38.2017.92
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18 aprile 2018Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.92
rs
Lugano
18 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre 2017 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 10 ottobre
2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a
causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di
lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di luglio 2017 (cfr. doc.
28).
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato (cfr. doc. 29), l’URC ha riesaminato la fattispecie
e con decisione su opposizione del 21 novembre 2017 ha modificato il
provvedimento del 10 ottobre 2017 nel senso che è stato diminuito da cinque a tre
il numero di giorni di sospensione inflitti all’assicurato (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha in
particolare osservato:
" (…) L’assicurato
ha inviato in data 2 agosto 2017 una e-mail al consulente informando di avere
allegato le ricerche per il mese di luglio 2017. Il 21 agosto il consulente, al
rientro delle vacanze, ha visionato l’e-mail, accorgendosi che non comprendeva
alcun allegato. Informato del fatto l’assicurato ha risposto il giorno stesso
allegando il documento comprendente le ricerche di lavoro del mese di luglio
2017.
(…)
3. Nel caso concreto RI 1 non ha consegnato nei termini fissati la
documentazione attestante le ricerche di lavoro del mese di luglio 2017.
La consegna tardiva non giustificata delle
ricerche di lavoro, al pari della mancanza di ricerche di lavoro, deve essere
sanzionata in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (non ha fatto il suo
possibile per ottenere un’occupazione adeguata).
La consegna tradiva delle ricerche di
lavoro del mese di marzo 2017, dovuta ad un errore umano, è stata sanzionata
con 1 giorno di sospensione dal diritto alle indennità e confermata dall’URC
mediante decisione su opposizione del 6 giugno 2017.
Anche nel caso in esame delle ricerche del
mese di agosto (recte: luglio) inviate in ritardo non sono ravvisati
motivi scusabili: la mancata consegna delle ricerche nei termini fissati è
dovuta unicamente ad un errore dell’assicurato stesso. Come già indicato sopra,
sono considerati motivi scusabili le circostanze che hanno impedito
all’assicurato senza sua colpa, di agire entro il termine legale assegnato.
Quanto sopra conferma nel caso specifico
una violazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI (“L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione”).
Ritenuto che l’assicurato era già stato
sanzionato in precedenza per un motivo analogo, la durata della sospensione
deve essere prolungata in modo adeguato (art. 45 cpv. 5 OADI) (…)
La qualità e quantità delle ricerche di
lavoro svolte da RI 1 nel mese di luglio 2017, pur se prodotte tardivamente,
non è oggetto di contestazione. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 21 novembre 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della penalità inflittagli.
A sostegno della propria
pretesa l’insorgente ha addotto:
" (…) In data
02 agosto, come d’abitudine all’inizio di ogni mese, ho inoltrato all’URC
l’email con le prove delle ricerche di lavoro per il mese di luglio con
l’indicazione per il consulente: “in allegato trova i fogli con le ricerche di
luglio e le risposte disponibili di ricezione ricevute”.
Non appena l’email è stato inviato ho
ricevuto l’Out of office del mio consulente che comunicava di essere assente
per vacanza.
In passato, per le ricerche di marzo, mi è
capitato di fare uno sbaglio di invio delle ricerche perché per errore le ho
inviate a me stesso e non mi sono accorto che chiaramente il mio consulente non
le aveva ricevute a tempo debito.
In questo caso, avendo ricevuto l’email di
assenza del mio consulente, mi sono detto ”…bene questa volta ho ricevuto la
sua conferma di ricezione quindi le ha ricevute ed è tutto a posto…”.
La sera del 21 agosto ho ricevuto un’email
dal mio consulente che mi informava che per le ricerche di luglio mancava il
menzionato file allegato. La stessa sera, non appena ho letto l’email, ho
immediatamente risposto allegando il file mancante il quale era già stato
compilato il 31 luglio per essere allegato all’email del 2 agosto.
(…) si è semplicemente trattato di un
errore umano, in effetti ho inviato la comunicazione a tempo debito ma è stato
dimenticato l’allegato.
(…)
La mia priorità è stata sin dall’inizio
della disoccupazione quella di trovare al più presto un lavoro adeguato che
possa sostentare la mia famiglia composta da quattro figli piccoli a carico.
Da parte mia ho sempre fatto il possibile
per ricercare un’occupazione adeguata se necessario anche al di fuori della
professione precedentemente svolta.
Le ricerche di un’occupazione sono state
eseguite a tempo debito e lo attestano le email di scambio con i vari
potenziali datori di lavoro durante tutto il mese in questione.
Nel caso specifico, la sospensione di 3
giorni di indennità corrisponde ad una sanzione di ben 1'230 franchi. In uno
stato di diritto tale sanzione si scontra con il concetto di proporzionalità.
Il fatto di dimenticare un allegato in una email è una svista che può accadere
a chiunque.
In questo caso la consegna delle domande di
lavoro tardiva ha una giustificazione valida, pertanto non è in contrasto con
l’art. 26 cpv. 2 OADI e lo stesso vale per gli articoli 16 LADI, art. 17 cpv. 1
LADI e art. 30 cpv. c LADI. Il sostituto del consulente in vacanza avrebbe
potuto contattarmi subito non appena ricevuto l’email per notificare la
dimenticanza dell’allegato dando seguito alle sue responsabilità di controllo. (…)”
(Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 12
gennaio 2018 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa della consegna
tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2017.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011
a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La
LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38
dl 23 settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la
Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
193s.).
2.4. Secondo l'art.
30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1
a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3
a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della
Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze
successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5
OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni
inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate
dal TCA.
Anche il
Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere
dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del
10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nel caso concreto l’URC ha
sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° gennaio 2017 (cfr.
doc. 1), per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto
non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di luglio 2017 entro
il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.),
senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla
luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato
dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in
DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis
vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare
sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del
termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,
ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare
alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle
ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata
inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que
l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire
de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait
rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche
seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il
ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non
seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche
d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011
(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier
2011).
4.
4.1 L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre
1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,
in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale
federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve
comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena
di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine
supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per
esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche
STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13
settembre 2017.
2.6. Nella presente
evenienza le ricerche d’impiego del mese di luglio 2017, in applicazione
dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro lunedì 7
agosto 2017, visto che il 5 agosto 2017 era un sabato (cfr. consid. 2.3.; STCA
38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012
consid. 2.7.).
L'amministrazione,
come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in
quanto esse sono state da lei ricevute il 21 agosto 2017, ossia oltre il termine
legale (cfr. consid. 1.2.).
Al riguardo il ricorrente
ha asserito di avere inviato il 2 agosto 2017 al proprio consulente del
personale un messaggio di posta elettronica al quale credeva di aver allegato
un file pdf con le ricerche di impiego del mese di luglio 2017. Egli ha
precisato di aver pensato, avendo ricevuto la conferma di ricezione da parte
del consulente con l’indicazione che era “Out of office”, di avere spedito le
ricerche come d’abitudine nei termini richiesti.
Il 21 agosto 2017, per
contro, l’insorgente ha ricevuto una comunicazione del collocatore in cui gli segnalava
che mancava il file delle ricerche. L’assicurato, di conseguenza, gli ha
risposto immediatamente, inviando le ricerche di luglio 2017 tramite il file
pdf che aveva già preparato il 31 luglio 2017 (cfr. doc. 27; 29; I, A2).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è
incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie
otto ricerche d’impiego relative al mese di luglio 2017 (cfr. doc. 25).
Considerandi
II TCA ritiene, poi, che a
ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto
valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di luglio 2017.
In effetti il fatto di non
avere, per errore, allegato il file pdf contenente le ricerche di luglio 2017 e
creato il 31 luglio 2017 al messaggio di posta elettronica spedito il 2 agosto
2017.
al consulente del personale, __________, non può rappresentare un valido
motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.
Ciò vale a maggiore
ragione nel caso di specie, ritenuto, da una parte, che l’assicurato ha conseguito
nel 1996 il diploma D’ingénieur ets en électrotechnique option
télécommunication presso l’Ecole __________ de __________, nonché ha
lavorato quale Business Intelligence & Analytics Domain leader
presso __________ dal 2008 a fine 2015 e come Manager presso __________ da
gennaio a dicembre 2016 (cfr. doc. 7; 8).
D’altra parte, che
l’insorgente aveva già trasmesso all’URC tardivamente le ricerche del mese di
marzo 2017, poiché in prima battuta le aveva inviate a se stesso, fatto di cui ha
potuto rendersi conto durante il colloquio di consulenza dell’11 aprile 2017
(cfr. doc. A1; I; 33).
Per tale mancanza il
ricorrente è stato sospeso per un giorno dal diritto all’indennità di
disoccupazione con decisione del 27 aprile 2017, confermata dalla decisione su
opposizione del 6 giugno 2017 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc.
23; 24).
Gli assicurati devono
prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC,
rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in
particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di
reperire un’occupazione. Ciò implica che vada verificato con precisione anche l’effettivo
invio - postale o mediante posta elettronica - al corretto destinatario, ossia
l’URC, delle ricerche di lavoro.
Non va dimenticato che
l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova
delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese
seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere
all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere
al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr.
consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26
del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
Ne discende che il
ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di luglio 2017 a causa di
una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve,
conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2016.26
del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.;
STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
Quanto fatto valere
dall’assicurato nel ricorso, e meglio che il sostituto del consulente in
vacanza avrebbe potuto contattarlo subito, non appena ricevuto l’email, per
notificare la dimenticanza dell’allegato, dando così seguito alle sue
responsabilità di controllo (cfr. doc. I), non consente del resto di giungere
al una soluzione differente della vertenza.
Agli atti, in effetti, non
risulta che vi sia stato un sostituto autorizzato a leggere la posta
elettronica del consulente.
Al contrario il
collocatore __________, nella risposta automatica a eventuali messaggi di posta
elettronica in entrata, ha indicato che sarebbe stato assente fino al 20 agosto
2017, precisando di rivolgersi alla segreteria (di cui forniva il numero
telefonico) per urgenze (cfr. doc. A3).
Ciò significa che, se un
assicurato in caso di urgenza scriveva un messaggio al consulente __________,
lo stesso non veniva automaticamente letto da un collega, bensì occorreva, per
far sì che qualcuno dell’URC provvedesse a far fronte alla problematica,
chiamare la segreteria che avrebbe consigliato come procedere e a chi
rivolgersi.
Infine, riguardo
all’asserzione dell’insorgente, secondo cui le sue ricerche di un’occupazione
sono state eseguite, per il mese di luglio 2017, a tempo debito, come attestano
le email di scambio con i vari potenziali datori di lavoro durante tutto il
mese in questione (cfr. doc. I), va osservato che l’URC stesso, nella decisione
su opposizione, ha evidenziato che non è in discussione la qualità o la quantità
delle ricerche (cfr. doc. A1).
2.8
Per quanto
attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di una precedente
sanzione di un giorno a causa della consegna tardiva delle ricerche di marzo
2016.
(cfr. doc. A1; III).
L’insorgente
ha prodotto otto ricerche di lavoro per il mese di luglio 2017, pervenute
all’URC il 21 agosto 2017 (cfr. A1; A3).
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5
a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di
controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le
inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al
servizio cantonale per decisione alla terza volta).
Anche nel caso di prove
della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il
primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio
al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72
punti 1.D; 1.E).
In proposito va ricordato che
il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha
indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26
cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo
non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove
delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -
senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non
significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato
che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a
quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e
consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
Inoltre in una sentenza
8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag.
219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la
direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate
ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle
ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente
all’ordinanza.
In proposito il TF ha
ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione
è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del
suo comportamento generale.
La nostra Massima Istanza
ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le
fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva
delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione
dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato
che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità
di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che
compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova
tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.
In proposito
cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg.
consid. 2.3.
In concreto,
come visto, il ricorrente è già stato sanzionato a seguito della consegna
tardiva delle ricerche relative al mese di marzo 2017 sempre a causa di un
errore di invio tramite posta elettronica delle stesse (cfr. consid. 2.7.; doc.
23; 24).
Di conseguenza, tutto ben
considerato, la penalità di tre giorni comminata all’insorgente è da ritenere
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STCA
38.2016.26
del 9 agosto 2016 con cui il TCA ha ridotto da 5 a 3 giorni di
sospensione la sanzione inflitta a un assicurato che aveva consegnato in
ritardo, senza valida giustificazione, le ricerche di un periodo di controllo,
avendole inviate a un indirizzo errato. L’assicurato aveva peraltro già
trasmesso all’Ufficio sbagliato le ricerche di un mese precedente, anche se non
era stato sanzionato).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può
mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF
8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C
221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui
ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La durata della penalità da
infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, d’altronde, dalle sue
condizioni economiche (cfr. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA
38.2015.24
del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre
2014.
consid. 2.8.).
La
decisione su opposizione del 21 novembre 2017 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti