38.2017.64
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5 marzo 2018Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.64
rs
Lugano
5 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 luglio 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 luglio 2017 (cfr. doc. A1) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 16 maggio
2017 (cfr. doc. A9) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare
delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione del mancato
rispetto dell’obbligo di diminuire il danno, non avendo il medesimo intrapreso
tutti i passi necessari a tutela dei propri crediti salariali.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione:
" (…)
3. Nell’evenienza concreta emerge che l’opponente
è stato impiegato presso la ditta __________ di __________ dal 16 febbraio 2015
al 09 febbraio 2017 in qualità di impiegato.
Nell’opposizione del 13 giugno 2017 il Sig.
RI 1 comunica di aver intrapreso tutti i passi necessari al fine di tutelare i
suoi interessi. Più precisamente afferma di aver inoltrato al Procuratore
pubblico __________, in data 10 febbraio 2016, uno scritto comunicando il
mancato pagamento dei salari. Successivamente, in data 20 luglio 2016, il Sig. RI
1 ha scritto direttamente alla società rivendicando i propri salari. Il 10
marzo 2017 ha proceduto alla notifica di credito tramite l’Ufficio fallimenti
di __________ ed in data 04 aprile 2017 procedeva alla richiesta di prestazioni
per insolvenza. Il sig. RI 1 sostiene di aver adottato tutti gli accorgimenti che
erano nella sua disponibilità, confermando pure di non avere proceduto a fare
spiccare un precetto esecutivo in quanto non aveva la disponibilità economica.
4. La Cassa prende atto delle osservazioni
formulate dall’opponente, ma ribadisce come lo stesso non abbia intrapreso
passi sufficientemente appropriati a tutela dei suoi interessi salariali. La
Cassa non comprende il motivo per cui l’opponente abbia scritto al Procuratore
pubblico informandolo del mancato versamento del salario e solo
successivamente, in data 20 luglio 2016, provvedeva a sollecitare il versamento
dei salari direttamente alla società. In tale scritto menzionava pure di
procedere in via giudiziale per il recupero dei salari. La Cassa non comprende
il motivo per il quale il Sig. RI 1, non avendo ricevuto il salario di ottobre
2015 e conoscendo la situazione economica della società, non abbia intrapreso
nulla di concreto al fine di tutelare i propri crediti salariali.
La Cassa ritiene quindi che il Sig. RI 1
non abbia sufficientemente tutelato i suoi diritti ed abbia pertanto disatteso
l’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 LADI, con conseguente
perdita del diritto a beneficiare della prestazione richiesta. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo
valere nuovamente, come addotto in sede di opposizione (cfr. doc. A12), di
avere adottato tutti gli accorgimenti che erano nella sua disponibilità per
recuperare il proprio credito salariale nei confronti della __________ società
cooperativa, sua ex datrice di lavoro. Egli, in particolare, ha osservato di
non avere proceduto a far emettere un precetto esecutivo nei confronti della società,
in quanto essendo ancora in essere il rapporto di lavoro – durato dal 16
febbraio 2015 al 9 febbraio 2017 (data della dichiarazione di fallimento della
ditta) – aveva timore che la richiesta dello stesso contro la propria datrice
di lavoro potesse essere causa di vessazioni e/o mobbing nei suoi confronti o
l’avrebbe comunque messo in cattiva luce con la conseguenza che non avrebbe più
potuto affrontare serenamente la propria attività lavorativa.
L’insorgente ha, inoltre,
aggiunto di non avere avuto la disponibilità economica per provvedere alla
presentazione di un precetto esecutivo contro la società o per intentare altre
azioni giudiziarie (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 12
settembre 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 25 settembre 2017 il
ricorrente ha precisato di avere indirizzato lo scritto del 10 febbraio 2016 in
cui comunicava il mancato pagamento dei salari al Procuratore Pubblico __________,
in quanto, non poteva inoltrare la richiesta di pagamento a __________, suo
datore di lavoro, visto che questi, dal 14 dicembre 2015 alla fine del mese di
aprile 2016, era in stato di detenzione presso il carcere __________ di __________
in relazione a vicende legate alla __________.
L’insorgente ha, poi, specificato
che la ragione di scrivere al Procuratore pubblico era dovuta anche al fatto
che i conti correnti della società erano stati sequestrati con la conseguenza
che la ditta era impossibilitata a corrispondere gli stipendi non essendo più
autorizzata a operare sui conti bancari della stessa.
Il ricorrente ha infine
osservato che soltanto il PP avrebbe potuto disporre il dissequestro dei conti
per permettere il pagamento di tutti gli stipendi arretrati (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa, il 2 ottobre 2017,
ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, riconfermando
integralmente quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Copia del doc. VII è stata
trasmessa per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato ad RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che egli ha violato
l’obbligo di ridurre il danno.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05
del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro,
senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto
dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011
dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».
)
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.2. La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella
pubblicazione della Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) valida dal marzo
2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
Fatti
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V
50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF
130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto
2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,
pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,
pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid.
2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati,
i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano
irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se
le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto
nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso
specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi
importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo
convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato
l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, in possesso dal 16 febbraio 2015 di
un permesso G con validità fino al 15 febbraio 2020 (cfr. doc. A13), è stato
alle dipendenze quale impiegato di commercio nel settore della consulenza
aziendale della __________ dal 16 febbraio 2015 al 9 febbraio 2017, allorché la
Considerandi
ditta è stata sciolta in seguito a fallimento (cfr. doc. A5; 53; estratto RC
della __________, reperibile al sito www.zefix.ch).
A Registro di commercio
per la __________ risultano iscritti __________, presidente con firma
individuale dall’ottobre 2013, __________, segretaria con firma collettiva a
due dall’ottobre 2013 e __________ vicepresidente con firma individuale dal
febbraio 2014.
Al ricorrente è stato
pagato lo stipendio fino al mese di ottobre 2015 (cfr. doc. A5).
Il 10 febbraio 2016
l’insorgente ha scritto al Procuratore pubblico __________ in relazione al
mancato versamento dei salari da parte della __________ a carico della quale
era pendente un procedimento penale. Il ricorrente ha chiesto al PP lo sblocco
del pagamento di tutti gli stipendi, considerato che i dipendenti della ditta
in questione risultavano estranei alle eventuali problematiche della società
(cfr. doc. A2).
RI 1, il 20 luglio 2016,
ha poi inviato alla __________ una raccomandata con cui, dopo averle ricordato
il mancato versamento dei salari dal mese di novembre 2015 al mese di luglio
2016, ha sollecitato la corresponsione della somma totale di fr. 22'500.--,
precisando che in difetto della stessa avrebbe proceduto senza ulteriore avviso
in via giudiziale (cfr. doc. A3).
Il 10 marzo 2017
l’insorgente ha notificato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti per un totale
di fr. 37'096.50.-- (cfr. doc. A4).
Il ricorrente, il 4 aprile
2017, ha interposto domanda d’indennità per insolvenza, rivendicando i salari
dal 10 ottobre 2016 al 9 febbraio 2017 (cfr. doc. A5=44).
Con decisione del 16
maggio 2017 (cfr. doc. A9), confermata dalla decisione su opposizione del 7
luglio 2017 (cfr. doc. A1), la Cassa gli ha negato il diritto a beneficiare
delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione del mancato
rispetto dell’obbligo di diminuire il danno, non avendo il medesimo intrapreso
tutti i passi necessari a tutela dei propri crediti salariali (cfr. consid.
1.1
).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi
questo Tribunale ritiene che la Cassa, a ragione, ha negato all’insorgente il
diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti è vero che,
come evidenziato dal ricorrente (cfr. doc. I), la Cassa può giudicare, in linea
generale, con più severità gli sforzi forniti da un assicurato per adempiere
l’obbligo di ridurre il danno quando il contratto di lavoro è già sciolto (cfr.
consid. 2.1.).
È altrettanto vero,
tuttavia, che in concreto il ricorrente, il cui rapporto di lavoro con la __________
è terminato nel febbraio 2017 quando è stato pronunciato il fallimento della
ditta (cfr. consid. 2.4.), non ha ricevuto lo stipendio già dal mese di
novembre 2015 (cfr. doc. A5).
L’insorgente era,
peraltro, a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società perlomeno dal
febbraio 2016, quando, come dallo stesso asserito (cfr. doc. V), ha scritto al
Procuratore pubblico __________, in quanto, da una parte, il presidente con
diritto di firma individuale della società, sua datrice di lavoro, era stato
arrestato per vicende legate alla __________, dall’altra, i conti della società
erano stati sequestrati nell’ambito del menzionato procedimento penale.
In
simili condizioni, indipendentemente dal fatto che il contratto di lavoro fosse
ancora in essere, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi in modo più incisivo
per ottenere quanto gli spettava (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile 2002; DLA
2007.
n. 4 pag. 52 seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54) e non limitarsi a
scrivere al PP il 10 febbraio 2016, rispettivamente inviare un sollecito di
pagamento alla società il 20 luglio 2016 (dopo quasi nove mesi dall’ultimo
stipendio ricevuto) e rimanere poi inattivo fino alla notifica del suo credito
all’Ufficio fallimenti avvenuta il 10 marzo 2017 (cfr. consid. 2.4.).
Del resto l’insorgente, a
seguito dell’arresto del presidente della società e dell’apertura di un
procedimento penale con sequestro dei conti bancari della società non poteva
legittimamente credere che la situazione economica della società sarebbe
rapidamente migliorata e i crediti salariali sarebbero stati coperti (cfr. STF
8C_573/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 3).
Per quanto concerne
l’asserzione ricorsuale secondo cui RI 1 non avrebbe avuto la disponibilità
economica per provvedere alla presentazione di un precetto esecutivo contro la
società o per intentare altre azioni giudiziarie (cfr. doc. I; consid. 1.2.), è
utile evidenziare, in particolare, che l’inoltro di un precetto esecutivo non comporta
una spesa rilevante.
Più specificatamente il
costo varia a seconda del valore del credito. Per un credito il cui importo si
attesti tra fr. 10'000.-- e fr. 100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la
tassa base è di fr. 90.-- a cui si aggiungono le spese di spedizione per la
notifica del precetto esecutivo, di norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al
creditore, di norma fr. 5.30. In caso di problemi in occasione della notifica
del precetto esecutivo possono eccezionalmente insorgere costi supplementari) per
l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per l’esemplare per l’eventuale
coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it;
www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo).
In queste condizioni il
ricorrente ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
La
decisione su opposizione emessa dalla Cassa del 7 luglio 2017 deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti