38.2017.74
Negate indenn.per lavoro ridotto x periodo 9-12/2017.Differim.dell'inizio di un import.lavoro ottenuto nel 7/17 x motivi interni straord.del committente rientra nel normale rischio aziendale.Perd.di l
4 dicembre 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.74
dc/sc
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 ottobre 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29 agosto 2017 la RI 1,
attiva nel settore degli impianti elettrici, ha inoltrato una domanda di lavoro
ridotto (perdita di lavoro probabile del 50%) per 3 dei suoi 9 lavoratori – 7
dipendenti e 2 apprendisti – per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2017
(cfr. doc. 2).
La ditta ha così motivato
l’introduzione del lavoro ridotto:
" (…) La
delibera di un grosso lavoro di circa Fr. 250'000.-- che avrebbe impiegato 2 operai
e 1 apprendista, doveva iniziare dopo le vacanze estive ma purtroppo è stato
posticipato a gennaio. Non avevamo quindi cercato ulteriori commesse sicuri di
questo lavoro. A tutt’oggi non possiamo occupare tutto il personale solo con le
riparazioni che possono entrare giornalmente e piccoli lavori da terminare.
Per questa motivazione ci vediamo costretti ad applicare il lavoro
ridotto ad almeno 3 operai a rotazione, in base alle richieste che posso
arrivare. (….)” (doc. 2/1)
Rispondendo ad alcune
domande poste il 31 agosto 2017 dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 3), il 7
settembre 2017 la RI 1 ha precisato che:
" (…) Il
grosso cantiere acquisito e che ha subito un ritardo è:
__________ – impianti elettrici per risanamento e ampliamento PT
casa del personale.
Inizio previsto settembre 2017 e durata fino a giugno 2018,
saranno impiegati 2 operai.
Posticipato a gennaio 2018 su decisione del Committente e della
Direzione lavori.” (…)” (Doc. 4)
La ditta ha pure così
illustrato i lavori già acquisiti con inizio prima del 31 dicembre 2017:
" (…)
·
Riattazione Casa d’abitazione signori __________ a __________.
Inizio previsto ottobre 2017 con un impiego saltuario di 2 operai. Termine dei
lavori circa settembre 2018.
·
Riattazione appartamento a __________ – inizio previsto
ottobre/novembre 2017. Con un impiego saltuario di 1 operaio. Termine dei
lavori gennaio 2018. (…)” (Doc. 4)
1.2. Con decisione su opposizione
del 3 ottobre 2017, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione dell’11
settembre 2017 (cfr. doc. 5) con la quale si era opposta al versamento delle
indennità per lavoro ridotto e si è così espressa:
" (…) In
merito al sopraccitato motivo, addotto a sostegno della propria richiesta di
indennità per lavoro ridotto va osservato che esso non appare avere un
carattere straordinario ed è da considerarsi usuale nel ramo.
Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nel
campo dell'edilizia, differimenti di termini voluti dal committente o causati
eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate
dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. Secondo il
Tribunale Federale è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute
alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da
un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura di opposizione
pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda. (cfr. STCA
38.2013.7 del 18 giugno 2013, consid. 2.3 e seg.; STCA 38.2009.77 del 27 maggio
2010, consid. 2.3 e seg.; STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008, consid. 2.4 e
relativi riferimenti).
Per quanto attiene alla perdita di lavoro a seguito di contratti
non firmati ed offerte non ancora concretizzate va pure osservato che
l'oscillazione delle commesse nel corso dell'anno, in particolare la
contrazione dell'occupazione in inverno – o in altri periodi dell'anno – così
come i differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente
da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei
lavori, non sono insoliti nel campo dell'edilizia, ragione per cui
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. Inoltre, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale le variazioni del tasso d'occupazione
dovute ad una situazione concorrenziale accresciuta nel settore edilizio costituisce
un normale rischio aziendale. Tale giurisprudenza vale analogamente per le
imprese attive in un settore correlato con l'edilizia (Baunebengewerbe) (cfr.
STF C 237/06 del 6 marzo 2007, consid. 2).
(…)
Di conseguenza conformemente alla giurisprudenza, alla prassi e
alla dottrina succitate, i differimenti dei termini dovuti a modifiche dei
progetti o per altre ragioni non precisate, fanno parte del normale rischio
aziendale e sono usuali nell'edilizia. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione
la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula il
riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto e rileva in
particolare:
" (…) Nel
merito ribadiamo che, a nostro modo di vedere, non sussistono nel modo più
assoluto rischi aziendali ma che trattasi di un evento straordinario. Il nostro
maggior cliente (__________) ha chiaramente ed imperativamente indicato che,
unicamente a fine Luglio 2017, ci hanno comunicato che i lavori, già deliberati
alla nostra ditta, sono stati posticipati da Settembre 2017 a Gennaio 2018 per
loro motivi interni straordinari.
Oggi, oltre ad aver già subito il posticipo di questi lavori,
subiamo in modo ingiusto, penalizzante e imperativo secondo la SdL, un
ulteriore "schiaffo" causa rifiuto del riconoscimento per
l'introduzione del lavoro ridotto. Riteniamo che una perdita di lavoro non è
computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda. Sono
pertanto escluse dall'indennità per lavoro ridotto le perdite di lavoro
regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e
che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro
computabile soltanto se è imputabile a circostanze
straordinarie. Secondo l'Art. 31 LADI uno dei presupposti del diritto è quello
in cui la perdita di lavoro è probabilmente temporanea è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
C. Conclusione
Considerati i fatti suesposti, tutto quanto già inviato
alla SdL di Bellinzona ed in particolare richiamiamo lo scritto del committente
nonché l'eccezionalità dell'evento, assolutamente da non collegare ad un
rischio aziendale, riteniamo che la nostra richiesta debba essere accolta in
quanto vi proprio una straordinarietà per la quale il mandato già deliberato, a
fine Luglio 2017, è stato poi posticipato dal committente a Gennaio 2018. Per
questo lavoro avremmo potuto impiegare i nostri 3 operai per i quali è stata
chiesta l'introduzione del lavoro ridotto.
Vista la particolarità della nostra ditta e con un contratto di
lavoro già sottoscritto tra le parti era impensabile dover andare a reperire
altri lavori per questi 3 operai per il periodo per il quale era già prevista
la loro totale occupazione sul cantiere __________.
Non possiamo poi dimenticare il fatto che in Agosto, causa ferie
collettive dell'edilizia e rami affini, è praticamente impossibile andare a
cercare lavoro che avrebbe di fatto compensato il posticipo forzato ai nostri
danni da parte della __________, cliente più che fidato e serio.
Questa è una commessa pari a circa 1/3 della nostra usuale
d'affari e paragonabile a circa 6 mesi di lavoro. Ribadiamo quindi non
accettabile la denominazione di normale rischio aziendale.
Chiediamo quindi:
- Nel limite del possibile un'evasione rapida del nostro
riscorso;
- Il presente ricorso è accolto;
- la decisione
su opposizione e rispettivamente la decisione concernente le indennità per
lavoro ridotto emessi dalla SdL vengono annullate;
- viene
concessa l'introduzione del lavoro ridotto dal 1.09.2017 al 31.12.2017;
- protestate spese e ripetibili.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 16
ottobre 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc.
V).
1.5. Il 25 ottobre 2017 la RI 1 ha
inviato uno scritto al TCA nel quale ribadisce in particolare che il contratto
sottoscritto e posticipato rappresenta un terzo della loro cifra d’affari
annuale e che la motivazione del normale rischio aziendale non è pertanto
giustificato (cfr. doc. VII).
Il 30 ottobre 2017 la
Sezione del lavoro ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e si è
riconfermata nelle conclusioni formulate con la risposta di causa (cfr. doc.
IX).
2.1. I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione
prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali,
espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per
potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive
sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui
tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,
hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione
contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è
computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è
stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I requisiti appena esposti
devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative
sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui
perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1
LADI:
" Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è
inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di
almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite
in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI
non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure
d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a
circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi,
sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze
aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di
lavoro;
e. in quanto concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di
tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo
oppure;
f. se è la conseguenza di un
conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora
l'assicurato."
Scopo delle citate norme è
di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali
all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle
indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI
non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella
sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"
si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera
interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il
personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la
situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di
calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.
Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul
Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2
dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza
federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore
di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere
assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o
straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.
STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003
ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,
consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995
pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel
settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in
bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua
fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure
per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le
ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
" (…) Trattasi
segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza,
sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni
azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle,
prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite
denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al
versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid.
1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag.
426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella
misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della
domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento
delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale
rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la
disoccupazione. (…)"
In una sentenza
8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito
che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio
aziendale.
In una decisione del 23
febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la
diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio
tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi
parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata
deve assumersi.
Nel caso di una ditta
operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali
il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del
fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano
nel normale rischio aziendale.
In un’altra
sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un
ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contro una decisione del
TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro
che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per
lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali
in legno.
L'Alta Corte
ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale
rischio aziendale.
In una sentenza 38.2007.91
del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto
ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta,
argomentando:
" Nella
presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il
fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un
certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo
l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia
(cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il
riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta
di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di
lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente,
la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore
della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza
che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003
pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita
di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in
fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.
b LADI."
2.4. Nel settore dell’edilizia la
costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal
committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese
incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per
cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6
settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).
In una sentenza pubblicata
in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di
lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di
costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la
Considerandi
possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella
sfera normale del rischio aziendale.
A causa delle difficoltà
che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la
perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro
di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere
eccezionale nella congiuntura attuale.
In una decisione
pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di
lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente,
da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura
d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali
dell'azienda.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4
dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).
2.5
Nella Prassi LADI ILR la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni
a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di
lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni
stagionali del grado di occupazione”:
" Sfera
normale del rischio aziendale
(…)
D6 Rientrano
nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni
regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o
di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento
della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti
dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un
progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di
lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o
di un dirigente.
ð Esempi
- Nel
settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo
nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una
procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se
il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra
o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in
Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
ð Giurisprudenza
DTF
8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo
musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi
finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale
prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha
carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF
8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale
comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del
fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole
rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del
rischio aziendale)
DTF
C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e
il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni
indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori
sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è
usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in
periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la
possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o
non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di
occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera
normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia
anche ai rami accessori dell’edilizia)
Perdita
di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda
D7 Una
perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le
perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di
lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di
lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.
D8 Nel
settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano posticipati
su richiesta del committente o per altre ragioni.
D9 Le
fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero,
parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una
perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie,
tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto
all'indennità.
D10 I
motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale
della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli
inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente
legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.
ð Giurisprudenza
DLA
1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental
emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non
giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende
casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e quindi
non è computabile)
DLA
1989.
pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in
base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere
valutata caso per caso)
DLA
1987.
pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono
di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada.
Per contro, un’impresa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento
delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono
ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà
inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare
contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne
conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di
lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)
DTFA
C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per
altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato
dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una
circostanza straordinaria, per cui la conseguente perdita di lavoro non è
computabile)
DTFA
C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo
del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel
ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)
Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
D11 Una
perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del
grado di occupazione.
Tale
non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in
seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di
lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi
periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del
carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle
esperienze degli anni precedenti.
Le oscillazioni
del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro
non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi periodi
dei 2 anni precedenti. (…)”
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.6
Nella presente
fattispecie la ditta RI 1 ha dovuto introdurre il lavoro ridotto a causa del
differimento di quattro mesi (da settembre 2017 a gennaio 2018) dell’inizio di
un importante lavoro ottenuto nel mese di luglio 2017. Ciò è dovuto a “motivi
interni straordinari” del committente (__________ di __________, cfr. doc.
6/1).
Chiamato ora
a pronunciarsi il TCA non può che approvare l’operato della Sezione del lavoro.
Infatti, come giustamente ricordato dall’amministrazione (cfr. doc. 1.2), per
costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e secondo le
direttive della SECO (cfr. consid. 2.5, in particolare punti D6 e D8) i
differimenti di termini dovuti a modifiche dei progetti o per altre ragioni non
specificate, fanno parte del normale rischio aziendale e sono abituali
nell’edilizia. Le perdite di lavoro che ne derivano non sono dunque computabili
(cfr. STCA 38.2016.5 del 4 aprile 2016, posticipo di lavoro e mancanza della
licenza edilizia; STCA 38.2016.21 del 2 agosto 2016, ritardo dell’avvio di un
progetto già pianificato a causa di un ricorso.).
La decisione
su opposizione del 3 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti