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Decisione

38.2017.90

Irricevibilità del ricorso al TCA contro una decisione su opposizione con cui l'URC ha negato a un'assicurata il finanziamento di un corso di tedesco. L'insorgente in effetti non ha frequentato tale c

19 giugno 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 1° febbraio 2018 la

ricorrente ha presentato delle osservazioni, facendo valere, in buona sostanza,

da una parte, la tardività della risposta di causa, la quale non rispetterebbe

il termine assegnato di venti giorni e quindi la sua inammissibilità.

Dall’altra, che “…come si evince anche dal rapporto finale d’attività

elaborato dalla __________ (cfr. pag. 4), anche l’organizzatore del corso ha

rinforzato la tesi avanzata dalla sottoscritta, sostenendo che l’assicurata non

parla bene il tedesco e che questo potrebbe essere un limite per alcune

professioni.” (cfr. doc. VII)

1.6. L’amministrazione si è

espressa in proposito con scritto del 21 febbraio 2018, in cui ha in

particolare indicato:

" (…) La

nostra Risposta di causa del 15 gennaio 2018 rispetta pienamente il termine di

20 giorni assegnato al nostro ufficio. L’atto ricorsuale è stato recapitato al

nostro ufficio in data 11 dicembre 2017, considerata la sospensione dei termini

tra il 18.12.2017 e il 02.01.2018 compreso, il nostro invio del 15 gennaio 2018

rientra pienamente nel termine stabilito. (...)” (Doc. X)

1.7. Il doc. X è stato inviato per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).

1.8. Pendente causa il TCA ha invitato

la ricorrente a rispondere ai seguenti quesiti documentando debitamente:

" 1. Lei ha

frequentato il corso di tedesco denominato __________ presso __________,

iniziato il 18 agosto 2017 e terminato il 9 novembre 2017, di cui ha chiesto il

finanziamento alla LADI il 10 luglio 2017 (cfr. doc. A25)?

Se sì, lo ha frequentato ininterrottamente?

2. Se non ha seguito il corso di tedesco indicato nella sua

richiesta, ha svolto o sta svolgendo un corso analogo?

Se sì, quale, presso che scuola e quando?" (Doc. XII)

L’insorgente, il 14 giugno

2018, ha risposto:

" Il corso

di tedesco __________ presso __________ (che sarebbe dovuto iniziare il 18

agosto 2017 e terminare il 9 novembre 2017 e di cui ho chiesto il finanziamento

alla LADI il 10 luglio 2017), non l’ho mai frequentato dato che l’Ufficio di collocamento

non mi ha mai finanziato il corso e la mia precaria situazione economica non mi

consente finanziariamente di assumermi il costo di questo corso e/o di altri

corsi analoghi.

A causa del mio stato di indigenza

economica (disoccupata senza diritto ad indennità e senza prestazioni

assistenziali) non ho mai svolto/frequentato e non sto svolgendo/frequentando

un corso analogo, in quanto l’Ufficio regionale di collocamento non mi

riconosce nulla e io non sono economicamente in grado di assumermi il costo

derivante da un corso di lingua tedesca e/o analoghi.” (Doc. XIII)

1.9. I doc. XII e XIII sono stati

trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Con scritto del 1° febbraio

2018.

la ricorrente ha invocato l’intempestività della risposta di causa,

specificando che la stessa implica la nullità dell’atto e deve essere

dichiarata inammissibile (cfr. doc. VII).

Giusta l’art. 5 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo

stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne

trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione

impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di

risposta, al quale va allegato l’incarto completo.

Secondo l'art. 13 cpv. 3

Lptca il termine per la risposta di casa può essere prorogato una sola volta a

seguito di istanza motivata dell’autorità amministrativa.

Il cpv. 4 enuncia che trascorso

un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato

assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le

conseguenze in caso d’inosservanza.

In casu dalla

documentazione agli atti risulta che il TCA, con ordinanza del 7 dicembre 2017,

ha intimato il ricorso all’URC e gli ha assegnato il termine di 20 giorni di

cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la risposta di causa (cfr. doc. III).

L’amministrazione ha

indicato che tale ordinanza le è stata recapitata l’11 dicembre 2017 (cfr. doc.

X).

In effetti, essendo

venerdì 8 dicembre 2017 festivo, la prima data utile per la notifica all’URC è

stata lunedì 11 dicembre 2017.

Il termine di 20 giorni

per inoltrare la risposta è iniziato a decorrere il 12 dicembre 2017 (cfr. art.

38.

cpv. 1 LPGA) ed è scaduto, considerato il periodo di sospensione dei termini

dal 18 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 incluso (cfr. art. 11 Lptca; art. 38

cpv. 4 LPGA), martedì 16 gennaio 2018.

La risposta di causa

datata 15 gennaio 2018 e pervenuta al TCA il 16 gennaio 2018 è, pertanto,

tempestiva.

Va, comunque, rilevato che

il termine di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca è d'ordine, a differenza

del termine previsto all'art. 13 cpv. 4 Lptca che viene fissato dal giudice

qualora il termine di 20 giorni non sia ossequiato senza chiedere una proroga.

In questo secondo caso, infatti, si tratta di un termine perentorio (cfr. STCA

38.2006.69

del 30 aprile 2007 consid. 2.3.; STCA 38.2006.70 del 15 febbraio

2007.

consid. 2.2. relative ai vecchi art.3 cpv. 1 e 8 LPTCA analoghi agli

attuali 5 cpv. 1 e 13 cpv. 3 Lptca).

Sul

tema sollevato dall’insorgente è utile poi considerare che nell’ambito del

diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nel settore

dell'assicurazione contro la disoccupazione, vige il principio inquisitorio:

l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i

fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano

liberamente (cfr. art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001;

STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57

pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

In

una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un

ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale

il TCA - accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa -

aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva

acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai

fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti,

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non

creava un danno irreparabile.

In

quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:

"

(…) nel concreto caso, l'istanza

cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito

delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse

il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia

dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima

inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto,

nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio,

non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa

causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima

d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il

quale si rileva di conseguenza inammissibile (…)." (cfr. STFA K 22/00 del

30.

novembre 2000)

In

una sentenza 35.2003.63 del 14 luglio 2004, confermata dall'Alta Corte con

giudizio U 260/04 del 12 ottobre 2005 (in particolare consid. 1) questo

Tribunale, da un lato, ha considerato che il termine di 20 giorni per l’invio

della risposta era stato ossequiato (in quanto entro tale lasso di tempo la

stessa è stata comunque trasmessa a un’autorità, anche se incompetente) e

dall’altro, ha formulato, in riferimento a un’eventuale risposta tardiva, le

stesse considerazioni appena esposte in concreto.

In proposito cfr. pure

STCA 38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.

Nel merito

2.3

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i

principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e

prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02,

consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del

Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio

1980; FF 1980 III 469 segg.).

L’art. 60 LADI concerne

più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e

stabilisce che:

" 1

Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere

prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone

direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3.

Chi intende partecipare a un corso di propria

iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda

motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il

medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al

collocamento.

5.

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente

legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i

principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione

professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato

del lavoro uniforme e trasparente."

2.4

Pronunciandosi a proposito

delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di perfezionamento o

di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della terza

revisione della LADI (il 1° luglio 2003), ha stabilito che una condizione

essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è che il o la richiedente frequenti effettivamente il corso in

questione (cfr. il vecchio art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e

Francoforte sul Meno, pag. 392seg no. 620).

A questo proposito il

Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato quanto segue:

"

En l'espèce, il est

constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans

l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il

se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à

percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à

épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il

ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier

jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il

avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner

raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il

fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne

pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait

son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et

résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative

soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars

1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait

avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de

l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de

fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second

terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches

qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui

incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider.

A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en

droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations

litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit

toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution

d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration

refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement

rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la

mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées

et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération

chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le

risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement

par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."

(cfr. STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El Doueihi, citata

da Cattaneo in op. cit. pag. 392s).

Sulla base di questa

giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato privi di oggetto, i

ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti delle misure

inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato (cfr. STCA 38.1999.384

del 24 luglio 2000 e STCA 38.1998.67 del 3 settembre 1998).

Va comunque precisato che

l'Alta Corte ha mitigato il principio da lei posto.

Infatti, in una sentenza C

287/95 del 1° maggio 1996, il TFA si è dovuto, pronunciare sul caso di

un'assicurata che non aveva seguito il corso di formazione, per il quale aveva

richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del lavoro, bensì un altro corso di

identica natura. La nostra Massima Istanza ha stabilito, che è dato un

interesse degno di protezione a ricorrere, allorché l'assicurato, in un secondo

tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato dall'amministrazione.

Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe, inoltre, il rischio

concreto di diniego di giustizia.

La nostra Massima Istanza,

in proposito, ha rilevato:

" b) En l'espèce, il ressort des pièces que la recourante a suivi un

cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet 1993, dispensé par une

école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute apparence, ce cours

était semblable à celui qui avait fait l'objet de la demande d'assentiment du

10.

septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir lieu entre septembre et

novembre 1992.

On conçoit tout à fait que l'assuré dans un

premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de

fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la

procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le

cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates

indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était

fondée a considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en

cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un

intérêt à la solution du litige au fond.

Indépendamment de cet intérêt de la recourante,

il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la

décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise

en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait,

aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au

demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de

l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance

tout à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il

en allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le

fait que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période

que celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.

La solution retenue par les premiers juges

comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante

avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du

cours suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas

entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande

et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la

recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui

opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15

décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.

c) Dans ces conditions, c'est à tort que les

premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès."

(cfr. STFA C 287/95 del 1° maggio 1996 pag. 3 segg.)

A mente di questo

Tribunale questa giurisprudenza mantiene pienamente la sua validità anche dopo

l'entrata in vigore della terza revisione della LADI che non ha sostanzialmente

modificato le disposizioni relative alla frequentazione di un corso (cfr.

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001 pag. 1972).

Del resto nemmeno la quarta

revisione

della

LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, ha apportato particolari modifiche

ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. STCA 38.2017.80 del 8

gennaio 2018 consid. 2.1.).

2.5

Nel caso di specie dagli

accertamenti esperiti dal TCA è emerso che la ricorrente non ha frequentato il

corso di tedesco di cui ha postulato l’assunzione del relativo costo da parte

della LADI (cfr. consid. 1.9.).

Alla luce della

giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.4.), questo Tribunale

deve dunque concludere che l’insorgente non ha un interesse degno di protezione

a ricorrere.

Pertanto il suo ricorso

deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017

consid. 2.1.; STCA 38.2014.2 del 22 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 38.2004.12

del 2 aprile 2004; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004; STCA 38.1999.384 del 24

luglio 2000).

Infatti, l'assicurazione

contro la disoccupazione non è tenuta a versare prestazioni per il

perfezionamento professionale di un assicurato, quando quest'ultimo non

effettua il provvedimento inerente al mercato del lavoro che lui stesso ha

richiesto.

Diverso dalla presente

vertenza è il caso menzionato sopra, in cui l’Alta Corte è entrata nel merito

del ricorso, in quanto l'assicurata, in un secondo tempo, aveva comunque

seguito un corso identico a quello per il quale era stato richiesto il consenso

all'ufficio del lavoro (cfr. consid. 2.4; STFA C 287/95 del 1° maggio 1996).

Il TCA ha pure deciso che

un'assicurata aveva un interesse attuale e degno di protezione a ricorrere,

poiché essa aveva in ogni caso iniziato uno stage di formazione, ma l'aveva

interrotto a seguito di una modifica, a suo detrimento, della decisione

dell'URC, che accoglieva la domanda di poter effettuare tale stage (cfr. STCA 38.2000.109

del 14 febbraio 2001).

Per contro, questa Corte

non ha riconosciuto un interesse degno di protezione a ricorrere a un

assicurato che pretendeva dall'autorità amministrativa il pagamento della tassa

d'esame per l'ottenimento del certificato cantonale di contabilità, giacché

egli non aveva effettivamente sostenuto l'esame in questione (cfr. STCA 38.1999.384

del 24 luglio 2000).

Il TCA è giunto

all'identica conclusione nel caso di un'assicurata che aveva domandato all'URC

di potere frequentare corsi di informatica Word ed Excel, nonché un corso di

introduzione ad Internet, presso la Scuola Club Migros di Lugano (cfr. STCA 38.2002.131+150+151

del 14 novembre 2002).

In simili condizioni la

questione di sapere se l'assicurazione contro la disoccupazione, qualora

l’insorgente avesse frequentato il corso in discussione, avrebbe dovuto

assumere i relativi costi, può rimanere irrisolta.

Giova, comunque,

evidenziare che ai sensi dell’art. 59d cpv. 1 LADI, menzionato anche dall’URC

visto che il caso dell’insorgente ricade sotto tale disposto (cfr. doc. A35=3),

le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state

esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione

possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo,

le prestazioni di cui all'articolo 59cbis capoverso 3 (“L’assicurazione rimborsa

ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.”) se

in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento

di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa

dipendente (cfr. STF C 290/06 del 14 agosto 2007 consid. 3.4.).

Riguardo all’art. 59d LADI,

in dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 466 e 467 ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Aucune indemnité

journalière n’est versée durant la participation à une mesure au sens de l’art.

59.

d LACI.

(…).

Pour pouvoir bénéficier

des prestatione selon l’art. 59d LACI, il faut être soumis au système suisse de

protection contre le chômage, être domicilié en Suisse, être totalement ou

partiellement au chômage et être apte au placement. Les conditions habituelles

d’octroi d’une mesure de marché de travail doivent au surplus être réunies, à

savoir en particulier l’indication du marché du travail et l’amélioration de

l’aptitude au placement (ou plus précisément l’augmentation des chances de

conclure un contrat de travail). L’art. 59d LACI ne constitue probablement pas

une prestation de chômage de sorte quelle n’entre vraisemblablement pas dans le

champ d’application matériel des règlements européens de coordination des

systèmes de sécurité sociale (…).”

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti