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Decisione

38.2017.51

A ragione la Sezione del lavoro ha negato le indennità per lavoro ridotto per 4 dipendenti, poiché la perdita di lavoro, da ascrivere alla malattia del DL (emorragia cerebrale), rientra nel normale ri

17 agosto 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti appena esposti

devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le condizioni negative

sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui

perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1

LADI:

" Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è

inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di

almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro normalmente fornite

in complesso dai lavoratori dell'azienda."

L’art. 32 cpv. 3 LADI

prevede che:

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità

di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di

clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non

imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di

attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di

lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole

limitazione dell'esercizio.”

L’art. 51 OADI precisa

che:

" 1Le

perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze

non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non

può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o

rendere un terzo responsabile del danno.

2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è

stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di

lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i

provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di

lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è

computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il

datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché

l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto

dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di

lavoro individuale.”

2.3. Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non

è invece computabile una perdita di lavoro:

"

a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di

pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del

datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi,

sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze

aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di

lavoro;

e. in quanto concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di

tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo

oppure;

f. se è la conseguenza di un

conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora

l'assicurato."

Scopo delle citate norme è

di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali

all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio

federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto

della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle

indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

Secondo l'art. 33 cpv. 1

LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti

nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti, la giurisprudenza

federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore

di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere

assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o

straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.

STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003

ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

2.4. Nella Prassi LADI ILR la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni

a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di

lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni

stagionali del grado di occupazione”:

" Sfera

normale del rischio aziendale

(…)

D6 Rientrano

nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni

regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o

di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento

della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti

dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un

progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di

lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o

di un dirigente.

ð Esempi

- Nel

settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo

Considerandi

nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una

procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.

- Se

il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra

o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in

Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo

musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

DTF

8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi

finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale

prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha

carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)

DTF

8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale

comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del

fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole

rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

DTF

C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e

il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni

indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori

sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è

usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in

periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la

possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o

non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di

occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera

normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia

anche ai rami accessori dell’edilizia)

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.5

In una sentenza 8C_741/2011

del 1° maggio 2012 pubblicata in DTF 138 V 333 il Tribunale federale ha

stabilito che la perdita di lavoro consecutiva al decesso della figura

emblematica di un complesso musicale fa parte del normale rischio aziendale.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2

4.2.1

In casu sind weder Elementarschäden noch behördliche

Restriktionen im Sinne von Art. 51 Abs. 2 AVIV für den Arbeitsausfall

verantwortlich. Ein Todesfall kann nicht mit einem Elementarschaden, der durch

Wirkungen der Natur verursacht wird, gleichgesetzt werden. Anderseits ist aber

auch zweifelhaft, ob der Auffassung des SECO, wonach personenbezogene Umstände

generell nicht zu einem Härtefall im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG in

Verbindung mit Art. 51 AVIV führten, gefolgt werden kann. Dies muss allerdings

an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Nicht anrechenbar ist laut Art. 33

Abs. 1 lit. a AVIG nämlich ein Arbeitsausfall, wenn er durch Umstände

verursacht wird, die zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören.

Dieser Vorbehalt gilt nicht nur bei Arbeitsausfällen aus wirtschaftlichen

Gründen gemäss Art. 32 Abs. 1 AVIG, sondern auch bei Härtefällen im Sinne von

Art. 32 Abs. 3 AVIG und Art. 51 AVIV (BGE 128 V 305 E. 4b S.

309.

mit Hinweisen).

4.2.2

Das kantonale Gericht weist zu Recht darauf hin, dass

mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a zweiter

Satzteil AVIG die "gewöhnlichen" Arbeitsausfälle gemeint sind, mithin

jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auftreten,

demzufolge vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar

sind. Was in diesem Sinne noch als normal gelten soll, darf aber nach der

Rechtsprechung nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen

Massstab bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall aufgrund der mit der

spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen

(BGE 119 V 498 E. 1 S.

500). Dabei kommt dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit in aller Regel

massgebende Bedeutung zu (BGE 119 V 498 E. 3 S.

501; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2323 Rz. 483).

4.2.3

In ARV 1990

S. 135, C 32/90, wurde offengelassen, ob durch Krankheitsabsenz des

Arbeitgebers verursachte Arbeitsausfälle im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG

anrechenbar sind. JUDITH MÜLLER (Das Instrument der

Kurzarbeitsentschädigung, in: Unternehmenssanierung und Arbeitsrecht, 2010, S.

120) vertritt die Meinung, dass namentlich Arbeitsausfälle von Arbeitnehmenden,

die infolge Krankheit, Unfall oder anderer Absenzen des Arbeitgebers oder eines

leitenden Angestellten entstehen, unter das normale Betriebsrisiko fallen.

Vorliegend geht es bei genauer Betrachtung nicht um eine solche Konstellation,

da nicht die Funktion von A.________ als arbeitgeberähnliche Person, sondern

seine Stellung als Sänger der Rockgruppe Z.________ im Vordergrund steht.

Entgegen der Ansicht von Vorinstanz und wira lässt sich der Arbeitsausfall von

Arbeitnehmenden, der infolge des Todes der Identifikationsfigur einer Band

entsteht, nicht vom normalen Betriebsrisiko trennen. Ein solches Risiko trifft

alle Unternehmungen, deren Erfolg auf der Persönlichkeit eines einzelnen oder

weniger Menschen gründet. Arbeitgebende in der Musikbranche müssen sich zudem

regelmässig mit der Problematik eines vorübergehenden oder dauernden Ausstiegs

eines Musikers oder einer Musikerin aus einer Band, bedingt durch weniger

einschneidende bis sehr gravierende Tatsachen (wie beispielsweise die

Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen,

in einer anderen Band oder solo zu spielen bzw. wegen Uneinigkeit über

Vertragsinhalte oder weitere Umstände überhaupt nicht aufzutreten, die Pflicht,

einen Gefängnisaufenthalt anzutreten, wie auch weitere Ereignisse, welche von

einem Tag auf den anderen alles ändern können, wie schwere Krankheit und Tod)

auseinandersetzen.

Sie entschliessen sich dementsprechend häufig

dazu, solche Risiken, soweit möglich, durch den Abschluss privater

Versicherungen abzufedern (vgl. im Übrigen Art. 51 Abs. 4 AVIV, wonach der

Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses nicht anrechenbar ist, solange er

durch eine private Versicherung gedeckt ist). In der Musikbranche gehört

der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden infolge der Nichtverfügbarkeit von

Musikern - häufiger vorübergehender Krankheiten oder Unpässlichkeiten wegen,

seltener infolge Todes - zu diesem normalen Betriebsrisiko. Es ist dem SECO

daher im Ergebnis beizupflichten, dass der von der Y.________ & Co.

gemeldete Arbeitsausfall ihrer zwei Angestellten nach dem Tod des Sängers der

Gruppe Z.________ keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung auslösen kann.

Der gegenteilige Einspracheentscheid der wira und der bestätigende kantonale

Gerichtsentscheid verletzen Bundesrecht. (…)”

2.6

Nella presente fattispecie

alla luce della sentenza federale del 2012 appena citata (e dunque successiva

alle due sentenze cantonali - STCA 38.2002.49 del 14 agosto 2002 e STCA AD

313/93 dell’8 giugno 1994 - menzionate dal rappresentante dell’assicurato, cfr.

consid. 1.3.) e delle direttive amministrative (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve

concludere che, a ragione, l’amministrazione si è opposta al versamento di

indennità per lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro è da ascrivere ad

una circostanza rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

La decisione su

opposizione del 24 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti