38.2017.58
A ragione negato dt a ID da ottobre 2016. Non residenza in Svizzera: centro relaz.pers. in Italia dove vivono 2 figli minorenni, ex moglie e madre. Ass. in Italia propriet.di un appartam. con 2 camere
29 gennaio 2018Italiano59 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.58
dc/sc
Lugano
29 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 3 aprile 2017 (cfr. doc. 10) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
beneficiare di indennità di disoccupazione dal 4 ottobre 2016 in quanto, da una
parte, l’assicurato non risiede in Svizzera e, dall’altra, egli deve essere
considerato un vero frontaliere. (cfr. doc. A).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice ha
innanzitutto così descritto la situazione professionale e personale
dell’assicurato:
" (…)
Il ricorrente, originario di __________, è giunto per la prima volta
in Svizzera oltre 20 anni fa, e meglio nel 1996, anno in cui ha lavorato alle
dipendenze della compagnia __________ di __________ in qualità di broker
assicurativo marittimo.
Nel 1998 tale società è stata acquistata da una ditta __________,
motivo per cui egli rientrato in Italia dove ha continuato a lavorare come
broker sino al 2007.
Nel 2007 RI 1, separatosi dalla moglie, si è definitivamente
trasferito in Ticino dove, unitamente al socio in affari __________, nel
novembre del 2007 ha costituito la società __________ (__________; qui di
seguito: __________), della quale detiene ancora oggi il 30% del capitale
azionario e dove ha lavorato sino al 2016 in qualità di direttore.
Considerata la situazione consolidata professionalmente in Ticino,
nel 2007 il ricorrente si è iscritto all'AIRE (Albo degli Italiani Residenti
all'Estero) e ha acquistato uno spazioso appartamento a __________, dove si è
definitivamente trasferito con tutti i suoi effetti personali. Nel corso del
2010, raggiunto in Ticino dal fratello __________, egli ha deciso di andare a
convivere con il medesimo prima a __________ in un bel appartamento di 3.5
locali e successivamente (3 anni più tardi) a __________ per motivi di comodità
in un appartamento più ampio dove saltuariamente potrà altresì ospitare i
propri figli, in affidamento alla madre, quando le circostanze lo permettono.
Dal 2007 il ricorrente ha radicato la propria vita in Canton
Ticino, principalmente a __________ e vi è integrato sia nella cerchia delle
sue amicizie ed affetti che nel vissuto territoriale.
Nel 2014 __________ ha ceduto una parte del suo pacchetto clienti
a __________ (succursale di __________, __________), società che ha altresì
ripreso i contratti di lavoro dei dipendenti __________, ivi compreso quello
del ricorrente, il quale stato alle dipendenze di tale azienda in qualità di
responsabile commerciale dell'area __________ sino a maggio 2016, quando il
rapporto di lavoro terminato, con disdetta dell'ottobre 2015.
A fronte della sua nuova situazione economica/ lavorativa, RI 1
non ha più potuto far fronte all'affitto mensile di oltre CHF 3'500.- per
l'appartamento occupato sino a quel momento. Egli ha quindi deciso di
acquistare un nuovo appartamento a __________ di 2.5 locali insieme al fratello
(doc. 8), dove essi attualmente convivono pagando un'ipoteca di
complessivi CHF 2'000.- ed affittano un parcheggio.
Tale appartamento, seppur leggermente più piccolo rispetto al
precedente, è molto spazioso, moderno ed è situato in una palazzina pressoché
nuova, gestita dal __________ di __________ on. __________, con il quale essi
intrattengono buoni rapporti. Tale situazione abitativa è momentanea poiché il
fratello del ricorrente sta costruendo una palazzina a __________ di 4
appartamenti molto ampi (SUL di circa 250 mq l'uno, ora in fase conclusiva) con
l'idea di rilevarne uno per andare ad abitarci a lavori ultimati.
RI 1 è stato al beneficio di un permesso B dal 2007 al 2012, nel
2012 egli ha ottenuto un permesso C, che è stato recentemente rinnovato (doc. 9).
(…)” (doc. I pag. 2-3)
La rappresentante di RI 1
ha poi enumerato le relazioni personali che l’assicurato ha in Ticino (fratello
gemello, amici, hobby, frequentazioni).
Secondo la patrocinatrice
dell’assicurato, a torto, la Sezione del lavoro si è fondata esclusivamente sulla
situazione familiare e sul fatto che egli sia proprietario di un appartamento a
__________.
In realtà egli va ritenuto
residente in Svizzera sulla base dei seguenti elementi:
" (…)
√ la
residenza primaria del ricorrente è da collocare in Ticino, dove il medesimo
proprietario di un bel appartamento con vista lago e dove si trovano la maggior
parte dei suoi effetti personali (vestiti, auto, moto, mobilio,...) e dove vive
le sue relazione interpersonali;
√ l'appartamento
di __________ è stato acquistato a oltre due anni di distanza dal suo
trasferimento in Ticino, ciò a comprova del fatto che la residenza principale
del ricorrente, a partire dal 2007, è da situare in Svizzera. In Italia egli ha
costituito solo una sorta di residenza secondaria legata esclusivamente
all'esercizio dei suoi diritti di visita, mentre la sua residenza effettiva e
principale è in Ticino, dove sono stati fatti gli investimenti più importanti
per quanto riguarda il mobilio e la situazione abitativa;
√ dopo la
disoccupazione RI 1 non si è trasferito a __________, dove vivono i suoi figli,
nonostante egli sia proprietario del citato appartamento, dove ipoteticamente
potrebbe anche vivere; ciò è un chiaro segnale che per l'assicurato la propria
vita è in Ticino ed è la conferma che, sul piano soggettivo, egli è
intenzionato a mantenervi il centro dei suoi interessi indipendentemente dalla
situazione lavorativa;
√ il
ricorrente ha nuovamente trovato lavoro in Ticino per una ditta ticinese (doc.
10), ciò che conferma che il medesimo è perfettamente inserito nel modo del
lavoro ticinese ed ha stretti legami con il mercato svizzero. Questo è
esattamente l'obbiettivo perseguito dalla giurisprudenza ed il motivo per cui
viene esatta una residenza effettiva in Svizzera;
√ egli è
iscritto all'AIRE da molto tempo e meglio da quando ha lasciato l'Italia
definitivamente nel 2007;
√ egli
vive in Svizzera da molti anni (10 ormai), dove beneficia di un permesso C che
è stato ancora recentemente rinnovato (doc. 9), dove paga le imposte e dove ha
stipulato diverse assicurazioni (RC) e abbonamenti (telefono, internet), dove
affiliato a una cassa malati, ...;
√ la
maggior parte delle relazioni personali del ricorrente sia in Svizzera, dove
egli ha stretto legami sociali (amicizie professionali e non) e dove convive
con una parte della sua famiglia (il fratello gemello);
√ egli ha
indicato sin dal principio la necessità di rientrare sovente a __________ per
esercitare il suo diritto di visita sia dinnanzi all'Ufficio del lavoro sia
dinnanzi all'Ufficio della migrazione in occasione del rilascio del permesso C
e il fatto che la frequenza delle visite non è mai cambiata, anche a seguito
della disoccupazione. Ciò è sintomatico del fatto che la residenza effettiva
dell'assicurato è in Svizzera; se così non fosse egli a questo punto
rientrerebbe in Italia con accresciuta frequenza, ciò che non è il caso. II
rientro settimanale non può comunque costituire l'unico criterio sul quale
fondarsi per valutare la posizione del qui ricorrente, poiché come già scritto
la giurisprudenza non esige un soggiorno permanente ed ininterrotto in Svizzera.
La trasparenza e sincerità con cui il ricorrente si è sempre confrontato con le
Autorità non deve essere strumentalizzata ed utilizzata a suo detrimento;
√ egli
sia azionista di una SA in Ticino ed ha importanti progetti lavorativi legati
al territorio;
√ egli ha
dedicato il suo tempo libero ad hobby legati al territorio, quali la __________
(che spesso guida nelle valli nel nostro cantone o nei Grigioni con gli amici
summenzionati), rispettivamente l'hockey e che egli frequenta con regolarità
locali, ristoranti e mostre in Ticino durante il suo tempo libero;
√ nessun elemento indicato al punto 3.2. si è verificato.
La decisione qui impugnata archivia sommariamente tutti gli
aspetti qui elencati, limitandosi di volta in volta a sostenere che trattasi
unicamente di indizi che, da soli, non sono sufficienti per costituire il
centro degli interessi di vita in Svizzera.
Tale conclusione non può essere condivisa, poiché nel caso
presente l'unico aspetto della vita del ricorrente che lo lega all'Italia sono
Fatti
i due figli e la madre, mentre i legami con il Ticino sono molteplici e
altrettanto importanti. Se considerati complessivamente, tali elementi militano
- in applicazione del principio della probabilità preponderante - sia per
numero che per influenza in favore di una residenza effettiva in Svizzera. (…)”
(Doc. I pag. 12-13)
1.3. Nella sua risposta del 18
settembre 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso rilevando
in particolare:
" (…)
Ora, come detto, conformemente a quanto precede, l'UG ha ritenuto
maggiormente probabile fiche le persone con le quali il signor RI 1 conserva i
rapporti più stretti siano i figli - e la madre - e che il centro delle sue
relazioni personali - e quindi la sua residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI - si trovi a __________. Per quanto riguarda l'esistenza di legami
con altre persone si rammenta come simili rapporti non siano insoliti per la
maggior parte dei frontalieri attivi per un certo periodo nel nostro paese
(cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.5; STF 80_656/2009 del 14
aprile 2010 consid. 8.2; STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017 non - ancora -
pubblicata, riguardante un cittadino svizzero, considerato frontaliero, con
abitazione e moglie residente in Italia, mentre i figli maggiorenni, gli amici,
l'attività professionale della moglie e l'attività extraprofessionali
dell'assicurato si trovano in svizzera).
È quindi da considerarsi residenza secondaria, e non primaria ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, la dimora dell'assicurato a __________
di 2.5 locali, abitati unitamente al fratello __________ (di loro proprietà), e
di cui, peraltro, una camera non sarebbe utilizzata in quanto tutti e due
dormirebbero sul divano (doc. 6 pag. 2). (…)” (Doc. V)
1.4. Il 2 ottobre 2017 la
patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" (…)
Ad. 2.2. la conclusione cui giunge l'Autorità inferiore,
secondo cui il signor RI 1 avrebbe "potuto chiedere – se questa fosse
stata la sua reale volontà – che il diritto di visita fosse organizzato in modo
da non dover rientrare in Italia
settimanalmente" non è in concreto sostenibile.
Non si può pretendere che il signor RI 1 si privi di un ampio
diritto di visita per finalità amministrative, segnatamente al solo scopo di
ulteriormente confermare la sua residenza Svizzera. Nemmeno si può obbligare
dei ragazzini di 14 e 15 anni ad affrontare soli il viaggio per venire a trovare
il papà in Ticino, rispettivamente il padre o la madre a fare avanti e indietro
quattro volte per portali in Svizzera. E ciò a maggior ragione quando il signor
RI 1 ha acquistato un appartamento esattamente allo scopo di esercitare il
proprio diritto di visita in un ambiente e una città familiare ai figli per
cercare di dare loro una certa stabilità a seguito del divorzio e del suo
trasferimento.
Ad. 2.3. ultimo paragrafo: La giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire che la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria
famiglia (in casu i figli) nello Stato della residenza iniziale, non
può, di per sé, essere sufficiente a determinare il centro delle relazioni
personali dell'assicurato; non si tratta infatti dell'unico criterio da
prendere in considerazione per determinare tale aspetto della vita di una
persona.
Non si può dunque prescindere da un'analisi approfondita del caso
concreto, tenendo conto di tutti i principi generali sviluppati dalla dottrina
e dalla giurisprudenza in materia.
Ad. 2.4. La valutazione dell'Ufficio giuridico secondo cui, con
maggiore probabilità, il signor RI 1 avrebbe il centro dei suoi interessi a __________
perché conserva rapporti più stretti con i figli e con la madre rispetto a
quelli esistenti con il fratello, gli amici e i conoscenti, non trova riscontro
negli atti. Trattasi di conclusione astratta senza alcun elemento concreto e
tangibile a suffragio. Al contrario il ricorrente ha ben dimostrato di avere
strette relazioni personali in Svizzera, ciò che potrà essere confermato con le
audizioni testimoniali proposte. L'istruttoria avrà altresì modo di confermare
come l'abitazione in Svizzera sia principale e prioritaria rispetto
all'appartamenti di __________, qualificabile piuttosto quale pied-à-terre.”
(Doc. VII)
Al riguardo il 9 ottobre
2017 la Sezione del lavoro ha rilevato:
" (…)
La dichiarazione di frequenza dell'esercizio del diritto di
visita, rilasciata dalla signora __________ il 29 settembre 2017 (doc. C), non
appare plausibile. Tant'è che nell'opposizione 11 maggio 2017 non vi è menzione
di alcun cambiamento già intervenuto al riguardo (il quale, secondo la
precitata dichiarazione risalirebbe ad inizio aprile 2017), anzi, viene
precisato che la frequenza non sarebbe cambiata a seguito della disoccupazione
(doc. 14 p.to 3 pag. 11) e che, tutt'al più, si prospetterebbero cambiamenti
futuri (doc. 14 p.to 2.2. pag. 8).
Ma anche volendo ammettere il cambiamento invocato, è necessario
precisare come ciò non muti né lo statuto dell'assicurato (vero frontaliere),
stabilito in funzione della situazione prima dell'insorgere della
disoccupazione (Circolare ID 883 A34), né il fatto che la sua residenza
primaria, in ogni caso, deve essere collocata a __________.” (Doc. IX)
Il 19 ottobre 2017 la
rappresentante del ricorrente ha sottolineato che:
" (…)
1La dichiarazione 29.09.2017 rilasciata dalla signora __________
(doc. C) autentica e non fa che confermare la frequenza con cui il signor RI 1
rende visita ai suoi figli a far tempo dalla scorsa primavera (due volte al
mese). L'opposizione 11 maggio 2017 indicava infatti possibili cambiamenti
(punto 2.2.), nel frattempo intervenuti. Nell'eventualità in cui questo
Tribunale dovesse avere dubbi rispetto all'attendibilità di tale dichiarazione,
questa potrà essere confermata dalla signora __________ mediante audizione
testimoniale.
2Diversamente da quanto esposto dall'Ufficio giuridico,
tale cambiamento di frequenza è sintomatico del fatto che il ricorrente ha la
propria residenza primaria in Svizzera e non ha alcuna intenzione di tornare
nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione in Ticino 10 anni
fa.
3Se, come sostiene l'Autorità inferiore, il ricorrente
avesse effettivamente la propria residenza primaria a __________ egli si
sarebbe trasferito in Italia durante il periodo di disoccupazione o avrebbe
quantomeno intensificato le proprie visite in quel Paese, ciò che non è il
caso. Di più: è l'esatto opposto.
3Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte federale
(DTF 138 V 186), citata da questo lod. Tribunale nella sentenza 38.2015.53 del
2.12.2015 (pag. 10), nella valutazione complessiva del caso occorre tenere da
conto l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze,
di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione. Questo
cambiamento nei diritti di visita va dunque considerato nell' apprezzamento
dell'intenzione di RI 1 di conservare la propria residenza effettiva in Ticino.”
(Doc. XI)
Considerandi
2.1
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e
si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23
CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia
ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a
pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e
non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza
del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche
più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di
lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera”
dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione,
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni
per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente
avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze
persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata
la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri
figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato
la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato
aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a
Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in
Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano
in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione
erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso
di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava
nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio
domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come
anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il
centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle
relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2
Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il
ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.
1.
) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso
dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente
di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i
quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.
Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni
si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando
singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve
dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta
in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3
Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre,
il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi
frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere
considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto
federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
2.2
Nella presente fattispecie,
questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 14 marzo 2017 la Cassa __________
ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare se l’assicurato adempie i presupposti
necessari per concedere il diritto alla disoccupazione in seguito all’effettiva
residenza in Svizzera, sulla base delle seguenti indicazioni:
" La persona
in oggetto è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 04.10.2016 nella
misura del 100%; da tale data l’assicurato è posto al beneficio delle indennità
di disoccupazione.
L’ex moglie ed i figli risiedono a __________.
L’assicurato risiede a __________ con il fratello, in un
appartamento di comproprietà con lo stesso.
Sulla base di una segnalazione anonima pervenutaci in data
22.02
, la Cassa ha proceduto a convocare l’assicurato in data 28.02.2017
ponendogli i quesiti necessari per verificare l’effettiva residenza in
Svizzera.” (Doc. 7)
Il verbale d’audizione del
28.
febbraio 2017 redatto da __________ e __________ della Cassa e sottoscritto
da RI 1, nato nel 1971, ha il seguente tenore:
" (…)
Dal momento della sua iscrizione in disoccupazione si è mai
recato all'estero?
Sì, mi sono recato a __________ per questioni lavorative, per mantenere
i contatti con i clienti che già avevo e per acquisirne di nuovi. Mi ci sono
recato 2 settimane fa, ma non ho pensato di comunicarlo alla Cassa, e per
quanto riguarda la compilazione errata del formulano di autocertificazione IPA
legata alla mia assenza, l'ho compilato col solito automatismo.
Sig. RI 1 dove abita esattamente?
Via __________
A quanto corrisponde la sua pigione?
È di mia proprietà in comproprietà con mio fratello.
Vorrei precisare che, questo non è il mio primo appartamento di
proprietà, anni fa ne avevo acquistato uno a __________, in seguito l'ho
venduto e mi sono spostato in affitto, con mio fratello, prima a __________ e
poi a __________, in seguito, circa agosto 2015, abbiamo deciso di comprare
l'attuale appartamento.
Chi paga l'affitto?
Paghiamo un'ipoteca.
La sua abitazione è condivisa con altre persone?
Sì, con mio fratello gemello che si chiama __________.
Di quanti locali è composto il suo appartamento?
È composto da 2.5 locali, ingresso, cucina, soggiorno, bagno e una
sola camera da letto.
La camera non viene utilizzata, ma dormiamo tutti e due (io e mio
fratello) sul divano.
L'appartamento dispone di un unico posteggio di proprietà, motivo
per il quale abbiamo dovuto affittarne uno.
Sa quantificare i metri quadri?
All'incirca 70 mq
Dal suo incarto risulta che i suoi figli vivono in Italia, è
corretto?
Si è corretto.
Come fa uso del suo diritto di visita?
Mi reco dai miei figli quasi tutti i weekend, in quanto cosi
stabilito dall'accordo (2 giorni la settimana).
Con quale frequenza rientrava, durante l'attività lavorativa,
presso la sua famiglia?
Quando già lavoravo in Svizzera scendevo, a settimane alterne, una
settimana scendevo il giovedì e il venerdì, mentre l'altra il sabato e la domenica.
Tra l'altro ci terrei a precisare che, al momento del rilascio del
mio permesso C, ho ben specificato che mi recavo ogni weekend dai miei figli a __________.
È già capitato anche che andassi a prenderli al venerdì sera e li
portassi a __________ per il week end, non vi sono "regole" ci
organizziamo settimana per settimana.
Con quale frequenza rientra, dal momento della sua iscrizione
in disoccupazione, presso la sua famiglia?
Vedi sopra, rientro nei weekend per poter esercitare il mio
diritto di visita.
Attualmente quale è la sua durata settimanale di soggiorno a __________?
Risiedo a __________ 5 giorni alla settimana.
Quali legami ha con la Svizzera?
Oltre alla questione lavorativa, ho delle amicizie che mi legano
alla Svizzera, come pure mio fratello con il quale vivo.
Per quale motivo ha deciso di iniziare un'attività lavorativa
in Svizzera?
Tra il 1996 e il 1998 ho lavorato in un'azienda di brokeraggio __________,
dove ho conosciuto il sig. __________.
L'azienda è stata acquisita da una società __________ e ci hanno
trasferito in Italia.
Nel frattempo __________ ha poi costituito la __________ (ora
fallita) e quando gli affari con la società italiana sono andati male, mi ha
proposto di tornare a lavorare in Svizzera con lui.
La sua famiglia (ex moglie, figli, genitori, ecc.) dove
risiedono? Casa propria o in affitto?
Mia madre a __________ e i miei figli a __________ con la madre.
Quando mi reco nei weekend a __________, risiedo presso un
appartamento di mia proprietà composto da 2 camere da letto.
L'ho acquistato nel 2009/2010 circa così da poter esercitare il
mio diritto di visita sui figli, quali si fermano da me a dormire durante le mie
visite.
Quale tipo di legame ha con la madre dei suoi figli?
Siamo in buoni rapporti.
Ha una Cassa malattia? Quale?
Si, __________.
Ha un medico Svizzero?
__________ prevede il call center
È membro di associazioni senza scopo di lucro, società o altri
enti in Svizzera/Italia? Quali?
No.
È abbonato a giornali o riviste?
No.
Come effettua le sue ricerche di lavoro?
Internet, e di persona.
Ha un collegamento ad Internet?
Si, __________ (TV e Internet) a mio nome
Ha stipulato contratti telefonici fissi/cellulari?
Fissi no, cellulare __________.
Può indicarci i suoi numeri di telefono fissi/cellulari?
__________
Può indicarci i suoi indirizzi di posta elettronica?
__________
Ha un veicolo (macchina/moto)? Quale? In caso affermativo, tale
veicolo in quale paese risulta essere immatricolato?
Sia macchina che moto. La macchina è in leasing __________
acquistata vicino a __________.
Tale veicolo ha targhe Svizzere/estere?
Sì, ha targhe svizzere.
Per tale veicolo ha stipulato una assicurazione in Svizzera?
Sì, con __________ per quanto riguarda la moto, invece per la
macchina __________.
Ha stipulato un abbonamento per il trasporto con i mezzi
pubblici?
No, non ho stipulato alcun abbonamento.
Come effettua i normali pagamenti (contanti/carte di
credito/ecc)?
Con carta di credito.
È iscritto all’AIRE (l’AIRE è l’anagrafe della popolazione
italiana residente all'estero).
Sì, sono iscritto all'AIRE dal 2007/2008.
Segnalazione anonima:
Sig. RI 1, attualmente svolge un'attività lavorativa presso uno
o più datori di lavoro? In caso affermativo voglia indicarci nome e sede del
datore di lavoro/società.
Sto aiutando una società __________ ad ottenere un mandato ad __________
tramite il mio pacchetto di conoscenze, motivo per il quale mi sono recato ad __________,
così da potermi poi creare un futuro lavorativo.
Conosce il Gruppo __________ di __________?
È la società __________ che sto aiutando; vi è la possibilità di
un'eventuale assunzione futura.
Ha mai lavorato per loro?
No, non ho mai lavorato per suddetta società.
Conosce il Sig. __________?
Certamente, è un ex collega della __________ che ora lavora per la
__________.
È proprio tramite lui che ho avuto il contatto con la __________.
Ha sottoscritto un contratto di lavoro?
Assolutamente no.
È in procinto di sottoscriverne uno?
Se gli affari dovessero andare bene chiederò loro un'assunzione
portando loro il mio pacchetto clienti.
Quale è la sua funzione/posizione all'interno della società __________?
Non occupo nessuna posizione; sto svolgendo una funzione di
mediatore mettendo a disposizione la mia rete di contatti.
Possiede delle azioni della __________?
Non possiedo azioni della società.
Da quanto tempo svolge tale attività (mediatore)?
Il mio viaggio ad __________ per la __________ era il primo,
quindi da febbraio 2017.
È stato retribuito per i giorni in cui ha lavorato?
Non sono stato retribuito e non ho pagato il viaggio ad __________.
Per quale motivo non ci ha informati di tale attività e delle
sue assenze tramite l'apposito formulario di autocertificazione IPA?
Non c'ho pensato per quanto concerne l'informare la Cassa
dell'attività di mediatore presso la __________, e per quanto riguarda la
compilazione errata del formulano di autocertificazione IPA, l'ho compilato col
solito automatismo.
Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?
Vorrei aggiungere che, secondo il mio parere, la segnalazione in
questione è stata fatta dal mio ex socio __________, col quale vi è una causa
penale in corso. (…)” (Doc. 6)
Il 29 marzo 2017
l’assicurato è stato sentito dall’ispettore dell’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro __________.
In quell’occasione è stato
allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurato:
" (…)
ADR: Preciso che
il 13, 14 e 15 febbraio 2017 ero ad __________ per far partecipare la Società __________
di __________ a una gara di coperture assicurative per la costruzione di una
porta aerei. La società __________ è poi stata invitata alla gara. Mi è stato
pagato unicamente il viaggio dal mio ex collaboratore __________.
A __________ era presente anche il
signor __________, per questo so esattamente che è stato lui a scrivere la
lettera anonima, da __________ mi ha scritto un messaggio su Whatsapp.
Il mio errore è stato non comunicare
all’URC il mio soggiorno ad __________, ma è stata una cosa improvvisa. E visto
che vorrei poter lavorare per la società __________ non ho esitato.
Nel 2007 io e il signor __________
abbiamo costituito la società __________ (tutta la storia viene citata nel
esposto penale del 13.06.2016).
Non vengo assunto in quanto non ho
clienti da portare. Se vincono la gara che ho menzionato potrei essere assunto.
A Maggio 2017 saprò dire di più.
Questa situazione è unicamente causata
dall'esposto legale che ho fatto contro il mio ex datore di lavoro __________.
Possiedo copia della segnalazione anonima che era nell'incarto che ho richiesto
alla Cassa disoccupazione. Sono perfettamente a conoscenza da chi è stata
scritta.
Preciso che nel mio vecchio contratto di
lavoro era inserita una clausola che prevedeva 1 anno dal termine d'impiego
quale non concorrenza, il quale doveva essere remunerato in rate trimestrali,
non ho mai ricevuto un franco.
D1: Da che data è iscritto in disoccupazione?
R1: Dal
04.10.2016
Preciso che nonostante non percepissi stipendio da aprile 2016 mi
sono iscritto solo a ottobre 2016.
D2: Quando si
è iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?
R2: Sempre del C emesso nel 2012.
D3: Attualmente sta lavorando?
R3: No. Confermo di non avere alcuna entrata.
D4: Quale è
stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?
R4: Lavoravo
presso la __________, Succursale di __________, in qualità di broker
assicurativo.
D5: Per quale
motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di lavoro?
R5: Per
motivi personali tra me e il signor __________ che mi ha rubato un sacco di
soldi circa 4'000'000 di chf. (vedi esposto penale del 13.06.2016)
D6: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?
R6: Si nel 1997 e 1998
D7: Qual è la
sua formazione professionale, dove e quando si è formato?
R7: Ho iniziato a fare il broker assicurativo marittimo dal
1996.
D8: Presso la
ditta __________, Succursale di __________ (ultimo datore di lavoro) come era
organizzato il tempo di lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)
R8: Da Lunedì al venerdì 40 ore settimanali.
D9: Mentre lavorava dove abitava?
R9: A __________.
D10: Dopo la
fine del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua
situazione abitativa?
R10: A __________
D11: E' previsto qualche cambiamento?
R11: No.
D12: Qual è la sua situazione famigliare?
R12: Sono divorziato con 2 figli di 13 e 14 anni.
D13: Dove risiedono i suoi famigliari?
R13: La mia ex moglie ed i miei 2 figli risiedono a __________.
D13a: Quante volte si reca in Italia a trovare i suoi figli?
R13a: Quasi tutti
i fine settimana vado a __________ dove ho un appartamento open space.
D14: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?
R14: Ho sempre
avuto la stessa frequenza. Vado a trovare i miei figli quasi tutti i fine
settimana a __________. Ribadisco di averlo confermato al rilascio del permesso
C, nella sede della Polizia comunale di __________.
D15: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?
R15: Sempre
uguale non ho ne aumentato ne diminuito le visite. Allo stato attuale posso
dire che diminuiranno essendo oramai degli adolescenti. A __________ vive anche
mia madre.
D16: Come svolge le sue ricerche di lavoro?
R16: Principalmente via internet.
D17: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?
R17: Risk
manager. Entrare aziende di trasporti e rifare il pacchetto assicurativo.
D18: Da quale data e dove risiede in Svizzera?
R18: Nel 1997 e
1998.
a __________. Dal 1998 al 2007 ho risieduto a __________. Nel 2007 mi sono
nuovamente trasferito in Ticino, ho comprato un appartamento presso il __________
di __________. Dal 2010 al 2012 avendo veduto l'appartamento e ho vissuto in
affitto a Maroggia sopra il mio ufficio. Dal 2012 al 2014 vivevo con mio
fratello a __________ al complesso __________ della famiglia __________. 2015
abbiamo comprato (io e mio fratello) un appartamento a __________ Residenza __________
di 2.5 locali.
D19: Vive solo in Svizzera?
R19: No con mio fratello.
D20: Come è composta la sua attuale abitazione?
R20: È un appartamento da 2.5 locali.
D21: A quanto ammonta l'affitto mensile?
R21: Paghiamo l'ipoteca. A titolo personale verso 1’000 fr
mensili.
D22: Si è iscritto all'AIRE, da quando?
R22: Si.
D23: È proprietario di immobili in Italia?
R23: Si un appartamento a __________.
D24: Ha figli?
R24: 2 figli.
D25: Dove frequentano le scuole?
R25: A __________
D26: Chi si occupa della custodia dei suoi figli?
R26: La loro madre e mia ex moglie.
D27: La sua ex moglie lavora?
R27: Dice di no.
D28: Per che motivi rientra in Italia?
R28: Per
esercitare il mio diritto di visita ai figli. Corrispondo con circa 2'500 euro
al mese per il loro mantenimento, quindi lo faccio valere.
D29: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?
R29: Si, una __________
targata TI __________ ed una moto __________ targata TI __________
ADR: Confermo di
risiedere in Svizzera a tutti gli effetti, sono comproprietario di un appartamento
con mio fratello. Nei fine settimana mi reco a __________ a trovare i miei
figli e mia madre, ho anche un appartamento di mia proprietà, ma ribadisco che
la mia vita in Svizzera.” (Doc. 9)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 19 giugno 2017) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014
consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005.
consid. 2).
Inoltre, per costante
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015
consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004
U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,
p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT
II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Al riguardo, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per
prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid.
5.2
pag. 594 seg.)”.
Alla luce
della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nei verbali
del 28 febbraio e 29 marzo 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto
un'importanza decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro
ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa in Italia.
A __________, che dista da
__________ due ore e mezza, vivono infatti i suoi figli di 13 e 14 anni (che
vede due giorni la settimana), la sua ex moglie (che ha l’affidamento dei
figli) e sua madre.
Alla luce di queste
intense relazioni con gli altri familiari (figli e madre), il TCA ritiene che,
malgrado il divorzio dalla moglie, l’assicurato abbia il centro delle proprie
relazioni in Italia. Del resto, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015,
contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal
Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016
(cfr. consid. 2.1), aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si
sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il
centro dei suoi interessi in X, visto in particolare il rientro settimanale in
Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia la Sezione del lavoro che
alla Polizia cantonale”; vedi pure la STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016,
consid. 2.4).
A __________ l’assicurato
è proprietario di un appartamento composto da due camere letto.
A __________ egli è invece
comproprietario insieme con il fratello gemello di un appartamento di 2,5
locali (cfr. doc. 6: “La camera non viene utilizzata, ma dormiamo tutti e due
(io e mio fratello) sul divano”).
A nulla di diverso può
portare il fatto che l’assicurato abbia amici in Svizzera, che sia affiliato a
una cassa malati e che riceva cure mediche nel nostro paese.
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 19 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI non è in concreto realizzato.
2.3
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017;).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V
590.
consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.
Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente
dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia
degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato
membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si
trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 186/2017 del 1°
settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3
pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La
Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa
disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza
Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71
(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo
tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2
Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel,
points 49 et 50).
6.3
La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6.
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27.
septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2
).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione
in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del
diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi
concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il
centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto
della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo
luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere
che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le
prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una
sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere
rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere
considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.
Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che
si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso
frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso
un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,
come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,
5.3
e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza
citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento
dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.4
Nella presente fattispecie lo
stesso assicurato ha affermato di rientrare nei “fine settimana in Italia”
(cfr. verbale del 28 febbraio 2017, doc. 6 e verbale del 29 marzo 2017, doc. 9,
risposta 3a: “Quasi tutti i fine settimana vado a __________ dove ho un
appartamento open space” e risposta 14: “Ho sempre avuto la stessa frequenza.
Vado a trovare i miei figli quasi tutti i fine settimana a __________.
Ribadisco di averlo confermato al rilascio del permesso C, nella sede della
Polizia comunale di __________.”).
In tale contesto si
ricorda peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della
prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017; STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;
DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR
2008.
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come già sottolineato dal
TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del
23.
novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12
luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto
di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le
prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA
38.2015.44
del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali
invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 19 giugno 2017 deve essere confermata.
2.5
La patrocinatrice
dell’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione di
testimoni e un sopralluogo, cfr. doc. I pag. 16).
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre
2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01
dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26
novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti