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Decisione

38.2017.56

Confermata sosp.di 31 gg x avere sciolto rapp.di lavoro che gli consetiva GI. Argomentaz.sollevate(mancanza di attrezzatura,rich.uso auto privata,anticipo costi ai fornitori,pagam.stipendi in ritardo)

20 novembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

In una

sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una

sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante

il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era

conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI).

Infatti a causa del tempo

di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente

aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e

più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere

raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di

domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le

permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15

anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di

quest’ultima.

Il TCA ha poi ritenuto non

conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center

in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67

pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

In una

sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme

all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,

assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia

delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed

inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

Infine, in

una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione

non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF

8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

Considerandi

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4

Nella presente fattispecie,

come sottolineato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid.

1.

), dagli atti dell’incarto risulta che, al momento in cui ha lasciato il

proprio impiego, l’assicurato non si era procurato un’occupazione che gli

garantisse un numero minimo di ore di lavoro (cfr. doc. 15, 19, 20 e 21).

Inoltre in occasione del

colloquio di consulenza del 29 marzo 2017 lo stesso ricorrente ha affermato che

la ditta __________ gli ha offerto un lavoro a tempo pieno che lui ha

rifiutato.

L’assicurato deve dunque

essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del

rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non

fosse più ragionevolmente esigibile.

Secondo questo Tribunale

le argomentazioni alla base della decisione dell’assicurato di sciogliere il

contratto (cfr. doc. 17: mancanza di attrezzature e di materiale, richiesta

dell’uso dell’auto privata per il materiale, anticipo dei costi del materiale

ai fornitori, pagamento degli stipendi in ritardo, svolgimento dei lavori a

regola d’arte) non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del

rapporto di lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova

attività duratura.

Come giustamente rilevato

dalla Cassa (cfr. consid. 1.3), prima di prendere questa drastica decisione

l’assicurato avrebbe dovuto formulare le sue contestazioni nella forma scritta

al suo datore di lavoro.

A ragione dunque la Cassa

ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione. Anche l’entità della

sanzione (31 giorni di sospensione calcolata sulle indennità compensative, cfr.

consid. 1.3 in fine) risulta proporzionata alla gravità della colpa e deve

dunque essere confermata (cfr. STCA 38.2012.65 del 6 febbraio 2013), tanto più

che il giudice non può metterla in discussione senza validi motivi (cfr. STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003).

La decisione su

opposizione dell’11 luglio 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti