38.2017.56
Confermata sosp.di 31 gg x avere sciolto rapp.di lavoro che gli consetiva GI. Argomentaz.sollevate(mancanza di attrezzatura,rich.uso auto privata,anticipo costi ai fornitori,pagam.stipendi in ritardo)
20 novembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.56
DC/sc
Lugano
20 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 luglio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’11 luglio 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del
28 aprile 2017 (cfr. doc. 16) con la quale aveva sospeso RI 1 per 31 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione per avere sciolto un rapporto di lavoro
che gli permetteva di conseguire un guadagno intermedio.
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Nel presente caso l'assicurato è stato assunto dalla società __________
con un contratto di durata determinata dal 15 febbraio 2017 al 15 maggio 2017.
Le altri condizioni del contatto prevedevano un impiego parziale
al 30% quale manovale edile con un salario orario di CHF 25.45.
In data 13 marzo 2017 l'assicurato ha disdetto il contratto di
lavoro per il 27 marzo 2017.
Nella sua opposizione ha giustificato l'abbandono del posto di lavoro
a seguito di diverse problematiche a livello lavorativo quali la mancanza di
attrezzature, la richiesta dell'uso dell'auto privata per il materiale,
l'anticipo dei costi del materiale ai fornitori, il pagamento del salario in
ritardo.
ln base alla giurisprudenza un assicurato deve mantenere un posto
di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il
tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro
(cfr. DIA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare
l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione
contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia
gradita sotto tutti i punti di vista - DIA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio
impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie
aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
A mente della cassa l'assicurato avrebbe dovuto perlomeno, prima di
inoltrare la disdetta, comunicare per scritto le diverse problematiche al
datore di lavoro. L'aver preso subito la decisione dello scioglimento del
rapporto di lavoro, a mente della cassa, appare una decisione avventata e precipitosa.
(…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di
annullare la sanzione, rilevando:
" (…)
Io contesto la decisione in quanto non è stato considerato che
durante il periodo di lavoro durante il quale avevo in contratto disdetto da me
presso Premac SA, non ho usufruito di nessuna indennità da parte della cassa CO
1.
Quindi ho lasciato la ditta __________ con contratto al 30%
perché, oltre alle condizioni lavorative spiegate nelle precedenti lettere,
avevo già preso contatto con il Sig. __________ della ditta __________ di __________,
che mi proponeva inizialmente lavori intermedi al 100% che avrebbero portato ad
un futuro contratto del 100% a dipendenza del carico di lavoro che era in
attesa di essergli confermato.
Inoltre nei mesi per cui ho lavorato con lavori intermedi presso
la ditta __________ le condizioni lavorative erano sicuramente migliori della
ditta precedente a conferma della mia decisione.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 4
settembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Il. Nel periodo di contribuzione l'assicurato ha comprovato 18.260
mesi di attività presso le società __________ di __________ e __________ di __________.
Doc. 3 Attestato del datore di
lavoro __________
Doc. 4 Attestato del datore di
lavoro __________
III. Da dicembre 2016 a gennaio 2017 l'assicurato ha controllato
normalmente la disoccupazione.
In data 15 febbraio 2017 ha firmato un contratto di lavoro con la
società __________, lo stesso era di durata determinata (15.02.2017 - 15.05.2017)
con un impiego del 30% e un salario orario di CHF 25.45.
Nel mese di febbraio 2017 (dal 15 al 28) ha svolto 40 ore di
lavoro e percepito un salario di CHF 1'260.--.
In data 13 marzo 2017 l'assicurato ha inoltrato la disdetta del
rapporto di lavoro che si è concluso il giorno 27 marzo 2017, per tale mese ha
svolto 152 di lavoro per un salario lordo di CHF 4'915.60.
Doc. 5 IPA dicembre 2016
Doc. 6 IPA gennaio 2017
Doc. 7 Contratto di lavoro a tempo
determinato __________
Doc. 8 IPA febbraio 2017
Doc. 9 Attestato di guadagno
intermedio febbraio 2017 __________
Doc. 10 Disdetta
rapporto di lavoro 13.03.2017
Doc. 11 IPA
marzo 2017
Doc. 12 Attestato
di guadagno intermedio marzo 2017 __________
IV. L'assicurato ha giustificato l'abbandono del posto di lavoro a
seguito di diverse problematiche a livello lavorativo quali la mancanza di
attrezzature, la richiesta dell'uso dell'auto privata per il materiale,
l'anticipo dei costi del materiale ai fornitori, il pagamento del salario in
ritardo.
Da un verbale di consulenza redatto dall'Ufficio Regionale
Collocamento (data 29.03.2017) si rileva che il datore di lavoro aveva proposto
un'attività a tempo pieno ma che la stessa è stata rifiutata dall'assicurato.
Doc. 13 Lettera cassa ragioni della
fine del rapporto di lavoro 03.04.2017
Doc. 14 Lettera assicurato motivi
della disdetta 13.04.2017
Doc. 15 Verbale del colloquio di
consulenza 29.03.2017
(…)
La cassa ha confermato, con decisione su opposizione, la decisione
di sospensione della cassa in quanto ritiene che l'assicurato avrebbe dovuto
perlomeno, prima di inoltrare la disdetta, comunicare per scritto le diverse
problematiche al datore di lavoro, tenuto conto che il datore di lavoro aveva
l'intenzione di assumerlo a tempo pieno avrebbe potuto chiarire le
problematiche sorte e chiedere che le stesse fossero sanate formalizzando il
tutto.
A mente della cassa l'assicurato ha agito in modo avventato e
precipitoso.
La cassa ha inoltre analizzato la nuova attività citata
dall'assicurato ed indicato anche nel verbale di consulenza URC (Doc. 15), dal
modulo "Attestato di guadagno intermedio" del mese di aprile 2017 si
evince che l'attività è su chiamata, non esiste un contratto di lavoro e
all'assicurato non è stato garantito un minimo di ore di lavoro.
Doc. 19 IPA aprile 2017
Doc. 20 Attestato di guadagno
intermedio aprile 2017 __________
Doc. 21 Conteggi da dicembre 2016 a
marzo 2017
In sede di opposizione conformemente alle disposizioni in materia
di assicurazione contro la disoccupazione una riduzione della sospensione del
diritto all'indennità si applica anche se l'assicurato perde per propria colpa
uno di vari impieghi a tempo parziale. In tal caso l'ammontare delle IG sospese
si calcola unicamente in base alle indennità compensative poiché il danno
subito dall'AD corrisponde unicamente all'ammontare delle indennità
compensative (DTF 8C_631/2008 del 9.3.2009). (…)” (Doc. III)
2.1. L'assicurato che è
disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30
cpv. 1 lett. a LADI).
È
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo
costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la
continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o
è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15
ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30
aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio
2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24,
consid. 2, pag. 95).
La costante
giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga
il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il
disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o
l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF
8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente,
il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di
lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il
tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro
(cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione
di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la
disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato
deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già
citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va
ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la
giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non
è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non
è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è
svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto
collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di
lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica
da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera
l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è
svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più
sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
In una
sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una
sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante
il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era
conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI).
Infatti a causa del tempo
di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente
aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e
più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere
raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di
domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le
permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15
anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di
quest’ultima.
Il TCA ha poi ritenuto non
conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center
in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67
pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
In una
sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme
all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,
assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia
delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed
inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).
Infine, in
una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione
non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF
8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
Considerandi
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.4
Nella presente fattispecie,
come sottolineato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid.
1.
), dagli atti dell’incarto risulta che, al momento in cui ha lasciato il
proprio impiego, l’assicurato non si era procurato un’occupazione che gli
garantisse un numero minimo di ore di lavoro (cfr. doc. 15, 19, 20 e 21).
Inoltre in occasione del
colloquio di consulenza del 29 marzo 2017 lo stesso ricorrente ha affermato che
la ditta __________ gli ha offerto un lavoro a tempo pieno che lui ha
rifiutato.
L’assicurato deve dunque
essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del
rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non
fosse più ragionevolmente esigibile.
Secondo questo Tribunale
le argomentazioni alla base della decisione dell’assicurato di sciogliere il
contratto (cfr. doc. 17: mancanza di attrezzature e di materiale, richiesta
dell’uso dell’auto privata per il materiale, anticipo dei costi del materiale
ai fornitori, pagamento degli stipendi in ritardo, svolgimento dei lavori a
regola d’arte) non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del
rapporto di lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova
attività duratura.
Come giustamente rilevato
dalla Cassa (cfr. consid. 1.3), prima di prendere questa drastica decisione
l’assicurato avrebbe dovuto formulare le sue contestazioni nella forma scritta
al suo datore di lavoro.
A ragione dunque la Cassa
ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione. Anche l’entità della
sanzione (31 giorni di sospensione calcolata sulle indennità compensative, cfr.
consid. 1.3 in fine) risulta proporzionata alla gravità della colpa e deve
dunque essere confermata (cfr. STCA 38.2012.65 del 6 febbraio 2013), tanto più
che il giudice non può metterla in discussione senza validi motivi (cfr. STF
8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;137 V 75; STFA C
221/2002 del 4 agosto 2003).
La decisione su
opposizione dell’11 luglio 2017 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti