38.2017.66
Opposizione irricevibile, in quanto non firmata e non rimediato a mancanza nel termine asegnato. Ricorr. non ha comprovato il relativo invio tempestivo (invio a TCA ampiamente tardivo). Ricorso rspint
20 ottobre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.66
rs
Lugano
20 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24 maggio
2017 la CO 1 ha sospeso RI 1 per 27 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata della durata
determinata di circa sei mesi in qualità di cameriera ai piani lavanderia al
40-60% presso il __________ assegnatale dall’URC il 3 maggio 2017.
Al riguardo
l’amministrazione ha precisato che il comportamento dell’assicurata durante i
primi contatti con il potenziale datore di lavoro, in occasione dei quali la
medesima ha indicato di non essere immediatamente disponibile in quanto doveva
organizzare l’accudimento di sua figlia, ha pregiudicato ogni possibilità
d’assunzione (cfr. doc. 1).
1.2. Contro tale provvedimento RI
1 ha interposto opposizione datata 31 maggio 2017, pervenuta
all’amministrazione il 1° giugno 2017. La stessa non è, però, stata firmata
dall’assicurata (cfr. doc. 4).
1.3. Con scritto del 19 giugno
2017, inviato a RI 1 per raccomandata, la CO 1, da un lato, ha attirato la sua
attenzione sul fatto che conformemente all’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione
scritta deve portare la firma originale dell’opponente o del suo patrocinatore
e che ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LPGA se la stessa non è firmata, l’assicuratore
assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso
contrario non si entrerà nel merito.
Dall’altro, ha conseguentemente
assegnato all’assicurata un termine di dieci giorni per produrre l’opposizione
munita della sua firma originale, precisando che in difetto non sarebbe entrata
nel merito della stessa (cfr. doc. 6).
1.4. La raccomandata relativa allo
scritto del 19 giugno 2017 è stata ritirata presso lo sportello postale di __________
il 21 giugno 2017 (cfr. doc. 7).
1.5. La Sezione del lavoro, non
avendo ricevuto alcunché da parte dell’assicurata entro il termine assegnatole
per rimediare alla mancanza della firma autografa sull’opposizione del 31
maggio 2017 scadente il 3 luglio 2017, il 23 agosto 2017 ha emanato una
decisione su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione inoltrata
dall’assicurata irricevibile e non è pertanto entrata nel merito della stessa
(cfr. doc. II1).
1.6. RI 1 ha tempestivamente
impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, facendo valere di avere
dato seguito alla richiesta dell’amministrazione, rispendendole l’opposizione
firmata anche se non tramite una raccomandata. L’assicurata, che ha annesso
copia dell’opposizione munita della sua firma al ricorso, ha conseguentemente
chiesto di tenerne conto al fine del riesame della sanzione (cfr. doc. I; B).
1.7. La Sezione del lavoro, nella
sua risposta di causa del 25 settembre 2017, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
Fatti
di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 6 ottobre 2017
l’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc.
VI).
1.9. La parte resistente ha preso
posizione al riguardo con scritto del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. VIII).
1.10. Il doc. VIII è stato inviato
per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. IX).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o a torto la CO 1 non sia entrata nel merito
dell'opposizione interposta dall'assicurata il 31 maggio 2017 senza apporvi la
propria firma.
2.3
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'opposizione, che in
materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere
inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere
firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una
motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10 cpv. 5 OPGA
stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1
o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi,
con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr. STF I
25/06 del 27 marzo 2007).
Nella procedura di
opposizione, come anche nella procedura di ricorso, l'assegnazione di un
termine supplementare per rimediare ad atti di impugnazione difettosi - come
possono essere ritenuti un’opposizione o un ricorso sprovvisti di firma
autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi
(cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26
settembre 2007 consid. 5.3.);
Il Tribunale federale, con
giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152 consid.
4.5
, ha precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va
accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta
Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare
un’opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo
contravviene all’esigenza della firma autografa.
In una sentenza 8C_386/2016
del 10 novembre 2016 consid. 4.1. la nostra Massima Istanza ha, inoltre,
ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria
elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti
della forma scritta.
Nella sentenza 9C_62/2007
del 26 settembre 2007, già citata, l'Alta Corte ha poi evidenziato che:
" (...)
5.5
Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha
avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA
per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità
e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4;
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore,
Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl,
Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo
1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La
concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi
amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un
sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in
relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;
Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo
qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia
l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore,
sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona
assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve
termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine
(Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40;
Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag.
311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure
per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4).
(...)"
2.4
L'art. 39 cpv. 1 LPGA prevede
che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a
un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato
(cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Giusta il cpv. 2bis una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Il cpv. 3 enuncia che se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai sensi del cpv. 4,
infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo
alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso.
2.5
Quando il
tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di
conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella
postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta.
Se ciò non
avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis
LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il
principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa;
DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94
consid. 4b/aa).
Chi si assenta,
pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017
consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF
116.
Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H
338/00 del 13 febbraio 2001).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato,
non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è
sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139
consid. 1, pag. 142-144).
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF
119.
V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta
«Servizi postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione
del gennaio 2004).
Se,
tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente
un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine
originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda
notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative
all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede
(cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
2.6
Nella presente evenienza con
decisione formale del 24 maggio 2017 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per
27.
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato
un’occupazione adeguata della durata determinata di circa sei mesi in qualità
di cameriera ai piani lavanderia al 40-60% presso il __________ assegnatale
dall’URC il 3 maggio 2017 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).
L'opposizione inoltrata
dall'assicurata datata 31 maggio 2017 (cfr. doc. 7) è stata considerata
irricevibile dalla CO 1 con decisione su opposizione del 23 agosto 2017 (cfr.
consid. 1.5.; doc. II1), in quanto, da una parte, la medesima non vi aveva
apposto la propria firma, dall’altra, non ha provveduto a sanare tale difetto
entro il termine di dieci giorni assegnatole dall’amministrazione con
raccomandata del 19 giugno 2017 (cfr. consid. 1.3.; doc. 6).
L’insorgente, con il
ricorso al quale ha allegato copia dell’opposizione munita della sua firma, ha
indicato al riguardo di avere rispedito all’amministrazione, dopo aver ricevuto
la sua lettera del 19 giugno 2017, l’opposizione debitamente firmata, tuttavia
non tramite invio raccomandato (cfr. doc. I; B; consid. 1.6.).
2.7
Chiamata a esprimersi in
merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a ragione la CO 1,
conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.), il 19 giugno 2017 ha
assegnato all’assicurata un termine di dieci giorni al fine di rimediare
all’assenza di firma sull’opposizione del 31 maggio 2017 con l’avvertimento che
in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa (cfr. consid. 1.3., doc.
6).
La notifica dello scritto
del 19 giugno 2017, spedito per plico raccomandato il medesimo giorno, è
avvenuta il 21 giugno 2017 quando è stato ritirato allo sportello presso la
Posta di __________ (cfr. doc. 7).
Il termine di dieci giorni
per sanare l’opposizione del 21 marzo 2011 è quindi iniziato a decorrere il 22
giugno 2017 ed è spirato lunedì 3 luglio 2017 (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA;
consid. 2.4.).
L’amministrazione ha
affermato di non aver ricevuto alcunché entro questo termine e nemmeno fino al
23.
agosto 2017 quando ha emesso la decisione su opposizione di irricevibilità
(cfr. doc. II1).
La ricorrente, dal canto
suo, sostiene di aver spedito alla Sezione del lavoro, a seguito della richiesta
di quest’ultima del 19 giugno 2017, l’opposizione firmata. L’assicurata ha,
tuttavia, riconosciuto di non averla spedita tramite raccomandata, ciò che non
le consente di provarne l’invio (cfr. doc. I)
Per costante dottrina e
giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale
(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non
raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte
dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9.,
pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non è in grado di
fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi,
op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie
sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte
dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata
in DTF 136 V 295).
Va poi ricordato che
qualora sia contestata la notifica di un invio per posta semplice e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, ci si deve fondare sulle dichiarazioni
del destinatario. Nel caso di un invio raccomandato, per contro, la
giurisprudenza ha stabilito una presunzione refragabile secondo la quale
l’impiegato postale ha correttamente inserito l’avviso di ritiro nella buca
delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data del relativo
deposito che figura sulla lista delle notifiche è esatta. Questa presunzione
implica un sovvertimento dell’onere probatorio a sfavore del destinatario: se
quest’ultimo non riesce a dimostrare il mancato deposito nella sua buca delle
lettere o nella sua casella postale nel giorno attestato dal postino, la
notifica è reputata avvenuta in tale luogo e in tale data (cfr. STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF
9C_753/2007 del 29 agosto 2008; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 ALV Nr.- 10 pag. 36).
Non avendo comprovato
l’invio tempestivo alla CO 1 dell’opposizione interposta contro la
decisione del 24 maggio 2017 firmata dalla ricorrente, quest’ultima deve
sopportarne le conseguenze giuridiche.
In simili condizioni, la
trasmissione del documento in questione deve essere considerata in ogni caso
come non avvenuta fino al 1° settembre 2017, allorché la ricorrente ha
trasmesso al TCA copia dell’opposizione firmata (cfr. doc. B).
Come osservato dalla parte
resistente (cfr. doc. III), tale invio del 1° settembre 2017 risulta però
ampiamente tardivo.
2.8
In simili condizioni, ritenuto
che l’opposizione del 31 maggio 2017 non apportava la firma dell’assicurata e
che quest’ultima non ha provveduto tempestivamente a rimediare a tale mancanza,
come invece richiestole dall’amministrazione, occorre concludere che rettamente
la CO 1, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione
irricevibile e non è entrata nel merito della stessa (cfr. STCA 42.2016.35 del
12.
gennaio 2017; 38.2011.51 del 29 agosto 2011).
In proposito è utile
sottolineare che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio 2008, peraltro
pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione su opposizione
e nella risposta di causa (cfr. doc. II1; III), si evince che il Tribunale
federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per sanare la
mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da parte di
un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non avendo
l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è entrata
nel merito del ricorso.
La decisione su
opposizione del 23 agosto 2017 impugnata deve, di conseguenza, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti