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Decisione

38.2017.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti di collaborazione stipulati dall’inizio dell’attività fino ad oggi.

4. Inviare tutta

la documentazione inerente la sua affiliazione quale indipendente all’AVS

(formulari ufficiali, documentazione aggiuntiva, decisione, altro).

5. Inviare la

decisione a conclusione della causa contro l’ex datore di lavoro (__________).”

(Doc. 6)

L’amministrazione ha pure

precisato che, nel caso in cui non avesse ricevuto alcuna risposta entro il

termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli

atti in suo possesso, citando l’art. 43 LPGA (cfr. doc. 6).

Il 27 settembre 2016

l’avv. RA 1 per conto del ricorrente, ha indicato:

" (...)

In allegato Le trasmetto dunque il modulo compilato dal signor RI

1 in vista dell’avvio di un’attività indipendente nel settore della consulenza,

progettazione e direzione lavori per impianti anti incendio. L’attività

individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel senso che egli potrà assumere

mandati in subappalto per conto di aziende omologate. Come spiega il signor RI

1 il subappalto dovrebbe essere un punto di forza siccome consentirebbe alle

aziende omologate un risparmio sui costi del personale. D’altro canto il signor

RI 1 non dovrebbe sopportare costi eccessivi di struttura posto che il

materiale verrebbe pagato dall’azienda omologata dalla quale avrebbe ricevuto

l’incarico.

(…).

L’inizio della sua attività quale indipendente è previsto per il

1° novembre 2016. Inizialmente presso il proprio domicilio. Non vi sono dunque

fatture relative all’attività che il mio cliente si appresta ad iniziare e non

è per colpevole reticenza che il signor RI 1 non lo ha ancora fatto. (…) Nel

periodo di disoccupazione il mio cliente si è tuttavia scontrato

all’impossibilità di trovare un impiego quale dipendente; questo lo ha convinto

ad assumere il rischio di un’impresa individuale. (…)” (Doc. 7)

Nel formulario “Attività

indipendente – Bozza progetto” compilato il 21 settembre 2016 l’insorgente ha

indicato che dal 1° febbraio 2016 ha deciso di provare la via imprenditoriale

in relazione alla progettazione di sistemi antincendio, nonché la direzione

lavori. Egli ha precisato, da un lato, che si tratta di un lavoro di

subappaltante, quindi per la ditta omologata che gli affida l’incarico vi è un

risparmio dei costi di manodopera. Dall’altro, che avrebbe potuto iniziare il

1° novembre 2016 (cfr. doc. 7 fogli 3-4).

Il 5 ottobre 2016

l’assicurato ha compilato il “Questionario per l’affiliazione degli

indipendenti” all’attenzione della Cassa __________, precisando il genere di

attività è la “progettazione di impianti di spegnimento antincendio” e

che la data d’inizio dell’attività indipendente era per il 1° novembre 2016

(cfr. doc. 8).

La Sezione del lavoro, il

10 ottobre 2016, ha interpellato la parte ricorrente come segue:

" (…)

1. In relazione

all’attività svolta dal signor RI 1 quando era ancora alle dipendenze della

ditta __________, voglia trasmetterci copia di tutte le fatture emesse negli

anni 2015 e 2016;

Considerandi

2.

In

considerazione dell’imminente inizio d’attività (01.11.2016), voglia

trasmetterci copia dei contratti di collaborazione stipulati dal signor RI 1.”

(Doc. 9)

Il 18 ottobre 2016 il

rappresentante dell’assicurato ha comunicato che quest’ultimo avrebbe iniziato

l’attività indipendente il 1° novembre 2016, di non vedere a quale titolo

fossero richieste le fatture relative a lavori accessori svolti con l’accordo

del datore di lavoro __________ quando l’insorgente era ancora dipendente e che

rilevante era il fatto che durante la disoccupazione il medesimo non avesse

svolto delle attività senza segnalarlo all’amministrazione (cfr. doc. 10).

L’amministrazione, il 24

ottobre 2016, ha indicato:

" (…)

precisiamo che abbiamo avviato una procedura di accertamento in relazione al

possibile svolgimento di un’attività di consulenza non dichiarata da parte del

signor RI 1 (cfr. comunicazione URC del 08.09.2016, già in suo possesso).

Il signor RI 1 dal 01.11.2016 inizierà un’attività indipendente

presumibilmente solo per conto della ditta __________ di __________.

Dalla documentazione a disposizione e trasmessa al signor RI 1 in

data 13.09.2016, presumiamo che tale attività di consulenza sia iniziata già a

fine anno 2015, tramite l’invio di diverse fatture contestate inizialmente dal

precedente datore di lavoro (__________). La consulente del personale, nella

citata comunicazione, ha segnalato l’ipotesi che tale attività sia continuata

anche nel corso dell’anno 2016.

Visto quanto precede, la invitiamo a trasmetterci quanto richiesto

con lettera del 10.10.2016.” (Doc. 11)

Il 27 ottobre 2016 l’avv. RA

1.

ha osservato:

" (…)

dovreste essere stati informati che il licenziamento in tronco del mio cliente

è datato 31.10.2015 (peraltro preceduto da una lettera di licenziamento

ordinario datata 21.10.2015). Di conseguenza non vedo come possiate presumere

che “già a fine 2015” il mio cliente possa aver svolto un’attività indipendente

e/o che si appresti a farlo “solo per conto della ditta __________ di __________”.

(Doc. 12)

Il 31 ottobre 2016 la

Sezione del lavoro, non avendo ricevuto la documentazione richiesta negli

scritti del 13 settembre, 10 e 24 ottobre 2016, ha informato la parte

ricorrente che avrebbe emesso una decisione in base agli atti in suo possesso

ai sensi dell’art. 43 LPGA.

L’amministrazione, al

riguardo, da un lato, ha specificato di ritenere dai documenti a sua

disposizione che l’insorgente svolgeva un’attività indipendente da fine anno

2015, per cui prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e

conseguentemente il rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° marzo

2016.

Dall’altro, ha invitato la

parte ricorrente a formulare eventuali osservazioni scritte e a trasmettere

quanto richiesto con lettera del 10 ottobre 2016 entro il 16 novembre 2016,

rendendola attenta che, non ricevendo alcuna presa di posizione entro il

termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione della decisione menzionata

(cfr. doc. 13).

Non avendo l’assicurato

prodotto alcunché entro il 16 novembre 2016, la Sezione del lavoro, il 22

novembre 2016, ha emesso un provvedimento con cui l’ha ritenuto inidoneo al

collocamento dal 1° marzo 2016 (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).

Il nominativo

dell’insorgente è stato annullato dal sistema COLSTA a far tempo dal 27 gennaio

2017.

(cfr. doc. 28/1).

Dal verbale del colloquio

di consulenza con l’URC del 27 gennaio 2017, sottoscritto dall’insorgente,

emerge che “(…) l’avvocato gli ha detto di chiudere da subito la pratica

anche se andranno avanti con l’opposizione perché è andato nella direzione di

indipendente” (cfr. doc. 28/2).

Il 6 marzo 2017 la Sezione

del lavoro, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione

del 22 novembre 2016 (cfr. doc. 15), l’ha invitato a rispondere a delle

ulteriori domande entro il termine di dieci giorni:

"

1.

Da quando svolge delle consulenze private nel ramo della

progettazione d’impianti antincendio?

2.

Voglia p.f.

trasmetterci tutte le fatture emesse dall’inizio dell’attività fino al 26

gennaio 2017.

3.

Quando è

stata svolta/conclusa la trattativa con __________?

4.

Come è

regolata la collaborazione con la __________?

5.

Voglia p.f.

trasmetterci il contratto di collaborazione con la __________, come pure tutti

gli eventuali contratti di collaborazione con altre ditte. (…)” (Doc. 20)

La parte resistente ha

aggiunto che, non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato, avrebbe

emanato una decisione in base agli atti in suo possesso (art. 43 LPGA; doc.

20).

Il 23 marzo 2017 l’avv. RA

1.

ha prodotto sette fatture emesse tra dicembre 2016 e gennaio 2017 dal suo

assistito nei confronti della __________ di __________ e della __________ di __________

(cfr. doc. 23/1-23/7), oltre ai contratti di collaborazione con la __________

per il 2017 e con la __________ firmato nel dicembre 2016 (cfr. doc. 23/8;

23/10).

Il legale ha, inoltre,

risposto allo scritto del 6 marzo 2017 della Sezione del lavoro come segue:

" 1./2. La

formazione professionale del signor RI 1 è quella di Progettista specializzato

in impianti di spegnimento ad acqua. Con questa posizione è stato negli anni

dipendente di diverse società attive in quel settore specifico oppure in

settori vicini o complementari. Vista l’impossibilità di ritrovare un posto di

lavoro in questo specifico settore di attività, in dicembre 2016 si è messo in

proprio, come aveva preannunciato di voler fare e d’allora e fino al 26.01.2017

ha emesso le 7 (sette) fatture che trova in allegato di cui 4 (quattro) alla __________

e 3 (tre) alla __________;

3.

/4. la trattativa con la __________ si è conclusa in gennaio

2017.

con la firma del contratto quadro di collaborazione che trova in allegato

e che riporta tutti i termini della collaborazione del signor RI 1 quale

indipendente;

5.

oltre al contratto quadro di collaborazione con la __________,

il signor RI 1, sempre in qualità di prestatore d’opera indipendente, ha

concluso solo un altro contratto con la __________ in dicembre 2016. Sottolineo

che il contratto con la

__________, di cui trova un esemplare allegato, è un classico

contratto d’appalto, ovvero relativo ad un’opera concreta (in casu l’impianto

presso la Residenza __________ di __________) e non necessariamente

ripetibile.” (Doc. 23)

L’amministrazione, il 29

marzo 2017, ha nuovamente scritto all’avv. RA 1:

" (…) Da un

controllo dell’incarto della Cassa disoccupazione __________, __________,

relativo al suo assistito, costatiamo che vi sono già delle fatture emesse fino

a luglio 2015 e numerate fino alla 026, che le alleghiamo in copia (doc. da

1-6). A questo proposito, nel termine di 10 giorni a far tempo dalla ricezione

della presente, le chiediamo di:

1.

Spiegare di cosa si tratta e per quale motivo non ne ha fatto

menzione nel suo scritto 23 marzo 2017?

2.

spedire tutte le fatture emesse dal suo assistito da gennaio

2015.

al 26 gennaio 2017;

3.

trasmettere l’estratto conto intestato al signor RI 1, presso

la banca __________, __________ (IBAN/N: __________), da gennaio 2015 al 26

gennaio 2017.

Inoltre, allo stato attuale della pratica, non escludiamo di porre

alcune domande ala ditta __________ (__________). Richiamato l’obbligo di

collaborazione di ogni assicurato nell’accertamento dei fatti (art. 28 LPGA) ed

in particolare l’obbligo ad autorizzare - nel singolo caso - i terzi a fornire

tutte le informazioni necessarie ad accertare il diritto delle prestazioni

(art. 28 cpv. 3 LPGA), le chiediamo di controfirmare il presente documento a

titolo di consenso e di ritornarcelo entro il termine indicato sopra.

La preghiamo di osservare che non ricevendo alcuna risposta e

documentazione entro il termine fissato sopra procederemo all’emissione di una

decisione in base agli atti in nostro possesso (art. 43 LPGA).” (Doc. 24)

In effetti agli atti

risultano sei fatture emesse dall’assicurato già nell’anno 2015, e meglio il 17

febbraio, il 29 aprile, il 4, il 17 e il 27 luglio 2015, nei confronti della __________

e della __________ (cfr. doc. 19/2 fogli 39-41).

In proposito il 17

novembre 2015 l’insorgente ha asserito di avere effettuato delle prestazioni

private per le ditte di antincendio in questione mentre era alle dipendenze

della __________ e che era grazie a tali prestazioni che riusciva a fare

entrare lavoro alla __________ per quel che riguardava i lavori d’installazione

di antincendio. Egli ha precisato di non avere rubato clientela alla __________,

bensì di avere favorito le poche entrate di lavoro che ha avuto in un anno di

lavoro nel Canton Ticino (cfr. doc. 19/2 foglio 43).

Il 10 aprile 2017 la parte

ricorrente ha affermato:

" (…) In

particolare le fatture allegate alla Vostra del 19.03.2017 sono quelle relative

al 2015 quando il signor RI 1 lavorava ancora per la __________. Si tratta di

piccoli lavori di progettazione e consulenza che il signor RI 1 aveva svolto

con l’accordo e nell’interesse del datore di lavoro ma che in seguito lo stesso

datore di lavoro ha preso a pretesto per licenziarlo (ottobre 2015). Quelle fatture

non sono state prodotte con mia del 23.03.2017 siccome erano già di Vostra

conoscenza da tempo nonché della Cassa disoccupazione __________. Per il resto

il signor RI 1 considera di aver adempito adeguatamente all’onere di

informazione e non è disposto a divulgare informazioni relative alla sua sfera

privata.” (Doc. 25)

Con decisione su

opposizione del 19 giugno 2017 (cfr. doc. A) la Sezione del lavoro ha

confermato il proprio precedente provvedimento del 22 novembre 2016 di inidoneità

al collocamento dal 1° marzo 2016 emesso nei confronti dell’assicurato.

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che conformemente

all’art. 43 cpv. 3 LPGA e alla giurisprudenza federale in merito (cfr. consid.

2.6

), l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può

decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti

determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo

delle conseguenze giuridiche e avergli impartito un adeguato termine di

riflessione.

Nel caso di specie

l’assicurato, benché sia stato invitato, più volte, per iscritto dalla Sezione

del lavoro a fornire tutta la documentazione necessaria a chiarire la

fattispecie, non ha proceduto in tal senso (cfr. consid. 2.7.).

In particolare il

ricorrente non ha prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha

autorizzato l’amministrazione a interpellare la ditta __________ con cui ha

collaborato già nel 2015 e in seguito - ritenuti il contratto di collaborazione

per il 2017 e le fatture emesse nei suoi confronti nel gennaio 2017 - da fine

2016/inizio 2017, come invece postulato dalla parte resistente (cfr. doc. 24;

24/1 segg.; consid. 2.7.).

La Sezione del lavoro, del

resto, a reiterate riprese ha assegnato all’insorgente adeguati termini e l’ha

informato sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto

domandato ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, e meglio che nel caso in cui non

avesse dato seguito alle sue richieste avrebbe proceduto all’emissione di una

decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 6; 13; 20; 24; consid. 2.7.).

Alla luce delle considerazioni

che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha

ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.9

Questa Corte ritiene, poi,

che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale sulla base degli atti

in suo possesso ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° marzo

2016, meriti conferma.

Dapprima è utile

evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il

diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al

momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata

emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF

112.

V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

Omettendo di produrre la

documentazione richiesta, segnatamente l’estratto del proprio conto bancario

presso la __________, e non autorizzando la Sezione del lavoro a porre delle

domande alla __________ (cfr. doc. 24; 25; consid. 2.7.), il ricorrente ha reso

alquanto complesso, se non impossibile, il compito dell’amministrazione di chiarire

le questioni concernenti la sua disponibilità lavorativa (cfr. STCA 38.2008.69

del 19 febbraio 2009 consid. 2.12.).

Ne consegue

che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli

atti a sua disposizione.

2.10

Inoltre il TCA evidenzia che è

vero che l’assicurato ha dichiarato di avere iniziato la propria attività

indipendente nel settore della progettazione di sistemi antincendio dal 1°

novembre 2016 e che i contratti di collaborazione sono stati conclusi con le

ditte __________ di __________ e __________ di __________ alla fine del

2016/inizio del 2017 (cfr. doc. 25; consid. 2.7.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che dalle carte processuali risulta che il medesimo ha emesso delle fatture

anche nel 2015, per di più indirizzate alla __________ e alla __________ (cfr.

doc. 19/2 fogli 39-41; consid.2.7.).

In proposito va

sottolineato, come fatto notare dall’amministrazione (cfr. doc. A; V), che la

numerazione delle fatture del 2015 agli atti non è consecutiva (fatture n.

006/2015 del 17 febbraio 2015; n. 007/2015 del 17 febbraio 2015; n. 019/2015

del 29 aprile 2015; n. 022/2015 del 4 luglio 2015; n. 024/2015 del 17 luglio

2015; n. 026/2015 del 27 luglio 2015; cfr. doc. 19/2 fogli 39-41).

Riguardo all’affermazione

della parte ricorrente secondo cui, essendo la numerazione un riferimento

interno, la presenza di altre fatture non si può desumere dal fatto che i

numeri sulle fatture presenti agli atti non siano consecutivi e sarebbe curioso

immaginare quali conclusioni e presunzione potrebbe trarre l’amministrazione da

un sistema di catalogazione delle fatturazioni basato su simboli o colori (cfr.

doc. I pag. 9), il TCA ritiene alquanto inverosimile che le fatture siano state

numerate in ordine crescente ma omettendo dei numeri.

Del resto già nel verbale

del colloquio di consulenza con l’URC del 23 novembre 2015 l’insorgente aveva

indicato che “…non si sarebbe iscritto a febbraio 2016 perché o andava a

lavorare a __________ da quella data o si sarebbe ev. messo in proprio se non

veniva assunto a __________ …” (cfr. doc. 28/2).

Il 27 gennaio 2016, in

occasione di un ulteriore colloquio di consulenza, egli ha asserito che da fine

febbraio 2016 avrebbe potuto avere due possibilità tramite la ditta __________

di __________ o per una posizione come collaboratore a tempo fisso al 100% o

svolgere per loro incarichi quale libero professionista rappresentando la ditta

in Ticino in qualità di specialista antincendio (cfr. doc. 28/2).

Il 29 aprile 2016

l’assicurato ha dichiarato alla propria consulente del personale di aver deciso

di avviarsi come indipendente in qualità di progettazione e installazione nel

campo antincendio collaborando poi con la ditta __________ (cfr. doc. 28/2).

Giova, altresì, osservare

che il ricorrente non ha dato seguito all’assegnazione del 15 aprile 2016 di un

impiego presso la __________ di __________ quale “Sicherheitsmitarbeiter

(Allrounder) 50-100%” da parte dell’URC. Egli ha motivato il fatto di non

avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro indicando che non si

trattava di un’occupazione nel campo antincendio (cfr. doc. 28/4).

Questo sorprende, ritenuto,

da una parte che l’assicurato stesso ha sottolineato che per una persona in

disoccupazione con due figli a carico agli studi, come nel suo caso, la scelta

di un’attività in proprio non è priva di conseguenze e non va presa alla

leggera (cfr. doc. I pag. 10), dall’altra, che il grado di attività indicato

era 50-100%, che il medesimo nemmeno abbia contattato la ditta per sapere

esattamente che tipo di mansioni avrebbe dovuto svolgere, e se si trattava di

un impiego a tempo pieno o parziale.

Il ricorrente, nonostante

l’esplicita richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 24), come visto, non

ha poi prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha acconsentito a che

l’amministrazione interpellasse la ditta __________ (cfr. doc. 25; consid.

2.7

).

È poi utile rilevare, in

merito all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente ha iniziato

l’attività indipendente solo dal 1° novembre 2016, in quanto nei mesi

precedenti necessitava di un periodo di riflessione non avendo alcuna

esperienza nella gestione di un’attività in proprio (cfr. doc. I pag. 10), che

l’assicurato è già stato socio e gerente della __________ fallita nel 2007/08

(cfr. doc. 19/2 fogli 65; 75).

Il ricorrente ha pure

fatto valere che tra la fine dell’impiego presso la __________ e il novembre

2016.

nemmeno avrebbe intrapreso sforzi tesi all’avvio dell’attività indipendente,

come ad esempio investimenti importanti, iscrizione a RC di una ditta,

l’affitto di locali commerciali (cfr. doc. I pag. 10).

Tale affermazione risulta,

però, ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza. In effetti

dallo scritto del 27 settembre 2016 dell’avv. RA 1 alla Sezione del lavoro si

evince che “…L’attività individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel

senso che egli potrà assumere mandati in subappalto per conto di aziende

omologate. Come spiega il signor RI 1 il subappalto dovrebbe essere un punto di

forza siccome consentirebbe alle aziende omologate un risparmio sui costi del

personale. D’altro canto il signor RI 1 non dovrebbe sopportare costi

eccessivi di struttura posto che il materiale verrebbe pagato dall’azienda

omologata dalla quale avrebbe ricevuto l’incarico” (cfr. doc. 7;

consid. 2.7.; la sottolineatura è del redattore).

In simili condizioni, dopo

attento esame dell’intera documentazione agli atti, non potendo fare capo a

ulteriori informazioni, come i dati bancari relativi a eventuali versamenti da parte

di terzi e le dichiarazioni delle ditte con le quali l’assicurato ha

collaborato nel 2015 e da fine 2016/inizio 2017, a causa della violazione del

suo dovere di collaborare, occorre concludere che per il periodo

dal 1° marzo 2016 (ossia dalla data di annuncio per il collocamento; cfr. doc.

19/2 foglio 12) al 27 gennaio 2017 (quando è stata annullata la sua iscrizione

in disoccupazione; cfr. doc. 28/1) non può essere stabilito, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017

consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353.

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

che il ricorrente fosse idoneo al collocamento.

Al riguardo

cfr. STF U 316/06 del 6 luglio 2007; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009

consid. 2.13.

A tale

proposito va d’altronde rilevato che il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse

ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_309/2015

del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.

3.2

; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C

107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_743/2015 del 3 giugno 2016, ha peraltro confermato una decisione

d’inidoneità al collocamento di un assicurato, in quanto non è stato possibile

stabilire per quante ore al giorno egli sarebbe stato disponibile per il

mercato del lavoro.

Va infine segnalato, per

un caso in senso contrario, la STCA 38.2016.41 del 30 novembre 2016 in cui questa

Corte ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione una causa relativa a

un ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione di inidoneità al

collocamento. La transazione è consistita nella modifica del provvedimento

impugnato nel senso che l’assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento

con una perdita di lavoro computabile del 50%.

Dal decreto di stralcio si

evince in particolare che dalle carte processuali, a differenza del caso

concreto, si è potuto determinare il tempo in cui quell’assicurato era

disponibile per il mercato del lavoro, e meglio:

" (…)

c) Nella presente fattispecie, dall’esame della documentazione

contenuta nell’incarto emerge che se, da una parte, l’attività a titolo

indipendente avviata dall’assicurato (nato nel …) nel suo settore di

bruciatorista dopo il licenziamento che l’ha portato ad iscriversi in disoccupazione

il 1° dicembre 2014, non può essere considerata accessoria, d’altra parte tale

attività, seppure duratura, non lo occupa certamente a tempo pieno (cfr. doc. I

pag. 6, 7 e 14: “3-5 mattine alla settimana” e doc. 8, verbale del colloquio di

consulenza del 28 maggio 2015: “Sul fronte occupazione, l’iniziativa

dell’assicurato per quanto concerne l’avvio della prospettata attività non

prosegue in quanto i servizi di sostegno competenti hanno considerato buono il

suo progetto ma prematuro per quanto concerne le possibili entrate.

L’attivazione come indipendente non garantirebbe entrate sufficienti a

garantire il minimo sostegno vitale”).

Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’idoneità al

collocamento e la fissazione di una perdita di lavoro computabile del 50%. (…)”

La decisione su

opposizione del 19 giugno 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti