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38.2017.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2018Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava

nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio

in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il

ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.

1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso

dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente

di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i

quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.

Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni

si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando

singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve

dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in

un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle

conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta

in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si

possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere

considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto

federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.43 del 25 ottobre 2017.

2.2. Nella presente evenienza questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

La nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), a differenza di quanto sostenuto dalla

parte ricorrente (cfr. doc. I), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA)

sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid.

2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

RI 1 (__________ 1963), di

nazionalità italiana, laureatosi a __________ in chimica e tecnologie

farmaceutiche, nonché in farmacia e in possesso dal marzo 2013 fino al luglio

2016 (cfr. doc. I; B; III) di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 2), ha lavorato presso

la __________ di __________ in qualità di Managing Director dal novembre 2009

al 31 marzo 2015, percependo uno stipendio di fr. 225'061.-- annui nel 2013, di

fr. 251'398.-- annui nel 2014 e di fr. 49'828.25 da gennaio a marzo 2015 (cfr.

doc. 5; 40).

Il 23 gennaio 2015 egli è,

in effetti, stato licenziato con effetto dal 31 marzo 2015 (cfr. doc. 45).

L’insorgente, il 9 aprile

2015, si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 1).

Il 12 maggio 2015 la Cassa

ha posto alcuni quesiti al ricorrente, e meglio:

" Lei è iscritto

all’AIRE?

Di quanti locali è composto l’appartamento

di Via __________ a __________? Quanto paga di affitto mensile? C’è un

contratto di locazione? Chia ha stipulato tale contratto? Voglia eventualmente

allegare la copia.

Vive da solo nell’appartamento di __________?

Dove risiede la sua famiglia? In casa

propria o in affitto?

Quando era occupato presso l’ultimo datore

di lavoro quando rientrava dalla sua famiglia?

Dalla data di iscrizione al collocamento

quando rientra dalla sua famiglia?

Ha un veicolo? Qual è il numero di targa?

Qual è la sua cassa malattia?

Chi è il suo medico curante?

Durante quali giorni soggiorna presso la

sua famiglia?

Qual è la durata settimanale del soggiorno

in Ticino?

Quali legami ha con la Svizzera?

E’ membro di società, associazioni o altri

enti? Quali?

E’ abbonato a giornali o riviste? Quali? (…)”

(Doc. 51).

L’insorgente ha risposto

il 19 maggio 2015 come segue:

" (…)

Sono iscritto all’AIRE dal marzo 2013.

L’appartamento è composto da 1 locale. Pago

un affitto mensile di 500 CHF. Il contratto è stato stipulato con __________

(copia del medesimo è prodotta in allegato).

Vivo solo.

Mia moglie e i miei figli risiedono in

Italia, in casa propria soggetta a mutuo.

Quando ero occupato presso l’ultimo datore

di lavoro rientravo dalla famiglia quando mi era consentito dal tempo libero a

disposizione.

Dalla data di iscrizione al collocamento

vado a trovare la mia famiglia più frequentemente, poiché il tempo che prima

era dedicato al lavoro ora è comunque consacrato alla ricerca di altra attività

lavorativa.

Ho un’autovettura targata __________.

La mia cassa malattia è la __________,

agenzia di __________.

Il mio medico curante è il Dr. __________

di __________.

Quando il tempo libero me lo permette

soggiorno presso la famiglia il fine settimana.

La durata settimanale del mio soggiorno è

regolarmente di 5 giorni (da lunedì a venerdì), tranne nelle occasioni in cui

mi reco presso i miei figli e mia moglie, normalmente tra sabato e domenica.

Lavorando da oltre 20 anni sul territorio

ho instaurato solidi rapporti con i Ticinesi soprattutto nell’ambito di lavoro

essendo anche membro del consiglio direttivo dell’Associazione __________, fino

al mantenimento del mio incarico presso il datore di lavoro. Sono anche membro

dell’Associazione __________ presso la quale sono stato di recente eletto __________.

D’altro canto ho radicato pure concrete

relazioni sociali, estranee alla professione, sul territorio. Posso infatti

sentirmi completamente integrato sia dal punto di vista professionale che delle

relazioni sociali e delle istituzioni. (…)” (Doc. 52)

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia innanzitutto che, alla luce

della giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni del 12 maggio 2015

dell’assicurato hanno un’importanza decisiva.

Inoltre,

applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante

valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del

28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto

che il ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

L’insorgente non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid.

2.1.

In concreto, benché il

centro delle relazioni professionali del ricorrente, nel periodo determinante,

possa essere considerato in Svizzera, quello delle sue relazioni personali

risulta essere in Italia, e meglio a __________, dove vivono in una casa di

loro proprietà (cfr. doc. 52) la moglie e i due figli - nati nel 1999 e nel 2001

(cfr. doc. 15; 12; 13) - e dove egli rientrava di regola nei fine settimana

(cfr. doc. 52: “La durata settimanale del mio soggiorno è regolarmente di 5

giorni (da lunedì a venerdì), tranne nelle occasioni in cui mi reco presso i

miei figli e mia moglie, normalmente tra sabato e domenica.”).

L’insorgente, del resto,

in Ticino a __________, viveva in un monolocale con pigione mensile di fr.

500.-- (cfr. doc. 53).

In proposito giova

ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr.

consid. 2.1.), il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui

sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che

il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove

disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un

bilocale con il figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

" (…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul

divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in

Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del

23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

A nulla di diverso può

portare il fatto che l’assicurato avesse relazioni sociali estranee alla

professione in Svizzera, che fosse affiliato a una cassa malati, che ricevesse

cure mediche nel nostro paese, che disponesse di un autoveicolo targato in

Ticino e che fosse iscritto all’AIRE.

Questa Corte nemmeno

ignora che il Dottor __________, farmacista cantonale, sentito dall’amministrazione

nel marzo 2017 in presenza del patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. 87-89),

dopo aver indicato di conoscere l’insorgente da circa vent’anni, in quanto, per

il suo ruolo, conosce le persone che generalmente svolgono attività rilevanti e

occupano posizioni fondamentali nel settore dell’industria farmaceutica, ha innanzitutto

asserito, da una parte, che incontratolo a __________ dopo il 2011 (avrebbe potuto

essere anche il 2012, 2013) gli aveva detto che gli sarebbe piaciuto trovare

dimora in Ticino, con l’intenzione di trasferire tutta la famiglia dopo aver

risolto aspetti pratici (scuola dei figli, lavoro della moglie), che aveva già

domandato in giro per trovare casa e che la moglie avrebbe lasciato il suo

impiego per assecondare questa sua intenzione.

D’altra parte, il Dr. __________

ha pure affermato che l’assicurato è molto attivo in associazioni professionali

che operano in ambito farmaceutico in Ticino, che “è uno dei nostri”

nell’ambito professionale e che svolgendo la sua attività professionale ha

sempre fatto in modo di garantire i posti di lavoro, in particolare è stato

possibile il mantenimento di impieghi essenzialmente solo grazie a lui (cfr.

doc. 91).

Le dichiarazioni del Dr. __________

non consentono, tuttavia, di sovvertire l’esito della vertenza.

In primo luogo, il

ricorrente nell’incontro a __________ gli ha soltanto manifestato una propria intenzione

che non si è poi pienamente realizzata. L’insorgente, infatti, ha preso in

locazione un monolocale ma la sua famiglia è rimasta a __________.

In secondo luogo, le

ulteriori attestazioni del farmacista cantonale permettono di consolidare la

conclusione che il centro delle relazioni professionali del ricorrente fosse in

Ticino, ma non modificano il fatto che il centro delle sue relazioni personali

fosse in Italia.

Il nominativo

dell’assicurato è stato, d’altronde, annullato dalla banca dati COLSTA già dal

1° luglio 2016 (cfr. doc. 49), in quanto dalla fine del mese di giugno 2016, a

seguito delle nuove esigenze professionali che lo portano all’estero, egli non

ha più vissuto stabilmente in Svizzera, beneficiando così di un permesso per

frontalieri G UE/AELS (cfr. doc. I pag. 4).

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 12 luglio 2017 la Cassa ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non

è in concreto realizzato.

2.3. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017;).

L’art. 11 del Regolamento

Considerandi

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione

di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V

590.

consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.

Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1°

settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3

pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata .so improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015

del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3

La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27.

septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2

).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe argomentazioni

il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15

giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della

Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in

particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che

con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo

l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di

disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né

in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce

degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il

presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero

frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere

le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una

sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere

rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno

quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato

falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65

comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in

disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";

"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di

opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche

stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non

ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata

8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello

statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.4

Nel caso di specie lo stesso

ricorrente ha affermato di rientrare dalla sua famiglia (a __________), nel

periodo in cui era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando gli era

consentito dal tempo libero a disposizione e, successivamente, più

frequentemente. Egli ha precisato che la durata settimanale del suo soggiorno

(in Ticino) era regolarmente di cinque giorni, da lunedì a venerdì, tranne

nelle occasioni in cui si recava presso i suoi figli e sua moglie, normalmente

tra sabato e domenica (cfr. doc. 52).

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale l’insorgente deve essere considerato un

frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in

Italia.

Come già sottolineato da questa

Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di

porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.

176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del

23.

novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12

luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto

di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le

prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA

38.2015.44

del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali

invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).

In

tale contesto questo Tribunale ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul

vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017.

consid. 4.2).

Anche da questo profilo

dunque, va negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione dal

mese di aprile 2015 al mese di maggio 2016.

2.5

Il

patrocinatore del ricorrente ha proposto, quale nuovo mezzo di prova, il

richiamo dall’Ufficio regionale di collocamento dell’intero incarto del

ricorrente (cfr. doc. V; consid.1.4.).

Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione

dell’ulteriore prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta di

prove deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21

novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18

aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno

2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7

dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio

2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;

STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.6

Alla luce di tutto quanto

esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 12 luglio

2017, che ha avallato la precedente decisione del 27 maggio 2015 (cfr.

consid.1.1.), deve essere confermata.

Al riguardo va, peraltro,

osservato che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), interpellata dalla

Cassa riguardo al caso del ricorrente, il 12 ottobre 2016 ha comunicato che “la

decisione del 27 maggio 2015 è conforme al diritto e alle direttive vigenti”

(cfr. doc. 79; 80).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti