38.2017.53
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14 dicembre 2017Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.53
dc/gm
Lugano
14 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 14 aprile 2017 (cfr. doc. 23/1) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto
a beneficiare di indennità di disoccupazione in quanto, da una parte,
l’assicurato non risiede in Svizzera e, dall’altra, egli deve essere considerato
un vero frontaliere. (cfr. doc. A1).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato
ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice
sottolinea che l’assicurato è titolare di un permesso B dal 28 dicembre 2012 e
che pertanto la giurisprudenza sviluppata in materia di lavoratori frontalieri
non sarebbe applicabile.
Inoltre il ricorrente ha
in Svizzera la residenza effettiva, nel Comune di __________, dove ha un
appartamento in locazione.
Secondo la patrocinatrice
dell’assicurato, RI 1 ha il centro delle relazioni personali in Svizzera. Egli
è peraltro separato di fatto dalla moglie, come risulta dalla lettera del 9
maggio 2017 dell’avv. __________ (cfr. doc. 25/1).
Oltre a ciò l’assicurato
“abita nel nostro territorio dal 2012, in Italia è iscritto quale residente
all.stero, lavora in Svizzera da 6 anni, cerca lavoro in Svizzera, il proprio
medico curante è in Svizzera, è assicurato per le malattie in Svizzera, fa capo
a cure mediche in Svizzera, paga le imposte in Svizzera, spende soldi in
Svizzera, ha amici in Svizzera, trascorre i fine settimana in Svizzera, ha un
veicolo immatricolato in Ticino (__________)”. (doc. I).
1.3. Il 6 luglio 2017 la
patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto un’istanza di separazione giudiziale
consensuale redatta dall’avv. __________ e depositata presso il Tribunale civile
di __________ (cfr. doc. O) ed ha sottolineato che “sulla base di questi
documenti risulta ulteriormente che la residenza ai sensi dell’art. 8 LADI del
signor RI 1 è in Svizzera a __________. E non a __________ dove risiede la
moglie, dalla quale è in procedura di separazione e a cui viene assegnata
l’abitazione di __________”. (doc. III).
1.4. Nella sua risposta del 21
agosto 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso,
argomentando in particolare:
" (…) Al
proposito si rammenta come il TCA, ricordando l'importanza che il luogo dove
risiede la famiglia riveste, abbia avuto ripetutamente occasione di confermare,
come già per la mancanza di un centro degli interessi personali in Svizzera
l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non risulti adempiuto (cfr. segnatamente STCA
38.2014.51 del 15 dicembre 2014 riguardante un assicurato titolare di un
permesso di domicilio C CE/AELS - che risultava essere regolarmente iscritto
all'A.I.R.E.-, proprietario di un appartamento e veicolo immatricolato in Svizzera,
affiliato ad una Cassa malati svizzera, con moglie e figli residenti in Italia;
38.2014.13 del 30 marzo 2015 riguardante un'assicurata con centro degli
interessi personali, soprattutto quelli familiari (madre) in Italia, così come
38.2015.13 del 22 giugno 2015 riguardante un assicurato con famiglia (in
particolare moglie e madre) in Italia, cos] come 38.2015.13 del 22 giugno 2015
riguardante un assicurato con famiglia (in particolare moglie e madre) in
Italia; 38.2016.8 riguardante un assicurato titolare di un permesso B,
detentore di un veicolo immatricolato in Ticino, con centro delle relazioni
personali in Italia, dove rientra settimanalmente per fare visita ai figli che
vivono insieme all'ex compagna; 38.2016.61 del 23 febbraio 2017 riguardante un
assicurato titolare di un permesso di domicilio C - iscritto all'A.I.R.E. - che
ha lavorato in Svizzera da 25 anni con centro delle relazioni personali in
provincia di Como dove vivono moglie e figlia; 38.2016.64 del 13 marzo 2017 non
- ancora - pubblicata, consid. 2.3 riguardante un cittadino svizzero con casa
di sua proprietà in Italia dove vive con la moglie, mentre figli maggiorenni,
amici ed attività extra lavorative in Svizzera). ll TCA, nella precitata
sentenza 38.2016.61 ha poi rilevato per inciso che la soluzione sarebbe stata
differente - e quindi la realizzazione del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett.
c LADI sarebbe verosimilmente ammessa - nel caso di un assicurato solo senza
figli o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con
il nostro Paese oltre a quello professionale, soprattutto qualora il rapporto
di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. consid. 2.3. pag. 17 e
riferimenti citati). Tale non è tuttavia la situazione del signor RI 1 che ha
una figlia minorenne residente a __________ (__________).
Visto quanto appena esposto, non è possibile ritenere, come
preteso dall'interessato che il centro delle relazioni personali si troverebbe
in Svizzera, poiché si sta separando dalla moglie, circostanza che, a suo dire,
risulterebbe dai documenti agli atti (cfr. doc. 25/1 e doc. 0). A questo
proposito si sottolinea che quest'ultimo documento (doc. 0) è privo di data e
non è nemmeno sottoscritto dall'avvocato. Tuttavia, a prescindere dalla
questione di sapere come apprezzare un simile documento, rimane il fatto che il
centro degli interessi dell'insorgente si trova in Italia, dove risiede la
figlia minorenne di cui si prende cura, se ne occupa finanziariamente e le fa
visita tutti i fine settimana presso l'appartamento di proprietà del medesimo.
Infatti, determinante per la risoluzione di questi casi è dove abitano i figli minorenni
(cfr. al proposito la STCA 38.2016.8 del 2 maggio 2016, relativa al caso di un
assicurato che rientrava settimanalmente in Italia per far visita ai figli
minorenni che vivevano con la ex compagna a 48 km dal confine Svizzero).
È pure importante rilevare, a proposito delle fatture prodotte per
dimostrare che il signor RI 1 effettua i propri acquisti in Svizzera, che esse
recano tutte una data posteriore al verbale di audizione 31 marzo 2017 (doc.
23/8). Si precisa inoltre che la durata della dimora del signor RI 1 a __________
è effettivamente di 5 anni come indicato dalla controparte, tuttavia 4 vissuti
nelle baracche degli operai della __________ e solamente 1 nell'appartamento
condiviso con il signor __________ (cfr. doc. 11 14). (…)” (Doc. V)
1.5. Il 1° settembre 2017 la patrocinatrice
dell’assicurato ha prodotto una serie di documenti (cfr. doc. O-S), in
particolare l’istanza di separazione giudiziale del 27 giugno 2017, (cfr. doc.
8).
Ella chiede l’accoglimento
del ricorso e rileva:
" (…) A
torto la Sezione del lavoro considera come decisivi i soli legami famigliari.
Tutti gli elementi addotti nel ricorso vanno esaminati (amicizie, lavoro,
ecc.).
In concreto poi è chiarito che il signor RI 1 vive separato dalla
moglie e senza il diritto di risiedere a __________, tale abitazione essendo
assegnata alla moglie.
Si contesta recisamente che l'abitazione di una figlia di 5 anni
possa essere l'unico ed esclusivo criterio, decisivo.
Pensare che la residenza del signor RI 1 sia a __________, dove
abita la figlia, vale a dire in un luogo dove il signor RI 1 non è autorizzato
a risiedere, essendo tale abitazione affidata alla moglie, non è ammissibile.
L'istanza di separazione prevede chiaramente che il padre è tenuto
ad esercitare il diritto di visita non a __________, ma presso il proprio
domicilio di __________. Si veda la cifra 5, che specifica che il padre può
tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, prelevandola e
riconducendola al domicilio della madre.
Già si è detto che la ricchezza dell'alloggio non è decisiva ai
fini della sussistenza di una residenza in Svizzera secondo l'art. 8 LADI.
Le amicizie non sono «asserite» ma vere. Le dichiarazioni non sono
schematiche: vi fossero stati per la Sezione aspetti da approfondire, già con
l'opposizione dell'11.5 si menzionava la possibilità di sentire i signori __________,
__________ e __________.
Questa possibilità esiste tutt'ora.
Si ritiene tuttavia che a fronte dell'insieme della documentazione
prodotta, risulti sufficientemente chiarito che non può essere imputato al
signor RI 1 di risiedere a __________, dove non è autorizzato a risiedere.
In merito alle dichiarazioni del signor RI 1, si rinvia al
ricorso. Già si è detto che in fase di verbalizzazione non è stato riportato
quanto realmente detto dal signor RI 1. Inoltre non appena il signor RI 1 ha
avuto occasione e contezza del peso abnorme che si stava dando ad un verbale,
con cui viene stravolta la reale portata delle sue dichiarazioni e della sua
situazione, il signor RI 1 si è attivato ed ha prontamente esibito tutti gli elementi
di prova atti a comprovare la sua reale situazione. Si chiede pertanto che
venga considerata la reale situazione, di residente a __________ e non a __________.”
(Doc. VII)
La Sezione del lavoro il
13 settembre 2017 si è così espressa:
" (…)
Ad. 1. Riguardo
ai doc. 0 e P si rinvia a quanto indicato nella risposta di causa 21 agosto
2017 (p.to 3.1, pag. 5, paragrafo 2) e si sottolinea che al momento attuale non
vi è ancora una separazione riconosciuta da un tribunale. Inoltre, è la data
della decisione su opposizione impugnata (nel caso in esame il: 7 giugno 2017)
che delimita temporalmente l'oggetto della vertenza e quindi rilevante ai fini
della presente procedura è lo stato di fatto come si presentava fino al 7
giugno 2017 (STCA del 24 aprile 2017, 38.2016.72, consid. 2.3. pag. 22 e
riferimenti ivi citati).
Relativamente al doc. Q, non possibile
dedurne alcunché, considerato che l'intestazione della fattura alla moglie
dell'assicurato, indica unicamente che verosimilmente è lei che ha concluso il
contratto in questione e come in ogni famiglia, capita spesso che la predetta
tipologia di contratti venga conclusa da un coniuge oppure dall'altro e di
conseguenza anche le fatture vengono intestate a chi ha sottoscritto il
contratto.
In merito ai doc. R e S, si rileva che
essi non comprovano in alcun modo che il centro degli interessi dell'assicurato
si trovi in Svizzera, considerato che il fatto di voler lavorare nel nostro
Paese indica unicamente che egli ha degli interessi professionali, come
peraltro indicato nel verbale di audizione 31 marzo 2017 (cfr. doc. 14 pag. 2,
D15 e R15). Mentre per quanto riguarda il doc. S, segnatamente la "carta
acquisti" rilasciata il 31 luglio 2017, è un documento posteriore alla
data del verbale di audizione 31 marzo 2017 e appare dunque prodotto
esclusivamente ai fini della presente vertenza.
Ad. 2. Per quanto
attiene al "ripristino dell'effetto sospensivo" si rinvia al
p.to 1/2. della risposta di causa 21 agosto 2017. Inoltre, in un caso analogo
(residenza-assicurato entrato in Svizzera nel 2008 e titolare di un permesso B
UE/AELS) alla presente fattispecie, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali, ribadendo l'interesse preponderante dell'amministrazione a non dover
anticipare il versamento delle prestazioni LADI, che potrebbe rivelarsi
effettuato indebitamente con le relative difficoltà di recupero connesse,
rispetto a quello dell'assicurato a non dover rivolgersi, in corso di
procedura, all'autorità assistenziale, ha rifiutato il riconoscimento
dell'effetto sospensivo pendente causa (decreto 38.2017.57 del 4 settembre
2017). Nel precitato decreto, il TCA ha inoltre precisato che pure da un esame
sommario della vertenza, non era possibile stabilire, in modo chiaro e univoco,
quale sarebbe stato l'esito finale della medesima in merito alla residenza del
ricorrente.
Di conseguenza, anche nel caso che ci
occupa, non è possibile concedere l'effetto sospensivo.
Ad. 3. Si rinvia
a tutto quanto esposto nella risposta di causa 21 agosto 2017 (in particolare,
p.to II/3.1 pag. 4, 5 e p.to II/3.2 pag. 5 e 6), sottolineando nuovamente
l'importanza che il luogo dove risiede la famiglia riveste, è dunque certamente
fondamentale dove vive la figlia di 5 anni. Inoltre, benché superfluo, in
quanto come visto sopra, rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato
di fatto come si presentava fino al 7 giugno 2017, si rileva che non appare
plausibile che l'assicurato si rechi in Italia per prendere la figlia e
portarla nel suo luogo di dimora a __________, dove vivrebbe in un
appartamento, di 1 locale, con una stanza peraltro condivisa con un collega di
lavoro. Ma è piuttosto vero il contrario, come dichiarato dal medesimo in
occasione del verbale di audizione sottoscritto dall'assicurato il 31 marzo
2017 (doc. 14), che riveste un'importanza decisiva, ed peraltro congruente con
quanto dichiarato in occasione della compilazione del formulario Analisi del
profilo della persona in cerca d'impiego e Piano d'azione (10 colloquio di
consulenza), sottoscritto 1'8 marzo 2017 (doc. 8) e che nemmeno in occasione
dello scritto 5 aprile 2017 (doc. 15) egli ha precisato o modificato, ovvero
che egli si reca ogni fine settimana a __________ (Provincia di __________)
presso la sua famiglia.
Riguardo alle dichiarazioni da parte
delle asserite amicizie, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, si
ribadisce nuovamente che esse sono assolutamente schematiche e si sovrappongono
a quelle prodotte da un altro assicurato che ha anch'egli una vertenza pendente
presso l'UG e presso il TCA. Da notare inoltre che la dichiarazione del
locatore (che del resto non appare completamente disinteressato) prodotta per
l'altro assicurato che ha pendente la vertenza presso l'UG e il TCA (inc.
38.2017.57), oltre a essere identica a quella prodotta per il signor RI 1,
contiene il nome di quest'ultimo.
Alla luce di quanto appena esposto, si conferma nuovamente la
conclusione secondo cui l'interessato non ha modificato la propria residenza,
rimanendo il centro dei propri interessi in Italia, dove risiedono la moglie
con la figlia di 5 anni. Egli se del caso ha cambiato solo il proprio luogo di
dimora ed ha continuato a rientrare a __________ (__________, Italia) almeno
una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la
disoccupazione. E' dunque in Italia anziché in Svizzera – essendo __________
solo luogo di residenza secondaria – che il ricorrente ha la sua residenza
effettiva e in ragione del rientro settimanale sia prima che dopo l'iscrizione
in disoccupazione, egli è da ritenere un vero lavoratore frontaliero, che ha
diritto in quanto tale, alle prestazioni di disoccupazione in Italia.” (Doc.
IX)
1.6. Il 6 novembre 2017 la
patrocinatrice dell’assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha
rilevato:
" Ad
ulteriore comprova della fondatezza del ricorso, si allegano:
doc. T: copia lettera del Comune di __________
Dalla stessa risulta che il signor RI 1
viene contattato per il voto al suo domicilio di __________, quale italiano
all'estero. (Il signor RI 1 precisa che da residente in Svizzera non si è mai
recato in Italia a votare.)
doc. U: copia della sentenza di separazione
Si ribadisce nuovamente che quanto
indicato da subito, vale a dire che i rapporti coniugali erano compromessi, al
punto da poi sfociare nella separazione, e che il signor RI 1 non aveva
residenza a __________ in Italia, trova piena conferma nella sentenza di
separazione.
Il signor RI 1 non può essere
considerato residente in Italia. Egli risiede a __________ ed i requisiti in
merito alla residenza in Svizzera sono tutti adempiuti.
Si chiede pertanto l'accoglimento del ricorso. Se necessario, i
testi indicati nel ricorso possono essere sentiti (sia davanti a questo
Tribunale sia mediante rinvio del caso alla Sezione del lavoro).” (Doc. XI
Il Decreto di separazione
è datato 10 ottobre 2017 (cfr. doc. U2).
Il 13 novembre 2017
l’amministrazione ha rilevato:
" (…) La
documentazione prodotta dalla controparte (doc. T-U) non cambia nè lo statuto
dell’assicurato (vero lavoratore frontaliere), stabilito in funzione della
situazione prima dell’insorgere della disoccupazione (Circolare ID 883 A34), né
il fatto che la sua residenza primaria, in ogni caso deve essere collocata a __________
(cfr. doc. 14 pag. 2, D/R 20, doc. 8, 9 vedi indirizzo completo all’estero)
dove risiedono la figlia e la moglie, essendo determinante lo stato di fatto
come si presentava al momento della decisione su opposizione (7 giugno 2017).
Inoltre, la separazione dei coniugi non comporta automaticamente il
trasferimento in Svizzera della residenza dell’interessato, nemmeno per il
periodo successivo.” (Doc. XIII)
Tale scritto è stato
trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. XIV).
1.7. Il 30 novembre 2017 la
patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" (…) ad
ulteriore comprova della fondatezza del ricorso e della residenza in Svizzera
del signor RI 1, e la sua conseguente ricerca di impiego in Svizzera, si allega
quale doc. V, copia del contratto di lavoro con __________.” (doc. XV)
2.1. Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e
si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23
CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia
ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a
pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e
non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza
del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche
più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di
lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione (…).”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente
avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze
persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata
la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri
figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato
la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato
aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a
Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in
Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano
in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione
erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso
di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava
nel fine settimana in Italia. Il suo profilo facebook indicava il proprio
domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come
anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il
centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle
relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della
residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in
maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in
considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra
l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si
duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in
realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti
svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti
gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora
in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre,
il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi
frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere
considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto
federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
2.2. Nella presente fattispecie,
questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 31 marzo 2017 RI 1, nato
nel 1977 è stato sentito da __________ dell’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro.
In quell’occasione è stato
allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurato:
" (…)
D1: Da quale data rivendica le indennità di disoccupazione?
R1: dal 01.03.2017
D2: In quale misura è disposto ad esercitare un'attività
lucrativa?
R2: a tempo pieno
D3: Quali attività è disposto ad esercitare?
R3: muratore,
operaio edile, aiuto piastrellista, aiuto gessatore e aiuto pittore
D4: Quale è
stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?
R4: __________,
muratore, dal 02.03.2015 al 28.02.2017.
D5: Per quale
motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di lavoro?
R5: dal datore di lavoro per motivi economici.
D6: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?
R6: Ho lavorato presso le seguenti aziende:
- Dal
20.03.2014 al 31.08.2014, presso la __________ di __________, muratore;
- Dal
01.06.2012 al 31.12.2012 presso la __________ di __________, muratore;
- Dal
15.02.2011 al 31.03.2012 presso __________, __________, muratore.
D7: Qual è la sua
formazione professionale, dove e quando si è formato?
R7: licenza di
scuola media a __________ (I) nel 1990. Ho in seguito lavorato come muratore in
Italia.
D8: Presso
l'ultimo datore di lavoro come era organizzato il tempo di lavoro?
R8: dal lunedì
al venerdì durante gli usuali orari di lavoro in vigore nel settore edile.
D9: Con quale
permesso di lavoro è stato occupato presso l'ultimo datore di lavoro? R9. con un
permesso di dimora (B)
D10: E' iscritto
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)? In caso di risposta
negativa, per quale motivo non si è iscritto?
R10: si, ma non sono
in possesso di un documento che lo possa attestare.
D11: Mentre
lavorava dove abitava?
R11: dal
01.03.2016 risiedo all'attuale indirizzo. Vivo in un monolocale con il signor __________,
il quale è un mio ex collega presso la __________. Locatore risulta essere il
signor __________, di __________. L'appartamento è così composto e suddiviso:
si tratta di una camera da letto con due letti, il bagno con il cucinino.
L'affitto ammonta complessivamente a CHF 800.00 mensili, spese accessorie
comprese. Per quanto concerne il posto auto confermo che utilizzo i parcheggi a
disposizione dello stabile.
Fino al 28.02.2016 risiedevo a __________
presso le baracche degli operai della __________ in Via __________, da quando
ho ottenuto il permesso di dimora B.
D12: Come sono
regolate le spese di locazione con il signor __________?
R12: le spese di
locazione sono suddivise tra il sottoscritto e il signor __________, CHF 400.00
a testa.
D13: Dopo la
fine del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua
situazione abitativa? E' previsto qualche cambiamento?
R13: non vi sono stati e non sono previsti cambiamenti.
D14: Qual è la
sua situazione famigliare? Ha figli? Dove risiedono i suoi famigliari?
R14: mia moglie __________
(1981) e nostra figlia __________ (2012) risiedono a __________ (I-__________),
in Via __________. Si tratta di un appartamento di mia proprietà che stiamo
pagando entrambi.
D15: Per quale motivo non vive con sua moglie e vostra figlia?
R15: mi sono trasferito in Svizzera per motivi professionali.
D16: Siete separati giudizialmente?
R16: no
D17: Ha un veicolo? Quale è l'immatricolazione?
R17: si, __________
D18: Quale è la sua Cassa malattia?
R18: __________
D19: Chi è il suo medico curante?
R19: non mi
ricordo il nome, finora sono andato unicamente una volta dal medico.
D20: Con quale
frequenza rientrava in Italia mentre lavorava? Con l'inizio della
disoccupazione è cambiato qualcosa?
R20: Sia prima
dell'iscrizione all'URC, sia dal 01.03.2017 soggiorno a __________ durante la
settimana (lu-ve) e rientro in visita a mia figlia e da mia moglie a __________
(I-__________) il fine settimana (sa/do).
D21: Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?
R21: no, dovrei
riprendere l'attività presso l'ultimo datore di lavoro, indicativamente durante
il mese di giugno 2016.
Entro il 10.04.2017 trasmetterò copia della seguente
documentazione:
- estratti
mensili del conto privato (banca/posta) da gennaio 2016 ad oggi;
- iscrizione all'AIRE;
- estratto telepass da gennaio 2016;
- estratto operatore telefonico;
Confermo di avare preso visione della seguente documentazione:
- copia della conferma di affiliazione alla Cassa malati __________
- copia del contratto di locazione;
- copia del modulo Scheda dati personali URC;
- copia Analisi
del profilo della persona in cerca d'impiego e Piano d'azione.
Qualora non trasmetterò la documentazione richiesta entro il
termine fissato, l'Ufficio giuridico emetterà la decisione sulla base della
documentazione in suo possesso (art. 43 LPGA).
Ricevo seduta stante copia della richiesta di verifica
dell'idoneità al collocamento trasmessa dall'URC di __________.
Copia del presente verbale è consegnata seduta stante
all'assicurato.” (Doc. 14)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 7 giugno 2017) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF
8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio
2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Inoltre, per costante
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015
consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004
U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,
p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT
II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Al riguardo, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per
prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid.
5.2 pag. 594 seg.)”.
Alla luce
della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del
31 marzo 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto
che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi..
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione
(residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro
mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa a __________ (provincia di
__________), che dista da __________ 98,7 km. In quella località, vivono la
moglie e la figlia di 5 anni (nata nel 2012), in un appartamento di proprietà
dei coniugi.
A __________ il ricorrente
vive invece in un monolocale che divide peraltro con un collega di lavoro.
A nulla di diverso può
portare il fatto che l’assicurato abbia amici in Svizzera, che sia affiliato a
una cassa malati e che riceva cure mediche nel nostro paese.
L’insorgente, il 31 marzo
2017 davanti alla Sezione del lavoro, alla domanda “Per quale motivo
non vive con sua moglie e vostra figlia?” ha d’altronde risposto: “mi
sono trasferito in Svizzera per motivi professionali” (cfr. doc. 14).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 7 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito che
il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI
non è in concreto realizzato.
Può rimanere indecisa la
questione di sapere se la separazione giudiziale intervenuta dopo la decisione
su opposizione ha mutato qualcosa da questo punto di vista o se, come sostiene
l’amministrazione, l’assicurato ha continuato a mantenere l’abitazione primaria
a __________.
Il TCA ricorda comunque
che in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato
inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale nella già
citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 (cfr. consid. 2.1), aveva
sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto
dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi
in X.__________, visto in particolare il rientro settimanale in Italia, secondo
quanto dichiarato dall’assicurato sia la Sezione del lavoro che alla Polizia
cantonale”.
2.3. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi
due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C
290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017;).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V
590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
Fatti
B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella sentenza 8C_186/2017
del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e
non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette
al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32)”.
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que l'application
des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de
sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier
de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée
et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en
qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée
plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12
juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837
point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
Considerandi
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto
un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per
settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una
sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere
rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo, il
ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente
concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno
quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato
falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65
comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in
disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";
"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di
opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche
stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non
ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata
8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello
statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti).
(…)”
2.4
Nella presente fattispecie,
lo stesso assicurato ha affermato di rientrare ogni settimana in Italia (cfr.
verbale del 31 marzo 2017, doc. 14, Risposta 20: “Sia prima dell’iscrizione
all’URC, sia dal 01.03.2017 soggiorno a __________ durante la settimana (lu-ve)
e rientro in visita a mia figlia e da mia moglie a __________ (I-__________) il
fine settimana (sa-do)”).
Contrariamente
a quanto affermato dalla sua patrocinatrice nell’opposizione (cfr. doc. 23: “A
verbale è stato scritto che il signor RI 1 rientra in Italia i fine settimana.
Ma ciò non è vero, in realtà. Tutt’al più il signor RI 1 può recarsi in Italia
semmai solo i fine settimana (visto che in settimana lavora in Svizzera), ma
non significa che vi trascorra tutti i fine settimana. Non vi soggiorna e se
capita di dormire, dorme sul divano).”) egli rientra ogni fine settimana in
Italia (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, riprodotta al consid. 2.3.
in fine).
In tale contesto si
ricorda peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della
prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017; STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;
DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR
2008.
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, RI 1 deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come già sottolineato dal
TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione
completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi
pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre
2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016,
nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso
lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di
disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del
18.
maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha
negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
In
tale contesto il TCA ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017.
consid. 4.2).
Anche da questo profilo
dunque, va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.5
La patrocinatrice
dell’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.5).
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di audizione di testimoni deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H
102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99
dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15
novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa
B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa
A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.6
Con l’emanazione della
presente sentenza diventa priva d’oggetto la richiesta di provvedimenti
cautelari (cfr. STF 9C_387/2017 del 30 ottobre 2017; al riguardo vedi pure il consid.
1.5
ad 2 e il decreto 38.2017.57 del 4 settembre 2017).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti