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Decisione

38.2017.67

Rettam.la Cassa chiesto restit.di ID percepite 12/14-3/15.Non comprovato,secondo veros.prep.,svolgim.att.lavor.(x casi critici,come in concreto,indizio import.mancata prova riscoss.salari).Da accert.P

18 aprile 2018Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Nella presente fattispecie,

come visto nei fatti (consid. 1.1.), la Cassa ha ricevuto dalla Sezione del

lavoro un Rapporto di constatazione allestito il 30 settembre 2016 da cui

risulta in particolare che in occasione dell’audizione dell’assicurato del 18

settembre 2016 in merito alle sue attività lavorative presso __________ da

ottobre 2013 a maggio 2014, __________ nel mese di giugno 2014, __________ nei

mesi di luglio e agosto 2014 e __________ da settembre a novembre 2014 il

medesimo non ha saputo fornire alcuna indicazione circa i datori di lavoro, le

persone con le quali ha stipulato il contratto di lavoro, i luoghi di lavoro,

il proprio salario - che sarebbe sempre stato pagato in contanti - e le persone

(o datori di lavoro) che, quotidianamente, lo contattavano per indicargli dove

recarsi per prestare la propria attività lavorativa (cfr. doc. V all. 7).

L’8 aprile 2016 la Polizia

cantonale aveva del resto trasmesso alla Sezione del lavoro un Rapporto di

segnalazione redatto dopo aver esperito alcuni accertamenti in relazione, in

particolare alla __________, alla __________ e alla __________, da cui si

evince che:

" (…)

Tutte le società risultano essere titolari

di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private)

oppure ancora sono cosiddette società-bucalettere, in nessun caso si è

constatata l’esistenza di propri uffici.

La __________ di __________ risulta

addirittura aver “lasciato” la sua sede in Via __________ nel corso della

primavera 2015.” (Doc. V all. 7)

La Sezione del lavoro nel

novembre 2015 aveva, inoltre, segnalato al Ministero pubblico, tramite uno

scritto denominato “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la

disoccupazione (art. 105 LADI)”, oltre ad altri, il nominativo dell’assicurato,

osservando:

" (…)

L’istruttoria amministrativa svolta,

condotta sia attraverso l’audizione delle persone indicate a margine, che

l’esame della documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un

sistema artificioso mediante il quale diversi soggetti maturavano in modo

fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI), necessario per

ottenere le indennità di disoccupazione. In concreto si sospetta che le persone

interessate non abbiano realmente lavorato, in tutto o in parte, per le società

in relazione alle quali hanno dichiarato di avere adempiuto il periodo

contributivo. (…)” (Doc. V all. 7)

Tra le società interessate

identificate dalla Sezione del lavoro figuravano, tra l’altro, la __________,

la __________, la __________ e la __________ (cfr. doc. V all. 7) presso cui l’insorgente

ha asserito di avere lavorato.

La Cassa, a seguito delle

informazioni di cui sopra e dopo aver effettuato degli accertamenti, ha chiesto

ad RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo

1° dicembre 2014 – 31 marzo 2015, pari a fr. 9'494.95, in quanto ha stabilito

che il medesimo non aveva diritto alle stesse dal 1° dicembre 2014, data

corrispondente all’inizio della disoccupazione (cfr. doc. 77=142; consid. 1.1.;

1.2.; 1.3.).

Si tratta, dunque, di

stabilire se a ragione l’amministrazione poteva ordinare il rimborso delle

prestazioni LADI a seguito dei fatti emersi dall’inchiesta interna della

Sezione del lavoro, nonché della Cassa e dagli accertamenti della Polizia

Cantonale, e cioè che l’assicurato nel termine quadro per il periodo di

contribuzione (1° dicembre 2012 - 30 novembre 2014) non aveva svolto

un’attività lavorativa presso la __________, la __________, la __________ e la __________.

2.3. Un assicurato ha diritto

all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato

dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a

LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente

ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta

la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid.

3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,

Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché

un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,

segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto

bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non

potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a

meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al

lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche DTF

133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en

matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 76-79.

In una sentenza

8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il

giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato

l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato

l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto

nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le

disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo

minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla

Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per

calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la

ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non

concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo

non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A

sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso

cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo

particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio

2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato

un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i

suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei

pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del

salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il

salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di

molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario,

che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far

fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i

giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a

promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non

ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna

prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi

fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici

ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS

rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.

3.

3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica

alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte

cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i

fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata

(consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale

federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si

trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella

dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente,

perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per

giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo

risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In

concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici

cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza

tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni

siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.

3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,

ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al

caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli

oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo

gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti

l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte

aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove

avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro

inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di

procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente

comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova

fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti

all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è

un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto

dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse

dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente

l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad

interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della

ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del

diritto federale. (…)”

Per completezza giova

rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima

Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di

disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni

sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte,

che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non

era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale

salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo

di contribuzione.

In quel caso di specie

l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a

causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere

per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un

suo conto bancario.

2.4. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione

(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in

vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo

minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:

" (…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha

percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è

considerato periodo di contribuzione.”

Il

tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato

anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/

Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131

V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V

229 consid. 2.1.).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V

229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha

stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo giova

evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito

i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al

tenore del testo precedente.

Ne discende, in

applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,

che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se

un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il

diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in

DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito va rilevato

che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale

elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a

una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in

mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia

di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di

testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla

legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.

Il TCA si limita a

rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia,

soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato

espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della

Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività

lavorativa.

2.5. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici

che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo

del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se

non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di

calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.6. Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Al riguardo

cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre

2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05

del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C

183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova

del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di

disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno

determinante.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.

2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa

era soltanto la questione concernente la determinazione del

guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di

un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era

definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in

maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013 consid. 3.5.

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dagli Attestati

del datore di lavoro risulta che il ricorrente avrebbe lavorato presso __________

da ottobre 2013 a maggio 2014 quale impiegato manutenzioni e portineria per 21

ore settimanali percependo un salario di fr. 1'700.-- (cfr. doc. V all. 3),

presso __________ nel mese di giugno 2014 in qualità di operaio per 42 ore alla

settimana con uno stipendio di fr. 4'870.--(cfr. doc. V all. 4), presso __________

nei mesi di luglio e agosto 2014 quale operaio per 42 ore settimanali

percependo un salario di fr. 5'660.55 (cfr. doc. V all. 5) e presso __________

da settembre a novembre 2014 quale responsabile operai della produzione per 50

ore alla settimana con un salario di fr. 5'400.-- (cfr. doc. V all. 6).

Dal verbale di audizione

davanti alla Sezione del lavoro del 18 settembre 2015 emerge che in relazione

all’attività lavorativa presso __________ l’insorgente ha dichiarato di non

ricordare dove sia la relativa sede, né dove ha firmato il contratto. Al

riguardo egli ha inoltre affermato:

" (…) Mi

chiama alla mattina un tale di nome __________ e non ricordo altro. Non sono

mai passato nella sede della __________ con la quale non ho mai avuto nulla a

che fare.” (doc. V all. 7)

Anche per quanto attiene

all’attività lavorativa presso la __________, il ricorrente ha asserito:

" (…) Ho

lavorato anche per la __________ come manutentore di stabili con la stessa

modalità di lavoro (mi chiamavano e andavo direttamente sul posto, no mi

ricordo il nome del responsabile che mi chiamava, era un altro) (…)” (doc. V

all. 7)

Egli ha pure indicato:

" (…) In

generale i licenziamenti avvenivano perché non c’era più lavoro. Non ricordo

chi mi faceva firmare i contratti né dove li firmavo.” (Doc. V all. 7)

Va poi osservato che è

vero che davanti alla Sezione del lavoro il 18 settembre 2015 il ricorrente ha affermato

di aver ricevuto lo stipendio su di un conto corrente postale (cfr. doc. V all.

7).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che agli atti non figura alcun estratto conto postale o bancario che

comprovi tali dichiarazioni.

Nemmeno in sede ricorsuale

l’insorgente ha prodotto tale documentazione al fine di smentire quanto

espressamente indicato nella risposta di causa dalla Cassa, e meglio che “tutti

i salari risultano versati a contanti brevi manu e non, come dichiarato

dall’assicurato alla cassa, su di un conto corrente postale” (cfr. doc. V).

L’omissione del

ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA;

art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA

C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195

consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21

gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Al riguardo

cfr. pure STF C 234/04 del 21 marzo 2005.

L’insorgente deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione

secondo cui gli stipendi gli sarebbero stati versati su di un conto corrente

postale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015

consid. 3.2.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H

223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Ne consegue che in

concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che il

ricorrente ha asserito di aver percepito presso __________, __________, __________

e __________.

In proposito è utile

rilevare che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni

caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo

di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.3.).

Non va d’altronde

dimenticato che dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale in relazione,

segnatamente, alle società __________, __________ e __________ è emerso che

tali società sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo

presso abitazioni private) oppure sono cosiddette società-bucalettere, in

nessun caso è stata constatata l’esistenza di propri uffici (Doc. V all. 7)

2.8. Stante quanto

precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del

25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193 consid. 2 pag. 195), ritiene che non sia comprovato lo svolgimento da parte

dell’insorgente di un’attività lavorativa presso __________

da ottobre 2013 a maggio 2014, __________ nel mese di giugno 2014, __________

nei mesi di luglio e agosto 2014 e __________ da settembre a novembre 2014.

In simili

condizioni, il ricorrente non ha, nel termine quadro dal 1° dicembre 2012 al 30

novembre 2014, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art.

13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione

soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.).

Al riguardo

cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata e parzialmente riprodotta al

consid. 2.3.

2.9. Va, infine, osservato, in

relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui l’incarto penale sia ancora in

fase di istruzione (cfr. doc. I), che in concreto è stato stabilito che il

ricorrente non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione e quindi di aver compiuto il periodo minimo di

contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI tenendo

conto, vista la criticità della fattispecie in cui il ricorrente, da un lato,

non ha indicato i nominativi delle persone di riferimento delle società presso

le quali sarebbe stato impiegato (egli ha infatti dichiarato di nemmeno

ricordare chi gli faceva firmare i contratti né dove li ha firmati; cfr. doc. V

all. 7) e, dall’altro, le società __________, __________ e __________ non hanno

propri uffici, ma sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di

comodo presso abitazioni private) o sono cosiddette società-bucalettere (cfr.

doc. V all. 7), della mancata prova dell’effettiva riscossione dei salari, quale

indizio importante e significativo.

In proposito

giova ribadire che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante

per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività

soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il

periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI

(cfr. consid. 2.4.).

Qualora il guadagno

assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la

pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata

(cfr. consid. 2.5.).

Pertanto, indipendentemente

dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di disoccupazione

s’impone per ragioni connesse alla LADI.

Nemmeno va, perciò, dato

seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare gli atti penali una volta

che il Ministero pubblico avrà completato l’inchiesta (cfr. doc. IX).

A tale proposito va rammentato che conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid.

7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del

19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009

del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U

416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF

124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10. Alla luce di quanto esposto al

considerando precedente, occorre concludere che il ricorrente nei mesi da

dicembre 2014 a marzo 2015 ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui

non aveva oggettivamente diritto, visto che non ha comprovato di aver svolto

un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e dunque di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI

(cfr. consid. 2.8.).

Per

quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene

utile sottolineare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata

in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto

l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di

esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134,

consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2

dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016

consid. 2.7.; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

In simili

condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i

presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni

iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente

per l’arco di tempo dicembre 2014 – marzo 2015 (in proposito, si veda la

giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016

consid. 4.3.).

La

circostanza che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa

sia emerso che lo svolgimento di un’attività lavorativa presso le società __________,

__________, __________ e __________ non è stato debitamente comprovato

costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da

subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione

differente in merito al diritto del ricorrente alle indennità di

disoccupazione.

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo

dicembre 2014 – marzo 2015 (cfr. STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid.

2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9

novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid.

2.7.).

2.11. A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 9'494.95, corrispondenti alla somma

delle indennità di disoccupazione percepite da dicembre 2014 a marzo 2015 (cfr.

consid. 1.2.; 1.3.).

Ritenuto che l’insorgente

non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa

ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate.

La parte ricorrente, del

resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta da rimborsare.

2.12. In

esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale

non può che confermare la decisione su opposizione impugnata dell’11 luglio 2017.

2.13. Deve, infine, essere

verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).

In

realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di

assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61

lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

Considerandi

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8

febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17

ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce alla luce della LADI e della giurisprudenza

pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel

sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch (cfr. consid.

2.1

; 2.3.), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in

modo indubbio che l’insorgente non ha comprovato né la riscossione di salari

presso __________ da ottobre 2013 a maggio 2014, __________ nel mese di giugno

2014, __________ nei mesi di luglio e agosto 2014 e __________ da settembre a

novembre 2014, né lo svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI presso tali società (cfr.

consid. 2.3.; 2.7.; 2.8.).

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti