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Decisione

38.2017.81

Sospensione di 28gg x non avere concretizzato una possib. di lavoro quale infermiera. Perso opportunità di lavoro non a causa di un malinteso con DL, bensì x mancanza di disponib.a lavorare nella regi

9 febbraio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un commento, cfr.:

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f;

D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi

dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000,

p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p.

25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,

p. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha

stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può

discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però

perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è

d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

In una sentenza

8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del

TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un

assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.

STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12

in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione

assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad

accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il

ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli

anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,

unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il

comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un

valido motivo. (…)"

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.6. Nella presente fattispecie,

il 31 luglio 2017 __________ di __________ ha così risposto alle domande

dell’avv. __________ della Sezione del lavoro del 21 luglio 2017:

" (…)

1. Per quali

motivi, le trattative della signora RI 1 non sono andate a buon fine?

Perché la Signora non ha accettato di lavorare su __________.

Considerandi

2.

In occasione del

colloquio conoscitivo, avvenuto personalmente il 27 settembre 2016 con il

signor __________, quale posizione lavorativa è stata offerta alla signora RI 1

ed in quale zona?

Infermiera, si è discusso per la zona

di __________ ma al momento non vi era disponibilità.

2.1

A conclusione del suddetto

colloquio, cosa avete convenuto, come siete rimasti con la signora RI 1?

Sarebbe stata contattata non appena vi sarebbe stata disponibilità.

3.

Potreste

cortesemente indicare gli argomenti trattati dalla signora RI 1 durante il

colloquio telefonico con il signor __________, in cui le è stata proposta una

possibilità d’impiego nel locarnese? (p.f dettagliare bene la risposta e il

giorno in cui è avvenuto il cosiddetto colloquio telefonico).

Ho informato la signora che

nell’immediato vi era una disponibilità d’impiego nel locarnese, le ho proposto

un’introduzione cosa che lei ha accettato. A distanza di un anno è difficile

essere precisi.

3.1

A conclusione del suddetto

colloquio telefonico, cosa avete convenuto, come siete rimasti con la signora RI

1?

Che si sarebbe messa in contatto con la capo-equipe di ___________.

4.

Cosa vi ha

comunicato la signora __________, dopo aver sentito telefonicamente la signora RI

1, riguardo alla posizione lavorativa offertale nella zona del __________?

Telefonicamente la signora RI 1 ha detto che se l’impiego era a medio-lungo

termine non le conveniva, vista la distanza.

5.

Per la posizione

lavorativa offerta (zona __________), era previsto un periodo d’introduzione?

Sì.

6.

Eravate

interessati alla candidatura della signora RI 1?

Sì.” (cfr. Doc. 19)

In precedenza, __________

di __________ aveva inviato il 4 ottobre 2016 a __________, dell’URC di __________,

un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" Gentile

Signora __________, come discusso al telefono con lei, le inoltro il riassunto

della telefonata da parte della signora RI 1 con la nostra capo Equipe:

Su segnalazione del mio responsabile __________ prendo nota del

nominativo della Sig.ra RI 1 per un immediato impiego presso __________, Zona

di __________. La signora mi contatta telefonicamente nel primo pomeriggio di

martedì 4.10.2016:

alla mia proposta di incontrarsi già domani mattina, mercoledì

5.10

, per conoscenza ed un immediato affiancamento ed introduzione

nell'équipe della zona di __________, la Signora ha da subito espresso sorpresa

e disappunto perché la sua richiesta ed interesse era esclusivamente per la

zona del __________, risiedendo lei da quelle parti. Le ho spiegato che

l'impiego immediato è possibile solo nel __________ in quanto aperte delle

posizioni fin da subito, che però, in un futuro, non si escluderebbe la

possibilità di un trasferimento. Mi ha chiesto quale sarebbe la struttura dei

turni e i giorni di impiego, ho risposto che, come aveva già discusso con il

mio responsabile, la modalità di pianificazione segue una stessa logica e

regolamentazione per __________ intera e dunque che i turni sono funzione delle

esigenze dell'utenza, tenendo presenti esigenze particolari dei collaboratori

(dunque impegni inderogabili, richieste desiderate, un minimo di 10 congedi

mensili, ecc.), ma che comunque non dovevano essere eccessivamente vincolanti

per equità di pianificazione. Lei mi ha allora chiesto se era escluso il suo

impiego ad esempio 3 giorni fissi alla settimana. Ho escluso questa

possibilità. Mi ha chiesto da quando sarebbe stata integrata ed io ho detto che

dopo i 2 giorni di introduzione (mercoledì 5 e giovedì 6) avrebbe avuto libero

venerdì per poi essere effettiva nel week-end 8-9 ottobre. Ciò l'ha lasciata, a

mio parere, interdetta.

In conclusione di telefonata le ho chiesto allora quale fosse la

sua intenzione e lei mi ha risposto che gli accordi presi (o disponibilità data,

non ho capito) erano che fosse impiegata su __________ e non così lontano da

casa, che, inoltre, oltre allo stipendio inferiore avrebbe avuto a suo carico

anche lo spostamento e dunque la proposta non le interessava. Le ho ancora

detto di pensarci, ma ha escluso che per la zona di __________ avrebbe

accettato il lavoro, dicendosi però eventualmente ancora interessata per la

zona di __________.” (cfr. doc. 6)

Il 12 ottobre 2016

l’assicurata aveva invece fornito la seguente versione dei fatti:

" Ho

contattato il signor __________, mio riferimento presso __________, che mi ha informata

di una possibilità di impiego presso la sede __________ e ho subito preso

appuntamento per un colloquio con la Capo cure signora __________ (__________).

In occasione del nostro incontro, come da richiesta, le ho consegnato il mio

incarto (curriculum vitae e certificati) e le ho raccontato il mio iter

professionale. Il colloquio ha avuto un esito così positivo che mi ha

comunicato di poter iniziare di lavorare nella sede di __________ a partire

dalla settimana dopo il colloquio / colloquio avvenuto il 27 sett. Ore 14:00).

Informandomi riguardo il salario vigente e la durata della prova

(osservazione/3 dì non retribuiti.

Nonostante il divario tra il mio precedente stipendio e quanto

propostomi (paga da neodiplomata) accetto l’offerta. La Capo cura mi informa

pertanto che il venerdì sarebbero stati stabiliti i pieni di lavoro e mi

avrebbero affiancato ad un infermiera. Nei giorni successivi però non ricevo

alcun aggiornamento a proposito, quindi prendo l’iniziativa e chiamo più volte

senza esito. Una settimana più tardi vengo chiamata dal signor __________,

direttore dell’istituto, che mi informa di un cambio di destinazione: il posto

a __________ non era più disponibile e vengo destinata a __________. Come

richiesto contatto la capo equipe signora __________ la quale conferma

l’urgente bisogno di supporto nella sede di __________. Avrei dovuto cominciare

la mattina successiva alle 07:00 e un’infermiera mi avrebbe spiegato le

attività da svolgere (mercoledì-giovedì-venerdì) per prepararmi al fine

settimana che avrei dovuto affrontare da sola, tante nozioni ed una

responsabilità rilevante da accogliere in così poco tempo (di solito l’ass. di

cura 2 settimane). Mi informo se il salario avrebbe subito modifiche o se fosse

previsto un rimborso per la trasferta, ma la signora conferma che la

retribuzione è identica al circondario di __________. Ho espresso a lei le mie

riflessioni sui costi che un simile cambiamento avrebbe apportato alla mia

quotidianità. La signora ipotizza la possibilità che un’infermiera già attiva a

__________ possa essere spostata a __________ per permettere a me condizioni di

lavoro più favorevoli.” (Doc. 7)

Il 2 dicembre 2016 __________

di __________ ha così risposto alle domande poste dalla Sezione del lavoro l’8 novembre

2016:

" (…)

Domanda 1

Conferma che alla Signora RI 1 è stato offerto un posto di lavoro

presso la vostra azienda nella zona di __________? Sì confermo.

Domanda 2

Si trattava di un lavoro di durata indeterminato o determinata e

di quante ore giornaliere? (si prega di dettagliare la risposta). Indeterminato

a ore circa 25 ore a settimana.

Domanda 3

A quanto ammontava il salario offerto per il posto di lavoro offerto

alla Signora RI 1?

4'952.65 x 13 al 100% (a ore 34.85/ora).

Domanda 4

A vostro giudizio la Signora RI 1 aveva i requisiti richiesti per

la posizione offerta?

Sì sulla base del colloquio, andava vista nella pratica.

Domanda 5

Vi invitiamo a volerci far pervenire le vostre osservazioni in

merito allo scritto dell'assicurata del 12.10.2016 (accertamento fatti).

Dallo scritto della Sig.ra RI 1 contesto quanto segue:

- In corso di

colloquio le ho proposto per la settimana dopo dei giorni di stage assieme ad

un'infermiera per prendere visione del lavoro.

- Lei

propendeva per la zona __________ ma se ci fosse stata la possibilità avrebbe

potuto per un periodo aiutare in un'altra zona (mi dice che già nel precedente

lavora aveva lavorato zone lontane dal suo Domicilio), ma che appena possibile

avrebbe preferito avvicinarsi a casa.

- I 3 giorni

non retribuiti andavano pianificati in funzione dei casi dove l'affiancamento

non avrebbe creato difficoltà con i pazienti, ragione per cui mi riservavo di

pianificarla non appena questa situazione si sarebbe venuta a creare con

l'infermiera a lei designata.

- Nel

frattempo abbiamo un’immediata richiesta di impiego in un'altra zona (__________),

il Sig. __________ la chiama per proporgli questa zona di attività, cosa che

non soddisfa appieno la Sig.ra RI 1 la quale reputa più idoneo attendere che ci

sia un posto a __________.”

Il 12 gennaio 2017

l’assicurata ha in particolare aggiunto le seguenti considerazioni:

" (…)

Quindi io posso di nuovo confermare di non aver mai rifiutato il

posto di lavoro presso __________, ma di aver richiesto delucidazioni in merito

al medesimo.

La signora __________ responsabile della sede di __________

ipotizza la possibilità che un’infermiera già attiva a __________ e con

conoscenze riguardo all’istituzione possa essere spostata …. di lavorare in

zona __________, visto … bisogno di supporto nella sede di __________ e non

avendo mai lavorato presso questi istituzione l’introduzione offertami di

“neanche” tre giorni lavorativi con un’altra infermiera che mi avrebbe spiegato

le attività da svolgere per prepararmi al fine settimana che avrei dovuto

affrontare da sola; tante nozioni ed una responsabilità rilevante da accogliere

in così poco tempo. Solitamente l’introduzione è di due settimane e solitamente

il primo week-end si è accompagnati da un’infermiera che conosce il servizio.

Ho atteso la decisione per poter lavorare presso __________ a __________

o a __________ ma la sua risposta come da lei espressami non mi è mai

pervenuta. Ho telefonato più volte alla persona di riferimento senza esito. Con

sorpresa ricevo la vostra lettera e contatto di nuovo __________ chiedendo di

parlare con il signor __________ Direttore, non essendo lui disponibile mi

viene riferito che verrò chiamata per parlare con la capo cure signora __________

Visto che ancora una volta non ricevo riscontro, decido di richiamare e riesco

a raggiungere il signor __________: molto freddamente mi dice che non avrò

possibilità di lavorare presso di loro perché secondo lui ho rifiutato

un’opportunità nel momento del bisogno. Ritengo di essere stata motivata a

ricercare un posto di lavoro presso __________ richiamando più volte per sapere

ove avrei dovuto iniziare. Concludendo posso affermare di non aver mai rifiutato

un posto di lavoro presso questa istituzione. Resto a vostra completa

disposizione per ulteriori chiarimenti. Anche di fronte al datore di lavoro

stesso.

Nel mese di dicembre ho lavorato presso ____________ a ____________

per un mese ho poi in seguito trovato un impiego con un contratto di lavoro a

partire da gennaio ed ho potuto uscire dalla disoccupazione.

Presso __________ ero un’infermiera ad ore che chiamavano al

momento del bisogno e quindi non avrei probabilmente potuto uscire dalla

disoccupazione.” (Doc. E)

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi,

alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.6), il

TCA deve concludere che l’assicurata con il suo comportamento (e cioè non

accettando esplicitamente l’occupazione a __________, preferendo lavorare a __________)

ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF

8C_275/2012 del 13 luglio 2012).

In particolare il TCA

ritiene che la possibilità di lavoro non si è concretizzata non a causa di un

“malinteso” con la potenziale datrice di lavoro (cfr. per un caso diverso la

STF 8C_231/2011 del 29 agosto 2011) bensì per la mancata disponibilità della

ricorrente a lavorare nella regione di __________ per un’occupazione di lunga

durata.

In tale ipotesi, secondo

la giurisprudenza federale riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di

un rifiuto esplicito dell’occupazione, il comportamento dell’assicurato deve

essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

D’altra parte, come

giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.3), l’occupazione

in questione era adeguata sia per quanto riguarda la capacità dell’assicurata

(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b LADI), vista la formazione di infermiera e

l’attività lavorativa precedente, sia per la distanza fra il luogo di domicilio

(__________) e il posto di lavoro (__________), (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f

LADI).

L’occupazione avrebbe dunque

dovuto essere accettata dall’assicurata.

Siccome la ricorrente ha

rifiutato un’occupazione adeguata, a ragione, la Sezione del lavoro l’ha

sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI.

Anche l’entità della

sanzione (28 giorni di sospensione) per colpa di media gravità risulta

proporzionata.

In tale contesto si ricorda,

peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il

margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo

2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto

2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato

dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA

38.2011.84

del 6 febbraio 2012).

La decisione su

opposizione del 29 settembre 2017 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti