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Decisione

38.2017.58

A ragione negato dt a ID da ottobre 2016. Non residenza in Svizzera: centro relaz.pers. in Italia dove vivono 2 figli minorenni, ex moglie e madre. Ass. in Italia propriet.di un appartam. con 2 camere

29 gennaio 2018Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i due figli e la madre, mentre i legami con il Ticino sono molteplici e

altrettanto importanti. Se considerati complessivamente, tali elementi militano

- in applicazione del principio della probabilità preponderante - sia per

numero che per influenza in favore di una residenza effettiva in Svizzera. (…)”

(Doc. I pag. 12-13)

1.3. Nella sua risposta del 18

settembre 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso rilevando

in particolare:

" (…)

Ora, come detto, conformemente a quanto precede, l'UG ha ritenuto

maggiormente probabile fiche le persone con le quali il signor RI 1 conserva i

rapporti più stretti siano i figli - e la madre - e che il centro delle sue

relazioni personali - e quindi la sua residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI - si trovi a __________. Per quanto riguarda l'esistenza di legami

con altre persone si rammenta come simili rapporti non siano insoliti per la

maggior parte dei frontalieri attivi per un certo periodo nel nostro paese

(cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.5; STF 80_656/2009 del 14

aprile 2010 consid. 8.2; STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017 non - ancora -

pubblicata, riguardante un cittadino svizzero, considerato frontaliero, con

abitazione e moglie residente in Italia, mentre i figli maggiorenni, gli amici,

l'attività professionale della moglie e l'attività extraprofessionali

dell'assicurato si trovano in svizzera).

È quindi da considerarsi residenza secondaria, e non primaria ai

sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, la dimora dell'assicurato a __________

di 2.5 locali, abitati unitamente al fratello __________ (di loro proprietà), e

di cui, peraltro, una camera non sarebbe utilizzata in quanto tutti e due

dormirebbero sul divano (doc. 6 pag. 2). (…)” (Doc. V)

1.4. Il 2 ottobre 2017 la

patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente

tenore:

" (…)

Ad. 2.2. la conclusione cui giunge l'Autorità inferiore,

secondo cui il signor RI 1 avrebbe "potuto chiedere – se questa fosse

stata la sua reale volontà – che il diritto di visita fosse organizzato in modo

da non dover rientrare in Italia

settimanalmente" non è in concreto sostenibile.

Non si può pretendere che il signor RI 1 si privi di un ampio

diritto di visita per finalità amministrative, segnatamente al solo scopo di

ulteriormente confermare la sua residenza Svizzera. Nemmeno si può obbligare

dei ragazzini di 14 e 15 anni ad affrontare soli il viaggio per venire a trovare

il papà in Ticino, rispettivamente il padre o la madre a fare avanti e indietro

quattro volte per portali in Svizzera. E ciò a maggior ragione quando il signor

RI 1 ha acquistato un appartamento esattamente allo scopo di esercitare il

proprio diritto di visita in un ambiente e una città familiare ai figli per

cercare di dare loro una certa stabilità a seguito del divorzio e del suo

trasferimento.

Ad. 2.3. ultimo paragrafo: La giurisprudenza ha avuto modo di

stabilire che la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria

famiglia (in casu i figli) nello Stato della residenza iniziale, non

può, di per sé, essere sufficiente a determinare il centro delle relazioni

personali dell'assicurato; non si tratta infatti dell'unico criterio da

prendere in considerazione per determinare tale aspetto della vita di una

persona.

Non si può dunque prescindere da un'analisi approfondita del caso

concreto, tenendo conto di tutti i principi generali sviluppati dalla dottrina

e dalla giurisprudenza in materia.

Ad. 2.4. La valutazione dell'Ufficio giuridico secondo cui, con

maggiore probabilità, il signor RI 1 avrebbe il centro dei suoi interessi a __________

perché conserva rapporti più stretti con i figli e con la madre rispetto a

quelli esistenti con il fratello, gli amici e i conoscenti, non trova riscontro

negli atti. Trattasi di conclusione astratta senza alcun elemento concreto e

tangibile a suffragio. Al contrario il ricorrente ha ben dimostrato di avere

strette relazioni personali in Svizzera, ciò che potrà essere confermato con le

audizioni testimoniali proposte. L'istruttoria avrà altresì modo di confermare

come l'abitazione in Svizzera sia principale e prioritaria rispetto

all'appartamenti di __________, qualificabile piuttosto quale pied-à-terre.”

(Doc. VII)

Al riguardo il 9 ottobre

2017 la Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…)

La dichiarazione di frequenza dell'esercizio del diritto di

visita, rilasciata dalla signora __________ il 29 settembre 2017 (doc. C), non

appare plausibile. Tant'è che nell'opposizione 11 maggio 2017 non vi è menzione

di alcun cambiamento già intervenuto al riguardo (il quale, secondo la

precitata dichiarazione risalirebbe ad inizio aprile 2017), anzi, viene

precisato che la frequenza non sarebbe cambiata a seguito della disoccupazione

(doc. 14 p.to 3 pag. 11) e che, tutt'al più, si prospetterebbero cambiamenti

futuri (doc. 14 p.to 2.2. pag. 8).

Ma anche volendo ammettere il cambiamento invocato, è necessario

precisare come ciò non muti né lo statuto dell'assicurato (vero frontaliere),

stabilito in funzione della situazione prima dell'insorgere della

disoccupazione (Circolare ID 883 A34), né il fatto che la sua residenza

primaria, in ogni caso, deve essere collocata a __________.” (Doc. IX)

Il 19 ottobre 2017 la

rappresentante del ricorrente ha sottolineato che:

" (…)

1La dichiarazione 29.09.2017 rilasciata dalla signora __________

(doc. C) autentica e non fa che confermare la frequenza con cui il signor RI 1

rende visita ai suoi figli a far tempo dalla scorsa primavera (due volte al

mese). L'opposizione 11 maggio 2017 indicava infatti possibili cambiamenti

(punto 2.2.), nel frattempo intervenuti. Nell'eventualità in cui questo

Tribunale dovesse avere dubbi rispetto all'attendibilità di tale dichiarazione,

questa potrà essere confermata dalla signora __________ mediante audizione

testimoniale.

2Diversamente da quanto esposto dall'Ufficio giuridico,

tale cambiamento di frequenza è sintomatico del fatto che il ricorrente ha la

propria residenza primaria in Svizzera e non ha alcuna intenzione di tornare

nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione in Ticino 10 anni

fa.

3Se, come sostiene l'Autorità inferiore, il ricorrente

avesse effettivamente la propria residenza primaria a __________ egli si

sarebbe trasferito in Italia durante il periodo di disoccupazione o avrebbe

quantomeno intensificato le proprie visite in quel Paese, ciò che non è il

caso. Di più: è l'esatto opposto.

3Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte federale

(DTF 138 V 186), citata da questo lod. Tribunale nella sentenza 38.2015.53 del

2.12.2015 (pag. 10), nella valutazione complessiva del caso occorre tenere da

conto l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze,

di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione. Questo

cambiamento nei diritti di visita va dunque considerato nell' apprezzamento

dell'intenzione di RI 1 di conservare la propria residenza effettiva in Ticino.”

(Doc. XI)

Considerandi

2.1

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

Questo

concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di

prestazioni, vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e

si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23

CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia

ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a

pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e

non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017).

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza

del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche

più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di

lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”

dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il

ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale

gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato

che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione

dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione,

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In

quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus

particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont

scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1

LTF.”

In una sentenza

8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere, argomentando:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi

sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni

per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente

avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze

persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata

la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri

figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva

ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto

l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato

la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato

aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a

Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in

Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli

italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano

in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione

erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso

di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava

nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio

domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come

anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il

centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle

relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2

Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il

ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.

1.

) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso

dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente

di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i

quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.

Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni

si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando

singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve

dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un

momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze

giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta

in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si

possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3

Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre,

il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi

frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere

considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto

federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

2.2

Nella presente fattispecie,

questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Il 14 marzo 2017 la Cassa __________

ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare se l’assicurato adempie i presupposti

necessari per concedere il diritto alla disoccupazione in seguito all’effettiva

residenza in Svizzera, sulla base delle seguenti indicazioni:

" La persona

in oggetto è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 04.10.2016 nella

misura del 100%; da tale data l’assicurato è posto al beneficio delle indennità

di disoccupazione.

L’ex moglie ed i figli risiedono a __________.

L’assicurato risiede a __________ con il fratello, in un

appartamento di comproprietà con lo stesso.

Sulla base di una segnalazione anonima pervenutaci in data

22.02

, la Cassa ha proceduto a convocare l’assicurato in data 28.02.2017

ponendogli i quesiti necessari per verificare l’effettiva residenza in

Svizzera.” (Doc. 7)

Il verbale d’audizione del

28.

febbraio 2017 redatto da __________ e __________ della Cassa e sottoscritto

da RI 1, nato nel 1971, ha il seguente tenore:

" (…)

Dal momento della sua iscrizione in disoccupazione si è mai

recato all'estero?

Sì, mi sono recato a __________ per questioni lavorative, per mantenere

i contatti con i clienti che già avevo e per acquisirne di nuovi. Mi ci sono

recato 2 settimane fa, ma non ho pensato di comunicarlo alla Cassa, e per

quanto riguarda la compilazione errata del formulano di autocertificazione IPA

legata alla mia assenza, l'ho compilato col solito automatismo.

Sig. RI 1 dove abita esattamente?

Via __________

A quanto corrisponde la sua pigione?

È di mia proprietà in comproprietà con mio fratello.

Vorrei precisare che, questo non è il mio primo appartamento di

proprietà, anni fa ne avevo acquistato uno a __________, in seguito l'ho

venduto e mi sono spostato in affitto, con mio fratello, prima a __________ e

poi a __________, in seguito, circa agosto 2015, abbiamo deciso di comprare

l'attuale appartamento.

Chi paga l'affitto?

Paghiamo un'ipoteca.

La sua abitazione è condivisa con altre persone?

Sì, con mio fratello gemello che si chiama __________.

Di quanti locali è composto il suo appartamento?

È composto da 2.5 locali, ingresso, cucina, soggiorno, bagno e una

sola camera da letto.

La camera non viene utilizzata, ma dormiamo tutti e due (io e mio

fratello) sul divano.

L'appartamento dispone di un unico posteggio di proprietà, motivo

per il quale abbiamo dovuto affittarne uno.

Sa quantificare i metri quadri?

All'incirca 70 mq

Dal suo incarto risulta che i suoi figli vivono in Italia, è

corretto?

Si è corretto.

Come fa uso del suo diritto di visita?

Mi reco dai miei figli quasi tutti i weekend, in quanto cosi

stabilito dall'accordo (2 giorni la settimana).

Con quale frequenza rientrava, durante l'attività lavorativa,

presso la sua famiglia?

Quando già lavoravo in Svizzera scendevo, a settimane alterne, una

settimana scendevo il giovedì e il venerdì, mentre l'altra il sabato e la domenica.

Tra l'altro ci terrei a precisare che, al momento del rilascio del

mio permesso C, ho ben specificato che mi recavo ogni weekend dai miei figli a __________.

È già capitato anche che andassi a prenderli al venerdì sera e li

portassi a __________ per il week end, non vi sono "regole" ci

organizziamo settimana per settimana.

Con quale frequenza rientra, dal momento della sua iscrizione

in disoccupazione, presso la sua famiglia?

Vedi sopra, rientro nei weekend per poter esercitare il mio

diritto di visita.

Attualmente quale è la sua durata settimanale di soggiorno a __________?

Risiedo a __________ 5 giorni alla settimana.

Quali legami ha con la Svizzera?

Oltre alla questione lavorativa, ho delle amicizie che mi legano

alla Svizzera, come pure mio fratello con il quale vivo.

Per quale motivo ha deciso di iniziare un'attività lavorativa

in Svizzera?

Tra il 1996 e il 1998 ho lavorato in un'azienda di brokeraggio __________,

dove ho conosciuto il sig. __________.

L'azienda è stata acquisita da una società __________ e ci hanno

trasferito in Italia.

Nel frattempo __________ ha poi costituito la __________ (ora

fallita) e quando gli affari con la società italiana sono andati male, mi ha

proposto di tornare a lavorare in Svizzera con lui.

La sua famiglia (ex moglie, figli, genitori, ecc.) dove

risiedono? Casa propria o in affitto?

Mia madre a __________ e i miei figli a __________ con la madre.

Quando mi reco nei weekend a __________, risiedo presso un

appartamento di mia proprietà composto da 2 camere da letto.

L'ho acquistato nel 2009/2010 circa così da poter esercitare il

mio diritto di visita sui figli, quali si fermano da me a dormire durante le mie

visite.

Quale tipo di legame ha con la madre dei suoi figli?

Siamo in buoni rapporti.

Ha una Cassa malattia? Quale?

Si, __________.

Ha un medico Svizzero?

__________ prevede il call center

È membro di associazioni senza scopo di lucro, società o altri

enti in Svizzera/Italia? Quali?

No.

È abbonato a giornali o riviste?

No.

Come effettua le sue ricerche di lavoro?

Internet, e di persona.

Ha un collegamento ad Internet?

Si, __________ (TV e Internet) a mio nome

Ha stipulato contratti telefonici fissi/cellulari?

Fissi no, cellulare __________.

Può indicarci i suoi numeri di telefono fissi/cellulari?

__________

Può indicarci i suoi indirizzi di posta elettronica?

__________

Ha un veicolo (macchina/moto)? Quale? In caso affermativo, tale

veicolo in quale paese risulta essere immatricolato?

Sia macchina che moto. La macchina è in leasing __________

acquistata vicino a __________.

Tale veicolo ha targhe Svizzere/estere?

Sì, ha targhe svizzere.

Per tale veicolo ha stipulato una assicurazione in Svizzera?

Sì, con __________ per quanto riguarda la moto, invece per la

macchina __________.

Ha stipulato un abbonamento per il trasporto con i mezzi

pubblici?

No, non ho stipulato alcun abbonamento.

Come effettua i normali pagamenti (contanti/carte di

credito/ecc)?

Con carta di credito.

È iscritto all’AIRE (l’AIRE è l’anagrafe della popolazione

italiana residente all'estero).

Sì, sono iscritto all'AIRE dal 2007/2008.

Segnalazione anonima:

Sig. RI 1, attualmente svolge un'attività lavorativa presso uno

o più datori di lavoro? In caso affermativo voglia indicarci nome e sede del

datore di lavoro/società.

Sto aiutando una società __________ ad ottenere un mandato ad __________

tramite il mio pacchetto di conoscenze, motivo per il quale mi sono recato ad __________,

così da potermi poi creare un futuro lavorativo.

Conosce il Gruppo __________ di __________?

È la società __________ che sto aiutando; vi è la possibilità di

un'eventuale assunzione futura.

Ha mai lavorato per loro?

No, non ho mai lavorato per suddetta società.

Conosce il Sig. __________?

Certamente, è un ex collega della __________ che ora lavora per la

__________.

È proprio tramite lui che ho avuto il contatto con la __________.

Ha sottoscritto un contratto di lavoro?

Assolutamente no.

È in procinto di sottoscriverne uno?

Se gli affari dovessero andare bene chiederò loro un'assunzione

portando loro il mio pacchetto clienti.

Quale è la sua funzione/posizione all'interno della società __________?

Non occupo nessuna posizione; sto svolgendo una funzione di

mediatore mettendo a disposizione la mia rete di contatti.

Possiede delle azioni della __________?

Non possiedo azioni della società.

Da quanto tempo svolge tale attività (mediatore)?

Il mio viaggio ad __________ per la __________ era il primo,

quindi da febbraio 2017.

È stato retribuito per i giorni in cui ha lavorato?

Non sono stato retribuito e non ho pagato il viaggio ad __________.

Per quale motivo non ci ha informati di tale attività e delle

sue assenze tramite l'apposito formulario di autocertificazione IPA?

Non c'ho pensato per quanto concerne l'informare la Cassa

dell'attività di mediatore presso la __________, e per quanto riguarda la

compilazione errata del formulano di autocertificazione IPA, l'ho compilato col

solito automatismo.

Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?

Vorrei aggiungere che, secondo il mio parere, la segnalazione in

questione è stata fatta dal mio ex socio __________, col quale vi è una causa

penale in corso. (…)” (Doc. 6)

Il 29 marzo 2017

l’assicurato è stato sentito dall’ispettore dell’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro __________.

In quell’occasione è stato

allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurato:

" (…)

ADR: Preciso che

il 13, 14 e 15 febbraio 2017 ero ad __________ per far partecipare la Società __________

di __________ a una gara di coperture assicurative per la costruzione di una

porta aerei. La società __________ è poi stata invitata alla gara. Mi è stato

pagato unicamente il viaggio dal mio ex collaboratore __________.

A __________ era presente anche il

signor __________, per questo so esattamente che è stato lui a scrivere la

lettera anonima, da __________ mi ha scritto un messaggio su Whatsapp.

Il mio errore è stato non comunicare

all’URC il mio soggiorno ad __________, ma è stata una cosa improvvisa. E visto

che vorrei poter lavorare per la società __________ non ho esitato.

Nel 2007 io e il signor __________

abbiamo costituito la società __________ (tutta la storia viene citata nel

esposto penale del 13.06.2016).

Non vengo assunto in quanto non ho

clienti da portare. Se vincono la gara che ho menzionato potrei essere assunto.

A Maggio 2017 saprò dire di più.

Questa situazione è unicamente causata

dall'esposto legale che ho fatto contro il mio ex datore di lavoro __________.

Possiedo copia della segnalazione anonima che era nell'incarto che ho richiesto

alla Cassa disoccupazione. Sono perfettamente a conoscenza da chi è stata

scritta.

Preciso che nel mio vecchio contratto di

lavoro era inserita una clausola che prevedeva 1 anno dal termine d'impiego

quale non concorrenza, il quale doveva essere remunerato in rate trimestrali,

non ho mai ricevuto un franco.

D1: Da che data è iscritto in disoccupazione?

R1: Dal

04.10.2016

Preciso che nonostante non percepissi stipendio da aprile 2016 mi

sono iscritto solo a ottobre 2016.

D2: Quando si

è iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?

R2: Sempre del C emesso nel 2012.

D3: Attualmente sta lavorando?

R3: No. Confermo di non avere alcuna entrata.

D4: Quale è

stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?

R4: Lavoravo

presso la __________, Succursale di __________, in qualità di broker

assicurativo.

D5: Per quale

motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di lavoro?

R5: Per

motivi personali tra me e il signor __________ che mi ha rubato un sacco di

soldi circa 4'000'000 di chf. (vedi esposto penale del 13.06.2016)

D6: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?

R6: Si nel 1997 e 1998

D7: Qual è la

sua formazione professionale, dove e quando si è formato?

R7: Ho iniziato a fare il broker assicurativo marittimo dal

1996.

D8: Presso la

ditta __________, Succursale di __________ (ultimo datore di lavoro) come era

organizzato il tempo di lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)

R8: Da Lunedì al venerdì 40 ore settimanali.

D9: Mentre lavorava dove abitava?

R9: A __________.

D10: Dopo la

fine del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua

situazione abitativa?

R10: A __________

D11: E' previsto qualche cambiamento?

R11: No.

D12: Qual è la sua situazione famigliare?

R12: Sono divorziato con 2 figli di 13 e 14 anni.

D13: Dove risiedono i suoi famigliari?

R13: La mia ex moglie ed i miei 2 figli risiedono a __________.

D13a: Quante volte si reca in Italia a trovare i suoi figli?

R13a: Quasi tutti

i fine settimana vado a __________ dove ho un appartamento open space.

D14: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?

R14: Ho sempre

avuto la stessa frequenza. Vado a trovare i miei figli quasi tutti i fine

settimana a __________. Ribadisco di averlo confermato al rilascio del permesso

C, nella sede della Polizia comunale di __________.

D15: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?

R15: Sempre

uguale non ho ne aumentato ne diminuito le visite. Allo stato attuale posso

dire che diminuiranno essendo oramai degli adolescenti. A __________ vive anche

mia madre.

D16: Come svolge le sue ricerche di lavoro?

R16: Principalmente via internet.

D17: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?

R17: Risk

manager. Entrare aziende di trasporti e rifare il pacchetto assicurativo.

D18: Da quale data e dove risiede in Svizzera?

R18: Nel 1997 e

1998.

a __________. Dal 1998 al 2007 ho risieduto a __________. Nel 2007 mi sono

nuovamente trasferito in Ticino, ho comprato un appartamento presso il __________

di __________. Dal 2010 al 2012 avendo veduto l'appartamento e ho vissuto in

affitto a Maroggia sopra il mio ufficio. Dal 2012 al 2014 vivevo con mio

fratello a __________ al complesso __________ della famiglia __________. 2015

abbiamo comprato (io e mio fratello) un appartamento a __________ Residenza __________

di 2.5 locali.

D19: Vive solo in Svizzera?

R19: No con mio fratello.

D20: Come è composta la sua attuale abitazione?

R20: È un appartamento da 2.5 locali.

D21: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R21: Paghiamo l'ipoteca. A titolo personale verso 1’000 fr

mensili.

D22: Si è iscritto all'AIRE, da quando?

R22: Si.

D23: È proprietario di immobili in Italia?

R23: Si un appartamento a __________.

D24: Ha figli?

R24: 2 figli.

D25: Dove frequentano le scuole?

R25: A __________

D26: Chi si occupa della custodia dei suoi figli?

R26: La loro madre e mia ex moglie.

D27: La sua ex moglie lavora?

R27: Dice di no.

D28: Per che motivi rientra in Italia?

R28: Per

esercitare il mio diritto di visita ai figli. Corrispondo con circa 2'500 euro

al mese per il loro mantenimento, quindi lo faccio valere.

D29: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?

R29: Si, una __________

targata TI __________ ed una moto __________ targata TI __________

ADR: Confermo di

risiedere in Svizzera a tutti gli effetti, sono comproprietario di un appartamento

con mio fratello. Nei fine settimana mi reco a __________ a trovare i miei

figli e mia madre, ho anche un appartamento di mia proprietà, ma ribadisco che

la mia vita in Svizzera.” (Doc. 9)

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 19 giugno 2017) che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014

consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Inoltre, per costante

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015

consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004

U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,

p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT

II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Al riguardo, in una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per

prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali

sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è

ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della

prima ora; DTF 142 V 590 consid.

5.2

pag. 594 seg.)”.

Alla luce

della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nei verbali

del 28 febbraio e 29 marzo 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto

un'importanza decisiva.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro

ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Nella presente fattispecie

il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa in Italia.

A __________, che dista da

__________ due ore e mezza, vivono infatti i suoi figli di 13 e 14 anni (che

vede due giorni la settimana), la sua ex moglie (che ha l’affidamento dei

figli) e sua madre.

Alla luce di queste

intense relazioni con gli altri familiari (figli e madre), il TCA ritiene che,

malgrado il divorzio dalla moglie, l’assicurato abbia il centro delle proprie

relazioni in Italia. Del resto, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015,

contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal

Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016

(cfr. consid. 2.1), aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si

sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il

centro dei suoi interessi in X, visto in particolare il rientro settimanale in

Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia la Sezione del lavoro che

alla Polizia cantonale”; vedi pure la STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016,

consid. 2.4).

A __________ l’assicurato

è proprietario di un appartamento composto da due camere letto.

A __________ egli è invece

comproprietario insieme con il fratello gemello di un appartamento di 2,5

locali (cfr. doc. 6: “La camera non viene utilizzata, ma dormiamo tutti e due

(io e mio fratello) sul divano”).

A nulla di diverso può

portare il fatto che l’assicurato abbia amici in Svizzera, che sia affiliato a

una cassa malati e che riceva cure mediche nel nostro paese.

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 19 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI non è in concreto realizzato.

2.3

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017;).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V

590.

consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.

Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente

dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia

degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato

membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro

nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si

trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1°

settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3

pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La

Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa

disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza

Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71

(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo

tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel,

points 49 et 50).

6.3

La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27.

septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2

).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo

l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione

in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del

diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi

concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il

centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto

della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo

luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere

che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le

prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una

sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere

rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere

considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.

Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che

si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso

frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso

un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,

come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,

5.3

e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza

citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento

dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.4

Nella presente fattispecie lo

stesso assicurato ha affermato di rientrare nei “fine settimana in Italia”

(cfr. verbale del 28 febbraio 2017, doc. 6 e verbale del 29 marzo 2017, doc. 9,

risposta 3a: “Quasi tutti i fine settimana vado a __________ dove ho un

appartamento open space” e risposta 14: “Ho sempre avuto la stessa frequenza.

Vado a trovare i miei figli quasi tutti i fine settimana a __________.

Ribadisco di averlo confermato al rilascio del permesso C, nella sede della

Polizia comunale di __________.”).

In tale contesto si

ricorda peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della

prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017; STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;

DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR

2008.

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a).

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato un frontaliere

vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Come già sottolineato dal

TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di

porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.

176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del

23.

novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12

luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto

di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le

prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA

38.2015.44

del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali

invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 19 giugno 2017 deve essere confermata.

2.5

La patrocinatrice

dell’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione di

testimoni e un sopralluogo, cfr. doc. I pag. 16).

Considerato

che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre

2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01

dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26

novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;

STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti