38.2017.6
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23 febbraio 2017Italiano13 min
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Incarto
n.
38.2017.6
rs
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2013.41 del
12 settembre 2013 il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 15 luglio
2013 della CO 1 (in seguito: Cassa) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto
alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 29 gennaio 2013, ritenendo non
adempiuto il periodo di contribuzione. In particolare questo Tribunale ha
costatato che nella risposta di causa la Cassa aveva considerato adempiuto l’obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI da parte
dell’assicurato, ma che tuttavia non fosse ancora possibile, in base agli atti
allora presenti all’inserto, determinare se vi fosse effettivamente una perdita
di guadagno.
Per questa ragione il TCA
ha annullato la decisione su opposizione del 15 luglio 2013, rinviando gli atti
all’amministrazione affinché si determinasse sul diritto alle indennità di
disoccupazione e, nello specifico, se vi fosse oppure no una perdita di
guadagno tenuto conto dell’attività di consulente immobiliare presso la __________,
svolta da RI 1 a partire dal 18 gennaio 2013.
1.2. Il 17 dicembre 2014 questo
Tribunale ha, poi, emanato la sentenza 38.2014.9 con cui ha respinto il ricorso
interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 29 gennaio 2014 con la
quale la CO 1 (in seguito: la Cassa) aveva confermato il proprio provvedimento
del 14 novembre 2013 relativo al nuovo diniego del diritto a indennità di
disoccupazione a decorrere dal 29 gennaio 2013, in quanto, pur ribadendo che
l’assicurato durante il termine quadro di contribuzione 29 gennaio 2011 – 28
gennaio 2013 aveva svolto un’attività lavorativa dipendente tra Italia e
Svizzera per 14 mesi adempiendo alle condizioni di cui all’art. 13 cpv. 1 LADI,
la professione di consulente immobiliare da lui svolta a partire dal 18 gennaio
2013 non risultava controllabile e non vi era una differenza di salario
compensabile tra le indennità di suo diritto e il salario ipotetico fissato
dalla Cassa per tale professione in fr. 3'360.-- lordi.
Il TCA ha condiviso le
motivazioni della Cassa appena esposte e ha aderito al suo operato,
nella misura in cui l'amministrazione ha accertato l'importo del guadagno
assicurato in al massimo fr. 606.- (frutto di alcune giornate lavorative svolte
in Svizzera come frontaliere presso __________). Riferendosi anche alle
circolari della SECO, secondo cui i redditi ottenuti all'estero che non sono
sottoposti a contribuzione in Svizzera non sono presi in considerazione per la
determinazione del guadagno assicurato, questa Corte ha escluso che si
potessero computare le entrate in Italia. In ogni caso secondo la Corte
cantonale, rinviando agli atti dell'incarto, in Italia non risultava la
percezione di un reddito superiore a quello di fr. 3'360.- mensili per
l'attività di consulente immobiliare.
Il giudizio 38.2014.9 del
17 dicembre 2014 è stato confermato dal Tribunale federale con sentenza
8C_70/2015 del 19 agosto 2015.
1.3. Il 14 settembre 2016 RI 1 ha
presentato alla Cassa un’istanza di riconsiderazione del suo caso. Egli ha
motivato la propria richiesta indicando che ora, a differenza di quando aveva
iniziato la procedura con la Cassa nel 2013, può comprovare un ulteriore
periodo lavorativo per la ditta __________ (n.d.r.: dal 2 al 16 ottobre
2012; cfr. doc. 44) e che i relativi contributi sarebbero stati pagati dal
curatore fallimentare. Il medesimo ritiene di avere diritto, computando anche
tale periodo lavorativo, all’indennità di disoccupazione dal gennaio 2013 (cfr.
doc. 40).
1.4. La Cassa, il 26 settembre
2016 ha emesso una decisione con la quale ha respinto la richiesta di
riconsiderazione, rilevando:
" (…)
Nel suo caso, la decisione emanata dalla
Cassa in data 14 novembre 2013 è stata oggetto di ricorso, il quale è stato
evaso dal Tribunale Federale in data 19 agosto 2015; per questo motivo la Cassa
non può riesaminare la sua decisione conformemente all’art. 53 cpv. 3 LPGA.
In via abbondanziale viene specificato che,
dal suo scritto del 15 settembre 2016, non sono emersi nuovi elementi che non
fossero già a conoscenza della Cassa. (…)” (Doc. 38-39)
1.5. Con decisione su opposizione
del 22 dicembre 2016 la Cassa ha riconfermato la propria decisione del 26
settembre 2016, ribadendo che nell’evenienza concreta l’Alta Corte si è già
espressa sulla fattispecie con sentenza del 14 agosto 2015 e che conformemente
all’art. 53 cpv. 2 LPGA non è quindi possibile per la medesima chinarsi sul
caso (cfr. doc. A1).
1.6. Contro la decisione su
opposizione del 22 dicembre 2016 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
facendo valere che la decisione della Cassa con cui gli era stato negato il
diritto a indennità di disoccupazione dal gennaio 2013 è manifestamente errata
in quanto non è stato considerato anche il periodo lavorativo presso la __________
di cui attualmente dispone della relativa prova (cfr. doc. I).
1.7. Nella risposta del 6 febbraio
2017 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, asserendo di non
essere competente per riesaminare la decisione del 14 novembre 2013 di diniego
delle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.).
La parte resistente ha
inoltre osservato:
" (…)
E’ bene comunque rimarcare che, a mente
della Cassa, gli elementi fattuali proposti dal ricorrente, sia in questa sede,
sia in sede contenziosa non sono neppure fatti nuovi rilevanti tali da
giustificare una revisione della decisione in oggetto. Infatti si evidenzia che
il diritto alle prestazioni di disoccupazione non è stato negato al signor RI 1
poiché non adempiva il presupposto di contribuzione minima all’assicurazione contro
la disoccupazione, ma poiché quest’ultimo esercitava un’attività non
controllabile e che non vi era una differenza salariale rispetto a quanto
percepito in precedenza. Si ripete che l’attività per la __________ è stata
debitamente considerata per valutare il diritto alle prestazioni richieste. (…)”
(Doc. III)
In ordine
2.1. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16
settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,
DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 riguarda esclusivamente la
domanda di riconsiderazione della decisione del 14 novembre 2013 vertente sul
diniego del diritto di RI 1 all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 29
gennaio 2013 interposta dall’insorgente il 14 settembre 2016 e respinta dalla
Cassa (cfr. consid. 1.4.; 1.5.).
Altre questioni, in
particolare quella concernente il diritto a prestazioni LADI in caso di pagamento
dei premi dell’assicurazione contro la disoccupazione, come pure la
problematica connessa al diverso modo di lavorare tra __________ e il Ticino
(cfr. doc. I in fine), esulano dalla presente causa e risultano quindi
irricevibili.
Questa Corte rileva
comunque, per inciso, che il versamento di contributi all’assicurazione contro
la disoccupazione non implica la corresponsione automatica delle relative
prestazioni previste dalla LADI, bensì ciò avviene unicamente nel caso in cui
le condizioni della specifica prestazione richiesta contemplate dalla legge
siano ossequiate.
Ad esempio il diritto alle
indennità di disoccupazione è riconosciuto qualora siano adempiuti i presupposti
di cui all’art. 8 LADI, segnatamente se l’assicurato è disoccupato totalmente o
parzialmente e se ha subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv.
1 lett.a e b, 10, 11 LADI).
Per quanto attiene al modo
di procedere delle autorità ticinesi che, a mente dell’insorgente, sarebbe
differente rispetto a quello delle autorità di __________, in quanto queste
ultime, contrariamente agli organi preposti all’applicazione della LADI in
Ticino, riterrebbero adempiuto il periodo di contribuzione (cfr. doc. 40; 43),
va osservato che il diritto alle indennità dal 29 gennaio 2013 non gli è stato
negato dalla Cassa – diniego peraltro confermato dal TCA e dal Tribunale
federale (cfr. consid. 1.2.) – per non avere ossequiato il periodo minimo di
contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (durante il termine
quadro 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 è stato al contrario accertato un
periodo di contribuzione di 14 mesi), bensì poiché non vi era una differenza di
salario compensabile tra le indennità di suo diritto e il salario ipotetico
fissato dalla Cassa per tale professione in fr. 3'360.-- lordi (cfr. pure doc.
67).
Nel merito
2.2. L'art. 53 LPGA relativo alla
revisione e alla riconsiderazione prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
Fatti
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del
TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03
del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,
consid. 1.2.).
2.3. Per quel che concerne la riconsiderazione
di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel
merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C
227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del
17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio
2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.
469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA
1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a
e riferimenti).
Al riguardo giova
evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere
obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione
(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I
206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre va rilevato che
l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di
riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente
reclamo.
Nemmeno è possibile
entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in
materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un
controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011
del 12 settembre 2011).
Dalla riconsiderazione (o
riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative
(art. 53 cpv. 1 LPGA).
Considerandi
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art.
61.
lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr.
STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42
consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29
novembre 2002).
2.4
Nella presente evenienza,
come visto nei fatti, la questione del diritto di RI 1 a indennità di
disoccupazione dal 29 gennaio 2013 è stata definitivamente chiarita dal
Tribunale federale con giudizio 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 che ha confermato
che l’insorgente, il cui periodo di contribuzione minimo ai sensi dell’art. 8
cpv. 1 lett. e LADI era stato considerato ossequiato, non presentava una differenza
di salario compensabile tra il guadagno assicurato e il guadagno intermedio
conseguito dal gennaio 2013 quale consulente immobiliare, attività non
controllabile, ipoteticamente fissato in fr. 3'360 al mese, visto che
nonostante l’asserita mole di lavoro compiuta non aveva percepito alcuna
provvigione (cfr. consid. 1.2.).
Visto che in
casu non solo il TCA, bensì anche l’Alta Corte si è pronunciata in relazione al
diritto del ricorrente a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 –
negandolo - e che perciò un'autorità
giudiziaria si è già pronunciata nel merito della
questione qui ora riproposta dal medesimo, a ragione la Cassa ha respinto la
richiesta di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA della propria
decisione del 14 novembre 2013 (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012).
Al riguardo giova ribadire che l’autorità
amministrativa non può peraltro essere obbligata a riconsiderare un proprio
provvedimento (cfr. consid. 2.3.).
A titolo abbondanziale, va
osservato che la decisione di diniego del diritto a indennità di disoccupazione
dal 29 gennaio 2013 emessa dalla Cassa nel novembre 2013 non risulta comunque
manifestamente errata nella misura in cui gli elementi di fatto menzionati
dall’insorgente nella richiesta di riconsiderazione, nell’opposizione e nel
ricorso (cfr. doc. 40, 8, I), e meglio la circostanza che ora dispone della
prova del compimento di un ulteriore periodo lavorativo dal 2 al 16 ottobre
2012.
presso la ditta __________, concernono il periodo di contribuzione nel
termine quadro 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 che, a differenza di quanto
stabilito dalla parte resistente con la decisione su opposizione del 15 luglio
2013.
annullata dal TCA con sentenza del 12 settembre 2013 (cfr. consid. 1.1.),
con decisione del 14 novembre 2014, di cui è stata chiesta la riconsiderazione,
è stato considerato adempiuto (cfr. consid. 1.2.) e non mettono del resto in dubbio
il computo del reddito ipotetico di fr. 3'360 quale guadagno intermedio.
In simili condizioni,
fanno difetto pure eventuali fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che
impongano alla Cassa una revisione della decisione del 14 novembre 2013 ai
sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti