38.2017.84
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20 febbraio 2018Italiano29 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.84
dc/sc
Lugano
20 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
1.1. Con decisione su opposizione
del 20 ottobre 2017 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 15 settembre
2017 (cfr. doc. 17-18) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non
avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione:
" (…)
3. Nell'evenienza
concreta emerge che l'opponente è stata impiegata presso la ditta __________ di
__________ dal 01 aprile 2017 al 02 agosto 2017 in qualità di cantabile.
Nell'opposizione del 03 ottobre 2017
la Signora RI 1 contesta le conclusioni della Cassa.
4. La Cassa
prende atto delle osservazioni formulate dall'opponente, ma ribadisce come la
stessa non abbia intrapreso passi sufficientemente appropriati a tutela dei
suoi interessi salariali. La Cassa rileva come l'opponente, all'inizio
dell'attività lavorativa avvenuta il 01 aprile 2017. era già a conoscenza delle
problematiche della società. Infatti già il marito vantava notevoli crediti
salariali nei confronti della società senza che gli stessi fossero poi saldati.
Pertanto la situazione particolare della società ed il rischio di non vedersi
riconoscere il diritto al salario erano già conosciute all'opponente ancora
prima di iniziare l'attività lavorativa il giorno 01 aprile 2017. Detto ciò,
mal si comprende che, con dette premesse, anche durante l'attività lavorativa
la Signora RI 1 abbia unicamente in data 17 agosto 2017 sollecitato, tramite
scritto raccomandato a mano, il versamento dei salari arretrati.
La Cassa ritiene quindi che la Signora
RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi diritti ed abbia pertanto
disatteso l'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI, con
conseguente perdita del diritto a beneficiare della prestazione richiesta. (…)”
(Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza ritenendo
che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:
" (…)
Del resto, la signora RI 1 non nega che sapeva che la ditta aveva
problemi di liquidità (e del resto era stata assunta quale contabile, con
conseguente accesso ai conti), ma ovviamente non era al corrente delle
strategie della ditta.
Va però pure detto che, in quel periodo, la __________ si avvaleva
di uno specialista, sig. __________ (che si chiede di sentire quale testimone),
il quale aveva il compito di ristrutturare l'azienda (e anche di cercare
interessati all'acquisto della stessa), e che le prospettive erano buone.
Oltretutto la signora RI 1 conosceva la società da diversi anni, e
pertanto si era fidata delle rassicurazioni della ditta circa il pagamento del
suo salario (e meglio delle rassicurazioni ricevute nelle diverse occasioni in
cui, oralmente, aveva sollecitato il pagamento del salario dovuto (e ciò
all'amministratrice sig.ra __________, anche alla presenza della sig.ra __________,
segretaria delle risorse umane, che si chiede vengano sentite quali testimoni).
La signora RI 1 veniva sempre rassicurata di non preoccuparsi, e
che era solo questione di tempo.
E va detto che in effetti la __________ aveva diverse commesse per
lavori acquisiti, e quindi con concrete prospettive di lavoro e di incasso per
il futuro (come risulta dalla documentazione della ditta, alla quale la signora
RI 1, in quanto contabile, aveva accesso, documentazione che si richiama
espressamente dal competente Ufficio Fallimenti, e che la Cassa Disoccupazione
non ha minimamente considerato).
Senza contare il fatto che la qui ricorrente conosceva il datore
di lavoro in quanto nel passato, e meglio nel corso del 2012, la società __________
(società di cui la qui ricorrente era gerente) ha lavorato per la __________,
fatturando le proprie prestazioni ed incassando puntualmente il dovuto.
La signora RI 1 non aveva quindi motivo per dubitare della loro
correttezza. Ora si accorge di essere stata raggirata.
L'insieme delle circostante non conduce quindi di certo ad
ammettere una grave negligenza da parte della signora RI 1, che semmai può
essere qualificata di lieve. In seguito del resto, ha agito rapidamente.
Quanto alla questione del marito __________, si precisa che
durante la sua attività per la __________ egli aveva ricevuto diversi acconti
sui salari.
Non solo ma il signor __________ (e la signora RI 1) avevano dato
mandato alla __________ di fornire gli infissi per la loro abitazione a __________,
e quindi eventuali scoperti avrebbero comunque potuto essere compensati con il
costo dei lavori appaltati (di cui comunque non era stato quantificato
esattamente l'importo, ma non si trattava comunque di bagatelle). Dal momento
in cui i signori RI 1 hanno ricevuto da parte della ditta la fattura per CHF
10'417.-- (doc. B), il marito ha iniziato ad inviare i solleciti di pagamento.
Inoltre va pure detto parecchi dipendenti sono stati pagati dalla
Cassa di Disoccupazione senza che, apparentemente, essi abbiano operato verso
il datore di lavoro in modo più determinato rispetto alla qui ricorrente, anzi.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7
dicembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando che
l’assicurata avrebbe dovuto maggiormente tutelare i suoi interessi salariali e
sottolinea che:
" (…)
Si rileva come la qui ricorrente era ampiamente a conoscenza delle
difficoltà della società ancora prima di iniziare l'attività lavorativa in data
01 aprile 2017. Infatti già il marito vantava, nei confronti di detta società,
notevoli crediti salariali mai saldati. Orbene, la Signora RI 1 ha pertanto
deciso, pur a conoscenza dei notevoli crediti salariali (e mai pagati) vantati
dal marito, di iniziare comunque a lavorare per la società. Così facendo si è
assunta il grande rischio di non vedersi riconoscere il pagamento del salario,
fatto poi questo avvenuto. Oltre a ciò, malgrado tutti i precedenti sopra
menzionati, la signora RI 1 ha comunque lavorato fino al 02 agosto 2017 senza
mai percepire il salario. La prima rivendicazione salariale è stata inoltrata
unicamente il giorno 17 agosto 2017. (Doc. III)
1.4. L’11 dicembre 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 18 dicembre 2017 il
rappresentante dell’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" (…)
Quali mezzi di prova, richiedo l'audizione delle seguenti persone,
già indicate nel ricorso e per i motivi indicati nello stesso:
__________
__________
__________ (già direttore della società, e che pure lui era a
conoscenza delle richieste di pagamento della signora RI 1, in quanto presente
al momento in cui la signora RI 1 sollecitava il pagamento del salario).
Mi riservo inoltre di comunicare l'indirizzo del sig. __________.
Chiedo quindi una proroga fino al prossimo 15 gennaio 2018 per presentare i
nominativi e gli indirizzi.
Preciso peraltro che la mia cliente ha sempre rivendicato il
pagamento del suo salario, anche se oralmente ma comunque in modo sistematico
(con testimoni presenti). La risposta era sempre la stessa: "appena
possiamo ti paghiamo. I sindacati ci impediscono di agire autonomamente, dicono
che i dipendenti devono essere trattati tutti alla stessa stregua".
La mia cliente invoca inoltre una disparità di trattamento per il
fatto che altri dipendenti (affiliati a dei sindacati), pur essendo intervenuti
in maniera molto limitata per rivendicare i salari (e fra l'altro senza agire
esecutivamente), sono stati messi al beneficio delle prestazioni LADI. Si
chiede che la parte avversa prenda posizione su questa osservazione, che si
chiede venga appurata.” (Doc. V)
Il 9 gennaio 2018 il
patrocinatore dell’assicurata ha ancora rilevato:
" (…)
A complemento della mia richiesta di mezzi di prova, chiedo che
venga sentito, ad esempio, il signor __________, (o che comunque venga assunto
il suo incarto da parte della resistente, come pure quello degli altri
dipendenti). In effetti il signor __________) si era licenziato con effetto
31.12.2016, vantando anche lui con un credito salariale nei confronti del
datore di lavoro. In data 01,04.2017 è poi stato riassunto fino al
fallimento. Orbene, malgrado vantasse dei crediti salariali non pagati, egli ha
ricominciato al lavorare per la stessa azienda, prendendosi quindi pure lui,
semmai, il rischio di non essere pagato. Cosa che è poi effettivamente
accaduta. Tuttavia al signor Romane la Cassa Disoccupazione ha pagato tutti i
crediti salariali. La medesima situazione si è pure verificata con altri
dipendenti, e meglio:
__________________________________________________
Si chiede quindi che, dalla parte resistente, vengano assunti i
relativi incarti. A maggior ragione la mia cliente invoca pure una disparità di
trattamento per il fatto che altri dipendenti (affiliati a dei sindacati), pur
essendo intervenuti in maniera molto limitata per rivendicare i salari (e fra
l'altro senza agire esecutivamente), sono stati messi al beneficio delle
prestazioni LADI." (Doc. VII)
Al riguardo il 16 gennaio
2018 l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
La Cassa non ha osservazioni da aggiungere e riconferma le motivazioni
indicate nella risposta di causa del 07 dicembre 2017. Si chiede dunque che il
ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata
Per quanto concerne l'invocata presunta disparità di trattamento,
che si contesta, la Cassa comunica come le fattispecie per gli altri dossier
siano differenti rispetto alla presente vertenza. In particolare si rileva che
per un assicurato la Cassa non era a conoscenza che lo stesso avesse lavorato
in precedenza presso il medesimo datore di lavoro nei confronti del quale già
vantava arretrati salariali. La Cassa prende tuttavia atto di questo nuovo
elemento. Mentre per gli altri dipendenti, sempre che abbiano fatto domanda di
indennità per insolvenza, la Cassa non evince che vi siano stati periodi
distinti di assunzione.
Rimaniamo a disposizione, nel caso in cui codesto lodevole
Tribunale lo ritenesse necessario, a trasmettere copia dei dossier degli altri
dipendenti.” (Doc. XI)
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che ella ha violato
l’obbligo di ridurre il danno.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».
)
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere
le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.2. La
Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza
che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed
impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8
aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C
260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così
espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
Fatti
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 1° aprile 2017 ha iniziato la sua
attività quale contabile (grado di occupazione: 50%), presso la __________ di __________,
con un salario lordo mensile di fr. 3500.-- (cfr. docc. 25 e 26). Il rapporto
di lavoro è durato fino al 2 agosto 2017.
Sin dall’inizio della sua
attività lucrativa l’assicurata non ha ricevuto alcun salario.
Il 17 luglio 2017
l’assicurata ha inviato alla __________ una raccomandata a mano nella quale ha
rilevato:
" (…)
Ad oggi, nonostante i miei diversi richiami verbali e le assemblee
sindacali svoltesi nel frattempo, non ho ancora ricevuto il saldo del salario
di aprile 2017, il salario di maggio 2017 e giugno 2017, la quota parte
tredicesima 2017, le vacanze e i giorni festivi.
Pertanto, vi invito a versare sul mio conto postale il dovuto entro
e non oltre la fine del mese corrente.
Oltre a quanto sopra vorrei anche avere reali garanzie per il
versamento degli stipendi futuri.
Se entro la data sopra riportata non riceverò nessuna
comunicazione mi vedrò costretta ad adire le vie legali per l'incasso delle
spettanze.” (Doc. 34)
RI 1 ha notificato i suoi
crediti all’Ufficio fallimenti.
Il 3 agosto 2017 l’Ufficio
fallimenti di __________ ha inviato all’assicurata una raccomandata del
seguente tenore:
" Portiamo a
sua conoscenza che, in data 2 agosto 2017 la Pretura del Distretto di __________,
ha pronunciato il fallimento della __________.
Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto
che l'Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le
dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal 2 agosto
2017 è licenziato.
Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di
liquidazione.” (Doc. 30)
Il 4 settembre 2017 RI 1
ha notificato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti per un totale di fr.
24'081.-- (cfr. doc. 22).
Nella sua opposizione del
3 ottobre 2017 la ricorrente ha così giustificato il suo comportamento:
Considerandi
" (…)
Ho iniziato l'attività presso __________, in quanto la società
necessitava di una contabile che potesse seguire la loro contabilità.
La __________, stava attraversando un periodo critico, dovuto a
mancanza di liquidità, ma d'altro canto, aveva commesse di lavori acquisiti, e
pertanto con prospettive di lavoro per il futuro, delle quali ero al corrente
visto che avevo accesso alla contabilità. Alla mia richiesta di pagamento degli
stipendi mensili, l'amministratrice, sig.ra __________, mi ha informata che,
come da disposizione ricevuta dai sindacati __________ e __________, non poteva
pagarmi subito, in quanto non dovevo essere privilegiata nei confronti degli
altri dipendenti, i quali, negli ultimi mesi, ricevevano lo stipendio con un
paio di mesi di ritardo. Ho accettato questa situazione in quanto ero
tranquilla a fronte dei lavori acquisiti di cui ero al corrente.
A metà luglio 2017, dopo i diversi solleciti orali e, visto che il
problema di liquidità sussisteva ancora, ho provveduto ad inoltrare un
sollecito scritto per i miei salari.
A fronte di quanto sopra esposto, respingo la vostra decisione e
chiedo che venga rivalutata la mia situazione accettando la richiesta
d'indennità per insolvenza da me inoltrata in quanto mi ritrovo a non aver
percepito nulla per il lavoro da me svolto.” (Doc. 14)
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi
questo Tribunale ritiene che la Cassa, a ragione, ha negato all’assicurata il
diritto all’indennità per insolvenza.
Infatti, vista la
precedente esperienza vissuta dal marito presso la medesima società (il quale,
in particolare, non ha ottenuto nessun salario negli ultimi mesi del rapporto
di lavoro conclusosi il 28 febbraio 2017, cfr. STCA 38.2017.85 del 9 febbraio
2018), considerato che ella sapeva che altri dipendenti si trovavano nella sua
stessa situazione (salari arretrati da ottenere) e, considerata la sua
professione di contabile che le permetteva di comprendere la gravità dalla
carenza di liquidità, l’insorgente doveva sapere che, iniziando la sua attività
presso quel datore di lavoro il 1° aprile 2017 avrebbe molto probabilmente
rischiato di non ottenere lo stipendio alla fine di ogni mese, ciò che è effettivamente
avvenuto nei quattro mesi di attività.
Del resto la ricorrente
non ha contestato quanto affermato dalla Cassa nella decisione su opposizione
impugnata e nella risposta di causa, e meglio che ella fosse al corrente delle
difficoltà finanziarie della società già prima di iniziare l’attività presso la
SA (cfr. doc. A; III). Al contrario nel ricorso è stato asserito che “(…) la
signora RI 1 non nega che sapeva che la ditta aveva problemi di liquidità (…)”
(cfr. doc. I).
Ella
avrebbe così dovuto immediatamente attivarsi in modo incisivo per ottenere
quanto le spettava (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile 2002; DLA 2007 n. 4 pag.
52.
seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54) e non limitarsi a consegnare una
raccomandata a mano soltanto il 17 luglio 2017 (dopo quasi quattro mesi di
lavoro).
In queste condizioni
l’assicurata ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
2.6
RI 1 sostiene che ad altri
lavoratori nelle sue stesse condizioni la Cassa avrebbe riconosciuto il diritto
all’indennità per insolvenza.
Sul principio
dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza
8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la
qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di
prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di
collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata.
Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero
soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del
diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo
una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche
in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di
esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri
interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca
l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di
volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di
trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando
comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia
effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare
la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid.
3.7
pag. 20; 126 V 390 consid. 6a
pag. 392; 122 II 446 consid. 4a
pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il
diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,
incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione
contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce
di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del
diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente
considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia
stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi -
circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non
conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un
diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla
legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale
diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”
Su questo tema cfr. pure
DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017;
STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF
9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del
20.
gennaio 2003.
Nella presente fattispecie
la Cassa ha negato che la situazione dell’assicurata sia paragonabile a quella
di altri ex dipendenti della ditta (cfr. consid. 1.4) e, in ogni caso,
l’amministrazione non ha introdotto una prassi generalizzata contraria alla
legge.
Questa censura non può
dunque essere accolta, alla luce della giurisprudenza federale citata.
2.7
Il patrocinatore
dell’assicurata ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione di
testimoni e il richiamo dell’incarto di altri assicurati).
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre
2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.8
In conclusione, valutati
tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza
citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza.
La
decisione su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di disoccupazione il 20
ottobre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti