38.2017.87
TCA conferma restituz.indenn.x insolv.con cambiam.motivaz.rispetto alla Cassa,dando alle parti la possib.di esprimersi in rispetto del dt di essere sentiti. Quest.della posiz.analoga a DL non merita,q
9 luglio 2018Italiano59 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.87
RS/DC/sc
Lugano
9 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 18 ottobre 2017 la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione emessa il 7
agosto 2017 (cfr. doc. 109-110) con la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione
di fr. 16'616.15 versati erroneamente a titolo di indennità per insolvenza l’11
febbraio e il 2 marzo 2016, argomentando:
" (…) Nell’evenienza
concreta emerge che l’opponente è stato impiegato presso la ditta __________
dal 01 ottobre 2015 al 25 novembre 2015 in qualità di direttore commerciale.
Precedentemente all’attività lavorativa svolta presso la __________
l’assicurato era impiegato dalla __________ che fatturava le prestazioni
dell’assicurato alla __________ (alla (nuova) __________ fino alla
pubblicazione nella FUSC il 6 agosto 2015), che sono state regolarmente pagate
fino a maggio 2015. Le prestazioni degli ultimi quattro mesi non sono state
saldate.
L’opponente possedeva una partecipazione alla società __________
(alla (vecchia) __________ fino alla pubblicazione nella FUSC il 15
gennaio 2013), la quale controllava la totalità delle azioni della (nuova)
__________. Queste azioni sono state vendute al Sig. __________, che è divenuto
presidente con effetto al 12 gennaio 2015.
Preso atto della comunicazione dell’Ufficio fallimenti di __________
con la quale veniva respinto il credito insinuato in graduatoria dalla Cassa,
si è proceduto ad ulteriori accertamenti. A mente della Cassa emergono elementi
a sufficienza per ritenere che l’opponente poteva esercitare un influsso
considerevole in seno alla società.
Questi elementi sono qui di seguito elencati:
Fatti
I. La
posizione di direttore dell’assicurato.
II. Il fatto che
l’assicurato è stato proprietario, poi consulente esterno e infine impiegato
dalla __________, senza svolgere un’attività lavorativa altrove.
III. La sua firma nel
documento riguardante la situazione attuale della società __________, accanto a
quella del presidente del consiglio di direzione.
IV. La presenza dell’assicurato
durante le trattative presso i diversi istituti bancari al fine di ottenere dei
finanziamenti da apportare alla società.
V. Le dichiarazioni
del Sig. __________ secondo le quali l’assicurato avrebbe condiviso con lui le
decisioni strategiche per la società __________.
VI. I prestiti consistenti
effettuati dall’assicurato affinché la società __________ potesse saldare gli
oneri sociali arretrati.
Questo insieme d’indizi coerenti permette di considerare, seguendo
il principio della verosimiglianza preponderante, che l’attività
dell’assicurato presso la __________ gli permetteva di partecipare al processo
decisionale della società. Infatti, la lista summenzionata, dimostra che
l’opponente non occupava una semplice posizione di dipendente, ma quella
analoga a un datore di lavoro. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e
conseguentemente di non essere tenuto a restituire l’importo di fr. 16'616.15.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale il patrocinatore dell’insorgente ha dapprima rilevato:
" (…)
1.
1 Sin dal 1981 il Signor RI 1 è stato titolare, assieme al
fratello __________, della falegnameria di famiglia __________, con sede in __________.
Tale attività è stata portata avanti dai fratelli __________ per oltre 30 anni
sotto la ragione sociale __________.
RI 1 e __________, hanno concordato e negoziato con il Signor __________
la cessione della falegnameria a quest'ultimo e le relative condizioni.
Nel corso dell'anno 2012 RI 1 e __________, non trovando
all'interno della famiglia una persona interessata a rilevare l'azienda, hanno
individuato nella persona del Signor __________ il profilo di persona che
avrebbe potuto portare avanti la falegnameria. Essi, nella seconda metà del
2012, con l'ausilio del Signor __________, organo di revisione della __________,
hanno pattuito le modalità e le condizioni della cessione dell'attività al
Signor __________ come descritto nel Contratto di cessione d'attività
qui allegato quale doc. B nonché, per quanto riguarda il corrispettivo
del valore delle azioni e le modalità di pagamento, nella Lettera
preliminare d'intenti dell'ottobre 2012, qui allegata quale doc. C.
(…).
Il prezzo totale pattuito per la cessione della società è stato
fissato in CHF 500000.-- come descritto al punto 1.5. del contratto di cessione
(doc. B) mentre le modalità di pagamento erano state previste nel
documento intitolato "Lettera preliminare d'intenti" di cui al doc.
C.
Con riferimento alla "Prima fase" di cui al punto 1.4
del contratto, oltre alla permanenza nel CdA dei __________ per un periodo
determinato al fine di introdurre nel "business" e traghettare al
meglio il nuovo titolare nell'attività da egli ripresa, il Signor __________ ha
preteso che la ragione sociale della nuova società mantenesse la medesima
ragione sociale, da sempre riconosciuta nel settore della falegnameria in tutto
il Ticino. Tutto ciò per evidenti ragioni di carattere commerciale e in
particolare per mantenere la clientela assunta in passato e per facilitare l’acquisizione
di nuovi cantieri (…).
(…).
__________ ha pure preteso la permanenza nel CdA dei fratelli RI 1
e __________ nell'ottica di poter concorrere alle commesse pubbliche apportando
quali referenze i lavori forniti negli anni addietro da parte della
"vecchia" __________.
(…).
(…) per poter dimostrare la validità delle referenze di lavori
eseguiti dalla "vecchia" falegnameria __________, __________ ha
deciso per la permanenza dei __________ nonostante la loro impossibilità (per
volontà e indicazione del nuovo azionista __________) di prendere decisioni
contrarie alla volontà del nuovo titolare, come descritto chiaramente nel
Contratto di cui al doc. B.
Inspiegabilmente il predetto contratto non è mai stato
sottoscritto formalmente dalle Parti. Tuttavia, lo stesso è da ritenersi
validamente concluso per atti concludenti posto come le Parti hanno dato
seguito a quanto ivi descritto o, perlomeno, alle condizioni essenziali
pattuite nel Contratto di cessione di attività.
(…).
A partire dalla cessione della totalità delle azioni in favore del
Signor __________ avvenuta ad inizio gennaio 2015, i fratelli __________ sono
usciti dal CdA della "nuova" __________, come si evince dall'estratto
della pubblicazione sul FUSC del 15 gennaio 2015 qui allegato quale doc. I,
lasciando così la carica di Presidente del CdA al nuovo azionista al 100% __________,
il tutto in linea con quanto pattuito nel Contratto di cessione di azioni (doc.
B).
RI 1 a partire dalla costituzione della nuova __________, poi
divenuta __________, e fino al fallimento di quest'ultima, è sempre stato
quello di responsabile dell'acquisizione lavori per conto della falegnameria e
di consulente tecnico. Questo conformemente a quanto preteso dal Signor __________
durante le trattative che hanno poi portato alla cessione dell'azienda. Tale attività
è stata svolta dalla __________ per il tramite di RI 1 dal gennaio 2013 quale
consulente esterno e, da fine settembre 2015, per motivi di praticità (come
meglio sarà precisato nel prosieguo) quale diretto dipendente della __________.
(…) egli, a partire dal gennaio 2013, ossia a partire dalla messa
in opera del procedimento di cessione dell'attività da RI 1 e __________ (per
il tramite della __________) al Signor __________, non ha più avuto alcuna
possibilità di determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del
datore di lavoro, ossia della "nuova" __________, poi diventata __________.
(…)” (Doc. I pag. 2-6)
L’avv. RA 1, per conto del
ricorrente, ha poi, fatto valere che la posizione di quest’ultimo non può e non
deve essere assimilata a quella di un datore di lavoro, motivando come segue:
" (…) RI 1
contesta fermamente che la posizione di responsabile acquisizione lavori e di
consulente tecnico da egli ricoperta in seno alla "nuova"
falegnameria __________ possa in qualche modo dimostrare che egli rivestiva
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Il ruolo di direttore, nel termine inteso dalla Cassa nella sua
decisione, a far tempo dal gennaio 2013 è sempre stato ricoperto esclusivamente
dal nuovo titolare __________, come si evince facilmente dagli organigrammi
aziendali del 2014 e del 2015, qui allegati quali doc L.
(…).
La grande esperienza del ricorrente nel settore in cui opera da
più di 30 anni, le conoscenze tecniche e del mercato, nonché la sua bravura
nell'acquisizione di appalti, non possono configurare in elementi suscettibili
di dimostrare - nemmeno con il grado della verosimiglianza preponderante - che RI
1 ricopriva nella società fallita una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro. Egli era certamente un punto di riferimento all'interno della
falegnameria ma solamente a livello commerciale e tecnico.
26
Già a partire dal gennaio 2013 non ha mai avuto voce in capitolo
per quanto attiene alle strategie e decisioni aziendali o all'amministrazione.
A comprova di ciò basti osservare che già nel mese di giugno del 2014, la
figlia del qui ricorrente __________, non è stata assunta dalla falegnameria
per decisione del nuovo titolare __________ (cfr. Verbale interrogatorio __________
del 14.02.2017 a pag. 2) e ciò malgrado che RI 1 figurasse a quel momento quale
presidente del CdA (cfr. doc. F).
(…).
Il Contratto di cessione precisa infatti al punto 1.4. che durante
il periodo di transizione "... __________; membro del CDA assieme ai
fratelli __________, avrà de facto, la totalità dei poteri decisionali in seno
alle strategie aziendali. I signori __________ avranno certamente un importante
ruolo nella conduzione ma unicamente in qualità di consulenti esterni e in
nessun modo potranno opporsi alle decisioni del sig. __________ ..."
(doc. B punto 1.4).
(…).
Il motivo dell'assunzione del ricorrente alle dirette
dipendenze della __________ è il seguente: RI 1, come già è stato spiegato,
svolgeva una attività di consulenza per la __________ in qualità di dipendente
della __________ e questo per il periodo compreso tra il gennaio 2013 e il 30
settembre 2015, data della sua assunzione alle dirette dipendenze di __________.
Durante questo periodo la contabilità e la fatturazione relativa alle
prestazioni lavorative effettuate da RI 1 quale dipendente della __________ in
favore della nuova falegnameria veniva tenuta dalla Signora __________ (figlia
del ricorrente), anch'essa dipendente della Holding. Ad inizio anno 2015
quest'ultima ha però smesso di tenere la contabilità per la __________ in
quanto aveva trovato un altro posto di lavoro presso una banca. A questo punto
il signor RI 1 non poteva più – in quanto non ne aveva di fatto le competenze –
tenere la contabilità delle sue prestazioni e gestire la fatturazione della Holding
correttamente come fatto in passato. D'altro canto però la __________
continuava a necessitare della consulenza fornitale sino a quel momento da RI 1
quale mandatario. Per una questione di opportunità e sua necessità personale,
quindi, il signor __________ ha deciso di assumere direttamente il signor RI 1
quale dipendente.
(…) nel corso del 2015, a causa di decisioni strategiche prese in
via del tutto indipendente nel 2014 dal nuovo titolare __________, la
falegnameria __________ lamentava dei problemi di liquidità.
(…).
RI 1 mai avrebbe voluto che quella che era stata la sua azienda di
famiglia, che aveva una consolidata e riconosciuta reputazione sul mercato e
soprattutto nella regione e che ancora portava il suo nome fallisse. In secondo
luogo, il ricorrente, ma per essere precisi la __________, in caso di
fallimento della società non solo molto probabilmente non avrebbe ricevuto dal
Signor __________ quanto ancora gli spettava relativamente al saldo del
corrispettivo per la cessione dell'attività (ossia ancora CHF 200'000.--di CHF
500000.--), ma avrebbe anche perso un inquilino molto importante, essendo
appunto gli immobili della falegnameria di proprietà dei fratelli __________ e
concessi in locazione alla "nuova" falegnameria dietro corrispettivo
di una pigione annua pari a ca. CHF 198'000.--. Per la tipologia dell'immobile
e per la sua localizzazione, sarebbe stato estremamente difficile trovare un
nuovo inquilino.
Ovviamente, visti i problemi di liquidità riscontrati nel 2015, il
titolare __________ si è preoccupato di raccogliere dei finanziamenti
rivolgendosi alla fine di ottobre 2015 alle banche, in particolare __________ e
__________. In questo contesto il titolare ha chiesto a RI 1 di assisterlo
nella redazione del documento intitolato Situazione attuale della società __________
qui allegato quale doc. M, limitatamente però agli aspetti commerciali e in
particolare alla descrizione dei lavori in corso nel 2015 e ai lavori già
acquisiti o quasi acquisiti per il 2016 (…).
(…).
Al fine di facilitare il dialogo con le predette banche, posto che
i titolari precedenti della falegnameria, ossia i fratelli __________ e RI 1,
avevano collaborato con i consulenti delle rispettive banche per tanti anni
prima della cessione della società, il Signor __________ ha chiesto al
ricorrente e al di lui fratello di accompagnarlo agli incontri con le banche.
(…) a mente del ricorrente talune dichiarazioni rese del Signor __________
nei verbali del 29 novembre 2016 e del 14 febbraio 2017 non corrispondono
minimamente alla realtà e risultano anzi fuorvianti oltre che lesive della
personalità e dell'onore di RI 1.
(…).
Occorre puntualizzare che il Signor __________ ha, in tutta la
vicenda, un interesse personale affinché RI 1 venga considerato, in esito alla
presente procedura, amministratore di fatto della __________. Infatti, a
seguito della procedura fallimentare della __________, taluni creditori hanno
già iniziato a farsi avanti nei confronti di tutte le persone che, a far
tempo dalla costituzione della “nuova” __________ (poi diventata __________),
son stati iscritti a Registro di Commercio quali membri del CdA, preannunciando
nei loro confronti azioni di responsabilità civile che poggerebbero su asserite
negligenze da essi commesse nel 2014 e 2015.
(…).
La Cassa incomprensibilmente nella sua decisione non ha fatto
riferimento alcuno alle lineari e del tutto neutre dichiarazioni rese dal
Signor __________, le quali dimostrano chiaramente che RI 1, a far tempo dalla
conclusione del Contratto di cessione, non ha più avuto il potere di prendere
decisioni strategiche all'interno della nuova falegnameria e che il suo (di ______________)
unico referente all'interno della __________ era il Signor __________ oppure la
contabile aziendale Signora __________ (cfr. verbale __________ del
31.05.2017).
(…).
E’ fermamente contestato che i prestiti effettuati da RI 1 alla
società consistano in validi motivi per ritenere che egli occupava una
posizione analoga a quella di datore di lavoro.
(…) RI 1 aveva interesse a che la società non fallisse in quanto
in quell'evenienza avrebbe perso un inquilino, nonché la possibilità di
recuperare l'importo a saldo del corrispettivo per la cessione dell'attività e
gli onorari non pagati per il lavoro svolto tra giugno e settembre 2015.
Nel mese di maggio 2015 la "nuova" __________ lamentava
degli arretrati nel pagamento dei premi LPP. Di conseguenza la compagnia
assicurativa non aveva rilasciato il certificato a comprova del pagamento dei
premi necessario per concorrere ad un importante commessa pubblica che la __________
avrebbe avuto buone chances di aggiudicarsi. Visti i problemi di liquidità, __________
ha chiesto a RI 1 e __________ di effettuare un prestito alla società cosicché
potesse saldare gli arretrati LPP e aggiudicarsi la commessa. I fratelli __________,
considerati i loro interessi maggiori nel far si che la società superasse
questa situazione di mancanza di liquidità - non foss'altro che per garantirsi
per gli anni successivi un inquilino molto importante ritenuto che nell'__________
non si trovano tutti i giorni delle imprese disposte a locare uno stabilimento
delle dimensioni simili a quello di proprietà dei fratelli __________ per
insediare la propria attività hanno accettato di concedere alla falegnameria il
prestito in questione. (…)” (Doc. I pag. 7-15)
1.3. Nella
sua risposta del 2 gennaio 2018 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. V).
1.4. Il
30 gennaio 2018 la parte ricorrente ha presentato un atto di replica, in cui ha
in particolare addotto:
" (…) RI 1
possiede tuttora una partecipazione nella vecchia __________, che dal 15
gennaio 2013 porta la ragione sociale __________, società facente capo infatti
ai fratelli RI 1 e __________.
Si contesta però che tale società controllava la nuova __________
fino al 12 gennaio 2015. Infatti, già a partire dalla costituzione della nuova __________,
ossia dal gennaio 2013, il potere decisionale era interamente passato al Signor
__________, come da accordi presi dalle parti (doc. C). Inoltre, a far tempo
dal 22 aprile 2013 il nuovo titolare __________ ha corrisposto la prima tranche
del prezzo pattuito per la cessione delle azioni della falegnameria (doc. G).
(…).
A riprova del fatto che il potere decisionale assoluto del Signor __________
all'interno della falegnameria, sia per le questioni strategiche, che per
quelle amministrative, si osserva pure che quest'ultimo, ad inizio 2013 e
quindi appena diventato titolare della società, ha disdetto tutte le polizze
assicurative aziendali allora in essere per stipularne delle nuove presso la __________,
e in particolare per il tramite del cugino del Signor __________ che a quel
momento era consulente assicurativo dell'__________.
(…).
Egli già a partire dal gennaio 2013, ma senza ombra di dubbio
almeno dal gennaio 2015 data del pagamento della seconda tranche del prezzo di
cessione delle azioni e dall'uscita dal CdA della (nuova) __________, non ha
mai occupato una posizione analoga a un datore di lavoro. (…)” (Doc. IX)
1.5. La Cassa, il 16 febbraio
2018, ha segnatamente osservato:
" (…)
sostenere che i considerevoli prestiti per complessivi CHF 190'000.00 siano
stati effettuati al fine di non perdere "un inquilino, nonché la
possibilità di recuperare l'importo a saldo del corrispettivo per la cessione
dell'attività e gli onorari non pagati per il lavoro svolto tra giugno e
settembre 2015" è poco credibile. Ritenuta la situazione finanziaria della
società oltre al rischio, più che concreto, di non recuperare le poste
debitorie scoperte vi era quello, altrettanto concreto, di perdere anche il
suddetto prestito.” (Doc. XII)
1.6. Il 20 marzo 2018 il
patrocinatore dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni
da proporre (cfr. doc. XV).
1.7. Questa Corte, il 5 aprile
2018, ha trasmesso alle parti il seguente scritto:
" (…) dopo
aver attentamente esaminato gli atti all’incarto, il TCA è giunto alla
conclusione che, indipendentemente dalle argomentazioni menzionate nella
decisione su opposizione impugnata, il provvedimento di restituzione delle
indennità per insolvenza versate l’11 febbraio e il 2 marzo 2016 a RI 1, il
quale il 24 novembre 2016 ha dichiarato alla Cassa che per il periodo
giugno-settembre 2015 non erano state rimborsate dalla __________ alla __________
le prestazioni per la sua attività di collaboratore esterno (doc. 593) e il 17
febbraio 2017 ha asserito, sempre davanti alla Cassa, di essere stato “…consapevole
delle difficoltà finanziarie e di liquidità della __________, ma vi erano molte
commesse/lavoro e rispettivamente acconti da incassare. Per tale motivo, per il
futuro, ero ottimista.” (doc. 461), potrebbe in ogni caso essere confermato
sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’art. 55 cpv. 1 LADI, relativo all’obbligo di ridurre il danno,
prevede che il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento,
deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti
rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo
surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni
modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Secondo costante giurisprudenza nell’ipotesi in cui il Giudice
prevede la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento
una motivazione diversa da quella ritenuta dall’amministrazione, deve dare alle
parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata argomentazione, in rispetto
del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2
Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.;
RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368).
Di conseguenza vi assegno un termine di 10 giorni per
presentare le vostre osservazioni in merito.” (Doc. XVII)
Il 12 aprile 2018 la Cassa
ha indicato di non avere osservazioni da presentare (cfr. doc. XX).
La parte ricorrente, a cui
è stata concessa, su sua richiesta, una proroga del termine (cfr. doc. XVIII;
XIX), il 30 aprile 2018 ha, dal canto suo, preso posizione come segue:
" (…) RI 1
contesta fermamente che nel caso in questione possa egli aver contravvenuto
all’obbligo di ridurre il danno ed essergli così negato il diritto alle
indennità per insolvenza.
(…).
Anzitutto, il Signor RI 1 al momento dell’assunzione presso la __________
a far tempo da fine settembre 2015, benché creditore degli onorari per le sue
consulenze da mandatario esterno, non aveva nei confronti della __________ nessun
credito salariale. Egli è stato infatti assunto soltanto dal mese di
ottobre 2015 per le seguenti ragioni (già esposte in sede di ricorso al
paragrafo 30 e seguenti). Nel corso dell’anno 2015 la figlia di RI 1 aveva
trovato un altro impiego e da quel momento non c’era nessuno all’interno della __________,
in grado di mandare avanti le attività di amministrazione di contabilità e la
gestione della fatturazione. Per questo motivo, il Signor __________ ha deciso
di assumere RI 1 quale dipendente della __________.
Ne discende quindi che RI 1 non ha contravvenuto al suo obbligo di
ridurre il danno in quanto non ha accettato di differire per un lungo periodo
l’incasso delle sue pretese salariali. Esse erano relative solamente al periodo
compreso tra il 1° ottobre e il 25 novembre. Solo al momento della pronuncia
del fallimento, che è stata una doccia fredda per tutti tenuto conto che il
lavoro non mancava, RI 1 ha avviato tempestivamente le pratiche per
l’ottenimento delle indennità per insolvenza.
(…).
Nel caso che ci occupa non può essere contestato a RI 1 di non
avere ridotto il danno con riferimento al suo credito per prestazioni da
mandatario e per il fatto che fosse a conoscenza della situazione finanziaria
della __________.
Come dichiarato a più riprese, anche negli interrogatori dinanzi
alla Cassa, RI 1 era a conoscenza unicamente di una momentanea carenza di liquidità
nel corso della primavera – estate 2015, dovuta al cambiamento dei macchinari
voluto dal nuovo titolare __________. Il numero e l’importanza delle commesse
già assicurate di cui era a conoscenza (essendo egli attivo quale responsabile
delle vendite) non potevano che lasciar presagire ad un miglioramento di quella
situazione. Per cui, nel caso concreto, non si poteva pretendere dal ricorrente
che rifiutasse di prestare lavoro pere ridurre il danno. Al contrario, egli,
rassicurato dal titolare che si trattava di una momentanea crisi di liquidità e
non avendo motivo di dubitare di ciò vista la mole di lavoro e le commesse già
aggiudicate, continuando a prestare i suoi servizi (prima come mandatario, poi
come dipendente) ha adempiuto al suo obbligo di ridurre il danno. Se
invece nell’estate 2015 avesse smesso di prestare la sua attività, egli avrebbe
senz’altro perso definitivamente ogni speranza di recuperare i suoi onorari e
di garantirsi il suo impiego futuro in seno alla __________. Va ricordato al
riguardo che RI 1 ricopriva un ruolo importante all’interno dell’azienda
essendo egli il responsabile delle vendite e consulente tecnico. (…)” (Doc.
XXI)
1.8. Il 22 maggio 2018 la Cassa ha
osservato:
" (…) A
mente della Cassa il signor RI 1, nel momento in cui ha iniziato l’attività
lavorativa – il 01 ottobre 2015 – presso la spettabile __________, era conscio
del rischio di non vedersi corrispondere i salari. Infatti egli era già
creditore nei confronti di detta società di onorari per le sue consulenze esterne.
Giova inoltre ricordare che il qui ricorrente ha sempre
accompagnato il signor __________ presso gli Istituti bancari e ha concesso
prestiti per complessivi CHF 190'000.00. Ritenuta la situazione finanziaria
della società oltre al rischio, più che concreto, di non recuperare le poste
debitorie scoperte vi era quello, altrettanto concreto, di perdere anche il
suddetto prestito. (…)” (Doc. XXIV)
1.9. L’avv. RA 1, per conto
dell’insorgente, l’11 giugno 2018 si è nuovamente espresso in merito alla
fattispecie (cfr. doc. XXVI).
1.10. Il doc. XXVI è stato inviato
per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXVII).
1.11. La Cassa, il 22 giugno 2018,
ha confermato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc.
XXVIII).
1.12. Il doc. XXVIII è trasmesso per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XXIX).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve restituire, oppure no, l’importo di fr. 16'616.15 a titolo
di indennità d’insolvenza indebitamente percepite l’11 febbraio e il 2 marzo
2016, relative allo stipendio non ricevuto dal 1° ottobre al 25 novembre 2015
da parte della __________.
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di
restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il
tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF)
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130.
V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12.
marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una
conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la
STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e
DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2
Nella decisione del 7 agosto
2017.
e nella decisione su opposizione del 18 ottobre 2017 la Cassa ha precisato
di avere in un primo tempo versato l’indennità per insolvenza e di averne
successivamente chiesto la restituzione dopo avere compiuto degli accertamenti
resisi necessari a seguito dello scritto del 4 novembre 2016 dell’Ufficio
fallimenti di __________. Quest’ultimo aveva comunicato che il credito
insinuato era stato respinto nella graduatoria, poiché il ricorrente risultava
l’amministratore di fatto della società __________ e in precedenza (prima dell’ottobre
2015) non vi era alcun rapporto di lavoro con la SA, bensì unicamente un
contratto di collaborazione (cfr. doc. 109; A; 678).
Se così fosse la Cassa
potrebbe effettivamente chiedere la restituzione alla luce di quanto esposto al
consid. 2.1. (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STCA 38.2016.65 del 6
marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag. 278 segg.).
2.3
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1
LADI:
" I
lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza,
se:
a. il loro datore
di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti
salariali oppure
b. il fallimento
non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del
datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali.”
L’art. 51 cpv. 1 lett. b è
stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del
5.
ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Il cpv. 2 di questa
disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza
le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51
cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisone del 21
maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che
la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è
applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51
LADI (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata
in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).
2.4
Secondo l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata
introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione
particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.
Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.
separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408
no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in
DTF 113 V 74, il TFA ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza
relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le
persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata
in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per
giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso
dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna
determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in
funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza
non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo
motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è
iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il
TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto
che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le sentenze sopra
menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130 (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2.,
pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;
STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010
del 8 giugno 2010).
Sempre secondo la
giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.
809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione
di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre
2002.
e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009,
pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in
un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
Cfr. pure STF 8C_776/2011
del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014.
Con giudizio 8C_412/2017 del
10.
gennaio 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg., già citato sopra,
il Tribunale federale, da un lato, ha ribadito che giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI
non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, ad esempio in
qualità di soci, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro. Dall’altro, che è determinante il fatto che tale influsso
riguardi il periodo di riscossione della prestazione. Secondo la giurisprudenza
non occorre esaminare il singolo caso se il potere decisionale significativo è
già sancito dalla legge, come avviene nel caso di un socio di una Sagl.
In una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per
eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in
quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,
malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era
rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di
una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio
8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha
stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di
disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più
iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,
continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a
prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in
particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e
la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia
gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente
occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella
di un datore di lavoro.
In una sentenza
8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un
giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di
disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo
ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito
finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla
Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al proposito B. Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant
ne sont pas d’emblée exclus du droit.
Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer
les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).
26.
Pour les
personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant
mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu
que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la
possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,
par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant
d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009
[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C
45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”
Riguardo
alla partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto
alle prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA
38.2016.12
del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA
38.2008.3
del 12 marzo 2008.
2.5
Nella presente evenienza
dagli atti dell’incarto emerge che RI 1 e il fratello __________ sono stati
titolari per oltre 30 anni della falegnameria __________ di __________. Tale
attività è stata condotta sotto la ragione sociale __________ (cfr. doc. I).
I fratelli RI 1 e __________,
negli anni 2012/2013, hanno concordato e negoziato con __________ che era stato
dipendente della __________ dal 1995 al 2001 (cfr. doc. B; 591) la cessione
dell’attività a quest’ultimo.
Dal “Contratto di cessione
d’attività”, che peraltro non riporta una specifica data e non è stato firmato
dalle parti, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. V pag. 5; XII), risulta
che:
" (…)
La cessione dell’attività avverrà tramite un’operazione
sostanzialmente suddivisa in due fasi.
La prima fase prevede la costituzione e la cessione delle attività
aziendali ad una “nuova” __________ che sarà detenuta per un periodo
transitorio massimo di ca. 3-5 anni dall’attuale società (__________). Durante
questo periodo il signor __________, membro del CDA assieme ai fratelli __________,
avrà, de facto, la totalità dei poteri decisionali in seno alle strategie
aziendali. I signori __________ avranno certamente un’importante ruolo
nella conduzione ma unicamente in qualità di consulenti esterni e in nessun
modo potranno opporsi alle decisioni del sig. __________. Gli stessi
sottoscrivendo il presente contato di cessione confermano inequivocabilmente
d’accettare questa basilare condizione.
La seconda fase prevede che alla fine del periodo transitorio (3-5
anni) il sig. __________ avrà la facoltà / opzione d’acquistare dalla __________
la totalità del pacchetto azionario della “nuova” __________ ad un valore
complessivo nominale pari a CHF 100’000 (centomila), indipendentemente
da come sarà costituito l’effettivo capitale proprio aziendale. In nessun caso
la __________ potrà rivendicare maggiorazione di prezzo a seguito di potenziali
utili accumulati durante il periodo transitorio.” (Doc. B pag. 2)
Il prezzo totale pattuito
per la cessione della società è stato fissato in fr. 500'000.-- (cfr. doc. I
pag. 3; B).
La __________ il 31
dicembre 2012 è, quindi, diventata la __________ (cfr. doc. E).
Nella stessa data è stata
costituita la “nuova” __________ di cui la __________ si è fatta promotrice,
sottoscrivendo e assumendo tutte le 100 azioni al portatore di fr. 1'000.--
cadauna (cfr. doc. E).
La __________ ha ceduto
alla “nuova” __________ attivi per un valore netto di fr. 500'000.-- che è
stato computato sul capitale azionario per fr. 100'000.-- (cfr. doc. E).
Dall’estratto del RC relativo
alla “nuova” __________, iscritta nel gennaio 2013 e diventata nell’agosto 2015
__________ e nel dicembre 2015 __________ in liquidazione (cfr. doc. F), si
evince che nel gennaio 2013 il ricorrente era iscritto quale presidente del
Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, suo fratello
quale vice-presidente con diritto di firma individuale e __________ quale
membro con diritto di firma individuale.
Nel gennaio 2015
l’iscrizione dell’insorgente è stata modificata in direttore con firma
individuale, mentre quella di suo fratello è stata cancellata. __________ ha
assunto la carica di presidente con firma individuale.
Nel maggio 2015 il
ricorrente non aveva più alcuna funzione iscritta, bensì soltanto la procura
collettiva a due con il presidente e nel dicembre 2015 la sua iscrizione è
stata cancellata.
Dal novembre 2015 __________
è amministratore unico con diritto di firma individuale.
La società è stata sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di
__________ del 14 dicembre 2015 a far tempo dal 15 dicembre 2015 (cfr. doc. F).
La prima rata di fr.
200'000.-- del pagamento del prezzo di fr. 500'000.-- è stata pagata da __________
il 22 aprile 2013, mentre l’IVA di fr. 16'000.-- il 28 giugno 2013 (cfr. doc.
G; I pag. 5).
Il 12 gennaio 2015 __________
ha corrisposto alla __________ fr. 100'000.-- per l’acquisto della totalità
delle azioni della “nuova” __________ (cfr. doc. I pag. 5; H). Il restante
importo di fr. 200'000.-- è rimasto scoperto e sussiste tuttora tra i debiti
della fallita __________ in favore della __________ (cfr. doc. I pag. 5).
Il ricorrente ha svolto, per
la “nuova” __________, dall’agosto 2015 __________, il ruolo di consulente
esterno (offerte/acquisizione lavori per la società citata) per il tramite
della __________ che fatturava le sue prestazioni (di fr. 10'800.-- al mese)
alla “nuova” __________/__________.
Dal 1° giugno al 30
settembre 2015 le prestazioni del ricorrente non sono, però, più state
rimborsate dalla __________ (cfr. doc. 592-593; 585).
Con effetto dal 1° ottobre
2015.
l’insorgente è, poi, stato assunto dalla __________ come direttore
commerciale al 100% con un contratto di durata indeterminata. La retribuzione
prevista era di fr. 11'305.60 lordi al mese per tredici mensilità (cfr. doc.
669).
Il suo compito era il
medesimo di quello svolto in precedenza quale consulente esterno, ossia
l’acquisizione di lavori facendo in particolare delle offerte (cfr. doc. 592).
Il rapporto di lavoro è
durato fino al 25 novembre 2015 quando la __________ ha depositato il bilancio
presso la Pretura (cfr. doc. 522).
Il 1° dicembre 2015
l’insorgente, allora rappresentato dall’__________, ha interposto domanda
d’indennità per insolvenza, rivendicando i salari dal 1° ottobre al 25 novembre
2015.
(cfr. doc. 670).
La Cassa gli ha versato, a
titolo d’indennità per insolvenza, un acconto di fr. 11'550.-- l’11 febbraio
2016.
e l’importo a saldo di fr. 5'066.15 il 2 marzo 2016 (cfr. doc. 109; 677;
719).
Il 4 novembre 2016
l’Ufficio fallimenti di Bellinzona ha comunicato, come visto (cfr. consid.
2.2
), che il credito insinuato è stato respinto nella graduatoria, poiché il
ricorrente risultava l’amministratore di fatto della società __________ e in
precedenza (prima dell’ottobre 2015) non vi era alcun rapporto di lavoro con la
SA, bensì unicamente un contratto di collaborazione (cfr. doc. 678).
A seguito di tale
informazione e dopo aver esperito alcuni accertamenti, la Cassa, con decisione del
7.
agosto 2017 (cfr. doc. 109-110), ha chiesto all’insorgente la restituzione di
fr. 16'616.15 versati erroneamente a titolo di indennità per insolvenza l’11
febbraio e il 2 marzo 2016, in quanto in applicazione del criterio della
verosimiglianza preponderante è emerso che il medesimo occupava una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro.
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 18 ottobre 2017, nella quale la
parte resistente ha elencato specificatamente gli elementi - riportati al
consid. 1.1. - che l’hanno indotta a ritenere che il ricorrente potesse
esercitare un influsso considerevole in seno alla __________ (cfr. doc. A).
2.6
Chiamato a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, il TCA ritiene dapprima utile rilevare che con
sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag. 278
segg., ha stabilito che a ragione la Cassa aveva chiesto a un assicurato la
restituzione delle indennità per insolvenza percepite nell’aprile 2016. Egli,
infatti, non aveva diritto a tali indennità, poiché, benché non fosse
formalmente iscritto a RC come socio e gerente della Sagl per la quale
lavorava, era di fatto – anche se non risultava esplicitamente – compartecipe
finanziario della stessa nella misura superiore al 30% attraverso una SA che
deteneva l’intero capitale sociale di fr. 20’000.– e con la quale aveva
sottoscritto un mandato fiduciario. I suoi poteri all’interno della Sagl,
inoltre, andavano ben oltre a quelli di un semplice venditore dipendente.
In concreto il ricorrente
nell’ottobre 2015 - quando ha cominciato a lavorare quale dipendente della __________
- non deteneva direttamente, né indirettamente azioni della medesima, poiché __________
aveva rilevato tutto il pacchetto azionario dalla __________ (cfr. consid. 2.5.).
Tuttavia l’acquirente non
aveva ancora pagato l’intero prezzo di fr. 500'000.-- pattuito con i fratelli __________
per la cessione della società, essendo rimasto scoperto l’ammontare di fr.
200'000.-- (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre, come evidenziato
dalla Cassa (cfr. doc. A; V; XII), l’insorgente è stato fondatore,
proprietario, poi consulente sterno e infine impiegato, quale direttore
commerciale, della “nuova” __________ / __________ (cfr. consid. 2.5.).
Al riguardo giova
osservare che __________, il 27 gennaio 2017 davanti alla Cassa, ha asserito
che il nuovo proprietario “…necessitava delle conoscenze professionali e
know how di mio fratello RI 1, per questo lo informava sull’andamento della
società” (cfr. doc. 586).
Non va dimenticato che il
ricorrente e il fratello hanno prestato alla “nuova” __________ / __________
ingenti somme di denaro, e meglio fr. 140'000.--, il 22 maggio 2015 a saldo dei
contributi sociali non pagati dalla SA e fr. 50'000.-- l’8 settembre 2015 per
pagare i fornitori di tale società, consapevoli in ogni caso che la società non
stava pagando le pigioni dello stabile di loro proprietà, in cui aveva sede la
ditta, rispettivamente dal 1° giugno 2015 non rimborsava alla __________ le
prestazioni per le consulenze dell’insorgente (cfr.doc. 461; 586).
__________, il 29 novembre
2016, davanti alla Cassa ha, poi, indicato:
… ho sempre coinvolto il sig. RI 1 e suo
fratello per qualsiasi decisione. Alle riunioni del CdA, in pratica i fratelli __________
sono sempre stati presenti. Posso affermare che fino al giorno 25 novembre 2015
qualsiasi decisione, riunione, riunione del CdA, eccetera il sig. RI 1 ed il
fratello sono sempre stati presenti e sono sempre stati coinvolti in qualsiasi
decisione presa. (…)” (Doc. 502)
Questo Tribunale, però,
osserva, d’altro canto, che il 19 dicembre 2016 la parte ricorrente ha preso
posizione in merito alle dichiarazioni di __________, segnatamente come segue:
" (…) Contrariamente
a quanto verbalizzato dal signor __________, tutte le decisioni concernenti la
società erano prese da lui soltanto. Pur ammettendo che il signor RI 1 abbia
dato il proprio contributo, vista a sua esperienza e lavorando in qualità di
consulente, agli affari della società __________ e, in maniera indiretta, al
successo del signor __________, le decisioni sono sempre state prese esclusivamente
da quest’ultimo, il quale aveva assunto la guida completa della società.
Altrimenti detto, il fallimento della società __________ è da ricondurre
unicamente alle decisioni del signor __________ (da notare che la famiglia __________
sino al “cambio della guardia” è stata con successo attiva nella falegnameria
sin dal lontano 1935; cfr. articolo di giornale qui allegato).” (Doc. 492)
Dalle carte processuali
emerge, altresì, che la figlia del ricorrente, quando cercava un impiego al
50%, non sarebbe stata assunta dalla “nuova” __________ per decisione di __________
(cfr. doc. 474).
__________, il 27 gennaio
2017, ha affermato:
" (…) A
comprova che le decisioni strategiche della __________ fossero prese unicamente
dal sig. __________, giova ricordare come dal momento della sua investitura
quale amministratore unico ha da subito intrapreso dei cambiamenti. Per esempio
ha effettuato dei cambiamenti con il personale, ha voluto sostituire l’esterno
del fabbricato (abbellire le facciate), mi ha notificato la disdetta verbale
dell’appartamento situato sopra la fabbrica (dove per altro viveva da 20 anni),
ha sostituito tutti i portoni. Altro aspetto è anche il fatto che mia nipote __________
avesse richiesto al Sig. __________, ad inizi 2014, di essere assunta presso la
__________. Il Sig. __________ non ha proceduto a tale assunzione: se in
effetti io o mio fratello avessimo avuto un potere decisionale, __________
sarebbe di conseguenza stata assunta.
Inoltre, per quanto concerne gli
investimenti sopra menzionati e il cambio del personale, se io e mio fratello
avessimo avuto potere decisionale, i fatti si sarebbero svolti diversamente.
Infatti i lavori esterni (facciata) ed interni non sarebbero stati eseguiti da
parte nostra, come pure non avremmo proceduto al cambio del personale” (Doc.
587)
Il ricorrente, il 24
novembre 2016, ha del resto dichiarato alla Cassa:
" (…) La
nostra azienda è sempre stata regolare e lineare sotto un profilo finanziario,
non ha mai subito dei picchi di utili oppure di perdite. Il sig. __________
nell’anno 2014 ha preso la decisione di effettuare (ed ha effettuato)
importanti investimenti in seno all’azienda. Si è dunque concentrato
maggiormente su questi investimenti tralasciando dunque la parte commerciale.”
(Doc. 593)
Il 31 maggio 2017 ha avuto
luogo l’audizione di __________, revisore esterno della __________ dalla sua
costituzione, il quale ha asserito che il suo referente, fin dall’inizio e
anche per le questioni fiscali, è stato __________ e di non avere mai
necessitato della collaborazione di RI 1.
__________ ha precisato
che il ricorrente, per quanto ne sapeva, era stato coinvolto nel CdA per
mantenere in essere le referenze necessarie per poter partecipare agli appalti
pubblici e anche per un aspetto di immagine nei confronti della clientela, in
special modo degli enti pubblici. A suo avviso il nominativo di RI 1 era una
buona referenza e sinonimo di garanzia. Egli ha infine puntualizzato di non
avere avuto voce in capitolo in merito all’assunzione dell’insorgente da parte
della __________ e di non essere mai stato interpellato riguardo
all’opportunità di tale assunzione (cfr. doc. 175-178).
La questione di sapere se
effettivamente il ricorrente in seno alla __________ avesse una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro - ciò che ai sensi dell’art. 51 cpv. 2
LADI esclude il diritto all’indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.)
- oppure no non merita, nel caso di specie, di ulteriori approfondimenti.
In effetti l’insorgente
non aveva diritto all’indennità per insolvenza in relazione ai salari non
percepiti nel periodo 1° ottobre – 25 novembre 2015 già per un altro motivo, e
meglio in applicazione dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
In proposito giova
rilevare che il Tribunale federale, con giudizio C 27/06 del 25 gennaio 2007, ha
accolto il ricorso della SECO contro una sentenza della Corte delle
assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Canton Friborgo che
aveva riconosciuto a un assicurato il diritto di all’indennità per insolvenza,
contrariamente alla Cassa che l’aveva negato giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI, ritenendo
violato l’obbligo di diminuire il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.
2.7
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti
da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare
una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza
percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto
dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».
)
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.8
La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella
pubblicazione della Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) valida dal marzo
2015.
si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto
di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132
V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid.
6.2.1
; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
2.9
Questa Corte ricorda innanzitutto
di avere, pendente causa, reso attente le parti che la decisione su opposizione
impugnata avrebbe potuto essere confermata, ponendo a fondamento una
motivazione differente rispetto a quella considerata dalla Cassa, e meglio
sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI. Il TCA ha, inoltre, dato al patrocinatore
dell’insorgente e alla Cassa l’occasione di determinarsi al riguardo in
rispetto del diritto di essere sentito (cfr. doc. XVII; consid. 1.7.).
Per quanto attiene
propriamente alla violazione dell’obbligo di ridurre il danno contemplato
dall’art. 55 cpv. 1 LADI, va osservato che è vero che, come evidenziato dal
ricorrente (cfr. doc. XXI), la Cassa può giudicare, in linea generale, con più
severità gli sforzi forniti da un assicurato per adempiere l’obbligo di ridurre
il danno quando il contratto di lavoro è già sciolto (cfr. consid. 2.7.).
È altrettanto vero,
tuttavia, che in concreto il ricorrente, le cui prestazioni quale consulente
esterno da giugno 2015 non erano state rimborsate dalla __________ alla __________
(cfr. consid. 2.5.) e che era consapevole delle difficoltà finanziarie della __________,
avrebbe dovuto sapere che, iniziando la sua attività presso tale società il 1°
ottobre 2015, avrebbe molto probabilmente rischiato di non ottenere lo
stipendio alla fine di ogni mese, ciò che è effettivamente avvenuto nel periodo
di attività lavorativa da inizio ottobre al 25 novembre 2015.
Più precisamente, per
quanto concerne la conoscenza dei problemi di liquidità della “nuova” __________/__________,
l’insorgente, già nel dicembre 2015 in uno scritto al Sindacato __________, ha
asserito di avere appreso delle difficoltà finanziarie della società alla fine
di marzo 2015, quando __________ gli ha mostrato i conti 2014 presentati al
revisore (cfr. doc. 628=736).
Il 24 novembre 2016 il
ricorrente, davanti alla Cassa, ha peraltro affermato di essere stato a
conoscenza della situazione debitoria della ditta al momento in cui è stato
assunto dalla stessa con effetto dal 1° ottobre 2015 (cfr. doc. 593).
Il 17 febbraio 2017
all’esplicita domanda della parte resistente: “Lei e suo fratello avete
prestato CHF 140'000.00 per coprire arretrati del secondo pilastro,
successivamente CHF 50'000.00 per pagare i fornitori in quanto pretendevano il
pagamento a contanti. Nel contempo era a conoscenza che la società non
corrispondeva le pigioni a lei, inoltre non ha rimborsato le sue prestazioni
alla __________ dal 01 giugno 2015. Tutto questo non le ha fatto dubitare che
avrebbe potuto, se assunto, non percepire il salario dalla __________?” (cfr.
doc. 461), l’insorgente ha risposto:
" Ero
consapevole delle difficoltà finanziarie e di liquidità della __________, ma vi
erano molte commesse/lavoro e rispettivamente acconti da incassare. Per tale
motivo, per il futuro, ero ottimista” (Doc. 461)
La consapevolezza da parte
del ricorrente della mancanza di liquidità si desume anche dai i prestiti di
fr. 140'000.-- e di fr. 50'000.-- che sono stati effettuati, il 22 maggio 2015,
rispettivamente l’8 settembre 2015 a favore della “nuova” __________/__________
proprio con lo scopo di saldare i contributi sociali dovuti e pagare i
fornitori della SA (cfr. consid. 2.6.; doc. 461).
L’insorgente, ritenuta la difficile
situazione della società rilevata nel marzo 2015 già dai conti del 2014, non
poteva legittimamente credere, nonostante la ditta avesse acquisito diversi
importanti contratti di appalto (cfr. doc. XXI; XXVI), che le condizioni
economiche della stessa sarebbero rapidamente migliorate (cfr. STF 8C_573/2017
del 18 ottobre 2017 consid. 3).
Egli
avrebbe così dovuto immediatamente attivarsi in modo incisivo per ottenere
quanto gli spettava dal profilo salariale (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile
2002; DLA 2007 n. 4 pag. 52 seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54; STCA
38.2017.84
del 20 febbraio 2018; STCA 38.2017.64 del 5 marzo 2018) e non
limitarsi a insinuare il 15/16 dicembre 2015 all’Ufficio fallimenti il credito
relativo al salario non percepito dalla __________ (cfr. 277; 595).
In queste condizioni il
ricorrente ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
2.10
Alla luce di quanto esposto al
considerando precedente, occorre concludere che l’insorgente, nei mesi di
febbraio e marzo 2016, ha beneficiato di indennità per insolvenza a cui non
aveva oggettivamente diritto, avendo violato l’obbligo di ridurre il danno di
cui all’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.9.).
Questa Corte
ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti
di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali
con le quali al ricorrente sono state attribuite le indennità per insolvenza in
relazione agli stipendi non ricevuti dal 1° ottobre al 25 novembre 2015 (in
proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015
dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
Ne discende
che in concreto sono realizzate le condizioni per richiedere la restituzione
integrale delle prestazioni percepite indebitamente.
2.11
Il patrocinatore
dell’insorgente ha proposto l’interrogatorio di quest’ultimo, l’audizione di __________,
nonché l’edizione da parte dell’amministrazione del fallimento della __________
in liquidazione dei contratti di assicurazione dell’azienda (cfr. doc. I pag.
14, 19; IX pag. 6).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo
2015.
consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente
non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né
una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.
La medesima ha, quindi,
chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
In concreto, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali
vigenti per quanto concerne le condizioni per poter beneficiare di indennità
per insolvenza, rispettivamente il principio della restituzione (cfr. consid.
2.1
; 2.7.-2.8.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo
Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere
in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
In
particolare va osservato che __________ è già stato sentito dalla Cassa il 31
maggio 2017 (cfr. doc. 175; consid. 2.6.). Non si vede, perciò, quali nuove e
rilevanti dichiarazioni possa rilasciare riguardo alla fattispecie.
Ne
discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente,
segnatamente il suo interrogatorio, l’audizione di un teste e l’edizione di
specifici documenti deve essere respinta.
2.12
In
esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale
non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 18 ottobre
2017.
con cui la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione della
somma di fr. 16'616.15.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti