38.2017.85
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9 febbraio 2018Italiano29 min
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Incarto
n.
38.2017.85
dc/gm
Lugano
9 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 20 ottobre 2017 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 15 settembre
2017 (cfr. doc. 19-20) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non
avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha
rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione:
" (…)
In data 04 settembre 2017 (documento pervenuto l'08 settembre
2017) l'opponente ha presentato alla Cassa una domanda d'indennità per
insolvenza a far tempo dal 01 novembre 2016.
Egli dichiara d'aver prestato la propria attività lavorativa
presso la ditta __________ di __________ dal 01 gennaio 2016 al 28 febbraio
2017 in qualità di collaboratore amministrativo; rivendica così indennità per
insolvenza pari a CHF 17’332.80 per il lavoro prestato dal 01 novembre 2016 al
28 febbraio 2017.
(…)
La Cassa prende atto delle osservazioni formulate dall'opponente,
ma ribadisce come Io stesso non abbia intrapreso passi sufficientemente
appropriati a tutela dei suoi interessi salariali. La Cassa rileva coma
l'opponente, dall'inizio dell'attività lavorativa avvenuta il 01 gennaio 2016,
non abbia mai ricevuto un salario completo, bensì solo sporadici acconti. Alla
cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data 28 febbraio 2017, il Sig. RI
1 si e limitato ad inoltrare dei solleciti di pagamento a cadenza mensile,
senza per altro intraprendere le vie esecutive.
A mente della Cassa, in considerazione del fatto che durante i 14
mesi di attività lavorativa il Sig. RI 1 non avesse mai percepito un salario
completo (avendo dunque numerose mensilità salariali in arretrato), alla
cessazione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto intervenire in maniera più
incisa contro la società a tutela dei suoi crediti salariali.
La Cassa ritiene quindi che il Sig. RI 1 non abbia
sufficientemente tutelato i suoi diritti ed abbia pertanto disatteso l'obbligo
di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI, con conseguente perdita del
diritto a beneficiare della prestazione richiesta. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza ritenendo
che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno e rileva in
particolare:
" (…)
Va detto che il qui ricorrente non sapeva che la ditta aveva
problemi di liquidità, e va detto che il signor RI 1 conosceva comunque la
società da diversi anni, e pertanto di era fidato delle rassicurazioni della
ditta circa il pagamento del suo salario (e meglio delle rassicurazioni
ricevere nelle occasioni in cui, oralmente, ha sollecitato il pagamento del
salario dovuto, all'amministratrice sig.ra __________, che si chiede venga
sentita quale testimone).
Del resto il qui ricorrente conosceva il datore di lavoro in
quanto nel 2012, la __________ (società di cui la moglie del qui ricorrente era
gerente) ha lavorato per la __________, fatturando ed incassando puntualmente.
Senza poi contare il fatto che __________ aveva diverse commesse
per lavori acquisiti, e quindi con concrete prospettive di lavoro per il futuro
(come risulta dalla documentazione della ditta).
Il signor RI 1 non aveva quindi motivo per dubitare della loro
correttezza. Ora si accorge di essere stato raggirato. L'insieme delle
circostante non conduce quindi di certo ad ammettere una grave negligenza da
parte del signor RI 1, che semmai può essere qualificata di lieve.
Va del resto detto che il signor RI 1 (e la signora __________)
avevano dato mandato alla __________ di fornire gli infissi per la loro
abitazione a __________, e quindi eventuali scoperti avrebbero comunque potuto
essere compensati con il costo dei lavori appaltati (di cui comunque non era
stato quantificato esattamente l'importo, ma non si trattava comunque di
bagatelle). Dal momento in cui i signori RI 1 hanno ricevuto da parte della
ditta la fattura per CHF 10'417.-- (doc. B), il signor RI 1 ha iniziato ad
inviare i solleciti di pagamento, che sono stati diversi e continui. Del resto
non si ritiene nemmeno che, se il signor RI 1 avesse inviato dei precetti
esecutivi, la situazione sarebbe cambiata.
Si precisa pure che, dopo la fattura di cui al doc. B, e visto che
vie erano ancora da eseguire dei lavori nell'abitazione, anche onde ridurre il
più presto possibile l'ammontare del salario scoperto il signor RI 1 aveva
deciso di chiedere alla società un'offerta per detti lavori. A giugno 2017 si
era in effetti presentato a casa del signor RI 1 un incaricato della società
(salvo errore il sig. __________) ma l'offerta, nuovamente sollecitata in
seguito, non è mai giunta.
Inoltre va pure detto parecchi dipendenti sono stati pagati dalla
Cassa di Disoccupazione senza che, apparentemente, essi abbiano operato verso
il datore di lavoro in modo più determinato rispetto alla qui ricorrente, anzi.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7
dicembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto
segue:
" (…)
2. Il Sig. RI 1
ha svolto la propria attività lavorativa dal 01 gennaio 2016 al 28 febbraio
2017. Durante tutto il periodo di lavoro, pari a 14 mesi, non ha mai percepito
un salario mensile completo, ma bensì solo sporadici acconti. Ha proceduto a
tutelare i suoi interessi salariali, dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
tramite dei solleciti di pagamento a cadenza mensile, ma per altro senza mai
intraprendere le vie esecutive.
3. In virtù
dell'art. 55 cpv. 1 LADI, il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la Cassa gli comunichi di
averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni
modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Nell'ambito della riduzione del
danno, l'assicurato deve fare tutto il possibile per salvaguardare i propri
diritti salariali. Durante il rapporto di lavoro, l'assicurato deve, in maniera
chiara ed inequivocabile, far valere i propri crediti salariali. Egli deve
adoperarsi ancor di più se si tratta di importanti importi e vi è quindi da
prevedere una notevole perdita salariale (STF del 6 febbraio 2006, C 270/05;
STF del 20 luglio 2005, C 264/04; STF del 14 ottobre 2004, C 114/04 e STF del 4
luglio 2002, C 33/02)".
A mente della Cassa, in base a quanto
esposto in precedenza, il Sig. RI 1 avrebbe dovuto maggiormente tutelare i suoi
interessi salariali. (…)” (Doc. III)
1.4. L’11 dicembre 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 15 dicembre 2017 il
rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" (…)
Quali mezzi di prova, richiedo l'audizione delle seguenti persone,
già indicate nel ricorso e per i motivi indicati nello stesso:
__________
__________
Preciso peraltro che il mio cliente ha sempre rivendicato il
pagamento del suo salario, sia oralmente che per iscritto.
Si riconferma che c'erano in sospeso i lavori in compensazione,
che per accorso e sarebbero stati compensati, in parte, con lo stipendio. E'
per questo motivo che venivano pagati solo degli acconti.
Il mio cliente invoca inoltre una disparità di trattamento per il
fatto che altri dipendenti (affiliati a dei sindacati), pur essendo intervenuti
in maniera molto limitata per rivendicare i salari (e fra l'altro senza agire
esecutivamente), sono stati messi al beneficio delle prestazioni LADI. Si
chiede che la parte avversa prenda posizione su questa osservazione, che si
chiede venga appurata.” (Doc. V)
Il 4 gennaio 2018
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
La Cassa non ha osservazioni da aggiungere e riconferma le
motivazioni indicate nella risposta di causa del 07 dicembre 2017. Si chiede
dunque che il ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata.
Per quanto concerne l'invocata presunta disparità di trattamento,
che si contesta, la Cassa rimane a disposizione, nel caso in cui codesto
lodevole Tribunale lo ritenesse necessario, a trasmettere copia dei dossier
degli altri dipendenti.” (Doc. VII)
Il 9 gennaio 2018 il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto l’assunzione degli incarti relativi ad
altri dipendenti, rilevando:
" (…)
Si chiede quindi la produzione di detti incarti.
Del resto, ed a complemento della mia richiesta di mezzi di prova,
chiedo che venga sentito, ad esempio, il signor __________ (o che comunque
venga assunto il suo incarto da parte della resistente, come pure quello degli
altri dipendenti). In effetti il signor __________ si era licenziato con
effetto 31.12.2016, vantando anche lui con un credito salariale nei
confronti del datore di lavoro. In data 01.04.2017 è poi stato riassunto
fino al fallimento. Orbene, malgrado vantasse dei crediti salariali non pagati,
egli ha ricominciato al lavorare per la stessa azienda, prendendosi quindi pure
lui, semmai, il rischio di non essere pagato. Cosa che è poi effettivamente
accaduta. Tuttavia al signor __________ la Cassa Disoccupazione ha pagato tutti
Fatti
i crediti salariali.
La medesima situazione si è pure verificata con altri dipendenti,
e meglio:
__________________________________________________
Si chiede quindi che, dalla parte resistente, vengano assunti i
relativi incarti.
A maggior ragione il mio cliente invoca pure una disparità di
trattamento per il fatto che altri dipendenti (affiliati a dei sindacati), pur
essendo intervenuti in maniera molto limitata per rivendicare i salari (e fra
l'altro senza agire esecutivamente), sono stati messi al beneficio delle
prestazioni LADI.” (Doc. IX)
Al riguardo il 16 gennaio
2018 la Cassa ha rilevato:
" (…)
Per quanto concerne l'invocata presunta disparità di trattamento,
che si contesta, la Cassa comunica come le fattispecie per gli altri dossier siano
differenti rispetto alla presente vertenza. In particolare si rileva che per un
assicurato la Cassa non era a conoscenza che lo stesso avesse lavorato in
precedenza presso il medesimo datore di lavoro nei confronti del quale già
vantava arretrati salariali. La Cassa prende tuttavia atto di questo nuovo
elemento. Mentre per gli altri dipendenti, sempre che abbiano fatto domanda di
indennità per insolvenza, la Cassa non evince che vi siano stati periodi
distinti di assunzione.
Rimaniamo a disposizione, nel caso in cui codesto lodevole
Tribunale lo ritenesse necessario, a trasmettere copia dei dossier degli altri
dipendenti.” (Doc. XI)
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto
a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che egli ha violato l’obbligo
di ridurre il danno.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012
del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato
l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di
sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».
)
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.2
La
Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così
espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3
Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1
; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379.
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117.
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 il 1° gennaio 2016 ha iniziato la sua
attività quale collaboratore amministrativo presso la __________ di __________,
con un salario lordo mensile di fr. 4'000.-- (cfr. docc. 28 e 22-23).
Già alla conclusione del
primo mese di lavoro il ricorrente non ha ricevuto lo stipendio pattuito ma
soltanto un acconto di fr. 1'500.- (cfr. ricevuta del 12 febbraio 2016, doc.
36).
Ciò è avvenuto pure per i
mesi di marzo (cfr. ricevuta del 12 aprile 2016, doc. 37) maggio (cfr. ricevuto
del 21 giugno 2016, doc. 38), giugno (cfr. ricevuta del 25 luglio 2016, doc.
39), agosto (cfr. ricevuta del 29 settembre 2016, doc. 40), settembre (cfr.
ricevuta del 25 ottobre 2016, doc. 41).
Soltanto il 30 novembre
2016.
l’assicurato ha ricevuto fr. 6'000.-- (cfr. doc. 42).
Subito dopo, il 19
dicembre 2016, RI 1 è stato però licenziato per il 28 febbraio 2017 (cfr. doc.
43).
Il 15 marzo 2017 egli ha
rivendicato al datore di lavoro, tramite lettera raccomandata a mano, fr.
36'128.70 di stipendi arretrati, (saldo 2016 e gennaio-febbraio 2017), da
compensare con una fattura di fr. 10'417.90, per un importo complessivo di fr.
25'710.80.
L’assicurato ha chiesto il
versamento di tale somma entro il 31 marzo 2017 (cfr. doc. 44).
Il 18 aprile 2017 il
ricorrente ha ribadito la sua richiesta salariale da versare entro il 30 aprile
2017.
(cfr. doc. 45) e il 25 maggio 2017 (per il 31 maggio 2017, doc. 46) e il
18.
luglio.
In quest’ultima
raccomandata l’assicurato si è così espresso:
" (…)
Pertanto vi invito a versare sul mio conto __________ l’importo di
Frs. 25'710.80 entro e non oltre il prossimo 25 luglio 2017.
Oltre questa data, se non riceverò alcuna comunicazione da parte
vostra, procederò per vie legali all’incasso.” (Doc. 47)
Il 4 settembre 2017 RI 1
ha notificato i suoi crediti all’Ufficio fallimenti per un totale di fr.
35'248.80 (cfr. docv. 33-34).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto
dovutogli dalla la __________ di __________ siano insufficienti e che quindi la
Cassa ha correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato,
che sin dall’inizio del rapporto di lavoro (durato 14 mesi), aveva ricevuto
solo degli acconti e non aveva ottenuto più nulla per gli ultimi mesi di lavoro
(gennaio e febbraio 2017), malgrado gli infruttuosi solleciti per raccomandata,
non ha mai inoltrato una domanda d’esecuzione.
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in
relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al
riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto
2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;
STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
Secondo questo Tribunale una
maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha avuto
ad ottenere il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_749/2016
del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF 8C_850/2016 del 9
marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA 38.2017.28 del 24 maggio
2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017). Non avrebbero comunque dovuto più esserci
esitazioni dopo la conclusione dello stesso (cfr. STCA 38.2017.17 del 10 maggio
2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017).
2.6
L’assicurato sostiene che ad
altri lavoratori nelle sue stesse condizioni la Cassa avrebbe riconosciuto il
diritto all’indennità per insolvenza.
Sul principio
dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza
8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la
qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di
prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di
collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata.
Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero
soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del
diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo
una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche
in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di
esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri
interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca
l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di
volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di
trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando
comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia
effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare
la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid.
3.7
pag. 20; 126 V 390 consid. 6a
pag. 392; 122 II 446 consid. 4a
pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il
diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,
incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito
dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora
per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato
ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata
applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi
singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione
ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella
medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da
quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che
riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”
Su questo tema cfr. pure
DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017;
STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF
9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del
20.
gennaio 2003.
Nella presente fattispecie
la Cassa ha negato che la situazione dell’assicurato sia comparabile a quella
di altri ex dipendenti della ditta (cfr. consid. 1.4) e, in ogni caso,
l’amministrazione non ha introdotto una prassi generalizzata contraria alla
legge.
Questa censura non può
dunque essere accolta, alla luce della giurisprudenza federale citata.
2.7
Il patrocinatore
dell’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (in particolare l’audizione di
testimoni e il richiamo dell’incarto di altri assicurati).
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF
9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.8
In conclusione, valutati
tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza
citata, il ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza per il
periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017.
La
decisione su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di disoccupazione il 20
ottobre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti