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Decisione

38.2017.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

In una

sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una

sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante

il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era

conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI).

Infatti a causa del tempo

di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente

aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e

più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere

raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di

domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le

permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15

anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di

quest’ultima.

Il TCA ha poi ritenuto non

conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center

in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67

pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

In una

sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme

all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,

assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia

delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed

inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

Infine, in

una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione

non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF

8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4. Nella presente fattispecie, dagli

atti dell’incarto risulta che, al momento in cui ha lasciato il suo impiego presso

la __________ di __________, dove lavorava a tempo parziale (al 70%) con un

contratto di lavoro di durata indeterminata, l’assicurata non si era procurata

un’altra occupazione.

La ricorrente deve dunque

essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del

rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non

fosse più ragionevolmente esigibile.

In tale contesto va

ricordato innanzitutto che, come riconosciuto dalla stessa assicurata (cfr.

doc. I), il contratto concluso nel settembre 2015 quale __________, rispettava

il livello salariale previsto nel CCNL di __________ (cfr. doc. 34 e doc. A).

Non siamo dunque in

presenza di un caso d’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Secondo questo Tribunale

le altre argomentazioni alla base della decisione dell’assicurata di sciogliere

il contratto, legate a presunte mancanze sul posto di lavoro (cfr. consid. 1.2)

non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del rapporto di lavoro,

almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova attività duratura.

Come giustamente rilevato

dalla Cassa, prima di prendere questa drastica decisione l’assicurata avrebbe

dovuto formulare le sue contestazioni nella forma scritta al suo datore di

lavoro (in questo senso cfr. STCA 38.2017.56 del 20 novembre 2017).

Per quel che riguarda

l’ambiente di lavoro, il Tribunale federale ha peraltro già sottolineato che

disaccordi con superiori o colleghi non sono motivi atti a giustificare lo

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.2).

Inoltre, secondo l’Alta

Corte, deve essere valutato con un metro severo il criterio dell’inesigibilità

del mantenimento provvisorio di un’occupazione (cfr. STF 8C_66/2017 del 9

giugno 2017, consid. 2; DTF 124 V 234).

2.5. L’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI

stabilisce che non è considerata adeguata un’occupazione che non è conforme

alle condizioni di salute dell’assicurato.

Per costante

giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata

l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da

adeguati attestati medici (cfr. STF (C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF

8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF

8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del

28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid.

2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/

e riferimenti pag. 238).

Nella lettera di disdetta

del 29 novembre 2016 non viene fatto nessun riferimento a motivi di salute

Considerandi

(cfr. doc. 36).

Anche nel “Rapporto

personale riguardante la dimissione/licenziamento” del 30 marzo 2017

l’assicurata non ha evocato nessun motivo di salute ed ha anzi pure evidenziato

che “nessun medico mi ha consigliato di licenziarmi, ho deciso per conto mio”

(cfr. doc. 5).

Soltanto con l’opposizione

del 30 maggio 2017 (cfr. doc. 41) alla decisione del 2 maggio 2017 (cfr. doc.

39) la ricorrente ha allegato un certificato della dr.ssa __________,

medico-chirurgo, specialista in neurologia e psicoterapia psicanalitica, del

seguente tenore:

" Seguo la

Sig.ra RI 1 da 6 anni in un percorso di psicoterapia ad orientamento

psicodinamico.

La paziente presentava sintomi ansiosi, con difficoltà a

concentrarsi, ad eseguire normali compiti intellettivi (come studiare) e era

soggetta spesso a ideazioni depressive con autosvalutazione del Sé, atteggiamenti

di autoboicottaggio rispetto alle proprie capacità cognitive, aspetti di

rivendicazione, rabbia al limite del paranoideo che in ultima analisi le

causavano una forte sofferenza psico-emotiva.

Dopo due anni di psicoterapia data la fluttuazione dei sintomi è

stata impostata anche una terapia farmacologica a basa di Venlafaxina, per

circa un anno, con sicuro beneficio.

La paziente si è sempre dimostrata collaborante e motivata a

portare avanti il percorso di terapia.

Circa due anni fa la paziente ha raggiunto un buon equilibrio con

remissione della sintomatologia depressiva e dell'ansia.

Per suoi problemi economici nel settembre 2015 ha deciso di

sospendere temporaneamente gli studi universitari e di accettare un lavoro

presso il __________ di __________, con turni giornalieri e notturni, non

regolati da un ritmo prestabilito e senza riposi adeguati tra un turno e

l'altro.

La paziente inoltre soffriva particolarmente l'ambiente, in cui il

gioco d'azzardo era quasi sempre ad un livello tale da causare esasperazione e

forte nervosismo negli avventori.

Purtroppo è stato evidente dopo alcuni mesi di lavoro presso tale

struttura una riesacerbazione della sintomatologia ansiosa e depressiva con

difficoltà a mantenere un sonno adeguato, astenia, abulia, ideazione

autosvalutante, difficoltà a ritrovare un senso del Sé adeguato su cui basare

una buna progettualità su di sé e sul proprio futuro. È stato necessario

ripristinare la terapia farmacologica con Venlafaxina.

Dopo un lavoro, piuttosto intenso, focalizzato sul senso del Sé e

sulla rivalutazione delle proprie aspettative la paziente ha preso la decisione

di iscriversi di nuovo all'Università con il fine di terminare il percorso

accademico e di lasciare il lavoro presso il __________, nei mesi successivi.

Attualmente dopo circa 5 mesi di assenza dal lavoro di cui sopra

la paziente si presenta di nuovo molto adeguata, priva di sintomi ansiosi, con

un ritmo sonno veglia ben conservato, lo stato dell'umore è decisamente

migliorato, così come la percezione del senso del Sé.

Sta portando avanti con entusiasmo i suoi studi con l'obiettivo di

laurearsi nella prossima sessione autunnale.

Il livello psico-emotivo della paziente, nonché il suo livello di

istruzione, non erano compatibili a mio avviso con un ambiente di lavoro come

quello del gioco d'azzardo in associazione a turni di lavoro che destrutturano,

così come descritti, il normale ritmo circadiano, correlabile notoriamente con

una deflessione evidente del tono dell'umore.” (Doc. 42)

Il 7 giugno 2017 (cfr.

doc. A4) la Cassa ha invitato l’assicurata a precisare per quali motivi non

sono stati indicati motivi di salute nel formulario “Rapporto personale

riguardanti le sue dimissioni”. Il 14 giugno 2017 la ricorrente ha risposto di

non averlo fatto “in quanto il mio disagio era facilmente deducibile da tutte

le motivazioni riportate, si trattava di leggere attentamente per capire il

contesto in cui lavoravo” (cfr. doc. A5).

In quell’occasione

l’amministrazione ha pure invitato l’assicurata a fare compilare dalla sua

curante il “Certificato medico ufficiale” (cfr. doc. XI/1).

Il 14 giugno 2017

l’assicurata, dopo avere precisato che alla base del licenziamento vi sono

“anche (o meglio, principalmente): problemi di salute” si è impegnata a

trasmettere tale documentazione entro il 23 giugno 2017.

In realtà il certificato

ufficiale non è mai stato compilato dalla dr.ssa __________. Esplicitamente

interrogata al proposito nel corso dell’udienza del 22 novembre 2017,

l’assicurata ha ribadito che la specialista curante non ha compilato tale

formulario in quanto aveva già risposto esaurientemente con il suo attestato

del 30 maggio 2017 (cfr. consid. 1.6).

Il TCA constata che il

Certificato medico ufficiale, al punto 3, chiede di precisare quanto segue:

“Sulla base delle Sue analisi mediche e considerazioni, più concludere che

la/il paziente non può mantenere il proprio posto di lavoro per motivi di

salute?” (cfr. doc. XI/1).

La risposta a tale quesito

è evidentemente necessaria per poter stabilire se l’occupazione è o no adeguata

alla luce dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI. Ora, nel caso concreto, manca un’esplicita

risposta a tale quesito.

Nel certificato del 30

maggio 2017 figura in particolare l’indicazione secondo cui “dopo un lavoro,

piuttosto intenso, focalizzato sul senso del Sé e sulla rivalutazione delle

proprie aspettative la paziente ha preso la decisione di iscriversi di nuovo

all’Università con il fine di terminare il percorso accademico e di lasciare il

lavoro presso il __________, nei mesi successivi”.

Sembrerebbe dunque che la

decisione di sciogliere il rapporto di lavoro sia maturata anche per il

desiderio di terminare gli studi (ciò che poi è avvenuto nel settembre 2017).

D’altra parte, sorprende

pure il fatto che, a precisa domanda del Presidente del TCA, sul perchè non si

sia rivolta al medico curante da lei indicato sul Formulario del 25 aprile 2017

(cfr. doc. 10: dottor __________, __________) l’assicurata ha risposto che “non

mi è neppure venuto in mente” (cfr. consid. 1.6).

Alla luce di tutti questi

elementi il TCA deve concludere che se effettivamente l’assicurata aveva

problemi di salute, essi le hanno comunque permesso di lavorare al 70% da

ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con solo tre brevi assenze dal 22 al 24

febbraio 2016, dal 31 ottobre al 4 novembre 2016 e dal 12 al 16 novembre 2016,

e non erano di una gravità tale da impedirle la prosecuzione almeno temporanea

del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 8C_66/2017

del 9 giugno 2017; STF 472/2013 del 27 novembre 2013).

Il presupposto dell’art. 16

cpv. 2 lett. c LADI che renderebbe inesigibile la prosecuzione del rapporto di

lavoro non è dunque realizzato.

A ragione la Cassa ha

pertanto sanzionato l’assicurata sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44.

lett. b OADI.

Per quel che concerne

l’entità della sanzione, il TCA ritiene che tutto ben considerato (in

particolare le condizioni di salute e il fatto che l’assicurata nel corso del

mese di novembre 2016, prima di disdire il rapporto di lavoro, si sia comunque

rivolta anche ad un sindacato esponendo il suo disagio, nel proseguire il

rapporto di lavoro; cfr. doc. 40), ritiene che una sospensione di 16 giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione meglio rispecchia la gravità della

colpa.

2.6

A titolo abbondanziale, per

quel che riguarda, la disponibilità lavorativa dell’assicurata del 90% del 9

marzo 2017 (cfr. doc. 1) e del 70% del 31 maggio 2017 (cfr. doc. 47) questo

Tribunale segnala la STCA 38.2016.45 del 9 gennaio 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ la

decisione su opposizione del 4 luglio 2017 è modificata nel senso che

l’assicurata è sospesa per 16 giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti