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Decisione

38.2017.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2017Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i partecipanti definiscono e realizzano un progetto di reinserimento

socio-professionale mettendo in valore le proprie competenze e risorse (cfr.

doc. 7/1).

L’assegnazione è però

stata revocata il 22 dicembre 2016 (cfr. doc. 7/2), in quanto la ricorrente ha

presentato un certificato del 22 dicembre 2016 in cui la Dr. med. __________ ha

indicato di averla in cura dal 30 marzo 2015 per disturbi nervosi e che a causa

della malattia la stessa non poteva partecipare al corso collettivo di riqualificazione

/ perfezionamento (cfr. doc. 5/20).

Con scritto del 12 gennaio

2017 l’URC ha, conseguentemente, chiesto l’intervento del medico fiduciario,

Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per determinare,

rispettivamente confermare l’incapacità temporanea o definitiva, parziale o

totale al lavoro della disoccupata, indicare se l’assicurata è in grado di

continuare l’esercizio della sua professione e in che misura, elencare le

eventuali restrizioni mediche al collocamento (adozione di provvedimenti

particolari), come pure per procedere all’esame del certificato rilasciato dal

medico curante (cfr. doc. 8/1).

La Dr. med. __________,

che ha avuto un colloquio con l’insorgente il 24 gennaio 2017, nella

valutazione del 7 febbraio 2017 ha stabilito, da una parte, che dal lato

psichiatrico non sussiste un’incapacità lavorativa. Dall’altra, che

l’assicurata non è collocabile in nessun posto di lavoro (cfr. doc. 8).

A quest’ultimo riguardo la

psichiatra fiduciaria ha evidenziato che:

" (…) L’assicurata

dichiara di non essere più in grado di lavorare sotto un datore di lavoro che le

dica cosa fare e in un posto di lavoro che le prescriva quando lavorare e di

non riuscire più a fidarsi di un capo.

Considerando quanto accaduto e la struttura psichica

dell’assicurata è molto probabile, che ella, qualora dovesse trovarsi in un

posto di lavoro svilupperebbe un grosso disagio psichico e delle forti ansie,

almeno fin quando la pratica dell’assicurazione invalidità non sarà conclusa. Per

questo motivo l’assicurata attualmente non è collocabile in nessun posto di

lavoro.” (Doc. 8 p.to 5)

Il 13 febbraio 2017 l’URC,

trasmettendole la valutazione della Dr. med. __________, ha chiesto alla

Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurata

(cfr. doc. 9).

La Sezione del lavoro ha

sentito l’insorgente il 6 marzo 2017.

Dal relativo verbale si

evince segnatamente che:

" (…)

D2: A partire dal 01.10.2016 a tutt’oggi, lei è in malattia. Ma

dai certificati medici risulta in malattia al 50%, come mai?

R2: No. La malattia è cominciata il 23.03.2015. In quel periodo

lavoravo presso il negozio __________ di __________. La vicenda è iniziata a

causa del mio ex-datore di lavoro; ho subito per anni forti pressioni

psicologiche alle quali ho resistito solo per non perdere il mio posto di

lavoro. Ma il protrarsi di queste ingiustizie mi ha, a poco a poco, fatto

ammalare, fino al marzo del 2015. Non a caso, come ultimo episodio di

ingiustizia, il 06.03.2015 mi hanno licenziata. Non ho fatto opposizione contro

il licenziamento in quanto stavo già troppo male per poter “reagire”. Mi sono

recata dal mio medico, il dottor __________ di __________.

D3: Lei soffre di disturbi sia fisici che psichici? Può spiegarci

il suo stato di salute attuale?

R3: Nella lettera di disdetta, infatti, il mio ex datore di lavoro

ha indicato la mancanza di flessibilità per motivi di salute. Oltre ai disturbi

psicologici, già all’epoca avevo forti dolori alle gambe e alla schiena. Mi

hanno diagnosticato delle ernie. Di questo sono in possesso della relativa

documentazione medica. Preciso che mi sono iscritta in disoccupazione non

appena ricevuto la disdetta. Per diversi mesi, però, ho beneficiato dell’assicurazione

perdita di guadagno, per questo non percepivo nessuna indennità dalla

disoccupazione. Una volta che l’assicurazione perdita di guadagno ha chiuso il

caso, ho fatto richiesta alle prestazioni. E nel frattempo ho inoltrato la

domanda AI, nel dicembre del 2015. La domanda AI è stata chiesta sulla base di

entrambe le patologie, sia quelle psichiche che quelle fisiche e

reumatologiche. Ho già fatto le visite con i loro periti a __________ e,

pertanto, al momento attendo solo la decisione finale. Per quanto riguarda la

percentuale di invalidità che mi verrà riconosciuta, non posso saperne con

anticipo. Diversamente, non mi sento nemmeno di volermi escludere

definitivamente dal mondo del lavoro.

D4: Come mai ha interrotto il programma d’occupazione temporaneo?

R4: Sono stata iscritta dall’URC al POT “__________” da

frequentarsi a __________, dal 02.01.2017 al 13.06.2017. Preciso che non sono

proprio andata al suddetto POT in quanto lo stato di ansia e di disagio non mi

avrebbe permesso di frequentare la misura.

A domanda rispondo su cosa non riesco a fare.

A causa della fibromialgia, ho forti dolori alle spalle che mi

limita molto i movimenti e mi impedisce di guidare a lungo. Per essere precisi,

riesco a guidare per circa 15/20 minuti. Sui percorsi più lunghi preferisco

farmi accompagnare. Per quanto riguarda il lavoro di gruppo in generale, questo

è fonte di ansia e, la paura di fallire, mi impedisce di portare a termine

l’opera. Qualunque cosa mi viene imposta, io non riesco a seguirla. Ho lavorato

14 anni presso lo stesso negozio, il __________ a __________; ne ero diventata

la sostituta Capo Reparto. Gli anni di mobbing, culminati con il licenziamento,

mi hanno creato psicologicamente una situazione in cui non riesco più a gestire

un lavoro come quello che facevo prima, l’addetta alle vendite in pubblico. In

pratica non riesco più a gestire il contatto con il pubblico né con gli

eventuali superiori. Adesso non mi sento assolutamente in grado di svolgere

nessun lavoro come dipendente, nel senso che non riesco più a seguire (od

obbedire) ai normali compiti che mi verrebbero assegnati dal datore di lavoro o

dai superiori.

Quanto invece a ciò che riuscirei a fare preciso che la mia idea

corrisponde ad un tipo di lavoro autonomo e indipendente, dove posso gestirmi

io gli orari e il carico di lavoro. Quanto agli orari di lavoro, infatti, mi

capita di passare una intera notte senza dormire e, di conseguenza, la mattina

dopo non riesco a fare nulla. Altre volte, mi sento bene appena alzata, ma dopo

qualche ora non potrei più garantire di rispettare gli orari di lavoro

prestabiliti. A questa situazione si aggiunge anche il carico di medicine che i

provocano queste situazioni: dopo circa un’ora l’assunzione degli

antidepressivi, ovviamente, mi viene sonno e debolezza, oltre ad un totale

disinteresse per qualsiasi cosa. Oltre a tutto questo, la fibromialgia mi

impedisce anche una certa regolarità nei movimenti: ad esempio, se sto troppo

in piedi o anche troppo seduta (un’ora o due al massimo) ho in entrambi i casi

dolori alla schiena. Anche alle articolazioni, come alle dita delle mani, ho

forti limitazioni: basta una giornata umida per avere delle difficoltà a

muovere le dita, e farmi cadere una semplice tazzina dalle mani. In giornate

come queste, ho difficoltà anche nella mia quotidianità (nel lavarmi i capelli

ad esempio). Ieri ho avuto un forte dolore alla caviglia, tanto da farmi

zoppicare tutto il giorno. Alle spalle, ormai, ho forti dolori, di giorno e di

notte; altre volte ho dolori incredibili alle anche e alle ginocchia. Purtroppo

questi dolori, oltre che costanti e sempre presenti, vengono indipendentemente

dalle cose che faccio; mi capita che mi vengono quando sto guardando la

Considerandi

televisione o sono sul divano.

D5: La Sezione del Lavoro, di cui gli URC fanno parte, offre

diversi POT in base anche alle diverse esigenze / possibilità degli assicurati.

In quale fra i diversi, si sentirebbe disposta ad essere inserita?

R5: Visto quanto sopra, non riuscirei a seguire nessun

programma d’occupazione.

D6: Cosa si sentirebbe di fare, come professione, compatibilmente

al suo stato di salute?

R6: Come precisato prima, è ben poco ciò che riesco a fare. A

titolo di esempio, pensavo all’attività di ricostruzione unghie, dove posso

gestirmi i miei appuntamenti e il carico di lavoro. Facendo l’esempio

dell’attività di ricostruzione unghie, potrei al massimo lavorare con due

clienti al giorno (complessivamente 2,3 ore massimo al giorno). Preciso che

vedo tale situazione più come un Hobby che come un vero e proprio lavoro. È’

chiaro che, per qualsiasi decisione sul mio futuro professionale, voglio

attendere la decisione sull’AI.

D7: Lei sta comunque facendo le ricerche di lavoro. Come ce lo

spiega, visto quanto dichiarato sopra?

R7: Nonostante tutto, io vorrei mettermi ancora alla prova; se

avessi una risposta da un eventuale datore di lavoro, io proverei di sicuro; ad

ogni modo, ciò che mi spaventa di più ed è fonte di stress è il contatto con il

pubblico e la paura di soffrire nuovamente. Non posso dire con certezza di

riuscire a seguire tutte le indicazioni del datore di lavoro, ma mi sento

almeno in dovere di volerci provare. (…)” (cfr. doc. 11: le sottolineature sono

del redattore).

Con decisione del 20 marzo

2017.

la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento

dal 13 febbraio 2017 dal punto di vista oggettivo, considerando cumulativamente

l’aspetto fisico e psichico, e dal punto di vista soggettivo, tenendo conto

della sua situazione personale complessiva la quale le impedisce ogni tipo di

collocamento, ivi comprese anche le misure d’inserimento professionale (cfr.

doc. 12; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con la decisione su opposizione del 20 giugno 2017 (cfr. doc. A =

17, consid. 1.1).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che il diniego di

una rendita d’invalidità non implica automaticamente il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, come risulta da quanto

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

Infatti mentre

l’assicurazione invalidità assegna una rendita AI a un assicurato incapace al

guadagno almeno al 40% a causa di un danno alla salute fisica, mentale o

psichica permanentemente o per una lunga durata (cfr. art. 7, 8 LPGA; 4, 28 LAI),

l’assicurazione contro la disoccupazione interviene erogando delle indennità

giornaliere all’assicurato disoccupato perlomeno parzialmente che è idoneo al

collocamento oggettivamente e soggettivamente (cfr. consid. 2.2.; STF

8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.).

In concreto va rilevato,

in primo luogo, che l’assicurata, che si è reiscritta in disoccupazione dal 1°

gennaio 2016 ritenendosi disponibile per un impiego al 50% (l’altro 50% si

considera inabile al lavoro per malattia; cfr. consid. 2.5.), non ha svolto e

nemmeno iniziato il programma occupazione al 50% propostole nell’agosto 2016,

né il percorso __________, assegnatole il 19 dicembre 2016.

La ricorrente, infatti, il

17.

agosto, rispettivamente il 22 dicembre 2016 ha prodotto dei certificati

medici della psichiatra curante di inabilità lavorativa al 100% (cfr. consid.

2.5

).

In particolare è utile precisare

che il percorso __________, per definizione, si occupa di persone lese nella

loro salute fisica, psichica o mentale, con lo scopo di realizzare un progetto

di reinserimento professionale adeguato alle competenze e risorse di ciascun

assicurato (cfr. doc. 7/1), per cui risultava adatto alle esigenze

dell’assicurata.

La sua consulente URC, il

10.

novembre 2016, l’aveva del resto informata che sarebbe stata segnalata al

percorso integrazione per tutti per essere sostenuta e accompagnata in un

possibile reinserimento nel mercato del lavoro con le limitazioni di salute che

presentava (cfr. doc. 4/13).

Occorre, inoltre, evidenziare

che davanti alla Sezione del lavoro, il 6 marzo 2017, l’assicurata ha dichiarato

di non riuscire a seguire alcun programma occupazionale (cfr. doc. 11, consid. 2.5.).

In secondo luogo, il TCA

rileva che l’insorgente, nella medesima occasione, ha asserito di non sentirsi assolutamente

in grado di svolgere alcun lavoro come dipendente, nel senso che di non

riuscire più a seguire (od obbedire) ai normali compiti che le verrebbero

assegnati dal datore di lavoro o dai superiori (cfr. doc. 11, consid. 2.5.).

Questo Tribunale non

ignora che la ricorrente, sempre davanti alla Sezione del lavoro, ha d’altra

parte affermato di volersi, nonostante tutto, mettere alla prova e che se

avesse una risposta da un eventuale datore di lavoro, proverebbe di sicuro (cfr.

doc. 11).

La stessa ha, tuttavia,

pure precisato che per qualsiasi decisione sul suo futuro professionale vuole

attendere la decisione dell’AI (cfr. doc. 11).

In proposito giova sottolineare

che la disponibilità soggettiva (cfr. consid.2.2.) a cercare e accettare un’occupazione

deve esistere durante il periodo di attesa della decisione in ambito di

assicurazione invalidità e a prescindere dall’esito di tale procedura (cfr. STF

8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.).

Va, altresì, osservato che

l’assicurata ha sì compiuto ricerche di lavoro, ma prevalentemente in qualità

di venditrice in negozi (cfr. doc. 6), quando la medesima ha dichiarato alla

Sezione del lavoro di non riuscire più a gestire il contatto con il pubblico

(cfr. doc. 11).

Alla luce della

giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.4.) e degli elementi fattuali del

caso concreto appena ricordati, segnatamente delle dichiarazioni

dell’assicurata stessa e del suo atteggiamento, occorre concludere che ella,

indipendentemente dalla questione di sapere quale sia da un punto di vista

oggettivo la sua capacità lavorativa, dal 13 febbraio al 20 giugno 2017 (è la

data della decisione su opposizione impugnata che delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid.

4.3.2

; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del

31.

gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.), non manifestando la piena disponibilità ad

accettare un’occupazione duratura, neppure a tempo parziale, è inidonea

soggettivamente al collocamento (cfr. STCA 38.2007.18 del 26 luglio 2007; STCA

38.2007.30

del 26 luglio 2007).

2.7

A titolo abbondanziale, in

relazione alla censura della parte ricorrente secondo cui la psichiatra Dr.

med. __________ si è sostituita al collocatore - il quale deve verificare

l’idoneità - affermando che l’assicurata non sarebbe collocabile in nessun

posto di lavoro, non per ragioni mediche, ma piuttosto per una preoccupazione

di tipo profilattico, giova ricordare, da una parte, che ai sensi dell’art. 15

cpv. 3 LADI il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla

capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un

medico di fiducia.

Dall’altra, che l’Alta

Corte al riguardo, in una sentenza C 268/04 del 3 marzo 2005, ha stabilito che

non è il compito del medico di fiducia incaricato dal servizio cantonale

valutare l’idoneità al collocamento. Questo compito spetta al servizio

cantonale e in caso di ricorso al tribunale. Nell’ambito della visita di

accertamento dell’idoneità al collocamento, il medico si deve limitare a

diagnosticare lo stato di salute e prendere posizione in merito all’inabilità

al lavoro dell’assicurato, se, e in quale misura, relativamente a quali

attività lavorative e in che condizioni generali per quanto concerne il posto

di lavoro e l’orario di lavoro. Questo però non esclude che egli si debba

pronunciare anche riguardo alla possibilità e alla disponibilità al

collocamento, se durante i suoi accertamenti nota degli impedimenti psichici o

disturbi comportamentali dell’assicurato che potrebbero pregiudicare tali

aspetti. In questo contesto il medico deve pure esaminare se da un datore di

lavoro può ragionevolmente essere preteso di assumere l’assicurato.

In proposito cfr. pure STF

C 341/01 dell’8 aprile 2002 consid. 1c.

2.8

Ritenuta la sua inidoneità al

collocamento nel lasso di tempo dal 13 febbraio al 20 giugno 2017 (cfr. consid.

2.6

), l’assicurata non ha diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, perlomeno relativamente a tale periodo esaminato da questa

Corte.

La decisione su

opposizione del 20 giugno 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti