38.2017.51
A ragione la Sezione del lavoro ha negato le indennità per lavoro ridotto per 4 dipendenti, poiché la perdita di lavoro, da ascrivere alla malattia del DL (emorragia cerebrale), rientra nel normale ri
17 agosto 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.51
DC/sc
Lugano
17 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 marzo 2017 RI 1,
piastrellista, ha inoltrato una domanda di indennità di lavoro ridotto al 100%
per i suoi quattro dipendenti con la seguente motivazione:
" Il giorno
16.03.2017 sono stato vittima di un’emorragia cerebrale improvvisa e ad oggi
risulto ricoverato all’Ospedale __________ di __________, seguitamente verrò
trasferito alla clinica __________ di __________ per una durata non ancora
determinata.
Non potendomi occupare della gestione corrente della ditta ed
avendo dipendenti occupati esclusivamente nei cantieri e nessuno in compiti
amministrativi chiedo la possibilità di ricorrere alle indennità di lavoro
ridotto anche perchè allo stato attuale la prospettiva di lavoro è limitata a
qualche giorno.
Non avendo nessuna delibera in futuro mi vedo costretto a
effettuare questa richiesta.
Purtroppo mi ritrovo a non avere una chiara valutazione sugli
affari dei prossimi mesi.” (Doc. 4/1 punto 11a)
1.2. Con decisione su opposizione
del 24 maggio 2017, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 10 aprile 2017 (cfr. doc. 8/1) con la quale si è opposta al versamento di
indennità per lavoro ridotto, poiché il motivo addotto per l’introduzione del
lavoro ridotto rientra, secondo la giurisprudenza federale, nel normale rischio
aziendale (cfr. Doc. A).
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore
ritiene che in realtà siamo in presenza di una perdita di lavoro dovuta a
circostanze eccezionali o straordinarie, impossibili da prevedere.
Egli chiede pertanto che
venga riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto, argomentando:
" (…)
È chiaro che la perdita di lavoro non è stata determinata da
motivi di routine normale. Non può nemmeno essere annoverata tra i rischi
normali di azienda. La perdita di lavoro accusata dalla ditta del ricorrente
non è, per ovvie ragioni esposte, riconducibile a fattori congiunturali, ad una
flessione della domanda nel settore, ma all'imprevedibile assenza del titolare
dell'azienda.
(…)
12.
Ora, appurata la circostanza secondo cui la perdita di lavoro del
ricorrente non è dovuta ad un motivo economico, è importante verificare se
quest'ultima rientra nel contesto previsto dall'art. 32 cpv. 3 LADI. Tale
articolo prevede la possibilità per il Consiglio federale di disciplinare per i
casi di rigore la computabilità delle perdite di lavoro riconducibili ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro. A tal proposito, codesto
lodevole Tribunale aveva sentenziato che nel caso in cui il titolare di una
ditta si ammala o muore si debba ritenere tale circostanza quale caso di rigore
ai sensi di quanto disposto dagli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI (cfr. Sentenza
TCA del 14.08.2002). In quella occasione, nel valutare diverse circostanze
quali l'assenza improvvisa di un cliente, la nostra suprema code cantonale
aveva affermato che "a mente del TCA l'evenienza in cui si ammala o
muore ii datore di lavoro si differenzia dalle fattispecie sopra riportate.
Infatti, in questo caso non si è confrontati con una flessione più o meno
consistente del lavoro a causa di motivi non imputabili al datore di lavoro e
che colpiscono i suoi clienti, bensì viene a mancare (temporaneamente o
durevolmente) la persona che fornisce lavoro ai propri dipendenti”. A tale
conclusione codesta lodevole Corte è giunta facendo riferimento ad una sentenza
resa da quest'ultima in data 08.06.1994 (inc. AD 313/93). In tale frangente la
suprema corte cantonale si è chinata sulla questione a sapere se ad un
assicurato,
cui venne improvvisamente diagnosticato un tumore all'esofago e
che doveva essere operato d'urgenza, si poteva riconoscere il diritto alle
indennità per lavoro ridotto.
(…)
13.
Stante quanto precede, non risultando gli estremi per annoverare
la perdita di lavoro a seguito dell'improvvisa assenza del ricorrente quale
motivo economico, rispettivamente normale rischio aziendale, deve essere
riconosciuto a quest'ultimo il diritto a percepire le indennità per lavoro
ridotto.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 12
luglio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Senza mettere in dubbio la situazione organizzativa oggettiva dell'impresa
(ruolo del responsabile e dei collaboratori), rispettivamente lo stato di
salute del signor RI 1, la valutazione della domanda d'indennità non può
prescindere dal tenere conto della giurisprudenza federale (successiva alle
sentenze cantonali citate dal rappresentante di controparte).
Come indicato nella decisione impugnata (doc. 10, p.to 4) la
perdita di lavoro dovuta al decesso o ad una grave malattia di una persona con
un ruolo determinante per l'azienda, rientra nel normale rischio aziendale. In
tal senso il Tribunale federale ha infatti stabilito che la perdita di lavoro
consecutiva al decesso (o altri eventi imprevedibili più o meno gravi, quali
segnatamente malattia) della figura emblematica di un complesso musicale non può
essere separata dal rischio aziendale e che un simile rischio colpisce ogni
impresa il cui successo è legato alla personalità di una o poche persone (cfr.
DTF 138 V 333, regesto, consid. 4.2.3).
Nello stesso senso, le direttive amministrative, stabiliscono che "rientrano
nella sfera del rischio aziendale in particolare: (..) le perdite di lavoro
dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un
dirigente (...)"(Prassi LADI ILR/D6).
Visto quanto precede, anche nel caso che ci occupa, che riguarda
un'azienda individuale che occupa 4 collaboratori e dove il ruolo del titolare
è centrale per la conduzione degli affari, necessario trarre la conclusione che
la malattia dello stesso non può essere ritenuta per ammettere la computabilità
della perdita di lavoro subita. Se lo specifico danno alla salute che si
concretizzato nel marzo 2017 non era ovviamente prevedibile, non si può dire lo
stesso dell'eventualità in generale di patire un'incapacità al lavoro per
motivi di salute.
In modo simile ad un complesso musicale, anche un'azienda
individuale ha nel titolare la sua figura di riferimento, e l'incapacità al
lavoro dello stesso non può essere separata dal rischio aziendale - che
interessa ogni impresa in situazioni simili - di dipendere in modo accresciuto
dalla figura emblematica all'interno dell'impresa.
A margine si rammenta che il preannuncio deve essere rinnovato se
il lavoro ridotto dura più di tre mesi (art. 36 cpv. 1 ultimo periodo LADI). La
presente procedura relativa al preannuncio del 23 marzo 2017 si estende
pertanto al periodo dal 24 marzo 2017 al 23 giugno 2017. La ditta non ha
presentato un ulteriore preannuncio.” (Doc. III)
1.5. Il 13 luglio 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali altri mezzi
di prova (cfr. Doc. IV).
Con scritto del 14 agosto
2017 il patrocinatore di RI 1 ha comunicato di non avere ulteriori prove da
addurre (cfr. Doc. V).
2.1. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione
prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali,
espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per
potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive
sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui
tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,
hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione
contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è
stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti
devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative
sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui
perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1
LADI:
" Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è
inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di
almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell'azienda."
L’art. 32 cpv. 3 LADI
prevede che:
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità
di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di
clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non
imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di
attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di
lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole
limitazione dell'esercizio.”
L’art. 51 OADI precisa
che:
" 1Le
perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze
non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non
può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o
rendere un terzo responsabile del danno.
2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è
stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di
lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i
provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di
lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è
computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il
datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché
l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto
dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di
lavoro individuale.”
2.3. Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non
è invece computabile una perdita di lavoro:
"
a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di
pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del
datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi,
sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze
aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di
lavoro;
e. in quanto concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di
tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo
oppure;
f. se è la conseguenza di un
conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora
l'assicurato."
Scopo delle citate norme è
di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali
all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle
indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
Secondo l'art. 33 cpv. 1
LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti
nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza
federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore
di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere
assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o
straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.
STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003
ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,
consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995
pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
2.4. Nella Prassi LADI ILR la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni
a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di
lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni
stagionali del grado di occupazione”:
" Sfera
normale del rischio aziendale
(…)
D6 Rientrano
nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni
regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o
di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento
della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti
dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un
progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di
lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o
di un dirigente.
ð Esempi
- Nel
settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo
Considerandi
nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una
procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se
il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra
o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in
Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
ð Giurisprudenza
DTF
8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo
musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi
finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale
prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha
carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF
8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale
comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del
fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole
rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e
il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni
indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori
sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è
usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in
periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la
possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o
non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di
occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera
normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia
anche ai rami accessori dell’edilizia)
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5
In una sentenza 8C_741/2011
del 1° maggio 2012 pubblicata in DTF 138 V 333 il Tribunale federale ha
stabilito che la perdita di lavoro consecutiva al decesso della figura
emblematica di un complesso musicale fa parte del normale rischio aziendale.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2
4.2.1
In casu sind weder Elementarschäden noch behördliche
Restriktionen im Sinne von Art. 51 Abs. 2 AVIV für den Arbeitsausfall
verantwortlich. Ein Todesfall kann nicht mit einem Elementarschaden, der durch
Wirkungen der Natur verursacht wird, gleichgesetzt werden. Anderseits ist aber
auch zweifelhaft, ob der Auffassung des SECO, wonach personenbezogene Umstände
generell nicht zu einem Härtefall im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG in
Verbindung mit Art. 51 AVIV führten, gefolgt werden kann. Dies muss allerdings
an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Nicht anrechenbar ist laut Art. 33
Abs. 1 lit. a AVIG nämlich ein Arbeitsausfall, wenn er durch Umstände
verursacht wird, die zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören.
Dieser Vorbehalt gilt nicht nur bei Arbeitsausfällen aus wirtschaftlichen
Gründen gemäss Art. 32 Abs. 1 AVIG, sondern auch bei Härtefällen im Sinne von
Art. 32 Abs. 3 AVIG und Art. 51 AVIV (BGE 128 V 305 E. 4b S.
309.
mit Hinweisen).
4.2.2
Das kantonale Gericht weist zu Recht darauf hin, dass
mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a zweiter
Satzteil AVIG die "gewöhnlichen" Arbeitsausfälle gemeint sind, mithin
jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auftreten,
demzufolge vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar
sind. Was in diesem Sinne noch als normal gelten soll, darf aber nach der
Rechtsprechung nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen
Massstab bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall aufgrund der mit der
spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen
(BGE 119 V 498 E. 1 S.
500). Dabei kommt dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit in aller Regel
massgebende Bedeutung zu (BGE 119 V 498 E. 3 S.
501; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2323 Rz. 483).
4.2.3
In ARV 1990
S. 135, C 32/90, wurde offengelassen, ob durch Krankheitsabsenz des
Arbeitgebers verursachte Arbeitsausfälle im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG
anrechenbar sind. JUDITH MÜLLER (Das Instrument der
Kurzarbeitsentschädigung, in: Unternehmenssanierung und Arbeitsrecht, 2010, S.
120) vertritt die Meinung, dass namentlich Arbeitsausfälle von Arbeitnehmenden,
die infolge Krankheit, Unfall oder anderer Absenzen des Arbeitgebers oder eines
leitenden Angestellten entstehen, unter das normale Betriebsrisiko fallen.
Vorliegend geht es bei genauer Betrachtung nicht um eine solche Konstellation,
da nicht die Funktion von A.________ als arbeitgeberähnliche Person, sondern
seine Stellung als Sänger der Rockgruppe Z.________ im Vordergrund steht.
Entgegen der Ansicht von Vorinstanz und wira lässt sich der Arbeitsausfall von
Arbeitnehmenden, der infolge des Todes der Identifikationsfigur einer Band
entsteht, nicht vom normalen Betriebsrisiko trennen. Ein solches Risiko trifft
alle Unternehmungen, deren Erfolg auf der Persönlichkeit eines einzelnen oder
weniger Menschen gründet. Arbeitgebende in der Musikbranche müssen sich zudem
regelmässig mit der Problematik eines vorübergehenden oder dauernden Ausstiegs
eines Musikers oder einer Musikerin aus einer Band, bedingt durch weniger
einschneidende bis sehr gravierende Tatsachen (wie beispielsweise die
Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen,
in einer anderen Band oder solo zu spielen bzw. wegen Uneinigkeit über
Vertragsinhalte oder weitere Umstände überhaupt nicht aufzutreten, die Pflicht,
einen Gefängnisaufenthalt anzutreten, wie auch weitere Ereignisse, welche von
einem Tag auf den anderen alles ändern können, wie schwere Krankheit und Tod)
auseinandersetzen.
Sie entschliessen sich dementsprechend häufig
dazu, solche Risiken, soweit möglich, durch den Abschluss privater
Versicherungen abzufedern (vgl. im Übrigen Art. 51 Abs. 4 AVIV, wonach der
Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses nicht anrechenbar ist, solange er
durch eine private Versicherung gedeckt ist). In der Musikbranche gehört
der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden infolge der Nichtverfügbarkeit von
Musikern - häufiger vorübergehender Krankheiten oder Unpässlichkeiten wegen,
seltener infolge Todes - zu diesem normalen Betriebsrisiko. Es ist dem SECO
daher im Ergebnis beizupflichten, dass der von der Y.________ & Co.
gemeldete Arbeitsausfall ihrer zwei Angestellten nach dem Tod des Sängers der
Gruppe Z.________ keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung auslösen kann.
Der gegenteilige Einspracheentscheid der wira und der bestätigende kantonale
Gerichtsentscheid verletzen Bundesrecht. (…)”
2.6
Nella presente fattispecie
alla luce della sentenza federale del 2012 appena citata (e dunque successiva
alle due sentenze cantonali - STCA 38.2002.49 del 14 agosto 2002 e STCA AD
313/93 dell’8 giugno 1994 - menzionate dal rappresentante dell’assicurato, cfr.
consid. 1.3.) e delle direttive amministrative (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve
concludere che, a ragione, l’amministrazione si è opposta al versamento di
indennità per lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro è da ascrivere ad
una circostanza rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
La decisione su
opposizione del 24 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti