38.2017.80
Negato il diritto agli assegni di formazione quale impiegata di commercio, in quanto il relativo apprendistato non è atto a migliorare la sua idoneità al collocamento
8 gennaio 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.80
dc/sc
Lugano
8 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2017 emanata
da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 28 settembre 2017 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha
confermato la decisione del 20 giugno 2017 (cfr. doc. 8) con la quale ha negato
a RI 1, nata nel 1983, di nazionalità italiana, che ha da ultimo lavorato come
aiuto cucina, il diritto ad assegni di formazione nel periodo 1.8.2017 –
31.7.2020 per ottenere il certificato di impiegata di commercio AFC (cfr. doc.
6), argomentando:
" (…) Contrariamente
a quanto indicato nell'opposizione, riteniamo che la riqualifica tocca un
settore professionale da tempo confrontato con una situazione difficile del
mercato del lavoro. Illustriamo la situazione in Ticino basandoci sui dati
registrati nel Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e
di statistica del mercato del lavoro, COLSTA.
Disoccupati iscritti in Ticino secondo il Gruppo professionale
(stato: agosto 2017)
Gruppo professionale
N. disoccupati
72101 Impiegati di commercio e d’ufficio
n.i.a.
587
72102 Impiegati di amministrazioni e
professioni assimilate
30
72103 Contabili
68
72104 Specialisti e amministratori di
immobili
6
72105 Specialisti d’importazione ed
esportazione
1
72'106 Specialisti dell’organizzazione e
assimilati
125
72 Professioni commerciali e
amministrative 817
Fonte: Colsta
Statistica SECO per il Ticino "Disoccupati iscritti presso
gli Uffici regionali di collocamento" agosto 2017, 8 settembre 2017.
Nel 2016 la media del numero di disoccupati iscritti in questo
gruppo professionale è stata di 831 pari a un tasso di disoccupazione del 3.6%.
Il dato medio complessivo per il Ticino è stato di 5'877 disoccupati iscritti e
un tasso di disoccupazione 2016 è stato del 3.3% (vedi pag. 23 e pag. 16 della
Statistica SECO per il Ticino "Disoccupati iscritti presso gli Uffici
regionali di collocamento" agosto 2017, 8 settembre 2017).
Fatti
I dati sopraindicati riguardano solo le persone disoccupate
iscritte agli Uffici regionali di collocamento (URC) del Canton Ticino la cui
professione esercitata prima di iscriversi in disoccupazione appartiene al
gruppo professionale considerato, indipendentemente dal fatto che siano ancora
alla ricerca di un lavoro in una professione di questo gruppo.
La situazione di disoccupazione nel settore deve pure essere
esaminata considerando tutte le persone in cerca di impiego iscritte agli URC
in Ticino alla ricerca in primo luogo di un posto di lavoro in una professione
del gruppo 72.
Gruppo
professionale
N.
disoccupati
N.
persone in cerca di impiego
72101 Impiegati di commercio e
d’ufficio n.i.a.
756
1’121
72102 Impiegati di amministra-
zioni e professioni
assimilate
12
17
72103 Contabili
12
24
72104 Specialisti e amministra-
tori di immobili
2
3
72105 Specialisti d’impostazio-
ne ed esportazione
0
0
72106 Specialisti dell’organizza-
zione e assimilati
7
13
72 Professioni commerciali e
amministrative
789
1’178
Fonte: Colsta
Alleghiamo le definizioni "Disoccupati", "Persone
in cerca di impiego".
Il gruppo professionale che interessa maggiormente la professione
di "impiegato di commercio" è il 72101 "Impiegati di commercio e
d'ufficio n.i.a.".
La situazione sul mercato del lavoro nel settore commerciale non
può quindi essere ritenuta positiva. Visto il numero relativamente consistente
di persone disoccupate nel settore commerciale, l'Ufficio delle misure attive
offre un sostegno al collocamento specifico.
Inoltre occorre considerare che i posti vacanti offerti nel
settore spesso richiedono competenze linguistiche (tedesco/inglese) nonché
capacità contabili superiori a quelle fornite da una formazione di base.
Confermiamo pertanto quanto indicato nella decisione iniziale e
riteniamo che la condizione posta all'art. 59d cpv. 2 LADI e alla cifra F18
della Prassi LADI PML non sia rispettata: la formazione "impiegato di
commercio AFC" non permette di migliorare l'idoneità al collocamento ai
sensi della LADI.” (Doc. A)
Le persone disoccupate e
quelle in carca d’impiego vengono così definite:
"
Disoccupati Persone registrate presso gli uffici regionali
di
collocamento, senza un impiego ed
immediatamente collocabili. E’ irrilevante sapere se esse percepiscono o
meno un’indennità di disoccupazione.
I disoccupati registrati si
distinguono in due categorie:
·
disoccupati totali: cercano un impiego a tempo pieno (90% o più
del tempo di lavoro usuale nell’azienda);
·
disoccupati parziali: cercano un impiego a tempo parziale (meno
del 90% del tempo di lavoro usuale nell’azienda).
Persone in Persone registrate presso gli uffici
regionali di
cerca di collocamento che, a differenza dei
disoccupati, o
impiego non non sono immediatamente collocabili, oppure
disoccupate hanno un lavoro.
Rientrano in questa categoria coloro
che:
· beneficiano
di un guadagno intermedio: persone che svolgono un’attività lucrativa
dipendente o indipendente percependo un reddito (guadagno intermedio) inferiore
al guadagno assicurato e che quindi ricevono un’integrazione di reddito;
·
partecipano ad una misura d’occupazione (programmi
d’occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, o semestre di
motivazione);
·
partecipano ad una misura di formazione (corsi di
riqualifica e perfezionamento, aziende di pratica commerciale o stages di
formazione);
·
non sono immediatamente collocabili: persone che in
seguito a malattia, servizio militare o per altre ragioni non sono
immediatamente collocabili;
·
altre persone in cerca di impiego non disoccupate: persone
che beneficiano di misure speciali (ricevono assegni per il periodo di
introduzione, sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale,
o prestazioni per il promovimento di un'attività lucrativa indipendente);
persone che sono nel periodo di disdetta; persone che svolgono un'attività a
tempo parziale; altre categorie di persone.
Persone in Tutte le persone disoccupate e non
disoccupate
cerca di annunciate presso gli uffici
regionali di collocamento
impiego che cercano un impiego.
Il numero delle persone in
cerca di impiego corrisponde alla somma tra il totale delle persone in cerca di
impiego non disoccupate ed i disoccupati.
Effetti L’ultimo
giorno lavorativo del mese vale come giorno di riferimento.
Entrate/uscite Le
entrate indicano la somma dei nuovi annunci in disoccupazione con lo statuto di
“disoccupato” più i passaggi dallo statuto di “non disoccupato” a quello di
“disoccupato”.
Inversamente, le
uscite risultano dagli annullamenti dei disoccupati e dai passaggi dallo
statuto “disoccupato” a quello di “non disoccupato”.”
1.2. Contro questa decisione
l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice
chiede che vengano concessi gli assegni di formazione, rilevando:
" (…) La
signora RI 1 ha scelto di iniziare l'apprendistato quale impiegata di
commercio, dopo aver lavorato negli ultimi nove anni nell'ambito della
ristorazione senza una qualifica. La signora RI 1 è stata costretta
ciclicamente a richiedere l'aiuto della disoccupazione.
La signora RI 1 ha scelto di intraprendere la formazione AFC di
commercio senz'altro poiché corrisponde alla sua capacità ed interessi, nonché
poiché è caratterizzata da un'estrema varietà di attività.
Vi sono inoltre ottime possibilità di assunzione alla fine del
periodo di tirocinio e di trovare un impiego stabile a tempo indeterminato, che
consenta alla signora RI 1 di non dover ricorrere all'indennità di
disoccupazione come in passato.
Alla signora RI 1 è stato inoltre riconosciuta una riduzione a due
anni per il periodo di tirocinio. Pertanto l'erogazione degli assegni di
formazioni avverrebbe solamente per tale periodo.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 13
novembre 2017 l’UMA propone di respingere il ricorso e rileva a titolo
abbondanziale “come l’URC di __________ ritenga la signora RI 1 collocabile nel
settore della ristorazione (allegato 15)” (doc. III).
1.4. Il 29 novembre 2017 la
rappresentante dell’assicurata ha trasmesso, quale ulteriore mezzo di prova,
una dichiarazione dell’avv. __________ datata 28 novembre 2017 del seguente
tenore:
" In qualità
di datore di lavoro della sig.ra RI 1, alle dipendenze del mio __________ in
qualità di apprendista al 2° anno, dopo una valutazione interna con la sua
formatrice incaricata, sono a confermare la massima soddisfazione di
apprendimento, educazione, attitudine e attenzione sul lavoro, nei compiti
assegnati e in seguito svolti correttamente.
Allo stato attuale, adempiute le condizioni essenziali e
necessarie, non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale, quale impiegata di
commercio del mio studio legale alla fine della completata formazione.
Questa possibilità sarà rinnovata dopo il prossimo colloquio con
l'apprendista che si svolgerà nell'estate 2018, dopo aver concluso il 2° anno
di formazione.” (Doc. IX/1)
Il 12 dicembre 2017 l’UMA al
riguardo si è così espressa:
" (…) Egli
comunica "non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale, quale impiegata di
commercio del mio __________ alla fine della completata formazione".
Riteniamo che questa dichiarazione non permetta di modificare le
motivazioni della nostra decisione negativa.
Si tratta di una dichiarazione d'intenti circa un'assunzione che
potrebbe avvenire tra oltre un anno e mezzo, nell'estate 2019; l'assunzione non
è sicura, ma anche se lo fosse, riteniamo che garantire un posto di lavoro con
un simile anticipo non sia realistico. Da notare che l'assunzione potrebbe essere
anche solo a tempo parziale mentre la richiedente fino ad oggi si è sempre
iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno.
Inoltre a livello generale, una riqualifica quale "impiegato
di commercio" non permette di migliorare l'idoneità al collocamento ai
sensi della LADI. Come abbiamo avuto modo di illustrare nelle nostre decisioni,
il settore professionale è da tempo confrontato con una situazione difficile
del mercato del lavoro e i posti vacanti offerti nel settore spesso richiedono
competenze linguistiche (tedesco/inglese) nonché capacità contabili superiori a
quelle fornite da una formazione di base.” (Doc. XI)
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale impiegata
di commercio AFC.
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI
non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della
legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In
linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente
istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione
del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione
della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato
sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio
2005).
2.2
Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i
provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione
4).
1ter Le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di
cui all’articolo 60.3.
2.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
3bis Gli assicurati che hanno più
di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono
partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla
conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,
indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4.
I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
2.3
All'art. 59
cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C
201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il
Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio
1980; FF 1980 III 469 segg.).
In una
sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è
così espresso:
" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être
mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont
aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à
l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes
jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.
400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous
l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail
- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA
2005.
p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,
n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,
ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité
lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.
Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits
caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle
générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur
le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de
toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c
p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré
pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque
escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione
personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA
1998.
N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu
suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage
provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance
personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement
commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que
le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce
motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.4
Quale
provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli
assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30
anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,
consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre
anni.
L’art.
66a LADI ha il seguente tenore:
"
1L’assicurazione
può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai
disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di
compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata
della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli assicurati che
hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale
superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di
almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di
formazione.
4Gli assegni di
formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione
che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine
della formazione."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore
presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60
capoverso 1 lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:
"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un
contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un
corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che:
"La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e
migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste
modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello
svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di
età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in
casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più
dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al
fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni
materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4.
Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.
2013, pto 2.1)
L’art.
66c LADI stabilisce che:
" 1Il
datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente
salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza
professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario
e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla
differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal
Consiglio federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di
un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del
datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e
l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione
della formazione autorizzata."
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1 Sono
scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole
superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole
superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica,
altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori
svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente
e subordinate alla sovranità cantonale.
2.
Se per la formazione auspicata è rilasciato un
attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso,
conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione
professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un
attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista
dal diritto cantonale applicabile in materia.
3.
Il salario è calcolato in base al salario
dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale
nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella
professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in
base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base
secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4.
L’importo massimo conformemente all’articolo 66c
capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate
sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non
servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5.
Per l’assicurato vale il termine
quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9
capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato
fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato
l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui
l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di
cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo
termine quadro per la riscossione della prestazione.
6.
…
7.
Le domande di assegni per la
formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima
dell’inizio della misura.
8.
Il servizio cantonale comunica la
sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della
domanda."
2.5
Presupposto
fondamentale per poter beneficiare degli assegni è che la formazione intrapresa
dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2
lett. a LADI).
Nella
Prassi LADI PML del luglio 2017, che corrisponde alla Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013 p.ti F1-F6,
la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza
che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed
impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19
agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in
particolare che:
" Miglioramento
dell’idoneità al collocamento
A23 I
PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul
mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati
alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che
prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell’assicurato.
A24 Come
precisato a più riprese dal TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare
notevolmente l’idoneità al collocamento dell’assicurato. Un possibile
miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però
nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all’art. 59
LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione
contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazine a un
provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo
miglioramento dell’idoneità al collocamento dell’assicurato.”
Per poter
essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque
sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico,
possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo
tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel
caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo
professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988
N. 30).
In diverse
sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al
corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o
quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto
che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata sentenza
C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito
che:
" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall
unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den
Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die
Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im
Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im
konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988
Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."
(cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1)
B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
" L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let.
a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au
placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les
conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas
particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI
se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a
donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit
pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de
connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan
objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de
l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré
doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure
concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement
développée."
In una sentenza 38.2011.76
del 9 gennaio 2012 il TCA ha approvato l’operato dell’UMA che aveva respinto la
richiesta di un’assicurata in quanto l’apprendistato quale assistente di studio
medico in quel caso non avrebbe migliorato la sua idoneità al collocamento.
2.6
Nella presente
fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata in quanto
l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non migliorerebbe la sua
idoneità al collocamento.
Chiamato ora
a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza,
spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in
volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei
singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b
LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5
ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Preso atto di questi dati,
il TCA non può che confermare la decisione dell'UMA che ha negato
all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista la
difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore,
l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non è atto a migliorare concretamente
la sua idoneità al collocamento.
Per costante
giurisprudenza infatti è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un
settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella
professione (cfr. STCA 38.2011. 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9) e non la
constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che
ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste (cfr. STCA
38.2011.76
del 9 gennaio 2012).
Ciò vale pure anche nel
caso concreto in cui il potenziale datore di lavoro ha formulato solo una
dichiarazione (“non escludo di sottoporre un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, eventualmente con impiego a tempo parziale”, cfr. consid. 1.4).
Nel caso dell’assicurata
l’URC di __________, in data 30 maggio 2017, ha preavvisato negativamente la
domanda rilevando:
" La
formazione richiesta dall’assicurata impiegata di commercio AFC non migliora le
possibilità di collocamento in quanto il tasso di disoccupazione nel settore
commerciale è molto alto ed è difficile trovare occupazione nel settore anche
per i giorni neo-diplomati.” (Doc. 7)
Nella decisione su
opposizione l’UMA ha poi indicato che nell’agosto 2017 vi erano iscritte come
disoccupate 587 persone come impiegati di commercio e 1121 persone in cerca
d’impiego.
L’amministrazione ha poi
sottolineato che i posti vacanti richiedono pure competenze linguistiche
(tedesco/inglese) e capacità contabili superiori a quelle fornite da una
formazione di base.
La decisione su opposizione
del 28 settembre 2017 deve di conseguenza essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti