38.2017.73
Sosp.di 45gg x avere lasciato occup.senza aver reperito altra attiv.Ev.probl.salute vanno comprovati con adeguati att.medici.Disaccordi con superiori o colleghi non suff.x scioglim.antic.lavoro.In cas
14 dicembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.73
dc/sc
Lugano
14 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 settembre 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 4 settembre 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la sospensione
del diritto all’indennità di disoccupazione di 45 giorni (cfr. decisione del 7
luglio 2017, doc. 22 pag. 84-85) inflitta a RI 1 per avere lasciato il suo
impiego presso la __________ di __________, senza previamente procurarsi
un’altra occupazione (cfr. doc. B1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale chiede di
ridurre a 30 giorni la durata della sospensione.
Ella sottolinea di avere
lavorato per più di tre anni a __________ pur restando domiciliata nel nostro
Cantone, dopo avere cercato lavoro per un anno e mezzo a __________ senza esito
positivo, di avere 61 anni e di essere vedova da 10 anni.
L’assicurata rileva che,
nella Casa per anziani, non vi era abbastanza personale e che era stato introdotto
un sistema informatico che costituiva una grande sfida per tutti i dipendenti.
La ricorrente aggiunge che
il suo datore di lavoro non era soddisfatto di lei che aveva la responsabilità
di un reparto (38 residenti) e in più il lavoro come infermiera (4-5 residenti
da curare).
Infine l’assicurata
afferma di avere chiesto al datore di lavoro di licenziarla, ciò che
quest’ultimo ha rifiutato per ragioni etiche e sociali (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 13
ottobre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso rilevando:
" (…)
Nell’evenienza concreta emerge che la ricorrente ha inoltrato le
dimissioni in data 27 febbraio 2017 per il 31 maggio 2017. Dalla documentazione
agli atti e dal verbale d’audizione del 23 agosto 2017, la ricorrente ha
affermato di aver inoltrato le dimissioni per lo stress e la mancanza di
comprensione da parte dei superiori. In seguito al rinnovo della struttura ed i
relativi cambiamenti dei processi lavorativi (cartelle cartacee dei pazienti
divenute elettroniche), la ricorrente non è riuscita ad adattarsi. Tale
situazione ha provocato, a mente della Signora RI 1, un forte stress ed una sua
sensazione di inadeguatezza. La Cassa prende atto che la signora RI 1 ha
confermato di aver ricevuto un’adeguata formazione al fine di adattarsi al
cambiamento.
Per quanto concerne i motivi di salute (stress), la Cassa rileva
come la qui ricorrente abbia deciso di inoltrare le dimissioni senza consiglio
medico.
A mente della Cassa la Signora RI 1 avrebbe dovuto mantenere
l’occupazione fino al reperimento di una nuova attività lavorativa a lei più
confacente. (…)” (Doc. V)
1.4. Il 16 ottobre 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova. Le parti sono rimaste silenti (cfr. doc. VI).
2.1. L'assicurato che è
disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30
cpv. 1 lett. a LADI).
È
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo
costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la
continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o
è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15
ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30
aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio
2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24,
consid. 2, pag. 95).
La costante
giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga
il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il
disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o
l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF
8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013;
STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente,
il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di
lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il
tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro
(cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare
l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto
sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato
un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5
- tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per
analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato
deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già
citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va
ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett.
a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001,
FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la
giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non
è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non
è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è
svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto
collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di
lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica
da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera
l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è
svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più
sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
In una
sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una
sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante
il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era
conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI).
Infatti a causa del tempo
di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente
aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e
più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere
raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di
domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le
permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15
anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di
quest’ultima.
Il TCA ha poi ritenuto non
conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center
in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67
pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
In una
sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme
all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,
assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia
delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed
inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).
Infine, in
una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione
non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF
8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Nella Prassi LADI relativa
all’indennità di disoccupazione la SECO, al punto D77, ha previsto quanto
segue:
" Per la
determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione
relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire
dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3
lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti,
attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso
principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi. (art. 45 cpv.
3 lett. a e b OACI). ä"
2.4. Nella presente fattispecie
dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata, nata nel 1956, ha lavorato
come infermiera al 60%, presso la __________ di __________ dal 1° febbraio 2014
al 31 maggio 2017.
Ella ha disdetto il
contratto di lavoro il 28 febbraio 2017 per il 31 maggio 2017 senza essersi
prima procurata un’altra occupazione e si è annunciata in disoccupazione dal 1°
giugno 2017.
Inoltre, sebbene RI 1
avesse chiesto di essere licenziata, il datore di lavoro rispondendo alla
Cassa, ha affermato di avere rifiutato di assecondare tale domanda ed ha
precisato che non avrebbe disdetto il rapporto di lavoro in quanto era
soddisfatto delle prestazioni lavorative dell’infermiera (cfr. doc. B5).
La ricorrente deve dunque
essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del
rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non
fosse più ragionevolmente esigibile.
Nella “Domanda d’indennità
di disoccupazione” del 6 giugno 2017 l’assicurata ha indicato che la disdetta è
dovuta al fatto che il lavoro, in particolare la responsabilità quotidiana, era
divenuto più stressante quando il suo settore, nel 2016, era stato rinnovato
passando da 25 a 38 residenti (cfr. doc. 19 pag. 40).
Nel “Rapporto personale
riguardante la dimissione” del 6 giugno 2017 l’assicurata si è così espressa:
" Motivo per
disdetta di licenziamento.
Il settore rinnovato nell’anno 2016, da 25 a 38 residenti, così
l’ambiente di lavoro è diventato più stressante soprattutto la responsabilità
quotidiana.
Soprattutto la documentazione del lavoro è stato cambiato, su vari
programmi (Exel, Word, ecc.) tutto questo mi porta da decidere di dare la
disdetta, siccome non venivano incontro con il personale.
(…)
ý
Considerandi
nessun medico mi ha consigliato di licenziarmi, ho deciso per
conto mio. (…)” (doc. 20 pag. 78-79)
Il 26 luglio 2017 la Cassa
ha posto i seguenti quesiti all’ex datore di lavoro:
" (…)
·
Corrisponde al vero che la vostra struttura, nel corso dell’anno
2016.
è stata rinnovata portando così i residenti da circa 25 persone a circa 28
persone?
·
Con l’aumento dei residenti è stato aumentato anche il personale?
·
Il sistema di lavoro è stato modificato?
·
I dipendenti avevano maggiormente a che fare con il lato
informatico?
·
In caso affermativo, sono stati fatti dei corsi d’aggiornamento
per i dipendenti già presenti?
·
La signora RI 1, prima di inoltrare le dimissioni, ha espresso
del malcontento all’ambiente lavorativo o allo stress legato ad esso?
·
In allegato trovate la presa di posizione del 6 giugno 2017
inoltrataci dalla signora RI 1, vi chiediamo di prendere posizione in merito.
(…)” (Doc. B4.1)
La __________ ha così
risposto il 27 luglio 2017:
" (…)
- Ja, die Abteilung ist von 25 Bewohnende auf 38 Bewohnende
aufgestockt worden.
- Das Personal wurde nur ein wenig aufgestockt, da festgestellt wurde,
dass vor der Vergrösserung der Stellenplan bereits zu hoch berechnet wurde.
- Die Anforderungen an Frau RI 1 sind im digitalen Bereich sehr
gewachsen. Sie musste viel mehr am Computer arbeiten, die ganze
Pflegediagnostik wurde auf Digital umgestellt.
- Schulungen zu den neuen Programmen wurden intern sowie extern
durchgeführt.
- Angesprochen auf die Überforderung hatte Frau RI 1 gesagt, bis Zur
Pensionierung wolle sie noch weiter arbeiten.
- Das Schreiben von Frau RI 1 können wir nachvollziehen und deckt sich
mit obiger Stellungnahme.“ (Doc. B4.2)
Il 23 agosto 2017
l’assicurata è stata sentita da __________ della Cassa.
In quell’occasione è stato
allestito un verbale nel quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
Ci può specificare se, prima di inoltrare le sue dimissioni, ha
espresso i malesseri legati al posto di lavoro?
Sì, ho più volte manifestato il mio disagio, ho anche scritto
delle lettere in merito.
Manifestavo il fatto che vi fosse troppo lavoro e poco personale,
non avevamo più il tempo di curare i pazienti in modo corretto.
Quali sono stati i punti focali che l’hanno indotta ad
inoltrare le dimissioni?
Lo stress e la mancanza di comprensione da parte dei superiori.
Cosa intende quanto scrive che “la documentazione del lavoro
era stata cambiata”?
Prima del rinnovo della struttura le cartelle dei pazienti erano
cartacee, con i cambiamenti avvenuti il tutto è stato portato ad un livello
informatico, per questo l’aggiornamento delle cartelle richiedeva più tempo.
Confermo che avevamo ricevuto un’adeguata formazione in merito;
essendo però abituata a lavorare nella vecchia maniera ho avuto molta
difficoltà ad adattarmi al nuovo tipo di lavoro, dopo un’attenta valutazione ho
deciso dunque di inoltrare le dimissioni.
In seguito a tale cambiamenti aveva ricevuto una formazione?
Vd. sopra.
Cosa intende quando indica che il datore di lavoro non veniva
incontro al personale?
Dopo che ho più volte fatto presente le problematiche riscontrate,
sia verbalmente sia per iscritto, non mi hanno mai risposto e non hanno mai
cercato di migliorare la situazione.
Vi erano altri dipendenti che hanno presentato o riscontrato
tali difficoltà?
No, non vi erano altri dipendenti che hanno riscontrato ciò.
Per quale motivo si è trasferita in Ticino?
Mio marito era ticinese e ci siamo trasferiti 10 anni fa; intanto
che lavoravo ad __________ ero pendolare. (…)” (Doc. B3)
Per costante
giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata
l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da
adeguati attestati medici (cfr. STF (C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF
8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF
8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del
28.
giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid.
2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/
e riferimenti pag. 238).
Nella presente fattispecie
la stessa assicurata, dopo avere affermato che il lavoro era divenuto più
stressante, ha tuttavia segnalato di avere spontaneamente deciso di
dimissionare e non su indicazione di un medico.
D’altra parte, per quel
che riguarda l’introduzione delle procedure informatiche sul posto di lavoro,
l’assicurata ha confermato quanto precisato dal datore di lavoro e cioè che
ella era stata adeguatamente formata e istruita per fare fronte alle nuove
esigenze notevolmente accresciute.
Inoltre, per quel che
riguarda l’ambiente di lavoro, il Tribunale federale ha già sottolineato che
disaccordi con superiori o colleghi non sono motivi atti a giustificare lo
scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.2).
Infine, secondo l’Alta
Corte, deve essere interpretato con un metro severo il criterio
dell’inesigibilità del mantenimento provvisorio di un’occupazione (cfr. STF
8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; DTF 124 V 234).
Alla luce di tutti questi
elementi il TCA deve concludere che la prosecuzione, almeno temporanea, del
rapporto era ragionevolmente esigibile dall’assicurata.
A ragione la Cassa ha
pertanto sanzionato la ricorrente sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI
e 44 lett. b OADI.
Per quel che concerne
l’entità della sanzione, il TCA ritiene che tutto ben considerato, una
sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione meglio
rispetta il principio della proporzionalità. L’assicurata infatti aveva
denotato effettivamente negli ultimi tempi delle difficoltà sul posto di lavoro
(cfr. doc. B2: “… Mit dem Neubau der Abteilung veränderte sich
auch deren Struktur und Grösse von 25 auf 38 Bewohnende, verteilt auf zwei
Etagen, was erheblichen Einfluss auf die Anforderungen an eine
Tagesverantwortung hat. RI 1 verlor bei starkem Arbeitsanfall und in Hektischen
Situationen leider teilweise den Überblick. Ihre fachlichen Kompetenzen konnte
sie insbesondere bei der Übernahme der Spätverantwortung unter Beweis stellen,
wo Sie bei ruhigen und geplanten Abläufen jeweils Gelassenheit ausstrahlte. (…)“),
che peraltro aveva pure manifestato al suo datore di lavoro (cfr. scritto del
27.
luglio 2017 della __________ e verbale d’audizione del 23 agosto 2017).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ la decisione su
opposizione del 4 settembre 2017 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 31
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti