38.2017.68
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2 febbraio 2018Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.68
rs
Lugano
2 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 12 luglio 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 27 maggio 2015 (cfr. doc. 58) con la quale ha negato a
RI 1, annunciatosi per il collocamento il 9 aprile 2015, il diritto a
beneficiare di indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte,
l’assicurato non risiede in Svizzera, dall’altra, deve essere considerato un
vero frontaliere (cfr. doc. B).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, chiedendo il riconoscimento delle indennità di disoccupazione dal 1°
aprile 2015 al 31 maggio 2016.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale la parte ricorrente ha segnatamente addotto che RI 1,
dottore in farmacia che lavora da vent’anni in Svizzera ricoprendo posizioni
dirigenziali presso alcune rinomate aziende farmaceutiche attive nel Cantone
Ticino, nel periodo determinante aveva il centro dei suoi interessi a __________,
dove si sarebbe poi trasferita anche la sua famiglia, costituita dalla moglie e
da due figli, compatibilmente con le scadenze scolastiche e la fine
dell’attività lavorativa della moglie.
Il patrocinatore
dell’insorgente ha inoltre rilevato, da un lato, che oggettivamente quest’ultimo
ha risieduto stabilmente a __________ da quando si è trasferito in Svizzera e
ha richiesto il permesso B UE/AELS, ma che dalla fine del mese di giugno 2016,
a causa delle nuove esigenze professionali che lo portano all’estero, non vive
più stabilmente in Svizzera, beneficiando di un permesso per frontalieri G
UE/AELS.
Dall’altro, che soggettivamente
l’assicurato ha deciso nel 2013 di spostare il suo centro esistenziale, sia
personale che professionale, in Ticino e di spostare in seguito anche il resto
della sua famiglia.
La parte ricorrente ha
pure evidenziato che in ragione del suo trasferimento in Svizzera e della sua
parallela partenza dall’Italia RI 1 ha notificato all’Autorità italiana la sua
residenza svizzera ed è quindi stato iscritto all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero.
Al riguardo è stato
precisato che, dal punto di vista del soggiorno e di riflesso delle assicurazioni
sociali, l’insorgente per lo Stato italiano è un residente svizzero e di
conseguenza egli non poteva chiedere le prestazioni d’assicurazioni alla
disoccupazione italiana (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 5
ottobre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:
" (…)
Nel caso in questione, per quale motivo il
sig. RI 1, il quale sottolinea che da oltre vent’anni lavora in Svizzera con
posizioni di rilievo, non si è mai trasferito in Ticino con la sua famiglia? Non
si intende giudicare l’impegno del Sig. RI 1 nell’ambito lavorativo, così come
le sue conoscenze del campo farmaceutico ticinese, così come affermato anche
dal farmacista cantonale Dr. __________. Tuttavia la famiglia abita a __________
in Italia in una casa di proprietà, che facilmente raggiunge regolarmente nei
fine settimana. Afferma altresì, che da momento del licenziamento dalla __________,
egli riesce a raggiungere la famiglia ancora più frequentemente. La famiglia
non è sicuramente l’unico argomento, ma è l’elemento principale e fondamentale
nella vita privata di una persona. Il centro d’interessi è definito da tutto
quanto è collegato alla vita familiare e questo, nel caso specifico, risulta
essere in Italia. Anche la situazione abitativa può risultare precaria, dal
momento in cui moglie e figli abitano in un’abitazione di proprietà a soli 40
km dal monolocale affittato al Sig. RI 1, per il quale paga un affitto mensile
di soli CHF 500.00. Il fatto che l’assicurato, a partire dal mese di luglio 2016,
abbia abbandonato l’abitazione in Svizzera, rinunciando dunque al permesso di
dimora B a causa dell’impossibilità di sostenere i costi, risulta essere un
fattore determinante per comprovare l’effettiva residenza in Italia.
(…)
Si evidenzia altresì che è stato proprio l’assicurato a dichiarare
ufficialmente e chiaramente, con lettera del 19 maggio 2015, che la durata
settimanale del soggiorno in Ticino era regolarmente di 5 giorni in quanto
rientrava presso la famiglia a Varese nei fine settimana (sabato e domenica).
(…)” (Doc. III)
1.4. Il 23 ottobre 2017 l’avv. RA
1 ha indicato, quale ulteriore mezzo di prova, il richiamo dall’Ufficio
regionale di collocamento dell’intero incarto del ricorrente, specificando che
lo stesso è importante per determinare il suo comportamento immediatamente dopo
la fine del rapporto di lavoro, sia durante la pendenza della domanda di
prestazioni LADI, nonché è utile per chiarire la questione della residenza
dell’assicurato (cfr. doc. V).
1.5. Copia del doc. V è stata trasmessa
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto oppure no a
indennità di disoccupazione per il lasso di tempo aprile 2015 – maggio 2016.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni
per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata
la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri
figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato
la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato
aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a
Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in
Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano
in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione
erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso
Fatti
di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava
nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio
in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il
ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.
1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso
dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente
di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i
quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.
Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni
si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando
singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve
dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in
un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle
conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta
in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere
considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto
federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.43 del 25 ottobre 2017.
2.2. Nella presente evenienza questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
La nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), a differenza di quanto sostenuto dalla
parte ricorrente (cfr. doc. I), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA)
sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid.
2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
RI 1 (__________ 1963), di
nazionalità italiana, laureatosi a __________ in chimica e tecnologie
farmaceutiche, nonché in farmacia e in possesso dal marzo 2013 fino al luglio
2016 (cfr. doc. I; B; III) di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 2), ha lavorato presso
la __________ di __________ in qualità di Managing Director dal novembre 2009
al 31 marzo 2015, percependo uno stipendio di fr. 225'061.-- annui nel 2013, di
fr. 251'398.-- annui nel 2014 e di fr. 49'828.25 da gennaio a marzo 2015 (cfr.
doc. 5; 40).
Il 23 gennaio 2015 egli è,
in effetti, stato licenziato con effetto dal 31 marzo 2015 (cfr. doc. 45).
L’insorgente, il 9 aprile
2015, si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 1).
Il 12 maggio 2015 la Cassa
ha posto alcuni quesiti al ricorrente, e meglio:
" Lei è iscritto
all’AIRE?
Di quanti locali è composto l’appartamento
di Via __________ a __________? Quanto paga di affitto mensile? C’è un
contratto di locazione? Chia ha stipulato tale contratto? Voglia eventualmente
allegare la copia.
Vive da solo nell’appartamento di __________?
Dove risiede la sua famiglia? In casa
propria o in affitto?
Quando era occupato presso l’ultimo datore
di lavoro quando rientrava dalla sua famiglia?
Dalla data di iscrizione al collocamento
quando rientra dalla sua famiglia?
Ha un veicolo? Qual è il numero di targa?
Qual è la sua cassa malattia?
Chi è il suo medico curante?
Durante quali giorni soggiorna presso la
sua famiglia?
Qual è la durata settimanale del soggiorno
in Ticino?
Quali legami ha con la Svizzera?
E’ membro di società, associazioni o altri
enti? Quali?
E’ abbonato a giornali o riviste? Quali? (…)”
(Doc. 51).
L’insorgente ha risposto
il 19 maggio 2015 come segue:
" (…)
Sono iscritto all’AIRE dal marzo 2013.
L’appartamento è composto da 1 locale. Pago
un affitto mensile di 500 CHF. Il contratto è stato stipulato con __________
(copia del medesimo è prodotta in allegato).
Vivo solo.
Mia moglie e i miei figli risiedono in
Italia, in casa propria soggetta a mutuo.
Quando ero occupato presso l’ultimo datore
di lavoro rientravo dalla famiglia quando mi era consentito dal tempo libero a
disposizione.
Dalla data di iscrizione al collocamento
vado a trovare la mia famiglia più frequentemente, poiché il tempo che prima
era dedicato al lavoro ora è comunque consacrato alla ricerca di altra attività
lavorativa.
Ho un’autovettura targata __________.
La mia cassa malattia è la __________,
agenzia di __________.
Il mio medico curante è il Dr. __________
di __________.
Quando il tempo libero me lo permette
soggiorno presso la famiglia il fine settimana.
La durata settimanale del mio soggiorno è
regolarmente di 5 giorni (da lunedì a venerdì), tranne nelle occasioni in cui
mi reco presso i miei figli e mia moglie, normalmente tra sabato e domenica.
Lavorando da oltre 20 anni sul territorio
ho instaurato solidi rapporti con i Ticinesi soprattutto nell’ambito di lavoro
essendo anche membro del consiglio direttivo dell’Associazione __________, fino
al mantenimento del mio incarico presso il datore di lavoro. Sono anche membro
dell’Associazione __________ presso la quale sono stato di recente eletto __________.
D’altro canto ho radicato pure concrete
relazioni sociali, estranee alla professione, sul territorio. Posso infatti
sentirmi completamente integrato sia dal punto di vista professionale che delle
relazioni sociali e delle istituzioni. (…)” (Doc. 52)
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia innanzitutto che, alla luce
della giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni del 12 maggio 2015
dell’assicurato hanno un’importanza decisiva.
Inoltre,
applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante
valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del
28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto
che il ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid.
2.1.
In concreto, benché il
centro delle relazioni professionali del ricorrente, nel periodo determinante,
possa essere considerato in Svizzera, quello delle sue relazioni personali
risulta essere in Italia, e meglio a __________, dove vivono in una casa di
loro proprietà (cfr. doc. 52) la moglie e i due figli - nati nel 1999 e nel 2001
(cfr. doc. 15; 12; 13) - e dove egli rientrava di regola nei fine settimana
(cfr. doc. 52: “La durata settimanale del mio soggiorno è regolarmente di 5
giorni (da lunedì a venerdì), tranne nelle occasioni in cui mi reco presso i
miei figli e mia moglie, normalmente tra sabato e domenica.”).
L’insorgente, del resto,
in Ticino a __________, viveva in un monolocale con pigione mensile di fr.
500.-- (cfr. doc. 53).
In proposito giova
ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr.
consid. 2.1.), il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui
sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che
il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove
disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un
bilocale con il figlio.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso
di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato
che:
" (…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul
divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in
Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del
23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
A nulla di diverso può
portare il fatto che l’assicurato avesse relazioni sociali estranee alla
professione in Svizzera, che fosse affiliato a una cassa malati, che ricevesse
cure mediche nel nostro paese, che disponesse di un autoveicolo targato in
Ticino e che fosse iscritto all’AIRE.
Questa Corte nemmeno
ignora che il Dottor __________, farmacista cantonale, sentito dall’amministrazione
nel marzo 2017 in presenza del patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. 87-89),
dopo aver indicato di conoscere l’insorgente da circa vent’anni, in quanto, per
il suo ruolo, conosce le persone che generalmente svolgono attività rilevanti e
occupano posizioni fondamentali nel settore dell’industria farmaceutica, ha innanzitutto
asserito, da una parte, che incontratolo a __________ dopo il 2011 (avrebbe potuto
essere anche il 2012, 2013) gli aveva detto che gli sarebbe piaciuto trovare
dimora in Ticino, con l’intenzione di trasferire tutta la famiglia dopo aver
risolto aspetti pratici (scuola dei figli, lavoro della moglie), che aveva già
domandato in giro per trovare casa e che la moglie avrebbe lasciato il suo
impiego per assecondare questa sua intenzione.
D’altra parte, il Dr. __________
ha pure affermato che l’assicurato è molto attivo in associazioni professionali
che operano in ambito farmaceutico in Ticino, che “è uno dei nostri”
nell’ambito professionale e che svolgendo la sua attività professionale ha
sempre fatto in modo di garantire i posti di lavoro, in particolare è stato
possibile il mantenimento di impieghi essenzialmente solo grazie a lui (cfr.
doc. 91).
Le dichiarazioni del Dr. __________
non consentono, tuttavia, di sovvertire l’esito della vertenza.
In primo luogo, il
ricorrente nell’incontro a __________ gli ha soltanto manifestato una propria intenzione
che non si è poi pienamente realizzata. L’insorgente, infatti, ha preso in
locazione un monolocale ma la sua famiglia è rimasta a __________.
In secondo luogo, le
ulteriori attestazioni del farmacista cantonale permettono di consolidare la
conclusione che il centro delle relazioni professionali del ricorrente fosse in
Ticino, ma non modificano il fatto che il centro delle sue relazioni personali
fosse in Italia.
Il nominativo
dell’assicurato è stato, d’altronde, annullato dalla banca dati COLSTA già dal
1° luglio 2016 (cfr. doc. 49), in quanto dalla fine del mese di giugno 2016, a
seguito delle nuove esigenze professionali che lo portano all’estero, egli non
ha più vissuto stabilmente in Svizzera, beneficiando così di un permesso per
frontalieri G UE/AELS (cfr. doc. I pag. 4).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 12 luglio 2017 la Cassa ha stabilito che il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non
è in concreto realizzato.
2.3. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017;).
L’art. 11 del Regolamento
Considerandi
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione
di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V
590.
consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.
Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 186/2017 del 1°
settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3
pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata .so improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015
del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2
Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3
La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6.
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27.
septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2
).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe argomentazioni
il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15
giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della
Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in
particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che
con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una
sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere
rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno
quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato
falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65
comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in
disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";
"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di
opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche
stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non
ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata
8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello
statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.4
Nel caso di specie lo stesso
ricorrente ha affermato di rientrare dalla sua famiglia (a __________), nel
periodo in cui era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando gli era
consentito dal tempo libero a disposizione e, successivamente, più
frequentemente. Egli ha precisato che la durata settimanale del suo soggiorno
(in Ticino) era regolarmente di cinque giorni, da lunedì a venerdì, tranne
nelle occasioni in cui si recava presso i suoi figli e sua moglie, normalmente
tra sabato e domenica (cfr. doc. 52).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale l’insorgente deve essere considerato un
frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in
Italia.
Come già sottolineato da questa
Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del
23.
novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12
luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto
di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le
prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA
38.2015.44
del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali
invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
In
tale contesto questo Tribunale ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul
vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017.
consid. 4.2).
Anche da questo profilo
dunque, va negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione dal
mese di aprile 2015 al mese di maggio 2016.
2.5
Il
patrocinatore del ricorrente ha proposto, quale nuovo mezzo di prova, il
richiamo dall’Ufficio regionale di collocamento dell’intero incarto del
ricorrente (cfr. doc. V; consid.1.4.).
Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al
TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione
dell’ulteriore prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi elementi
concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di
prove deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21
novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18
aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno
2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7
dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04
del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio
2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;
STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.6
Alla luce di tutto quanto
esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 12 luglio
2017, che ha avallato la precedente decisione del 27 maggio 2015 (cfr.
consid.1.1.), deve essere confermata.
Al riguardo va, peraltro,
osservato che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), interpellata dalla
Cassa riguardo al caso del ricorrente, il 12 ottobre 2016 ha comunicato che “la
decisione del 27 maggio 2015 è conforme al diritto e alle direttive vigenti”
(cfr. doc. 79; 80).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti