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Decisione

38.2017.55

Violazione art. 27 LPGA e adempiute condizioni 9 Cost. URC non ha indicato che data di iscrizione ha effetto su durata per. contrib. e n. IG. Iscrizione, quindi, da 1.7.16. Trasmissione atti ad ammini

29 novembre 2017Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

La restituzione di un

termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede

dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a

causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF

8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28 novembre

2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27).

2.7. L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha,

inoltre, il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.).

La consulenza

rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata

deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e

far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso

concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti

determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF

8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999 IV 3953).

Il

TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

La violazione dell’art. 27

cpv. 2 LPGA, concernente l'obbligo per

gli assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TFA, al

rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV

Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a

quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di

fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie

particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Pertanto la violazione

dell’art. 27 cpv. 2 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione

sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel

caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato (cfr. consid. 2.6.).

2.8. La ricorrente, il 9 maggio

2017, nell’opposizione ha fatto valere di essere venuta a sapere in quegli

ultimi giorni, grazie alle informazioni ricevute da __________ di __________,

dove svolgeva un corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento (cfr.

doc. 40), che il numero delle indennità di disoccupazione a cui un assicurato

può avere diritto dipende dai mesi di contribuzione: 260 indennità con un

periodo di contribuzione di almeno 12 mesi e di 400 indennità con un periodo di

almeno 18 mesi. A lei è stato riconosciuto il diritto a 260 indennità. La

medesima ha aggiunto di avere chiesto alla Cassa __________ di anticipare

l’inizio del suo periodo di disoccupazione, ma le è stato risposto che non è

possibile, in quanto non esiste alcuna conferma di registrazione dell’URC prima

dell’11 ottobre 2016 (cfr. doc. 1).

Nel ricorso l’insorgente

ha precisato che unicamente al momento dell’opposizione del maggio 2017 è

venuta a conoscenza, grazie alla Fondazione __________, del diritto a un

determinato numero di indennità a dipendenza della durata del periodo di

contribuzione.

La medesima ha aggiunto

che la Cassa __________ l’ha allora informata che, se ci fosse stata

l’iscrizione all’URC prima del mese di aprile 2016, avrebbe potuto beneficiare

di 400 indennità al posto delle attuali 260 (cfr. doc. I).

Il TCA rileva che dalle

carte processuali emerge che il 7 gennaio 2016 era stato fissato alla

ricorrente un appuntamento al 1° aprile 2016 (il rapporto di lavoro si

concludeva il 31 marzo 2016; cfr. doc. 1; 9; 69) presso l’URC per l’iscrizione

quale cercatrice d’impiego (cfr. doc. 66).

Da una nota interna

dell’URC risulta, inoltre, che:

" (…) Chiama

02.03 dicendo che causa malattia disdetta si prolunga di tre mesi, per cui dico

di ripresentarsi quando scadrà nuova disdetta, informo di far fare CM (detto di

avere) nostro, e di proseguire ricerche nel momento in cui sarà di nuovo abile.

Doc. nel classeur sospesi (…).” (Doc. 65)

Nell’opposizione l’insorgente

ha indicato che, quando a fine febbraio 2016 ha chiamato l’URC avvisando che a

marzo si sarebbe dovuta operare e sarebbe stata inabile al lavoro per qualche

tempo, le è stato risposto che avrebbero provveduto a chiudere la pratica in

quanto avrebbe comunque ricevuto l’indennità di malattia da parte

dell’assicurazione del suo datore di lavoro (cfr.doc. 1).

Nella decisione su

opposizione impugnata l’amministrazione ha asserito che l’assicurata, prima

dell’appuntamento del 1° aprile 2016 per effettuare l’iscrizione, ha comunicato

telefonicamente che, essendo inabile al lavoro, il suo periodo di disdetta si

sarebbe prolungato (cfr.doc. D).

L’insorgente, nel ricorso,

ha poi affermato di aver chiesto, al momento dell’informazione da parte sua del

periodo di malattia come avrebbe dovuto comportarsi e che l’URC le ha detto che

avrebbero annullato tutto, anche l’appuntamento già fissato per l’iscrizione, e

che si sarebbe dovuta ripresentare da loro una volta finita la malattia (cfr.

doc. I).

Dalla risposta di causa si

evince:

" (…) Il

giorno 2 marzo 2016 ha contattato telefonicamente il nostro ufficio per

informarci che la sua disdetta si prolungava in ragione dell’effetto sospensivo

determinato da un subentrato stato di inabilità dovuto a malattia; è stata

quindi invitata a ripresentarsi nel momento in cui fosse nuovamente tornata

abile e quindi idonea al collocamento. (…)” (Doc. III)

Inoltre il 21 agosto 2017

l’URC ha osservato:

" (…) Nel

caso concreto, nella sua telefonata del 2 marzo 2016, l’assicurata si è

limitata a segnalare il prolungo del suo periodo di disdetta, senza precisare

altro. Il funzionario amministrativo che ha ricevuto la chiamata ha quindi

preso atto dell’informazione ricevuta, conformemente all’art. 10 cpv. 1 Ladi,

ne ha desunto che in quel momento l’assicurata non fosse disoccupata,

invitandola a ripresentarsi nel momento in cui tale evenienza si fosse

concretizzata. (…)” (Doc. VII)

Da quanto esposto risulta

che l’amministrazione, nel marzo 2016, non ha chiaramente indicato all’assicurata

che la data dell’iscrizione in disoccupazione ha effetto sulla durata del

periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI: il termine quadro per il periodo

di contribuzione decorre due anni prima del primo giorno in cui sono adempiuti

tutti i presupposti per il diritto alla prestazione), nonché sul numero delle

indennità giornaliere (art. 27 cpv. 1 LADI: entro il termine quadro per la

riscossione - art. 9 cpv. 2 LADI -, il numero massimo di indennità giornaliere

è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione -

art. 9 cpv. 3. Art. 27 cpv. 2 lett. a e b LADI: l’assicurato ha diritto a 260

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

di 12 mesi in totale; 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un

periodo di contribuzione di 18 mesi in totale.).

Né emerge che la

ricorrente sia stata resa attenta della conseguente importanza di una

tempestiva iscrizione una volta concluso il periodo di disdetta del rapporto di

lavoro.

E’ vero che quando nel

marzo 2016 l’insorgente ha chiamato l’URC per annunciare un nuovo caso di

malattia era completamente inabile al lavoro (cfr. doc. 23).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che ciò non giustifica la mancata informazione di cui sopra, ritenuto

che anche un’incapacità lavorativa del 100% non impedisce di per sé l’annuncio

per il collocamento.

L’inabilità al lavoro

totale, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), può invece avere

conseguenze in relazione all’apertura di un termine quadro per la riscossione

delle prestazioni.

Ne consegue, pertanto, una

violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’amministrazione.

2.9. La violazione

del dovere di informazione e consulenza non implica, tuttavia, automaticamente

che all’assicurata vada riconosciuta la restituzione del termine al fine di

tutelare la sua buona fede (cfr. consid. 2.7. in fine).

Infatti

un’informazione sbagliata fornita da un’autorità, alla quale va equiparata la

violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.6.), permette, solo a

determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67

e la giurisprudenza ivi citata).

Nel

caso in esame l’autorità è intervenuta in una situazione concreta

dell’assicurata e quest’ultima, da un lato, poteva ritenere che l’URC fosse

competente, dall’altro, non aveva motivo per ritenere l’informazione ricevuta

di ripresentarsi alla scadenza della nuova disdetta (cfr. doc. 65), ossia

quando sarebbe stata nuovamente abile al lavoro - come indicato dalla parte

resistente nella risposta di causa (cfr. doc. I) -, incompleta, in quanto

mancante la precisazione che era determinante per il diritto alle indennità,

rispettivamente per il numero delle stesse, un tempestivo annuncio per il

collocamento.

Inoltre,

per quanto attiene alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole”, questo Tribunale non vede alcun altro motivo, se non la

mancata informazione che il numero delle indennità di disoccupazione dipendeva

dalla durata del periodo di contribuzione, per il quale l’insorgente non ha

effettuato prima del maggio 2017 una tempestiva opposizione.

Pertanto in concreto sono adempiute

le condizioni della tutela della buona fede della ricorrente.

Va poi ritenuto che la

ricorrente abbia agito nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento

previsti dall’art. 41 LPGA (cfr. consid. 2.6.), visto che, da un lato, la

stessa ha indicato di essere venuta a sapere della relazione fra la data

d’iscrizione in disoccupazione e il numero delle indennità negli ultimi giorni

prima del 9 maggio 2017 mentre svolgeva un corso collettivo presso __________

(cfr. doc. 1). Dall’altro, tale asserzione non è stata censurata dall’URC, né

il TCA ha motivi per non aderirvi.

Di conseguenza

all’assicurata va restituito il termine relativo all’inoltro dell’opposizione.

La contestazione del 9

maggio 2017 della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 dicembre

2016, rispettivamente del 20 gennaio 2017 è, dunque, ricevibile.

2.10

Per quanto riguarda il merito

della fattispecie, ossia se alla ricorrente può essere o meno aperto un termine

quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. I),

il TCA rileva che debba essere effettuata una distinzione tra la data

dell’iscrizione in disoccupazione e l’apertura del termine quadro.

In effetti l’iscrizione in

disoccupazione non comporta automaticamente l’apertura di un termine quadro per

la riscossione di prestazioni che invece dipende dall’adempimento dei

presupposti del diritto a percepire indennità di disoccupazione di cui all’art.

8.

LADI (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2.).

In relazione alla

questione della decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la

disoccupazione, va osservato che, come stabilito nei precedenti considerandi

(cfr. in particolare consid. 2.8.), l’amministrazione ha violato l’art. 27 cpv.

2.

LPGA, poiché non ha indicato all’assicurata che il

numero delle indennità di disoccupazione a cui si può avere diritto dipende

dalla durata del periodo di contribuzione e quindi dal momento dell’iscrizione

in disoccupazione.

Risultano, inoltre,

ossequiati i presupposti per la tutela della buona fede dell’assicurata giusta

l’art. 9 Cost. (cfr. consid. 2.9.), in quanto, segnatamente, non vi sono

ragioni per escludere che l’assicurata, se avesse ricevuto nel marzo 2016 le

corrette informazioni circa l’importanza di una tempestiva iscrizione in

disoccupazione, si sarebbe annunciata per il collocamento ben prima

dell’ottobre 2016.

Tuttavia non va

dimenticato che la ricorrente, quando nel marzo 2016 ha chiamato l’URC, ha

indicato di essere ancora inabile al lavoro per qualche tempo per malattia

(cfr. doc. 1; 65).

L’amministrazione, facendo

riferimento a una propria nota del 2 marzo 2016 (cfr. doc. 65; consid. 2.8.), sostiene

che l’assicurata, in quell’occasione, ha comunicato che a causa di malattia la

disdetta del contratto di lavoro si prolungava di ulteriori tre mesi (cfr. doc.

65), ovvero, siccome il licenziamento sarebbe stato effettivo dal 31 marzo 2016

(cfr. doc. 9), fino al 30 giugno 2016.

Questa Corte ritiene che

quanto affermato dalla parte resistente in merito al contenuto della telefonata

del 2 marzo 2016 sia attendibile. In caso contrario, non vi sarebbe stata

alcuna ragione per l’URC di annotare specificatamente che la disdetta era

prolungata di tre mesi.

In simili condizioni,

occorre concludere che a tutela della buona fede dell’assicurata la sua

iscrizione in disoccupazione deve essere fatta decorrere dal 1° luglio 2016.

Ciò però non comporta ancora

l’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a partire da

tale data.

Infatti deve essere prima

verificato l’adempimento delle relative condizioni contemplate all’art. 8 LADI

(cfr. art. 9 cpv. 2 LADI).

Per completezza giova rilevare

che la sentenza dell’Alta Corte (C 159/04 del 2 febbraio 2005) menzionata dalla

ricorrente (cfr. doc. V) non le è di particolare ausilio.

In primo luogo, in quel

caso, a differenza della presente fattispecie, l’assicurato si era già

annunciato per il collocamento nel maggio 2002 (iscrizione annullata nel

dicembre 2002 con la precisazione da parte dell’URC che l’assicurato al

beneficio di indennità giornaliere a causa di malattia avrebbe potuto

riannunciarsi quando sarebbe stato abile al 50%) e il TFA ha ritenuto che dal

luglio 2002 era iniziato a decorrere un termine quadro per la riscossione delle

prestazioni, siccome tutte le condizioni per il diritto alle indennità erano

ossequiate (in particolare: disdetta del contratto di lavoro effettiva dal 30

giugno 2002, periodo minimo di contribuzione, idoneità al collocamento).

Pertanto quando

l’assicurato si è nuovamente iscritto nel marzo 2004 ha potuto beneficiare del

termine quadro di due anni aperto nel luglio 2002.

In secondo luogo, la

nostra Massima Istanza ha negato il diritto a indennità dal 1° luglio 2003,

poiché la buona fede dell’assicurato non andava tutelata. Egli, infatti, si era

reiscritto in disoccupazione nel marzo 2004 non a seguito dell’informazione

dell’URC secondo cui poteva riannunciarsi una volta nuovamente abile al 50%,

bensì sulla base di un certificato medico del marzo 2004 che certificava una

piena collocabilità in attività leggere.

Il TFA, al riguardo, ha

precisato che anche qualora l’informazione dell’URC fosse stata errata, la

nuova iscrizione in disoccupazione non sarebbe avvenuta prima del marzo 2004,

in quanto l’assicurato si considerava sempre completamente incapace al lavoro.

In concreto gli atti vanno

conseguentemente trasmessi all’amministrazione per l’esame delle condizioni del

diritto all’indennità di disoccupazione, se del caso tramite la Sezione del

lavoro. In particolare andrà chiarito se è ossequiato il presupposto

dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f; 15 LADI), ritenuta

l’inabilità al lavoro al 100% dell’assicurata fino al 10 ottobre 2016 (cfr.

doc. 23).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 4 luglio 2017 è riformata nel senso che l’iscrizione

in disoccupazione dell’assicurata decorre dal 1° luglio 2016.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’URC al fine di verificare l’adempimento delle

condizioni per l’apertura di un termine quadro per la riscossione di

prestazioni dal 1° luglio 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti