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Decisione

38.2017.78

Sospensione di 1 giorno x mancate ricerche di lavoro dal 21 al 31.7.17 (non ha provato asseriti sforzi: violazione dovere di collaborare. Non tutela BF: inesattezza indicazione URC "bastano ricerche a

9 aprile 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

2003 consid. 4.2.; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.1.), la

sospensione di un giorno, come verrà meglio esposto nei considerandi seguenti, va

in ogni caso confermata.

L’amministrazione, nella

decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, avrebbe comunque dovuto essere

più precisa nell’indicare quale fosse, secondo lei, l’oggetto dell’opposizione.

In effetti l’URC, da una

parte, ha asserito che durante il mese di agosto 2017 l’assicurata aveva

comprovato nove ricerche di impiego ritenute quantitativamente insufficienti.

Dall’altra, ha scritto che tale comportamento è stato sanzionato con un giorno

di sospensione (cfr. doc. A).

2.2. Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio

concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione

del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,

consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del

26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015

consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.3. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede

un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (in cui al consid. 5 l’Alta

Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra

il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo

numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016

consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Considerandi

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.5

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata (__________1977), quando

era alle dipendenze - dal 9 settembre 2013 - del __________, quale __________

(cfr. doc. 7m), ha subìto il 3 febbraio 2014 un infortunio, cadendo sul posto

di lavoro (cfr. inc. 35.2018.22 doc. A1), che ha poi condotto alla perdita

dell’impiego con effetto dal 31 marzo 2017 (cfr. doc. I; 11; 78).

Il __________ 2015 è nato

suo figlio __________ (cfr. doc. 78).

Il 17 marzo 2017 la

ricorrente si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° aprile 2017

dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 7c).

Dall’”Analisi del profilo

della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente

il 27 marzo 2017 si evince, da una parte, che la medesima ha indicato di

ricercare un’occupazione quale sindacalista, ispettrice del lavoro, specialista

in gestione del personale, assistente del personale, impiegata di commercio,

hostess. Dall’altra, che il numero minimo di ricerche di lavoro da

effettuare settimanalmente era di tre (dodici mensili, cfr. doc. 9c).

Il nominativo

dell’assicurata è stato annullato dalla banca dati COLSTA il 28 aprile 2017 con

effetto dal 1° maggio 2017 (cfr. doc. 7n).

Dal protocollo del

colloquio del 28 aprile 2017, sottoscritto dall’insorgente, emerge che la

medesima ha rinunciato al diritto all’indennità di disoccupazione per potersi

dedicare alla crescita di suo figlio (cfr. doc. 9e).

Il 21 luglio 2017

l’assicurata si è nuovamente annunciata per il collocamento con una

disponibilità lavorativa del 20% (cfr. doc. 1a).

L’8 settembre 2017 l’URC

ha inviato alla ricorrente, la quale dal 21 al 31 luglio 2017 non ha comprovato

alcuna ricerca di lavoro, una Richiesta di giustificazione con la quale l’ha

invitata a motivare, entro il 15 settembre 2017, il fatto di non avere

intrapreso sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel lasso di tempo

citato.

La consulente del

personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non

faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4i).

L’insorgente, con scritto

pervenuto all’URC lunedì 18 settembre 2017, ha affermato:

" Mi scuso tantissimo

per il disguido, c’è stata un’incomprensione. Allo sportello mi è stato detto

che bastavano le ricerche date il giorno dell’iscrizione visto che mi sono

iscritta il 21 e le ricerche le ho fatte e date lo stesso giorno allo sportello

e visto che le ho fatte anche se non avrei dovuto, visto che prendevo gli

assegni prima infanzia per la cura del mio bimbo mi venivano contate quelle.

Non era mia intenzione altrimenti non fornire altre ricerche.

Ne ho fatte comunque altre di ricerche oltre

a quelle già date allo sportello. (…)” (Doc. 4j)

Sempre l’8 settembre 2017

l’amministrazione, constatato che nel mese di agosto 2017 l’assicurata ha

comprovato nove ricerche di lavoro, ritenute insufficienti quantitativamente,

le ha inviato un’ulteriore Richiesta di giustificazione al fine di formulare,

entro il 15 settembre 2017, osservazioni al riguardo e produrre ogni eventuale

mezzo di prova. La consulente del personale, in tale scritto, ha peraltro

fornito le stesse indicazioni che nella Richiesta di giustificazione di cui

sopra (cfr. doc. 4a).

La ricorrente, compilando

la Risposta alla richiesta di giustificazione pervenuta all’URC il 18 settembre

2017, ha asserito:

" (…) Mi

scuso nuovamente. Essendomi iscritta al 20% x motivi di salute-invalidità al

20% credevo bastassero nove ricerche. Anche perché al 20% è impossibile trovare

offerte. Io comunque le mando anche se cercano al 50% o 100% perché voglio

trovarmi un posto di lavoro e poi se mi chiamano al colloquio faccio presente

la mia situazione (salute) sperando di trovare comunque un posto.

Mi sono già scusata al telefono con la mia

bravissima consulente __________. Spero di essere capita. Non era mia

intenzione!” (Doc. 4b)

Dal profilo

procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr.

DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, come

visto nei fatti, non ritenendo che la ricorrente avesse fornito dei validi

motivi atti a giustificare il suo comportamento, l’ha sospesa dal diritto alle

indennità di disoccupazione per un giorno in relazione alle mancate ricerche di

lavoro dal 21 al 31 luglio 2017 e per tre giorni a causa degli insufficienti

sforzi intrapresi nel mese di agosto 2017 al fine di reperire un’occupazione

(cfr. doc. 4l; consid. 1.1.; doc. 4d; consid. 1.2.; doc. A; consid. 1.4. e 2.1.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire (cfr. consid.

2.3

) che la LADI e l’OADI, come peraltro evidenziato dall’insorgente (cfr.

doc. I), non prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere

mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr.,

per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre

2005.

consid. 2.12.).

L'Alta

Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3

luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso

concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.3.; DTF 139 V 524 consid.

2.1.4

; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF

8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;

STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In proposito cfr. pure STCA

38.2016.22

del 27 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio

2015.

consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.

Per quanto concerne l’arco

di tempo dal 21 al 31 luglio 2017, il TCA evidenzia che l’assicurata non

ha effettivamente svolto alcuna ricerca di lavoro.

Nella Risposta alla

richiesta di giustificazione del settembre 2017 la medesima ha indicato di aver

svolto altre ricerche oltre a quelle consegnate all’amministrazione relative al

periodo precedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 4j).

La ricorrente, però, mai ha

fornito prove concrete di tale asserzione, benché abbia avuto a più riprese

(sia davanti all’amministrazione che al TCA) la possibilità di perlomeno

elencare dettagliatamente gli sforzi che avrebbe intrapreso, come pure di

comprovarli.

La sua

omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA;

art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA

C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195

consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21

gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Al riguardo

cfr. pure STF C 234/04 del 21 marzo 2005.

L’insorgente deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite

ricerche che avrebbe compiuto dal 21 al 31 luglio 2017 (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STFA

C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid.

4.3.1

).

Le ricerche di lavoro che la ricorrente ha indicato di avere compiuto nel

lasso di tempo in questione senza precisazione alcuna non vanno, quindi,

considerate valide ai fini della presente vertenza (cfr. STCA 38.2017.12 del 20

settembre 2017 consid. 2.10; STCA 38.2015.16 del 21 maggio 2015 consid. 2.9.).

Il fatto poi che

l’insorgente abbia indicato che quando si è reiscritta in disoccupazione il 21

luglio 2017 allo sportello le sarebbe stato detto che le ricerche consegnate a

quel momento bastavano (cfr. doc. 4j) non è atto a modificare l’esito della

presente vertenza.

In primo luogo, appare inverosimile

che presso l’URC al momento dell’iscrizione non abbiano piuttosto enunciato il

principio di cercare lavoro durante la disoccupazione.

In secondo luogo,

comunque, l’assicurata il 17 marzo 2017, pochi mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione

del 21 luglio 2017, si era già annunciata per il collocamento a far tempo dal

1° aprile 2017. In quell’occasione, e meglio il 27 marzo 2017, la ricorrente e

l’URC avevano concordato che la medesima avrebbe compiuto, nei periodi di

controllo, tre ricerche alla settimana, pari a dodici ricerche al mese, come

risulta dall’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano

d’azione” sottoscritto dall’insorgente (cfr. doc. 9c; consid. 2.5.).

Pertanto l’assicurata, che

doveva avere ancora ben chiara questa indicazione relativa all’obbligo di

compiere ricerche di lavoro nei periodi di controllo, avrebbe dovuto in ogni

caso dubitare della correttezza della pretesa affermazione da parte dello sportello

dell’URC, anche perché le ricerche consegnate il 21 luglio 2017 si riferivano

al periodo precedente la disoccupazione, mentre dal 21 luglio 2017 la medesima

si trovava in stato di disoccupazione. Di conseguenza la ricorrente avrebbe

dovuto chiedere ragguagli in merito all’amministrazione, al più tardi in

occasione del primo colloquio di consulenza del 26 luglio 2017 alle ore 14:00

(cfr. doc. 5). Tuttavia nemmeno dal 26 al 31 luglio 2017 risultano effettuate

delle ricerche di lavoro.

Ne discende che,

contrariamente a quanto richiesto dall’insorgente (cfr. doc. I), in casu non

trova applicazione la tutela della sua buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost.,

visto che l’inesattezza dell'asserita indicazione da parte dello Sportello

dell’URC era facilmente riconoscibile usando la dovuta diligenza (cfr. STF

9C_809/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.4.3.).

L’Alta Corte ha, del resto, stabilito che il dovere

di effettuare delle valide ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e

pure nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V 524; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2;

STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006

consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

In proposito cfr. pure

STCA 38.2017.54 del 12 ottobre 2017 consid. 2.7.

Alla luce di quanto

esposto occorre concludere che la ricorrente, dal 21 al 31 luglio 2017, ha

violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).

Tale violazione implica la

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art.

30.

cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.2.).

2.7

Per quanto attiene al mese di

agosto 2017, dalle carte processuali emerge che tra il 3 e il 28 di tale

mese la ricorrente ha compiuto nove ricerche di lavoro candidandosi in forma

scritta per impieghi a tempo pieno quale operatrice di call center, impiegata,

ispettrice (segnatamente presso Commissione paritetica, cfr. doc. 7).

L’assicurata, al riguardo,

ha fatto valere, da un lato, che essendo la sua disponibilità ad essere

impiegata del 20%, credeva che il numero di ricerche effettuate, peraltro

mirate e di qualità, fosse sufficiente. Dall’altro, che trovare offerte di

lavoro al 20% non è facile (cfr. doc. 4b; 11; I).

L’URC ha, però, osservato

che all’insorgente, durante il primo colloquio di consulenza del 26 luglio 2017,

era stata data la direttiva di compiere almeno tre ricerche di lavoro

settimanali, per cui al mese dovevano risultare, come minimo, dodici ricerche

(cfr. doc. A; V).

In effetti dal documento

“Azioni di reinserimento” risulta che il 26 luglio 2017, durante il primo

colloquio di consulenza, è stato stabilito che le “Azioni” (cosa si deve fare

per raggiungere l’obiettivo, ovvero il reinserimento) da intraprendere

consistono nello svolgere almeno tre ricerche settimanali in tutti i settori in

tutto il Cantone (cfr. doc. 6).

È vero che l’asserzione della

parte resistente e quanto si evince dal documento “Azioni di reinserimento” non

possono essere comprovati dal verbale del colloquio del 26 luglio 2017, poiché

non esiste nella banca dati dell’URC.

Dallo scritto del dicembre

2017.

dell’URC al TCA sembra emergere che la nuova Strategia URC per la gestione

delle persone in cerca di impiego orientata al risultato introdotta nel mese di

maggio 2017 non preveda più la sottoscrizione di verbali da parte dei

ricorrenti (cfr. doc. X; 1.7.).

Questo Tribunale esprime

le proprie perplessità a proposito della nuova Strategia URC, in quanto tale

modo di procedere può rendere alquanto difficoltosa la prova di determinate

circostanze che emergono nei colloqui di consulenza.

In concreto, tuttavia, è

altrettanto vero che, come visto, l’assicurata, già il 27 marzo 2017, si era

impegnata, nel contesto dell’”Analisi del profilo della persona in cerca

d’impiego e Piano d’azione” a compiere tre ricerche alla settimana, pari a

dodici ricerche al mese (cfr. doc. 9c; consid. 2.5.).

In simili condizioni

questa Corte non ha validi motivi per dubitare che anche il 26 luglio 2017 sia

stata impartita all’insorgente la stessa prescrizione.

La ricorrente, pertanto,

ben doveva essere al corrente del suo obbligo di effettuare perlomeno dodici

ricerche nel mese di agosto 2017.

Le difficoltà del mercato

del lavoro in un determinato ambito professionale, o come in casu le difficoltà

connesse con il reperimento di un impiego al 20%, del resto, non consentono di

attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario

richiedono sforzi maggiori al fine di trovare una nuova occupazione, ritenuto

che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro,

bensì l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del

22.

febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3;

DTF 124 V 234; STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA

38.2014.67

del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.).

L’assicurata, svolgendo

nove ricerche d’impiego, ha, dunque, violato nel mese di agosto

2017.

l’obbligo di ridurre il danno e deve essere sospesa dal diritto

alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.2.).

2.8

Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel

caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata un giorno di sospensione per le

mancate ricerche di impiego dal 21 al 31 luglio 2017 e tre giorni di

sospensione per le insufficienti ricerche del mese di agosto 2017 (cfr. consid.

1.1

; 1.2.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a un minimo

di cinque giorni di sospensione, mentre in caso di insufficienti ricerche durante

un periodo di controllo la sospensione corrisponde a un minimo di tre giorni (cfr.

consid. 2.4.).

A mente del TCA, tutto ben

considerato, le penalità di un giorno, rispettivamente di tre giorni a carico

della ricorrente si rivelano, dunque, conformi al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.4.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti