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38.2017.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del

TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03

del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,

consid. 1.2.).

2.3. Per quel che concerne la riconsiderazione

di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel

merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C

227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del

17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio

2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.

469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA

1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a

e riferimenti).

Al riguardo giova

evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere

obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione

(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I

206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre va rilevato che

l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF

133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di

riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente

reclamo.

Nemmeno è possibile

entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in

materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un

controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011).

Dalla riconsiderazione (o

riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative

(art. 53 cpv. 1 LPGA).

Considerandi

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art.

61.

lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr.

STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42

consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29

novembre 2002).

2.4

Nella presente evenienza,

come visto nei fatti, la questione del diritto di RI 1 a indennità di

disoccupazione dal 29 gennaio 2013 è stata definitivamente chiarita dal

Tribunale federale con giudizio 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 che ha confermato

che l’insorgente, il cui periodo di contribuzione minimo ai sensi dell’art. 8

cpv. 1 lett. e LADI era stato considerato ossequiato, non presentava una differenza

di salario compensabile tra il guadagno assicurato e il guadagno intermedio

conseguito dal gennaio 2013 quale consulente immobiliare, attività non

controllabile, ipoteticamente fissato in fr. 3'360 al mese, visto che

nonostante l’asserita mole di lavoro compiuta non aveva percepito alcuna

provvigione (cfr. consid. 1.2.).

Visto che in

casu non solo il TCA, bensì anche l’Alta Corte si è pronunciata in relazione al

diritto del ricorrente a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 –

negandolo - e che perciò un'autorità

giudiziaria si è già pronunciata nel merito della

questione qui ora riproposta dal medesimo, a ragione la Cassa ha respinto la

richiesta di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA della propria

decisione del 14 novembre 2013 (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012).

Al riguardo giova ribadire che l’autorità

amministrativa non può peraltro essere obbligata a riconsiderare un proprio

provvedimento (cfr. consid. 2.3.).

A titolo abbondanziale, va

osservato che la decisione di diniego del diritto a indennità di disoccupazione

dal 29 gennaio 2013 emessa dalla Cassa nel novembre 2013 non risulta comunque

manifestamente errata nella misura in cui gli elementi di fatto menzionati

dall’insorgente nella richiesta di riconsiderazione, nell’opposizione e nel

ricorso (cfr. doc. 40, 8, I), e meglio la circostanza che ora dispone della

prova del compimento di un ulteriore periodo lavorativo dal 2 al 16 ottobre

2012.

presso la ditta __________, concernono il periodo di contribuzione nel

termine quadro 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 che, a differenza di quanto

stabilito dalla parte resistente con la decisione su opposizione del 15 luglio

2013.

annullata dal TCA con sentenza del 12 settembre 2013 (cfr. consid. 1.1.),

con decisione del 14 novembre 2014, di cui è stata chiesta la riconsiderazione,

è stato considerato adempiuto (cfr. consid. 1.2.) e non mettono del resto in dubbio

il computo del reddito ipotetico di fr. 3'360 quale guadagno intermedio.

In simili condizioni,

fanno difetto pure eventuali fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che

impongano alla Cassa una revisione della decisione del 14 novembre 2013 ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti