38.2017.9
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4 luglio 2017Italiano23 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.9
KE/sc
Lugano
4 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La CO 1 (di seguito: la
Cassa), l’11 ottobre 2016, ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di
restituzione della somma di fr. 1'706.85 corrispondente a indennità di
disoccupazione percepite indebitamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto
2016. È infatti emerso che RI 1 aveva svolto tra giugno ed agosto 2016, periodo
in cui era iscritta in disoccupazione, delle ore di lavoro presso lo __________
di __________ (cfr. doc. 6).
1.2. Con decisione su opposizione
del 3 gennaio 2017 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione del 7
novembre 2016 dell’assicurata, inoltrata tramite il suo patrocinatore avv. RA 1
(doc. 7) e annullato la sua decisione dell’11 ottobre 2016. In particolare la
Cassa ha diminuito l’importo da restituire a fr. 1'214.90 poiché aveva
erroneamente calcolato 4 ore di lavoro di troppo per il giorno 27 giugno 2016.
La Cassa ha poi compensato l’importo richiesto con le indennità spettanti
all’assicurata nei mesi di ottobre e novembre 2016 ed ha stabilito l’importo
rimanente da restituire in fr. 674.75 (cfr. doc. B = 8).
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 3 gennaio 2017 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA sollevando in particolare che la Cassa
non era legittimata a compensare la propria pretesa con le prestazioni
successive a cui lei aveva diritto. Il suo patrocinatore ha anche precisato che
RI 1 non aveva mai acconsentito ad una simile compensazione e in tal modo
verrebbe inoltre anticipata la procedura d’incasso. In via sussidiaria egli chiede
il ricalcolo in complessivi fr. 127.35, nonché la protesta di tasse, spese e
ripetibili (cfr. doc. I).
1.4. Con scritto del 21 febbraio
2017 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso una comunicazione al TCA con
la quale l’assicurata conferma di non avere ricevuto le indennità di
disoccupazione per il mese di dicembre 2016 né quelle per il mese di gennaio
2017 (cfr. doc. III e III 1).
1.5. La Cassa, in risposta, ha
chiesto la reiezione dell’impugnativa indicando che le condizioni per la
compensazione con le prestazioni future dell’assicurato erano in casu adempiute
e che la procedura di opposizione o di ricorso non interrompe la compensazione,
tranne nel caso in cui il tribunale decida altrimenti (cfr. doc. V).
1.6. Con osservazioni del 1° marzo
2017 il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che la Cassa in casu non
aveva la facoltà di procedere alla compensazione. Inoltre fa notare che per il
riesame delle precedenti decisioni occorre ancora accertare se l’importo
incassato dall’assicurata ammontante a fr. 1'000.-- adempie effettivamente il
presupposto della notevole importanze indispensabile per poter procedere con il
riesame (cfr. doc. VII).
1.7. Con scritto dell’8 marzo 2017
la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX).
1.8. I doc. VIII e IX sono stati
inviati per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc. X).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la ricorrente deve o meno restituire l’importo di fr. 1'214.90
corrispondente ad indennità di disoccupazione percepite nei mesi di giugno,
luglio ed agosto 2016. Più precisamente andrà verificato se il calcolo delle indennità
di disoccupazione andava effettivamente rivisto a seguito della comunicazione
del dettaglio delle ore svolte presso lo __________ durante i mesi in
questione.
L'art. 95 LADI
regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la
domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55.
Dal
1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una
conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la
STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e
DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv.
3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è
considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio
ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale
per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio
(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai
sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr.
SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla
di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52
dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata
in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività
dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a
tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al
guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio
art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.
2.5.).
In tale contesto, dopo
avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di
lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto
all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino
a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione
adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e
LADI.
Pertanto, secondo il TFA,
se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -
specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività
che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata
in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di
assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si
determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è
inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i
presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3
sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C
287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.3. Dalle carte
processuali risulta che RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 26
novembre 2015 alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno, richiedendo
l’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 1 e 2)
con un guadagno assicurato ammontante a fr. 3’122.-- (cfr. doc. 15).
Dal 1° gennaio 2016
l’assicurata ha lavorato 21 ore settimanali presso lo __________ ad __________
in qualità di assistente dentale conseguendo in tal modo un guadagno intermedio
ammontante a fr. 2'394.10 (cfr. doc. 13, 18 e 22).
Il 27 giugno 2016 l’assicurata
ha frequentato il test d’idoneità presso __________ a __________ quale assistente
dentale (cfr. doc. 29).
Come risulta poi dalla
lettera del 10 settembre 2016, inviata all’URC di __________, l’assicurata ha
lavorato durante i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016 nello __________ per
una retribuzione oraria ammontante a fr. 25.-- (cfr. doc. 11). In data 12
settembre 2016 l’assicurata ha inviato al Dr. __________ (socio e presidente
della gerenza di ____________________ cfr. www.zefix.ch)
una lettera contenente il resoconto delle ore svolte tra il 27 giugno e il 31
agosto 2016, ossia 8.5 ore a giugno 2016, 13.5 ore a luglio 2016 e 18 ore ad
agosto 2016. Inoltre l’ha invitato a versare il rispettivo pagamento nella
misura di fr. 1'000.-- (fr. 25.-- x 40 ore; cfr. doc. 9 e 10). Lo stipendio è
poi stato accreditato sul conto della ricorrente il 22 settembre 2016 (cfr.
doc. H).
Con decisione formale
dell’11 ottobre 2016, la Cassa ha preteso dall’assicurata la restituzione dell’importo
di fr. 1'706.85, precisando quanto segue:
" (…)
Nel presente caso il 10.10.2016 abbiamo ricevuto il dettaglio
delle ore per l’attività lavorativa prestata tra giugno e agosto 2016 presso lo
__________. Come da lei comunicato, non aveva a suo tempo annunciato
quest’attività lavorativa in quanto è ancora in atto da parte sua la
rivendicazione del versamento del salario dovuto e lei ha creduto di non
doverlo annunciare in quanto non aveva ricevuto alcun compenso. Abbiamo
pertanto provveduto alla correzione dei pagamenti effettuati in precedenza.”
(cfr. doc. 6)
In data 3 gennaio 2017 la
Cassa ha emanato la decisione su opposizione di cui al consid. 1.2., con cui ha
parzialmente accolto l’opposizione del 7 novembre 2016 e la quale ha diminuito
l’importo da restituire a fr. 1'214.90 (cfr. I).
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi,
attentamente vagliata la documentazione a disposizione, questa Corte ritiene
che l’obbligo di restituire le prestazioni da parte dell’assicurata debba
essere confermato.
L’assicurata ha consegnato
alla Cassa in data 10 settembre 2016 un conteggio delle ore svolte presso lo __________
durante i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016. Da tale elenco risulta che
ella ha lavorato 8.5 ore a giugno (di cui 4 sono a carico dell’URC, in quanto sono
stati svolti nell’ambito di un test d’idoneità, come risulta dalla decisione
del 22 giugno 2016 cfr. doc. 29), 13 ore a luglio e 18 ore ad agosto 2016 per
una retribuzione oraria di 25.-, corrispondente a complessivi fr. 1'000.--
(cfr. doc. 9) presso lo __________.
Nei formulari “Indicazioni
della persona assicurata” (IPA) relativi ai mesi giugno 2016 - agosto 2016,
consegnati alla Cassa, l’insorgente non ha mai indicato di avere svolto
un’attività lucrativa presso lo __________. In effetti, durante il periodo in
questione, l’assicurata ha indicato unicamente di avere lavorato per lo __________
ad __________ (cfr. doc. 12, 17 e 21). L’insorgente ha sottaciuto tale fatto
alla Cassa, ponendo quale giustificazione il fatto di non avere ricevuto
nessuna controprestazione sino all’invio della summenzionata lettera e quindi
pensava di non doverlo annunciare.
Visto quanto esposto, nella
concreta evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex
art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione (de facto), mediante la quale sono
state attribuite le indennità giornaliere di disoccupazione (in proposito, si
veda la giurisprudenza citata la consid. 2.2.), poiché lo stipendio ricevuto
dallo __________ è da considerare quale guadagno intermedio, il quale va
sommato con il guadagno intermedio che l’assicurata percepisce già dallo __________.
L’esercizio di
un’ulteriore attività lucrativa dipendente durante il periodo di riscossione
delle prestazioni costituisce in effetti un fatto nuovo che, qualora fosse
stato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una
decisione differente.
2.5. L’art.
25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue
dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
Considerandi
L’art. 25 cpv. 2 LPGA
corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di
perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del
vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar,
2003, ad art. 25, n. 26).
I termini di perenzione
non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio
(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito
che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Nel caso di specie, la
Cassa ha salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 25
cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, l’esercizio di un’ulteriore attività
lavorativa dipendente da parte della ricorrente è stato comunicato allo dalla
stessa il 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 6). Dall’altra, la decisione formale
mediante la quale la Cassa ha preteso la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepita è stata emanata in data 11 ottobre 2016 (cfr. doc. 6).
2.6
Con riferimento
all’allegazione sollevata nell’opposizione, secondo la quale l’insorgente
avrebbe agito in buona fede (cfr. doc. 7), questa Corte ritiene utile
evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato
di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere
se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita
prestazione. La questione della buona fede è in fatti oggetto di esame
nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134, consid.
2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre
2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p.
527-528, edizione francese).
Per costante
giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che
unicamente il quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF
9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008; STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Nel caso in
specie, il patrocinatore dell’insorgente ha già postulato la richiesta di
condono dell’importo da restituire poiché l’assicurata si trova in una
situazione finanziaria delicata (cfr. doc. 7). Allorché la decisione relativa
alla restituzione sarà cresciuta in giudicato, la Cassa trasmetterà senza
indugio, la domanda di condono all’ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
2.7
Occorre ora stabilire se
l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Nel caso di specie, la
Cassa per determinare la somma di indennità di disoccupazione da restituire, ha
calcolato il guadagno intermedio conseguito dall’attività lavorativa presso __________
nei relativi mesi. Tale importo è stato poi sommato con il guadagno intermedio percepito
dallo __________.
La Cassa ha effettuato il
calcolo per la restituzione basandosi sulla retribuzione oraria indicata
dall’assicurata ammontante a fr. 25.--, il quale corrisponde a un guadagno
orario computabile di fr. 23.08 come risulta dal conteggio di scomposizione del
guadagno orario (cfr. doc. 25).
Per quanto riguarda il
mese di giugno 2016, il 12 luglio 2016 la Cassa ha calcolato l’importo di fr.
568.70
quale indennità di disoccupazione (5.4 indennità giornaliere
indennizzabili) tenendo conto del guadagno intermedio di fr. 2'394.10 percepito
dallo __________ (cfr. doc. 13 e 16).
Come si evince dall’elenco
inoltrato dall’assicurata in data 10 settembre 2016, nel mese di giugno 2016
ella ha lavorato 4 ore il 27 giugno 2016 rispettivamente 4.5 ore il 29 giugno
2016.
(cfr. doc. 9).
Le 4 ore effettuate il 27
giugno 2016 sono a carico dell’URC essendo state svolte nell’ambito di un test
d’idoneità (cfr. doc. 29 e 30). Pertanto per il nuovo calcolo del guadagno
intermedio vanno considerate solo le 4.5 ore effettuate il 29 giugno 2016.
Quindi il guadagno intermedio conseguito presso lo __________ nel mese di
giugno 2016 ammonta a fr. 103.85 (4.5 x fr. 23.08) e il guadagno intermedio
complessivo conseguito nel mese di giugno 2016 ammonta a fr. 2'497.95 (fr.
2'394.10 __________ + fr. 103.85 __________).
La Cassa, nel nuovo
calcolo effettuato il 20 dicembre 2016, ha erroneamente tenuto conto di 4 ore
lavorative e non di 4.5. In tal modo essa ha tenuto conto di un guadagno
intermedio di fr. 2'486.50 (fr. 2'394.10 + 4 ore x fr. 23.08) e non di fr.
2'497.95 (cfr. doc. 31).
A causa dell’aumento del
guadagno intermedio si diminuisce il numero d’indennità giornaliere
indennizzabili a 4.6:
(fr. 3122 (ga) / 21.7 x
22) - 2497.95 (gi) / 115.10 x 80% = 4.6
Perciò l’importo, a cui
l’assicurata aveva effettivamente diritto, ammonta a fr. 481.35 (4.6 x fr.
115.10
- fr. 27.15 [5.125% AVS/AI/IPG] - fr. 13.90 [2.630% INP] - fr. 7.05
LPP-quota rischio). In conclusione l’entità d’indennità di disoccupazione
indebitamente percepite durante il mese di giugno 2016 ammonta a fr. 87.35 (fr.
568.70
- fr. 481.35).
Durante il mese di luglio
2016.
RI 1 ha lavorato 13.5 ore presso lo __________ e in tal modo ha generato
un ulteriore guadagno intermedio di fr. 311.60 (13.58 x 23.08). Ella ha quindi
percepito un guadagno intermedio di complessivi fr. 2'705.70 (fr. 311.60 + fr.
2394.
), come è stato correttamente calcolato dalla Cassa nel conteggio di
restituzione del 12 ottobre 2016.
L’insorgente, nel mese di
agosto 2016, ha svolto la sua attività lucrativa presso lo __________ durante
18.
ore e così ha concepito un ulteriore guadagno intermedio di fr. 415.45 (18 x
fr. 23.08). Ella ha quindi ottenuto un guadagno intermedio di complessivi fr.
2'809.55 (fr. 415.45 + fr. 2394.10), come è stato giustamente calcolato dalla
Cassa nel conteggio di restituzione del 12 ottobre 2016.
Quindi, per quanto
riguarda i mesi di luglio ed agosto 2016, si osserva che l’assicurata, con il
guadagno intermedio complessivamente conseguito in questi due periodi di
controllo, ha raggiunto il valore soglia e perciò non aveva diritto a
prestazioni di disoccupazioni durante questi due mesi (cfr. doc. 27 e 28). Le
prestazioni calcolate nel conteggio del 5 agosto 2016 di fr. 463.40,
rispettivamento nel conteggio del 16 settembre 2016 di fr. 674.75 sono
interamente da restituire poiché si tratta di prestazioni indebitamente
percepite (cfr. doc. 20 e 24).
Questo Tribunale, valutate
tutte le circostanze dell’evenienza concreta e ritenuta la differenza di lieve
entità dell’importo indebitamente percepito durante il mese di giugno 2016 ammontante
a fr. 87.35 anziché fr. 76.75, rinuncia a considerare ai fini della soluzione
della presente vertenza la modifica risultante da tale differenza.
In effetti il TCA il quale
può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio di un
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61
lett. d LPGA; art. 20 Lptca; DTF 122 V 166; STF U478/06 del 25 aprile 2007),
può rinunciare a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si
tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06 del 7 dicembre 2007; STFA U
192/02 del 23 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; DTF 119 V 249; STCA
38.2012.75
del 28 novembre 2013 consid. 2.16.).
Visto quanto esposto, questo
Tribunale conferma l’importo da restituire nella misura di fr. 1'214.90, come è
stato calcolato dalla Cassa nella decisione su opposizione (cfr. doc. B).
2.8
Il patrocinatore dell’assicurata
ha contestato la compensazione effettuata dalla Cassa, e meglio la
compensazione della propria pretesa con le prestazioni successive a cui
l’assicurata aveva diritto. Oltre a ciò ha osservato che l’assicurata non aveva
mai acconsentito a una compensazione (cfr. doc. I pag. 5).
La Cassa, in risposta, ha
osservato che le condizioni per la compensazione con le prestazioni future
dell’assicurata erano adempiute, e meglio che è stata emanata una decisione di
restituzione e al momento in cui era avvenuto la compensazione l’assicurata
aveva ancora diritto a indenntià. Pertanto la Cassa ha proceduto alla
compensazione (cfr. doc. V).
In effetti, come si evince
dalla documentazione agli atti, nel frattempo, la Cassa ha proceduto alla
compensazione dell’intero importo richiesto tramite compensazione con le
indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre 2016, novembre 2016,
dicembre 2016 e parzialmente di gennaio 2017 (cfr. doc. V e Z1).
2.9
In relazione
alla compensazione effettuata della Cassa giova evidenziare che è vero che in
linea generale le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della Legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione possono essere compensate
reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere
esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza
professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie,
nonché con prestazioni complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari
previsti dalla legge (art. 94 cpv. 1 LADI).
È altrettanto vero,
tuttavia, che con sentenza 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008, la nostra Massima
istanza ha stabilito che la compensazione con prestazioni correnti è esclusa
finché la decisone di restituzione non è cresciuta in giudicato e non è stata
decisa un’eventuale domanda di condono della somma da restituire.
In quell’occasione il TF
si è così espresso:
" (…)
3.2
Comme on l’a vu, la remise et son étendue
font l’objet d’une procédure distincte de la restitution. La question de la
remise neu peut être examinée qu’à partir du moment où la décision de
restitution est entrée en force. L’extinction de la créance en restitution par
voie de compensation ne peut à son tour intervenir qu’une fois qu’il a été
statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de
remise. La jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà
versées à l’assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à
un autre titre et qu’une compensation de ces deux types de prestations a lieu.
Dans ce cas, il n’y a pas de place pour une remise éventuelle. En revanche, la
demande de remise doit être examinée si la prestation à restituer pourrait être
compensée par des prestations courantes ou futures de l’autre assurance sociale
(ATF 122 V 221 consid. 5c p. 226; DTA 2000 no. 38 p. 202 (arrêt C 223/99 du 14
février 2000)). Il n’en va pas autrement lorsque les créances réciproques
découlent de la même assurance sociale: dans ce cas également, la restitution
est de nature à mettre l’assuré dans uns situation difficile au sens de l’art.
25.
al. 2, deuxième phrase, LPGA. On notera enfin que l’opposition, ainsi que le
recours de première instance, fromés contre une décisione en matière de
restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacel à leur exécution
immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3.4 p. 473; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, n. 17 ad art. 52 et n. 17 ad art. 56).”
2.10
Ne
discende che nella concreta fattispecie, anche se la Cassa aveva ordinato, con
decisione di restituzione dell’11 ottobre 2016, l’esecuzione immediata della
decisione di restituzione, la quale però non è stata rinnovata nella decisione
su opposizione dopo essere stata contestata nell’opposizione, non aveva il
diritto di procedere alla compensazione dell’importo di fr. 1’214.90 chiesto in
restituzione all’assicurata per le prestazioni indebitamente percepite durante
i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016.
La Cassa avrebbe dovuto
aspettare la crescita in giudicato della sua decisione di restituzione e l’esito
di un’eventuale procedura di condono come richiesto dalla giurisprudenza
federale.
2.11
Alla luce di tutto quanto
esposto, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 3
gennaio 2017 nella misura in cui comporta la compensazione dell’importo delle
indennità indebitamente percepito con le prestazioni successive a cui
l’assicurata aveva diritto. La decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 va
invece confermata per quanto riguarda l’ordine di restituzione della somma di
fr. 1'214.90 corrispondente a indennità di disoccupazione indebitamente percepite
nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016.
2.12
Vincente in causa, la
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 500.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 è confermata riguardo
all’importo di fr. 1'214.90 da restituire.
§§
La decisione su opposizione del 3 gennaio
2017 è annullata per quel che riguarda la compensazione dell’importo da
restituire.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Cassa verserà all’assicurata fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti