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Decisione

38.2017.74

Negate indenn.per lavoro ridotto x periodo 9-12/2017.Differim.dell'inizio di un import.lavoro ottenuto nel 7/17 x motivi interni straord.del committente rientra nel normale rischio aziendale.Perd.di l

4 dicembre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti appena esposti

devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le condizioni negative

sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui

perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1

LADI:

" Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è

inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di

almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro normalmente fornite

in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per l'art. 33 cpv. 1 LADI

non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure

d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a

circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi,

sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze

aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di

lavoro;

e. in quanto concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di

tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo

oppure;

f. se è la conseguenza di un

conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora

l'assicurato."

Scopo delle citate norme è

di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali

all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio

federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto

della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle

indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI

non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella

sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"

si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera

interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il

personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la

situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di

calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.

Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul

Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2

dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti, la giurisprudenza

federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore

di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere

assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o

straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.

STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003

ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel

settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in

bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua

fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure

per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le

ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

" (…) Trattasi

segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza,

sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni

azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle,

prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite

denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al

versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid.

1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag.

426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella

misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della

domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento

delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale

rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la

disoccupazione. (…)"

In una sentenza

8C_279/2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito

che la perdita di un cliente importante fa parte del normale rischio

aziendale.

In una decisione del 23

febbraio 1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la

diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio

tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi

parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica privata

deve assumersi.

Nel caso di una ditta

operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali

il calo delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del

fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano

nel normale rischio aziendale.

In un’altra

sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un

ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contro una decisione del

TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro

che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per

lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali

in legno.

L'Alta Corte

ha stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale

rischio aziendale.

In una sentenza 38.2007.91

del 16 gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto

ad uno studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta,

argomentando:

" Nella

presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il

fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un

certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo

l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia

(cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il

riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta

di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di

lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente,

la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore

della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza

che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003

pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita

di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in

fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.

b LADI."

2.4. Nel settore dell’edilizia la

costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal

committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese

incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per

cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle

conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6

settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).

In una sentenza pubblicata

in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di

lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di

costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la

Considerandi

possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella

sfera normale del rischio aziendale.

A causa delle difficoltà

che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la

perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro

di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere

eccezionale nella congiuntura attuale.

In una decisione

pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di

lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente,

da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura

d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali

dell'azienda.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4

dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).

2.5

Nella Prassi LADI ILR la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni

a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di

lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni

stagionali del grado di occupazione”:

" Sfera

normale del rischio aziendale

(…)

D6 Rientrano

nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni

regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o

di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento

della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti

dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un

progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di

lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o

di un dirigente.

ð Esempi

- Nel

settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo

nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una

procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.

- Se

il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra

o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in

Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.

ð Giurisprudenza

DTF

8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo

musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

DTF

8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi

finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale

prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha

carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)

DTF

8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale

comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del

fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole

rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del

rischio aziendale)

DTF

C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e

il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni

indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori

sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è

usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in

periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la

possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o

non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di

occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera

normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia

anche ai rami accessori dell’edilizia)

Perdita

di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda

D7 Una

perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le

perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di

lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di

lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.

D8 Nel

settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano posticipati

su richiesta del committente o per altre ragioni.

D9 Le

fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero,

parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una

perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie,

tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto

all'indennità.

D10 I

motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale

della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli

inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente

legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.

ð Giurisprudenza

DLA

1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental

emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non

giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende

casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e quindi

non è computabile)

DLA

1989.

pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in

base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere

valutata caso per caso)

DLA

1987.

pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono

di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada.

Per contro, un’impresa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento

delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono

ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà

inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare

contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne

conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di

lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)

DTFA

C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per

altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato

dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una

circostanza straordinaria, per cui la conseguente perdita di lavoro non è

computabile)

DTFA

C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo

del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel

ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)

Oscillazioni stagionali del grado di occupazione

D11 Una

perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del

grado di occupazione.

Tale

non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in

seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di

lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi

periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del

carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle

esperienze degli anni precedenti.

Le oscillazioni

del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro

non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi periodi

dei 2 anni precedenti. (…)”

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6

Nella presente

fattispecie la ditta RI 1 ha dovuto introdurre il lavoro ridotto a causa del

differimento di quattro mesi (da settembre 2017 a gennaio 2018) dell’inizio di

un importante lavoro ottenuto nel mese di luglio 2017. Ciò è dovuto a “motivi

interni straordinari” del committente (__________ di __________, cfr. doc.

6/1).

Chiamato ora

a pronunciarsi il TCA non può che approvare l’operato della Sezione del lavoro.

Infatti, come giustamente ricordato dall’amministrazione (cfr. doc. 1.2), per

costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e secondo le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.5, in particolare punti D6 e D8) i

differimenti di termini dovuti a modifiche dei progetti o per altre ragioni non

specificate, fanno parte del normale rischio aziendale e sono abituali

nell’edilizia. Le perdite di lavoro che ne derivano non sono dunque computabili

(cfr. STCA 38.2016.5 del 4 aprile 2016, posticipo di lavoro e mancanza della

licenza edilizia; STCA 38.2016.21 del 2 agosto 2016, ritardo dell’avvio di un

progetto già pianificato a causa di un ricorso.).

La decisione

su opposizione del 3 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti