Lexipedia

Decisione

38.2017.80

Negato il diritto agli assegni di formazione quale impiegata di commercio, in quanto il relativo apprendistato non è atto a migliorare la sua idoneità al collocamento

8 gennaio 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I dati sopraindicati riguardano solo le persone disoccupate

iscritte agli Uffici regionali di collocamento (URC) del Canton Ticino la cui

professione esercitata prima di iscriversi in disoccupazione appartiene al

gruppo professionale considerato, indipendentemente dal fatto che siano ancora

alla ricerca di un lavoro in una professione di questo gruppo.

La situazione di disoccupazione nel settore deve pure essere

esaminata considerando tutte le persone in cerca di impiego iscritte agli URC

in Ticino alla ricerca in primo luogo di un posto di lavoro in una professione

del gruppo 72.

Gruppo

professionale

N.

disoccupati

N.

persone in cerca di impiego

72101 Impiegati di commercio e

d’ufficio n.i.a.

756

1’121

72102 Impiegati di amministra-

zioni e professioni

assimilate

12

17

72103 Contabili

12

24

72104 Specialisti e amministra-

tori di immobili

2

3

72105 Specialisti d’impostazio-

ne ed esportazione

0

0

72106 Specialisti dell’organizza-

zione e assimilati

7

13

72 Professioni commerciali e

amministrative

789

1’178

Fonte: Colsta

Alleghiamo le definizioni "Disoccupati", "Persone

in cerca di impiego".

Il gruppo professionale che interessa maggiormente la professione

di "impiegato di commercio" è il 72101 "Impiegati di commercio e

d'ufficio n.i.a.".

La situazione sul mercato del lavoro nel settore commerciale non

può quindi essere ritenuta positiva. Visto il numero relativamente consistente

di persone disoccupate nel settore commerciale, l'Ufficio delle misure attive

offre un sostegno al collocamento specifico.

Inoltre occorre considerare che i posti vacanti offerti nel

settore spesso richiedono competenze linguistiche (tedesco/inglese) nonché

capacità contabili superiori a quelle fornite da una formazione di base.

Confermiamo pertanto quanto indicato nella decisione iniziale e

riteniamo che la condizione posta all'art. 59d cpv. 2 LADI e alla cifra F18

della Prassi LADI PML non sia rispettata: la formazione "impiegato di

commercio AFC" non permette di migliorare l'idoneità al collocamento ai

sensi della LADI.” (Doc. A)

Le persone disoccupate e

quelle in carca d’impiego vengono così definite:

"

Disoccupati Persone registrate presso gli uffici regionali

di

collocamento, senza un impiego ed

immediatamente collocabili. E’ irrilevante sapere se esse percepiscono o

meno un’indennità di disoccupazione.

I disoccupati registrati si

distinguono in due categorie:

·

disoccupati totali: cercano un impiego a tempo pieno (90% o più

del tempo di lavoro usuale nell’azienda);

·

disoccupati parziali: cercano un impiego a tempo parziale (meno

del 90% del tempo di lavoro usuale nell’azienda).

Persone in Persone registrate presso gli uffici

regionali di

cerca di collocamento che, a differenza dei

disoccupati, o

impiego non non sono immediatamente collocabili, oppure

disoccupate hanno un lavoro.

Rientrano in questa categoria coloro

che:

· beneficiano

di un guadagno intermedio: persone che svolgono un’attività lucrativa

dipendente o indipendente percependo un reddito (guadagno intermedio) inferiore

al guadagno assicurato e che quindi ricevono un’integrazione di reddito;

·

partecipano ad una misura d’occupazione (programmi

d’occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, o semestre di

motivazione);

·

partecipano ad una misura di formazione (corsi di

riqualifica e perfezionamento, aziende di pratica commerciale o stages di

formazione);

·

non sono immediatamente collocabili: persone che in

seguito a malattia, servizio militare o per altre ragioni non sono

immediatamente collocabili;

·

altre persone in cerca di impiego non disoccupate: persone

che beneficiano di misure speciali (ricevono assegni per il periodo di

introduzione, sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale,

o prestazioni per il promovimento di un'attività lucrativa indipendente);

persone che sono nel periodo di disdetta; persone che svolgono un'attività a

tempo parziale; altre categorie di persone.

Persone in Tutte le persone disoccupate e non

disoccupate

cerca di annunciate presso gli uffici

regionali di collocamento

impiego che cercano un impiego.

Il numero delle persone in

cerca di impiego corrisponde alla somma tra il totale delle persone in cerca di

impiego non disoccupate ed i disoccupati.

Effetti L’ultimo

giorno lavorativo del mese vale come giorno di riferimento.

Entrate/uscite Le

entrate indicano la somma dei nuovi annunci in disoccupazione con lo statuto di

“disoccupato” più i passaggi dallo statuto di “non disoccupato” a quello di

“disoccupato”.

Inversamente, le

uscite risultano dagli annullamenti dei disoccupati e dai passaggi dallo

statuto “disoccupato” a quello di “non disoccupato”.”

1.2. Contro questa decisione

l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice

chiede che vengano concessi gli assegni di formazione, rilevando:

" (…) La

signora RI 1 ha scelto di iniziare l'apprendistato quale impiegata di

commercio, dopo aver lavorato negli ultimi nove anni nell'ambito della

ristorazione senza una qualifica. La signora RI 1 è stata costretta

ciclicamente a richiedere l'aiuto della disoccupazione.

La signora RI 1 ha scelto di intraprendere la formazione AFC di

commercio senz'altro poiché corrisponde alla sua capacità ed interessi, nonché

poiché è caratterizzata da un'estrema varietà di attività.

Vi sono inoltre ottime possibilità di assunzione alla fine del

periodo di tirocinio e di trovare un impiego stabile a tempo indeterminato, che

consenta alla signora RI 1 di non dover ricorrere all'indennità di

disoccupazione come in passato.

Alla signora RI 1 è stato inoltre riconosciuta una riduzione a due

anni per il periodo di tirocinio. Pertanto l'erogazione degli assegni di

formazioni avverrebbe solamente per tale periodo.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 13

novembre 2017 l’UMA propone di respingere il ricorso e rileva a titolo

abbondanziale “come l’URC di __________ ritenga la signora RI 1 collocabile nel

settore della ristorazione (allegato 15)” (doc. III).

1.4. Il 29 novembre 2017 la

rappresentante dell’assicurata ha trasmesso, quale ulteriore mezzo di prova,

una dichiarazione dell’avv. __________ datata 28 novembre 2017 del seguente

tenore:

" In qualità

di datore di lavoro della sig.ra RI 1, alle dipendenze del mio __________ in

qualità di apprendista al 2° anno, dopo una valutazione interna con la sua

formatrice incaricata, sono a confermare la massima soddisfazione di

apprendimento, educazione, attitudine e attenzione sul lavoro, nei compiti

assegnati e in seguito svolti correttamente.

Allo stato attuale, adempiute le condizioni essenziali e

necessarie, non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale, quale impiegata di

commercio del mio studio legale alla fine della completata formazione.

Questa possibilità sarà rinnovata dopo il prossimo colloquio con

l'apprendista che si svolgerà nell'estate 2018, dopo aver concluso il 2° anno

di formazione.” (Doc. IX/1)

Il 12 dicembre 2017 l’UMA al

riguardo si è così espressa:

" (…) Egli

comunica "non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale, quale impiegata di

commercio del mio __________ alla fine della completata formazione".

Riteniamo che questa dichiarazione non permetta di modificare le

motivazioni della nostra decisione negativa.

Si tratta di una dichiarazione d'intenti circa un'assunzione che

potrebbe avvenire tra oltre un anno e mezzo, nell'estate 2019; l'assunzione non

è sicura, ma anche se lo fosse, riteniamo che garantire un posto di lavoro con

un simile anticipo non sia realistico. Da notare che l'assunzione potrebbe essere

anche solo a tempo parziale mentre la richiedente fino ad oggi si è sempre

iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno.

Inoltre a livello generale, una riqualifica quale "impiegato

di commercio" non permette di migliorare l'idoneità al collocamento ai

sensi della LADI. Come abbiamo avuto modo di illustrare nelle nostre decisioni,

il settore professionale è da tempo confrontato con una situazione difficile

del mercato del lavoro e i posti vacanti offerti nel settore spesso richiedono

competenze linguistiche (tedesco/inglese) nonché capacità contabili superiori a

quelle fornite da una formazione di base.” (Doc. XI)

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale impiegata

di commercio AFC.

Il 1° luglio 2003 è

entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata

dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI

non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della

legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

" (…) In

linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente

istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione

del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione

della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato

sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre

2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA

C 56/04 del 10 gennaio

2005).

2.2

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di

perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i

provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione

4).

1ter Le persone direttamente

minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di

cui all’articolo 60.3.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

3bis Gli assicurati che hanno più

di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono

partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla

conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,

indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

2.3

All'art. 59

cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C

201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il

Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio

1980; FF 1980 III 469 segg.).

In una

sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è

così espresso:

" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être

mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce

marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont

aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à

l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes

jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.

400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous

l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail

- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA

2005.

p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le

perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,

n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,

ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité

lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.

Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits

caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle

générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur

le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de

toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c

p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par

l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré

pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

Il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque

escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione

personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA

1998.

N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu

suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage

provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance

personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement

commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que

le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce

motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.4

Quale

provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli

assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30

anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,

consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre

anni.

L’art.

66a LADI ha il seguente tenore:

"

1L’assicurazione

può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai

disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli

difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di

compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata

della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli assicurati che

hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale

superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di

almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di

formazione.

4Gli assegni di

formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione

che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine

della formazione."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore

presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60

capoverso 1 lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato

con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:

"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un

contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un

corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che:

"La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e

migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste

modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio

federale ha precisato che:

" Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello

svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di

età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in

casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più

dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al

fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b Condizioni

materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso

4.

Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere

stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.

2013, pto 2.1)

L’art.

66c LADI stabilisce che:

" 1Il

datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente

salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza

professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario

e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

2Gli assegni di formazione corrispondono alla

differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal

Consiglio federale.

3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di

un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del

datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e

l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione

della formazione autorizzata."

Secondo l’art. 90a OADI:

" 1 Sono

scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole

superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole

superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica,

altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori

svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente

e subordinate alla sovranità cantonale.

2.

Se per la formazione auspicata è rilasciato un

attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso,

conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione

professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un

attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista

dal diritto cantonale applicabile in materia.

3.

Il salario è calcolato in base al salario

dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale

nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella

professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in

base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base

secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

4.

L’importo massimo conformemente all’articolo 66c

capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate

sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non

servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5.

Per l’assicurato vale il termine

quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9

capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato

fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato

l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui

l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di

cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo

termine quadro per la riscossione della prestazione.

6.

7.

Le domande di assegni per la

formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima

dell’inizio della misura.

8.

Il servizio cantonale comunica la

sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della

domanda."

2.5

Presupposto

fondamentale per poter beneficiare degli assegni è che la formazione intrapresa

dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2

lett. a LADI).

Nella

Prassi LADI PML del luglio 2017, che corrisponde alla Circolare sui

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013 p.ti F1-F6,

la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza

che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed

impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19

agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in

particolare che:

" Miglioramento

dell’idoneità al collocamento

A23 I

PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul

mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati

alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che

prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24 Come

precisato a più riprese dal TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare

notevolmente l’idoneità al collocamento dell’assicurato. Un possibile

miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però

nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all’art. 59

LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione

contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazine a un

provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell’idoneità al collocamento dell’assicurato.”

Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque

sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico,

possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo

tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel

caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo

professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988

N. 30).

In diverse

sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al

corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o

quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto

che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già citata sentenza

C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito

che:

" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall

unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den

Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die

Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im

Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im

konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988

Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."

(cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1)

B. Rubin (in

"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:

" L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let.

a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.

En vérité, l'amélioration de l'aptitude au

placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les

conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas

particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI

se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a

donc un sens différent.

L'amélioration de l'aptitude au placement doit

pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de

connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan

objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de

l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré

doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure

concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement

développée."

In una sentenza 38.2011.76

del 9 gennaio 2012 il TCA ha approvato l’operato dell’UMA che aveva respinto la

richiesta di un’assicurata in quanto l’apprendistato quale assistente di studio

medico in quel caso non avrebbe migliorato la sua idoneità al collocamento.

2.6

Nella presente

fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata in quanto

l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non migliorerebbe la sua

idoneità al collocamento.

Chiamato ora

a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza,

spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in

volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei

singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b

LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5

ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Preso atto di questi dati,

il TCA non può che confermare la decisione dell'UMA che ha negato

all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista la

difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore,

l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non è atto a migliorare concretamente

la sua idoneità al collocamento.

Per costante

giurisprudenza infatti è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un

settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella

professione (cfr. STCA 38.2011. 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9) e non la

constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che

ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste (cfr. STCA

38.2011.76

del 9 gennaio 2012).

Ciò vale pure anche nel

caso concreto in cui il potenziale datore di lavoro ha formulato solo una

dichiarazione (“non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale”, cfr. consid. 1.4).

Nel caso dell’assicurata

l’URC di __________, in data 30 maggio 2017, ha preavvisato negativamente la

domanda rilevando:

" La

formazione richiesta dall’assicurata impiegata di commercio AFC non migliora le

possibilità di collocamento in quanto il tasso di disoccupazione nel settore

commerciale è molto alto ed è difficile trovare occupazione nel settore anche

per i giorni neo-diplomati.” (Doc. 7)

Nella decisione su

opposizione l’UMA ha poi indicato che nell’agosto 2017 vi erano iscritte come

disoccupate 587 persone come impiegati di commercio e 1121 persone in cerca

d’impiego.

L’amministrazione ha poi

sottolineato che i posti vacanti richiedono pure competenze linguistiche

(tedesco/inglese) e capacità contabili superiori a quelle fornite da una

formazione di base.

La decisione su opposizione

del 28 settembre 2017 deve di conseguenza essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti