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Decisione

38.2017.62

Assicurato sospeso dal diritto a ID x 3 gg a causa di insuff. ricerche dilavoro. Con URC concordato 12 ric./mese, 3 ric./sett. Nel 5/17 però 10 ric. da 4 a 26/5 in forma elettronica. Ricorso respinto

9 febbraio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

È

altrettanto vero, però, che nel caso di ricerche scritte può essere più

razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del

mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e

tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente

relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA

38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2009.70 del 12 ottobre 2009

consid. 2.7.)

In concreto, pertanto,

ritenuto che nulla si oppone al compimento di più ricerche scritte/elettroniche

in un giorno (come peraltro effettuato dall’assicurato il 4 maggio 2017 in cui

ha svolto due ricerche di lavoro in forma scritta/elettronica; cfr. doc. 105), indipendentemente

dai due giorni festivi del mese di maggio 2017, e meglio il 1° maggio e il 25

maggio (Ascensione), e dai due giorni di malattia che in ogni caso hanno avuto

luogo il 29 e il 30 maggio 2017, ossia alla fine del mese di maggio 2017 (cfr.

doc. I; 173; III), il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere un maggior numero

di sforzi volti al reperimento di un impiego rispetto alle dieci ricerche

effettuate.

Ciò vale a maggior ragione

considerato che l’insorgente era in disoccupazione già dal febbraio 2016, per

cui sarebbe stato in ogni caso ragionevole aumentare il numero di ricerche

Considerandi

rispetto al minimo di dodici mensili stabilito nel febbraio 2016 al fine

di trovare un’occupazione.

Ne discende che

l’assicurato ha violato, nel mese di maggio 2017, l'obbligo di ridurre il danno

che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Il ricorrente deve,

dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.8

Per quanto

concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie

l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a un

minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, tutto ben

considerato, la penalità di tre giorni a carico del ricorrente si rivela,

dunque, conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 27 luglio 2017 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti