Lexipedia

Decisione

38.2017.66

Opposizione irricevibile, in quanto non firmata e non rimediato a mancanza nel termine asegnato. Ricorr. non ha comprovato il relativo invio tempestivo (invio a TCA ampiamente tardivo). Ricorso rspint

20 ottobre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di diritto (cfr. doc. III).

1.8. Il 6 ottobre 2017

l’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc.

VI).

1.9. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo con scritto del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. VIII).

1.10. Il doc. VIII è stato inviato

per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. IX).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o a torto la CO 1 non sia entrata nel merito

dell'opposizione interposta dall'assicurata il 31 maggio 2017 senza apporvi la

propria firma.

2.3

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1

della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

L'opposizione, che in

materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere

inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere

firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una

motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).

L'art. 10 cpv. 5 OPGA

stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1

o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi,

con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr. STF I

25/06 del 27 marzo 2007).

Nella procedura di

opposizione, come anche nella procedura di ricorso, l'assegnazione di un

termine supplementare per rimediare ad atti di impugnazione difettosi - come

possono essere ritenuti un’opposizione o un ricorso sprovvisti di firma

autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi

(cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26

settembre 2007 consid. 5.3.);

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152 consid.

4.5

, ha precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va

accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta

Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare

un’opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo

contravviene all’esigenza della firma autografa.

In una sentenza 8C_386/2016

del 10 novembre 2016 consid. 4.1. la nostra Massima Istanza ha, inoltre,

ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria

elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti

della forma scritta.

Nella sentenza 9C_62/2007

del 26 settembre 2007, già citata, l'Alta Corte ha poi evidenziato che:

" (...)

5.5

Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha

avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA

per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità

e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4;

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore,

Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl,

Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo

1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La

concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi

amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un

sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in

relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;

Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo

qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia

l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore,

sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona

assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve

termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine

(Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;

Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag.

311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure

per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4).

(...)"

2.4

L'art. 39 cpv. 1 LPGA prevede

che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a

lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a

un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato

(cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA

recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Giusta il cpv. 2bis una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di

un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il

settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Il cpv. 3 enuncia che se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto

dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai sensi del cpv. 4,

infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso.

2.5

Quando il

tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di

conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella

postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene

ritirato alla Posta.

Se ciò non

avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene

ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis

LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il

principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta

"Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa;

DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94

consid. 4b/aa).

Chi si assenta,

pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017

consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF

116.

Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H

338/00 del 13 febbraio 2001).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato,

non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è

sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139

consid. 1, pag. 142-144).

Generalmente

un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi

sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF

119.

V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta

«Servizi postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione

del gennaio 2004).

Se,

tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente

un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine

originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda

notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative

all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede

(cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

2.6

Nella presente evenienza con

decisione formale del 24 maggio 2017 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per

27.

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato

un’occupazione adeguata della durata determinata di circa sei mesi in qualità

di cameriera ai piani lavanderia al 40-60% presso il __________ assegnatale

dall’URC il 3 maggio 2017 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

L'opposizione inoltrata

dall'assicurata datata 31 maggio 2017 (cfr. doc. 7) è stata considerata

irricevibile dalla CO 1 con decisione su opposizione del 23 agosto 2017 (cfr.

consid. 1.5.; doc. II1), in quanto, da una parte, la medesima non vi aveva

apposto la propria firma, dall’altra, non ha provveduto a sanare tale difetto

entro il termine di dieci giorni assegnatole dall’amministrazione con

raccomandata del 19 giugno 2017 (cfr. consid. 1.3.; doc. 6).

L’insorgente, con il

ricorso al quale ha allegato copia dell’opposizione munita della sua firma, ha

indicato al riguardo di avere rispedito all’amministrazione, dopo aver ricevuto

la sua lettera del 19 giugno 2017, l’opposizione debitamente firmata, tuttavia

non tramite invio raccomandato (cfr. doc. I; B; consid. 1.6.).

2.7

Chiamata a esprimersi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a ragione la CO 1,

conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.), il 19 giugno 2017 ha

assegnato all’assicurata un termine di dieci giorni al fine di rimediare

all’assenza di firma sull’opposizione del 31 maggio 2017 con l’avvertimento che

in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa (cfr. consid. 1.3., doc.

6).

La notifica dello scritto

del 19 giugno 2017, spedito per plico raccomandato il medesimo giorno, è

avvenuta il 21 giugno 2017 quando è stato ritirato allo sportello presso la

Posta di __________ (cfr. doc. 7).

Il termine di dieci giorni

per sanare l’opposizione del 21 marzo 2011 è quindi iniziato a decorrere il 22

giugno 2017 ed è spirato lunedì 3 luglio 2017 (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA;

consid. 2.4.).

L’amministrazione ha

affermato di non aver ricevuto alcunché entro questo termine e nemmeno fino al

23.

agosto 2017 quando ha emesso la decisione su opposizione di irricevibilità

(cfr. doc. II1).

La ricorrente, dal canto

suo, sostiene di aver spedito alla Sezione del lavoro, a seguito della richiesta

di quest’ultima del 19 giugno 2017, l’opposizione firmata. L’assicurata ha,

tuttavia, riconosciuto di non averla spedita tramite raccomandata, ciò che non

le consente di provarne l’invio (cfr. doc. I)

Per costante dottrina e

giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale

(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non

raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte

dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9.,

pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non è in grado di

fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi,

op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie

sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte

dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata

in DTF 136 V 295).

Va poi ricordato che

qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni

del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la

giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale

l’impiegato postale ha correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca

delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo

deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione

implica un sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se

quest’ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle

lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la

notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF

9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata

in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).

Non avendo comprovato

l’invio tempestivo alla CO 1 dell’opposizione interposta contro la

decisione del 24 maggio 2017 firmata dalla ricorrente, quest’ultima deve

sopportarne le conseguenze giuridiche.

In simili condizioni, la

trasmissione del documento in questione deve essere considerata in ogni caso

come non avvenuta fino al 1° settembre 2017, allorché la ricorrente ha

trasmesso al TCA copia dell’opposizione firmata (cfr. doc. B).

Come osservato dalla parte

resistente (cfr. doc. III), tale invio del 1° settembre 2017 risulta però

ampiamente tardivo.

2.8

In simili condizioni, ritenuto

che l’opposizione del 31 maggio 2017 non apportava la firma dell’assicurata e

che quest’ultima non ha provveduto tempestivamente a rimediare a tale mancanza,

come invece richiestole dall’amministrazione, occorre concludere che rettamente

la CO 1, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione

irricevibile e non è entrata nel merito della stessa (cfr. STCA 42.2016.35 del

12.

gennaio 2017; 38.2011.51 del 29 agosto 2011).

In proposito è utile

sottolineare che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio 2008, peraltro

pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione su opposizione

e nella risposta di causa (cfr. doc. II1; III), si evince che il Tribunale

federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per sanare la

mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da parte di

un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non avendo

l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è entrata

nel merito del ricorso.

La decisione su

opposizione del 23 agosto 2017 impugnata deve, di conseguenza, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti