Lexipedia

Decisione

38.2017.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 dicembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I datori di lavoro, dopo avere fatto eseguire una prova di lavoro

al Sig. RI 1 ad inizio febbraio 2017, lo hanno richiamato per effettuare un

guadagno intermedio, dal 7 febbraio 2017 al 9 febbraio 2017 per 4 ore al

giorno. Dopo questi tre giorni, il Sig. RI 1 ha voluto parlare con il datore di

lavoro rivendicando come salario quello di collaboratore qualificato e un contratto

al 70%-80%. I datori di lavoro non hanno acconsentito a queste sue richieste

poiché loro cercavano un pizzaiolo/cuoco senza AFC a ore, impiego per il quale

il Sig. RI 1 si era candidato. Il Sig. RI 1 ha smesso di usare le buone maniere

e non si è più fatto vivo (cfr. Doc. – verbale ML1-08 – Modulo di lavoro __________).

(…)

Dal verbale della __________ del 10

marzo 2017 come pure dai messaggi elettronici citati nella nostra lettera del

13 settembre 2017, il Sig. RI 1 non sembrava inizialmente essere d'accordo con

la paga minima del CCNL ed in seguito con il lavoro a ore non garantite. Oltre

al fatto che, nei giorni che ha lavorato, insisteva nel voler effettuare 4 ore

e mezza lavorative in quanto in questo modo non avrebbe dovuto svolgere il

programma occupazionale (come indicato nei messaggi elettronici allegati

all'atto di opposizione).

Lui sostiene di non capire il

motivo per il quale qualsiasi dichiarazione di un datore di lavoro venga presa

in considerazione in modo così importante anche se non sorretta da prove

evidenti e cagionare danni ad un lavoratore.

Egli, tuttavia, non può pretendere

di non aver affermato quanto segue nei seguenti messaggi elettronici:

"(...) __________: Ciao RI 1 Sono sincera, cerchiamo qualcun altro a

cui vada bene la paga minima da contratto ccnI (...) – (...) Sua risposta: ah

la paga minima non è un problema è il dare lavoro al 100 per 100 che mi obbliga

a cercare altro lavoro Voi. Oltre fare solo lavoro a ore (...) __________:

Tu ci hai fatto capire che la paga minima non ti sta bene, e in merito alle tue

affermazioni abbiamo preso la decisione d cercare qualcun altro. Lasciami

anche il foglio dove hai segnato le ore (...)".

Questi messaggi sono incongruenti

rispetto alla dichiarazione del Sig. RI 1 nella sua opposizione: "(...) NON

SI E PARLATO PER NESSUN MOTIVO IN DATA 09 FEBBRAIO NE Dl ASSUNZIONE NE DI PAGA

NE Dl PERCENTUALE Dl LAVORO (...)".

Inoltre, dal verbale della __________

del 10 marzo 2017, si legge che egli ha richiesto di lavorare al 70% oppure 80%

in modo da poter uscire dal programma occupazionale. I datori di lavoro gli

hanno ribadito che egli si era candidato per un impiego a ore con una paga

minima del CCNL come cuoco/pizzaiolo senza certificato AFC. Da questo momento,

l'atteggiamento del Sig. RI 1 è cambiato ed egli non si è "fatto

vivo" secondo il datore di lavoro.

Non si può credere che il Sig. RI 1

sia l'unico detentore della verità e che la Sig.ra __________ della __________

abbia scritto un verbale incompleto e/o inveritiero.

La nostra Amministrazione ha

considerato in maniera preponderante ogni affermazione del Sig. RI 1,

attenuando la sua colpa da media a lieve, da 16 a 10 giorni, i quali per

effetto del calcolo del guadagno intermedio si sono ulteriormente ridotti a

6.9.

Inoltre, l'assicurato ha ribadito

più volte che il formulario "attestato su guadagno intermedio"

inerente il mese di febbraio 2017, nonostante le promesse della sua ex datrice

di lavoro è stato compilato in ritardo; quest'ultimo è stato redatto in data 4

marzo 2017, nei termini di legge corretti ed il pagamento delle indennità è

stato effettuato in data 8 marzo 2017.

Appare quindi chiaro che tra le

parti si era creata un'incompatibilità di comunicazione e probabilmente, anche

caratteriale.

Tuttavia, il Sig. RI 1 con il suo

comportamento, il suo continuo scrivere messaggi elettronici al datore di

lavoro, ad esempio, per voler essere sicuro di potere lavorare 4 ore e mezza

per non dovere rientrare al programma occupazionale, ecc ... ed aver espresso

la sua riluttanza circa il voler accettare una continuazione di questo impiego

a ore, hanno pregiudicato la sua assunzione presso la __________, la quale ha

cercato un'altra persona da impiegare per quel posto di lavoro. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 27 ottobre 2017

l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è in particolare così

espresso:

" (…)

Ribadisco che mai mi è stato proposto un contratto di lavoro.

In data 09 febbraio i gerenti del __________ mi hanno solo chiesto

il mio guadagno assicurato a cui ho dato risposta.

Mi sono informato se necessitavano altre prestazioni (come si

evince dai messaggi).

Mi è stato comunicato con un messaggio (cosa a mio parere non

corretta da parte di un datore di lavoro che cercavano un altro collaboratore)

sono andato stesso dopo a prendere i miei abiti di lavoro.

Al __________ come anche scritto nei messaggi (si evince in modo

chiaro che avevano la mia disponibilità i miei vestiti erano sul posto di

lavoro e non come afferma la Cassa CO 1 e il verbale me ne sarei andato e più

fatto sentire). (…)” (Doc. V)

Al riguardo il 6 novembre

2017 la Cassa ha rilevato:

" (…)

È vero, come si evince dagli atti, che la nostra Cassa ha avuto

difficoltà ad ottenere una risposta da parte della __________ e che questo

comportamento non è stato corretto.

Tuttavia, per ciò che attiene il formulario "attestato su

guadagno intermedio" inerente il mese di febbraio 2017, è stato redatto in

data 4 marzo 2017 nei termini di legge corretti, come già affermato nella

nostra risposta.

Il suo ex datore di lavoro cercava un pizzaiolo senza diploma AFC

a ore e, come si legge dal verbale del 10 marzo 2017, la __________ avrebbe

anche assunto l'assicurato in quanto aveva superato la prova. Tuttavia, il Sig.

RI 1 con il suo comportamento, il suo continuo scrivere messaggi elettronici al

datore di lavoro, ad esempio, per voler essere sicuro di potere lavorare 4 ore

e mezza per non dovere rientrare al programma occupazionale, ecc... ed aver

espresso la sua riluttanza circa il voler accettare una continuazione di questo

impiego a ore, hanno pregiudicato la sua assunzione presso la __________, la

quale ha cercato un'altra persona da impiegare per quel posto di lavoro. (…)”

(doc. VII)

Considerandi

In ordine

2.1

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF

9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF

131.

V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Nella presente fattispecie

il TCA può pronunciarsi soltanto sulla questione oggetto della decisione su

opposizione qui impugnata (sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione). Ogni altra questione (in particolare quella del risarcimento del

danno; cfr. doc. V, pag. 3) esula dalla presente vertenza.

Nel merito

2.2

L’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se è disoccupato

per colpa propria.

La disoccupazione è

segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in

particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha

fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (art.

44.

cpv. 1 lett. a OADI).

2.3

L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

stabilisce che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva

le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente,

segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a

un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l'esecuzione o lo scopo.

2.4

L’art. 30 cpv. 2 LADI prevede

che il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1

lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato

violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio

del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.

2.5

Nella presente fattispecie fra

gli atti dell’incarto figura un verbale datato 10 marzo 2017 allestito da __________

della __________ e sottoscritto dai datori di lavoro __________ e __________

del seguente tenore:

" (…)

In data odierna mi sono recata, dopo essere stata chiamata dalla

signora __________ al __________ di __________, in quanto durante il mese di

febbraio è iniziata una collaborazione con il signor RI 1 che non è andata a

buon fine.

In data 30 gennaio 2017 il signor RI 1 ha iniziato il programma

occupazionale __________, al 31.01.2017 mi ha informata che avrebbe avuto un

colloquio con il signor __________ per un possibile lavoro al __________ di __________.

I datori di lavoro del __________ hanno, durante l’ultima

settimana di gennaio 2017, inserito su “tutti.ch” l’offerta di lavoro per un

profilo di cuoco/pizzaiolo a ore.

Il signor RI 1 si è candidato ed è riuscito ad avere un colloquio

conoscitivo con il signor __________, da quest’ultimo è scaturito un interesse

comune per una collaborazione.

A questo punto sono stata chiamata in data 31.01.2017 dal signor __________

per organizzare una prova di lavoro di 3 giorni al __________ per il signor RI

1.

La prova (v. allegato ML3-29) ha avuto luogo il 1.02.2017 e dal

3.02

al 4.02.2017 per un totale di tre giorni lavorativi.

L’esito della prova è stato positivo, infatti il signor RI 1 è

stato chiamato subito per effettuare un guadagno intermedio dal 7.02 al

9.02.2017

per 4 ore al giorno (v. allegato foglio di guadagno intermedio 2017).

Dopo i tre giorni di lavoro il signor RI 1 ha voluto parlare con

il datore di lavoro chiedendo che salario intendeva dargli e che lui, in tutti

i casi, voleva un salario come un collaboratore qualificato e non il salario

minimo da CCNL che gli spettava, inoltre non era più disposto a lavorare ad ore

ma ha ulteriormente, chiesto al datore di lavoro di volere un contratto al 70%

o 80% così da poter uscire dal Programma Occupazionale.

I datori di lavoro non hanno acconsentito nè alla richiesta di

salario superiore nè tanto meno alla richiesta di un contratto al 70% - 80%,

ricordando al signor RI 1 che si è candidato per un contratto a ore e che loro

cercavano un cuoco/pizzaiolo senza AFC.

A questo punto il signor RI 1 ha smesso di usare le buone maniere

e ha iniziato a insultare la signora __________ dicendo “Siete dei pezzenti, vi

fate i soldi e non volere pagare”. Il signor __________ e la signora __________

hanno fatto finta di niente. E il signor RI 1 non si è più fatto vivo. (…)”

(Doc. 77)

In data 21 marzo 2017 __________

della __________ si è così espresso rispondendo alla Cassa di disoccupazione:

" In

riferimento al vostro scritto del 16 marzo 2017, riguardo l’attestato di

guadagno intermedio di febbraio del signor RI 1, dichiariamo che:

- il signor RI

1.

è stato da noi chiamato solo per quei giorni, con la possibilità di un

eventuale contratto, cosa non accaduta perchè non rispettava i nostri criteri

(arroganza, presunzione, mala voglia).” (Doc. A13)

Questo datore di lavoro ha

così confermato di non avere concluso nessun contratto di lavoro con l’assicurato.

In simili condizioni non

entra in conclusione una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

in relazione con l’art. 44 lett. a OADI, bensì eventualmente una fondata

sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, per rifiuto di un’occupazione adeguata, che

si applica pure quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione

(cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2.)

Per quest’ultimo genere di

sanzione competente non è però la Cassa di disoccupazione bensì il servizio

cantonale (cfr. consid. 2.4).

Di conseguenza la

decisione su opposizione del 21 settembre 2017 deve essere annullata.

L’amministrazione valuterà,

tenendo conto di tutti gli elementi del caso (cfr. in particolare l’art. 30

cpv. 3 LADI; vedi sul tema B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage” Ed. Schulthess 2014, pag. 331-332 Nr. 128-129), se

segnalare oppure no il caso al servizio cantonale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 21 settembre 2017 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti