Lexipedia

Decisione

38.2017.73

Sosp.di 45gg x avere lasciato occup.senza aver reperito altra attiv.Ev.probl.salute vanno comprovati con adeguati att.medici.Disaccordi con superiori o colleghi non suff.x scioglim.antic.lavoro.In cas

14 dicembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

In una

sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una

sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante

il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era

conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI).

Infatti a causa del tempo

di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente

aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e

più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere

raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di

domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le

permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15

anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di

quest’ultima.

Il TCA ha poi ritenuto non

conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center

in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67

pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

In una

sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme

all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,

assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia

delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed

inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

Infine, in

una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione

non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF

8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Nella Prassi LADI relativa

all’indennità di disoccupazione la SECO, al punto D77, ha previsto quanto

segue:

" Per la

determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione

relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire

dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3

lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti,

attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso

principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi. (art. 45 cpv.

3 lett. a e b OACI). ä"

2.4. Nella presente fattispecie

dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata, nata nel 1956, ha lavorato

come infermiera al 60%, presso la __________ di __________ dal 1° febbraio 2014

al 31 maggio 2017.

Ella ha disdetto il

contratto di lavoro il 28 febbraio 2017 per il 31 maggio 2017 senza essersi

prima procurata un’altra occupazione e si è annunciata in disoccupazione dal 1°

giugno 2017.

Inoltre, sebbene RI 1

avesse chiesto di essere licenziata, il datore di lavoro rispondendo alla

Cassa, ha affermato di avere rifiutato di assecondare tale domanda ed ha

precisato che non avrebbe disdetto il rapporto di lavoro in quanto era

soddisfatto delle prestazioni lavorative dell’infermiera (cfr. doc. B5).

La ricorrente deve dunque

essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del

rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non

fosse più ragionevolmente esigibile.

Nella “Domanda d’indennità

di disoccupazione” del 6 giugno 2017 l’assicurata ha indicato che la disdetta è

dovuta al fatto che il lavoro, in particolare la responsabilità quotidiana, era

divenuto più stressante quando il suo settore, nel 2016, era stato rinnovato

passando da 25 a 38 residenti (cfr. doc. 19 pag. 40).

Nel “Rapporto personale

riguardante la dimissione” del 6 giugno 2017 l’assicurata si è così espressa:

" Motivo per

disdetta di licenziamento.

Il settore rinnovato nell’anno 2016, da 25 a 38 residenti, così

l’ambiente di lavoro è diventato più stressante soprattutto la responsabilità

quotidiana.

Soprattutto la documentazione del lavoro è stato cambiato, su vari

programmi (Exel, Word, ecc.) tutto questo mi porta da decidere di dare la

disdetta, siccome non venivano incontro con il personale.

(…)

ý

Considerandi

nessun medico mi ha consigliato di licenziarmi, ho deciso per

conto mio. (…)” (doc. 20 pag. 78-79)

Il 26 luglio 2017 la Cassa

ha posto i seguenti quesiti all’ex datore di lavoro:

" (…)

·

Corrisponde al vero che la vostra struttura, nel corso dell’anno

2016.

è stata rinnovata portando così i residenti da circa 25 persone a circa 28

persone?

·

Con l’aumento dei residenti è stato aumentato anche il personale?

·

Il sistema di lavoro è stato modificato?

·

I dipendenti avevano maggiormente a che fare con il lato

informatico?

·

In caso affermativo, sono stati fatti dei corsi d’aggiornamento

per i dipendenti già presenti?

·

La signora RI 1, prima di inoltrare le dimissioni, ha espresso

del malcontento all’ambiente lavorativo o allo stress legato ad esso?

·

In allegato trovate la presa di posizione del 6 giugno 2017

inoltrataci dalla signora RI 1, vi chiediamo di prendere posizione in merito.

(…)” (Doc. B4.1)

La __________ ha così

risposto il 27 luglio 2017:

" (…)

- Ja, die Abteilung ist von 25 Bewohnende auf 38 Bewohnende

aufgestockt worden.

- Das Personal wurde nur ein wenig aufgestockt, da festgestellt wurde,

dass vor der Vergrösserung der Stellenplan bereits zu hoch berechnet wurde.

- Die Anforderungen an Frau RI 1 sind im digitalen Bereich sehr

gewachsen. Sie musste viel mehr am Computer arbeiten, die ganze

Pflegediagnostik wurde auf Digital umgestellt.

- Schulungen zu den neuen Programmen wurden intern sowie extern

durchgeführt.

- Angesprochen auf die Überforderung hatte Frau RI 1 gesagt, bis Zur

Pensionierung wolle sie noch weiter arbeiten.

- Das Schreiben von Frau RI 1 können wir nachvollziehen und deckt sich

mit obiger Stellungnahme.“ (Doc. B4.2)

Il 23 agosto 2017

l’assicurata è stata sentita da __________ della Cassa.

In quell’occasione è stato

allestito un verbale nel quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…)

Ci può specificare se, prima di inoltrare le sue dimissioni, ha

espresso i malesseri legati al posto di lavoro?

Sì, ho più volte manifestato il mio disagio, ho anche scritto

delle lettere in merito.

Manifestavo il fatto che vi fosse troppo lavoro e poco personale,

non avevamo più il tempo di curare i pazienti in modo corretto.

Quali sono stati i punti focali che l’hanno indotta ad

inoltrare le dimissioni?

Lo stress e la mancanza di comprensione da parte dei superiori.

Cosa intende quanto scrive che “la documentazione del lavoro

era stata cambiata”?

Prima del rinnovo della struttura le cartelle dei pazienti erano

cartacee, con i cambiamenti avvenuti il tutto è stato portato ad un livello

informatico, per questo l’aggiornamento delle cartelle richiedeva più tempo.

Confermo che avevamo ricevuto un’adeguata formazione in merito;

essendo però abituata a lavorare nella vecchia maniera ho avuto molta

difficoltà ad adattarmi al nuovo tipo di lavoro, dopo un’attenta valutazione ho

deciso dunque di inoltrare le dimissioni.

In seguito a tale cambiamenti aveva ricevuto una formazione?

Vd. sopra.

Cosa intende quando indica che il datore di lavoro non veniva

incontro al personale?

Dopo che ho più volte fatto presente le problematiche riscontrate,

sia verbalmente sia per iscritto, non mi hanno mai risposto e non hanno mai

cercato di migliorare la situazione.

Vi erano altri dipendenti che hanno presentato o riscontrato

tali difficoltà?

No, non vi erano altri dipendenti che hanno riscontrato ciò.

Per quale motivo si è trasferita in Ticino?

Mio marito era ticinese e ci siamo trasferiti 10 anni fa; intanto

che lavoravo ad __________ ero pendolare. (…)” (Doc. B3)

Per costante

giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata

l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da

adeguati attestati medici (cfr. STF (C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF

8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF

8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del

28.

giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid.

2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/

e riferimenti pag. 238).

Nella presente fattispecie

la stessa assicurata, dopo avere affermato che il lavoro era divenuto più

stressante, ha tuttavia segnalato di avere spontaneamente deciso di

dimissionare e non su indicazione di un medico.

D’altra parte, per quel

che riguarda l’introduzione delle procedure informatiche sul posto di lavoro,

l’assicurata ha confermato quanto precisato dal datore di lavoro e cioè che

ella era stata adeguatamente formata e istruita per fare fronte alle nuove

esigenze notevolmente accresciute.

Inoltre, per quel che

riguarda l’ambiente di lavoro, il Tribunale federale ha già sottolineato che

disaccordi con superiori o colleghi non sono motivi atti a giustificare lo

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.2).

Infine, secondo l’Alta

Corte, deve essere interpretato con un metro severo il criterio

dell’inesigibilità del mantenimento provvisorio di un’occupazione (cfr. STF

8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; DTF 124 V 234).

Alla luce di tutti questi

elementi il TCA deve concludere che la prosecuzione, almeno temporanea, del

rapporto era ragionevolmente esigibile dall’assicurata.

A ragione la Cassa ha

pertanto sanzionato la ricorrente sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

e 44 lett. b OADI.

Per quel che concerne

l’entità della sanzione, il TCA ritiene che tutto ben considerato, una

sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione meglio

rispetta il principio della proporzionalità. L’assicurata infatti aveva

denotato effettivamente negli ultimi tempi delle difficoltà sul posto di lavoro

(cfr. doc. B2: “… Mit dem Neubau der Abteilung veränderte sich

auch deren Struktur und Grösse von 25 auf 38 Bewohnende, verteilt auf zwei

Etagen, was erheblichen Einfluss auf die Anforderungen an eine

Tagesverantwortung hat. RI 1 verlor bei starkem Arbeitsanfall und in Hektischen

Situationen leider teilweise den Überblick. Ihre fachlichen Kompetenzen konnte

sie insbesondere bei der Übernahme der Spätverantwortung unter Beweis stellen,

wo Sie bei ruhigen und geplanten Abläufen jeweils Gelassenheit ausstrahlte. (…)“),

che peraltro aveva pure manifestato al suo datore di lavoro (cfr. scritto del

27.

luglio 2017 della __________ e verbale d’audizione del 23 agosto 2017).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ la decisione su

opposizione del 4 settembre 2017 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 31

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti