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Decisione

38.2017.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 aprile 2018Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti datori di lavoro:

Il __________: dal 01.06.2015 al

31.12.2015: tot. Fr. 37'800.-- estratto conto AVS OK

__________: dal 01.01.2015 al 31.05.2015:

tot. Fr. 12'501.-- estratto conto AVS OK

__________: dal 01.11.2014 al 31.12.2014:

tot. Fr. 1’400.-- estratto conto AVS OK

__________: dal 01.06.2014 al 31.10.2014:

tot. Fr. 8'311.95 estratto conto AVS OK

Le ditte __________, __________ risultano

coinvolte in un’indagine in corso presso il Ministero Pubblico da parte

dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro Cantonale (No rif. Incarto __________).

Dal momento che l’assicurato non è stato in

grado di dare sufficienti informazioni a riguardo dei datori di lavoro citati,

la Cassa non può riconoscere il periodo di lavoro effettuato presso tali ditte,

quale periodo di contribuzione.

Il periodo di contribuzione effettuato

presso __________, dal 01.06.2015 al 31.12.2015 (7 mesi contributivi) no è

sufficiente per aprire un termine quadro.

Oltre a questo aspetto, per l’assicurato in

questione risulta un ulteriore motivo di negazione del diritto riferito alla

reale residenza in Svizzera.

Infatti dalle dichiarazioni da lui fatte in

sede di colloquio presso l’Ufficio giuridico in data 27.01.2016, l’assicurato

ha comunicato che la moglie e i due figli risiedono in Italia e precisamente a __________

in Via __________.

La moglie è proprietaria dell’appartamento

dove vivono.

L’assicurato dichiara di recarsi da loro

ogni weekend e alcune volte anche in settimana.

Un presupposto per il diritto alle

indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 LADI è la reale residenza

in Svizzera. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su

opposizione del 16 agosto 2017 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima e il riconoscimento del

diritto alle indennità di disoccupazione.

A sostegno della

propria pretesa l’insorgente ha fatto valere:

" (…) Non è

assolutamente vero che nel colloquio di audizione del 27 gennaio 2016

l’opponente/assicurato non abbia fornito sufficienti informazioni riguardanti i

datori di lavoro: __________ e __________.

Al fine di poter provare il contrario

nonché la propria disponibilità a collaborare, chiede, tramite codesto lodevole

Tribunale, che gli vengano formulate per iscritto domande precise alle quali

risponderà con altrettanta precisione.

Per quanto concerne la sua effettiva dimora

in territorio svizzero, questa è stata certificata dal rilascio del permesso di

dimora “B”, attualmente in vigore, che altrimenti verrebbe immediatamente

revocato dall’Ufficio della migrazione, Bellinzona.

Agli effetti della disoccupazione, secondo

l’art. 8 capoverso 1 LADI, l’opponente dichiara che la sua reale, continua e

primaria residenza è a __________, come confermato dall’allegato certificato di

domicilio del Comune di __________ (Doc. B). (…)” (Doc. I)

All’impugnativa il

ricorrente ha in effetti annesso un Certificato di dimora da cui risulta che il

medesimo è dimorante a __________ dal 1° marzo 2016 (cfr. doc. B).

1.3. Nella sua risposta del 20

settembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 6 ottobre 2017 il

ricorrente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, in

particolare, come segue:

" (…) Per

quanto concerne il rapporto di lavoro (20h settimanali) intercorso con __________

in qualità di aiuto cuoco nel periodo 01.06.14-31.10.14 (5 mesi) il contratto è

stato sottoscritto con l’amministratore unico della società Signor __________ e

il luogo di lavoro era l’__________, zona __________, come possono attestare

altre due dipendenti __________ e __________ ambedue domiciliate a __________.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro

(30h mensili) stipulato con __________ in qualità di uomo delle pulizie nel

periodo 01.11.2014-31.12.2914 (2 mesi) il contratto è stato sottoscritto con

l’amministratore unico della società Signor __________ e il luogo di lavoro era

in partenza la sede della società in via __________, di lì il sottoscritto

veniva inviato dal datore di lavoro in altre località, secondo necessità. Detto

contratto è stato comunque rescisso durante il periodo di prova.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro

(100%) stipulato successivamente sempre con __________ in qualità di dipendente

tuttofare nel periodo 01.01.2015-31.05.2015 (5 mesi) il contratto è stato

sottoscritto con il Signor __________, delegato dall’amministratore unico della

società Signor __________ e il luogo di lavoro era il negozio di alimentari __________.

Per quanto concerne infine il contratto di

lavoro (100%) con __________ in qualità di cuoco/pizzaiolo nel periodo

01.06.2015-31.12.2015 (7 mesi) il contratto è stato sottoscritto con l’amministratore

unico della società __________ e il luogo di lavoro era l’__________ in __________.

La sua presenza sui luoghi di lavoro

confermata da altre testimonianze che si riserva di produrre.

Con quanto sopra il sottoscritto ritiene di

aver precisato e provato, nei periodi contributivi indicati, sia la durata dei

contratti di lavoro, sia le persone con le quali li ha stipulati, sia le sue

mansioni, sia infine i luoghi di lavoro. (…)” (Doc. V)

L’insorgente ha allegato lettera

del 24 marzo 2016 dell’Ufficio d’Anagrafe de Comune di __________ relativa

all’accoglimento della sua istanza di iscrizione all’AIRE con effetto dal 4

febbraio 2016 (cfr. doc. C).

1.5. La Cassa, il 10 ottobre 2017,

si è riconfermata nella propria risposta di causa, indicando di non avere

ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

1.6. L’insorgente si è espresso al

riguardo con scritto del 19 ottobre 2017 (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è stato trasmesso

alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. X).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha negato al ricorrente il

diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, in

quanto, da una parte, il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto,

dall’altra, non risulta essere residente in Svizzera ai sensi della LADI.

2.2

Il TCA rileva, innanzitutto,

che un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se

ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a

LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,

Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Allorché un assicurato,

che ha svolto un’attività soggetta a contribuzione, non comprova di aver

effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici

di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche DTF

133.

V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en

matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 76-79.

In una sentenza

8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il

giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato

l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva negato il diritto a indennità

di disoccupazione a un’assicurata, ritenendo non comprovato l’esercizio di

un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento

comprovante il reale versamento dei salari”).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le

disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo

minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla

Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per

calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la

ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non

concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo

non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A

sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso

cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo

particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio

2015.

aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività

lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex

datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi

di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario

mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario

assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto

inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al

dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte

alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici

ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice

immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha

debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova

relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero

altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi

hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi,

ma non la prova di un effettivo pagamento.

3.

3.1

La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica

alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale

sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti

stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1).

Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non

basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in

grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella

dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma

puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente

errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile

nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid.

2.4

pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti

dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole

estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale

delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto

federale.

3.2

Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,

ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al

caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli

oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo

gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti

l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte

aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove

avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro

inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di

procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente

comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova

fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti

all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva

delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a

partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità

decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti,

anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di

testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel

vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”

Per completezza giova

rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima

Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di

disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni

sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte,

che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non

era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale

salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo

di contribuzione.

In quel caso di specie

l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a

causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità

giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite

versamento su un suo conto bancario.

2.3

La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione

(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in

vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo

minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:

" (…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha

percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è

considerato periodo di contribuzione.”

Il

tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato

anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/

Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131

V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V

229.

consid. 2.1.).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V

229.

consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha

stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo giova

evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha

sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde

sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne discende, in

applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,

che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se

un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il

diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in

DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito va rilevato

che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale

elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a

una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza

sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di

giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di

testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla

legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.

Il TCA si limita a

rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia,

soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato

espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della

Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività

lavorativa.

2.4

Nella presente evenienza il

ricorrente si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016

dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 2).

Dagli Attestati del datore

di lavoro risulta che il ricorrente avrebbe lavorato presso __________ dal mese

di giugno al mese di ottobre 2014 in qualità di aiuto cuoco per 20 ore alla

settimana con uno stipendio di fr. 2'088.70 (cfr. doc. 3), presso __________ nei

mesi di novembre e dicembre 2014 quale impiegato pulizie per 7 ore settimanali

percependo un salario di fr. 700.-- (cfr. doc. 4), nuovamente presso __________

dal gennaio al maggio 2015 in qualità di magazziniere/commesso per 27 ore

settimanali percependo un salario di fr. 2'542.05 (cfr. doc. 5) e presso __________

da giugno a dicembre 2015 quale cuoco pizzaiolo per 45 ore alla settimana con

un salario di fr. 5'800.-- (cfr. doc. 6).

Dall’estratto del RC della

__________ si evince che amministratore unico con diritto di firma individuale

della società era dall’ottobre 2013 all’agosto 2014 __________, dall’agosto

2014.

al marzo 2015 __________ e dal marzo 2015 __________ (cfr. doc. 3).

Nell’estratto del RC della

__________ è indicato che presidente del consiglio di amministrazione con

diritto di firma individuale dal febbraio 2013 è __________, mentre membro con

diritto di firma individuale era dal febbraio 2013 al novembre 2014 __________

e dal novembre 2014 al novembre 2015 __________. Dal novembre 2015 riveste tale

carica __________ (cfr. doc. 4).

Dall’estratto del RC della

__________ emerge che dal gennaio 2015 all’8 giugno 2015 la __________

possedeva una quota del capitale sociale pari a fr. 19'000.--, rispettivamente

che dal 2007 fino all’11 giugno 2015 gerente con firma individuale era __________

(cfr. doc. 6; 47).

Riguardo alle società __________

e __________ va osservato che il 13 novembre 2015 la Sezione del lavoro ha

segnalato al Ministero pubblico, tramite uno scritto denominato “Infrazione

alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI), che

un’istruttoria svolta la induceva a ipotizzare l’esistenza di un sistema

artificioso mediante il quale diversi soggetti maturavano in modo fittizio il

periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI), necessario per ottenere le

indennità di disoccupazione. Più specificatamente l’amministrazione sospettava

che le persone interessate non avessero realmente lavorato, in tutto o in

parte, per le società - fra cui le due menzionate - in relazione alle quali

hanno dichiarato di avere adempiuto il periodo contributivo (cfr. doc. 7).

Il 27 gennaio 2016

l’insorgente è stato sentito dalla Sezione del lavoro.

Dal relativo verbale

risulta quanto segue:

" (…)

D: quando si è iscritto in disoccupazione,

di quale permesso di soggiorno beneficiava?

R: Ho sempre il permesso B

D: Attualmente sta lavorando?

R: NO

D: Quale è stato il suo ultimo impiego

prima di iscriversi in disoccupazione?

(per quale datore di lavoro, da quando a

quando dove e con quale funzione)

R: Ho fatto il cuoco al __________ di __________

dal 01.01.2015 alla fine di dicembre del 2015. Prima del __________ ho lavorato

in un negozio di __________ di __________ a __________. Sono stato licenziato per

mancanza di lavoro (__________); mentre al negozio di alimentari ha chiuso

definitivamente.

Risiedo a __________ dal 01.01.2015, prima

che finisse il lavoro al __________.

Però potevo dormire a __________; il

ristorante aveva delle stanze a disposizione.

(…)

ADR: __________ facevo il cuoco; prendevo

al netto 4'200 circa. Lo stipendio mi era versato sul contro corrente.

ADR: Alla __________ mi occupavo di pulizie

ed imbiancatura di appartamenti.

ADR: ho conosciuto una persona al Bar, di

nome __________ ma non ricordo il cognome.

ADR: Alla __________ non sono mai andato,

Il contratto l’ho firmato in macchina.

ADR: Uno stabile era a __________ e uno a __________.

ADR: Mi accompagna __________ tutte le

mattine. Ci trovavamo a __________ la mattina.

ADR: Da __________ partivo e mi recavo a __________

dove incontravo __________ che a sua volta mi portava a __________ e __________

per i lavori e questo tutte le mattine.

ADR: Conosco il Signor __________. La

signora __________ non la conosco.

ADR: mi viene esibito il contratto di

locazione che era già firmato dove risulta che ho versato 1'000 franchia titolo

di cauzione e non tre mensilità.

ADR: del __________ conosco solo il cognome

di __________.

ADR: il padrone di casa di __________ non

ricordo come si chiama.

ADR: Conosco anche __________.

ADR: confermo di non conoscere la signora __________.

(…)” (Doc. 7)

Dal mese di aprile 2016 il

ricorrente ha iniziato a lavorare per la __________ conseguendo un guadagno

intermedio (cfr. doc. 74-96).

L’8 aprile 2016 la Polizia

cantonale ha trasmesso alla Sezione del lavoro un Rapporto di segnalazione

redatto dopo aver esperito alcuni accertamenti in relazione, in particolare

alla __________ e alla __________, da cui si evince che:

" (…) Tutte

le società risultano essere titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi

di comodo presso abitazioni private) oppure ancora sono cosiddette

società-bucalettere, in nessun caso si è constatata l’esistenza di propri

uffici. (…) (Doc. 7)

La Sezione del lavoro ha

inviato alla Cassa un Rapporto di constatazione allestito il 30 settembre 2016

da cui risulta in particolare che in occasione dell’audizione dell’assicurato

del 27 gennaio 2016 in merito alle sue attività lavorative presso __________ e __________

il medesimo non ha saputo fornire alcuna indicazione circa i datori di lavoro,

le persone con le quali ha stipulato il contratto di lavoro, i luoghi di

lavoro, il proprio salario - che sarebbe sempre stato pagato in contanti - e le

persone (o datori di lavoro) che, quotidianamente, lo contattavano per

indicargli dove recarsi per prestare la propria attività lavorativa (cfr. doc.

7).

La Cassa, a seguito delle

informazioni di cui sopra e dopo aver effettuato degli accertamenti, ha negato

al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°

gennaio 2016 con decisione del 21 giugno 2017, confermata dalla decisione su

opposizione del 16 agosto 2017 (cfr. doc. 67; A; consid. 1.1.).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva che dal verbale di audizione

davanti alla Sezione del lavoro del 27 gennaio 2016 emerge che in relazione

all’attività lavorativa presso __________ nei mesi di novembre e dicembre 2014

l’insorgente ha dichiarato che avrebbe reperito l’impiego tramite una persona

al bar, di cui ha fornito solo il nome, __________, non ricordandosi il

cognome, che non è mai andato presso la società stessa, di avere firmato il

contratto in macchina e che sarebbe stato __________ ad accompagnarlo tutte le

mattine sul posto di lavoro (cfr. doc. 7; consid. 2.4.).

Inoltre dai conteggi di

salario della __________ dove l’assicurato ha indicato di essere stato

impiegato dal giugno all’ottobre 2014 e dal gennaio al maggio 2015 (cfr. doc.

3; 5) risulta che lo stipendio sarebbe stato pagato in contanti sul posto di

lavoro (cfr. doc. 3; 5).

Agli atti, del resto, non

figura alcun estratto conto postale o bancario che comprovi il versamento di

stipendi nemmeno, peraltro, per quanto riguarda la __________ A e la __________,

nonostante l’assicurato davanti alla Sezione del lavoro nel gennaio 2016 abbia

asserito che la __________ gli bonificava il salario sul conto corrente (cfr.

doc. 7).

Nemmeno in sede ricorsuale

l’insorgente ha prodotto tale documentazione al fine di smentire quanto

espressamente indicato nella decisione su opposizione dalla Cassa, e meglio che

“l’assicurato non è in grado di dimostrare il reale percepimento del salario

e il reale svolgimento dell’attività lavorativa” (cfr. doc. A).

L’omissione

del ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA;

art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA

C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195

consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21

gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Al riguardo

cfr. pure STF C 234/04 del 21 marzo 2005.

L’insorgente deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione

secondo cui gli stipendi gli sarebbero stati versati su di un conto corrente

postale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015

consid. 3.2.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H

223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Per quanto

attiene al versamento dei contributi paritetici (cfr. doc. 62), giova rilevare

che secondo l’Alta Corte le registrazioni nel conto individuale costituiscono

al massimo degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V

444.

consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

Nella STF

8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il

Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che

l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.

Ne consegue che in

concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che il

ricorrente ha asserito di aver percepito, in particolare presso __________ e __________.

In proposito è utile ribadire

che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni caso

un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di

un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.2.).

Non va d’altronde

dimenticato che dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale in

relazione, segnatamente, alle società __________ e __________ è emerso che tali

società sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo

presso abitazioni private) oppure sono cosiddette società-bucalettere, in

nessun caso è stata constatata l’esistenza di propri uffici (cfr. doc. 7).

2.6

Stante quanto

precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), ritiene che non sia comprovato lo svolgimento da parte

dell’insorgente di un’attività lavorativa presso __________

nei mesi di novembre e dicembre 2014 e __________ da giugno a ottobre 2014 e da

gennaio a maggio 2015.

Non consentono di

concludere in senso contrario le indicazioni fornite per la prima volta

dal ricorrente il 6 ottobre 2017 pendente causa (cfr. doc. V). In effetti il

medesimo ha soltanto precisato che i contratti con la __________ e la __________

sarebbero stati sottoscritti con i rispettivi amministratori unici __________ e

__________, rispettivamente per il secondo contratto con la __________ con __________,

delegato dall’amministratore unico __________, a sua volta diventato

amministratore unico nel marzo 2015. Questi dati sono, tuttavia, reperibili

negli estratti RC delle società (cfr. doc. 3; 4).

Per quanto riguarda le

attività che sarebbero state espletate non vengono elencate mansioni specifiche,

orari, ecc.

In simili

condizioni, il ricorrente non ha, nel termine quadro dal 1° gennaio 2014 al 31

dicembre 2015, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art.

13.

cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione

soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.2.), in quanto, come visto, perlomeno

per dodici mesi su diciannove in cui ha indicato di avere lavorato (cfr. doc.

V; 3-6) non ha comprovato lo svolgimento di un’attività dipendente.

Al riguardo

cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata e parzialmente riprodotta al

consid. 2.3.

2.7

Il diritto a indennità di

disoccupazione dal 1° gennaio 2016 deve, in ogni caso, essere negato al

ricorrente, come indicato dalla Cassa, anche per un altro motivo, e meglio

poiché, da un lato, secondo il diritto interno, non risulta essere residente in

Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Dall’altro, secondo il

diritto internazionale è un vero lavoratore frontaliere.

Giusta l’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione occorre risiedere in Svizzera.

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

Questo

concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di

prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF

8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017).

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.3

), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione

più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il

ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale

gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato

che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione

dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In

quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus

particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont

scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1

LTF.”

In una sentenza

8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi

sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni

per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata

la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri

figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva

ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto

l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato

la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato

aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a

Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in

Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli

italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano

in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione

erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso

di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava

nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio

in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

L’Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2

Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il

ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.

1.

) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso

dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente

di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i

quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.

Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni

si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando

singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve

dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in

un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle

conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta

in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si

possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3

Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere

considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto

federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017.

2.8

Nel caso di specie questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.7.).

La nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

Il ricorrente (8 luglio

1971), di nazionalità italiana, è in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato

nell’aprile 2014 e valido fino al 29 aprile 2019 (cfr. doc. 15).

Come visto sopra,

l’insorgente, che si è annunciato per il collocamento il 1° gennaio 2016 (cfr.

doc. 2), il 27 gennaio 2016 è stato sentito dalla Sezione del lavoro. In

quell’occasione egli ha dichiarato:

" (…)

ADR: Scendevo a __________ dalla mia famiglia durante il weekend e

qualche volta anche in settimana; la mia famiglia non mi raggiungeva mai a __________

né a __________. A __________ non mi sono mai fermato a dormire.

ADR: le bambine non le ho mai portate a __________ in quanto non

mi è venuto in mente.

D: Con l’inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?

R: No, sto cercando lavoro e pensando a come far trasferire qui la

mia famiglia.

D: Vive solo in Svizzera?

R: Sì.

D: Come è composta la sua attuale abitazione?

R: Due locali, salone, camera da letto cucina e bagno. Preciso che

salone e camera da letto sono separati.

ADR: Ho trovato l’appartamento per il tramite di un mio

conoscente.

ADR: Si chiama __________, no so altro. La cauzione di tre mesi

gliel’ho data in mano, senza ricevuta.

ADR: Il contratto di locazione l’ho firmato con __________ al Bar.

ADR: Cosimo è il comproprietario dell’appartamento; non conosco

l’altro proprietario.

ADR: Non conosco il signor __________.

D: A quanto ammonta l’affitto mensile?

R: 580.-

D: Si è iscritto all’AIRE, da quando?

R: No, non so cosa sia.

D: Siete proprietari di immobili in Italia?

R: Mia moglie, a __________, Via __________. E’ un appartamento di

3.

locali, oltre ai servizi (moglie di nome __________).

D: Ha figli?

R: Due, una di 7 e una di 12 anni, che vanno a scuola a __________;

scuole medie ed elementari.

D: Chi si occupa della custodia dei suoi figli?

R: Mia moglie, che non lavora. (…)” (Doc. 7)

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia innanzitutto che, alla luce

della giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni del 27 gennaio 2016

dell’assicurato hanno un’importanza decisiva.

Inoltre,

applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante (cfr.

consid. 2.6.), il TCA deve concludere che il ricorrente ha in Italia il centro

delle proprie relazioni di vita.

L’insorgente non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid.

2.1

In concreto il centro

delle relazioni personali dell’insorgente risulta essere in Italia, e meglio a __________,

dove vivono in un appartamento di proprietà della moglie (cfr. doc. 7)

quest’ultima e le loro due figlie - nate nel 2003 e nel 2008 (cfr. doc. 19; 20;

21) che frequentano le scuole elementari e medie a __________ (cfr. doc. 7) - e

dove egli rientrava nei fine settimana e qualche volta anche in settimana (cfr.

doc. 7).

L’insorgente, del resto,

in Ticino a __________, viveva in un’abitazione di 45 mq con pigione mensile di

fr. 580.-- (cfr. doc. 57: contratto di locazione con effetto dal 1° ottobre

2015).

In proposito giova

evidenziare che dal contratto di locazione il locatore risulta essere __________

di __________ (cfr. doc. 57), mentre il ricorrente, davanti alla Sezione del

lavoro nel gennaio 2016, ha asserito di non conoscere __________ e di avere

reperito l’appartamento tramite un suo conoscente, tale __________ (egli ha

indicato di non sapere altro riguardo a questa persona), che sarebbe

comproprietario dell’abitazione, nonché gli avrebbe fatto firmare il contratto

al bar e a cui avrebbe consegnato brevi manu, senza ricevuta, il denaro

della cauzione (cfr. doc. 7).

L’iscrizione all’AIRE è

peraltro stata richiesta nel febbraio 2016 (cfr. doc. C).

Di conseguenza il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non

è in concreto realizzato.

2.9

Per quanto attiene al diritto

internazionale, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno

1999.

tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i

suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e

in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS

0.142.112

]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V

590.

consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.

Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto

della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1°

settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore

frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3

pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente

stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare

delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3

La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27.

septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt

Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous

le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs

salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se

déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée

plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12

juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837

point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione

più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a

dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le

condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo

l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di

disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né

in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce

degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il

presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero

frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere

le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una

sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere

rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere

considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.

Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che

si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso

frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso

un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,

come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,

5.3

e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza

citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento

dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.10

Nel caso di specie il

ricorrente ha affermato di rientrare dalla sua famiglia (a __________) “durante

il weekend e qualche volta anche in settimana; la mia famiglia non mi

raggiungeva mai a __________ (…)” (Doc. 7).

Questa Corte non ignora

che l’insorgente davanti alla Sezione del lavoro, nel gennaio 2016, ha asserito

di non essersi mai fermato a __________ a dormire (cfr. doc. 7).

In proposito va, tuttavia,

osservato che, alla luce delle circostanze fattuali della presente evenienza e

in particolare considerato che nello scritto del 6 ottobre 2017 al TCA il

medesimo ha ribadito di recarsi durante i fine settimana in Italia per vedere

moglie e figlie (cfr. doc. V), senza formulare alcuna precisazione in merito

alla durata della sua permanenza presso la propria famiglia, costituita

peraltro, oltre che dalla moglie, da due figlie minorenni di attualmente

quattordici e nove anni (cfr. doc. 19; 20), le dichiarazioni del ricorrente

circa il fatto di non pernottare a __________ non risultano credibili.

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un

frontaliere vero il quale non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in

Svizzera, bensì, se del caso, in Italia.

2.11

L’insorgente ha chiesto

l’assunzione di alcune prove in relazione all’asserito svolgimento delle

attività lavorativa presso le società in questione, e meglio l’audizione di alcuni

testi e il richiamo degli atti dal Ministero pubblico. Egli ha inoltre postulato

che il TCA lo interroghi per iscritto (cfr. doc. I; V).

Questa Corte,

considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare

il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Di

conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione di testi, il

richiamo degli atti dal Ministero pubblico e il suo interrogatorio pere

iscritto deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre

2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16

febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto

di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b;

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 16 agosto

2017, con la quale al ricorrente è stato negato il diritto all’indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti