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Decisione

38.2017.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 inviata

all’avv. __________ dello __________ di __________ per raccomandata è stata

ritirata allo sportello postale di __________ il 10 novembre (cfr. doc. II2).

Il

termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere l’11 novembre 2016 ed è scaduto,

ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 LPGA lunedì 12 dicembre 2016, in quanto il

trentesimo giorno, 10 dicembre 2016, era un sabato.

Il

ricorso contro il diniego delle ripetibili decretato con decisione su

opposizione del 9 novembre 2016 è datato 20 gennaio 2017 ed è pervenuto alla

Sezione del lavoro - che l’ha poi trasmesso per competenza al TCA - soltanto il

23 gennaio 2017 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo.

2.4. Occorre

ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di

analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

Considerandi

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.

8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 9 novembre 2016.

In

effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile

l’inoltro tardivo del ricorso.

L’insorgente,

del resto, pur avendone la possibilità (cfr. consid. 1.5.), non ha fatto valere

alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo

con cui è stato contestato il diniego dell’assegnazione di ripetibili.

Va, infine, rilevato che,

per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010

consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001

KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre

2014.

consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003).

2.6

In

simili condizioni, occorre concludere che il ricorso interposto da RI 1 contro

la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 tardivamente il 20 gennaio 2017

è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro

un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio

2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la

sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che

l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una

restituzione del termine inosservato; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016; STCA

38.2015.40

del 6 luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti