38.2017.63
Rettam. negato dt a ID da 16.1.2017. Ass.(del 1990 e CH)non ha la resid.in CH(centro relaz.pers.in Italia dove vivono genitori). Da 5/2017 appartam.in Ticino:solo modificato luogo dfi dimora in CH(12.
22 gennaio 2018Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.63
dc/sc
Lugano
22 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 luglio 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 luglio 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. 17) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto
a beneficiare di indennità di disoccupazione dal 16 gennaio 2017 in quanto, da
una parte, l’assicurato non risiede in Svizzera e, dall’altra, egli deve essere
considerato un vero frontaliere (cfr. doc. A1).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli ritiene di avere
diritto alle indennità di disoccupazione, argomentando:
" (…)
Trovo ingiusta questa decisione in quanto sono cittadino svizzero,
residente in Ticino e il mio salario è stato regolarmente sottoposto alle
trattenute AVS/AD/IPG per i termini necessari al diritto di disoccupazione.
La decisione della Sezione del lavoro si basa unicamente sulla mia
residenza ed è basata su interrogatori fatti su misura per negarmi il diritto e
con notevoli punti fatti di domande che poco hanno a che fare con la
disoccupazione.
Vengo considerato ingiustamente un frontaliere senza che non vi
siano i requisiti legali. Ho segnalato il caso al Consolato Svizzero e attendo
risposta (doc. A).
Siccome ritengo di adempiere alle condizione previste dalla LADI
con il pagamento di trattenute e il periodo lavoro effettuato con il pagamento
delle tasse in Svizzera e non all'estero quale frontaliero.” (doc. I)
Fatti
1.3. Nella sua risposta del 15
settembre 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso
sottolineando in particolare “che il trasferimento in Svizzera del ricorrente,
in particolare l'annuncio nel Comune di __________ (__________) ed il
reperimento di una sistemazione abitativa, si collochino pochi giorni prima
dell'iscrizione al collocamento e pochi mesi dopo la conclusione
dell'apprendistato presso la __________ di __________”. Secondo
l’amministrazione “tale aspetto avvalora il convincimento che il trasferimento
della dimora in Svizzera dell'interessato sia finalizzato all'ottenimento delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione”. (cfr. doc. III).
1.4. Il 28 settembre 2017
l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA (cfr. doc. V), sul quale
l’amministrazione ha preso posizione il 12 ottobre 2017 (cfr. doc. VII).
in
diritto
2.1. Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e
si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23
CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia
ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti
ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi,
segnatamente l'intenzione della persona assicurata (sentenza 8C_60/2016 del 9
agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).
In una sentenza 8C_592/2015
del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA
(cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più
probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui
coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove
viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario
non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni
nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in
Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1
lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato
la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato
aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a
Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in
Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano
in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione
erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso
di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava
nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio
domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come
anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il
centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle
relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo
in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il
ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1)
degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato
asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di
dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali
hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,
il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia
fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli
frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare
più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta
in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
2.2. Nella presente fattispecie,
questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 15 febbraio 2017 RI 1, cittadino
svizzero, nato nel 1990 (cfr. doc. 4), è stato sentito da __________
dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
In quell’occasione è stato
allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurato:
" (…)
D1: Quando è entrato in Svizzera per lavoro, la prima volta?
R1: 12 gennaio 2017
D2: Prima di questa data, è mai venuto in Svizzera?
R2: Ho fatto
l'apprendistato ad __________ dal 2012 al 2016. Venivo qui solo per lavoro e
poi rientravo a casa a __________, in Italia.
D3: Dove ha
abitato prima di venire in Svizzera? Aveva un appartamento suo o viveva con i
suoi genitori?
R3: Vivevo con
mia madre e mio padre nella casa di famiglia a __________.
D4: Quanti km dista __________ da __________ (Italia)?
R4: Km non mi ricordo ma posso dire che ci impiego circa 40
minuti.
D5: Lei torna a
casa (a __________) con la macchina o con i trasporti pubblici?
R5: Tornavo con la mia macchina.
D6: Mi descriva come è fatta la sua abitazione a __________.
R6: E' una
stanza priva del bagno e della cucina che però sono in comune. Non c'è il
parcheggio ma c'è un parcheggio pubblico esterno.
D7: Come l'ha trovata? Attraverso chi?
R7: L'ho trovata per mezzo di amici di famiglia.
D8: Quando si è trasferito a __________?
R8: Sempre nei primi di gennaio 2017.
D9: Come mai ha scelto di trasferirsi nel Comune di __________?
R9: Ho scelto
questa sistemazione per motivi economici. Pago 488.- franchi al mese.
D10: E' sposato, fidanzato?
R10: No, non ho legami stabili.
D11: Prima di
trasferirsi in Ticino, aveva dei legami di lavoro, di affetto o di altro genere
che la portavano qui?
R11: No, al
massimo venivo due o tre volte al mese per portare qualche CV. Ma non ho mai
frequentato la Svizzera per altri motivi o interessi (né amicizie o legami
sentimentali).
D12: Ha i genitori in Italia, fratelli, sorelle ed altri parenti?
R12: Si ho
entrambi i genitori che, come detto prima, abitano a __________.
D13: Quando ha stipulato un contratto con la cassa malati?
R13: L'ho
stipulata il 18.01.2017 con la __________. Prima non l'avevo stipulata.
D14: Intende immatricolare la sua vettura in Ticino?
R14: Sicuramente
non appena potrò permettermelo da un punto di vista economico. ADR: Attualmente
possiedo una __________, non mi ricordo come è targata.
D15: Come mai
all'Ufficio della circolazione di Camorino lei risulta ancora residente in
Italia? Come mai non ha comunicato loro che si è trasferito in Ticino?
R15: Mi sono
informato ed ho tempo un anno, ma di sicuro lo farò prima per altri motivi.
D16: Ha il computer, la stampante e la televisione a __________?
R16: No, non
possiedo né il PC, né la stampante né la televisione. Le mail le invio e le
ricevo dal telefonino.
D17: Attualmente ogni quante volte rientra a __________?
R17: Più o meno
rientro una volta a settimana, solitamente rientro il sabato pomeriggio e
ritorno in Ticino la domenica verso le ore 14.00.
Torno in Italia per trovare la mia famiglia e mia nonna.
D18: Abbiamo preso
atto che lei, a partire dal 06.02.2017 e fino al 31.07.2017 lavorerà per __________
di __________. Cambia qualcosa, adesso, a livello abitativo?
R18: Per il momento non cambia nulla.
D19: Quando è rientrato l'ultima volta in Italia?
R19: L'ultima
volta sono rientrato è stato ieri. Attraverso la dogana di __________.
D20: Ieri
pomeriggio lei mi ha telefonato con un numero di telefono italiano, nel
pomeriggio, per discutere dell'appuntamento per oggi. Ha utilizzato un numero
di telefono fisso italiano. Da dove chiamava?
R20: Per essere
precisi, ieri non mi sono sentito bene ed è venuta mia mamma a prendermi e
portarmi in pronto soccorso presso la __________ di __________. Dopodiché mi ha
portato a casa sua, a __________, dove ho trascorso la notte.
ADR: Si, sono stato male e pertanto ho
preferito dormire dai miei genitori. Aggiungo che, visto che sono in
convalescenza, resterò a casa dai miei genitori (a __________, Italia) fino a
guarigione avvenuta.” (Doc. 16)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 14 luglio 2017) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014
consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Inoltre, per costante
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015
consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004
U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,
p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT
II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Al riguardo, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per
prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid.
5.2 pag. 594 seg.)”.
Alla luce
della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del
15 febbraio 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza
decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro
ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa in Italia.
Egli è nato a __________ e
prima di prendere in locazione una stanza, con bagno e cucina in comune, a __________
il 12 gennaio 2017 (solo alcuni giorni prima di iscriversi per il collocamento
il 16 gennaio 2017, cfr. doc. 6) ha sempre vissuto nel Comune di __________, in
provincia di __________, insieme ai propri genitori. Questa località dista
circa 34 km da __________.
L’assicurato, che non è
sposato o fidanzato (cfr. doc. 16, Risposta 10: “No, non ho legami stabili” e
Risposta 11: “(…) Ma non ho mai frequentato la Svizzera per altri motivi o
interessi (nè amicizie o legami sentimentali)”), abitava insieme al padre e
alla madre nella casa di famiglia.
Vicino a loro vive pure
sua nonna di 83 anni, che l’assicurato “aiuta per alcune faccende in casa”
(cfr. doc. V).
Durante l’apprendistato
(dal 2012 al 2016) il ricorrente rientrava giornalmente al suo domicilio (cfr.
doc. 16, Risposta 12) e non ha mai concretizzato il suo desiderio di vivere in
Considerandi
Svizzera (cfr. doc. V, punti 1 e 2).
Dal 1° maggio 2017
l’assicurato ha affittato un appartamento a __________. Egli ha tuttavia solo
modificato il proprio luogo di dimora in Svizzera, ciò che è ininfluente per l’esito
della presente vertenza (cfr. doc. A1 punto 2.2 e doc. VII).
A nulla di diverso può
portare il fatto che l’assicurato abbia amici in Svizzera o che sia affiliato a
una cassa malati, che giochi a calcio nel __________ (cfr. doc. H) o che sia
incorporato nella protezione civile (cfr. doc. I).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 14 luglio 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI non è in concreto realizzato (per il caso analogo di un altro cittadino
svizzero residente all’estero, cfr. la STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017).
2.3
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS
0.142.112
]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti.
L'art. 121 LADI,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi
due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C
290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017;).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V
590.
consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.
Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato
lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel
proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna
ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda
giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che
riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente
dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia
degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 186/2017 del 1°
settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3
pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle
indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La
Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa
disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza
Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71
(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo
tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte
per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2
Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3
La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6.
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27.
septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2
).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una
sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere
rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere
considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.
Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che
si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso
frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso
un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,
come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,
5.3
e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza
citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento
dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.4
Nella presente fattispecie lo
stesso assicurato ha affermato di rientrare più o meno ogni settimana in Italia
(cfr. verbale del 15 febbraio 2017, Risposta 17: “Più o meno rientro una volta
a settimana, solitamente rientro al sabato pomeriggio e ritorno in Ticino la
domenica verso le ore 14:00. Torno in Italia per trovare la mia famiglia e mia
nonna.”).
In tale contesto si
ricorda peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della
prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017; STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;
DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR
2008.
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a).
Di conseguenza, dal profilo
del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato un frontaliere vero per
cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come già sottolineato dal
TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23
novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12
luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto
di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le
prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA
38.2015.44
del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali
invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
In
tale contesto il TCA ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017.
consid. 4.2).
Anche da questo profilo
dunque, va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti