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Decisione

38.2017.84

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20 febbraio 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3. Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 1° aprile 2017 ha iniziato la sua

attività quale contabile (grado di occupazione: 50%), presso la __________ di __________,

con un salario lordo mensile di fr. 3500.-- (cfr. docc. 25 e 26). Il rapporto

di lavoro è durato fino al 2 agosto 2017.

Sin dall’inizio della sua

attività lucrativa l’assicurata non ha ricevuto alcun salario.

Il 17 luglio 2017

l’assicurata ha inviato alla __________ una raccomandata a mano nella quale ha

rilevato:

" (…)

Ad oggi, nonostante i miei diversi richiami verbali e le assemblee

sindacali svoltesi nel frattempo, non ho ancora ricevuto il saldo del salario

di aprile 2017, il salario di maggio 2017 e giugno 2017, la quota parte

tredicesima 2017, le vacanze e i giorni festivi.

Pertanto, vi invito a versare sul mio conto postale il dovuto entro

e non oltre la fine del mese corrente.

Oltre a quanto sopra vorrei anche avere reali garanzie per il

versamento degli stipendi futuri.

Se entro la data sopra riportata non riceverò nessuna

comunicazione mi vedrò costretta ad adire le vie legali per l'incasso delle

spettanze.” (Doc. 34)

RI 1 ha notificato i suoi

crediti all’Ufficio fallimenti.

Il 3 agosto 2017 l’Ufficio

fallimenti di __________ ha inviato all’assicurata una raccomandata del

seguente tenore:

" Portiamo a

sua conoscenza che, in data 2 agosto 2017 la Pretura del Distretto di __________,

ha pronunciato il fallimento della __________.

Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto

che l'Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le

dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal 2 agosto

2017 è licenziato.

Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di

liquidazione.” (Doc. 30)

Il 4 settembre 2017 RI 1

ha notificato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti per un totale di fr.

24'081.-- (cfr. doc. 22).

Nella sua opposizione del

3 ottobre 2017 la ricorrente ha così giustificato il suo comportamento:

Considerandi

" (…)

Ho iniziato l'attività presso __________, in quanto la società

necessitava di una contabile che potesse seguire la loro contabilità.

La __________, stava attraversando un periodo critico, dovuto a

mancanza di liquidità, ma d'altro canto, aveva commesse di lavori acquisiti, e

pertanto con prospettive di lavoro per il futuro, delle quali ero al corrente

visto che avevo accesso alla contabilità. Alla mia richiesta di pagamento degli

stipendi mensili, l'amministratrice, sig.ra __________, mi ha informata che,

come da disposizione ricevuta dai sindacati __________ e __________, non poteva

pagarmi subito, in quanto non dovevo essere privilegiata nei confronti degli

altri dipendenti, i quali, negli ultimi mesi, ricevevano lo stipendio con un

paio di mesi di ritardo. Ho accettato questa situazione in quanto ero

tranquilla a fronte dei lavori acquisiti di cui ero al corrente.

A metà luglio 2017, dopo i diversi solleciti orali e, visto che il

problema di liquidità sussisteva ancora, ho provveduto ad inoltrare un

sollecito scritto per i miei salari.

A fronte di quanto sopra esposto, respingo la vostra decisione e

chiedo che venga rivalutata la mia situazione accettando la richiesta

d'indennità per insolvenza da me inoltrata in quanto mi ritrovo a non aver

percepito nulla per il lavoro da me svolto.” (Doc. 14)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi

questo Tribunale ritiene che la Cassa, a ragione, ha negato all’assicurata il

diritto all’indennità per insolvenza.

Infatti, vista la

precedente esperienza vissuta dal marito presso la medesima società (il quale,

in particolare, non ha ottenuto nessun salario negli ultimi mesi del rapporto

di lavoro conclusosi il 28 febbraio 2017, cfr. STCA 38.2017.85 del 9 febbraio

2018), considerato che ella sapeva che altri dipendenti si trovavano nella sua

stessa situazione (salari arretrati da ottenere) e, considerata la sua

professione di contabile che le permetteva di comprendere la gravità dalla

carenza di liquidità, l’insorgente doveva sapere che, iniziando la sua attività

presso quel datore di lavoro il 1° aprile 2017 avrebbe molto probabilmente

rischiato di non ottenere lo stipendio alla fine di ogni mese, ciò che è effettivamente

avvenuto nei quattro mesi di attività.

Del resto la ricorrente

non ha contestato quanto affermato dalla Cassa nella decisione su opposizione

impugnata e nella risposta di causa, e meglio che ella fosse al corrente delle

difficoltà finanziarie della società già prima di iniziare l’attività presso la

SA (cfr. doc. A; III). Al contrario nel ricorso è stato asserito che “(…) la

signora RI 1 non nega che sapeva che la ditta aveva problemi di liquidità (…)”

(cfr. doc. I).

Ella

avrebbe così dovuto immediatamente attivarsi in modo incisivo per ottenere

quanto le spettava (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile 2002; DLA 2007 n. 4 pag.

52.

seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54) e non limitarsi a consegnare una

raccomandata a mano soltanto il 17 luglio 2017 (dopo quasi quattro mesi di

lavoro).

In queste condizioni

l’assicurata ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

2.6

RI 1 sostiene che ad altri

lavoratori nelle sue stesse condizioni la Cassa avrebbe riconosciuto il diritto

all’indennità per insolvenza.

Sul principio

dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza

8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.

In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la

qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di

prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di

collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata.

Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero

soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del

diritto all'uguaglianza nell'illegalità.

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo

una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche

in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di

esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri

interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca

l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di

volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di

trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando

comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia

effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare

la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid.

3.7

pag. 20; 126 V 390 consid. 6a

pag. 392; 122 II 446 consid. 4a

pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il

diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,

incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione

contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce

di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del

diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente

considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia

stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi -

circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non

conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un

diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla

legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale

diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”

Su questo tema cfr. pure

DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017;

STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF

9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del

20.

gennaio 2003.

Nella presente fattispecie

la Cassa ha negato che la situazione dell’assicurata sia paragonabile a quella

di altri ex dipendenti della ditta (cfr. consid. 1.4) e, in ogni caso,

l’amministrazione non ha introdotto una prassi generalizzata contraria alla

legge.

Questa censura non può

dunque essere accolta, alla luce della giurisprudenza federale citata.

2.7

Il patrocinatore

dell’assicurata ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione di

testimoni e il richiamo dell’incarto di altri assicurati).

Considerato

che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori

prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini

della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre

2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.8

In conclusione, valutati

tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza

citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza.

La

decisione su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di disoccupazione il 20

ottobre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti