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Decisione

38.2017.87

TCA conferma restituz.indenn.x insolv.con cambiam.motivaz.rispetto alla Cassa,dando alle parti la possib.di esprimersi in rispetto del dt di essere sentiti. Quest.della posiz.analoga a DL non merita,q

9 luglio 2018Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I. La

posizione di direttore dell’assicurato.

II. Il fatto che

l’assicurato è stato proprietario, poi consulente esterno e infine impiegato

dalla __________, senza svolgere un’attività lavorativa altrove.

III. La sua firma nel

documento riguardante la situazione attuale della società __________, accanto a

quella del presidente del consiglio di direzione.

IV. La presenza dell’assicurato

durante le trattative presso i diversi istituti bancari al fine di ottenere dei

finanziamenti da apportare alla società.

V. Le dichiarazioni

del Sig. __________ secondo le quali l’assicurato avrebbe condiviso con lui le

decisioni strategiche per la società __________.

VI. I prestiti consistenti

effettuati dall’assicurato affinché la società __________ potesse saldare gli

oneri sociali arretrati.

Questo insieme d’indizi coerenti permette di considerare, seguendo

il principio della verosimiglianza preponderante, che l’attività

dell’assicurato presso la __________ gli permetteva di partecipare al processo

decisionale della società. Infatti, la lista summenzionata, dimostra che

l’opponente non occupava una semplice posizione di dipendente, ma quella

analoga a un datore di lavoro. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e

conseguentemente di non essere tenuto a restituire l’importo di fr. 16'616.15.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale il patrocinatore dell’insorgente ha dapprima rilevato:

" (…)

1.

1 Sin dal 1981 il Signor RI 1 è stato titolare, assieme al

fratello __________, della falegnameria di famiglia __________, con sede in __________.

Tale attività è stata portata avanti dai fratelli __________ per oltre 30 anni

sotto la ragione sociale __________.

RI 1 e __________, hanno concordato e negoziato con il Signor __________

la cessione della falegnameria a quest'ultimo e le relative condizioni.

Nel corso dell'anno 2012 RI 1 e __________, non trovando

all'interno della famiglia una persona interessata a rilevare l'azienda, hanno

individuato nella persona del Signor __________ il profilo di persona che

avrebbe potuto portare avanti la falegnameria. Essi, nella seconda metà del

2012, con l'ausilio del Signor __________, organo di revisione della __________,

hanno pattuito le modalità e le condizioni della cessione dell'attività al

Signor __________ come descritto nel Contratto di cessione d'attività

qui allegato quale doc. B nonché, per quanto riguarda il corrispettivo

del valore delle azioni e le modalità di pagamento, nella Lettera

preliminare d'intenti dell'ottobre 2012, qui allegata quale doc. C.

(…).

Il prezzo totale pattuito per la cessione della società è stato

fissato in CHF 500000.-- come descritto al punto 1.5. del contratto di cessione

(doc. B) mentre le modalità di pagamento erano state previste nel

documento intitolato "Lettera preliminare d'intenti" di cui al doc.

C.

Con riferimento alla "Prima fase" di cui al punto 1.4

del contratto, oltre alla permanenza nel CdA dei __________ per un periodo

determinato al fine di introdurre nel "business" e traghettare al

meglio il nuovo titolare nell'attività da egli ripresa, il Signor __________ ha

preteso che la ragione sociale della nuova società mantenesse la medesima

ragione sociale, da sempre riconosciuta nel settore della falegnameria in tutto

il Ticino. Tutto ciò per evidenti ragioni di carattere commerciale e in

particolare per mantenere la clientela assunta in passato e per facilitare l’acquisizione

di nuovi cantieri (…).

(…).

__________ ha pure preteso la permanenza nel CdA dei fratelli RI 1

e __________ nell'ottica di poter concorrere alle commesse pubbliche apportando

quali referenze i lavori forniti negli anni addietro da parte della

"vecchia" __________.

(…).

(…) per poter dimostrare la validità delle referenze di lavori

eseguiti dalla "vecchia" falegnameria __________, __________ ha

deciso per la permanenza dei __________ nonostante la loro impossibilità (per

volontà e indicazione del nuovo azionista __________) di prendere decisioni

contrarie alla volontà del nuovo titolare, come descritto chiaramente nel

Contratto di cui al doc. B.

Inspiegabilmente il predetto contratto non è mai stato

sottoscritto formalmente dalle Parti. Tuttavia, lo stesso è da ritenersi

validamente concluso per atti concludenti posto come le Parti hanno dato

seguito a quanto ivi descritto o, perlomeno, alle condizioni essenziali

pattuite nel Contratto di cessione di attività.

(…).

A partire dalla cessione della totalità delle azioni in favore del

Signor __________ avvenuta ad inizio gennaio 2015, i fratelli __________ sono

usciti dal CdA della "nuova" __________, come si evince dall'estratto

della pubblicazione sul FUSC del 15 gennaio 2015 qui allegato quale doc. I,

lasciando così la carica di Presidente del CdA al nuovo azionista al 100% __________,

il tutto in linea con quanto pattuito nel Contratto di cessione di azioni (doc.

B).

RI 1 a partire dalla costituzione della nuova __________, poi

divenuta __________, e fino al fallimento di quest'ultima, è sempre stato

quello di responsabile dell'acquisizione lavori per conto della falegnameria e

di consulente tecnico. Questo conformemente a quanto preteso dal Signor __________

durante le trattative che hanno poi portato alla cessione dell'azienda. Tale attività

è stata svolta dalla __________ per il tramite di RI 1 dal gennaio 2013 quale

consulente esterno e, da fine settembre 2015, per motivi di praticità (come

meglio sarà precisato nel prosieguo) quale diretto dipendente della __________.

(…) egli, a partire dal gennaio 2013, ossia a partire dalla messa

in opera del procedimento di cessione dell'attività da RI 1 e __________ (per

il tramite della __________) al Signor __________, non ha più avuto alcuna

possibilità di determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del

datore di lavoro, ossia della "nuova" __________, poi diventata __________.

(…)” (Doc. I pag. 2-6)

L’avv. RA 1, per conto del

ricorrente, ha poi, fatto valere che la posizione di quest’ultimo non può e non

deve essere assimilata a quella di un datore di lavoro, motivando come segue:

" (…) RI 1

contesta fermamente che la posizione di responsabile acquisizione lavori e di

consulente tecnico da egli ricoperta in seno alla "nuova"

falegnameria __________ possa in qualche modo dimostrare che egli rivestiva

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Il ruolo di direttore, nel termine inteso dalla Cassa nella sua

decisione, a far tempo dal gennaio 2013 è sempre stato ricoperto esclusivamente

dal nuovo titolare __________, come si evince facilmente dagli organigrammi

aziendali del 2014 e del 2015, qui allegati quali doc L.

(…).

La grande esperienza del ricorrente nel settore in cui opera da

più di 30 anni, le conoscenze tecniche e del mercato, nonché la sua bravura

nell'acquisizione di appalti, non possono configurare in elementi suscettibili

di dimostrare - nemmeno con il grado della verosimiglianza preponderante - che RI

1 ricopriva nella società fallita una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro. Egli era certamente un punto di riferimento all'interno della

falegnameria ma solamente a livello commerciale e tecnico.

26

Già a partire dal gennaio 2013 non ha mai avuto voce in capitolo

per quanto attiene alle strategie e decisioni aziendali o all'amministrazione.

A comprova di ciò basti osservare che già nel mese di giugno del 2014, la

figlia del qui ricorrente __________, non è stata assunta dalla falegnameria

per decisione del nuovo titolare __________ (cfr. Verbale interrogatorio __________

del 14.02.2017 a pag. 2) e ciò malgrado che RI 1 figurasse a quel momento quale

presidente del CdA (cfr. doc. F).

(…).

Il Contratto di cessione precisa infatti al punto 1.4. che durante

il periodo di transizione "... __________; membro del CDA assieme ai

fratelli __________, avrà de facto, la totalità dei poteri decisionali in seno

alle strategie aziendali. I signori __________ avranno certamente un importante

ruolo nella conduzione ma unicamente in qualità di consulenti esterni e in

nessun modo potranno opporsi alle decisioni del sig. __________ ..."

(doc. B punto 1.4).

(…).

Il motivo dell'assunzione del ricorrente alle dirette

dipendenze della __________ è il seguente: RI 1, come già è stato spiegato,

svolgeva una attività di consulenza per la __________ in qualità di dipendente

della __________ e questo per il periodo compreso tra il gennaio 2013 e il 30

settembre 2015, data della sua assunzione alle dirette dipendenze di __________.

Durante questo periodo la contabilità e la fatturazione relativa alle

prestazioni lavorative effettuate da RI 1 quale dipendente della __________ in

favore della nuova falegnameria veniva tenuta dalla Signora __________ (figlia

del ricorrente), anch'essa dipendente della Holding. Ad inizio anno 2015

quest'ultima ha però smesso di tenere la contabilità per la __________ in

quanto aveva trovato un altro posto di lavoro presso una banca. A questo punto

il signor RI 1 non poteva più – in quanto non ne aveva di fatto le competenze –

tenere la contabilità delle sue prestazioni e gestire la fatturazione della Holding

correttamente come fatto in passato. D'altro canto però la __________

continuava a necessitare della consulenza fornitale sino a quel momento da RI 1

quale mandatario. Per una questione di opportunità e sua necessità personale,

quindi, il signor __________ ha deciso di assumere direttamente il signor RI 1

quale dipendente.

(…) nel corso del 2015, a causa di decisioni strategiche prese in

via del tutto indipendente nel 2014 dal nuovo titolare __________, la

falegnameria __________ lamentava dei problemi di liquidità.

(…).

RI 1 mai avrebbe voluto che quella che era stata la sua azienda di

famiglia, che aveva una consolidata e riconosciuta reputazione sul mercato e

soprattutto nella regione e che ancora portava il suo nome fallisse. In secondo

luogo, il ricorrente, ma per essere precisi la __________, in caso di

fallimento della società non solo molto probabilmente non avrebbe ricevuto dal

Signor __________ quanto ancora gli spettava relativamente al saldo del

corrispettivo per la cessione dell'attività (ossia ancora CHF 200'000.--di CHF

500000.--), ma avrebbe anche perso un inquilino molto importante, essendo

appunto gli immobili della falegnameria di proprietà dei fratelli __________ e

concessi in locazione alla "nuova" falegnameria dietro corrispettivo

di una pigione annua pari a ca. CHF 198'000.--. Per la tipologia dell'immobile

e per la sua localizzazione, sarebbe stato estremamente difficile trovare un

nuovo inquilino.

Ovviamente, visti i problemi di liquidità riscontrati nel 2015, il

titolare __________ si è preoccupato di raccogliere dei finanziamenti

rivolgendosi alla fine di ottobre 2015 alle banche, in particolare __________ e

__________. In questo contesto il titolare ha chiesto a RI 1 di assisterlo

nella redazione del documento intitolato Situazione attuale della società __________

qui allegato quale doc. M, limitatamente però agli aspetti commerciali e in

particolare alla descrizione dei lavori in corso nel 2015 e ai lavori già

acquisiti o quasi acquisiti per il 2016 (…).

(…).

Al fine di facilitare il dialogo con le predette banche, posto che

i titolari precedenti della falegnameria, ossia i fratelli __________ e RI 1,

avevano collaborato con i consulenti delle rispettive banche per tanti anni

prima della cessione della società, il Signor __________ ha chiesto al

ricorrente e al di lui fratello di accompagnarlo agli incontri con le banche.

(…) a mente del ricorrente talune dichiarazioni rese del Signor __________

nei verbali del 29 novembre 2016 e del 14 febbraio 2017 non corrispondono

minimamente alla realtà e risultano anzi fuorvianti oltre che lesive della

personalità e dell'onore di RI 1.

(…).

Occorre puntualizzare che il Signor __________ ha, in tutta la

vicenda, un interesse personale affinché RI 1 venga considerato, in esito alla

presente procedura, amministratore di fatto della __________. Infatti, a

seguito della procedura fallimentare della __________, taluni creditori hanno

già iniziato a farsi avanti nei confronti di tutte le persone che, a far

tempo dalla costituzione della “nuova” __________ (poi diventata __________),

son stati iscritti a Registro di Commercio quali membri del CdA, preannunciando

nei loro confronti azioni di responsabilità civile che poggerebbero su asserite

negligenze da essi commesse nel 2014 e 2015.

(…).

La Cassa incomprensibilmente nella sua decisione non ha fatto

riferimento alcuno alle lineari e del tutto neutre dichiarazioni rese dal

Signor __________, le quali dimostrano chiaramente che RI 1, a far tempo dalla

conclusione del Contratto di cessione, non ha più avuto il potere di prendere

decisioni strategiche all'interno della nuova falegnameria e che il suo (di ______________)

unico referente all'interno della __________ era il Signor __________ oppure la

contabile aziendale Signora __________ (cfr. verbale __________ del

31.05.2017).

(…).

E’ fermamente contestato che i prestiti effettuati da RI 1 alla

società consistano in validi motivi per ritenere che egli occupava una

posizione analoga a quella di datore di lavoro.

(…) RI 1 aveva interesse a che la società non fallisse in quanto

in quell'evenienza avrebbe perso un inquilino, nonché la possibilità di

recuperare l'importo a saldo del corrispettivo per la cessione dell'attività e

gli onorari non pagati per il lavoro svolto tra giugno e settembre 2015.

Nel mese di maggio 2015 la "nuova" __________ lamentava

degli arretrati nel pagamento dei premi LPP. Di conseguenza la compagnia

assicurativa non aveva rilasciato il certificato a comprova del pagamento dei

premi necessario per concorrere ad un importante commessa pubblica che la __________

avrebbe avuto buone chances di aggiudicarsi. Visti i problemi di liquidità, __________

ha chiesto a RI 1 e __________ di effettuare un prestito alla società cosicché

potesse saldare gli arretrati LPP e aggiudicarsi la commessa. I fratelli __________,

considerati i loro interessi maggiori nel far si che la società superasse

questa situazione di mancanza di liquidità - non foss'altro che per garantirsi

per gli anni successivi un inquilino molto importante ritenuto che nell'__________

non si trovano tutti i giorni delle imprese disposte a locare uno stabilimento

delle dimensioni simili a quello di proprietà dei fratelli __________ per

insediare la propria attività hanno accettato di concedere alla falegnameria il

prestito in questione. (…)” (Doc. I pag. 7-15)

1.3. Nella

sua risposta del 2 gennaio 2018 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. V).

1.4. Il

30 gennaio 2018 la parte ricorrente ha presentato un atto di replica, in cui ha

in particolare addotto:

" (…) RI 1

possiede tuttora una partecipazione nella vecchia __________, che dal 15

gennaio 2013 porta la ragione sociale __________, società facente capo infatti

ai fratelli RI 1 e __________.

Si contesta però che tale società controllava la nuova __________

fino al 12 gennaio 2015. Infatti, già a partire dalla costituzione della nuova __________,

ossia dal gennaio 2013, il potere decisionale era interamente passato al Signor

__________, come da accordi presi dalle parti (doc. C). Inoltre, a far tempo

dal 22 aprile 2013 il nuovo titolare __________ ha corrisposto la prima tranche

del prezzo pattuito per la cessione delle azioni della falegnameria (doc. G).

(…).

A riprova del fatto che il potere decisionale assoluto del Signor __________

all'interno della falegnameria, sia per le questioni strategiche, che per

quelle amministrative, si osserva pure che quest'ultimo, ad inizio 2013 e

quindi appena diventato titolare della società, ha disdetto tutte le polizze

assicurative aziendali allora in essere per stipularne delle nuove presso la __________,

e in particolare per il tramite del cugino del Signor __________ che a quel

momento era consulente assicurativo dell'__________.

(…).

Egli già a partire dal gennaio 2013, ma senza ombra di dubbio

almeno dal gennaio 2015 data del pagamento della seconda tranche del prezzo di

cessione delle azioni e dall'uscita dal CdA della (nuova) __________, non ha

mai occupato una posizione analoga a un datore di lavoro. (…)” (Doc. IX)

1.5. La Cassa, il 16 febbraio

2018, ha segnatamente osservato:

" (…)

sostenere che i considerevoli prestiti per complessivi CHF 190'000.00 siano

stati effettuati al fine di non perdere "un inquilino, nonché la

possibilità di recuperare l'importo a saldo del corrispettivo per la cessione

dell'attività e gli onorari non pagati per il lavoro svolto tra giugno e

settembre 2015" è poco credibile. Ritenuta la situazione finanziaria della

società oltre al rischio, più che concreto, di non recuperare le poste

debitorie scoperte vi era quello, altrettanto concreto, di perdere anche il

suddetto prestito.” (Doc. XII)

1.6. Il 20 marzo 2018 il

patrocinatore dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni

da proporre (cfr. doc. XV).

1.7. Questa Corte, il 5 aprile

2018, ha trasmesso alle parti il seguente scritto:

" (…) dopo

aver attentamente esaminato gli atti all’incarto, il TCA è giunto alla

conclusione che, indipendentemente dalle argomentazioni menzionate nella

decisione su opposizione impugnata, il provvedimento di restituzione delle

indennità per insolvenza versate l’11 febbraio e il 2 marzo 2016 a RI 1, il

quale il 24 novembre 2016 ha dichiarato alla Cassa che per il periodo

giugno-settembre 2015 non erano state rimborsate dalla __________ alla __________

le prestazioni per la sua attività di collaboratore esterno (doc. 593) e il 17

febbraio 2017 ha asserito, sempre davanti alla Cassa, di essere stato “…consapevole

delle difficoltà finanziarie e di liquidità della __________, ma vi erano molte

commesse/lavoro e rispettivamente acconti da incassare. Per tale motivo, per il

futuro, ero ottimista.” (doc. 461), potrebbe in ogni caso essere confermato

sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’art. 55 cpv. 1 LADI, relativo all’obbligo di ridurre il danno,

prevede che il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento,

deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti

rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo

surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni

modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Secondo costante giurisprudenza nell’ipotesi in cui il Giudice

prevede la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento

una motivazione diversa da quella ritenuta dall’amministrazione, deve dare alle

parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata argomentazione, in rispetto

del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2

Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.;

RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368).

Di conseguenza vi assegno un termine di 10 giorni per

presentare le vostre osservazioni in merito.” (Doc. XVII)

Il 12 aprile 2018 la Cassa

ha indicato di non avere osservazioni da presentare (cfr. doc. XX).

La parte ricorrente, a cui

è stata concessa, su sua richiesta, una proroga del termine (cfr. doc. XVIII;

XIX), il 30 aprile 2018 ha, dal canto suo, preso posizione come segue:

" (…) RI 1

contesta fermamente che nel caso in questione possa egli aver contravvenuto

all’obbligo di ridurre il danno ed essergli così negato il diritto alle

indennità per insolvenza.

(…).

Anzitutto, il Signor RI 1 al momento dell’assunzione presso la __________

a far tempo da fine settembre 2015, benché creditore degli onorari per le sue

consulenze da mandatario esterno, non aveva nei confronti della __________ nessun

credito salariale. Egli è stato infatti assunto soltanto dal mese di

ottobre 2015 per le seguenti ragioni (già esposte in sede di ricorso al

paragrafo 30 e seguenti). Nel corso dell’anno 2015 la figlia di RI 1 aveva

trovato un altro impiego e da quel momento non c’era nessuno all’interno della __________,

in grado di mandare avanti le attività di amministrazione di contabilità e la

gestione della fatturazione. Per questo motivo, il Signor __________ ha deciso

di assumere RI 1 quale dipendente della __________.

Ne discende quindi che RI 1 non ha contravvenuto al suo obbligo di

ridurre il danno in quanto non ha accettato di differire per un lungo periodo

l’incasso delle sue pretese salariali. Esse erano relative solamente al periodo

compreso tra il 1° ottobre e il 25 novembre. Solo al momento della pronuncia

del fallimento, che è stata una doccia fredda per tutti tenuto conto che il

lavoro non mancava, RI 1 ha avviato tempestivamente le pratiche per

l’ottenimento delle indennità per insolvenza.

(…).

Nel caso che ci occupa non può essere contestato a RI 1 di non

avere ridotto il danno con riferimento al suo credito per prestazioni da

mandatario e per il fatto che fosse a conoscenza della situazione finanziaria

della __________.

Come dichiarato a più riprese, anche negli interrogatori dinanzi

alla Cassa, RI 1 era a conoscenza unicamente di una momentanea carenza di liquidità

nel corso della primavera – estate 2015, dovuta al cambiamento dei macchinari

voluto dal nuovo titolare __________. Il numero e l’importanza delle commesse

già assicurate di cui era a conoscenza (essendo egli attivo quale responsabile

delle vendite) non potevano che lasciar presagire ad un miglioramento di quella

situazione. Per cui, nel caso concreto, non si poteva pretendere dal ricorrente

che rifiutasse di prestare lavoro pere ridurre il danno. Al contrario, egli,

rassicurato dal titolare che si trattava di una momentanea crisi di liquidità e

non avendo motivo di dubitare di ciò vista la mole di lavoro e le commesse già

aggiudicate, continuando a prestare i suoi servizi (prima come mandatario, poi

come dipendente) ha adempiuto al suo obbligo di ridurre il danno. Se

invece nell’estate 2015 avesse smesso di prestare la sua attività, egli avrebbe

senz’altro perso definitivamente ogni speranza di recuperare i suoi onorari e

di garantirsi il suo impiego futuro in seno alla __________. Va ricordato al

riguardo che RI 1 ricopriva un ruolo importante all’interno dell’azienda

essendo egli il responsabile delle vendite e consulente tecnico. (…)” (Doc.

XXI)

1.8. Il 22 maggio 2018 la Cassa ha

osservato:

" (…) A

mente della Cassa il signor RI 1, nel momento in cui ha iniziato l’attività

lavorativa – il 01 ottobre 2015 – presso la spettabile __________, era conscio

del rischio di non vedersi corrispondere i salari. Infatti egli era già

creditore nei confronti di detta società di onorari per le sue consulenze esterne.

Giova inoltre ricordare che il qui ricorrente ha sempre

accompagnato il signor __________ presso gli Istituti bancari e ha concesso

prestiti per complessivi CHF 190'000.00. Ritenuta la situazione finanziaria

della società oltre al rischio, più che concreto, di non recuperare le poste

debitorie scoperte vi era quello, altrettanto concreto, di perdere anche il

suddetto prestito. (…)” (Doc. XXIV)

1.9. L’avv. RA 1, per conto

dell’insorgente, l’11 giugno 2018 si è nuovamente espresso in merito alla

fattispecie (cfr. doc. XXVI).

1.10. Il doc. XXVI è stato inviato

per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXVII).

1.11. La Cassa, il 22 giugno 2018,

ha confermato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc.

XXVIII).

1.12. Il doc. XXVIII è trasmesso per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XXIX).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’assicurato deve restituire, oppure no, l’importo di fr. 16'616.15 a titolo

di indennità d’insolvenza indebitamente percepite l’11 febbraio e il 2 marzo

2016, relative allo stipendio non ricevuto dal 1° ottobre al 25 novembre 2015

da parte della __________.

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di

restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55.

Dal 1° aprile 2011 il

tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda

di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli

articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF)

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130.

V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12.

marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2

Nella decisione del 7 agosto

2017.

e nella decisione su opposizione del 18 ottobre 2017 la Cassa ha precisato

di avere in un primo tempo versato l’indennità per insolvenza e di averne

successivamente chiesto la restituzione dopo avere compiuto degli accertamenti

resisi necessari a seguito dello scritto del 4 novembre 2016 dell’Ufficio

fallimenti di __________. Quest’ultimo aveva comunicato che il credito

insinuato era stato respinto nella graduatoria, poiché il ricorrente risultava

l’amministratore di fatto della società __________ e in precedenza (prima dell’ottobre

2015) non vi era alcun rapporto di lavoro con la SA, bensì unicamente un

contratto di collaborazione (cfr. doc. 109; A; 678).

Se così fosse la Cassa

potrebbe effettivamente chiedere la restituzione alla luce di quanto esposto al

consid. 2.1. (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STCA 38.2016.65 del 6

marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag. 278 segg.).

2.3

Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1

LADI:

" I

lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza,

se:

a. il loro datore

di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti

salariali oppure

b. il fallimento

non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del

datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali.”

L’art. 51 cpv. 1 lett. b è

stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del

5.

ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Il cpv. 2 di questa

disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza

le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente

dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle

decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,

nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il contenuto dell’art. 51

cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una decisone del 21

maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che

la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è

applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51

LADI (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata

in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).

2.4

Secondo l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

Questa normativa è stata

introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione

particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.

Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.

separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408

no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in

DTF 113 V 74, il TFA ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza

relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le

persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una sentenza pubblicata

in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per

giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso

dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna

determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in

funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza

non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo

motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è

iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il

TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto

che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

Le sentenze sopra

menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130 (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2.,

pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;

STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010

del 8 giugno 2010).

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione

di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre

2002.

e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009,

pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in

un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

Cfr. pure STF 8C_776/2011

del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014.

Con giudizio 8C_412/2017 del

10.

gennaio 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg., già citato sopra,

il Tribunale federale, da un lato, ha ribadito che giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI

non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, ad esempio in

qualità di soci, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro. Dall’altro, che è determinante il fatto che tale influsso

riguardi il periodo di riscossione della prestazione. Secondo la giurisprudenza

non occorre esaminare il singolo caso se il potere decisionale significativo è

già sancito dalla legge, come avviene nel caso di un socio di una Sagl.

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha

stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant

ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer

les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26.

Pour les

personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant

mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu

que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la

possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,

par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant

d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009

[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C

45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”

Riguardo

alla partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto

alle prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA

38.2016.12

del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA

38.2008.3

del 12 marzo 2008.

2.5

Nella presente evenienza

dagli atti dell’incarto emerge che RI 1 e il fratello __________ sono stati

titolari per oltre 30 anni della falegnameria __________ di __________. Tale

attività è stata condotta sotto la ragione sociale __________ (cfr. doc. I).

I fratelli RI 1 e __________,

negli anni 2012/2013, hanno concordato e negoziato con __________ che era stato

dipendente della __________ dal 1995 al 2001 (cfr. doc. B; 591) la cessione

dell’attività a quest’ultimo.

Dal “Contratto di cessione

d’attività”, che peraltro non riporta una specifica data e non è stato firmato

dalle parti, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. V pag. 5; XII), risulta

che:

" (…)

La cessione dell’attività avverrà tramite un’operazione

sostanzialmente suddivisa in due fasi.

La prima fase prevede la costituzione e la cessione delle attività

aziendali ad una “nuova” __________ che sarà detenuta per un periodo

transitorio massimo di ca. 3-5 anni dall’attuale società (__________). Durante

questo periodo il signor __________, membro del CDA assieme ai fratelli __________,

avrà, de facto, la totalità dei poteri decisionali in seno alle strategie

aziendali. I signori __________ avranno certamente un’importante ruolo

nella conduzione ma unicamente in qualità di consulenti esterni e in nessun

modo potranno opporsi alle decisioni del sig. __________. Gli stessi

sottoscrivendo il presente contato di cessione confermano inequivocabilmente

d’accettare questa basilare condizione.

La seconda fase prevede che alla fine del periodo transitorio (3-5

anni) il sig. __________ avrà la facoltà / opzione d’acquistare dalla __________

la totalità del pacchetto azionario della “nuova” __________ ad un valore

complessivo nominale pari a CHF 100’000 (centomila), indipendentemente

da come sarà costituito l’effettivo capitale proprio aziendale. In nessun caso

la __________ potrà rivendicare maggiorazione di prezzo a seguito di potenziali

utili accumulati durante il periodo transitorio.” (Doc. B pag. 2)

Il prezzo totale pattuito

per la cessione della società è stato fissato in fr. 500'000.-- (cfr. doc. I

pag. 3; B).

La __________ il 31

dicembre 2012 è, quindi, diventata la __________ (cfr. doc. E).

Nella stessa data è stata

costituita la “nuova” __________ di cui la __________ si è fatta promotrice,

sottoscrivendo e assumendo tutte le 100 azioni al portatore di fr. 1'000.--

cadauna (cfr. doc. E).

La __________ ha ceduto

alla “nuova” __________ attivi per un valore netto di fr. 500'000.-- che è

stato computato sul capitale azionario per fr. 100'000.-- (cfr. doc. E).

Dall’estratto del RC relativo

alla “nuova” __________, iscritta nel gennaio 2013 e diventata nell’agosto 2015

__________ e nel dicembre 2015 __________ in liquidazione (cfr. doc. F), si

evince che nel gennaio 2013 il ricorrente era iscritto quale presidente del

Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, suo fratello

quale vice-presidente con diritto di firma individuale e __________ quale

membro con diritto di firma individuale.

Nel gennaio 2015

l’iscrizione dell’insorgente è stata modificata in direttore con firma

individuale, mentre quella di suo fratello è stata cancellata. __________ ha

assunto la carica di presidente con firma individuale.

Nel maggio 2015 il

ricorrente non aveva più alcuna funzione iscritta, bensì soltanto la procura

collettiva a due con il presidente e nel dicembre 2015 la sua iscrizione è

stata cancellata.

Dal novembre 2015 __________

è amministratore unico con diritto di firma individuale.

La società è stata sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di

__________ del 14 dicembre 2015 a far tempo dal 15 dicembre 2015 (cfr. doc. F).

La prima rata di fr.

200'000.-- del pagamento del prezzo di fr. 500'000.-- è stata pagata da __________

il 22 aprile 2013, mentre l’IVA di fr. 16'000.-- il 28 giugno 2013 (cfr. doc.

G; I pag. 5).

Il 12 gennaio 2015 __________

ha corrisposto alla __________ fr. 100'000.-- per l’acquisto della totalità

delle azioni della “nuova” __________ (cfr. doc. I pag. 5; H). Il restante

importo di fr. 200'000.-- è rimasto scoperto e sussiste tuttora tra i debiti

della fallita __________ in favore della __________ (cfr. doc. I pag. 5).

Il ricorrente ha svolto, per

la “nuova” __________, dall’agosto 2015 __________, il ruolo di consulente

esterno (offerte/acquisizione lavori per la società citata) per il tramite

della __________ che fatturava le sue prestazioni (di fr. 10'800.-- al mese)

alla “nuova” __________/__________.

Dal 1° giugno al 30

settembre 2015 le prestazioni del ricorrente non sono, però, più state

rimborsate dalla __________ (cfr. doc. 592-593; 585).

Con effetto dal 1° ottobre

2015.

l’insorgente è, poi, stato assunto dalla __________ come direttore

commerciale al 100% con un contratto di durata indeterminata. La retribuzione

prevista era di fr. 11'305.60 lordi al mese per tredici mensilità (cfr. doc.

669).

Il suo compito era il

medesimo di quello svolto in precedenza quale consulente esterno, ossia

l’acquisizione di lavori facendo in particolare delle offerte (cfr. doc. 592).

Il rapporto di lavoro è

durato fino al 25 novembre 2015 quando la __________ ha depositato il bilancio

presso la Pretura (cfr. doc. 522).

Il 1° dicembre 2015

l’insorgente, allora rappresentato dall’__________, ha interposto domanda

d’indennità per insolvenza, rivendicando i salari dal 1° ottobre al 25 novembre

2015.

(cfr. doc. 670).

La Cassa gli ha versato, a

titolo d’indennità per insolvenza, un acconto di fr. 11'550.-- l’11 febbraio

2016.

e l’importo a saldo di fr. 5'066.15 il 2 marzo 2016 (cfr. doc. 109; 677;

719).

Il 4 novembre 2016

l’Ufficio fallimenti di Bellinzona ha comunicato, come visto (cfr. consid.

2.2

), che il credito insinuato è stato respinto nella graduatoria, poiché il

ricorrente risultava l’amministratore di fatto della società __________ e in

precedenza (prima dell’ottobre 2015) non vi era alcun rapporto di lavoro con la

SA, bensì unicamente un contratto di collaborazione (cfr. doc. 678).

A seguito di tale

informazione e dopo aver esperito alcuni accertamenti, la Cassa, con decisione del

7.

agosto 2017 (cfr. doc. 109-110), ha chiesto all’insorgente la restituzione di

fr. 16'616.15 versati erroneamente a titolo di indennità per insolvenza l’11

febbraio e il 2 marzo 2016, in quanto in applicazione del criterio della

verosimiglianza preponderante è emerso che il medesimo occupava una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro.

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 18 ottobre 2017, nella quale la

parte resistente ha elencato specificatamente gli elementi - riportati al

consid. 1.1. - che l’hanno indotta a ritenere che il ricorrente potesse

esercitare un influsso considerevole in seno alla __________ (cfr. doc. A).

2.6

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, il TCA ritiene dapprima utile rilevare che con

sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag. 278

segg., ha stabilito che a ragione la Cassa aveva chiesto a un assicurato la

restituzione delle indennità per insolvenza percepite nell’aprile 2016. Egli,

infatti, non aveva diritto a tali indennità, poiché, benché non fosse

formalmente iscritto a RC come socio e gerente della Sagl per la quale

lavorava, era di fatto – anche se non risultava esplicitamente – compartecipe

finanziario della stessa nella misura superiore al 30% attraverso una SA che

deteneva l’intero capitale sociale di fr. 20’000.– e con la quale aveva

sottoscritto un mandato fiduciario. I suoi poteri all’interno della Sagl,

inoltre, andavano ben oltre a quelli di un semplice venditore dipendente.

In concreto il ricorrente

nell’ottobre 2015 - quando ha cominciato a lavorare quale dipendente della __________

- non deteneva direttamente, né indirettamente azioni della medesima, poiché __________

aveva rilevato tutto il pacchetto azionario dalla __________ (cfr. consid. 2.5.).

Tuttavia l’acquirente non

aveva ancora pagato l’intero prezzo di fr. 500'000.-- pattuito con i fratelli __________

per la cessione della società, essendo rimasto scoperto l’ammontare di fr.

200'000.-- (cfr. consid. 2.6.).

Inoltre, come evidenziato

dalla Cassa (cfr. doc. A; V; XII), l’insorgente è stato fondatore,

proprietario, poi consulente sterno e infine impiegato, quale direttore

commerciale, della “nuova” __________ / __________ (cfr. consid. 2.5.).

Al riguardo giova

osservare che __________, il 27 gennaio 2017 davanti alla Cassa, ha asserito

che il nuovo proprietario “…necessitava delle conoscenze professionali e

know how di mio fratello RI 1, per questo lo informava sull’andamento della

società” (cfr. doc. 586).

Non va dimenticato che il

ricorrente e il fratello hanno prestato alla “nuova” __________ / __________

ingenti somme di denaro, e meglio fr. 140'000.--, il 22 maggio 2015 a saldo dei

contributi sociali non pagati dalla SA e fr. 50'000.-- l’8 settembre 2015 per

pagare i fornitori di tale società, consapevoli in ogni caso che la società non

stava pagando le pigioni dello stabile di loro proprietà, in cui aveva sede la

ditta, rispettivamente dal 1° giugno 2015 non rimborsava alla __________ le

prestazioni per le consulenze dell’insorgente (cfr.doc. 461; 586).

__________, il 29 novembre

2016, davanti alla Cassa ha, poi, indicato:

… ho sempre coinvolto il sig. RI 1 e suo

fratello per qualsiasi decisione. Alle riunioni del CdA, in pratica i fratelli __________

sono sempre stati presenti. Posso affermare che fino al giorno 25 novembre 2015

qualsiasi decisione, riunione, riunione del CdA, eccetera il sig. RI 1 ed il

fratello sono sempre stati presenti e sono sempre stati coinvolti in qualsiasi

decisione presa. (…)” (Doc. 502)

Questo Tribunale, però,

osserva, d’altro canto, che il 19 dicembre 2016 la parte ricorrente ha preso

posizione in merito alle dichiarazioni di __________, segnatamente come segue:

" (…) Contrariamente

a quanto verbalizzato dal signor __________, tutte le decisioni concernenti la

società erano prese da lui soltanto. Pur ammettendo che il signor RI 1 abbia

dato il proprio contributo, vista a sua esperienza e lavorando in qualità di

consulente, agli affari della società __________ e, in maniera indiretta, al

successo del signor __________, le decisioni sono sempre state prese esclusivamente

da quest’ultimo, il quale aveva assunto la guida completa della società.

Altrimenti detto, il fallimento della società __________ è da ricondurre

unicamente alle decisioni del signor __________ (da notare che la famiglia __________

sino al “cambio della guardia” è stata con successo attiva nella falegnameria

sin dal lontano 1935; cfr. articolo di giornale qui allegato).” (Doc. 492)

Dalle carte processuali

emerge, altresì, che la figlia del ricorrente, quando cercava un impiego al

50%, non sarebbe stata assunta dalla “nuova” __________ per decisione di __________

(cfr. doc. 474).

__________, il 27 gennaio

2017, ha affermato:

" (…) A

comprova che le decisioni strategiche della __________ fossero prese unicamente

dal sig. __________, giova ricordare come dal momento della sua investitura

quale amministratore unico ha da subito intrapreso dei cambiamenti. Per esempio

ha effettuato dei cambiamenti con il personale, ha voluto sostituire l’esterno

del fabbricato (abbellire le facciate), mi ha notificato la disdetta verbale

dell’appartamento situato sopra la fabbrica (dove per altro viveva da 20 anni),

ha sostituito tutti i portoni. Altro aspetto è anche il fatto che mia nipote __________

avesse richiesto al Sig. __________, ad inizi 2014, di essere assunta presso la

__________. Il Sig. __________ non ha proceduto a tale assunzione: se in

effetti io o mio fratello avessimo avuto un potere decisionale, __________

sarebbe di conseguenza stata assunta.

Inoltre, per quanto concerne gli

investimenti sopra menzionati e il cambio del personale, se io e mio fratello

avessimo avuto potere decisionale, i fatti si sarebbero svolti diversamente.

Infatti i lavori esterni (facciata) ed interni non sarebbero stati eseguiti da

parte nostra, come pure non avremmo proceduto al cambio del personale” (Doc.

587)

Il ricorrente, il 24

novembre 2016, ha del resto dichiarato alla Cassa:

" (…) La

nostra azienda è sempre stata regolare e lineare sotto un profilo finanziario,

non ha mai subito dei picchi di utili oppure di perdite. Il sig. __________

nell’anno 2014 ha preso la decisione di effettuare (ed ha effettuato)

importanti investimenti in seno all’azienda. Si è dunque concentrato

maggiormente su questi investimenti tralasciando dunque la parte commerciale.”

(Doc. 593)

Il 31 maggio 2017 ha avuto

luogo l’audizione di __________, revisore esterno della __________ dalla sua

costituzione, il quale ha asserito che il suo referente, fin dall’inizio e

anche per le questioni fiscali, è stato __________ e di non avere mai

necessitato della collaborazione di RI 1.

__________ ha precisato

che il ricorrente, per quanto ne sapeva, era stato coinvolto nel CdA per

mantenere in essere le referenze necessarie per poter partecipare agli appalti

pubblici e anche per un aspetto di immagine nei confronti della clientela, in

special modo degli enti pubblici. A suo avviso il nominativo di RI 1 era una

buona referenza e sinonimo di garanzia. Egli ha infine puntualizzato di non

avere avuto voce in capitolo in merito all’assunzione dell’insorgente da parte

della __________ e di non essere mai stato interpellato riguardo

all’opportunità di tale assunzione (cfr. doc. 175-178).

La questione di sapere se

effettivamente il ricorrente in seno alla __________ avesse una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro - ciò che ai sensi dell’art. 51 cpv. 2

LADI esclude il diritto all’indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.)

- oppure no non merita, nel caso di specie, di ulteriori approfondimenti.

In effetti l’insorgente

non aveva diritto all’indennità per insolvenza in relazione ai salari non

percepiti nel periodo 1° ottobre – 25 novembre 2015 già per un altro motivo, e

meglio in applicazione dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

In proposito giova

rilevare che il Tribunale federale, con giudizio C 27/06 del 25 gennaio 2007, ha

accolto il ricorso della SECO contro una sentenza della Corte delle

assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Canton Friborgo che

aveva riconosciuto a un assicurato il diritto di all’indennità per insolvenza,

contrariamente alla Cassa che l’aveva negato giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI, ritenendo

violato l’obbligo di diminuire il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.

2.7

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti

da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare

una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza

percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto

dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”) .

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».

)

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.8

La Segreteria di Stato per

l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella

pubblicazione della Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) valida dal marzo

2015.

si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto

di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi

dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132

V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid.

6.2.1

; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

2.9

Questa Corte ricorda innanzitutto

di avere, pendente causa, reso attente le parti che la decisione su opposizione

impugnata avrebbe potuto essere confermata, ponendo a fondamento una

motivazione differente rispetto a quella considerata dalla Cassa, e meglio

sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI. Il TCA ha, inoltre, dato al patrocinatore

dell’insorgente e alla Cassa l’occasione di determinarsi al riguardo in

rispetto del diritto di essere sentito (cfr. doc. XVII; consid. 1.7.).

Per quanto attiene

propriamente alla violazione dell’obbligo di ridurre il danno contemplato

dall’art. 55 cpv. 1 LADI, va osservato che è vero che, come evidenziato dal

ricorrente (cfr. doc. XXI), la Cassa può giudicare, in linea generale, con più

severità gli sforzi forniti da un assicurato per adempiere l’obbligo di ridurre

il danno quando il contratto di lavoro è già sciolto (cfr. consid. 2.7.).

È altrettanto vero,

tuttavia, che in concreto il ricorrente, le cui prestazioni quale consulente

esterno da giugno 2015 non erano state rimborsate dalla __________ alla __________

(cfr. consid. 2.5.) e che era consapevole delle difficoltà finanziarie della __________,

avrebbe dovuto sapere che, iniziando la sua attività presso tale società il 1°

ottobre 2015, avrebbe molto probabilmente rischiato di non ottenere lo

stipendio alla fine di ogni mese, ciò che è effettivamente avvenuto nel periodo

di attività lavorativa da inizio ottobre al 25 novembre 2015.

Più precisamente, per

quanto concerne la conoscenza dei problemi di liquidità della “nuova” __________/__________,

l’insorgente, già nel dicembre 2015 in uno scritto al Sindacato __________, ha

asserito di avere appreso delle difficoltà finanziarie della società alla fine

di marzo 2015, quando __________ gli ha mostrato i conti 2014 presentati al

revisore (cfr. doc. 628=736).

Il 24 novembre 2016 il

ricorrente, davanti alla Cassa, ha peraltro affermato di essere stato a

conoscenza della situazione debitoria della ditta al momento in cui è stato

assunto dalla stessa con effetto dal 1° ottobre 2015 (cfr. doc. 593).

Il 17 febbraio 2017

all’esplicita domanda della parte resistente: “Lei e suo fratello avete

prestato CHF 140'000.00 per coprire arretrati del secondo pilastro,

successivamente CHF 50'000.00 per pagare i fornitori in quanto pretendevano il

pagamento a contanti. Nel contempo era a conoscenza che la società non

corrispondeva le pigioni a lei, inoltre non ha rimborsato le sue prestazioni

alla __________ dal 01 giugno 2015. Tutto questo non le ha fatto dubitare che

avrebbe potuto, se assunto, non percepire il salario dalla __________?” (cfr.

doc. 461), l’insorgente ha risposto:

" Ero

consapevole delle difficoltà finanziarie e di liquidità della __________, ma vi

erano molte commesse/lavoro e rispettivamente acconti da incassare. Per tale

motivo, per il futuro, ero ottimista” (Doc. 461)

La consapevolezza da parte

del ricorrente della mancanza di liquidità si desume anche dai i prestiti di

fr. 140'000.-- e di fr. 50'000.-- che sono stati effettuati, il 22 maggio 2015,

rispettivamente l’8 settembre 2015 a favore della “nuova” __________/__________

proprio con lo scopo di saldare i contributi sociali dovuti e pagare i

fornitori della SA (cfr. consid. 2.6.; doc. 461).

L’insorgente, ritenuta la difficile

situazione della società rilevata nel marzo 2015 già dai conti del 2014, non

poteva legittimamente credere, nonostante la ditta avesse acquisito diversi

importanti contratti di appalto (cfr. doc. XXI; XXVI), che le condizioni

economiche della stessa sarebbero rapidamente migliorate (cfr. STF 8C_573/2017

del 18 ottobre 2017 consid. 3).

Egli

avrebbe così dovuto immediatamente attivarsi in modo incisivo per ottenere

quanto gli spettava dal profilo salariale (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile

2002; DLA 2007 n. 4 pag. 52 seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54; STCA

38.2017.84

del 20 febbraio 2018; STCA 38.2017.64 del 5 marzo 2018) e non

limitarsi a insinuare il 15/16 dicembre 2015 all’Ufficio fallimenti il credito

relativo al salario non percepito dalla __________ (cfr. 277; 595).

In queste condizioni il

ricorrente ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

2.10

Alla luce di quanto esposto al

considerando precedente, occorre concludere che l’insorgente, nei mesi di

febbraio e marzo 2016, ha beneficiato di indennità per insolvenza a cui non

aveva oggettivamente diritto, avendo violato l’obbligo di ridurre il danno di

cui all’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.9.).

Questa Corte

ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti

di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali

con le quali al ricorrente sono state attribuite le indennità per insolvenza in

relazione agli stipendi non ricevuti dal 1° ottobre al 25 novembre 2015 (in

proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015

dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per richiedere la restituzione

integrale delle prestazioni percepite indebitamente.

2.11

Il patrocinatore

dell’insorgente ha proposto l’interrogatorio di quest’ultimo, l’audizione di __________,

nonché l’edizione da parte dell’amministrazione del fallimento della __________

in liquidazione dei contratti di assicurazione dell’azienda (cfr. doc. I pag.

14, 19; IX pag. 6).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente

non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né

una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.

La medesima ha, quindi,

chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente, poi, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali

vigenti per quanto concerne le condizioni per poter beneficiare di indennità

per insolvenza, rispettivamente il principio della restituzione (cfr. consid.

2.1

; 2.7.-2.8.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo

Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere

in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

In

particolare va osservato che __________ è già stato sentito dalla Cassa il 31

maggio 2017 (cfr. doc. 175; consid. 2.6.). Non si vede, perciò, quali nuove e

rilevanti dichiarazioni possa rilasciare riguardo alla fattispecie.

Ne

discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente,

segnatamente il suo interrogatorio, l’audizione di un teste e l’edizione di

specifici documenti deve essere respinta.

2.12

In

esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale

non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 18 ottobre

2017.

con cui la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione della

somma di fr. 16'616.15.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti