38.2017.60
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20 marzo 2018Italiano42 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.60
rs
Lugano
20 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 giugno 2017 (cfr. doc. A) la Sezione del lavoro ha confermato la
precedente decisione del 22 novembre 2016 (cfr. doc. 14), con cui aveva
ritenuto RI 1, nato nel 1968, inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016.
L’amministrazione ha così
motivato il proprio provvedimento:
" (…) visto
quanto precede, considerato in particolare che agli atti sono presenti alcune
fatture riguardanti il 2015, la cui numerazione non è consecutiva (006/2015,
007/2017, 019/2015, 022/2015, 024/2015 e 026/2015) e che anzi se la 026 fosse
l’ultima (ma questo non è stato possibile appurarlo considerato che
l’assicurato no ha trasmesso l’estratto conto sul quale le ditte effettuano i
pagamenti delle fatture), vi sarebbero ulteriori fatture, in particolare dalla
001/2015 alla 005/2015, dalla 008/2015 alla 018/2015, la 020/2015, la 021/2015,
la 023/2015 e la 025 che non sono state prodotte e dunque questo lascia
presumere lo svolgimento di un’attività già prima dell’iscrizione in
disoccupazione. Significativo è pure il fatto che egli non ha trasmesso l’estratto
conto sul quale i clienti effettuano i pagamenti delle fatture come anche il
fatto che egli si è rifiutato di sottoscrivere il consenso per interpellare la __________.
Tutti questi elementi rendono maggiormente plausibile che l’attività esisteva
già prima del 1. novembre 2016, come preteso dall’assicurato.
Tutto ben considerato, dai documenti in
nostro possesso, si ritiene che il signor RI 1 dal marzo 2016 non sia idoneo al
collocamento.
5. Per quanto riguarda la contestazione
dell’inizio dell’effetto della negazione del diritto(fissato al 1. marzo 2016)
va osservato quanto segue.
Diversamente da quanto sostenuto
dall’opponente, egli non ha – fornendo unicamente delle informazioni incomplete
– correttamente e compiutamente informato né l’amministrazione e nemmeno la
Cassa. Infatti, egli non ha indicato né che svolgeva un’attività in proprio e
nemmeno ha prodotto – malgrado richieste dall’Amministrazione – tutte le
fatture che egli aveva emesso durante il periodo in cui era alle dipendenze
della __________ e nemmeno quelle emesse successivamente. Il signor RI 1 ha
prodotto solamente della documentazione parziale (cfr. pto. 4.) e nonostante
sia nella precedente procedura che in quella pendente gli fosse stato
richiesto, egli si è rifiutato di completarla.
Inoltre anche sugli appositi formulari (Indicazioni
della persona assicurata) egli ha omesso di indicare l’attività svolta,
malgrado la precisa domanda (cfr. domanda 2). Dall’informazione parziale e
reticente fornita all’Amministrazione l’interessato non può dedurne alcun
vantaggio e la fissazione dell’inizio dell’effetto della negazione del diritto
deve essere confermata.” (Doc. A)
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA,
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RI 1, ha chiesto, in via principale,
l’annullamento integrale della decisione di inidoneità al collocamento, in via
subordinata, l’annullamento del provvedimento in questione nella misura in cui
nega l’idoneità al collocamento con effetto retroattivo al 1° marzo 2016 (cfr.
doc. I pag. 14).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente, specializzato in impianti di spegnimento ad
acqua, tramite il proprio patrocinatore, ha addotto segnatamente che le
continue richieste di documenti di cui non è in possesso, fondate su
incomprensibili sospetti dell’autorità, non si giustificano e mal comprende
come avrebbe potuto produrre agli atti un accordo di collaborazione mai
esistito. Egli ha precisato che per lui non è possibile apportare la prova di
un fatto negativo e che in assenza della prova del contrario, la Sezione de
lavoro avrebbe dovuto ammettere che gli accordi di collaborazione (mai
sottoscritti) richiesti, così come le presunte fatture, non sono mai esistiti.
La parte ricorrente ha
contestato il fatto che l’amministrazione abbia fondato la propria decisione
unicamente su alcune fatture del 2015, relative quindi a un periodo in cui
l’assicurato non percepiva alcunché dalla Cassa disoccupazione poiché era
ancora attivo presso __________.
Al riguardo il
rappresentante dell’insorgente ha indicato che la numerazione delle fatture,
che secondo la Sezione del lavoro, non essendo consecutiva, indurrebbe a
pensare che ve ne siano altre non prodotte, risulta totalmente inconferente,
siccome si tratta di un riferimento interno.
Il legale ha poi affermato
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, dagli atti si
evince che il ricorrente ha iniziato un’attività indipendente solo a partire
dal mese di novembre 2016, come aveva preannunciato nel corso dei colloqui URC.
In proposito è stato
precisato che per una persona in disoccupazione con due figli a carico ancora
agli studi la scelta di avviare un’attività in proprio non è certamente priva
di conseguenze e non va presa alla leggera, come pure che a comprova della
necessità di un periodo di riflessione prima di effettuare una simile scelta
assurge poi il fatto che l’insorgente non avesse alcuna esperienza nella
gestione di un’attività in proprio.
Il patrocinatore
dell’assicurato ha altresì asserito che quest’ultimo non ha esercitato alcuna
attività nel lasso di tempo intercorso tra la fine della sua attività come
dipendente di __________ e quella indipendente di novembre 2016, né ha
intrapreso alcuno sforzo teso all’avvio di un’attività, come ad esempio
investimenti importanti, iscrizione a RC di una ditta o l’affitto di locali
commerciali.
Secondo la parte
ricorrente egli era dunque perfettamente idoneo al collocamento.
È stato specificato che
l’assicurato ha del resto sempre reso partecipe l’URC della possibilità, in
ragione della difficoltà di trovare un posto di lavoro come dipendente, di
avviare un’attività indipendente.
Infine il rappresentante
dell’insorgente ha fatto valere che l’inizio dell’effetto della negazione del
diritto al 1° marzo 2016 non trova alcun riscontro oggettivo agli atti ed è del
tutto arbitraria (cfr. doc. I).
1.3. In risposta, la Sezione del
lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Il 13 ottobre 2017 l’avv. RA
1, per conto dell’assicurato, dopo aver visionato l’incarto della Sezione del
lavoro, ha formulato alcune osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc.
IX).
1.5. L’amministrazione si è
espressa al riguardo con scritto del 6 novembre 2017 (cfr. doc. XIII).
1.6. Copia del doc. XIII è stata
inviata per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XIV).
1.7. Il legale dell’assicurato,
per conto di quest’ultimo, ha presentato ulteriori osservazioni con scritto del
12 marzo 2018 (cfr. doc. XV), che è stato trasmesso senza indugio alla Sezione
del lavoro per conoscenza (cfr. doc. XVI).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto il
ricorrente inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016.
2.2. Preliminarmente occorre
rilevare che il rappresentante del ricorrente ha contestato la
decisione su opposizione del 19 giugno 2017 emessa dalla Sezione del lavoro per
motivi d’ordine formale.
Egli fa
valere, implicitamente, una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo
che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivare la decisione su
opposizione del 19 giugno 2017 (cfr. doc. I pag. 8-9).
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la
pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di
pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli
argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente,
le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta
a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto,
ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte
atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid.
5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011
consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie,
alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non
ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
opposizione del 19 giugno 2017, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente
il motivo per cui la Sezione del lavoro ha negato all’insorgente l’idoneità al
collocamento dal 1° marzo 2016, ovvero l’esercizio di un’attività indipendente
(cfr. doc. A).
Del resto l’insorgente,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della
decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata
dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dal
ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3. Fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro,
che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15
LADI).
A norma dell’art. 15 LADI il
disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad
accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve
essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3
marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato
deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali
(cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011
consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori
impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto
durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono
essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente
limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
In una sentenza C 108/03 del 2
settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale
federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al
collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener
conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte
le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali
d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli
per la persona assicurata in questione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto
va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12).
L’Alta Corte ha pure stabilito
che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e
l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_665/2014
del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi
menzionati).
È dal profilo della perdita di
lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura
una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione
adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,
consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C
287/03 del 12 maggio 2004).
L'Alta Corte ha pure confermato
la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al
collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per
quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo
caso.
Determinanti sono a tal
proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato
generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione
congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare
anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004
consid.3.1.).
2.4. Secondo la giurisprudenza
federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è
pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne
ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui
egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non
potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende
solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_679/2011 del 16 agosto 2012
consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del 21
agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13 marzo
2014).
In
una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che
l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria
disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al
di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il
fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé
conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi
sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è
inidoneità al collocamento.
Con
sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al
collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo
stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a
fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era
iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto
iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e
progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle
ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si
limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così
concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente
avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.
In
una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha
confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici
cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società
Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile
che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato
dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero
illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività
dipendente.
Con
giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto
deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità
al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che
egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego
salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di
una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai
tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere
l’attività. In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato , da una
parte, che l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di
ridurre il danno, bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la
fine dell’attività dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua
attività indipendente. Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una
disponibilità limitata nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione
che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità
di concludere un contratto di lavoro.
L’Alta
Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità
al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del
lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile
per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in
seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.
Il
TF, al riguardo, ha osservato:
" (…)
6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera
non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale,
concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti,
concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta
B.________, che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di
cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da
note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali.
L'assicurato ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato
campioni per il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli
ha collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi
direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di
un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del
ricorrente nell'attività con la ditta B.________ era notevole. Come rettamente
considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente
erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle
assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle
sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere
disponibile sul mercato del lavoro."
Infine
con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha
approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un
assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo
indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva
investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la
società.
La
nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:
" (…) emerge
in maniera non contestata che il ricorrente non solo ha investito in maniera
importante in B.________ Sagl, bensì ha sempre accompagnato la gerente, per
stessa dichiarazione di quest'ultima, "in tutte le operazioni",
aspetto che ha trovato conferma nelle trattative per la rilevazione di un
salone di parrucchiere. La gerente ha anche affermato che il ricorrente
svolgeva la sua occupazione il mattino o il pomeriggio a dipendenza delle
esigenze dei clienti. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso che la sua
volontà fosse quella di occuparsi al 100% nella società, tuttavia non essendo
possibile a causa dei ricavi non sufficienti. In presenza di un'attività seppur
ridotta al 50% ma senza orari fissi, la Corte cantonale, senza violare il
diritto federale, poteva concludere per l'inidoneità al collocamento del
ricorrente. Giova peraltro ricordare che non è compito dell'assicurazione
contro la disoccupazione garantire il rischio imprenditoriale o la differenza
finanziaria dovuta all'esercizio di un'attività lucrativa meno retribuita
(sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi
riferimenti). (…)”
2.5. In una sentenza 38.2015.75
del 13 giugno 2016 questa Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un
assicurato a causa dei ruoli e dei compiti da lui assunti nella sua attività
indipendente che svolgeva tramite la ditta per la quale lavorava prima di
beneficiare della disoccupazione.
La
Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il
ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio
cantonale.
In
particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:
" (…)
3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un
periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al
collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in
modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla
disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare
negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche
sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale
esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr.
sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante
il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune
mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di
un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione
contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria
dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23
giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”
2.6. L’art. 43 cpv. 1 LPGA regola
l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande,
intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
L’art. 43 cpv. 3 LPGA
prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA
parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di
informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo
di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di
collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì
anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che
contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i
servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29
cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere
di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in
modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in
questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento
delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per
decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se
risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere
questo obbligo.
La norma non indica come
scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la
facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se,
infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non
va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19
agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad
art. 43 n. 99-100).
L’assicuratore, tuttavia,
non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia
se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni
speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF
9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003
consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Le sanzioni contemplate
all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010
consid.3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
2.7. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge l’assicurato, specializzato in impianti
di spegnimento ad acqua, è stato alle dipendenze della __________ a tempo pieno
da dicembre 2014 fino a gennaio 2016.
La disdetta, prevista per
il 31 gennaio 2016, con scritto del 31 ottobre 2015 è stata data dalla __________
con effetto immediato con l’accusa di concorrenza sleale. Il ricorrente, il 29
gennaio 2016, ha interposto alla Pretura di __________ istanza per
l’obbligatorio tentativo di conciliazione in cui ha contestato il licenziamento
in tronco e ha chiesto il versamento del salario per i mesi del periodo
ordinario di disdetta, oltre a un’indennità ai sensi dell’art. 337c CO.
L’insorgente e la __________ hanno raggiunto una soluzione transattiva con la
quale, in particolare, la società ha ritirato la disdetta con effetto immediato,
ma ha confermato il licenziamento ordinario per la fine di gennaio 2016 (cfr.
doc. 19/2 foglio 17, 22, 47; doc. 7 foglio 13).
Nel mese di febbraio 2016
l’assicurato ha lavorato a tempo pieno per la __________ di __________ (cfr.
doc.19/2 foglio 9).
Egli si è iscritto in
disoccupazione con effetto dal 1° marzo 2016, indicando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 19/2 foglio 12).
L’8 settembre 2016
l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha inviato alla Sezione del
lavoro uno scritto con cui le ha segnalato che il ricorrente aveva intenzione
di avviare un’attività in proprio nel suo ambito professionale e le ha
richiesto una verifica approfondita riguardo al periodo in cui l’assicurato ha
percepito le indennità di disoccupazione (movimenti bancari – disponibilità al
collocamento) circa l’esercizio di un’attività di consulenza non dichiarata
(cfr. doc. 5).
La Sezione del lavoro, il
13 settembre 2016, ha perciò posto i seguenti quesiti all’assicurato, stabilendo
il termine del 29 settembre 2016 per le relative risposte:
" (…)
1. Da quando
svolge delle consulenze private nel ramo della progettazione d’impianti
antincendio?
2. Inviare tutte le fatture emesse dall’inizio dell’attività fino
ad oggi.
3. Inviare tutti
Fatti
i contratti di collaborazione stipulati dall’inizio dell’attività fino ad oggi.
4. Inviare tutta
la documentazione inerente la sua affiliazione quale indipendente all’AVS
(formulari ufficiali, documentazione aggiuntiva, decisione, altro).
5. Inviare la
decisione a conclusione della causa contro l’ex datore di lavoro (__________).”
(Doc. 6)
L’amministrazione ha pure
precisato che, nel caso in cui non avesse ricevuto alcuna risposta entro il
termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli
atti in suo possesso, citando l’art. 43 LPGA (cfr. doc. 6).
Il 27 settembre 2016
l’avv. RA 1 per conto del ricorrente, ha indicato:
" (...)
In allegato Le trasmetto dunque il modulo compilato dal signor RI
1 in vista dell’avvio di un’attività indipendente nel settore della consulenza,
progettazione e direzione lavori per impianti anti incendio. L’attività
individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel senso che egli potrà assumere
mandati in subappalto per conto di aziende omologate. Come spiega il signor RI
1 il subappalto dovrebbe essere un punto di forza siccome consentirebbe alle
aziende omologate un risparmio sui costi del personale. D’altro canto il signor
RI 1 non dovrebbe sopportare costi eccessivi di struttura posto che il
materiale verrebbe pagato dall’azienda omologata dalla quale avrebbe ricevuto
l’incarico.
(…).
L’inizio della sua attività quale indipendente è previsto per il
1° novembre 2016. Inizialmente presso il proprio domicilio. Non vi sono dunque
fatture relative all’attività che il mio cliente si appresta ad iniziare e non
è per colpevole reticenza che il signor RI 1 non lo ha ancora fatto. (…) Nel
periodo di disoccupazione il mio cliente si è tuttavia scontrato
all’impossibilità di trovare un impiego quale dipendente; questo lo ha convinto
ad assumere il rischio di un’impresa individuale. (…)” (Doc. 7)
Nel formulario “Attività
indipendente – Bozza progetto” compilato il 21 settembre 2016 l’insorgente ha
indicato che dal 1° febbraio 2016 ha deciso di provare la via imprenditoriale
in relazione alla progettazione di sistemi antincendio, nonché la direzione
lavori. Egli ha precisato, da un lato, che si tratta di un lavoro di
subappaltante, quindi per la ditta omologata che gli affida l’incarico vi è un
risparmio dei costi di manodopera. Dall’altro, che avrebbe potuto iniziare il
1° novembre 2016 (cfr. doc. 7 fogli 3-4).
Il 5 ottobre 2016
l’assicurato ha compilato il “Questionario per l’affiliazione degli
indipendenti” all’attenzione della Cassa __________, precisando il genere di
attività è la “progettazione di impianti di spegnimento antincendio” e
che la data d’inizio dell’attività indipendente era per il 1° novembre 2016
(cfr. doc. 8).
La Sezione del lavoro, il
10 ottobre 2016, ha interpellato la parte ricorrente come segue:
" (…)
1. In relazione
all’attività svolta dal signor RI 1 quando era ancora alle dipendenze della
ditta __________, voglia trasmetterci copia di tutte le fatture emesse negli
anni 2015 e 2016;
Considerandi
2.
In
considerazione dell’imminente inizio d’attività (01.11.2016), voglia
trasmetterci copia dei contratti di collaborazione stipulati dal signor RI 1.”
(Doc. 9)
Il 18 ottobre 2016 il
rappresentante dell’assicurato ha comunicato che quest’ultimo avrebbe iniziato
l’attività indipendente il 1° novembre 2016, di non vedere a quale titolo
fossero richieste le fatture relative a lavori accessori svolti con l’accordo
del datore di lavoro __________ quando l’insorgente era ancora dipendente e che
rilevante era il fatto che durante la disoccupazione il medesimo non avesse
svolto delle attività senza segnalarlo all’amministrazione (cfr. doc. 10).
L’amministrazione, il 24
ottobre 2016, ha indicato:
" (…)
precisiamo che abbiamo avviato una procedura di accertamento in relazione al
possibile svolgimento di un’attività di consulenza non dichiarata da parte del
signor RI 1 (cfr. comunicazione URC del 08.09.2016, già in suo possesso).
Il signor RI 1 dal 01.11.2016 inizierà un’attività indipendente
presumibilmente solo per conto della ditta __________ di __________.
Dalla documentazione a disposizione e trasmessa al signor RI 1 in
data 13.09.2016, presumiamo che tale attività di consulenza sia iniziata già a
fine anno 2015, tramite l’invio di diverse fatture contestate inizialmente dal
precedente datore di lavoro (__________). La consulente del personale, nella
citata comunicazione, ha segnalato l’ipotesi che tale attività sia continuata
anche nel corso dell’anno 2016.
Visto quanto precede, la invitiamo a trasmetterci quanto richiesto
con lettera del 10.10.2016.” (Doc. 11)
Il 27 ottobre 2016 l’avv. RA
1.
ha osservato:
" (…)
dovreste essere stati informati che il licenziamento in tronco del mio cliente
è datato 31.10.2015 (peraltro preceduto da una lettera di licenziamento
ordinario datata 21.10.2015). Di conseguenza non vedo come possiate presumere
che “già a fine 2015” il mio cliente possa aver svolto un’attività indipendente
e/o che si appresti a farlo “solo per conto della ditta __________ di __________”.
(Doc. 12)
Il 31 ottobre 2016 la
Sezione del lavoro, non avendo ricevuto la documentazione richiesta negli
scritti del 13 settembre, 10 e 24 ottobre 2016, ha informato la parte
ricorrente che avrebbe emesso una decisione in base agli atti in suo possesso
ai sensi dell’art. 43 LPGA.
L’amministrazione, al
riguardo, da un lato, ha specificato di ritenere dai documenti a sua
disposizione che l’insorgente svolgeva un’attività indipendente da fine anno
2015, per cui prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e
conseguentemente il rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° marzo
2016.
Dall’altro, ha invitato la
parte ricorrente a formulare eventuali osservazioni scritte e a trasmettere
quanto richiesto con lettera del 10 ottobre 2016 entro il 16 novembre 2016,
rendendola attenta che, non ricevendo alcuna presa di posizione entro il
termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione della decisione menzionata
(cfr. doc. 13).
Non avendo l’assicurato
prodotto alcunché entro il 16 novembre 2016, la Sezione del lavoro, il 22
novembre 2016, ha emesso un provvedimento con cui l’ha ritenuto inidoneo al
collocamento dal 1° marzo 2016 (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).
Il nominativo
dell’insorgente è stato annullato dal sistema COLSTA a far tempo dal 27 gennaio
2017.
(cfr. doc. 28/1).
Dal verbale del colloquio
di consulenza con l’URC del 27 gennaio 2017, sottoscritto dall’insorgente,
emerge che “(…) l’avvocato gli ha detto di chiudere da subito la pratica
anche se andranno avanti con l’opposizione perché è andato nella direzione di
indipendente” (cfr. doc. 28/2).
Il 6 marzo 2017 la Sezione
del lavoro, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione
del 22 novembre 2016 (cfr. doc. 15), l’ha invitato a rispondere a delle
ulteriori domande entro il termine di dieci giorni:
"
1.
Da quando svolge delle consulenze private nel ramo della
progettazione d’impianti antincendio?
2.
Voglia p.f.
trasmetterci tutte le fatture emesse dall’inizio dell’attività fino al 26
gennaio 2017.
3.
Quando è
stata svolta/conclusa la trattativa con __________?
4.
Come è
regolata la collaborazione con la __________?
5.
Voglia p.f.
trasmetterci il contratto di collaborazione con la __________, come pure tutti
gli eventuali contratti di collaborazione con altre ditte. (…)” (Doc. 20)
La parte resistente ha
aggiunto che, non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato, avrebbe
emanato una decisione in base agli atti in suo possesso (art. 43 LPGA; doc.
20).
Il 23 marzo 2017 l’avv. RA
1.
ha prodotto sette fatture emesse tra dicembre 2016 e gennaio 2017 dal suo
assistito nei confronti della __________ di __________ e della __________ di __________
(cfr. doc. 23/1-23/7), oltre ai contratti di collaborazione con la __________
per il 2017 e con la __________ firmato nel dicembre 2016 (cfr. doc. 23/8;
23/10).
Il legale ha, inoltre,
risposto allo scritto del 6 marzo 2017 della Sezione del lavoro come segue:
" 1./2. La
formazione professionale del signor RI 1 è quella di Progettista specializzato
in impianti di spegnimento ad acqua. Con questa posizione è stato negli anni
dipendente di diverse società attive in quel settore specifico oppure in
settori vicini o complementari. Vista l’impossibilità di ritrovare un posto di
lavoro in questo specifico settore di attività, in dicembre 2016 si è messo in
proprio, come aveva preannunciato di voler fare e d’allora e fino al 26.01.2017
ha emesso le 7 (sette) fatture che trova in allegato di cui 4 (quattro) alla __________
e 3 (tre) alla __________;
3.
/4. la trattativa con la __________ si è conclusa in gennaio
2017.
con la firma del contratto quadro di collaborazione che trova in allegato
e che riporta tutti i termini della collaborazione del signor RI 1 quale
indipendente;
5.
oltre al contratto quadro di collaborazione con la __________,
il signor RI 1, sempre in qualità di prestatore d’opera indipendente, ha
concluso solo un altro contratto con la __________ in dicembre 2016. Sottolineo
che il contratto con la
__________, di cui trova un esemplare allegato, è un classico
contratto d’appalto, ovvero relativo ad un’opera concreta (in casu l’impianto
presso la Residenza __________ di __________) e non necessariamente
ripetibile.” (Doc. 23)
L’amministrazione, il 29
marzo 2017, ha nuovamente scritto all’avv. RA 1:
" (…) Da un
controllo dell’incarto della Cassa disoccupazione __________, __________,
relativo al suo assistito, costatiamo che vi sono già delle fatture emesse fino
a luglio 2015 e numerate fino alla 026, che le alleghiamo in copia (doc. da
1-6). A questo proposito, nel termine di 10 giorni a far tempo dalla ricezione
della presente, le chiediamo di:
1.
Spiegare di cosa si tratta e per quale motivo non ne ha fatto
menzione nel suo scritto 23 marzo 2017?
2.
spedire tutte le fatture emesse dal suo assistito da gennaio
2015.
al 26 gennaio 2017;
3.
trasmettere l’estratto conto intestato al signor RI 1, presso
la banca __________, __________ (IBAN/N: __________), da gennaio 2015 al 26
gennaio 2017.
Inoltre, allo stato attuale della pratica, non escludiamo di porre
alcune domande ala ditta __________ (__________). Richiamato l’obbligo di
collaborazione di ogni assicurato nell’accertamento dei fatti (art. 28 LPGA) ed
in particolare l’obbligo ad autorizzare - nel singolo caso - i terzi a fornire
tutte le informazioni necessarie ad accertare il diritto delle prestazioni
(art. 28 cpv. 3 LPGA), le chiediamo di controfirmare il presente documento a
titolo di consenso e di ritornarcelo entro il termine indicato sopra.
La preghiamo di osservare che non ricevendo alcuna risposta e
documentazione entro il termine fissato sopra procederemo all’emissione di una
decisione in base agli atti in nostro possesso (art. 43 LPGA).” (Doc. 24)
In effetti agli atti
risultano sei fatture emesse dall’assicurato già nell’anno 2015, e meglio il 17
febbraio, il 29 aprile, il 4, il 17 e il 27 luglio 2015, nei confronti della __________
e della __________ (cfr. doc. 19/2 fogli 39-41).
In proposito il 17
novembre 2015 l’insorgente ha asserito di avere effettuato delle prestazioni
private per le ditte di antincendio in questione mentre era alle dipendenze
della __________ e che era grazie a tali prestazioni che riusciva a fare
entrare lavoro alla __________ per quel che riguardava i lavori d’installazione
di antincendio. Egli ha precisato di non avere rubato clientela alla __________,
bensì di avere favorito le poche entrate di lavoro che ha avuto in un anno di
lavoro nel Canton Ticino (cfr. doc. 19/2 foglio 43).
Il 10 aprile 2017 la parte
ricorrente ha affermato:
" (…) In
particolare le fatture allegate alla Vostra del 19.03.2017 sono quelle relative
al 2015 quando il signor RI 1 lavorava ancora per la __________. Si tratta di
piccoli lavori di progettazione e consulenza che il signor RI 1 aveva svolto
con l’accordo e nell’interesse del datore di lavoro ma che in seguito lo stesso
datore di lavoro ha preso a pretesto per licenziarlo (ottobre 2015). Quelle fatture
non sono state prodotte con mia del 23.03.2017 siccome erano già di Vostra
conoscenza da tempo nonché della Cassa disoccupazione __________. Per il resto
il signor RI 1 considera di aver adempito adeguatamente all’onere di
informazione e non è disposto a divulgare informazioni relative alla sua sfera
privata.” (Doc. 25)
Con decisione su
opposizione del 19 giugno 2017 (cfr. doc. A) la Sezione del lavoro ha
confermato il proprio precedente provvedimento del 22 novembre 2016 di inidoneità
al collocamento dal 1° marzo 2016 emesso nei confronti dell’assicurato.
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che conformemente
all’art. 43 cpv. 3 LPGA e alla giurisprudenza federale in merito (cfr. consid.
2.6
), l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può
decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti
determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo
delle conseguenze giuridiche e avergli impartito un adeguato termine di
riflessione.
Nel caso di specie
l’assicurato, benché sia stato invitato, più volte, per iscritto dalla Sezione
del lavoro a fornire tutta la documentazione necessaria a chiarire la
fattispecie, non ha proceduto in tal senso (cfr. consid. 2.7.).
In particolare il
ricorrente non ha prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha
autorizzato l’amministrazione a interpellare la ditta __________ con cui ha
collaborato già nel 2015 e in seguito - ritenuti il contratto di collaborazione
per il 2017 e le fatture emesse nei suoi confronti nel gennaio 2017 - da fine
2016/inizio 2017, come invece postulato dalla parte resistente (cfr. doc. 24;
24/1 segg.; consid. 2.7.).
La Sezione del lavoro, del
resto, a reiterate riprese ha assegnato all’insorgente adeguati termini e l’ha
informato sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto
domandato ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, e meglio che nel caso in cui non
avesse dato seguito alle sue richieste avrebbe proceduto all’emissione di una
decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 6; 13; 20; 24; consid. 2.7.).
Alla luce delle considerazioni
che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha
ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.
2.9
Questa Corte ritiene, poi,
che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale sulla base degli atti
in suo possesso ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° marzo
2016, meriti conferma.
Dapprima è utile
evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF
112.
V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
Omettendo di produrre la
documentazione richiesta, segnatamente l’estratto del proprio conto bancario
presso la __________, e non autorizzando la Sezione del lavoro a porre delle
domande alla __________ (cfr. doc. 24; 25; consid. 2.7.), il ricorrente ha reso
alquanto complesso, se non impossibile, il compito dell’amministrazione di chiarire
le questioni concernenti la sua disponibilità lavorativa (cfr. STCA 38.2008.69
del 19 febbraio 2009 consid. 2.12.).
Ne consegue
che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli
atti a sua disposizione.
2.10
Inoltre il TCA evidenzia che è
vero che l’assicurato ha dichiarato di avere iniziato la propria attività
indipendente nel settore della progettazione di sistemi antincendio dal 1°
novembre 2016 e che i contratti di collaborazione sono stati conclusi con le
ditte __________ di __________ e __________ di __________ alla fine del
2016/inizio del 2017 (cfr. doc. 25; consid. 2.7.).
È altrettanto vero,
tuttavia, che dalle carte processuali risulta che il medesimo ha emesso delle fatture
anche nel 2015, per di più indirizzate alla __________ e alla __________ (cfr.
doc. 19/2 fogli 39-41; consid.2.7.).
In proposito va
sottolineato, come fatto notare dall’amministrazione (cfr. doc. A; V), che la
numerazione delle fatture del 2015 agli atti non è consecutiva (fatture n.
006/2015 del 17 febbraio 2015; n. 007/2015 del 17 febbraio 2015; n. 019/2015
del 29 aprile 2015; n. 022/2015 del 4 luglio 2015; n. 024/2015 del 17 luglio
2015; n. 026/2015 del 27 luglio 2015; cfr. doc. 19/2 fogli 39-41).
Riguardo all’affermazione
della parte ricorrente secondo cui, essendo la numerazione un riferimento
interno, la presenza di altre fatture non si può desumere dal fatto che i
numeri sulle fatture presenti agli atti non siano consecutivi e sarebbe curioso
immaginare quali conclusioni e presunzione potrebbe trarre l’amministrazione da
un sistema di catalogazione delle fatturazioni basato su simboli o colori (cfr.
doc. I pag. 9), il TCA ritiene alquanto inverosimile che le fatture siano state
numerate in ordine crescente ma omettendo dei numeri.
Del resto già nel verbale
del colloquio di consulenza con l’URC del 23 novembre 2015 l’insorgente aveva
indicato che “…non si sarebbe iscritto a febbraio 2016 perché o andava a
lavorare a __________ da quella data o si sarebbe ev. messo in proprio se non
veniva assunto a __________ …” (cfr. doc. 28/2).
Il 27 gennaio 2016, in
occasione di un ulteriore colloquio di consulenza, egli ha asserito che da fine
febbraio 2016 avrebbe potuto avere due possibilità tramite la ditta __________
di __________ o per una posizione come collaboratore a tempo fisso al 100% o
svolgere per loro incarichi quale libero professionista rappresentando la ditta
in Ticino in qualità di specialista antincendio (cfr. doc. 28/2).
Il 29 aprile 2016
l’assicurato ha dichiarato alla propria consulente del personale di aver deciso
di avviarsi come indipendente in qualità di progettazione e installazione nel
campo antincendio collaborando poi con la ditta __________ (cfr. doc. 28/2).
Giova, altresì, osservare
che il ricorrente non ha dato seguito all’assegnazione del 15 aprile 2016 di un
impiego presso la __________ di __________ quale “Sicherheitsmitarbeiter
(Allrounder) 50-100%” da parte dell’URC. Egli ha motivato il fatto di non
avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro indicando che non si
trattava di un’occupazione nel campo antincendio (cfr. doc. 28/4).
Questo sorprende, ritenuto,
da una parte che l’assicurato stesso ha sottolineato che per una persona in
disoccupazione con due figli a carico agli studi, come nel suo caso, la scelta
di un’attività in proprio non è priva di conseguenze e non va presa alla
leggera (cfr. doc. I pag. 10), dall’altra, che il grado di attività indicato
era 50-100%, che il medesimo nemmeno abbia contattato la ditta per sapere
esattamente che tipo di mansioni avrebbe dovuto svolgere, e se si trattava di
un impiego a tempo pieno o parziale.
Il ricorrente, nonostante
l’esplicita richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 24), come visto, non
ha poi prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha acconsentito a che
l’amministrazione interpellasse la ditta __________ (cfr. doc. 25; consid.
2.7
).
È poi utile rilevare, in
merito all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente ha iniziato
l’attività indipendente solo dal 1° novembre 2016, in quanto nei mesi
precedenti necessitava di un periodo di riflessione non avendo alcuna
esperienza nella gestione di un’attività in proprio (cfr. doc. I pag. 10), che
l’assicurato è già stato socio e gerente della __________ fallita nel 2007/08
(cfr. doc. 19/2 fogli 65; 75).
Il ricorrente ha pure
fatto valere che tra la fine dell’impiego presso la __________ e il novembre
2016.
nemmeno avrebbe intrapreso sforzi tesi all’avvio dell’attività indipendente,
come ad esempio investimenti importanti, iscrizione a RC di una ditta,
l’affitto di locali commerciali (cfr. doc. I pag. 10).
Tale affermazione risulta,
però, ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza. In effetti
dallo scritto del 27 settembre 2016 dell’avv. RA 1 alla Sezione del lavoro si
evince che “…L’attività individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel
senso che egli potrà assumere mandati in subappalto per conto di aziende
omologate. Come spiega il signor RI 1 il subappalto dovrebbe essere un punto di
forza siccome consentirebbe alle aziende omologate un risparmio sui costi del
personale. D’altro canto il signor RI 1 non dovrebbe sopportare costi
eccessivi di struttura posto che il materiale verrebbe pagato dall’azienda
omologata dalla quale avrebbe ricevuto l’incarico” (cfr. doc. 7;
consid. 2.7.; la sottolineatura è del redattore).
In simili condizioni, dopo
attento esame dell’intera documentazione agli atti, non potendo fare capo a
ulteriori informazioni, come i dati bancari relativi a eventuali versamenti da parte
di terzi e le dichiarazioni delle ditte con le quali l’assicurato ha
collaborato nel 2015 e da fine 2016/inizio 2017, a causa della violazione del
suo dovere di collaborare, occorre concludere che per il periodo
dal 1° marzo 2016 (ossia dalla data di annuncio per il collocamento; cfr. doc.
19/2 foglio 12) al 27 gennaio 2017 (quando è stata annullata la sua iscrizione
in disoccupazione; cfr. doc. 28/1) non può essere stabilito, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017
consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V
353.
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
che il ricorrente fosse idoneo al collocamento.
Al riguardo
cfr. STF U 316/06 del 6 luglio 2007; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009
consid. 2.13.
A tale
proposito va d’altronde rilevato che il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse
ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_309/2015
del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.
3.2
; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C
107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_743/2015 del 3 giugno 2016, ha peraltro confermato una decisione
d’inidoneità al collocamento di un assicurato, in quanto non è stato possibile
stabilire per quante ore al giorno egli sarebbe stato disponibile per il
mercato del lavoro.
Va infine segnalato, per
un caso in senso contrario, la STCA 38.2016.41 del 30 novembre 2016 in cui questa
Corte ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione una causa relativa a
un ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione di inidoneità al
collocamento. La transazione è consistita nella modifica del provvedimento
impugnato nel senso che l’assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento
con una perdita di lavoro computabile del 50%.
Dal decreto di stralcio si
evince in particolare che dalle carte processuali, a differenza del caso
concreto, si è potuto determinare il tempo in cui quell’assicurato era
disponibile per il mercato del lavoro, e meglio:
" (…)
c) Nella presente fattispecie, dall’esame della documentazione
contenuta nell’incarto emerge che se, da una parte, l’attività a titolo
indipendente avviata dall’assicurato (nato nel …) nel suo settore di
bruciatorista dopo il licenziamento che l’ha portato ad iscriversi in disoccupazione
il 1° dicembre 2014, non può essere considerata accessoria, d’altra parte tale
attività, seppure duratura, non lo occupa certamente a tempo pieno (cfr. doc. I
pag. 6, 7 e 14: “3-5 mattine alla settimana” e doc. 8, verbale del colloquio di
consulenza del 28 maggio 2015: “Sul fronte occupazione, l’iniziativa
dell’assicurato per quanto concerne l’avvio della prospettata attività non
prosegue in quanto i servizi di sostegno competenti hanno considerato buono il
suo progetto ma prematuro per quanto concerne le possibili entrate.
L’attivazione come indipendente non garantirebbe entrate sufficienti a
garantire il minimo sostegno vitale”).
Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’idoneità al
collocamento e la fissazione di una perdita di lavoro computabile del 50%. (…)”
La decisione su
opposizione del 19 giugno 2017 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti