38.2017.57
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14 dicembre 2017Italiano69 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.57
dc/gm
Lugano
14 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 giugno 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 16 giugno 2017 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 14 aprile
2017 (cfr. doc. 17/1) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare
di indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2017 in quanto, da una parte,
l’assicurato non risiede in Svizzera e, dall’altra, egli deve essere
considerato un vero frontaliere (cfr. doc. NN).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice
contesta innanzitutto il contenuto del verbale d’audizione dell’assicurato.
Ella sottolinea poi che, a differenza della moglie, l’assicurato ha mantenuto
la residenza in Svizzera, rilevando:
" (…)
Tale esposto omette una serie di fatti importanti e rilevanti ai
fini della presente causa, ovvero che il Signor RI 1 ha conosciuto quella che
sarebbe divenuta sua moglie in Svizzera, nel 2008, nel cui contesto è pure
avvenuto il matrimonio (vedi comunicazione di matrimonio, doc. D). Sempre in
Svizzera sono nati i suoi due figli, __________ e __________, nel 2009,
rispettivamente nel 2010 (vedi estratti dell'atto di nascita, docc. E - F).
La famiglia ha quindi risieduto in Svizzera, a __________, fino al
2012, quando la moglie ha voluto trasferirsi in Italia, con i figli, dapprima
in un appartamento a __________, poi a __________.
Il Signor RI 1 non ha invece condiviso tale scelta, e ha sempre
mantenuto il lavoro e la residenza in Svizzera, dove è rimasto permanentemente
prodigandosi pure nella ricerca di un impiego quale muratore oltre Gottardo, e
mantenendo nella misura del possibile rapporti corretti con la moglie,
nell'interesse dei bambini ancora molto piccoli.
Nel 2014 le tensioni con la moglie, con cui non ha mai condiviso
la dimora scelta unilateralmente da quest'ultima in Italia, hanno portato
all'inizio della pratica di separazione, autorizzata formalmente dal Tribunale
di __________ il 25 febbraio 2015 (vedi estratto memoria di costituzione
presentata in rappresentanza del Signor RI 1, "domiciliato in __________",
il 24 febbraio 2015, doc. G; decisione Tribunali di __________ del 25 febbraio
201, doc. H).
Da allora il Signor RI 1, che - lo si ribadisce - non ha più
dimorato in Italia dal 2008 ne avuto la volontà di risiedervi (da notare che la
sentenza del Tribunale evidenzia come la moglie (__________ e non "__________"
come riportato nella decisione impugnata) sia "collocataria dei
figli", mentre il signor RI 1 non ha tale qualità), fa ogni sforzo
possibile per dimostrare il proprio affetto ai figli, benché molto limitato
nelle sue possibilità.
Le sue risorse finanziarie attuali non gli permettono purtroppo di
accoglierli in Svizzera, come vorrebbe, e tale opzione comporterebbe al momento
ripercussioni negative sui bambini in quanto non condivisa dalla madre degli
stessi.
ll Signor RI 1 tenta così per il momento di mantenere almeno i
contatti sporadici con i figli permessigli dalla moglie; fra mille difficoltà,
sia per l'atteggiamento prevaricatore della madre dei bambini, sia per la loro
lontananza geografica e l'assenza di una dimora comune in Italia (non
possedendo un'automobile, il Signor RI 1 deve raggiungerli in treno, partendo
quindi il sabato alle 06:15 da __________ per arrivare a __________ alle 09:30,
e ripartendo da qui la domenica per il ritorno alle 16:20).
Va precisato che i brevi e diradati incontri con i figli avvengono
a __________, presso l'abitazione dei genitori del Signor RI 1; si tratta
tuttavia di un punto d'incontro di fortuna, e non certo di una dimora stabile e
confacente (il Signor RI 1 non dispone neppure di un letto proprio). Il Signor RI
1 contesta fermamente di avere dichiarato di "vivere presso i suoi
genitori", anche poiché ciò sarebbe materialmente improponibile, giacché
gli stessi condividono il piccolo bilocale già con un altro figlio (vedi
dichiarazione __________ e __________, del 27 aprile 2017, doc. I). (…)” (Doc.
I)
Riguardo
all’alloggio e alle amicizie, la patrocinatrice del ricorrente precisa quanto
segue:
" (…)
Contrariamente a quanto sostenuto sinteticamente dalla Sezione del
lavoro nella decisione qui impugnata, la situazione abitativa del Signor RI 1
non si riduce a: "alloggi per operai ed attualmente appartamento a __________
condiviso con un amico" (pag. 6/8 infra della decisione su opposizione).
Se è vero che egli ha saltuariamente ricorso ad alloggi per
operai, è altrettanto vero che questo è stato dettato da contingenze
finanziarie. Fosse dipeso unicamente dalla sua volontà, il Signor RI 1 avrebbe
continuato ad abitare nell'appartamento in cui risiedeva con la moglie e i
figli a __________ (appartamento di 3% locali presso la residenza __________ di
proprietà del Signor __________), oppure in Ticino.
Le cose sono però andate diversamente, purtroppo, e da marzo 2016
egli ha preso in locazione e condivide con un amico un appartamento a __________
(doc. P).
A comprova della rete sociale e di amicizie del Signor RI 1, sono
state compiegate le dichiarazioni dei Signori __________ (doc. L), __________
(doc. M), __________ (doc. N) e __________ (doc. 0), con cui il Signor RI 1 si
intrattiene pure durante i fine settimana.
Riguardo al preteso "schematismo" fra le dichiarazioni
degli amici prodotte dal Signor RI 1, e quelle di un altro assicurato
interessato da una vertenza simile (pag. 7/8 infra della decisione impugnata),
serve rilevare che non è certo inusuale di condividere medesime amicizie quando
si condivide il medesimo appartamento; inusuale - e in fondo anche denigrante -
è invece dover chiedere agli amici di dover rendere conto e attestare il loro
rapporto personale.
Le persone qui sopra indicate sono ciò nonostante ben disposte a
circostanziare, durante un'eventuale audizione, quanto
"schematicamente" riportato nelle loro dichiarazioni; il Signor __________
potrà pure chiarire il motivo di una svista dovuta, come ben si può
comprendere, al fatto che egli conosce bene entrambi i suoi inquilini.
Tutto quanto sopra spiega peraltro perché il Signor RI 1 sia a
beneficio di un permesso di dimora B UE/ALS valido fino al 31 ottobre 2018 ed è
regolarmente notificato presso il Comune di __________ (doc. MM).
Le difficoltà incontrate con la moglie, da cui è pure formalmente
separato dal 2014, rispettivamente sue necessità di intervento in Italia
nell'interesse e per il bene dei figli, non intaccano le predette circostanze.
Sostenere, come fa la Sezione del lavoro, che il Signor RI 1
risiederebbe e avrebbe il proprio centro di interessi in Italia solo perché
tenta di non aggravare il disagio dei bambini incontrandoli saltuariamente in
Italia, o perché situazioni di emergenza hanno richiesto la sua presenza,
costituisce una forzatura insostenibile e contraria ai diritti fondamentali,
oltre che ai principi stessi che reggono gli accordi sulla libera circolazione
delle persone.
Pretendere infine che la rete di amicizie in Svizzera non abbia
alcuna importanza "essendo naturale fermarsi in Svizzera dopo il lavoro
oppure avere delle attività conviviali nel Paese dove si svolge l'attività
lavorativa" (decisione impugnata, pag. 7/8) significa da un lato offendere
il senso dell'amicizia, e dall'altro non considerare l'importanza fondamentale
che queste relazioni personali rivestono per il Signor RI 1 nella quotidianità,
scossa da mille difficoltà; a maggior ragione vista la perdita di qualsiasi
legame sentimentale e progetto con la moglie. (…)” (Doc. I)
La
patrocinatrice del ricorrente rileva poi che quest’ultimo può cucinare e che i
locali vengono scaldati con stufette elettriche e precisa ancora che l’assicurato:
" (…)
• paga la Cassa
Malati in Ticino (vedi polizza __________ dal 01.01.2017, doc. CC);
• si affida ai
trattamenti medici necessari in Ticino (vedi per esempio: documentazione medica
__________ già citata in riferimento all'infortunio e alla malattia intervenuti
nel 2015 e nel 2016; certificati e prescrizioni Dr. med. __________, alle cui
cure il Signor RI 1 ha dovuto ricorrere recentemente, docc. DD; fatture e
appuntamenti Dr. med. __________ fissati 1'8 e 11 maggio 2017 per
l'ozonoterapia volta al trattamento dei problemi di lombalgia, Doc. EE);
• ha concluso i
propri abbonamenti di telefonia in Ticino (vedi doc. FF);
• ha concluso un
contratto di prestito, assumendo quindi importanti impegni finanziari presso un
istituto elvetico (vedi contratto __________, doc. GG);
• dispone della
carta di credito e del conto bancario in Ticino, in relazione ai quali sta
raggiungendo pericolose situazioni debitorie a causa dell'esaurimento delle
proprie risorse finanziarie dovuto alle difficoltà incontrate, per motivi a lui
non imputabili, dal 2015 ad oggi (vedi saldo __________ e attestato __________,
docc. HH - II);
• effettua i
propri acquisti in Ticino (alimentari, abbigliamento, occhiali; vedi ricevute
varie allegate quali doc. LL). (…)” (Doc. I)
In
conclusione la patrocinatrice dell’assicurato ritiene che RI 1 risiede in
Svizzera e al riguardo sviluppa le seguenti considerazioni:
" (…)
Alla luce di quanto sopra esposto non si può asserire
asetticamente e in dispregio delle circostanze concrete, come fa la Sezione del
lavoro al punto 4 della decisione qui impugnata, che "la situazione
famigliare complessiva dell'interessato (due figli minorenni che coabitano con
la coniuge da cui si è separato a __________, in provincia di __________,
nonché i genitori e fratello che abitano a __________ dove esercita i diritti
di visita sui figli) ed abitativa (alloggi per operai ed attualmente
appartamento a __________ condiviso con un amico)" porterebbe a concludere
"applicando il criterio della probabilità preponderante" - anziché
l'insieme degli elementi di prova da cui si desume tutt'altra realtà! - che il
Signor RI 1 deve essere considerato un "vero lavoratore frontaliero".
Avallare simile metodo d'apprezzamento e ragionamento porterebbe
esattamente al risultato che le norme precisate dalla giurisprudenza nazionale
e sovranazionale rifuggono (vedi punti 1.2. e 1.3. qui sopra), ovvero
all'estensione del criterio della "residenza" al punto di rendere
vana addirittura la facoltà di scelta del disoccupato, e costringerlo a
cambiare dimora, contro la sua volontà e contro.
Trasposto nel caso concreto, questo significherebbe che il Signor RI
1 dovrebbe abbandonare la sua residenza e rete sociale in Ticino, disdire
precipitosamente tutti i contratti (d'assicurazioni, di locazione, di prestito,
ecc.) e conti attivi, per poi registrarsi "alla cieca" in Italia,
dove risulta residente all'estero e non dispone nemmeno di un giaciglio
proprio, e dove non ha più alcun contatto sociale (le sue interazioni con la
famiglia d'origine, ovvero i genitori, sono finalizzate a necessità puntuali
dei bambini affidati alla ex moglie, e non costituiscono certo il centro delle
sue relazioni e interessi personali). Oltretutto senza la possibilità di
percepire prestazioni di disoccupazione, poiché egli è stato ininterrottamente
occupato in Ticino e sta svolgendo tutte le sue ricerche d'impiego in Svizzera.
Dopo averlo costretto a mettere a nudo la propria vita privata,
fra cui aspetti dolorosi del suo - fallito - matrimonio, la Sezione del lavoro
vorrebbe togliere al Signor RI 1 anche il suo legittimo diritto a prestazioni
di disoccupazione in Svizzera, dove a tutti gli effetti egli risiedere
effettivamente, ha intenzione di continuare a risiedere e ha contemporaneamente
il centro delle proprie relazioni personali, giacché (vedi punti 2.1. - 2.3.
qui sopra):
• dal 2008 ha lavorato esclusivamente in Ticino;
• dal 2008
risiede in Ticino, sua unica dimora abituale (attualmente a __________, in un
appartamento consono alle sue necessità e capacità finanziarie del momento) e
luogo di relazioni sociali;
• è titolare di
un permesso di dimora B e regolarmente domiciliato a __________;
• non ha alcuna dimora fissa né alloggio in Italia;
• si reca in
Italia solo saltuariamente e limitatamente ad urgenze e necessità dei figli,
affidati alla moglie da cui è separato pure formalmente dal 2015.
Pertanto, l'applicazione, alla fattispecie, di criteri
giurisprudenziali riferentesi alla qualificazione di "frontaliere"
risulta non pertinente e pure arbitraria.
Il fatto che una persona si trovi confrontata con una situazione
di difficoltà per motivi indipendenti - e anzi contrari - alla sua volontà non
può legittimare l'autorità a inasprire le condizioni usuali di accesso a
prestazioni essenziali, che devono essere garantite.
In realtà, nel caso concreto non sussiste quindi alcun motivo che
giustifichi un rifiuto delle prestazioni di disoccupazione a favore del Signor RI
1 a far tempo dal 10 marzo 2017, o che osti alla sua idoneità al collocamento
in un'attività confacente alle limitazioni connesse con il suo stato di salute
attuale (attività adeguata senza carico della colonna vertebrale, per esempio
quale gruista, carrellista o escavatorista), conformemente all'art. 15 LADI.
La decisione qui impugnata merita pertanto di essere annullata, e
il Signor RI 1 deve essere immediatamente reintegrato nei suoi diritti ai sensi
dell'art. 7 segg. LADI onde scongiurare le gravissime conseguenze legate agli
ammanchi finanziari e alla situazione disperata con cui si trova confrontato,
senza colpa, a seguito di difficoltà incontrate dal 2015 ad oggi. (…)” (Doc. I)
1.3. Con decreto del 4 settembre
2017 il presidente del TCA ha respinto la domanda di misure supercautelari
(cfr. Doc. VII).
1.4. Nella sua risposta dell’8
settembre 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione precisa
innanzitutto che l’assicurato deve essere considerato un vero frontaliere:
" (…)
In merito alla qualifica del ricorrente, quale vero frontaliero si
rammenta quanto esposto nella decisione contestata (doc. 22), ovvero che,
seppure il ricorrente abbia dichiarato e sostenga di rientrare in Italia circa
due volte al mese, egli ha pure riferito che durante alcuni periodi rientrava
settimanalmente in Italia (cfr. verbale di audizione del 31 marzo 2017,
risposte 1 e 7; doc. 11). Gli spostamenti in Italia, con frequenza settimanale,
sono confermati inoltre dall'esame dei movimenti del conto corrente bancario
prodotti (relativi al periodo 24.04.2015 - 31.03.2017) (doc.13/1), dove
risultano dei prelievi di contanti all'estero, nelle vicinanze dei luoghi di
residenza della famiglia, con frequenza settimanale e infrasettimanale, almeno
fino a metà dell'anno 2016, oltre a prelievi di contanti in Euro, così come
delle transazioni presso la stazione ferroviaria di __________. Tali
circostanze appaiono deporre a favore di una permanenza importante del medesimo
fuori dalla Svizzera.
Così come esposto nella decisione su opposizione (doc. 22) dal
verbale di audizione personale, emerge pure che il ricorrente nel mese di marzo
2017, si è recato almeno tre volte in Italia dalla propria famiglia (cfr.
verbale di audizione del 31 marzo 2017, risposte 19, 21 e 20bis; doc. 11),
mancando per ben due volte agli incontri fissatigli presso l'URC (giornata informativa
D&D e primo colloquio) del 6 e 7 marzo 2017, nonché del 13 e 14 marzo 2017
(da doc. 9 a doc. 9/3).
Pertanto, tenuto conto della situazione famigliare complessiva
dell'interessato (due figli minorenni che coabitano con la coniuge da cui è
separato a __________, in provincia di __________, nonché i genitori e fratello
che abitano a __________ dove esercita i diritti di visita sui figli) ed
abitativa (alloggi per operai ed attualmente appartamento a __________
condiviso con un amico), applicando il criterio della probabilità
preponderante, si ritiene plausibile che il rientro in Italia dell'opponente
avvenisse di regola settimanalmente. Il signor RI 1 deve essere dunque
considerato un vero lavoratore frontaliero.
Per quanto riguarda gli argomenti della rappresentante, relativi
ai motivi dei rientri in Italia del ricorrente (che sostiene essere saltuari),
benché sia lodevole da parte del padre esercitare i propri diritti di visita e
custodia sui figli e dimostrare la propria vicinanza ai figli, ciò non permette
tuttavia di giungere ad una conclusione diversa, tenuto conto di quanto sopra
esposto.
Inoltre, anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro in
Italia, non avvenisse settimanalmente, ma solamente due volte al mese,
considerata la tipologia del lavoro svolto (muratore), la durata, con un
contratto di durata indeterminata, che occupava l'interessato per tutto l'anno
dal lunedì al venerdì, non può comunque essere riconosciuto all'assicurato lo
statuto di falso lavoratore frontaliere e quindi non può far valere il suo
diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in virtù della facoltà di
scelta concessa dall'art. 65 RB. Pertanto neppure sulla base delle disposizioni
di diritto internazionale, l'assicurato può beneficiare delle prestazioni di
disoccupazione nel nostro Paese. (…)” (Doc. VIII)
Inoltre,
secondo la Sezione del lavoro l’assicurato non risiede in Svizzera per i
seguenti motivi:
" (…)
Inoltre per quanto attiene agli argomenti del ricorrente,
riguardanti la propria situazione famigliare, come già indicato nella decisione
su opposizione (doc. 22), si evidenzia che dal 2012 il centro delle relazioni
personali dell'interessato si è spostato in Italia - già prima della
separazione di fatto (2014) e di quella giudiziale (2015) - dove si è
trasferita la propria famiglia, in particolare i due figli, __________ (__________.2009)
e __________ (__________.2010) che risiedono insieme alla madre e moglie del
ricorrente, __________, che risulta affidataria in via condivisa dei minori, a __________
in provincia di __________ (Italia), che dista circa 174 Km da __________ in
automobile (cfr. Calcolatore d'itinerari del TCS) e raggiungibile con i mezzi
pubblici (treno) in più di tre ore (cfr. www. sbb.ch). Il ricorrente, esercita
il suo diritto di visita sui figli, presso l'abitazione di proprietà della sua
famiglia, dove risiedono i genitori ed il fratello, a __________, provincia di __________
(Italia), a poca distanza da __________ (circa 17 Km).
Pertanto, considerato che le persone con le quali il ricorrente
conserva i rapporti più stretti - figli minorenni, genitori e fratello -
risiedono in Italia, è necessario concludere, secondo l'abituale criterio della
probabilità preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l'interessato
abbia spostato il centro delle proprie relazioni personali in Italia dal 2012,
mentre i legami con la Svizzera sono di natura professionale. Non è dunque
possibile ammettere che egli abbia costituito una nuova residenza in Svizzera,
in particolare negli alloggi per gli operai o a __________ - dove soggiorna
unitamente a un ex collega di lavoro e costretto a condividere la camera da
letto - la sua residenza primaria, che presuppone, occorre rammentarlo, la
creazione nel nostro Paese del centro delle relazioni personali
(Lebensmittelpunkt, Schwerpunkt aller Lebensbeziehungen) e non soltanto di
quelle professionali (cfr. al proposito STCA 38.2015.61 del 16 dicembre 2015,
consid. 2.4. e riferimenti citati).
Così come esposto nella decisione su opposizione (doc. 22) non sono
condivisibili gli argomenti della rappresentante, riguardanti l'abitazione dei
genitori dell'assicurato a __________ dove sono esercitati i diritti di visita
dell'interessato sui figli, che non modificano le conclusioni a cui è giunto lo
scrivente Ufficio, che ritiene che le persone con le quali l'interessato
mantiene i rapporti più stretti, vivano in Italia. Peraltro, pure nel caso di
un assicurato, separato di diritto dalla moglie con in corso la procedura di
divorzio, il quale tornava settimanalmente presso il domicilio della propria
madre in Provincia di Perugia per esercitare il diritto di visita nei confronti
del figlio, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso che
l'interessato aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di
vita (cfr. STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016 - non pubblicata - consid. 2.4).
(…)” (Doc. VIII)
A
proposito del verbale d’audizione, la Sezione del lavoro rileva:
" (…)
Si contestano inoltre gli argomenti della rappresentante riguardo
al verbale di audizione redatto il 31 marzo 2017 (censure sollevate in sede di
opposizione che la rappresentante ritiene tuttora valide), che a suo parere
sarebbe inattendibile ed incompleto. Al riguardo, come già indicato nella
decisione su opposizione (doc. 22,), determinante nella presente fattispecie
risulta essere la circostanza che il ricorrente in ogni caso non si è rifiutato
di firmare il verbale in parola, l'ha sottoscritto e non vi ha apposto la
minima riserva od osservazione (cfr. al riguardo STCA 38.2014.15, 6 ottobre
2014, consid. 2.4, pag. 25, che riguardava un assicurato che contestava il
tenore del verbale di audizione). Ammesso e non concesso che il ricorrente non
avesse effettivamente condiviso il contenuto del verbale, egli avrebbe potuto -
in tempi brevi - per esempio, trasmettere uno scritto all'Amministrazione
contestandone il contenuto e completando la propria versione dei fatti. Cosa
che non è assolutamente avvenuta, se non in sede d'opposizione. Si ritiene
dunque che le dichiarazioni contenute nel verbale 31 marzo 2017 (doc. 11),
sottoscritto dall'interessato, mantengono tutta la loro validità ed importanza.
Non si comprende l'affermazione della rappresentante, secondo cui
l'Ufficio giuridico non ha neppure proposto all'assicurato di tenere per sé una
copia del verbale di audizione del 31 marzo 2017 (cfr. p.to 2.2 ricorso). E'
vero esattamente il contrario, come risulta dal verbale in questione, che
precisa che copia dello stesso è stata consegnata all'assicurato (doc. 11).
Si rileva inoltre che l'interessato, con scritto raccomandato del
15 marzo 2017 (doc. 10) e con l'allegata richiesta della verifica dell'idoneità
al collocamento 7 marzo 2017 (doc. 8), era quantomeno informato a titolo
generale che l'audizione del 31 marzo 2017 aveva lo scopo di verificare la sua
situazione personale (residenza in Svizzera). (…)” (Doc. VIII)
1.5. Il 2 ottobre 2017 la
patrocinatrice dell’assicurato ha inviato uno scritto (cfr. Doc. XII) al TCA
accompagnato da due mezzi di prova:
" (…)
doc. SS -
dichiarazione del Signor __________ (teste), del
27.08.2017
doc TT -
contratto di lavoro __________ di __________, del
28.08.2017 (…)” (Doc. XII)
Il
13 ottobre 2017 la CO 1 ha ribadito le proprie conclusioni e ha contestato
l’assunzione di ulteriori mezzi di prova (cfr. Doc. XIV).
1.6. Il 9 novembre 2017 la
patrocinatrice dell’assicurato ha inviato uno scritto del seguente tenore:
" (…) il
signor RI 1 chiede di voler ammettere le seguenti, ulteriori prove a
dimostrazione della fondatezza del ricorso 21 agosto 2017:
doc. UU -
copia cartolina/comunicazione del Comune di __________
__________
Da quest’ultimo si evince che il signor RI 1, quale italiano
domiciliato e stabilmente residente all’estero, ossia in Svizzera, viene
contattato per il voto al suo indirizzo di __________, Via __________.
Il signor RI 1 tiene inoltre a precisare che il suo datore di
lavoro attuale (__________, come da doc. TT già prodotto il 2 ottobre 2017 e
allegato alla presente completo delle firme delle parti), gli ha già anticipato
a voce che il rapporto di lavoro proseguirà anche dopo il 30 novembre 2017. Non
è purtroppo disponibile una conferma scritta in tal senso, ma il responsabile
della ditta in questione può essere sentito per una verifica di tale
informazione. (…)” (Doc. XVI)
Il
23 novembre 2017 la Sezione del lavoro ha affermato che la nuova documentazione
nulla muta al fatto che l’assicurato deve essere considerato un lavoratore
frontaliere (cfr. Doc. XVIII).
2.1. Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e
si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23
CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia
ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a
pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e
non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza
del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche
più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di
lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione,
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni
per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente
avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze
persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata
la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri
figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato
la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato
aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a
Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in
Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano
in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione
erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso
di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava
nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio
domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come
anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il
centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle
relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra
l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si
duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in
realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti
svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti
gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
2.2. Nella presente fattispecie,
questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 31 marzo 2017 RI 1,
nato nel 1977, è stato sentito da __________ dell’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro.
In quell’occasione è stato
allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurato:
" (…)
D1: Da quando si è stabilito in Ticino, dove ha abitato? Con
Chi?
R1: Nel 2008
presso alloggi ditta __________ di __________, in seguito da __________ a __________
(2008) ma risiedevo con la moglie a __________ residenza __________ (__________),
fino ad aprile-marzo 2012. Preciso che ho passato anche 5 settimane presso gli
alloggi della ditta __________ di __________. In seguito io mi sono spostato
negli alloggi della ditta __________ ad __________ mentre la moglie con i figli
si sono trasferiti a __________ in un appartamento. lo scendevo a trovarli
quando potevo, nei week-end. Da aprile 2014 ci siamo spostati a __________ in
una casetta con un piccolo giardino più idonea per i bambini. Mi reco a
visitare i figli 2 volte al mese in quanto sono senza auto ed il viaggio in
treno è troppo caro. Nel periodo del trasloco, circa da maggio a luglio 2014
sono sceso in Italia (perseguire tutte le pratiche del trasloco e quanto ne
consegue) sicuramente tutti week-end.
D2: Descriva la sua situazione famigliare
R2: Separato
di fatto, pratiche di divorzio in corso. A settembre è prevista un'ultima
udienza per arrivare finalmente alla sentenza di divorzio definitiva.
Sostanzialmente siamo separati di fatto dal 2014 circa.
D3: Dove abita sua moglie, con chi?
R3: La moglie
abita a __________, __________ (provincia di __________), dove risiede con i
due figli. I miei genitori abitano a pochi chilometri a __________ mentre i
genitori della moglie abitano a __________ (__________).
D4: omissis
R4: ---
D5: Quante
volte si reca in Italia a visitare i figli? Con quale mezzo di trasporto? Che
via segue?
R5: Due volte
al mese circa, scendo con il treno (senza abbonamento in quanto per le volte
che scendo non era conveniente fare l'abbonamento).
D6: Dal
contratto di lavoro con la __________, firmato il 28.11.2008 risulta come
residente in Via __________ a __________ (__________) ma dal permesso B
rileviamo che l'indirizzo fornito è presso Via __________ a __________, può
spiegare questa circostanza?
R6: Da luglio
2013, ero in disoccupazione, per due mesi circa il Nembrini mi ha dato il
permesso di continuare a dormire presso i loro alloggi (tempo di trovare
un'altra sistemazione), da agosto settembre ho infatti trovato alloggio presso
gli alloggi della ditta __________. Tendo a precisare che non ho lavorato per
la ditta __________, ma avevo un alloggio come esterno. In questi alloggi sono
rimasto fino circa febbraio 2016.
D7: Lei ha
percepito la disoccupazione, la prima volta, dal 01.07.2013 al giugno 2015, è
corretto?
R7: Fino a
gennaio 2015 ho preso la disoccupazione, di conseguenza ho preso l'assistenza
(febbraio, marzo e aprile 2015). Da maggio 2015 ho iniziato a lavorare presso
la ditta __________. Tengo a precisare che durante questo periodo, in
disoccupazione, durante la settimana restavo in Ticino e mi preoccupavo di
cercare attivamente un lavoro (con alcune uscite in Svizzera interna per
cercare lavoro insieme ad un collega). Solo nei fine settimana scendevo a
trovare i figli, nel periodo tra il 2013 ed il 2015.
D8: omissis
R8: --
D9: In data
04.05.2015 ha firmato il contratto di lavoro con la __________ è corretto?
R9: Corretto.
D10: Dove
abitava quando ha firmato il contratto con la ditta __________?
R10: Quando ho
iniziato a lavorare per la ditta __________ risiedevo ancora presso gli alloggi
della ditta CSC (Via __________ di __________). Preciso che mi recavo al lavoro
a __________ con l'autovettura del collega che anche lui era presso gli alloggi
della __________.
D11: Possiede
un'autovettura di sua proprietà? In Svizzera? In Italia? In altri paesi? Ci
autorizza a chiedere la conferma all'autorità competente?
R11: Non possiedo autovetture né in Svizzera né all'estero.
D12: Ha delle
proprietà immobiliari/fondiarie in Svizzera? In Italia? In altri paesi? Ci
autorizza a chiedere la conferma alle autorità competenti?
R12: Non
possiedo nessuna proprietà immobiliare/fondiarie né in Svizzera né all'estero.
D13: Quando ha
abitato ad __________ è corretto affermare che abitava presso le "baracche
della ditta __________?
R13: Sono
alloggi per i dipendenti con bagni e cucina in comune, camere indipendenti.
D14: Quando ha
abitato a __________ in Via __________ è corretto affermare che abitava presso
le "baracche" della ditta __________?
R14: Sono
alloggi per i dipendenti con bagni e cucina in comune, camere indipendenti.
D15: A partire da quale data abita a __________ in Via __________?
R15: Da marzo 2016 come da contratto d'affitto.
D16: Con chi abita a __________ in Via __________?
R16: Con __________
che ho cosciuto durante il __________ nel 2013.
D17: Descriva l'appartamento di __________
R17: Trattasi di
un appartamento di 50 m3 composto da un bagno (doccia e vasca da bagno), 1 sala
con due lettini, un divano piccolo e un tavolino con la tv; una piccola cucina
con il forno che non funziona, i riscaldamenti non funzionano, la lavastoviglie
non funziona. Abbiamo una lavatrice in comune (che funziona) con tutti gli
inquilini (circa 20 inquilini). Abbiamo un parcheggio non coperto dove il mio
collega lascia la sua autovettura.
D18: E' abbonato
a centri fitness, riviste, giornali, associazioni/società oppure club?
R18: Nulla.
D19: Dagli atti
in nostro possesso risulta che non si è presentato alla giornata informative
(Diritti&Doveri) del 06.03.2017 ed anche al primo colloquio presso l'URC di
__________ del 07.032017. Per quale ragione? Dove si trovava dal 05.03.2017 al
08.03.2017
R19: In merito
all'appuntamento del 06.03.2017, previsto per le ore 14.00, posso dire che non
sono riuscito a prendere in tempo il treno per arrivare a __________. In
pratica, il week-end ero a casa in Italia per vedere i figli (passo a prenderli
a casa della ex moglie e li porto dai miei genitori), di conseguenza il lunedì
volevo rientrare in Svizzera per presentarmi agli appuntamenti ma ho avuto
difficoltà a staccarmi dai figli così sono arrivato in stazione dei treni verso
le 10.15 ma non vi erano più treni in direzione di __________, il primo era
alle 14.20. Sono dunque rimasto in stazione e sono andato a mangiare la pizza
ai frutti di mare. In seguito ho preso il treno delle 14.20 e durante il
tragitto mi sono sentito male. Preciso che la mattina ho chiamato il mio amico __________
chiedendogli di chiamare l'URC e comunicare che non sarei arrivato in tempo
all'appuntamento. Come detto, durante il viaggio in treno non sono stato bene e
mi sono dovuto recare dal medico, dot. __________ di __________, per farmi
prescrivere i medicamenti (fera avere certificato ufficiale e prescrizione
medica). Per questa ragione non mi sono presentato al primo colloquio previsto
per il 07.03.2017 ore 09:00.
D19bis: Da
Google mostro che è presente un treno che parte da __________ alle ore 11:25
con arrivo a __________ alle ore 13:10.
R19bis: lo avevo
chiesto a dei controllori del treno e mi hanno detto che c'era unicamente il
treno delle 14:20 che si fermava a __________. Solo dopo, verso le 13:45 quando
ho comprato il biglietto per __________, mi hanno comunicato che era presente
un treno alle 11:25.
D20: In data
08.03.2017 si è recato presso lo studio medico del dott. __________ a __________,
per quale ragione?
R20: Per forti
dolori alla pancia, e dissenteria.
D21: In data
13.03.2017 non si è presentato alla giornata informativa ed in data 14.03.2017
non si è presentato al primo colloquio presso l'URC di __________ (per la
seconda volte)? Per quale ragione? Dove si trovava?
R21: Sono sceso
domenica mattina, 12.03.2017, con l'intento di portare i bimbi dal medico il
lunedì 13.03.2017. Ma purtroppo non sono riuscito a ritirare i bambini in
quanto la moglie si è negata e così martedì 14.03.2017, verso le 10:00ca, mi
sono recato dal mio avvocato per cercare di chiarire la situazione ed
aggiungere quanto successo alla carte che verranno presentate in sede di
audizione per la sentenza di divorzio. Ho mangiato a pranzo dai miei genitori
che poi mi hanno accompagnato in stazione per rientrare in Ticino. Sono
arrivato a __________ nel tardo pomeriggio, verso le 17:00 ca. Il giorno
seguente mi sono recato presso gli uffici dell'URC di __________ per spiegare
quanto era successo.
D22: Dove si trovava la sera del 14.03.2017 alle ore 21:15?
R22: Posso dire
che ero a casa ma probabilmente stavo dormendo, tengo a precisare che nello
stabile abbiamo dei problemi con il campanello e che è già capitato che non
sento quando amici bussano alla porta. Confermo che non sono uscito di casa la
sera del 14.03.2017.
D20: Ha eseguito
le ricerche di lavoro per il mese di febbraio 2017 e marzo 2017?
R20: Le ricerche
di febbraio non le ho eseguite in quanto pensavo di essere esentato a causa di malattia
D20bis: Dove si
trovava il sabato 18.03.2017 e domenica 19.07.2017?
R20bis: Mi
trovavo sempre a casa dei miei genitori in quanto week-end con i figli.
D20tris: Dove si
trovava sabato 25.03.2017 e domenica 26.03.2017?
R320tris: La
mattina è venuto il mio amico __________ a prendermi a casa e siamo andati alla
stazione di servizio __________ di fronte l'appartamento. Dopo aver bevuto
qualche cosa insieme siamo andati a casa sua a __________, di fronte la
stazione ferroviaria, dove sono rimasto fino a quasi mezzogiorno. Il pomeriggio
è passato ancora lui a prendermi e siamo andati a __________ per una
passeggiata, sono tornato a casa verso le 18:45ca. Ho mangiato di corsa in
quanto avevo appuntamento con un direttore lavori, sig. __________, per una
possibile opportunità. Siamo rimasti a parlare fino alle 22:00ca.
Domenica
26.03.2017 la mattina sono sceso all'__________ a bere il caffè mentre al
pomeriggio sono andato a __________ per una passeggiata, sono rientrato nel
tardo pomeriggio.
D21: E' iscritto all' A.I.R.E?
R21: Si
D22: A quale cassa malattia è iscritto?
R22: __________
per la base mentre la complementare è con la __________.
D23: Nell'appartamento
di __________ ha un contratto di telefonia fissa?
R23: Nessun allacciamento telefonico rete fissa.
D24: Nell'appartamento di __________ ha un contratto per la TV?
R24: Possiamo
vedere la TV grazie ad un abbonamento wiifee, Internet.
D24bis: come dividete le spese dell'appartamento ed extra?
R24bis: divisione a metà di tutte le spese (affitto ed extra)
D25: Dove vengono versate le ID?
R25: Sul conto
corrente bancario __________ (dal 2015 ho questo conto), prima avevo anche un
conto presso la __________ ma che è stato chiuso nel 2015. Non possiedo
D26: Quali sport pratica?
R26: No
D27: Quali sono i suoi hobby/interessi?
R27: pesca e
mountain bike. Ma purtroppo non ho abbastanza soldi per permettermi di seguire
Fatti
i miei interessi.
D28: Vuole aggiungere qualche cosa?
R28: Niente.” (Doc. 11)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 16 giugno 2017) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF
8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio
2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Inoltre, per costante
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ;
STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546;
DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa;
STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per
una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Al riguardo, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per
prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid.
5.2 pag. 594 seg.)”.
Alla luce
della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del
31 marzo 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha
ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente non ha concretizzato
un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova,
utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa in Italia.
In
tale contesto va innanzitutto evidenziato che, prima di trasferirsi in Italia,
tutta la famiglia ha risieduto in Svizzera dal 2009 al 2012.
A
__________ (provincia di __________), che dista circa 173 km da __________ in
automobile ed è raggiungibile in treno in circa 3 ore e 30 minuti (cfr. www.ffs.ch),
vivono infatti la moglie, da cui è separato di fatto dal 2014 e giudizialmente
dal 2015, e i due figli, __________ nata nel 2009 e __________ nato nel 2010,
affidati alla madre.
L’assicurato
esercita il diritto di visita, presso l’abitazione della sua famiglia
d’origine, dove risiedono i genitori e il fratello e che si trova a __________
a circa 17 km da __________.
Alla luce di queste
intense relazioni con gli altri familiari, il TCA ritiene che, malgrado la
separazione giudiziale dalla moglie, l’assicurato abbia il centro delle proprie
relazioni in Italia. Del resto, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015,
contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal
Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016
(cfr. consid. 2.1), aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si
sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il
centro dei suoi interessi in X._________, visto in particolare il rientro
settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia la Sezione
del lavoro che alla Polizia cantonale”. Il TCA è arrivato alla stessa
conclusione nella STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016, consid. 2.4, citata
dall’amministrazione (cfr. consid. 1.4).
A __________ il ricorrente
vive invece in un monolocale che divide peraltro con un collega di lavoro.
A nulla di diverso può
portare il fatto che l’assicurato abbia amici in Svizzera, che sia affiliato a
una cassa malati e che riceva cure mediche nel nostro paese.
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 7 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI non è in concreto realizzato.
2.3. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto ai precedenti considerandi, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che
le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V
590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017;).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr.STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590
consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.
Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente
dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia
degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato
membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si
trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 186/2017 del 1°
settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel,
points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
Considerandi
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2
).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione
in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del
diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi
concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il
centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto
della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo
luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere
che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le
prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una
sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere
rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo, il
ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti
giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata,
dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo,
come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano
la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una
violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi.
Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo
giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con
i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno
quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato
falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65
comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in
disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";
"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di
opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche
stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non
ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata
8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello
statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.4
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito
che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori
stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V
140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.
3.5
-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto
di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle
sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2
dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono
stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39
del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto
lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B
dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva
una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto
di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel
dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra
dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è
stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del
18.
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte
non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato
considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa
pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti
la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa
e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso
frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA,
nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze
cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso
frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169.
(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione
ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12
giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di
proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.
rispettivamente in Provincia di Y..
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che
l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una
procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato
trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando
nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del
ricorrente (al beneficio presso X.___________ di impieghi temporanei che
talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella
dei lavoratori stagionali.
In una
sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in
presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni
quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,
lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di
contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.5
Nella presente
fattispecie, l’assicurato ha dichiarato il 31 marzo 2017 che si recava a
visitare i due figli nati nel 2009 e 2010, in treno, circa due volte al mese
(cfr. Doc. 11, risposte 1 e 5).
Tra il 2013 e il 2015 egli
rientrava invece settimanalmente (cfr. Doc. 11, risposte 1 e 7).
Nel corso del mese di marzo
2017.
l’assicurato si è recato in Italia almeno 3 tre volte (cfr. Doc. 11,
risposte 19, 21 e 20bis) ed ha mancato per due volte gli incontri fissatigli
presso l’URC (6 e 7 marzo e 13 e 14 marzo 2017, cfr. Doc. 8 e Doc. 9).
In simili condizioni, il TCA
ritiene, in applicazione del criterio della probabilità preponderante, che il
rientro dell’assicurato in Italia avviene di regola una volta alla settimana.
Questa Corte ha concluso in
modo analogo in una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017, nella quale ha
rilevato:
" (…)
Nella presente fattispecie, è vero che l’assicurato
in sede di audizione ha dichiarato di rientrare in Italia non settimanalmente
ma ogni 15 giorni (“di regola si fa una volta a testa il tragitto”; cfr. doc.
8). D’altra parte però tenuto conto della sua situazione familiare complessiva
(moglie con figlio di 9 anni che abitano a _________ che dista 88 km da _________
e 97 km da _________; cfr. www.viamichelin.ch; moglie - casalinga - che
accudisce sua madre a causa di problemi di salute e che non si fida a lasciarla
a casa da sola; cfr. doc. 8) ed abitativa (appartamento a _________ occupato
anche da due colleghi, cfr. doc. 6/11) è verosimile, applicando il criterio
della probabilità preponderante, che il rientro in Italia del ricorrente
avvenisse di regola settimanalmente, con visite saltuarie della moglie e del
figlio.
Secondo il TCA X. _________ deve dunque essere
considerato un vero frontaliere come stabilito dall’amministrazione (cfr.
consid. 2.4).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Va infine rilevato che,
anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva
settimanalmente, la conclusione non cambierebbe.
Vista la tipologia del
lavoro svolto (muratore; cfr. Doc. 3), attraverso un contratto di durata
indeterminata (cfr. Doc. 6; Doc. I pag. 9), che lo occupava per tutto l’anno dal
lunedì al venerdì, l’assicurato non può essere qualificato come falso
frontaliere, analogamente a quanto stabilito da questa Corte nelle STCA
38.2015.44
del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e
diversamente da quanto deciso nella STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 (cfr.
consid. 2.4).
Anche da questo profilo
dunque, va negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
Come già sottolineato dal
TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178.
In
tale contesto il TCA ricorda inoltre che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017.
consid. 4.2).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 16 giugno 2017 deve essere confermata.
2.6
La patrocinatrice
dell’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (audizione del ricorrente,
audizione di testimoni, sopralluogo presso l’appartamento di __________).
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre
2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01
dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26
novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti