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Decisione

38.2017.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 luglio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv.

3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è

considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio

ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale

per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio

(art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai

sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr.

SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla

di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52

dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una sentenza pubblicata

in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività

dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a

tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al

guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio

art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.

2.5.).

In tale contesto, dopo

avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di

lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto

all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino

a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione

adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e

LADI.

Pertanto, secondo il TFA,

se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -

specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività

che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una sentenza pubblicata

in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di

assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si

determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è

inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i

presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3

sono quindi adempiuti.

Sul tema cfr. pure STFA C

287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

2.3. Dalle carte

processuali risulta che RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 26

novembre 2015 alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno, richiedendo

l’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 1 e 2)

con un guadagno assicurato ammontante a fr. 3’122.-- (cfr. doc. 15).

Dal 1° gennaio 2016

l’assicurata ha lavorato 21 ore settimanali presso lo __________ ad __________

in qualità di assistente dentale conseguendo in tal modo un guadagno intermedio

ammontante a fr. 2'394.10 (cfr. doc. 13, 18 e 22).

Il 27 giugno 2016 l’assicurata

ha frequentato il test d’idoneità presso __________ a __________ quale assistente

dentale (cfr. doc. 29).

Come risulta poi dalla

lettera del 10 settembre 2016, inviata all’URC di __________, l’assicurata ha

lavorato durante i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016 nello __________ per

una retribuzione oraria ammontante a fr. 25.-- (cfr. doc. 11). In data 12

settembre 2016 l’assicurata ha inviato al Dr. __________ (socio e presidente

della gerenza di ____________________ cfr. www.zefix.ch)

una lettera contenente il resoconto delle ore svolte tra il 27 giugno e il 31

agosto 2016, ossia 8.5 ore a giugno 2016, 13.5 ore a luglio 2016 e 18 ore ad

agosto 2016. Inoltre l’ha invitato a versare il rispettivo pagamento nella

misura di fr. 1'000.-- (fr. 25.-- x 40 ore; cfr. doc. 9 e 10). Lo stipendio è

poi stato accreditato sul conto della ricorrente il 22 settembre 2016 (cfr.

doc. H).

Con decisione formale

dell’11 ottobre 2016, la Cassa ha preteso dall’assicurata la restituzione dell’importo

di fr. 1'706.85, precisando quanto segue:

" (…)

Nel presente caso il 10.10.2016 abbiamo ricevuto il dettaglio

delle ore per l’attività lavorativa prestata tra giugno e agosto 2016 presso lo

__________. Come da lei comunicato, non aveva a suo tempo annunciato

quest’attività lavorativa in quanto è ancora in atto da parte sua la

rivendicazione del versamento del salario dovuto e lei ha creduto di non

doverlo annunciare in quanto non aveva ricevuto alcun compenso. Abbiamo

pertanto provveduto alla correzione dei pagamenti effettuati in precedenza.”

(cfr. doc. 6)

In data 3 gennaio 2017 la

Cassa ha emanato la decisione su opposizione di cui al consid. 1.2., con cui ha

parzialmente accolto l’opposizione del 7 novembre 2016 e la quale ha diminuito

l’importo da restituire a fr. 1'214.90 (cfr. I).

2.4. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliata la documentazione a disposizione, questa Corte ritiene

che l’obbligo di restituire le prestazioni da parte dell’assicurata debba

essere confermato.

L’assicurata ha consegnato

alla Cassa in data 10 settembre 2016 un conteggio delle ore svolte presso lo __________

durante i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016. Da tale elenco risulta che

ella ha lavorato 8.5 ore a giugno (di cui 4 sono a carico dell’URC, in quanto sono

stati svolti nell’ambito di un test d’idoneità, come risulta dalla decisione

del 22 giugno 2016 cfr. doc. 29), 13 ore a luglio e 18 ore ad agosto 2016 per

una retribuzione oraria di 25.-, corrispondente a complessivi fr. 1'000.--

(cfr. doc. 9) presso lo __________.

Nei formulari “Indicazioni

della persona assicurata” (IPA) relativi ai mesi giugno 2016 - agosto 2016,

consegnati alla Cassa, l’insorgente non ha mai indicato di avere svolto

un’attività lucrativa presso lo __________. In effetti, durante il periodo in

questione, l’assicurata ha indicato unicamente di avere lavorato per lo __________

ad __________ (cfr. doc. 12, 17 e 21). L’insorgente ha sottaciuto tale fatto

alla Cassa, ponendo quale giustificazione il fatto di non avere ricevuto

nessuna controprestazione sino all’invio della summenzionata lettera e quindi

pensava di non doverlo annunciare.

Visto quanto esposto, nella

concreta evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex

art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione (de facto), mediante la quale sono

state attribuite le indennità giornaliere di disoccupazione (in proposito, si

veda la giurisprudenza citata la consid. 2.2.), poiché lo stipendio ricevuto

dallo __________ è da considerare quale guadagno intermedio, il quale va

sommato con il guadagno intermedio che l’assicurata percepisce già dallo __________.

L’esercizio di

un’ulteriore attività lucrativa dipendente durante il periodo di riscossione

delle prestazioni costituisce in effetti un fatto nuovo che, qualora fosse

stato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una

decisione differente.

2.5. L’art.

25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

Considerandi

L’art. 25 cpv. 2 LPGA

corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di

perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del

vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar,

2003, ad art. 25, n. 26).

I termini di perenzione

non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito

che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Nel caso di specie, la

Cassa ha salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 25

cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, l’esercizio di un’ulteriore attività

lavorativa dipendente da parte della ricorrente è stato comunicato allo dalla

stessa il 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 6). Dall’altra, la decisione formale

mediante la quale la Cassa ha preteso la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepita è stata emanata in data 11 ottobre 2016 (cfr. doc. 6).

2.6

Con riferimento

all’allegazione sollevata nell’opposizione, secondo la quale l’insorgente

avrebbe agito in buona fede (cfr. doc. 7), questa Corte ritiene utile

evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato

di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere

se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita

prestazione. La questione della buona fede è in fatti oggetto di esame

nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134, consid.

2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre

2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;

Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p.

527-528, edizione francese).

Per costante

giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente il quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Nel caso in

specie, il patrocinatore dell’insorgente ha già postulato la richiesta di

condono dell’importo da restituire poiché l’assicurata si trova in una

situazione finanziaria delicata (cfr. doc. 7). Allorché la decisione relativa

alla restituzione sarà cresciuta in giudicato, la Cassa trasmetterà senza

indugio, la domanda di condono all’ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

2.7

Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Nel caso di specie, la

Cassa per determinare la somma di indennità di disoccupazione da restituire, ha

calcolato il guadagno intermedio conseguito dall’attività lavorativa presso __________

nei relativi mesi. Tale importo è stato poi sommato con il guadagno intermedio percepito

dallo __________.

La Cassa ha effettuato il

calcolo per la restituzione basandosi sulla retribuzione oraria indicata

dall’assicurata ammontante a fr. 25.--, il quale corrisponde a un guadagno

orario computabile di fr. 23.08 come risulta dal conteggio di scomposizione del

guadagno orario (cfr. doc. 25).

Per quanto riguarda il

mese di giugno 2016, il 12 luglio 2016 la Cassa ha calcolato l’importo di fr.

568.70

quale indennità di disoccupazione (5.4 indennità giornaliere

indennizzabili) tenendo conto del guadagno intermedio di fr. 2'394.10 percepito

dallo __________ (cfr. doc. 13 e 16).

Come si evince dall’elenco

inoltrato dall’assicurata in data 10 settembre 2016, nel mese di giugno 2016

ella ha lavorato 4 ore il 27 giugno 2016 rispettivamente 4.5 ore il 29 giugno

2016.

(cfr. doc. 9).

Le 4 ore effettuate il 27

giugno 2016 sono a carico dell’URC essendo state svolte nell’ambito di un test

d’idoneità (cfr. doc. 29 e 30). Pertanto per il nuovo calcolo del guadagno

intermedio vanno considerate solo le 4.5 ore effettuate il 29 giugno 2016.

Quindi il guadagno intermedio conseguito presso lo __________ nel mese di

giugno 2016 ammonta a fr. 103.85 (4.5 x fr. 23.08) e il guadagno intermedio

complessivo conseguito nel mese di giugno 2016 ammonta a fr. 2'497.95 (fr.

2'394.10 __________ + fr. 103.85 __________).

La Cassa, nel nuovo

calcolo effettuato il 20 dicembre 2016, ha erroneamente tenuto conto di 4 ore

lavorative e non di 4.5. In tal modo essa ha tenuto conto di un guadagno

intermedio di fr. 2'486.50 (fr. 2'394.10 + 4 ore x fr. 23.08) e non di fr.

2'497.95 (cfr. doc. 31).

A causa dell’aumento del

guadagno intermedio si diminuisce il numero d’indennità giornaliere

indennizzabili a 4.6:

(fr. 3122 (ga) / 21.7 x

22) - 2497.95 (gi) / 115.10 x 80% = 4.6

Perciò l’importo, a cui

l’assicurata aveva effettivamente diritto, ammonta a fr. 481.35 (4.6 x fr.

115.10

- fr. 27.15 [5.125% AVS/AI/IPG] - fr. 13.90 [2.630% INP] - fr. 7.05

LPP-quota rischio). In conclusione l’entità d’indennità di disoccupazione

indebitamente percepite durante il mese di giugno 2016 ammonta a fr. 87.35 (fr.

568.70

- fr. 481.35).

Durante il mese di luglio

2016.

RI 1 ha lavorato 13.5 ore presso lo __________ e in tal modo ha generato

un ulteriore guadagno intermedio di fr. 311.60 (13.58 x 23.08). Ella ha quindi

percepito un guadagno intermedio di complessivi fr. 2'705.70 (fr. 311.60 + fr.

2394.

), come è stato correttamente calcolato dalla Cassa nel conteggio di

restituzione del 12 ottobre 2016.

L’insorgente, nel mese di

agosto 2016, ha svolto la sua attività lucrativa presso lo __________ durante

18.

ore e così ha concepito un ulteriore guadagno intermedio di fr. 415.45 (18 x

fr. 23.08). Ella ha quindi ottenuto un guadagno intermedio di complessivi fr.

2'809.55 (fr. 415.45 + fr. 2394.10), come è stato giustamente calcolato dalla

Cassa nel conteggio di restituzione del 12 ottobre 2016.

Quindi, per quanto

riguarda i mesi di luglio ed agosto 2016, si osserva che l’assicurata, con il

guadagno intermedio complessivamente conseguito in questi due periodi di

controllo, ha raggiunto il valore soglia e perciò non aveva diritto a

prestazioni di disoccupazioni durante questi due mesi (cfr. doc. 27 e 28). Le

prestazioni calcolate nel conteggio del 5 agosto 2016 di fr. 463.40,

rispettivamento nel conteggio del 16 settembre 2016 di fr. 674.75 sono

interamente da restituire poiché si tratta di prestazioni indebitamente

percepite (cfr. doc. 20 e 24).

Questo Tribunale, valutate

tutte le circostanze dell’evenienza concreta e ritenuta la differenza di lieve

entità dell’importo indebitamente percepito durante il mese di giugno 2016 ammontante

a fr. 87.35 anziché fr. 76.75, rinuncia a considerare ai fini della soluzione

della presente vertenza la modifica risultante da tale differenza.

In effetti il TCA il quale

può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio di un

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61

lett. d LPGA; art. 20 Lptca; DTF 122 V 166; STF U478/06 del 25 aprile 2007),

può rinunciare a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si

tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06 del 7 dicembre 2007; STFA U

192/02 del 23 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; DTF 119 V 249; STCA

38.2012.75

del 28 novembre 2013 consid. 2.16.).

Visto quanto esposto, questo

Tribunale conferma l’importo da restituire nella misura di fr. 1'214.90, come è

stato calcolato dalla Cassa nella decisione su opposizione (cfr. doc. B).

2.8

Il patrocinatore dell’assicurata

ha contestato la compensazione effettuata dalla Cassa, e meglio la

compensazione della propria pretesa con le prestazioni successive a cui

l’assicurata aveva diritto. Oltre a ciò ha osservato che l’assicurata non aveva

mai acconsentito a una compensazione (cfr. doc. I pag. 5).

La Cassa, in risposta, ha

osservato che le condizioni per la compensazione con le prestazioni future

dell’assicurata erano adempiute, e meglio che è stata emanata una decisione di

restituzione e al momento in cui era avvenuto la compensazione l’assicurata

aveva ancora diritto a indenntià. Pertanto la Cassa ha proceduto alla

compensazione (cfr. doc. V).

In effetti, come si evince

dalla documentazione agli atti, nel frattempo, la Cassa ha proceduto alla

compensazione dell’intero importo richiesto tramite compensazione con le

indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre 2016, novembre 2016,

dicembre 2016 e parzialmente di gennaio 2017 (cfr. doc. V e Z1).

2.9

In relazione

alla compensazione effettuata della Cassa giova evidenziare che è vero che in

linea generale le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della Legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione possono essere compensate

reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere

esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza

professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie,

nonché con prestazioni complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari

previsti dalla legge (art. 94 cpv. 1 LADI).

È altrettanto vero,

tuttavia, che con sentenza 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008, la nostra Massima

istanza ha stabilito che la compensazione con prestazioni correnti è esclusa

finché la decisone di restituzione non è cresciuta in giudicato e non è stata

decisa un’eventuale domanda di condono della somma da restituire.

In quell’occasione il TF

si è così espresso:

" (…)

3.2

Comme on l’a vu, la remise et son étendue

font l’objet d’une procédure distincte de la restitution. La question de la

remise neu peut être examinée qu’à partir du moment où la décision de

restitution est entrée en force. L’extinction de la créance en restitution par

voie de compensation ne peut à son tour intervenir qu’une fois qu’il a été

statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de

remise. La jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà

versées à l’assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à

un autre titre et qu’une compensation de ces deux types de prestations a lieu.

Dans ce cas, il n’y a pas de place pour une remise éventuelle. En revanche, la

demande de remise doit être examinée si la prestation à restituer pourrait être

compensée par des prestations courantes ou futures de l’autre assurance sociale

(ATF 122 V 221 consid. 5c p. 226; DTA 2000 no. 38 p. 202 (arrêt C 223/99 du 14

février 2000)). Il n’en va pas autrement lorsque les créances réciproques

découlent de la même assurance sociale: dans ce cas également, la restitution

est de nature à mettre l’assuré dans uns situation difficile au sens de l’art.

25.

al. 2, deuxième phrase, LPGA. On notera enfin que l’opposition, ainsi que le

recours de première instance, fromés contre une décisione en matière de

restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacel à leur exécution

immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3.4 p. 473; Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar, n. 17 ad art. 52 et n. 17 ad art. 56).”

2.10

Ne

discende che nella concreta fattispecie, anche se la Cassa aveva ordinato, con

decisione di restituzione dell’11 ottobre 2016, l’esecuzione immediata della

decisione di restituzione, la quale però non è stata rinnovata nella decisione

su opposizione dopo essere stata contestata nell’opposizione, non aveva il

diritto di procedere alla compensazione dell’importo di fr. 1’214.90 chiesto in

restituzione all’assicurata per le prestazioni indebitamente percepite durante

i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016.

La Cassa avrebbe dovuto

aspettare la crescita in giudicato della sua decisione di restituzione e l’esito

di un’eventuale procedura di condono come richiesto dalla giurisprudenza

federale.

2.11

Alla luce di tutto quanto

esposto, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 3

gennaio 2017 nella misura in cui comporta la compensazione dell’importo delle

indennità indebitamente percepito con le prestazioni successive a cui

l’assicurata aveva diritto. La decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 va

invece confermata per quanto riguarda l’ordine di restituzione della somma di

fr. 1'214.90 corrispondente a indennità di disoccupazione indebitamente percepite

nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016.

2.12

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 500.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 è confermata riguardo

all’importo di fr. 1'214.90 da restituire.

§§

La decisione su opposizione del 3 gennaio

2017 è annullata per quel che riguarda la compensazione dell’importo da

restituire.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Cassa verserà all’assicurata fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti