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Decisione

38.2017.59

A torto URC stabilito data x annullam.dal sistema COLSTA 14.3 invece del 14.4.17."Conferma annull.dal sist.COLSTA"=dec.URC comp.a pronunciarsi sulla decorr.dell'iscr.in AD.Ass.comunicato uscita da AD

25 ottobre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i propri errori al fine di evitare spiacevoli conseguenze e permettere agli

organi di esecuzione della LADI di svolgere in modo adeguato il proprio lavoro.

Il fatto di svolgere il servizio militare non esimeva l’assicurato

dall’adempiere correttamente i doveri d’informazione oppure organizzarsi in

maniera tale da non fornire informazioni inesatte.” (Doc. III)

1.5. L’assicurato si è nuovamente

espresso in merito alla fattispecie con scritto del 2 settembre 2017 (cfr.doc.

V + 1).

1.6. La parte resistente, il 6

settembre 2017, ha comunicato che in base alle argomentazioni addotte non

sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la propria decisione

(cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

L'art. 1 LADI

prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per

insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga

alla LPGA.

L’art. 49 LPGA enuncia che:

"

1.

Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve

emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni.

2.

Una

domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il

richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

3.

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato.

4.

Se

prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire

prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione.

Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”

Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1

LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati

nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con un procedura

semplificata. Secondo il cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una

decisione.

Giusta l’art. 52 LPGA:

"

1.

Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

2.

Le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

3.

La

procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.”

L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede

che:

"

Nei casi di cui agli

articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di

domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si

applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata

di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda

dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."

L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa

invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono

conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione contro

le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito

dell’articolo 85b."

Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI

"i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro

compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio

per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".

2.2

La

giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione

l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione

giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA;

STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V

189.

consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid.

1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing &

Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217;

GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag.

13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in

Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed.

Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag.

199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda

edizione, pag. 27).

Inoltre

questa Corte osserva che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”

presenta in generale le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA

38.2011.37

del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4

dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte

ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di

decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).

In concreto con la

“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 (cfr. doc. 4) è

stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è stata fissata la

data a partire dalla quale l’assicurato non risultava più quale persona in

cerca di impiego e quindi non figurava più iscritto all’URC.

Di conseguenza anche tale

provvedimento, analogamente alla “Conferma di registrazione nel sistema

COLSTA”, presenta le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STF

8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.; STCA 38.2015.80+38.2016.19 del 21

novembre 2016 consid. 2.3.).

In simili condizioni

contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 poteva

essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.

Rettamente, quindi, l’URC

ha considerato lo scritto del 2 maggio 2017 (cfr. doc. 113) con cui l’insorgente

ha chiesto che l’annullamento della sua iscrizione al sistema COLSTA abbia

effetto dal 14 aprile 2017, invece che dal 14 marzo 2017, quale opposizione

(tempestiva) alla decisione informale “Conferma d’annullamento dal sistema

COLSTA” del 4 aprile 2017 e l’8 agosto 2017 ha emanato una decisione su

opposizione.

A ragione, pertanto, l’URC

è entrato nel merito dello scritto dell’assicurato del 2 maggio 2017.

2.3

Il TCA ritiene poi utile ricordare

che il TF in una sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2., massimata

e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg., già menzionata

sopra, ha deciso che, alla luce in particolare, degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20

cpv. 3 OADI, è l’URC competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione

all’assicurazione contro la disoccupazione e che quindi a torto

il TCA aveva ritenuto nulle per incompetenza le decisioni emanate dall’URC con

le quali la nuova registrazione di un assicurato nel sistema informatico della

disoccupazione era stata effettuata con effetto dal 2 maggio 2008 e non dal 1°

aprile 2008 come richiesto dall’assicurato.

Gli atti

sono stati rinviati al TCA perché si pronunciasse nel merito del ricorso. In

particolare avrebbe dovuto esaminare la possibilità di una reiscrizione

retroattiva in disoccupazione, alla luce del principio della buona fede e

meglio di un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione da parte

dell’URC.

In effetti secondo

l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento

al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il

più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende

l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di

controllo emanate dal Consiglio federale (si confrontino al riguardo gli art.

18.

segg. OADI e l'art. 29 cpv. 1 LPGA).

Secondo la

giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura

una condizione del diritto all'indennità, perseguendo esso lo scopo di

stabilire se l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di

tale controllo ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009

del 9 giugno 2009 consid. 4.1, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg.; DTF 124 V 215 consid. 2).

Giusta,

poi, l'art. 20 cpv. 3 OADI il servizio competente

inserisce i dati d'iscrizione nel sistema d’informazione in materia di servizio

di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida

all'assicurato la copia per la cassa.

Ne discende che l’URC è

pure competente per quanto concerne l’annullamento dell’iscrizione per il

collocamento.

A ragione, pertanto, in

concreto l’URC di __________ ha annullato, su richiesta dell’assicurato, la sua

iscrizione dal sistema COLSTA.

Litigiosa è piuttosto la

questione di sapere se l’annullamento dell’iscrizione per il collocamento di RI

1.

sia da far risalire al 14 marzo 2017, come deciso dall’URC, oppure al 14

aprile 2017, come postulato nel ricorso dall’assicurato.

2.4

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1992), che nel settembre

2011.

ha conseguito l’attestato di capacità quale muratore (soprastruttura, cfr.

doc. 28), si è iscritto in disoccupazione il 1° dicembre 2016 (cfr. doc. 25).

Quali professioni ricercate a tempo pieno egli ha dichiarato: “qualsiasi,

muratore, operaio edile” (cfr. doc. 15).

In occasione di un

colloquio di consulenza del 6 marzo 2017 l’assicurato ha consegnato al proprio

consulente del personale, __________, un contratto presso l’Hotel __________.

Dal relativo verbale risulta pure che il ricorrente avrebbe iniziato in

settembre la scuola alberghiera di __________ (cfr.doc. 42=A6).

In effetti il 14 febbraio

2017.

__________, responsabile del personale dell’Hotel __________ di __________,

ha confermato all’insorgente la disponibilità dell’albergo per uno stage dal 15

aprile al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 6=A2).

L’assicurato, dal 27 marzo

al 13 aprile 2017, ha svolto un periodo di servizio militare a __________ (cfr.

doc. A3).

Con un messaggio di posta

elettronica del 4 aprile 2017 ore 7:48 l’assicurato ha comunicato al proprio

collocatore la sua uscita dalla disoccupazione a partire dal 14 marzo 2017

(cfr. doc. 5).

__________, sempre il 4

aprile 2017 alle ore 11:48, gli ha risposto di aver proceduto, come da sue

indicazioni, ad annullare la sua iscrizione in disoccupazione con effetto dal

14.

marzo 2017 e che avrebbe ricevuto la relativa conferma cartacea a stretto giro

di posta (cfr. doc. 114).

Il 4 aprile 2017 il

consulente del personale ha emesso la “Conferma d’annullamento dal sistema

COLSTA” in cui ha ribadito di aver annullato il nominativo dell’assicurato dalla

banca dati COLSTA, specificando che quindi il medesimo non figurava più

iscritto per il collocamento a decorrere dal 14 marzo 2017.

Nelle osservazioni l’URC

ha inoltre puntualizzato che “l’assicurato ha comunicato in forma scritta di

annullare il caso il 14.03.2017” (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Il 12 aprile 2017 alle ore

10:00 l’insorgente ha, poi, chiesto a __________ “… a quanto ammontava il

numero di ricerche di questo mese visto che finiva il 14” (cfr. doc. A4)

Il collocatore, il 12

aprile 2017 alle ore 10:07, gli ha indicato che “…questo mese (aprile), non

deve fare ricerche” (cfr. Doc. A4)

Il 28 aprile 2017 il

ricorrente ha contattato l’URC tramite il seguente messaggio di posta

elettronica:

" L’ho

cercata appunto oggi dopo aver ricevuto la richiesta di restituzione di una

parte delle indennità da parte della cassa UNIA.

Questo è stato un mio errore nel

comunicarle la data sbagliata che sarebbe dovuta essere il 14 aprile 2017.

Ho già sentito la cassa UNIA e mi hanno

detto di vedere con lei di apportate la correzione del mio errore.” (Doc. 115)

Il 2 maggio 2017 __________

ha risposto all’assicurato:

" Il caso è

stato chiuso lo scorso mese secondo sue disposizioni e pertanto, da parte mia,

non ci sono correzioni da apportare.” (Doc. 115)

Il 27 luglio 2017 la Cassa

Unia ha inviato al ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente

tenore:

" (…) faccio

riferimento alla sua opposizione in merito alla decisione di restituzione.

Per poter procedere con la pratica mi

necessita di una nuova conferma di annullamento da parte dell’URC con la data

corretta.

La invito quindi a voler contattare il suo

consulente esponendo il problema ed a far richiesta della modifica della data

di uscita dalla disoccupazione. (…)”

L’URC, con decisione su

opposizione dell’8 agosto 2017, ha confermato la data del 14 marzo 2017 per

l’annullamento del nominativo dell’insorgente dal sistema COLSTA (cfr. doc. A1;

consid. 1.2.).

2.5

Questa Corte, dopo un attento

esame della fattispecie, ritiene che l’operato dell’URC non possa essere

tutelato.

Al riguardo va osservato

che è vero che l’assicurato il 4 aprile 2017 ha comunicato al consulente del

personale, __________, la propria uscita dall’assicurazione contro la

disoccupazione a far tempo dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 5=114).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che al collocatore, che ha seguito il ricorrente dopo il suo annuncio

per il collocamento del 1° dicembre 2016 (cfr. doc. 9; 18) e al quale il 6

marzo 2017 è stata consegnata da parte dell’assicurato la conferma dell’Hotel __________

relativa a uno stage che quest’ultimo avrebbe effettuato dal 15 aprile al 31

agosto 2017 (cfr. doc. A6; A2), avrebbero dovuto sorgere già a quel momento, 4

aprile 2017, dei dubbi circa la data richiesta (14 marzo 2017) - peraltro

retroattiva - per l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione.

Il consulente del

personale avrebbe dovuto, quindi, interpellare espressamente l’insorgente in

merito alla correttezza della data del 14 marzo 2017.

Ciò a maggiore ragione

tenuto conto della domanda dell’assicurato del 12 aprile 2017 concernente il

numero di ricerche da compiere nel mese di aprile visto che terminava la

disoccupazione il 14 (cfr. doc. A4).

Il collocatore si è,

invece, limitato a rispondere che in quel mese non doveva svolgere ricerche

(cfr. doc. A4).

Il TCA non ignora, da una

parte, che __________, il 4 aprile 2017 stesso, ha comunque inviato

all’assicurato sia un messaggio di posta elettronica indicando di aver

proceduto ad annullare la sua iscrizione dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 114), sia

la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” in forma cartacea da cui si

evince che il medesimo non figura più iscritto all’URC dal 14 marzo 2017 (cfr.

doc. 4).

Dall’altra, che il

ricorrente non ha reagito senza indugio a tali documenti chiedendo la modifica

della data a causa di un suo errore, bensì ha atteso la notifica dell’ordine di

restituzione delle indennità di disoccupazione da parte della Cassa per postulare

il posticipo dell’annullamento della propria iscrizione per il collocamento al

14.

aprile 2017 (cfr. consid. 2.4.)

La mancata reazione del

ricorrente è però da attribuire al fatto, dimostrato dalla sua richiesta del 12

aprile 2017 riguardante il numero di ricerche di lavoro da effettuare in

aprile, che egli fosse convinto di uscire dalla disoccupazione il 14 aprile

2017.

La richiesta

dell’insorgente di modificare la data di annullamento dal sistema COLSTA dal 14

marzo al 14 aprile 2017 è altresì stata formulata all’URC, in prima battuta,

entro la fine di aprile 2017, e meglio il 28 aprile 2017 (cfr. doc. 115) e in

un secondo tempo formalmente con atto di opposizione alla “Conferma

d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 il 2 maggio 2017 (cfr.doc.

113), ossia entro trenta giorni dall’emanazione della decisione informale (cfr.

consid. 2.2.), spiegando che l’indicazione della data del 14 marzo 2017

costituiva un suo errore (cfr. consid. 2.4.).

Inoltre nel caso di specie

il mantenimento della data del 14 marzo 2017, allorché l’assicurato - che quando

ha comunicato (erroneamente) di uscire dalla disoccupazione dal 14 marzo 2017

era già il 4 aprile 2017 e stava svolgendo il servizio militare -, il 6 marzo

2017.

aveva consegnato al consulente del personale la conferma per uno stage

presso l’Hotel __________ dal 15 aprile 2017, costituisce un formalismo

eccessivo.

Il formalismo eccessivo è

una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29

cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una

determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile

rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre

affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie

di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al

principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del

diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art.

29.

cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione

rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno

di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo

insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1°

giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1.

e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid.

4.1.1

, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

A tale proposito giova

evidenziare che l’URC, qualora il ricorrente gli avesse segnalato immediatamente

- senza attendere poco più di tre settimane (dal 4 al 28 aprile 2017) - di

avere commesso un errore nell’indicare la data del 14 marzo 2017, avrebbe

corretto la data, come emerge implicitamente dalla decisione su opposizione

(cfr. doc. A1).

Ne discende che nel caso

di specie negare la modifica della data al 14 aprile 2017 per il fatto che

l’insorgente non ha tempestivamente reagito alle conferme del 4 aprile 2017 da

parte dell’URC dell’annullamento dal sistema COLSTA dal 14 marzo 2017 impedisce

in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale.

Più precisamente viene

ostacolato, per il periodo 14 marzo – 14 aprile 2017, la realizzazione dello

scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione che è quello di garantire

agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa,

segnatamente, di disoccupazione (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a).

In concreto il rifiuto di

posticipare la data dell’annullamento dell’iscrizione all’URC dell’assicurato

al 14 aprile 2017 non è, del resto, giustificato da alcun interesse degno di

protezione.

In proposito va osservato

che la Cassa, la quale ha emesso un ordine di restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite dopo il 14 marzo 2017, in relazione all’opposizione

interposta dall’assicurato contro il rimborso gli ha indicato ancora il 27

luglio 2017 di chiedere all’URC una nuova conferma d’annullamento dal sistema

COLSTA con la data corretta (cfr. doc. 117).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2016.52

del 6 febbraio 2017, destinata alla pubblicazione nella RtiD

II-2017.

Questo Tribunale rileva

infine che l’URC, nella risposta di causa, si è peraltro rimesso alla decisione

del TCA (cfr. doc. III; consid. 1.4.).

In simili condizioni la

decisione su opposizione impugnata deve, pertanto, essere annullata e la data

dello stralcio del nominativo dell’insorgente dal sistema COLSTA fissata al 14

aprile 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione dell’8 agosto 2017 è annullata.

§§ Il

nominativo del ricorrente è annullato dalla banca dati COLSTA con effetto dal

14 aprile 2017.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti