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Decisione

38.2017.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 dicembre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti in sede giudiziaria. Dagli atti si rileva come, dopo l'ultimo

scritto del 01 marzo 2016, l'opponente ha inoltrato la domanda di esecuzione

unicamente il 12 settembre 2016.

La Cassa ritiene quindi che il Sig. RI

1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi diritti ed abbia pertanto

disatteso l'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI, con

conseguente perdita del diritto a beneficiare della prestazione richiesta. (…)”

(Doc. A2)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il

suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza “per

l’intero periodo di lavoro e meglio fr. 37'233.32”, ritenendo che RI 1 non ha violato

l’obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:

" (…) Dopo

la risoluzione del rapporto di lavoro, il ricorrente personalmente ha

intrapreso tempestivamente e energicamente tutti i passi necessari per

"ridurre il danno". Nel caso di specie, egli non è assolutamente

restato inattivo, bensì già dal giorno successivo la fine del rapporto di

lavoro ha sollecitato quanto dovuto.

Come prodotto agli atti RI 1 ha intimato alla società due

solleciti di pagamento, in data 22 febbraio 2016 e 1° marzo 2016.

In risposta a questi solleciti l'ex datore di lavoro ha fatto

promesse alle quali il ricorrente ha dato credito, memore anche del fatto che

buona parte delle difficoltà di pagamento degli stipendi erano riconducibili ai

sequestri effettuati dal Ministero Pubblico cantonale nei confronti del

titolare della azienda e delle altre società a lui collegate.

Il datore di lavoro aveva tuttavia ripetutamente promesso che

avrebbe onorato tutti gli stipendi chiedendo di pazientare fino a che si

fossero sistemate le vertenze con l'autorità inquirente.

Giova inoltre osservare come la società datrice di lavoro non si

trovi in procedura fallimentare o pignoratizia ed il lavoratore osservante ha

preso ogni provvedimento necessario alla tutela dei propri diritti rispetto al

datore di lavoro.

Non è contestato che secondo prassi l'assicurato sia obbligato a

diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro e che

ciò significhi che la persona assicurata debba dare, entro un lasso di tempo

adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla Cassa di riconoscere

oggettivamente la propria ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora

pagati.

Si contesta recisamente con il presente gravame che questo non sia

avvenuto, al contrario l'assicurato si è costantemente attenuto alle istruzioni

impartitegli dai consulenti __________ ed infatti egli si è immediatamente

attivato per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati.

Peraltro non si comprende, e la Cassa nemmeno si premunisce di

configurarlo, quale danno avrebbe aumentato o non diminuito l'agire

dell'opponente ritenuto che la società __________ dall'agosto 2016 è priva di

amministrazione. Situazione che avrebbe dovuto portare l'Autorità competente a

procedere alla radiazione della società.

Di conseguenza il diritto all'indennità per insolvenza deve essere

riconosciuto avendo l'osservante fatto valere in tempo utile i propri crediti

salariale, e non avendo quest'ultimo mai rinunciato a qualsiasi voglia

procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali.

(…).

Nemmeno il fatto di aver dapprima perseguito un tentativo di

risoluzione della vertenza in ambito extragiudiziario può essere causa di una

negazione del diritto all'indennità previste dalla legge.

Infatti il perseguimento della via extragiudiziaria, conformemente

a prassi e giurisprudenza, non deve essere confusa con inattività per il

contenimento del danno, al contrario essendo in perfetta ratio con l'economia

processuale che impregna i nuovi codici di procedura.

Successivamente RI 1 ha appreso che la società si trovava priva di

organo di amministrazione dall’8 agosto 2016 ed ha quindi prontamente e

tempestivamente agito facendo spiccare il 12 settembre 2016 un precetto

esecutivo nei confronti del datore di lavoro dovendosi arrendere all'evidenza

che le promesse fatte sarebbero restate vane.

(…).

È inoltre d'obbligo tenere, e la cassa se ne è ben guardata di

farlo, in debita considerazione nell'apprezzamento delle prove e nel valutare

la fattispecie le peculiarità che questa indubbiamente riveste. Infatti

dapprima il ricorrente si è visto confrontato con un situazione di natura

penale che ha investito il proprio datore di lavoro e le società a lui

collegate ed in seguito dopo qualche mese la datrice di lavoro è rimasta senza

organo di amministrazione. Tutte situazioni che non possono che aver ritardato

considerevolmente l'agire del dipende peraltro, come ogni profano, non particolarmente

cognito di prassi giuridica. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 17

novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto

segue:

" (…) Il

Sig. RI 1 conferma come l’ex datore di lavoro ha ripetutamente promesso che

avrebbe onorato tutti gli stipendi chiedendo di pazientare fino a che si

fossero sistemate le vertenze con l’Autorità inquirente. A mente della Cassa il

ricorrente avrebbe dovuto, preso atto dei mancati salari corrisposti durante

l’attività lavorativa e del mancato riscontro ai solleciti di pagamento, adire

alle vie esecutive prima del 12 settembre 2016. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 21 novembre 2017 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che egli ha violato

l’obbligo di ridurre il danno.

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere

che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di

lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”) .

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».

)

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.2

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella

pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3

Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45.

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117.

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4

Nell’evenienza concreta,

dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato durante i due mesi e

mezzo (e cioè dal 14 dicembre 2015 al 29 febbraio 2016) per i quali ha lavorato

per la __________ (rappresentata da __________, in qualità di amministratore

unico), quale Responsabile Gestione Logistica e Trading Gas con un salario

mensile di fr. 17'000.-- (cfr. doc. 50), ha ricevuto il salario soltanto fino

al 31 dicembre 2015 e non ha ottenuto nulla nei mesi successivi.

Egli ha sollecitato il versamento

dello stipendio di gennaio mediante uno scritto del 22 febbraio 2016 del

seguente tenore:

" Con la

presente intendo segnalare che, ad oggi non mi è ancora stata corrisposta la

retribuzione relativa al mese di gennaio 2016, il cui pagamento è previsto

entro la fine di ogni mese Art. 320 codice delle Obbligazioni.

Poiché tale situazione sta creando forti disagi alla mia

situazione finanziaria, chiedo che mi venga corrisposta la somma dovuta entro e

non oltre sette giorni dal ricevimento della presente.

In caso contrario sarò costretto a far valere le mie ragioni nelle

competenti sedi giudiziarie.” (Doc. 30)

Successivamente, il 1°

marzo 2016, RI 1 si è ancora rivolto all’ex datore di lavoro precisando che:

" Con la

presente intendo segnalare che, anche a seguito del mio sollecito (22.02.2016),

il pagamento dello stipendio di Gennaio 2016, non risulta ancora corrisposto.

Vi comunico inoltre che anche la retribuzione del mese di Febbraio

2016.

risulta tuttora non pagata .

Poiché tale situazione sta creando forti disagi alla mia

situazione finanziaria, chiedo che mi vengano corrisposte le somme dovute entro

e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente.

In caso contrario sarò costretto a far valere le mie ragioni nelle

competenti sedi giudiziarie.” (Doc. 31)

Il 12 settembre 2016 il

rappresentante dell’assicurato ha inoltrato una domanda di esecuzione (cfr.

doc. 37).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto

dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha

correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

In effetti il ricorrente, che

non aveva più ottenuto lo stipendio già dopo solo due settimane di lavoro,

successivamente allo scritto del 1° marzo 2016 , al quale non ha fatto

riscontro nessun atto concreto da parte dell’ex datore di lavoro, ha atteso

fino al 12 settembre 2016 per inoltrare una domanda di esecuzione.

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;

STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Una maggiore celerità si

imponeva proprio alla luce delle circostanze illustrate dal patrocinatore di RI

1.

(cfr. consid. 1.1 :“buona parte delle difficoltà di pagamento degli stipendi

erano riconducibili ai sequestri effettuati dal Ministero Pubblico cantonale

nei confronti del titolare della azienda e delle altre società a lui collegate”).

Alla luce di tutto quanto

appena esposto, a ragione la Cassa ha quindi negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

La decisione

su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione il 29 settembre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti