38.2017.59
A torto URC stabilito data x annullam.dal sistema COLSTA 14.3 invece del 14.4.17."Conferma annull.dal sist.COLSTA"=dec.URC comp.a pronunciarsi sulla decorr.dell'iscr.in AD.Ass.comunicato uscita da AD
25 ottobre 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.59
rs
Lugano
25 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 agosto 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con “Conferma d’annullamento
dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC), ha informato RI 1 di aver annullato il suo nominativo dalla
banca dati COLSTA e che quindi il medesimo non figurava più iscritto per il
collocamento a decorrere dal 14 marzo 2017.
Nelle osservazioni l’URC
ha precisato che “l’assicurato ha comunicato in forma scritta di annullare
il caso il 14.03.2017” (cfr. doc. 4).
1.2. A seguito dell’opposizione
del 2 maggio 2017 interposta contro la “Conferma d’annullamento dal sistema
COLSTA” dall’assicurato, il quale ha fatto valere di avere indicato per errore il
14 marzo 2017 come data a partire dalla quale la sua iscrizione presso la
disoccupazione avrebbe dovuto essere annullata, invece del 14 aprile 2017 (cfr.
doc. 113), l’URC, l’8 agosto 2017, ha emanato una decisione su opposizione con
cui ha confermato la data del 14 marzo 2017 per l’annullamento dal sistema
COLSTA.
Nella decisione su
opposizione l’amministrazione ha in particolare rilevato:
" (…)
1. Il signor RI 1
si è iscritto presso i nostri servizi in data 01.12.2016 per la richiesta delle
indennità di disoccupazione. La cassa di disoccupazione ha aperto un
termine quadro con diritto a 260 indennità durante il periodo
01.12.2016-30.11.2018. L’assicurato ha svolto un periodo di disoccupazione
controllata dal 01.12.2016 al 14.03.2017.
(…)
3. Il consulente del personale in data 04.04.2017 ha annullato
l’iscrizione
dal sistema COLSTA con effetto 14.03.2017 a seguito della richiesta ricevuta il
04.04.2017 per e-mail dal signor RI 1: “Le comunico la mia uscita dalla
disoccupazione a partire dal 14 marzo 2017. Vista la mia futura situazione
volevo inoltre chiederle se è possibile in qualche modo ricevere un sussidio o
un aiuto in tal senso per una seconda formazione”. Il giorno stesso il
consulente del personale ha risposto all’assicurato per e-mail confermando la
chiusura con effetto 14.03.2017 e aggiungendo consigli riguardo la riqualifica
professionale. In data 04.04.2017 è stato inviato all’assicurato il formulario
“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA”.
4. In conclusione
l’assicurato aveva ben due occasioni per segnalare il suo errore, la prima
quando ha ricevuto l’e-mail di risposta alla richiesta di annullamento con le
informazioni per eventuali riqualifiche e la seconda quando ha ricevuto la
conferma di annullamento cartacea. Il signor RI 1 non si è pertanto adoperato
per risanare la situazione quando ne è venuto a conoscenza bensì ha atteso che
la cassa gli chiedesse a fine aprile la restituzione delle indennità” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione dell’8 agosto 2017 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA,
chiedendo che l’annullamento della sua iscrizione all’URC sia fissato al 14
aprile 2017.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
- in data 06.03.2017 ho consegnato al
consulente __________, durante un colloquio ufficiale, la copia del contratto
di praticantato presso l’albergo __________ di __________, dove figura il
15.04.2017 quale data di inizio.
- il consulente __________ era informato
che dal 27.03 al 13.04.2017 ho prestato servizio militare (corso di
ripetizione)
- il 12.04.2017 ho chiesto al consulente __________
quante ricerche di lavoro dovevo effettuare nel corso di questo mese. Il
consulente __________ ha risposto che non era necessario fare ricerche in
aprile. Infatti, durante il mese che precede l’inizio del nuovo lavoro non sono
richieste le prove per la ricerca di lavoro. Per il mese di marzo invece ho
presentato le 12 ricerche di lavoro richiestemi dal consulente __________.
In conclusione, appare evidente che il
consulente __________ aveva tutti gli elementi in mano per determinare anche da
solo il mio termine di disdetta COLSTA, senza doversi basare unicamente sulla
mail nella quale ho commesso un errore di digitazione (premuto il 3 anziché il
4), dovuto anche al fatto che in quel periodo svolgevo il servizio militare,
condizione non ideale per gestire queste questioni, anche perché via da casa.
Ritengo inoltre sia più solida e consistente la documentazione fornita al
signor __________ rispetto ad una data scritta in una mail tra un esercizio
militare e l’altro. (…)” (Doc. I)
1.4. In risposta l’URC ha indicato
di rimettersi alla decisione di questa Corte, osservando in ogni caso quanto
segue:
" (…)
In sede di ricorso abbiamo ricevuto un nuovo
documento ossia l’e-mail inviata dal signor RI 1 in data 12.04.2017 al
consulente con la seguente richiesta. “Volevo chiederle a quanto ammontava il
numero di ricerche di questo mese visto che finisco il 14.”. Malgrado
l’evidente lacunosa gestione della comunicazione da parte dell’assicurato,
l’informazione fornita dal consulente del personale, è stata sommaria poiché
non puntualizzava il fatto che la pratica dell’assicurato era già stata
annullata.
In base all’art. 27 LPGA, resta implicito
che al momento dei fatti, ossia in data 04.04.2017, non vi erano elementi
determinanti per dubitare della richiesta dell’assicurato.
L’e-mail del 12.04.2017 citata
dall’assicurato nel ricorso risulta ininfluente rispetto alla decisione di
annullamento dal sistema COLSTA già avvenuta in data 04.04.2017.
Teniamo a precisare che quanto indicato
dall’assicurato nel ricorso in merito all’errore di digitazione del mese di
annullamento tramite il numero 3 anziché 4, risulta poco credibile poiché
l’assicurato nell’e-mail inviata al consulente ha indicato il mese in lettere,
non in cifra: “Le comunico la mia uscita dalla disoccupazione a partire dal 14 marzo
2017.”
Riteniamo che sia compito e responsabilità
di ogni assicurato fornire le indicazioni corrette e correggere tempestivamente
Fatti
i propri errori al fine di evitare spiacevoli conseguenze e permettere agli
organi di esecuzione della LADI di svolgere in modo adeguato il proprio lavoro.
Il fatto di svolgere il servizio militare non esimeva l’assicurato
dall’adempiere correttamente i doveri d’informazione oppure organizzarsi in
maniera tale da non fornire informazioni inesatte.” (Doc. III)
1.5. L’assicurato si è nuovamente
espresso in merito alla fattispecie con scritto del 2 settembre 2017 (cfr.doc.
V + 1).
1.6. La parte resistente, il 6
settembre 2017, ha comunicato che in base alle argomentazioni addotte non
sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la propria decisione
(cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
L'art. 1 LADI
prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per
insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga
alla LPGA.
L’art. 49 LPGA enuncia che:
"
1.
Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve
emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
2.
Una
domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il
richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
3.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato.
4.
Se
prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire
prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione.
Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1
LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati
nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con un procedura
semplificata. Secondo il cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una
decisione.
Giusta l’art. 52 LPGA:
"
1.
Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
2.
Le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3.
La
procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.”
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede
che:
"
Nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di
domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si
applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata
di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda
dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa
invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono
conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione contro
le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito
dell’articolo 85b."
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI
"i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro
compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio
per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".
2.2
La
giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione
l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione
giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA;
STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V
189.
consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid.
1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing &
Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217;
GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag.
13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in
Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed.
Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag.
199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda
edizione, pag. 27).
Inoltre
questa Corte osserva che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”
presenta in generale le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA
38.2011.37
del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4
dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte
ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di
decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).
In concreto con la
“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 (cfr. doc. 4) è
stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è stata fissata la
data a partire dalla quale l’assicurato non risultava più quale persona in
cerca di impiego e quindi non figurava più iscritto all’URC.
Di conseguenza anche tale
provvedimento, analogamente alla “Conferma di registrazione nel sistema
COLSTA”, presenta le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STF
8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.; STCA 38.2015.80+38.2016.19 del 21
novembre 2016 consid. 2.3.).
In simili condizioni
contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 poteva
essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.
Rettamente, quindi, l’URC
ha considerato lo scritto del 2 maggio 2017 (cfr. doc. 113) con cui l’insorgente
ha chiesto che l’annullamento della sua iscrizione al sistema COLSTA abbia
effetto dal 14 aprile 2017, invece che dal 14 marzo 2017, quale opposizione
(tempestiva) alla decisione informale “Conferma d’annullamento dal sistema
COLSTA” del 4 aprile 2017 e l’8 agosto 2017 ha emanato una decisione su
opposizione.
A ragione, pertanto, l’URC
è entrato nel merito dello scritto dell’assicurato del 2 maggio 2017.
2.3
Il TCA ritiene poi utile ricordare
che il TF in una sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2., massimata
e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg., già menzionata
sopra, ha deciso che, alla luce in particolare, degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20
cpv. 3 OADI, è l’URC competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione
all’assicurazione contro la disoccupazione e che quindi a torto
il TCA aveva ritenuto nulle per incompetenza le decisioni emanate dall’URC con
le quali la nuova registrazione di un assicurato nel sistema informatico della
disoccupazione era stata effettuata con effetto dal 2 maggio 2008 e non dal 1°
aprile 2008 come richiesto dall’assicurato.
Gli atti
sono stati rinviati al TCA perché si pronunciasse nel merito del ricorso. In
particolare avrebbe dovuto esaminare la possibilità di una reiscrizione
retroattiva in disoccupazione, alla luce del principio della buona fede e
meglio di un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione da parte
dell’URC.
In effetti secondo
l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento
al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il
più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende
l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di
controllo emanate dal Consiglio federale (si confrontino al riguardo gli art.
18.
segg. OADI e l'art. 29 cpv. 1 LPGA).
Secondo la
giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura
una condizione del diritto all'indennità, perseguendo esso lo scopo di
stabilire se l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di
tale controllo ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009
del 9 giugno 2009 consid. 4.1, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg.; DTF 124 V 215 consid. 2).
Giusta,
poi, l'art. 20 cpv. 3 OADI il servizio competente
inserisce i dati d'iscrizione nel sistema d’informazione in materia di servizio
di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida
all'assicurato la copia per la cassa.
Ne discende che l’URC è
pure competente per quanto concerne l’annullamento dell’iscrizione per il
collocamento.
A ragione, pertanto, in
concreto l’URC di __________ ha annullato, su richiesta dell’assicurato, la sua
iscrizione dal sistema COLSTA.
Litigiosa è piuttosto la
questione di sapere se l’annullamento dell’iscrizione per il collocamento di RI
1.
sia da far risalire al 14 marzo 2017, come deciso dall’URC, oppure al 14
aprile 2017, come postulato nel ricorso dall’assicurato.
2.4
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1992), che nel settembre
2011.
ha conseguito l’attestato di capacità quale muratore (soprastruttura, cfr.
doc. 28), si è iscritto in disoccupazione il 1° dicembre 2016 (cfr. doc. 25).
Quali professioni ricercate a tempo pieno egli ha dichiarato: “qualsiasi,
muratore, operaio edile” (cfr. doc. 15).
In occasione di un
colloquio di consulenza del 6 marzo 2017 l’assicurato ha consegnato al proprio
consulente del personale, __________, un contratto presso l’Hotel __________.
Dal relativo verbale risulta pure che il ricorrente avrebbe iniziato in
settembre la scuola alberghiera di __________ (cfr.doc. 42=A6).
In effetti il 14 febbraio
2017.
__________, responsabile del personale dell’Hotel __________ di __________,
ha confermato all’insorgente la disponibilità dell’albergo per uno stage dal 15
aprile al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 6=A2).
L’assicurato, dal 27 marzo
al 13 aprile 2017, ha svolto un periodo di servizio militare a __________ (cfr.
doc. A3).
Con un messaggio di posta
elettronica del 4 aprile 2017 ore 7:48 l’assicurato ha comunicato al proprio
collocatore la sua uscita dalla disoccupazione a partire dal 14 marzo 2017
(cfr. doc. 5).
__________, sempre il 4
aprile 2017 alle ore 11:48, gli ha risposto di aver proceduto, come da sue
indicazioni, ad annullare la sua iscrizione in disoccupazione con effetto dal
14.
marzo 2017 e che avrebbe ricevuto la relativa conferma cartacea a stretto giro
di posta (cfr. doc. 114).
Il 4 aprile 2017 il
consulente del personale ha emesso la “Conferma d’annullamento dal sistema
COLSTA” in cui ha ribadito di aver annullato il nominativo dell’assicurato dalla
banca dati COLSTA, specificando che quindi il medesimo non figurava più
iscritto per il collocamento a decorrere dal 14 marzo 2017.
Nelle osservazioni l’URC
ha inoltre puntualizzato che “l’assicurato ha comunicato in forma scritta di
annullare il caso il 14.03.2017” (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Il 12 aprile 2017 alle ore
10:00 l’insorgente ha, poi, chiesto a __________ “… a quanto ammontava il
numero di ricerche di questo mese visto che finiva il 14” (cfr. doc. A4)
Il collocatore, il 12
aprile 2017 alle ore 10:07, gli ha indicato che “…questo mese (aprile), non
deve fare ricerche” (cfr. Doc. A4)
Il 28 aprile 2017 il
ricorrente ha contattato l’URC tramite il seguente messaggio di posta
elettronica:
" L’ho
cercata appunto oggi dopo aver ricevuto la richiesta di restituzione di una
parte delle indennità da parte della cassa UNIA.
Questo è stato un mio errore nel
comunicarle la data sbagliata che sarebbe dovuta essere il 14 aprile 2017.
Ho già sentito la cassa UNIA e mi hanno
detto di vedere con lei di apportate la correzione del mio errore.” (Doc. 115)
Il 2 maggio 2017 __________
ha risposto all’assicurato:
" Il caso è
stato chiuso lo scorso mese secondo sue disposizioni e pertanto, da parte mia,
non ci sono correzioni da apportare.” (Doc. 115)
Il 27 luglio 2017 la Cassa
Unia ha inviato al ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente
tenore:
" (…) faccio
riferimento alla sua opposizione in merito alla decisione di restituzione.
Per poter procedere con la pratica mi
necessita di una nuova conferma di annullamento da parte dell’URC con la data
corretta.
La invito quindi a voler contattare il suo
consulente esponendo il problema ed a far richiesta della modifica della data
di uscita dalla disoccupazione. (…)”
L’URC, con decisione su
opposizione dell’8 agosto 2017, ha confermato la data del 14 marzo 2017 per
l’annullamento del nominativo dell’insorgente dal sistema COLSTA (cfr. doc. A1;
consid. 1.2.).
2.5
Questa Corte, dopo un attento
esame della fattispecie, ritiene che l’operato dell’URC non possa essere
tutelato.
Al riguardo va osservato
che è vero che l’assicurato il 4 aprile 2017 ha comunicato al consulente del
personale, __________, la propria uscita dall’assicurazione contro la
disoccupazione a far tempo dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 5=114).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che al collocatore, che ha seguito il ricorrente dopo il suo annuncio
per il collocamento del 1° dicembre 2016 (cfr. doc. 9; 18) e al quale il 6
marzo 2017 è stata consegnata da parte dell’assicurato la conferma dell’Hotel __________
relativa a uno stage che quest’ultimo avrebbe effettuato dal 15 aprile al 31
agosto 2017 (cfr. doc. A6; A2), avrebbero dovuto sorgere già a quel momento, 4
aprile 2017, dei dubbi circa la data richiesta (14 marzo 2017) - peraltro
retroattiva - per l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione.
Il consulente del
personale avrebbe dovuto, quindi, interpellare espressamente l’insorgente in
merito alla correttezza della data del 14 marzo 2017.
Ciò a maggiore ragione
tenuto conto della domanda dell’assicurato del 12 aprile 2017 concernente il
numero di ricerche da compiere nel mese di aprile visto che terminava la
disoccupazione il 14 (cfr. doc. A4).
Il collocatore si è,
invece, limitato a rispondere che in quel mese non doveva svolgere ricerche
(cfr. doc. A4).
Il TCA non ignora, da una
parte, che __________, il 4 aprile 2017 stesso, ha comunque inviato
all’assicurato sia un messaggio di posta elettronica indicando di aver
proceduto ad annullare la sua iscrizione dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 114), sia
la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” in forma cartacea da cui si
evince che il medesimo non figura più iscritto all’URC dal 14 marzo 2017 (cfr.
doc. 4).
Dall’altra, che il
ricorrente non ha reagito senza indugio a tali documenti chiedendo la modifica
della data a causa di un suo errore, bensì ha atteso la notifica dell’ordine di
restituzione delle indennità di disoccupazione da parte della Cassa per postulare
il posticipo dell’annullamento della propria iscrizione per il collocamento al
14.
aprile 2017 (cfr. consid. 2.4.)
La mancata reazione del
ricorrente è però da attribuire al fatto, dimostrato dalla sua richiesta del 12
aprile 2017 riguardante il numero di ricerche di lavoro da effettuare in
aprile, che egli fosse convinto di uscire dalla disoccupazione il 14 aprile
2017.
La richiesta
dell’insorgente di modificare la data di annullamento dal sistema COLSTA dal 14
marzo al 14 aprile 2017 è altresì stata formulata all’URC, in prima battuta,
entro la fine di aprile 2017, e meglio il 28 aprile 2017 (cfr. doc. 115) e in
un secondo tempo formalmente con atto di opposizione alla “Conferma
d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 il 2 maggio 2017 (cfr.doc.
113), ossia entro trenta giorni dall’emanazione della decisione informale (cfr.
consid. 2.2.), spiegando che l’indicazione della data del 14 marzo 2017
costituiva un suo errore (cfr. consid. 2.4.).
Inoltre nel caso di specie
il mantenimento della data del 14 marzo 2017, allorché l’assicurato - che quando
ha comunicato (erroneamente) di uscire dalla disoccupazione dal 14 marzo 2017
era già il 4 aprile 2017 e stava svolgendo il servizio militare -, il 6 marzo
2017.
aveva consegnato al consulente del personale la conferma per uno stage
presso l’Hotel __________ dal 15 aprile 2017, costituisce un formalismo
eccessivo.
Il formalismo eccessivo è
una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29
cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una
determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile
rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre
affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie
di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al
principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del
diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art.
29.
cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione
rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno
di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo
insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1°
giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1.
e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid.
4.1.1
, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).
A tale proposito giova
evidenziare che l’URC, qualora il ricorrente gli avesse segnalato immediatamente
- senza attendere poco più di tre settimane (dal 4 al 28 aprile 2017) - di
avere commesso un errore nell’indicare la data del 14 marzo 2017, avrebbe
corretto la data, come emerge implicitamente dalla decisione su opposizione
(cfr. doc. A1).
Ne discende che nel caso
di specie negare la modifica della data al 14 aprile 2017 per il fatto che
l’insorgente non ha tempestivamente reagito alle conferme del 4 aprile 2017 da
parte dell’URC dell’annullamento dal sistema COLSTA dal 14 marzo 2017 impedisce
in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale.
Più precisamente viene
ostacolato, per il periodo 14 marzo – 14 aprile 2017, la realizzazione dello
scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione che è quello di garantire
agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa,
segnatamente, di disoccupazione (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a).
In concreto il rifiuto di
posticipare la data dell’annullamento dell’iscrizione all’URC dell’assicurato
al 14 aprile 2017 non è, del resto, giustificato da alcun interesse degno di
protezione.
In proposito va osservato
che la Cassa, la quale ha emesso un ordine di restituzione d’indennità di
disoccupazione percepite dopo il 14 marzo 2017, in relazione all’opposizione
interposta dall’assicurato contro il rimborso gli ha indicato ancora il 27
luglio 2017 di chiedere all’URC una nuova conferma d’annullamento dal sistema
COLSTA con la data corretta (cfr. doc. 117).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2016.52
del 6 febbraio 2017, destinata alla pubblicazione nella RtiD
II-2017.
Questo Tribunale rileva
infine che l’URC, nella risposta di causa, si è peraltro rimesso alla decisione
del TCA (cfr. doc. III; consid. 1.4.).
In simili condizioni la
decisione su opposizione impugnata deve, pertanto, essere annullata e la data
dello stralcio del nominativo dell’insorgente dal sistema COLSTA fissata al 14
aprile 2017.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione dell’8 agosto 2017 è annullata.
§§ Il
nominativo del ricorrente è annullato dalla banca dati COLSTA con effetto dal
14 aprile 2017.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti