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Decisione

38.2017.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3. Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V

50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF

130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto

2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,

pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid.

2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati,

i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano

irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se

le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto

nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso

specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi

importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo

convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato

l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, in possesso dal 16 febbraio 2015 di

un permesso G con validità fino al 15 febbraio 2020 (cfr. doc. A13), è stato

alle dipendenze quale impiegato di commercio nel settore della consulenza

aziendale della __________ dal 16 febbraio 2015 al 9 febbraio 2017, allorché la

Considerandi

ditta è stata sciolta in seguito a fallimento (cfr. doc. A5; 53; estratto RC

della __________, reperibile al sito www.zefix.ch).

A Registro di commercio

per la __________ risultano iscritti __________, presidente con firma

individuale dall’ottobre 2013, __________, segretaria con firma collettiva a

due dall’ottobre 2013 e __________ vicepresidente con firma individuale dal

febbraio 2014.

Al ricorrente è stato

pagato lo stipendio fino al mese di ottobre 2015 (cfr. doc. A5).

Il 10 febbraio 2016

l’insorgente ha scritto al Procuratore pubblico __________ in relazione al

mancato versamento dei salari da parte della __________ a carico della quale

era pendente un procedimento penale. Il ricorrente ha chiesto al PP lo sblocco

del pagamento di tutti gli stipendi, considerato che i dipendenti della ditta

in questione risultavano estranei alle eventuali problematiche della società

(cfr. doc. A2).

RI 1, il 20 luglio 2016,

ha poi inviato alla __________ una raccomandata con cui, dopo averle ricordato

il mancato versamento dei salari dal mese di novembre 2015 al mese di luglio

2016, ha sollecitato la corresponsione della somma totale di fr. 22'500.--,

precisando che in difetto della stessa avrebbe proceduto senza ulteriore avviso

in via giudiziale (cfr. doc. A3).

Il 10 marzo 2017

l’insorgente ha notificato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti per un totale

di fr. 37'096.50.-- (cfr. doc. A4).

Il ricorrente, il 4 aprile

2017, ha interposto domanda d’indennità per insolvenza, rivendicando i salari

dal 10 ottobre 2016 al 9 febbraio 2017 (cfr. doc. A5=44).

Con decisione del 16

maggio 2017 (cfr. doc. A9), confermata dalla decisione su opposizione del 7

luglio 2017 (cfr. doc. A1), la Cassa gli ha negato il diritto a beneficiare

delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione del mancato

rispetto dell’obbligo di diminuire il danno, non avendo il medesimo intrapreso

tutti i passi necessari a tutela dei propri crediti salariali (cfr. consid.

1.1

).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi

questo Tribunale ritiene che la Cassa, a ragione, ha negato all’insorgente il

diritto all’indennità per insolvenza.

In effetti è vero che,

come evidenziato dal ricorrente (cfr. doc. I), la Cassa può giudicare, in linea

generale, con più severità gli sforzi forniti da un assicurato per adempiere

l’obbligo di ridurre il danno quando il contratto di lavoro è già sciolto (cfr.

consid. 2.1.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che in concreto il ricorrente, il cui rapporto di lavoro con la __________

è terminato nel febbraio 2017 quando è stato pronunciato il fallimento della

ditta (cfr. consid. 2.4.), non ha ricevuto lo stipendio già dal mese di

novembre 2015 (cfr. doc. A5).

L’insorgente era,

peraltro, a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società perlomeno dal

febbraio 2016, quando, come dallo stesso asserito (cfr. doc. V), ha scritto al

Procuratore pubblico __________, in quanto, da una parte, il presidente con

diritto di firma individuale della società, sua datrice di lavoro, era stato

arrestato per vicende legate alla __________, dall’altra, i conti della società

erano stati sequestrati nell’ambito del menzionato procedimento penale.

In

simili condizioni, indipendentemente dal fatto che il contratto di lavoro fosse

ancora in essere, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi in modo più incisivo

per ottenere quanto gli spettava (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile 2002; DLA

2007.

n. 4 pag. 52 seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54) e non limitarsi a

scrivere al PP il 10 febbraio 2016, rispettivamente inviare un sollecito di

pagamento alla società il 20 luglio 2016 (dopo quasi nove mesi dall’ultimo

stipendio ricevuto) e rimanere poi inattivo fino alla notifica del suo credito

all’Ufficio fallimenti avvenuta il 10 marzo 2017 (cfr. consid. 2.4.).

Del resto l’insorgente, a

seguito dell’arresto del presidente della società e dell’apertura di un

procedimento penale con sequestro dei conti bancari della società non poteva

legittimamente credere che la situazione economica della società sarebbe

rapidamente migliorata e i crediti salariali sarebbero stati coperti (cfr. STF

8C_573/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 3).

Per quanto concerne

l’asserzione ricorsuale secondo cui RI 1 non avrebbe avuto la disponibilità

economica per provvedere alla presentazione di un precetto esecutivo contro la

società o per intentare altre azioni giudiziarie (cfr. doc. I; consid. 1.2.), è

utile evidenziare, in particolare, che l’inoltro di un precetto esecutivo non comporta

una spesa rilevante.

Più specificatamente il

costo varia a seconda del valore del credito. Per un credito il cui importo si

attesti tra fr. 10'000.-- e fr. 100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la

tassa base è di fr. 90.-- a cui si aggiungono le spese di spedizione per la

notifica del precetto esecutivo, di norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al

creditore, di norma fr. 5.30. In caso di problemi in occasione della notifica

del precetto esecutivo possono eccezionalmente insorgere costi supplementari) per

l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per l’esemplare per l’eventuale

coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it;

www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo).

In queste condizioni il

ricorrente ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

La

decisione su opposizione emessa dalla Cassa del 7 luglio 2017 deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti