38.2017.83
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19 febbraio 2018Italiano54 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.83
RS
Lugano
19 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 17 marzo 2017 (cfr. doc. 18/1) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a
beneficiare di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2016, in
quanto, da una parte, l’assicurata non risiede in Svizzera, dall’altra, deve
essere considerata una vera lavoratrice frontaliera (cfr. doc. A).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, chiedendo il riconoscimento delle indennità di disoccupazione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha
segnatamente addotto:
" (…)
3. nella presente vertenza, la Sezione del
lavoro ha considerato la ricorrente quale vera frontaliera la quale deve
pertanto richiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo paese di
residenza, ovvero l’Italia.
Difatti ella in quel Paese vi ha i
familiari (la mamma, il figlio e un fratello) e vi ha mantenuto la residenza. A
tale conclusione la Sezione del lavoro è giunta dopo l’iscrizione in
disoccupazione, allorquando la ricorrente aveva presentato un certificato
redatto da un medico italiano.
Su questo punto la ricorrente ha già avuto
modo di indicare i motivi per i quali si era rivolta ad un medico italiano.
Difatti, non avendo familiari stretti a __________ che potessero assisterla nel
delicato momento dell’infortunio e nelle fasi successive, la ricorrente si è
rivolta per aiuto ai familiari e di conseguenza si è rivolta ad un medico italiano.
Tale circostanza, tuttavia, non può
condurre alla conclusione per cui la ricorrente debba essere considerata una
vera frontaliera. Sono esigenze pratiche che l’hanno condotta a richiedere
l’assistenza dei familiari e non tanto l’assenza di una rete di conoscenze in
Ticino, difficilmente attivabile in circostanze simili. Appare evidente infatti
che colui che ha bisogno di una qualche forma di assistenza dal punto di vista
fisico, si rivolga in primis ai propri familiari, piuttosto che a conoscenti o
ad amici.
Il fatto poi che nel tempo libero dal
lavoro si recasse in Italia a rendere visita ai familiari, non comporta la
perdita della residenza effettiva in Svizzera. Difatti non sembra emergere il
fatto che tale comportamento avesse il carattere di continuità e di
sistematicità . Dagli atti emerge infatti la circostanza che la ricorrente vive
costantemente a __________ e che si reca nei giorni di riposo a far visita ai
familiari. Ciò non conduce tuttavia a ritenere che l’opponente si recasse
sistematicamente in Italia, ogni volta che aveva i giorni liberi. Non a caso la
ricorrente ha dichiarato che in via normale vive a __________. Ovvero la
normalità è la vita trascorsa a __________, l’eccezione è rappresentata dalle
visite, svolte nel tempo libero, ai propri familiari in Italia. Ciò che sta a
significare il fatto che il centro degli interessi della ricorrente è __________,
il Ticino, la Svizzera e non l’Italia.
Dagli atti emerge dunque il fatto che la
ricorrente dispone di una residenza effettiva in Svizzera e ha dunque diritto
di percepire le indennità dell’assicurazione in questo Paese. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 4
dicembre 2017 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa, rilevando
in particolare:
" (…)
Diversamente da quanto sostenuto dalla
controparte riguardo alla circostanza di recarsi in Italia per farsi assistere
dai propri familiari a seguito dell’infortunio, si sottolinea che il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (in seguito: TCA), nel caso di un assicurato che,
a seguito di un infortunio era rimasto nel proprio Paese d’origine presso la
madre per farsi assistere, ha stabilito che questa circostanza assume
un’importanza rilevante per la determinazione del centro degli interessi (STCA
38.2015.49 del 18 aprile 2016, attualmente non pubblicata).
Riguardo al tentativo della controparte di dare
un senso diverso alle affermazioni relative ai rientri in Italia
dell’assicurata, segnatamente che i rientri rappresentano un’eccezione, si
precisa che le medesime risultano sufficientemente chiare, escludendo ogni
margine d’interpretazione (cfr. lettera 16 febbraio 2017 doc. 10: “vado in
Italia nei giorni di riposo lavorativo”). (…)” (Doc. III)
1.4. La parte ricorrente, il 18
dicembre 2017, si è riconfermata nella tesi di diritto, nelle allegazioni e
nelle conclusioni formulate in sede di ricorso, ribadendo la propria richiesta
di accoglimento di quest’ultimo (cfr. doc. V).
1.5. Copia del doc. V è stata
inviata per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se la ricorrente abbia diritto oppure no a
indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2016.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro
delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni
professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti.
La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue
sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione
sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017).
In una sentenza 8C_592/2015
del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale
federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha
sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017
del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente
inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile
2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero,
argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni
per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato
la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato
aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a
Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in
Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano
in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione
erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso
di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava
nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio
domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come
anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il
centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle
relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il
ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.
1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso
dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente
di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i
quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.
Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni
si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli
frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare
più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta
in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.43 del 25 ottobre 2017.
2.2. Nella presente evenienza questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.).
La nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
RI 1 (__________ 1956), di
nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 15
luglio 2014 e valido fino al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 10/10), dopo alcune
precedenti esperienze professionali in Ticino, dal 2000 ha lavorato nel settore
alberghiero quale cameriera ai piani, cameriera e aiuto cucina. In particolare
dal mese di agosto 2014 è attiva presso l’__________ di __________ in qualità
di aiuto cucina in virtù di contratti di durata determinata (a tempo pieno dal
1° agosto al 31 ottobre 2014, dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, dal 1° marzo al
31 ottobre 2016; cfr. doc. 5).
Dal 1° luglio 2015
l’assicurata svolge pure lavori di portineria in uno stabile di __________ per
un salario lordo mensile di fr. 266.65 (cfr. doc. 8/6; 7).
La ricorrente si è
iscritta in disoccupazione il 21 ottobre 2016 con effetto dal 1° novembre 2016
(cfr. doc. 2).
Il 2 novembre 2016 la
medesima ha concluso un ulteriore contratto di lavoro quale aiuto cucina presso
l’__________ di __________ per il periodo dal 1° novembre 2016 al 30 marzo 2017,
ma con attività al 50% (cfr. doc. 8/6; 7). L’assicurata è, dunque, parzialmente
senza lavoro ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI.
Nel mese di febbraio 2017
la ricorrente ha subito un infortunio. Nel verbale di Pronto Soccorso allestito
presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________, Ospedale di __________
(__________), il 2 febbraio 2017 è stato indicato che l’assicurata la sera
precedente è caduta riportando la frattura limitante superiore di D12 (cfr.
doc. 8/2).
Inoltre il Dott. __________
di __________, il 3 febbraio 2017, ha certificato che:
" (…)
La Sig.ra RI 1
Residente in via __________
Risulta affetta da frattura vertebrale di
D12 da caduta a terra accidentale
Dichiara di essere ammalata dal 02/02/2017
Necessita di riposo e cure domiciliari fino
al 07/04/2017 compreso s.s.
Data rilascio 02/02/2017” (Doc. 8/1)
La Cassa di disoccupazione
__________, che ha ricevuto il certificato medico del Dott. __________, il 10
febbraio 2017 ha sottoposto il caso dell’insorgente alla Sezione del lavoro per
decidere se l’assicurata sia da ritenere idonea al collocamento e se sì, se è
perché risiede effettivamente in Svizzera (cfr. doc. 8).
Sempre il 10 febbraio 2017
la Sezione del lavoro ha inviato alla ricorrente il seguente scritto invitandola
a formulare eventuali osservazioni:
" (…)
Dalla documentazione in nostro possesso
rileviamo che ha dichiarato di avere subito un infortunio non professionale
nella propria abitazione di __________ (CH). Si è tuttavia recata al Pronto
soccorso di __________ (I) per gli accertamenti del caso.
Secondo il certificato medico del dr. __________
di __________ è residente a __________ in Via __________ (I) e non a __________
(CH), come ha invece dichiarato alla Cassa. (…)” (Doc. 9)
Con lettera pervenuta all’amministrazione
il 17 febbraio 2017 l’assicurata ha indicato:
" (…) vi
comunico che la dimora in Svizzera è a __________ Via __________ mentre la
residenza è in Italia in Via __________ in quanto casa di proprietà congiunta
con mio figlio __________ e mia nuora __________.
Al momento vista la necessità di assistenza
mi trovo presso mia madre e mio fratello a __________ in Via __________ perché
mio figlio e mia nuora lavorano e non possono assistermi adeguatamente.
Comunque in via normale io vivo costantemente
a __________ e vado in Italia nei giorni di riposo lavorativo. (…)” (Doc. 10)
Con ulteriore scritto,
anch’esso pervenuto alla Sezione del lavoro il 17 febbraio 2017, la ricorrente,
relativamente all’infortunio, ha spiegato:
" L’infortunio
è successo verso le 15.00 del 02/02/17 in casa a __________ dopo essere tornata
dal lavoro dall’__________ di __________ verso le 14.00.
Tornata a casa mi sono messa a fare i
lavori domestici e sono scivolata picchiando il sedere e la schiena.
Al momento ho pensato fosse solo la botta
ma poi sentendo pungere al lato sinistro ho chiamato mio fratello che da __________
è venuto a prendermi per portarmi all’ospedale di __________ dove hanno
riscontrato lesione alla D12.
Mi è stato ordinato di mettere busto
ortopedico da tenere giorno e notte poi di fare RSM e dopo 3 settimane rifare
RX e visita ortopedica. Il motivo che sono stata portata a __________ è che io
a __________ vivo sola e non è possibile avere assistenza e pensando di dovere
essere magari ricoverata i miei famigliari possono essere vicini per aiuto,
cosa impossibile se rimango a __________. (…)” (Doc. 10/1
Il 28 febbraio 2017
l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurata come segue:
" (…)
Lei ha precisato che durante la
riabilitazione soggiorna presso l’abitazione di sua madre e di suo fratello a __________
(I-__________), tuttavia normalmente risiede stabilmente a __________ e
soggiorna a __________ (I-__________) unicamente durante i giorni di riposo
lavorativo.
La invitiamo cortesemente a precisare:
- Prima
dell’iscrizione all’URC (01.11.2016), quali erano i giorni di lavoro e i
relativi giorni di riposo?
- Dopo
l’iscrizione all’URC (01.11.2016), quali sono i giorni di lavoro e i relativi
giorni di riposo?
- Ha
sottoscritto il nuovo contratto di lavoro per la stagione pressoi l’__________
di __________? Può trasmetterne una copia?
- Voglia
cortesemente trasmettere copia della conferma d’iscrizione all’A.I.R.E. (…)”
(Doc. 12)
L’insorgente, con scritto
pervenuto alla Sezione del lavoro il 9 marzo 2017, ha risposto:
" (…) le
comunico che i giorni di riposo prima del 1.11.16 lavoravo al 100% e quindi 5
giorni su 7 con 2 giorni di riposo, mentre dopo il 1.11.16 lavoravo al 50% per
5 giorni settimanali con elasticità in base al lavoro. Quindi 2 giorni di
riposo più mezze giornate e fatto anche giorni di ferie scaglionati durante
l’anno sempre in base al bisogno.
Vi allego nuovo contratto di lavoro a partire
dal 1/4/17 al 100% fino al 31/10/17. Per quanto riguarda l’iscrizione
all’A.I.R.E. mi è stato detto che posso non farla avendo la residenza in Italia
e per motivi famigliari non posso toglierla. (…)” (Doc. 13)
L’8 marzo 2017 il Dott. __________
ha nuovamente attestato:
" Certifico
che
La Sig.ra RI 1
Residente in via __________
Risulta affetta da frattura vertebrale di
D12 da caduta a terra accidentale
Necessita di riposo e cure fisiatriche fino
al 10/05/2017 compreso s.c.
Data rilascio 08/04/2017” (Doc. 15)
2.3. Chiamato ora a pronunciarsi
in merito alla fattispecie, questo Tribunale osserva preliminarmente che è la
data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 10 ottobre
2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31
ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF
9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Il TCA evidenzia, poi,
che, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22
maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr.
12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c;
RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.,
non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Al riguardo, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per
prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid.
5.2 pag. 594 seg.)”.
Alla
luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni dell’assicurata
contenute negli scritti pervenuti alla Sezione del lavoro il 17 febbraio,
rispettivamente il 9 marzo 2017 hanno un’importanza decisiva.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201
del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.
5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il
TCA deve dunque concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto
che la ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid.
2.1.
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali dell’insorgente si situa a __________
(provincia di __________), che dista da __________ circa 66 km (cfr. www.viamichelin.ch). In quella località la medesima è
proprietaria di una casa congiuntamente al figlio (nato nel 1980; cfr. doc. 5)
e alla nuora (cfr. doc. 10).
A __________, che dista
peraltro 6 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch),
abitano sua madre e suo fratello (cfr. doc. 10).
Con i familiari menzionati
l’assicurata intrattiene peraltro delle ottime e strette relazioni, visto che
quando ha subito l’infortunio nel febbraio 2017 a __________ non ha chiamato eventuali
amici o conoscenti residenti in Ticino, bensì il fratello che l’ha condotta al
Pronto soccorso di __________. In seguito quest’ultimo e la madre l’hanno
ospitata a __________, ritenuto, come specificato dalla ricorrente, che il figlio
e la nuora lavorano, per cui non avrebbero potuto provvedere a lei nella
maniera adeguata (cfr. doc. 10).
Al riguardo cfr. STCA
38.2015.49 del 18 aprile 2016, menzionata dalla Sezione del lavoro nella
risposta di causa (cfr. doc. III; consid. 1.3.), in cui è stato deciso che un
assicurato aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Contestualmente il TCA ha indicato che “(…) le dichiarazioni contenute nel
verbale del 13 marzo 2015, sottoscritto dall'assicurato, e in particolare
quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato un’attività
lucrativa sia dopo l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal
lunedì al venerdì e soggiornava regolarmente in Italia il fine settimana,
mentre dopo l’infortunio del 18 gennaio 2015, nel periodo in cui non poteva
stare seduto, né guidare, si è stabilito presso l’abitazione di sua madre a X.,
provincia di Y., assumono pertanto un'importanza decisiva.”
È, inoltre, utile rilevare
che il Dott. __________ di __________ che ha visitato la ricorrente nel
febbraio 2017 e nell’aprile 2017 ha indicato che la medesima è residente a __________
(cfr. doc. 8/1; 15).
La ricorrente in Ticino, e
meglio a __________, dispone sì di un appartamento di 2 locali (58,50 m2) per
una pigione di fr. 600.-- mensili (cfr. doc. 10/12), tuttavia la medesima ha affermato
nel febbraio/marzo 2017 di vivere a __________ ma di recarsi in Italia nei
giorni di riposo lavorativo, sempre corrispondenti sia quando lavorava al 100%
prima della disoccupazione che in seguito allorché era impiegata al 50% (su
cinque giorni), a due giorni settimanali (cfr. doc. 10; 13).
In proposito giova
sottolineare che l’assicurata, precisando alla Sezione del lavoro quali fossero
Fatti
i suoi giorni di lavoro e di riposo, non ha minimamente contestato la premessa
formulata dall’amministrazione, ossia che “(…) normalmente risiede
stabilmente a __________ e soggiorna a __________ (I-__________) unicamente
durante i giorni di riposo lavorativo” (cfr. doc. 12; 13).
Nemmeno va dimenticato che
in relazione al suo mancato annuncio all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE) la ricorrente ha asserito di poter non iscriversi, avendo la
residenza in Italia, e che per motivi famigliari non può togliere quest’ultima
(cfr. doc. 13).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI non è in concreto realizzato.
2.4. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi
due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C
290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V
590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.
Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento
(“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o
ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello
Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova
in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 186/2017 del 1°
settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce
a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel,
points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe argomentazioni
il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15
giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della
Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in
particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che
con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Considerandi
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione
per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera
dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una
sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere
rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere
considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.
Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che
si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso
frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso
un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,
come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,
5.3
e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza
citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento
dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.5
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i
lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto
di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle
sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2
dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono
stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39
del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto
lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B
dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva
una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto
di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel
dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,
inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
Neppure è
stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del
18.
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte
non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato
considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa
pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la
tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i
rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,
poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni
caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva
della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;
STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del
23.
novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169.
(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione
ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12
giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di
proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.
rispettivamente in Provincia di Y..
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che
l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una
procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato
trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando
nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del
ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo
occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali.
In una
sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in
presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni
quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,
lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di
contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.6
Nella presente
fattispecie l’assicurata ha dichiarato, nel mese di febbraio 2017, di vivere a __________
e di andare in Italia nei giorni di riposo lavorativo (cfr. doc. 10),
corrispondenti, come indicato dalla stessa nel marzo 2017, a due giorni alla
settimana (cfr. doc. 13).
Il TCA non
ignora che il rappresentante dell’insorgente nell’opposizione e nel ricorso ha
fatto valere che “il fatto poi che nel tempo libero dal lavoro
si recasse in Italia a rendere visita ai familiari, non comporta la perdita
della residenza effettiva in Svizzera. Difatti non sembra emergere il fatto che
tale comportamento avesse il carattere di continuità e di sistematicità. Dagli
atti emerge infatti la circostanza che la ricorrente vive costantemente a __________
e che si reca nei giorni di riposo a far visita ai familiari. Ciò non
conduce tuttavia a ritenere che l’opponente si recasse sistematicamente in
Italia, ogni volta che aveva i giorni liberi.” (cfr. doc. 18; I).
Tuttavia la ricorrente,
come visto (cfr. consid. 2.2.), nel marzo 2017 rispondendo al quesito della
Sezione del lavoro in merito a quali fossero i suoi giorni di lavoro e di
riposo, non ha sollevato alcuna obiezione circa l’affermazione dell’amministrazione
secondo cui “(…) normalmente risiede stabilmente a __________ e soggiorna a __________
(I-__________) unicamente durante i giorni di riposo lavorativo” (cfr. doc.
12; 13). Più precisamente l’insorgente, in quell’occasione, non ha specificato
che la frase della Sezione del lavoro non era da intendersi che si
recava in Italia ogni volta che aveva dei giorni di riposo.
In simili condizioni, questo
Tribunale, considerato il principio della priorità della dichiarazione
della prima ora che prevede che, in presenza di due diverse versioni, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato in
prima battuta, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. consid. 2.3.)
e in applicazione del criterio della probabilità preponderante
(cfr. consid. 2.3.), ritiene che il rientro dell’assicurata in Italia avvenisse
di regola una volta alla settimana (cfr. STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, riprodotta al consid. 2.3. in fine; STCA
38.2017.53
del 14 dicembre 2017 consid. 2.4.).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, la ricorrente deve essere considerata una
frontaliera vera, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in
Italia.
Va, infine, rilevato che,
anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva ogni settimana,
la conclusione non cambierebbe.
L’insorgente, infatti, visto,
da un lato, che ai sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione risiede in
Italia non lontano dal confine svizzero, e meglio in provincia di Varese (cfr.
consid. 2.3.), dall’altro, che era occupata professionalmente cinque giorni alla
settimana con due di libero (cfr. doc. 13), non era impedita a rientrare
regolarmente in Italia.
Di conseguenza la medesima
non può essere qualificata come falsa frontaliera, analogamente a quanto
stabilito da questa Corte nelle STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.
2.5
; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e
diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA
38.2015.39
del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.5.).
Anche da questo profilo
dunque, va negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione.
Come già sottolineato dal
TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178.
In
tale contesto il TCA ricorda inoltre che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017.
consid. 4.2).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 deve essere confermata.
2.7
A titolo abbondanziale va
segnalato che in una sentenza C-655/13 del 5 febbraio 2015 nella causa Mertens,
la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale non esige che il lavoratore
continui ad esercitare la propria attività lucrativa nella stessa impresa nella
quale lavorava a tempo pieno (per un commento di questa sentenza, cfr. Europe. Actualité du droit de l’Union européenne. Ed. Lexis Nexis, Rivista
mensile, aprile 2015, pag. 21).
B.
Kahil-Wolff, citando questa recente sentenza, sottolinea che “la notion de
chômage partiel inclut des situations de travail a temps partiel” (cfr. “La
coordination européenne des systemes nationaux de sécurité sociale” in Soziale
Sicherheit / Sécurité sociale, Ed Helbing Lichtenhahn 2016 pag. 233 n. 90) e
che “à noter qu’une personne qui travaille encore à temps partiel n’est pas au
chômage complet et échappe à la règle redoutée” (cfr. “Le Réglement UE
465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales”, in SZS/RSAS 2015, pag. 438 seg. (n.
2.
pag. 443)).
Come ricordato anche dalla
SECO (cfr. consid. 1.5), il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di
disoccupazione parziale nel contesto del diritto internazionale non
corrispondeva in precedenza a quella dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI bensì a
quella di lavoro ridotto secondo gli art. 31 seg. LADI (cfr. DTF 133 V 137
consid. 7.3 pag. 146-147:
" Nach Gemeinschaftsrecht bedeutet Vollarbeitslosigkeit einen
Erwerbsausfall infolge Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Teilarbeitslosigkeit
einen vorübergehenden Arbeitsausfall bei andauerndem Arbeitsverhältnis, insbesondere
bei Kurzarbeit (IMHOF, a.a.O., S. 53; EICHENHOFE, a.a.O., N. 5 zu Art. 71 der
Verordnung Nr. 1408/71).“
La
nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la quale
sebbene riferita al Regolamento (CEE) 1408/71 vale pure nel contesto del
Regolamento (CE) 883/2004; cfr. STF 8C_602/2015 del 7 gennaio 2016, consid.
1.3.3
), è ininfluente per la presente vertenza (cfr. per un caso analogo la
STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016).
Essa apporta infatti una
modifica sostanziale, rispetto all’interpretazione precedente, che potrebbe
peraltro avere pesanti effetti finanziari sull’assicurazione contro la
disoccupazione per cui non può essere ritenuta vincolante per la Svizzera (cfr.
art. 16 cpv. 2 ALC; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 6.3.3. -
6.5.2
; STF 2C_716/2014 del 26 novembre 2015 consid. 3.1 - 3.2; DTF 133 V 367
consid. 8.2 pag. 373; DTF 132 V 423 consid. 9.2 pag. 437; Borella/Grisanti, “La
rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
per il giudice svizzero nell’applicazione dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone” in: Corti/Mini/Postizzi [a cura di], Diritto senza
devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 205
segg.; J. Racine, “Der Einfluss des Europäischen Gerichtshof auf die Schweiz”
in plädoyer 6/15 pag. 41 seg.; M. Oesch, “Der Einfluss des EU-Rechts auf die
Schweiz – von Gerichtsdolmetschern, Gerichtsgutachtern und Notaren”, in SJZ
2016.
pag. 53 segg. (55-56)).
Spetterà al Comitato misto
stabilire se e quando tale giurisprudenza verrà semmai in futuro recepita nel
nostro paese (cfr. art. 16 cpv. 2 terza frase ALC, Borella/Grisanti, op.cit.,
pag. 212; B. Kahil-Wolff, op.cit., in SBVR pag. 236 n. 37; DTF 141 V 530
consid. 7.4.3 pag. 544).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2016.64
del 13 marzo 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016
consid. 2.6.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti