecipazione finanziaria

superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto

non risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto

come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”

A proposito della

partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle

prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12

del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del

12.

marzo 2008.

2.2

Nella presente fattispecie è

incontestato che l’assicurato oltre che direttore e gerente della __________

deteneva pure un terzo delle quote della società.

Tale

partecipazione finanziaria esclude il diritto all’indennità di disoccupazione

(cfr. consid. 2.2).

L’assicurato

ha cessato la sua attività lucrativa il 30 novembre 2016. In uno scritto del 29

ottobre 2016 all’Ufficio del registro di commercio, RI 1 si è così espresso:

" Con la

presente dichiaro di aver cessato la mia attività lavorativa con __________ a

partire dal 1.12.2016 e di aver rinunciato alle mie quote sociali della ditta

della quale ritenevo 1/3 della società, (vedasi documento ufficiale odierno di

cessione quote dello studio legale __________ di __________).

La mia quota è stata rilevata dal Signor __________

che ritiene la società e diventa gerente unico.

Il verbale dell’assemblea generale seguirà

ad assemblea avvenuta, prevista per il 21 dicembre 2016.

Chiedo quindi di cancellare il mio nome

dalla società nel Registro di Commercio e provvedere ai cambiamenti.” (Doc. B5)

Il 5 dicembre 2016

l’Ufficio del registro di commercio ha così risposto:

" In

riferimento alla sua istanza di cessione quote per la società in oggetto le

comunico l’impossibilità di procedere con quanto richiesto per i seguenti

motivi:

- il contratto

deve esserci trasmesso in originale o copia conforme (autenticata da un notaio

art. 20 cpv. 1 ORC);

- per essere

valida la cessione quote occorre allegare il verbale dell’assemblea dei soci.”

(Doc. B5/1)

In un ulteriore scritto

del 22 dicembre 2016 l’Ufficio del registro di commercio ha precisato:

" In

riferimento alla vostra istanza di modifica dei soci per la società in oggetto,

vi comunico l’impossibilità di procedere con quanto richiesto per i seguenti

motivi:

- le notifiche a

registro di commercio devono essere inoltrate con istanza (lettera) sulla quale

devono essere elencati tutti i fatti da iscrivere; la stessa deve essere

firmata dall’avente diritto di firma e non da un dimissionario;

- per essere valida

la cessione delle quote, alla stesura del verbale deve figurare che tutti i

soci sono presenti o validamente rappresentati.” (Doc. B5/3)

Il TCA constata dunque che

la cessione delle quote non è stata ritenuta valida dall’Ufficio del registro

di commercio in quanto non tutti i soci erano presenti o validamente rappresentati.

Dagli

atti emerge poi che il 15 febbraio 2017 RI 1 è stato sentito da __________

dalla Cassa.

Dal

relativo verbale sottoscritto dell’assicurato si evince quanto segue:

" (…)

Dalla documentazione consegnata al momento della sua iscrizione

rileviamo:

• Cessione di

quote sociali datato 29.11.16, consegnato alla Cassa in data 5.12.16

• Cessione di

quote sociali datato 23.12.16, consegnato alla Cassa in data 17.01.17

Ci ha inoltre specificato che, la cessione del 23.12.2016

doveva ancora essere approvata dal 3° azionista ,questo secondo gli statuti

societari, che ci ha in seguito consegnato in data 18.01.2017:

pt. 6 n. 6

La cessione di quote sociali

è efficace soltanto dal momento in cui e stata approvata dall'assemblea dei

soci.

Siamo a chiederle, cos'è cambiato dalle precedenti

dichiarazioni?

Vi spiego la situazione nel dettaglio:

La società è destinata alla chiusura, non ha più alcuna attività e

pertanto non ha più ragione di esistere, nel corso del mese di novembre 2016,

con uno dei due azionisti (__________) abbiamo deciso di liquidare la società e

per questo, visto che ero l'unico dipendente, abbiamo deciso di disdire il mio

contratto di lavoro e ha accettato di ritirare le mie quote societarie.

Il 29 novembre 2016 abbiamo così firmato, davanti al notaio, la

cessione di quote presentata; siamo stati in seguito contattati dall’Ufficio

Registri che ci ha comunicato che, da statuti societari, vi era un diritto di

prelazione e pertanto la cessione/vendita delle quote non poteva essere fatta nel

modo che pensavamo, abbiamo così allestito la seconda cessione indicando che

tale cessione doveva essere approvata dall'assemblea dei soci. Abbiamo

inoltrato per l'approvazione il documento al terzo socio in __________, non

sappiamo, al momento attuale, se ha ricevuto il documento.

C'è da dire che non abbiamo dei buoni rapporti con il terzo socio

e i problemi risalgono già al 2014 dunque le cose non possono risolversi entro

i termini previsti.

Attualmente detiene ancora quote della __________?

Si, allo stato attuale le azioni sono ancora in mio possesso in

quanto non posso ancora formalmente cederle al signor __________.

Ha altro da aggiungere?

Voglio specificare che, al momento attuale, è vero, detengo ancora

azioni di __________ ma formalmente non posso svolgere alcuna attività per la

società, non ho alcun potere di firma al suo interno (come potete vedere da

registro di commercio), l'unica persona che attualmente ha del potere

decisionale è il signor __________, la società è destinata alla liquidazione,

potete vederlo anche dal verbale dell'assemblea generale del 21.12.2016, e lo

potete vedere anche dal verbale del 13.12.2016 effettuato con i finanziatori

dove abbiamo esposto la situazione della società e la relativa perdita.

La mia volontà di vendere le quote la potete vedere dai documenti

portati, purtroppo per caratteri burocratici, ciò non ä ancora stato possibile.

Se lo desiderate potete chiamare il signor __________ che può

darvi maggiori informazioni se lo desiderate, il notaio, Avv. __________, i finanziatori,

il signor __________.

Voglio comunque precisare che, anche se durante la fase di

chiusura o liquidazione della società, dovesse esserci la possibilità di un

riavvio dell'attività, ciò non sarebbe mia intenzione, cederei comunque le mie

quote al signor __________.

Allo stato attuale, a mio modo di vedere, anche con altri

finanziatori, la situazione della società non è recuperabile.” (Doc. A3)

Infine, dall’Atto pubblico

notarile del 5 maggio 2017 (cfr. Doc. A2) emerge in particolare che

all’Assemblea generale straordinaria erano presenti due soci, i quali

rappresentavano due quote sociali di fr. 6'700.-, e precisamente __________ era

presente personalmente mentre RI 1 era rappresentato dalla moglie.

Nell’Atto

pubblico notarile è stato in particolare accertato che il socio __________ non

ha esercitato il suo diritto di prelazione e che le nuove quote sociali di fr.

6'700.- sono state stabilite in due a __________ e una a __________.

Alla

luce di tutti gli elementi appena esposti, questo Tribunale, visto lo scopo

delle disposizioni legali citate, che è anche quello di prevenire eventuali

abusi, deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha stabilito che fino

al 5 maggio 2017 l’assicurato aveva un’importante partecipazione finanziaria

nella società ed era pertanto escluso dal diritto alle indennità di

disoccupazione.

La

decisione su opposizione del 23 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti