38.2017.81
Sospensione di 28gg x non avere concretizzato una possib. di lavoro quale infermiera. Perso opportunità di lavoro non a causa di un malinteso con DL, bensì x mancanza di disponib.a lavorare nella regi
9 febbraio 2018Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.81
dc/sc
Lugano
9 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2017 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 29 settembre 2017 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente
decisione del 29 dicembre 2016 (cfr. doc. D) ed ha ridotto da 35 a 28 giorni la
durata della sospensione inflitta ad RI 1, per non avere concretizzato una
possibilità di lavoro quale infermiera per __________, nella regione di __________
(cfr. doc. B.
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore
postula la revoca della sanzione e sostiene che l’assicurata non ha rifiutato
nessun posto di lavoro, ma si è invece rapidamente attivata per ritrovare un
impiego dopo avere concluso la sua attività presso il servizio __________, a
fine estate 2016.
Al riguardo egli si è così
espresso:
" (…)
A tal fine ha chiamato il potenziale datore di lavoro spettabile __________
a __________.
Ha svolto un primo colloquio nel mese di settembre 2016 con
la moglie del responsabile ed è risultato che vi era possibilità concreta di
impiego per la zona di __________ e l'avrebbero chiamata per agganciarla ad
un'operatrice già attiva nel __________. Non venendo poi richiamata
l'assicurata richiama __________ a __________ per parlare con il sig. __________
senza successo. Un giorno il sig. __________ di __________ la richiama e la
invita a rivolgersi alla sede di __________.
La signora RI 1 stessa ha quindi provveduto a chiamare __________
a __________. Tale possibile datore di lavoro, nella persona della signora __________,
le ha indicato che era possibile iniziare dopo tre giorni con un
accompagnamento di pochi giorni e poi da sola. Si tratta in concreto di una
soluzione non corrispondente alla prassi che consiste normalmente in due
settimane di accompagnamento.
L'assicurata ha indicato le sue osservazioni ma non ha rifiutato
l'attività. Era comunque pronta a firmare il contratto. La signora __________
ha condiviso la oggettiva poca adeguatezza e ha indicato che sarebbe
stato possibile a breve e che provvedeva quindi a predisporre una soluzione
adatta, spostando a __________ una collaboratrice più idonea per il __________
ma operativa nel __________ e qui impiegare la signora RI 1, in quanto era una
soluzione più adatta.
La signora RI 1 era quindi disponibile e in attesa di essere
richiamata da __________ di __________ per una proposta definitiva, ma non è
più stata richiamata. Non è per il suo comportamento che non è stato raggiunto
il contratto di lavoro. (…)” (Doc. I pag. 6)
Il rappresentante della
ricorrente sottolinea in particolare che “la proposta per un inizio
lavorativo dopo tre giorni nel __________ con soli due giorni di
accompagnamento oggettivamente non era adeguata. Tanto che il possibile datore
di lavoro l’ha subito sostituita con una proposta concreta sostitutiva,
fattibile a breve e adeguata. (…)” (doc. I pag. 6).
1.3. Nella sua risposta del 24
novembre 2017 la Sezione del lavoro sottolinea innanzitutto che l’occupazione
era adeguata sia considerato l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, sia l’art. 16 cpv.
2 lett. f LADI.
L’amministrazione ritiene
che l’assicurata, anche se non ha esplicitamente rifiutato un impiego, con il
suo comportamento ha compromesso la conclusione della trattativa in questione.
L’amministrazione evidenzia
poi quanto segue:
" (…)
Per quanto attiene all'argomento sull'accompagnamento nella
professione, presso la sede di __________, si ribadisce che per la posizione
lavorativa offerta nella sede di __________, era previsto un periodo
d'introduzione, come riferito da __________ (doc. 11 e doc. 19). Inoltre, tra i
motivi della mancata assunzione della ricorrente, non è menzionata la
formazione non idonea della stessa.
Inoltre, il fatto che fosse previsto un periodo breve di
accompagnamento presso la sede di __________, non permette di ritenere
l'occupazione inadeguata. Infatti, come già esposto sopra (p.to 2), tenuto
conto della formazione conseguita (Diploma di infermiera di livello I) e dell'esperienza
lavorativa maturata, oltre al fatto che era comunque previsto un periodo
d'introduzione, si ritiene che l'occupazione in oggetto era da ritenersi
adeguata, anche dal profilo delle capacità e delle attività precedenti
dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI).
Non si condivide inoltre l'argomento della ricorrente, secondo cui
era quindi disponibile ed in attesa di essere chiamata da __________, e che
avrebbe accettato la soluzione di lavorare sia nel __________ che nel __________,
ma si ritiene invece che la stessa non ha manifestato chiaramente la propria
disponibilità verso la posizione lavorativa che le è stata offerta.
A titolo aggiuntivo, si evidenzia che l'argomento della distanza
del posto di lavoro al proprio domicilio, è stato sollevato dalla ricorrente anche
in occasione della trattativa per un altro posto di lavoro, a __________ (__________).
Si rileva infatti, che la stessa durante il colloquio di consulenza presso
l'URC del 24 novembre 2016, ha riferito che durante l'incontro col potenziale
datore di lavoro in questione, gli ha spiegato che avrebbe accettato
l'occupazione ma, non appena avrebbe trovato qualcosa più vicino al suo
domicilio, si sarebbe licenziata (cfr. verbale del colloquio di consulenza;
doc. 24) e l'aspetto della ricerca di un lavoro vicino a casa, è stato pure
confermato dal potenziale datore di lavoro con il formulario Esito della
candidatura ad un posto di lavoro (doc. 24.1). (…)” (Doc. III)
1.4. L’8 gennaio 2018 il
patrocinatore della ricorrente ha ribadito che l’assicurata non ha mai
rifiutato un’occupazione a __________ ma di essere rimasta in attesa di essere
richiamata da tale struttura per svolgere l’attività.
Riguardo alla distanza del
posto di lavoro, egli sottolinea che l’assicurata, domiciliata a __________, dal
9 gennaio 2017 ha iniziato a lavorare presso la __________ al 50% per cui non
aveva nessuna preclusione a lavorare distante dal domicilio.
Egli sostiene che vi è
forse stato un malinteso e rileva al riguardo:
" (…)
La signora RI 1 oggettivamente ha chiamato la sede di __________
evidentemente perché era concretamente interessata e disponibile a lavorare nel
__________.
D'altra parte la signora RI 1 non ha mai inteso che se non
risultava possibile l'opzione su __________ cadeva la possibilità di impiego su
__________ (per il quale si era spontaneamente proposta!). Lei voleva
assolutamente lavorare, si è proposta spontaneamente per tale posto di lavoro
ed era pronta a firmare il contratto.
La signora RI 1 era quindi disponibile ed è rimasta in attesa di
essere richiamata da __________ di __________ ma non è più stata richiamata.
Non è per il suo comportamento che non è stato raggiunto il
contratto di lavoro.
Da parte sua l'assicurata era disponibile.
La sospensione del diritto all'indennità non è giustificata.
L'assicurata è stata ritenuta a torto non disponibile ad un impiego e la
sanzione è ingiustificata e sproporzionata.
RI 1 non merita certo una sanzione: era interessata e disponibile
al lavoro e non ha rifiutato un posto di lavoro. Ha agito diligentemente e
in buona fede e aveva diritto alle normali prestazioni di disoccupazione.
(…)” (Doc. VII)
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione presso __________, nella
regione di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente
anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata
ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella
causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982
p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo
n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
Il Tribunale federale ha
inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra
in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso
un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA
38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un commento, cfr.:
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f;
D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi
dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000,
p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p.
25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,
p. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha
stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può
discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però
perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è
d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.
In una sentenza
8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del
TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un
assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.
STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12
in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione
assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad
accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il
ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli
anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,
unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il
comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un
valido motivo. (…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. Nella presente fattispecie,
il 31 luglio 2017 __________ di __________ ha così risposto alle domande
dell’avv. __________ della Sezione del lavoro del 21 luglio 2017:
" (…)
1. Per quali
motivi, le trattative della signora RI 1 non sono andate a buon fine?
Perché la Signora non ha accettato di lavorare su __________.
Considerandi
2.
In occasione del
colloquio conoscitivo, avvenuto personalmente il 27 settembre 2016 con il
signor __________, quale posizione lavorativa è stata offerta alla signora RI 1
ed in quale zona?
Infermiera, si è discusso per la zona
di __________ ma al momento non vi era disponibilità.
2.1
A conclusione del suddetto
colloquio, cosa avete convenuto, come siete rimasti con la signora RI 1?
Sarebbe stata contattata non appena vi sarebbe stata disponibilità.
3.
Potreste
cortesemente indicare gli argomenti trattati dalla signora RI 1 durante il
colloquio telefonico con il signor __________, in cui le è stata proposta una
possibilità d’impiego nel locarnese? (p.f dettagliare bene la risposta e il
giorno in cui è avvenuto il cosiddetto colloquio telefonico).
Ho informato la signora che
nell’immediato vi era una disponibilità d’impiego nel locarnese, le ho proposto
un’introduzione cosa che lei ha accettato. A distanza di un anno è difficile
essere precisi.
3.1
A conclusione del suddetto
colloquio telefonico, cosa avete convenuto, come siete rimasti con la signora RI
1?
Che si sarebbe messa in contatto con la capo-equipe di ___________.
4.
Cosa vi ha
comunicato la signora __________, dopo aver sentito telefonicamente la signora RI
1, riguardo alla posizione lavorativa offertale nella zona del __________?
Telefonicamente la signora RI 1 ha detto che se l’impiego era a medio-lungo
termine non le conveniva, vista la distanza.
5.
Per la posizione
lavorativa offerta (zona __________), era previsto un periodo d’introduzione?
Sì.
6.
Eravate
interessati alla candidatura della signora RI 1?
Sì.” (cfr. Doc. 19)
In precedenza, __________
di __________ aveva inviato il 4 ottobre 2016 a __________, dell’URC di __________,
un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" Gentile
Signora __________, come discusso al telefono con lei, le inoltro il riassunto
della telefonata da parte della signora RI 1 con la nostra capo Equipe:
Su segnalazione del mio responsabile __________ prendo nota del
nominativo della Sig.ra RI 1 per un immediato impiego presso __________, Zona
di __________. La signora mi contatta telefonicamente nel primo pomeriggio di
martedì 4.10.2016:
alla mia proposta di incontrarsi già domani mattina, mercoledì
5.10
, per conoscenza ed un immediato affiancamento ed introduzione
nell'équipe della zona di __________, la Signora ha da subito espresso sorpresa
e disappunto perché la sua richiesta ed interesse era esclusivamente per la
zona del __________, risiedendo lei da quelle parti. Le ho spiegato che
l'impiego immediato è possibile solo nel __________ in quanto aperte delle
posizioni fin da subito, che però, in un futuro, non si escluderebbe la
possibilità di un trasferimento. Mi ha chiesto quale sarebbe la struttura dei
turni e i giorni di impiego, ho risposto che, come aveva già discusso con il
mio responsabile, la modalità di pianificazione segue una stessa logica e
regolamentazione per __________ intera e dunque che i turni sono funzione delle
esigenze dell'utenza, tenendo presenti esigenze particolari dei collaboratori
(dunque impegni inderogabili, richieste desiderate, un minimo di 10 congedi
mensili, ecc.), ma che comunque non dovevano essere eccessivamente vincolanti
per equità di pianificazione. Lei mi ha allora chiesto se era escluso il suo
impiego ad esempio 3 giorni fissi alla settimana. Ho escluso questa
possibilità. Mi ha chiesto da quando sarebbe stata integrata ed io ho detto che
dopo i 2 giorni di introduzione (mercoledì 5 e giovedì 6) avrebbe avuto libero
venerdì per poi essere effettiva nel week-end 8-9 ottobre. Ciò l'ha lasciata, a
mio parere, interdetta.
In conclusione di telefonata le ho chiesto allora quale fosse la
sua intenzione e lei mi ha risposto che gli accordi presi (o disponibilità data,
non ho capito) erano che fosse impiegata su __________ e non così lontano da
casa, che, inoltre, oltre allo stipendio inferiore avrebbe avuto a suo carico
anche lo spostamento e dunque la proposta non le interessava. Le ho ancora
detto di pensarci, ma ha escluso che per la zona di __________ avrebbe
accettato il lavoro, dicendosi però eventualmente ancora interessata per la
zona di __________.” (cfr. doc. 6)
Il 12 ottobre 2016
l’assicurata aveva invece fornito la seguente versione dei fatti:
" Ho
contattato il signor __________, mio riferimento presso __________, che mi ha informata
di una possibilità di impiego presso la sede __________ e ho subito preso
appuntamento per un colloquio con la Capo cure signora __________ (__________).
In occasione del nostro incontro, come da richiesta, le ho consegnato il mio
incarto (curriculum vitae e certificati) e le ho raccontato il mio iter
professionale. Il colloquio ha avuto un esito così positivo che mi ha
comunicato di poter iniziare di lavorare nella sede di __________ a partire
dalla settimana dopo il colloquio / colloquio avvenuto il 27 sett. Ore 14:00).
Informandomi riguardo il salario vigente e la durata della prova
(osservazione/3 dì non retribuiti.
Nonostante il divario tra il mio precedente stipendio e quanto
propostomi (paga da neodiplomata) accetto l’offerta. La Capo cura mi informa
pertanto che il venerdì sarebbero stati stabiliti i pieni di lavoro e mi
avrebbero affiancato ad un infermiera. Nei giorni successivi però non ricevo
alcun aggiornamento a proposito, quindi prendo l’iniziativa e chiamo più volte
senza esito. Una settimana più tardi vengo chiamata dal signor __________,
direttore dell’istituto, che mi informa di un cambio di destinazione: il posto
a __________ non era più disponibile e vengo destinata a __________. Come
richiesto contatto la capo equipe signora __________ la quale conferma
l’urgente bisogno di supporto nella sede di __________. Avrei dovuto cominciare
la mattina successiva alle 07:00 e un’infermiera mi avrebbe spiegato le
attività da svolgere (mercoledì-giovedì-venerdì) per prepararmi al fine
settimana che avrei dovuto affrontare da sola, tante nozioni ed una
responsabilità rilevante da accogliere in così poco tempo (di solito l’ass. di
cura 2 settimane). Mi informo se il salario avrebbe subito modifiche o se fosse
previsto un rimborso per la trasferta, ma la signora conferma che la
retribuzione è identica al circondario di __________. Ho espresso a lei le mie
riflessioni sui costi che un simile cambiamento avrebbe apportato alla mia
quotidianità. La signora ipotizza la possibilità che un’infermiera già attiva a
__________ possa essere spostata a __________ per permettere a me condizioni di
lavoro più favorevoli.” (Doc. 7)
Il 2 dicembre 2016 __________
di __________ ha così risposto alle domande poste dalla Sezione del lavoro l’8 novembre
2016:
" (…)
Domanda 1
Conferma che alla Signora RI 1 è stato offerto un posto di lavoro
presso la vostra azienda nella zona di __________? Sì confermo.
Domanda 2
Si trattava di un lavoro di durata indeterminato o determinata e
di quante ore giornaliere? (si prega di dettagliare la risposta). Indeterminato
a ore circa 25 ore a settimana.
Domanda 3
A quanto ammontava il salario offerto per il posto di lavoro offerto
alla Signora RI 1?
4'952.65 x 13 al 100% (a ore 34.85/ora).
Domanda 4
A vostro giudizio la Signora RI 1 aveva i requisiti richiesti per
la posizione offerta?
Sì sulla base del colloquio, andava vista nella pratica.
Domanda 5
Vi invitiamo a volerci far pervenire le vostre osservazioni in
merito allo scritto dell'assicurata del 12.10.2016 (accertamento fatti).
Dallo scritto della Sig.ra RI 1 contesto quanto segue:
- In corso di
colloquio le ho proposto per la settimana dopo dei giorni di stage assieme ad
un'infermiera per prendere visione del lavoro.
- Lei
propendeva per la zona __________ ma se ci fosse stata la possibilità avrebbe
potuto per un periodo aiutare in un'altra zona (mi dice che già nel precedente
lavora aveva lavorato zone lontane dal suo Domicilio), ma che appena possibile
avrebbe preferito avvicinarsi a casa.
- I 3 giorni
non retribuiti andavano pianificati in funzione dei casi dove l'affiancamento
non avrebbe creato difficoltà con i pazienti, ragione per cui mi riservavo di
pianificarla non appena questa situazione si sarebbe venuta a creare con
l'infermiera a lei designata.
- Nel
frattempo abbiamo un’immediata richiesta di impiego in un'altra zona (__________),
il Sig. __________ la chiama per proporgli questa zona di attività, cosa che
non soddisfa appieno la Sig.ra RI 1 la quale reputa più idoneo attendere che ci
sia un posto a __________.”
Il 12 gennaio 2017
l’assicurata ha in particolare aggiunto le seguenti considerazioni:
" (…)
Quindi io posso di nuovo confermare di non aver mai rifiutato il
posto di lavoro presso __________, ma di aver richiesto delucidazioni in merito
al medesimo.
La signora __________ responsabile della sede di __________
ipotizza la possibilità che un’infermiera già attiva a __________ e con
conoscenze riguardo all’istituzione possa essere spostata …. di lavorare in
zona __________, visto … bisogno di supporto nella sede di __________ e non
avendo mai lavorato presso questi istituzione l’introduzione offertami di
“neanche” tre giorni lavorativi con un’altra infermiera che mi avrebbe spiegato
le attività da svolgere per prepararmi al fine settimana che avrei dovuto
affrontare da sola; tante nozioni ed una responsabilità rilevante da accogliere
in così poco tempo. Solitamente l’introduzione è di due settimane e solitamente
il primo week-end si è accompagnati da un’infermiera che conosce il servizio.
Ho atteso la decisione per poter lavorare presso __________ a __________
o a __________ ma la sua risposta come da lei espressami non mi è mai
pervenuta. Ho telefonato più volte alla persona di riferimento senza esito. Con
sorpresa ricevo la vostra lettera e contatto di nuovo __________ chiedendo di
parlare con il signor __________ Direttore, non essendo lui disponibile mi
viene riferito che verrò chiamata per parlare con la capo cure signora __________
Visto che ancora una volta non ricevo riscontro, decido di richiamare e riesco
a raggiungere il signor __________: molto freddamente mi dice che non avrò
possibilità di lavorare presso di loro perché secondo lui ho rifiutato
un’opportunità nel momento del bisogno. Ritengo di essere stata motivata a
ricercare un posto di lavoro presso __________ richiamando più volte per sapere
ove avrei dovuto iniziare. Concludendo posso affermare di non aver mai rifiutato
un posto di lavoro presso questa istituzione. Resto a vostra completa
disposizione per ulteriori chiarimenti. Anche di fronte al datore di lavoro
stesso.
Nel mese di dicembre ho lavorato presso ____________ a ____________
per un mese ho poi in seguito trovato un impiego con un contratto di lavoro a
partire da gennaio ed ho potuto uscire dalla disoccupazione.
Presso __________ ero un’infermiera ad ore che chiamavano al
momento del bisogno e quindi non avrei probabilmente potuto uscire dalla
disoccupazione.” (Doc. E)
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi,
alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.6), il
TCA deve concludere che l’assicurata con il suo comportamento (e cioè non
accettando esplicitamente l’occupazione a __________, preferendo lavorare a __________)
ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF
8C_275/2012 del 13 luglio 2012).
In particolare il TCA
ritiene che la possibilità di lavoro non si è concretizzata non a causa di un
“malinteso” con la potenziale datrice di lavoro (cfr. per un caso diverso la
STF 8C_231/2011 del 29 agosto 2011) bensì per la mancata disponibilità della
ricorrente a lavorare nella regione di __________ per un’occupazione di lunga
durata.
In tale ipotesi, secondo
la giurisprudenza federale riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di
un rifiuto esplicito dell’occupazione, il comportamento dell’assicurato deve
essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
D’altra parte, come
giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.3), l’occupazione
in questione era adeguata sia per quanto riguarda la capacità dell’assicurata
(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b LADI), vista la formazione di infermiera e
l’attività lavorativa precedente, sia per la distanza fra il luogo di domicilio
(__________) e il posto di lavoro (__________), (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f
LADI).
L’occupazione avrebbe dunque
dovuto essere accettata dall’assicurata.
Siccome la ricorrente ha
rifiutato un’occupazione adeguata, a ragione, la Sezione del lavoro l’ha
sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI.
Anche l’entità della
sanzione (28 giorni di sospensione) per colpa di media gravità risulta
proporzionata.
In tale contesto si ricorda,
peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il
margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo
2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto
2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato
dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA
38.2011.84
del 6 febbraio 2012).
La decisione su
opposizione del 29 settembre 2017 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti