38.2017.86
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14 maggio 2018Italiano48 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.86
rs
Lugano
14 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11
settembre 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha negato a RI 1 il diritto
alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2017.
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
L’assicurata ha sottoscritto i seguenti
contratti di lavoro:
dal 01.04.2015 al 15.10.2015 con un salario di fr. 1'800.-- lordi
mensili occupazione 50%
dal 01.04.2016 al 30.09.2016 con un salario di fr. 1'800.-- lordi
mensili occupazione 50%
In data 20.07.2016 la __________ ha proposto all’assicurata un
prolungo del contratto di lavoro per il periodo invernale 2016, e precisamente
dal 01.10.2016 al 31.03.2017. Nel contempo veniva offerto un aumento di salario
a fr. 4'000.-- mensili x 13 mensilità, con lo stesso grado di occupazione.
In data 26.04.2017, la Cassa ha provveduto a richiedere
all’assicurata ulteriori documenti per completare l’incarto, tra cui le prove
documentate del versamento del salario su un conto corrente, la motivazione
dell’aumento di salario da fr. 1'800.-- a fr. 4'000.--.
L’assicurata con lettera del 02.05.2017 ha inviato la
documentazione richiesta.
Da quest’ultimi abbiamo rilevato che il salario è stato versato in
contanti per un periodo e sul conto corrente per un altro periodo, e più
precisamente:
Dal 01.04.2015 al 31.10.2015
04.2015: fr. 1'598.75 netti in contanti in
data 03.05.2015
05.2017 (recte: 2015): fr. 1'598.75 netti in contanti in
data 08.06.2015
06.2017 (recte: 2015): fr. 1'598.75 netti in contanti in
data 02.07.2015
07.2015: fr. 1'598.75 netti in contanti in data 04.08.2015
08.2015: fr. 1'598.75 netti sul conto corrente banca __________ in
data 07.09.2015
09.2015: fr. 1'598.75 netti sul conto corrente banca __________ in
data 28.09.2015
10.2015: fr. 1'598.75 netti sul conto corrente banca __________ in
data 15.10.2015
Dal 01.04.2016 al 31.12.2016
04.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 06.06.2016
05.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 03.07.2016
06.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 03.09.2016
07.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 28.09.2016
08.2016: fr. 3'578.85 netti sul conto corrente banca __________ in
data 29.09.2016
09.2016: fr. 3'347.85 netti sul conto corrente banca __________ in
data 26.10.2016
10.2016: fr. 3'463.35 netti sul conto corrente banca __________ in
data 23.11.2016
11.2016: fr. 3'463.35 netti sul conto corrente banca __________ in
data 02.12.2016
12.2016: fr. 4'458.50 netti sul conto corrente banca __________ in
data 30.01.2017
Dal 01.01.2017 al 31.03.2017
01.2017: fr. 3'465.15 netti in contanti in data 08.02.2017
02.2017: fr. 3'465.15 netti in contanti in data 05.03.2017
03.2017: fr. 4'125.35 netti in contanti in data 31.03.2017
Dall’estratto conto del conto cassa della __________ risulta un
saldo di fr. 11'126.16 al 03.04.2015 e un saldo negativo di - fr. 21'898.20 al
03.09.2015.
Al 31.03.2016 il saldo cassa era di fr. 1'865.45 e al 01.10.2016
un saldo negativo di - fr. 26'943.--. Al 01.01.2017 un saldo di fr. 9'544.45 e
al 31.01.2017 un saldo negativo di fr. 11'055.65.
Per quanto riguarda il pagamento dei salari sul contro, si può
notare che essi sono versati in modo molto irregolare.
Un esempio da rilevare è il versamento in contanti effettuato in
data 28.09.2016 in contanti per il salario di luglio 2016, e il versamento del
29.09.2016 effettuato sul conto bancario per il mese di agosto 2016.
A questo proposito citiamo la Prassi LADI ID B 144-148 che cita: Oltre
ad avere esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve
avere effettivamente percepito il salario convenuto…
La Cassa ritiene che il pagamento dei salari in contanti non sia
stato effettivamente possibile in quanto non vi erano i mezzi finanziari
sufficienti (mancanza di liquidità).
Inoltre per quanto riguarda il periodo di lavoro attestato dal
01.11.2016 al 31.03.2017 esso è inesistente, in quanto come si evince dal
rapporto di Polizia __________ del 08.08.2017, il Ristorante __________
risultava chiuso dal mese di novembre 2016 e non è mai più stato riaperto.
Pur considerando solo i mesi di lavoro in cui l’assicurata ha
ottenuto il versamento del salario su conto, dal 01.08.2015 al 31.10.2015 e dal
01.08.2016 al 30.11.2016, il periodo di contribuzione è di 6 mesi.
Di conseguenza l’assicurata non ha diritto alle indennità di
disoccupazione non raggiungendo 12 mesi di contribuzione nel corso degli ultimi
2 anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione (da 01.04.2015 al
31.03.2017).” (Doc. 5)
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 17 ottobre 2017 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento
della medesima e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
dal 1° aprile 2017.
A sostegno della pretesa
ricorsuale il patrocinatore dell’insorgente, ha dapprima indicato, da un lato,
che la sua assistita si è iscritta in disoccupazione dal 1° aprile 2017 alla
ricerca di un’occupazione al 50%. Dall’altro, che la medesima è stata impiegata
dalla __________, la quale gestiva il Ristorante __________ di __________ dove
svolgeva l’attività di segretaria, prima come stagionale (nel 2015 e 2016) e poi
a tempo determinato dal 1° agosto 2016 al 31 marzo 2017 a seguito di una
proposta del datore di lavoro sottoscritta per accettazione dall’assicurata.
La parte ricorrente ha
addotto che l’insorgente ha ampiamente dimostrato di aver percepito il salario
convenuto nel periodo del prolungamento del contratto di lavoro, producendo
alla Cassa gli estratti conto bancari pertinenti, nonché i fogli cassa completi
di __________ (86 pagine), i quali dimostrano inequivocabilmente il pagamento
in contanti, con relativa causale, dell’importo esatto, al netto delle
trattenute di legge e che la liquidità di cassa era costantemente riportata in
attivo dagli incassi mensili.
Il rappresentante
dell’assicurata, per conto di quest’ultima, ha precisato che la Cassa, anche
volendo ammettere l’applicabilità della Prassi LADI ID/B144 e segg. (benché
abbia comunque indicato che la stessa viola la DTF 131 V 444 pretendendo l’effettiva
percezione del salario e negando in caso contrario il diritto all’indennità di
disoccupazione per mancato adempimento del periodo contributivo), ha accertato
Fatti
i fatti in modo errato, basando la propria decisione sul solo estratto di tre
pagine inizialmente prodotto dall’insorgente (i cui passivi non fanno testo)
anche se successivamente integrato dai fogli cassa completi (86 pagine).
La parte ricorrente ha,
altresì, rilevato che la Sezione del lavoro, nella decisione dell’11 agosto
2017, ha indicato che “dalla documentazione è infatti emerso che
l’assicurata ha lavorato dal 01.04.2016 al 31.03.2017 presso il Ristorante __________
di __________, gestito dalla __________ di __________”, come pure che
risulta il rilascio dell’autorizzazione alla gerenza con cambio da attività
stagionale ad annuale, nonché la lettera del 9 febbraio 2017 della Sezione
polizia amministrativa da cui si evince che il ristorante sarebbe rimasto in
attività almeno fino al 28 febbraio 2017.
L’avv. RA 1, al riguardo,
ha prodotto otto dichiarazioni di avventori del ristorante che attestano di
aver frequentato l’esercizio pubblico nei mesi da novembre 2016 a febbraio 2017
(tra cui il signor __________, municipale di __________ e presidente del CdA di
__________ e Presidente del Comitato di __________), nove fatture di acquisti
di merce nei mesi di novembre – dicembre 2016 e febbraio 2017, due bollettini
di consegna/ricevute del fornitore __________ di novembre 2016.
Inoltre la parte
ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere sentita, in quanto
la Cassa, nonostante la sua richiesta, non le ha trasmesso il rapporto di
polizia dell’8 agosto 2017 e ritiene che lo stesso non sia ammissibile quale
prova alla base della decisione della Cassa.
Infine il patrocinatore
dell’insorgente ha asserito che l’insieme dei documenti presentati dalla sua
assistita portano a concludere, secondo la verosimiglianza preponderante, che
la stessa abbia lavorato fino al 31 marzo 2017 e che il Ristorante __________
fosse attivo, percependo lo stipendio concordato e assolvendo in questo modo il
periodo di contribuzione previsto dagli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI per un
totale di almeno 18 mesi e mezzo entro il termine quadro (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 19
dicembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
Va, in ogni caso, rilevato
che la parte resistente ha evidenziato che il diniego del diritto alle
indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2017 nei confronti dell’insorgente è
dovuto all’assenza di una reale e comprovata attività lavorativa nel periodo da
novembre 2016 a marzo 2017 (cfr. doc. V).
1.4. L’11 gennaio 2018 il
patrocinatore della ricorrente ha presentato, per conto di quest’ultimo, un
atto di replica nel quale ha pure chiesto l’audizione della sua assistita,
nonché del marito quale teste (cfr. doc. IX).
1.5. La Cassa, il 16 gennaio 2018,
ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XI).
1.6. Il doc. XI è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha negato alla ricorrente
il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2017, in
quanto il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto.
2.2
Il TCA rileva innanzitutto
che la parte ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere
sentita, in quanto la Cassa, nonostante la sua richiesta, non le ha trasmesso
il rapporto di polizia dell’8 agosto 2017 citato nella decisione dell’11
settembre 2017 (da cui si evince che il Ristorante __________ risultava chiuso
dal mese di novembre 2016; cfr. doc. 5, I pag. 6).
L'art. 29 cpv. 2 Cost. e
l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 8C_550/2017 del 12
gennaio 2018 consid. 4; STF 8C_100/2014 del 28 aprile 2014 consid. 5.1.; STF
9C_971/2010 del 26 luglio 2011 consid. 3.1.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con
riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione
comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle
possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid.5.1.;
DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza,
la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una
particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La
riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via
eccezionale (cfr. STF 9C_524/2017 del 21 marzo 2018 consid. 3.2.; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 4.2.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Nel caso in esame dagli
atti emerge che il 20 ottobre 2017, dopo l’emanazione della decisione su
opposizione del 17 ottobre 2017, l’allora rappresentante della ricorrente ha domandato
alla Cassa di trasmettergli copia del rapporto di Polizia dell’8 agosto 2017
(cfr. doc. 12).
La Cassa, il 23 ottobre
2017, ha risposto che tale documento andava richiesto direttamente alla
Polizia, in quanto non era autorizzata a inviare rapporti redatti da altre
autorità (cfr. doc. 12).
Il 12 dicembre 2017 la
Cassa ha interpellato la Sezione del lavoro al fine di sapere se vi erano degli
impedimenti connessi all’invio, in particolare, del rapporto di Polizia
dell’agosto 2017.
La Sezione del lavoro, il
15.
dicembre 2017, ha comunicato di trasmettere pure il rapporto in questione
all’assicurata (cfr. doc. 13).
La Cassa ha, di
conseguenza, allegato il rapporto di Polizia dell’8 agosto 2017, unitamente
agli altri atti dell’incarto, alla risposta di causa indirizzata al TCA (cfr.
doc. V pag. 3; 11).
L’essenza del contenuto di
tale rapporto, e meglio che “il Ristorante __________ risultava chiuso dal
mese di Novembre 2016 e non è mai più stato riaperto”, era in ogni caso già
stata riportata nella decisione dell’11 settembre 2017 (cfr. doc. 5).
In simili condizioni,
quindi, anche volendo, per ipotesi, considerare violato il diritto di essere
sentita dell’assicurata, il TCA ritiene che la lesione menzionata risulterebbe
sanata.
Infatti, da una parte, l’insorgente
era consapevole del contenuto essenziale del rapporto di Polizia dell’agosto
2017.
dall’emissione della decisione dell’11 settembre 2017 di diniego delle
indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2017, dall’altra e soprattutto, davanti
al TCA, che gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STF 8C_408/2014+8C_429/2014
del 23 marzo 2015 consid. 6.3.; STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C
116/04 del 22 dicembre 2004; STCA 38.2013.49 dell’11 dicembre 2013 consid. 2.2.;
STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2006.10 del 26 luglio
2006), il rapporto di Polizia era a disposizione della parte ricorrente per
visione e osservazioni (cfr. doc. VI).
Va, del resto, ricordato
che per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un rinvio della
causa all'amministrazione se - come nella presente evenienza - una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (cfr. STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti).
2.3
Un assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1
LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a
LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al
periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale
dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione
soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,
consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione
di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,
Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Allorché un assicurato,
che ha svolto un’attività soggetta a contribuzione, non comprova di aver
effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici
periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il
diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in
applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito
che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF
133.
V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en
matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza
8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il
giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato
l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva negato il diritto a indennità
di disoccupazione a un’assicurata, ritenendo non comprovato l’esercizio di
un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento
comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le
disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo
minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla
Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per
calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la
ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non
concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo
non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A
sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso
cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo
particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio
2015.
aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato
un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i
suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei
pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del
salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il
salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di
molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario,
che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far
fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i
giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice
immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha
debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova
relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero
altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi
hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi,
ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.
3.1
La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica
alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte
cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i
fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata
(consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale
federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si
trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella
dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma
puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente
errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile
nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In
concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici
cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza
tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni
siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2
Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,
ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al
caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli
oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo
gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti
l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte
aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove
avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro
inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di
procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente
comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova
fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti
all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è
un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto
dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse
dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente
l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad
interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della
ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del
diritto federale. (…)”
Con sentenza 8C_495/2017
del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della
Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della
Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva
stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una
Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva
essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero
termine quadro per il periodo di contribuzione.
In quel caso di specie
l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a
causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità
giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite
versamento su un suo conto bancario.
2.4
La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione
(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in
vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo
minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad
aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver
effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione
effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha
percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è
considerato periodo di contribuzione.”
Il
tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato
anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/
Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131
V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V
229.
consid. 2.1.).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V
229.
consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in
una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha
stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo
contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del
salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e
quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella
sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante
alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque
ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova
evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha
sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde
sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in
applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,
che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se
un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il
diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato
adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in
DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato
che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale
elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a
una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in
mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia
di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di
testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla
legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a
rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia,
soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato
espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della
Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività
lavorativa.
2.5
Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.
1.
OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1.
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr.
art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il
salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il Consiglio federale ha
pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,
sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
2.6
Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente
è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora
possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo
cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,
massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05
del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C
183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della
prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di
disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno
determinante.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.
2.4
), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa
era soltanto la questione concernente la determinazione del
guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di
un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era
definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in
maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o
in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non
era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il
diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013.
consid. 3.5.
2.7
Nella concreta fattispecie la
ricorrente, nel 2016, come negli anni precedenti a partire dal 2007 (cfr. doc.
3), ha concluso con la __________ un “contratto di lavoro determinato /
contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale”
quale segretaria al 50% presso il Ristorante __________ di __________ dal 1° aprile
al 30 settembre 2016 con un salario lordo di fr. 1'800.-- (cfr. doc. 3a; 10).
Dalle carte processuali
emerge che l’assicurata ha accettato la proposta della __________ del 20 luglio
2016.
di prolungare il contratto di lavoro fino al 31 marzo 2017, sempre al 50%,
ma con una retribuzione, dal 1° agosto 2016, di fr. 4'000.--mensili lordi per
13.
mensilità (cfr. doc. 4).
La __________ è stata
iscritta a RC nel febbraio 2007 con il seguente scopo:
" La
locazione, l’acquisto e la gestione di esercizi pubblici, bar, ristoranti,
alberghi, nonché ogni altra attività similare nel settore alberghiero e
turistico. Potrà partecipare a imprese analoghe.” (cfr. doc. 16/143: estratto
RC)
Il marito della ricorrente
è stato iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale dal
febbraio 2007 al settembre 2009. Dal giugno 2013 gerente con diritto di firma
individuale è __________ (cfr. doc. 16/143: estratto RC; www.zefix.ch).
Il 1° aprile 2017
l’insorgente si è iscritta in disoccupazione (4° termine quadro per la
riscossione delle prestazioni; cfr. doc. 9), dichiarando una disponibilità
lavorativa del 50% (cfr. doc. 2).
Con decisione dell’11 agosto
2017.
la Sezione del lavoro ha ritenuto la ricorrente idonea al collocamento,
motivando come segue:
" (…) Dalla
documentazione è infatti emerso che l’assicurata ha lavorato dal 01.04.2016 al
31.03.2017
presso il Ristorante __________ di __________, Gestito dalla __________
di __________.
Tale società è stata diretta, con firma
individuale, dal marito dell’assicurata (sig. __________) dal 12.02.2007 al
29.09
, come risulta dal registro di Commercio; diversamente a far data dal
28.02
, la __________ di __________ non dirige più il ristorante __________,
la cui gestione è stata definitivamente chiusa al 28.02.2017, come da disdetta
inoltrata dal gerente (sig. __________) nel mese di agosto 2016. (…)” (Doc. 9)
La Sezione del lavoro ha,
tuttavia, demandato la verifica del guadagno assicurato alla Cassa per
ulteriori accertamenti, in quanto:
" (…) Quanto
alla determinazione del guadagno assicurato (e, segnatamente, l’aumento di
stipendio da fr. 1'800,00 a fr. 4'000,00 per gli ultimi 6 mesi), la signora RI
1.
non ha fornito la documentazione bancaria richiesta dall’UG, ed in
particolare l’estratto integrale del conto corrente bancario (…)” (Doc. 9)
Sempre l’11 agosto 2017 la
Sezione del lavoro ha trasmesso alla Cassa un Rapporto di Segnalazione da cui
si evince:
" (…) si
riportano sinteticamente gli esiti dell’istruttoria amministrativa, che ha
avuto oggetto lo studio della documentazione (Cassa e URC) dei coniugi __________,
l’audizione della signora RI 1 e del signor __________, gerente con firma
individuale della __________.
- I coniugi __________ hanno lavorato dal 2007 al 2017 presso il
Ristorante __________ di __________, sempre come stagionali. In questo
ristorante, come emerso dalla documentazione AVS e dalle dichiarazioni fornite
dal gerente della __________ (signor __________), dal 2015 al 2017 vi ha
lavorato, oltre ai coniugi __________, soltanto il signor __________ in qualità
di cuoco al 100%.
- Nel mese di agosto 2016, la __________ ha inoltrato disdetta del
contratto di locazione del Ristorante al proprietario dell’immobile,
annunciandone, in questo modo, la chiusura definitiva al 28.02.2017.
- Subito dopo la disdetta del contratto di locazione (sempre nel
mese di agosto 2016), la __________ ha raddoppiato gli stipendi ai coniugi __________
che sono passati , rispettivamente, da fr. 1'800,00 a 4'000,00 per la moglie
(per un impiego in qualità di segretaria al 50%) e da fr. 4'200,00 a fr.
8'000,00 per il marito, per un impiego in qualità di cameriere-gerente al 100%.
- Il mese successivo (settembre 2016), la __________ ha licenziato
il cuoco del Ristorante __________, signor __________ (__________1965); sentito
a verbale in data 26.07.2017, quest’ultimo ha confermato che, dopo il
licenziamento (a partire dunque dal 01.10.2016) il suddetto locale è rimasto
aperto solo con il servizio di bar-caffetteria gestito unicamente dai coniugi __________.
- La signora RI 1 non ha mai svolto attività di cameriera o aiuto
cucina e si è sempre occupata della gestione del libro cassa, di marketing e
servizi amministrativi.
- Come è emerso dalla documentazione agli atti, dal 17.12.2016 al
16.01.2017
e dal 13.02.2017 al 01.03.2017, il signor __________ è stato inabile
al lavoro e, pertanto, nel periodo considerato, il Ristorante __________ era
“gestito” solamente con la presenza al 50% della signora RI 1 in qualità di
segretaria.
- Il ristorante __________ di __________ ha chiuso definitivamente
in data 28.02.2017 (ed infatti, il marito si è iscritto in disoccupazione in
data 01.03.2017); diversamente, la signora RI 1 ha dichiarato di averci
lavorato fino al 31.03.2017 e, per questo motivo, si è iscritta in disoccupazione
in data 01.04.2017.
- La signora RI 1 e il signor __________ (gerente della __________)
hanno dichiarato che il raddoppio degli stipendi è stata una conseguenza della
disponibilità dei coniugi __________ a continuare l’attività del Ristorante __________
di __________ anche nel periodo invernale; allo stesso tempo però, tale
raddoppio di salari contrasta con le seguenti condizioni oggettive:
1.
La cucina del ristorante è stata chiusa con il licenziamento
definitivo del cuoco, signor __________, in data 30.09.2016;
2.
Il ristorante è rimasto aperto solo per il servizio Bar-Caffè;
3.
La stagione turistica autunno-inverno, nel comune di __________,
è considerata bassa (motivo per cui, da 10 anni, il Ristorante __________ era
infatti chiuso durante quel periodo);
4.
Dall’ultimo conto economico disponibile (del 2015) il
Ristorante __________ risulta in perdita d’esercizio. Nonostante la richiesta
dell’UG rivolta al signor __________, non sono mai pervenuti i conti del 2016
né il libro di cassa del 2016-17.”
(…)
La signora RI 1, a partire dal 2007 (ovvero da quando ha iniziato
a lavorare per i Ristorante __________ di __________), è stata a beneficio
delle indennità di disoccupazione per 47 mesi, percependo complessivamente la
somma di fr. 108'837,00. (…)” (Doc. 10)
Il 24 agosto 2017 la
Sezione del lavoro ha poi inviato alla Cassa il Rapporto di segnalazione dell’8
agosto 2017 ricevuto dalla Polizia __________ e concernente “__________ e RI
1, Ristorante __________” di __________.
Nello stesso è stato
indicato che:
" In
riferimento alla vostra richiesta, abbiamo provveduto a interpellare il
segretario comunale di __________, signor __________ e il responsabile della
cancelleria __________.
Gli stessi confermavano che il ristorante __________
risultava chiuso dal mese di Novembre 2016 e non è mai più stato riaperto dai
rubricati.
Infatti il comune di __________ verte nei
loro confronti una tassa per l’occupazione di suolo pubblico che non hanno mai
saldato.
In quanto per poter usufruire dello spazio
assegnato a bordo del lago, la condizione era che il locale doveva rimanere
aperto per tutto l’arco dell’anno, condizione che on è stata rispettata.
Anche da parte nostra durante le ronde
giornaliere si poteva constatare quanto sopra.
In allegato il nostro intervento del 6
Marzo 2017 dove ci viene richiesto dalla sezione della polizia amministrativa,
l’immediata chiusura del locale per la mancata presenza del gerente
autorizzato.
Una volta giunti sul posto il locale era
chiuso come lo è stato per tutto l’inverno. (…)” (Doc. 11)
La Cassa, dopo aver
esperito degli accertamenti (cfr. doc. 16), con decisione dell’11 settembre
2017.
ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere
dal 1° aprile 2017, in quanto, da una parte, il periodo di lavoro attestato dal
1° novembre 2016 al 31 marzo 2017 è inesistente, dall’altra, considerando solo
i mesi in cui l’assicurata ha ricevuto il salario su un conto bancario (il
pagamento in contanti degli stipendi non può essere stato possibile ritenuto
che non vi erano i mezzi finanziari sufficienti) il periodo di contribuzione è
di sei mesi (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Il 4 ottobre 2017 la
Sezione del lavoro ha inviato uno scritto al Ministero pubblico con oggetto “Infrazione
alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) RI 1 (__________1981),
Via __________, __________” e da cui emerge:
" (…)
1.
L’istruttoria amministrativa svolta,
condotta sia attraverso l’audizione di diverse persone, che dall’esame della
documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un sistema
artificioso mediante il quale la signora RI 1 ha tentato d’estendere in modo
fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) e il salario (art.
23.
LADI) determinanti per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.
2.
In concreto gli elementi raccolti
indicano che la persona interessata non abbia realmente lavorato per il
Ristorante __________ di __________ (in seguito: Ristorante) dal 1° novembre
2016.
al 31 marzo 2017. Il preteso periodo lavorativo è rilevante perché avrebbe
determinato il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 13 e 27 cpv. 2
LADI), mentre il salario annunciato avrebbe comportato un aumento di guadagno
assicurato e dunque dell’indennità giornaliera versata (art. 23 LADI e 37 cpv.
2.
OADI). (…)” (Doc. 14)
Il provvedimento dell’11
settembre 2017 è stato confermato con decisione su opposizione del 17 ottobre
2017.
(cfr. doc. A).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il modo di procedere della
Cassa, la quale ha stabilito che non risulta una reale e comprovata attività
lavorativa da parte dell’assicurata nel periodo novembre 2016 - marzo 2017,
debba essere tutelato.
In effetti la ricorrente,
che dal 2007 è stata alle dipendenze del Ristorante __________ di __________ sempre
come stagionale (cfr. consid. 2.7.; doc. 16/27), ossia con contratti di durata
determinata dalla primavera all’autunno, anche per il 2016 ha concluso un
contratto di lavoro dal 1° aprile al 30 settembre 2016 con un salario lordo di
fr. 1'800.-- quale segretaria (addetta alla gestione del libro cassa, al
marketing e ai servizi amministrativi; cfr. doc. 10; consid. 2.7.) presso il
Ristorante __________ al 50% (cfr. doc. 3a; consid. 2.7.).
E’ stato soltanto in un
secondo tempo, e meglio il 20 luglio 2016, che la medesima avrebbe accettato il
prolungamento del contratto fino al 31 marzo 2017 con aumento della
retribuzione da fr. 1'800.-- a fr. 4'000.-- mensili senza alcuna modifica delle
sue mansioni, in quanto, come risulta dalla relativa lettera della __________
che gestiva il ristorante, quest’ultima non voleva chiudere nel periodo
invernale (cfr. doc. 16/78).
Al riguardo il TCA osserva
l’effettiva apertura invernale - peraltro non abituale - risulta alquanto
dubbia se si considera che è stata data la disdetta del contratto di impiego al
cuoco per l’autunno 2016, rispettivamente, nel mese di agosto 2016 dei locali
(con chiusura definitiva) per il febbraio 2017 (cfr. doc. 10; consid. 2.7.).
Inoltre l’aumento della
retribuzione dell’assicurata da fr. 1'800.-- a fr. 4'000.-- mensili senza
modifica dei suoi compiti (cfr. doc. 16/78) non è comunque giustificato da
elementi oggettivi.
Quanto addotto nel maggio
2017.
dal gerente della Sagl, __________, ovvero che l’incremento del salario da
lui deciso era dovuto al fatto che l’insorgente aveva manifestato subito la
propria diponibilità a prolungare l’attività (cfr. doc. 7), si rivela peraltro
poco credibile quale motivo per l’aumento dello stipendio.
__________ ha del resto,
in seguito, cambiato versione, asserendo di non essere stato lui a determinare
il raddoppio del salario, bensì la mandante, __________ (residente in __________),
del contratto fiduciario sulla cui base operava (cfr. doc. 10).
Dagli estratti conto della
Banca __________ relativi a un conto privato intestato alla ricorrente e al
marito emerge, poi, che nel 2016 vi sono stati sì dei bonifici a favore del
conto, tuttavia - contrariamente al 2015 in cui era stato precisato che alcuni
versamenti in entrata provenivano dalla __________ e corrispondevano al salario
ma del marito (cfr. doc. 16/163-164) - senza alcuna indicazione specificazioni su
chi abbia versato il denaro, per quale motivo e chi sia il destinatario, la
moglie o il marito (cfr. doc. 16/167).
La Sezione del lavoro nel
Rapporto di Segnalazione dell’11 agosto 2017 alla Cassa aveva d’altronde già
rilevato che la ricorrente non aveva fornito l’estratto del conto corrente con
le causali dei movimenti (cfr. doc. 10 pag. 5).
Decisiva nel caso di
specie è comunque la circostanza che la Polizia Ceresio Sud nell’agosto 2017,
dopo aver interpellato il segretario comunale e il responsabile della
cancelleria di __________ e avere effettuato delle ronde giornaliere, ha
segnalato che il Ristorante __________ risultava chiuso dal novembre 2016 e non
era più stato riaperto. In effetti la Polizia ha constatato che anche nel mese
di agosto 2017 il locale era chiuso (cfr. doc. 11; consid. 2.7.).
Le attestazioni prestampate
e firmate da terzi, fra i quali __________, Municipale di ___; __________), secondo
cui il marito dell’insorgente avrebbe lavorato presso il Ristorante __________
nel periodo invernale (in ogni caso 5 persone - fra cui __________ - su 8 hanno
cancellato l’indicazione “fino a febbraio 2017”, precisando fino a
novembre/dicembre 2016; cfr. doc. D) non riguardano l’assicurata.
Tali dichiarazioni neppure
sono in contraddizione con la segnalazione della polizia __________, poiché la
stessa non esclude che il coniuge dell’insorgente potesse essere presente
presso l’esercizio pubblico, in particolare nel periodo prossimo alla chiusura,
rispettivamente che possano essersi svolti degli eventi privati.
Anche le fatture del __________,
concernenti il lasso di tempo novembre 2016 – febbraio 2017, di complessivi fr.
700.
--circa (cfr. doc. D) e di __________ riguardanti il mese di novembre 2016
di circa fr. 53.-- (cfr. doc. D) si riferiscono a importi esigui per un
ristorante e comunque nulla indicano circa un eventuale svolgimento di attività
lavorativa da parte della ricorrente.
Nemmeno dalla nuova Autorizzazione
alla gerenza per esercizio senza alloggio rilasciata il 17 ottobre 2016 dalla
Sezione Polizia amministrativa Servizio autorizzazione, commercio e giochi,
indicante - rispetto alla precedente del 2014 (apertura stagionale: marzo -
ottobre, cfr. doc. 16/27) - l’apertura annuale del Ristorante __________ (cfr.
doc. 16/28) può essere concluso che l’assicurata ha lavorato nel periodo da
novembre 2016 a marzo 2017.
Contrariamente a quanto fatto
valere nel ricorso, la decisione dell’11 agosto 2017 emessa dalla Sezione del
lavoro (cfr. doc. 9) è, infine, ininfluente nella presente fattispecie. La
stessa, infatti, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. V p.to 3), concerne
l’idoneità al collocamento dal momento dell’iscrizione in disoccupazione, ossia
dal 1° aprile 2017.
E’ vero che la Sezione del
lavoro, nel menzionato provvedimento, ha indicato che dalla documentazione è
emerso che l’assicurata ha lavorato dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017 presso
il Ristorante __________ di __________, gestito dalla __________ di __________.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che l’amministrazione nel suo esame dell’idoneità al collocamento non
era tenuta a verificare se effettivamente l’attività fosse stata svolta fino al
marzo 2017. L’asserzione di cui sopra introduceva più che altro l’analisi
relativa alla Sagl, e meglio concernente la questione di sapere se il marito in
seno alla società aveva o meno una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro.
Stante
quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del
25.
febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193.
consid. 2 pag. 195), ritiene che l’assicurata, nel periodo novembre 2016 -
marzo 2017, non abbia svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
2.9
Il
patrocinatore dell’insorgente ha proposto l’audizione di quest’ultima e, quale
teste, del marito (cfr. doc. IX).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo
2015.
consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente
non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né
una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.
Ella ha, quindi, chiesto
l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,
questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe
mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
In
particolare le eventuali dichiarazioni del marito dell’insorgente circa
l’apertura del Ristorante __________ nel periodo da novembre 2016 a marzo 2017
non potrebbero modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non
sarebbero in ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti
della fattispecie, per considerata comprovato lo svolgimento di un’attività
lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a marzo 2017 da parte
della ricorrente (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Ne
discende che la richiesta di assunzione di prove dell’assicurata,
segnatamente l’audizione sua e del marito, deve essere respinta.
2.10
Per quanto attiene al lasso di
tempo precedente il mese di novembre 2016, il TCA ricorda che il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF),
con giudizio pubblicato DTF 131 V 444,
ha stabilito che la sola condizione per ammettere l’esistenza di un periodo
contributivo è l’esercizio di un’attività soggetta a tale obbligo durante il
periodo minimo previsto, mentre il pagamento effettivo del salario non può
essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo
di contribuzione, ma quale indizio significativo ai fini delle determinazione
dell’esercizio effettivo di un’attività dipendente.
Inoltre l’Alta Corte, in
una sentenza C 267/05 del 19 dicembre 2006 relativa a un assicurato socio di
una Sagl con scopo la gestione di esercizi pubblici, in particolare di un
ristorante, presso la quale era stato pure alle dipendenze in qualità di gerente
del ristorante dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004 e iscrittosi in
disoccupazione dal 1° luglio 2004, al quale il diritto alle indennità era stato
negato, non avendo reso verosimile il versamento effettivo del salario durante
il termine quadro di contribuzione, ha deciso che le condizioni concernenti il
periodo di contribuzione erano ossequiate.
Al riguardo il Tribunale
federale delle assicurazioni, ricordando, in virtù della DTF 131 V 444, che la
prova del versamento del salario non è decisiva per quel che attiene alla prova
dell’esercizio di un’attività lavorativa e che dall’assenza di estratti bancari
o postali non può essere dedotta la mancata corresponsione dello stipendio -
imponendosi una tale conclusione solo nel caso di totale rinuncia a una remunerazione
-, ha rilevato che in quel caso di specie né i documenti agli atti, né le
circostanze permettevano di concludere che l’assicurato avesse rinunciato al
salario, per cui il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il
solo motivo che il versamento effettivo del salario non era stato comprovato
tramite, segnatamente, un documento bancario o postale non risultava fondato.
La nostra Massima Istanza
ha, inoltre, osservato che d’altronde sia l’amministrazione che il Tribunale
cantonale avevano considerato stabilito che quell’assicurato aveva lavorato
presso la Sagl dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004, come pure che tale fatto non
era contestato e che i documenti agli atti non contenevano alcun elemento
suscettibile di mettere in dubbio tale circostanza.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha, quindi, concluso che siccome in quel caso di specie il
ricorrente non aveva rinunciato al suo salario, si doveva considerare che egli
aveva effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione.
2.11
Nella presente evenienza non è
stato contestato il fatto che la ricorrente, nel periodo da aprile a ottobre
2015.
(come da contratto del 22 gennaio 2015, cfr. doc. 3), rispettivamente da
aprile a ottobre 2016 (come da contratto per la stagione 2016; cfr. doc. 3a),
abbia lavorato al 50% presso il Ristorante __________, né è stato fatto valere
che la stessa abbia rinunciato ai salari.
In effetti la Cassa ha
specificato di avere negato all’insorgente il diritto all’indennità di disoccupazione,
poiché risultava inesistente l’attività lavorativa presso il Ristorante __________
per il periodo dal novembre 2016 a marzo 2017 (cfr. doc. V p.to 2).
Anche nella segnalazione
del 4 ottobre 2017 al Ministero pubblico da parte della Sezione del lavoro è
stato precisato che “… gli elementi raccolti indicano che la persona
interessata non abbia realmente lavorato per il Ristorante __________ di __________
(in seguito: Ristorante) dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2017” (cfr. doc.
14), mentre per i periodi precedenti non sono state sollevate contestazioni.
Nemmeno il TCA ha, perciò,
validi motivi per dubitare dell’esercizio di un’attività lavorativa a metà
tempo in un esercizio pubblico di __________ nei periodi menzionati che
l’assicurata svolgeva peraltro stagionalmente dal 2007.
Pertanto,
indipendentemente dal versamento dei corrispettivi salari e dalla capacità
finanziaria del datore di lavoro, occorre concludere che l’insorgente, nel
termine quadro per il periodo di contribuzione, ossia dal 1° aprile 2015 al 31
marzo 2017, ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione di almeno
dodici mesi, e meglio di circa tredici mesi esercitando l’occupazione
stagionale nel 2015 e nel 2016 presso il Ristorante __________ (cfr. STCA
38.2012.5
del 10 dicembre 2012; STCA 38.2012.58 del 6 maggio 2013).
Alla luce di quanto qui
sopra esposto la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 deve essere
annullata e modificata nel senso che l'assicurata adempie il presupposto
dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
2.12
Gli atti sono trasmessi alla
Cassa affinché determini, con la collaborazione dell’insorgente (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018
consid. 3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212;
DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142
consid. 8a), e ritenuto in ogni caso che, come stabilito sopra (cfr. consid.
2.8
), la medesima non ha lavorato dal novembre 2016 al marzo 2017, l’entità
del suo guadagno assicurato facendo riferimento a quanto esposto ai consid.
2.5
e 2.6.
2.13
Vincente parzialmente in causa
l’insorgente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 1’200.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 è annullata.
§ La
ricorrente adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione
allo svolgimento dell’attività lavorativa presso il Ristorante __________ di __________
dall’aprile all’ottobre 2015 e dall’aprile all’ottobre 2016, come stabilito al
consid. 2.11.
§§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa affinché determini l’entità del guadagno
assicurato sulla base di quanto esposto al consid. 2.12.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
all’insorgente la somma di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti