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Decisione

38.2017.54

Sosp.di 6 gg x mancate ric.di lavoro prima di AD.Aumento a 7 gg con dec.su opp.URC dato possib.di ritirare opp. x evitare reformatio in pejus.,ma mantenuta. URC avvisato ass.al mom.annull.iscr.che qua

12 ottobre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

di Collocamento non ho portato con me la documentazione delle ricerche di

lavoro svolte n precedenza nel nuovo domicilio anche perché solitamente vengono

tenute in considerazione le ricerche corrispondenti all’analisi del profilo

della persona in cerca d’impiego, quindi l’area geografica e le professioni

nelle quali si è realmente collocabili. (…)” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 27

luglio 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Considerandi

In ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal

diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro dal 10

febbraio al 31 marzo 2017.

2.3

Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992.

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28.

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014.

consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,

consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del

26.

marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015,

pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29

dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione

la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro

interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta

ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1991) - in

possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, ma

che prima della disoccupazione svolgeva l’attività di muratore di

soprastruttura - il 1° settembre 2015 ha aperto un secondo termine quadro per

la riscossione di prestazioni scadente il 31 agosto 2017. L’assicurato ricercava

un’occupazione quale muratore o impiegato di commercio (cfr. doc. 1; A; III).

Il 24 ottobre 2015 egli ha

subito un infortunio che l’ha reso inabile al lavoro al 100%. Il sinistro è

stato assunto dall’__________ (cfr. doc. 1).

L’URC, il 12 aprile 2016,

ha annullato il nominativo di RI 1 dalla banca dati COLSTA quale persona in

cerca di impiego con effetto dal 31 marzo 2016, come richiesto dal medesimo,

per inabilità totale al lavoro di lunga durata.

Nella relativa conferma

inviata all’assicurato l’URC ha precisato:

" (…) Qualora

fosse ancora senza lavoro al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro

(anche solo parzialmente), la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri

sportelli per riattivare il suo caso. Per una più celere elaborazione della

pratica la preghiamo di portare questa comunicazione.

Attiriamo la sua attenzione che dal momento

in cui avrà riacquisito una capacità lavorativa anche solo parziale, è tenuto a

riprendere e a documentare gli sforzi intrapresi per cercare lavoro, e che

l’inizio della ripresa del diritto a eventuali indennità di disoccupazione è

determinato dalla data di reiscrizione dall’URC (ripresa del controllo della

disoccupazione).” (Doc. 8)

Il 10 febbraio 2017 ha

avuto luogo una visita medica circondariale. In occasione della stessa

l’assicurato è risultato abile al lavoro al 100% rispettando alcune limitazioni

fisiche (cfr. doc. 1; B).

RI 1 si è nuovamente

annunciato per il collocamento il 5 aprile 2017 con effetto dal 1° maggio 2017.

Al momento della

reiscrizione egli ha dichiarato di non essere in grado di documentare le

ricerche di lavoro svolte nel periodo precedente l’annuncio all’URC, poiché le

avrebbe effettuate a voce (cfr. doc. 1)

L’__________, il 13 aprile

2017, ha comunicato all’assicurato che dal 1° maggio 2017 avrebbe sospeso le

prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera, in quanto da

una visita medica circondariale del 10 febbraio 2017 è emerso che la situazione

medica era stabilizzata e che l’assicurato era abile al lavoro al 100%

rispettando alcune limitazioni fisiche (cfr. doc. 1).

L’assicurato, il 19 e il

28.

aprile 2017, ha indicato nei formulari “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” di aver compiuto dal 6 al 28 aprile 2017 dodici

ricerche di impiego, di persona e per iscritto, in qualità di impiegato di

commercio, corriere, impiegato servizio assistenza clienti, consulente settore

edile, autista, venditore (cfr. doc. 1).

Il

consulente del personale, l’8 maggio 2017, gli ha pertanto inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 15

maggio 2017, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 10

febbraio al 31 marzo 2017, allegando l’eventuale documentazione a sostegno

delle proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato

nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 2).

Non

avendo ricevuto alcuna risposta al riguardo, l’URC, con decisione del 18 maggio

2017, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni

(cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

La

seguente risposta dell’assicurato alla Richiesta di giustificazione datata 10

maggio 2017 è pervenuta all’amministrazione il 29 maggio 2017 unitamente

all’opposizione contro il provvedimento del 18 maggio 2017 (cfr. doc. 5):

"

Come già spiegato e come descritto

sul giustificativo __________ che ho allegato insieme alle ricerche di aprile a

me è stato detto solo il 30.03.17 dal Sig. __________ che avrei dovuto

iscrivermi in disoccupazione. Avendo allegato il giustificativo con il suo

numero di telefono diretto ed e-mail vogliate contattare lui stesso per averne

conferma.” (Doc. 9)

Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Il 30 maggio 2017

l’amministrazione, dopo aver riesaminato il caso dell’assicurato, da un lato,

gli ha prospettato una modifica a suo sfavore della decisione del 18 maggio

2017, in quanto, visto che era suo compito iniziare a cercare lavoro dal 10

febbraio 2017, il numero dei giorni di sospensione avrebbe dovuto essere

maggiore. Dall’altro, gli ha quindi dato la possibilità di ritirare

l’opposizione per ovviare alle conseguenze di una “reformatio in pejus” (cfr.

doc. 6).

Con decisione su

opposizione del 14 giugno 2017 l’URC, ritenuto che l’assicurato non ha ritirato

l’opposizione, ha respinto la sua opposizione e modificato il provvedimento del

18.

maggio 2017 nel senso che è stato aumentato da sei a sette il numero di

giorni di sospensione inflitti all’assicurato (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che effettivamente non

risultano comprovate ricerche di lavoro per il periodo 10 febbraio – 31 marzo

2017.

L’assicurato, che nel

settembre 2015 aveva aperto un secondo termine quadro per la riscossione di

prestazioni LADI, quando il 12 aprile 2016 è stato annullato il suo nominativo

dal sistema COLSTA a seguito dell’inabilità totale di lunga durata dovuta

all’infortunio dell’ottobre 2015, è stato espressamente reso attento dall’URC,

da una parte, che, qualora fosse stato ancora senza lavoro al momento in cui sarebbe

stato nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente), era invitato a

presentarsi al più presto ai suoi sportelli per riattivare il suo caso.

Dall’altra, che dal momento in cui avrebbe riacquisito una capacità lavorativa

anche solo parziale, era tenuto a riprendere e a documentare gli sforzi intrapresi

per cercare lavoro (cfr. doc. 8; consid. 2.6.).

In simili condizioni,

egli, dopo la visita medica circondariale del 10 febbraio 2017, in occasione

della quale è stato ritenuto abile al lavoro al 100% rispettando alcune

limitazioni fisiche, avrebbe dovuto essere ben consapevole del fatto che,

avendo ritrovato la capacità lavorativa, anche se con delle limitazioni

fisiche, era tenuto a effettuare nuovamente ricerche di lavoro.

Il TCA non ignora che il

ricorrente ha asserito che il collaboratore dell’__________ gli avrebbe

indicato il 31 marzo 2017 di iscriversi in disoccupazione (cfr.doc. 9; consid.

2.6

) e che con lo scritto del 13 aprile 2017 l’assicuratore LAINF ha inviato

l’insorgente, essendo senza datore di lavoro, ad annunciarsi al più presto

presso l’URC della sua regione (cfr. doc. 1).

In proposito va, tuttavia,

ribadito che l’URC aveva già indicato all’assicurato nella Conferma

d’annullamento dal sistema COLSTA del 12 aprile 2016, ossia un anno prima

dell’assicuratore LAINF, che, nel caso in cui fosse stato ancora senza un

impiego al momento della ritrovata abilità al lavoro (anche solo parziale), era

invitato a presentarsi al più presto ai suoi sportelli per riattivare il suo

caso e che dal momento in cui avrebbe riacquisito una capacità lavorativa anche

solo parziale era tenuto a riprendere e a documentare gli sforzi intrapresi per

cercare lavoro (cfr. doc. 8).

Pertanto il ricorrente,

dopo che il 10 febbraio 2017 il medico di circondario l’ha ritenuto nuovamente

abile al lavoro con delle limitazioni fisiche, doveva sapere di dover

riprendere senza indugio le ricerche di lavoro.

Qualora avesse avuto dei

dubbi al riguardo, avrebbe dovuto in ogni caso chiedere delucidazioni all’URC,

competente in ambito LADI.

Al riguardo giova rilevare

che in concreto il ricorrente non può comunque trarre vantaggio alcuno dal

fatto che l’assicuratore LAINF l’ha invitato a fine marzo/aprile 2017 a

ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione, né fondandosi sull’art.

27.

LPGA, né sulla base del diritto alla protezione della buona fede di cui

all’art. 9 Cost.

Infatti il dovere

dell’amministrazione di consulenza e informazione contemplato all’art. 27 LPGA

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione (cfr. STFA

C 44/05 del 19 maggio 2006; FF 1999 IV 3953).

L’INSAI, dunque, dal

profilo dell’art. 27 LPGA, è tenuto a fornire informazioni corrette unicamente in

relazione all’assicurazione infortuni.

Inoltre una delle

condizioni del diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi è che l’autorità deve avere

agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze (cfr. STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.).

L’INSAI è

competente nel settore dell’assicurazione infortuni e non specificatamente in

quello dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’Alta

Corte ha, del resto, stabilito che il dovere di effettuare

delle valide ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V 524; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2;

STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006

consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Pertanto sarebbe in ogni

caso da escludere una violazione da parte dell’amministrazione del dovere di

consulenza e di informazione contemplato dall’art. 27 LPGA (cfr. tra le tante:

STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.9. segg.; STCA 38.2016.22 del 27

settembre 2016 consid. 2.8. segg.).

L’insorgente,

dunque, nell’arco di tempo dal 10 febbraio al 31 marzo 2017 avrebbe dovuto

intraprendere dei validi sforzi al fine di reperire un impiego.

2.8

L’assicurato ha

fatto valere che da un rilevamento professionale del settembre 2016 è emerso che

non era collocabile quale impiegato di commercio, non avendo raggiunto la

sufficienza anche perché (benché avesse conseguito il relativo attestato

federale di capacità; cfr. consid. 2.6.) non ha mai esercitato tale professione

(cfr. doc. I).

Al riguardo

è utile sottolineare che nel mese di aprile 2017 l’insorgente ha però cercato

lavoro anche quale impiegato di commercio.

Ad ogni modo

egli si è pure candidato come corriere, autista, venditore (cfr. doc. 1;

consid. 2.6.).

Di

conseguenza non si vede il motivo per il quale già nei mesi di febbraio e marzo

2017.

non avrebbe potuto cercare un’occupazione in questi ultimi settori.

Va poi

osservato, in riferimento a quanto sostenuto dall’assicurato, e meglio di avere

effettuato delle ricerche telefoniche presso tre potenziali datori di lavoro, e

meglio __________, __________ e __________ (cfr. doc. I), che -

indipendentemente dal fatto che non è stato specificato quando tali sforzi

sarebbero stati intrapresi - in

linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche

effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono.

Il TFA ha, infatti,

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156

segg.).

Tuttavia

secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato

deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma

per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 38).

In proposito cfr. STCA

38.2016.37

del 23 marzo 2017 consid. 2.7.

Nel

caso in esame, tuttavia, da un lato, l’assicurato non ha affermato di aver

effettuato parallelamente ulteriori ricerche secondo altre modalità. Dall’altro,

egli non ha sostanziato le pretese ricerche telefoniche.

L’asserzione ricorsuale

secondo cui l’insorgente doveva attendere il rientro in Svizzera dei genitori

per recuperare (presso l’abitazione di questi ultimi) i giustificativi delle

ricerche (cfr. doc. I), si rivela d’altronde ininfluente.

In effetti, nonostante

siano trascorsi più di tre mesi dall’inoltro del ricorso del 4 luglio 2017,

l’assicurato non ha comunque prodotto alcuna prova di eventuali ricerche di

lavoro compiute nel periodo dal 10 febbraio al 31 marzo 2017.

Per quanto concerne,

infine, la circostanza che il ricorrente avrebbe compiuto delle ricerche di

lavoro già dall’estate 2016 (cfr. doc. I), giova segnalare che la costante

giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche

di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si

possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05

dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale principio non

risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005.

consid. 2.3.2).

Il ricorrente, non avendo

comprovato alcuna ricerca di impiego per il lasso di tempo 10 febbraio – 31

marzo 2017, ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Tale violazione implica la

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9

Per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sette giorni di sospensione

dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.3.; doc. A).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, nella

presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente va

comunque considerato il fatto che la visita medica circondariale in occasione

della quale l’assicurato è stato ritenuto abile al lavoro al 100% rispettando

alcune limitazioni fisiche ha avuto luogo venerdì 10 febbraio 2017 (cfr.

consid.2.6.) e che il mese di febbraio 2017 è terminato martedì 28.

In simili condizioni, la

sospensione di sette giorni inflittagli non rispetta il principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a sei giorni

(2 giorni per il periodo dal 10 al 28 febbraio 2017 + 4 giorni per il mese di marzo

2017), come peraltro deciso in prima battuta dall’amministrazione (cfr. consid.

1.1

).

Il ricorso va, di

conseguenza, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata

riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La decisione su

opposizione del 14 giugno 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per sei giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti