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38.2017.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 aprile 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal

diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa della consegna

tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2017.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche

fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art.

26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011

a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La

LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38

dl 23 settembre 2008).

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la

Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

193s.).

2.4. Secondo l'art.

30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1

a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3

a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della

Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche

di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,

in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze

successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5

OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;

Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni

inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate

dal TCA.

Anche il

Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere

dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del

10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nel caso concreto l’URC ha

sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° gennaio 2017 (cfr.

doc. 1), per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di luglio 2017 entro

il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.),

senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64

del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.

2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…) Alla

luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato

dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in

DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis

vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare

sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del

termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto

esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto

del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli

assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012,

ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare

alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta

Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un

assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle

ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata

inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…) La juridiction cantonale a considéré que

l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire

de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1 L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25

août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164,

in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale

federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve

comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena

di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine

supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per

esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In proposito cfr. anche

STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13

settembre 2017.

2.6. Nella presente

evenienza le ricerche d’impiego del mese di luglio 2017, in applicazione

dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro lunedì 7

agosto 2017, visto che il 5 agosto 2017 era un sabato (cfr. consid. 2.3.; STCA

38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012

consid. 2.7.).

L'amministrazione,

come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in

quanto esse sono state da lei ricevute il 21 agosto 2017, ossia oltre il termine

legale (cfr. consid. 1.2.).

Al riguardo il ricorrente

ha asserito di avere inviato il 2 agosto 2017 al proprio consulente del

personale un messaggio di posta elettronica al quale credeva di aver allegato

un file pdf con le ricerche di impiego del mese di luglio 2017. Egli ha

precisato di aver pensato, avendo ricevuto la conferma di ricezione da parte

del consulente con l’indicazione che era “Out of office”, di avere spedito le

ricerche come d’abitudine nei termini richiesti.

Il 21 agosto 2017, per

contro, l’insorgente ha ricevuto una comunicazione del collocatore in cui gli segnalava

che mancava il file delle ricerche. L’assicurato, di conseguenza, gli ha

risposto immediatamente, inviando le ricerche di luglio 2017 tramite il file

pdf che aveva già preparato il 31 luglio 2017 (cfr. doc. 27; 29; I, A2).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è

incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie

otto ricerche d’impiego relative al mese di luglio 2017 (cfr. doc. 25).

Considerandi

II TCA ritiene, poi, che a

ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto

valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di luglio 2017.

In effetti il fatto di non

avere, per errore, allegato il file pdf contenente le ricerche di luglio 2017 e

creato il 31 luglio 2017 al messaggio di posta elettronica spedito il 2 agosto

2017.

al consulente del personale, __________, non può rappresentare un valido

motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.

Ciò vale a maggiore

ragione nel caso di specie, ritenuto, da una parte, che l’assicurato ha conseguito

nel 1996 il diploma D’ingénieur ets en électrotechnique option

télécommunication presso l’Ecole __________ de __________, nonché ha

lavorato quale Business Intelligence & Analytics Domain leader

presso __________ dal 2008 a fine 2015 e come Manager presso __________ da

gennaio a dicembre 2016 (cfr. doc. 7; 8).

D’altra parte, che

l’insorgente aveva già trasmesso all’URC tardivamente le ricerche del mese di

marzo 2017, poiché in prima battuta le aveva inviate a se stesso, fatto di cui ha

potuto rendersi conto durante il colloquio di consulenza dell’11 aprile 2017

(cfr. doc. A1; I; 33).

Per tale mancanza il

ricorrente è stato sospeso per un giorno dal diritto all’indennità di

disoccupazione con decisione del 27 aprile 2017, confermata dalla decisione su

opposizione del 6 giugno 2017 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc.

23; 24).

Gli assicurati devono

prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC,

rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in

particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di

reperire un’occupazione. Ciò implica che vada verificato con precisione anche l’effettivo

invio - postale o mediante posta elettronica - al corretto destinatario, ossia

l’URC, delle ricerche di lavoro.

Non va dimenticato che

l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova

delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese

seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere

all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere

al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr.

consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26

del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

Ne discende che il

ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di luglio 2017 a causa di

una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve,

conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2016.26

del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.;

STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

Quanto fatto valere

dall’assicurato nel ricorso, e meglio che il sostituto del consulente in

vacanza avrebbe potuto contattarlo subito, non appena ricevuto l’email, per

notificare la dimenticanza dell’allegato, dando così seguito alle sue

responsabilità di controllo (cfr. doc. I), non consente del resto di giungere

al una soluzione differente della vertenza.

Agli atti, in effetti, non

risulta che vi sia stato un sostituto autorizzato a leggere la posta

elettronica del consulente.

Al contrario il

collocatore __________, nella risposta automatica a eventuali messaggi di posta

elettronica in entrata, ha indicato che sarebbe stato assente fino al 20 agosto

2017, precisando di rivolgersi alla segreteria (di cui forniva il numero

telefonico) per urgenze (cfr. doc. A3).

Ciò significa che, se un

assicurato in caso di urgenza scriveva un messaggio al consulente __________,

lo stesso non veniva automaticamente letto da un collega, bensì occorreva, per

far sì che qualcuno dell’URC provvedesse a far fronte alla problematica,

chiamare la segreteria che avrebbe consigliato come procedere e a chi

rivolgersi.

Infine, riguardo

all’asserzione dell’insorgente, secondo cui le sue ricerche di un’occupazione

sono state eseguite, per il mese di luglio 2017, a tempo debito, come attestano

le email di scambio con i vari potenziali datori di lavoro durante tutto il

mese in questione (cfr. doc. I), va osservato che l’URC stesso, nella decisione

su opposizione, ha evidenziato che non è in discussione la qualità o la quantità

delle ricerche (cfr. doc. A1).

2.8

Per quanto

attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’amministrazione ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di una precedente

sanzione di un giorno a causa della consegna tardiva delle ricerche di marzo

2016.

(cfr. doc. A1; III).

L’insorgente

ha prodotto otto ricerche di lavoro per il mese di luglio 2017, pervenute

all’URC il 21 agosto 2017 (cfr. A1; A3).

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5

a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di

controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le

inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al

servizio cantonale per decisione alla terza volta).

Anche nel caso di prove

della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il

primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio

al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72

punti 1.D; 1.E).

In proposito va ricordato che

il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha

indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26

cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo

non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove

delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa -

senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non

significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato

che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a

quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e

consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

Inoltre in una sentenza

8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag.

219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la

direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate

ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle

ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente

all’ordinanza.

In proposito il TF ha

ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione

è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del

suo comportamento generale.

La nostra Massima Istanza

ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le

fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva

delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione

dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato

che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità

di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che

compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova

tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.

In proposito

cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg.

consid. 2.3.

In concreto,

come visto, il ricorrente è già stato sanzionato a seguito della consegna

tardiva delle ricerche relative al mese di marzo 2017 sempre a causa di un

errore di invio tramite posta elettronica delle stesse (cfr. consid. 2.7.; doc.

23; 24).

Di conseguenza, tutto ben

considerato, la penalità di tre giorni comminata all’insorgente è da ritenere

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STCA

38.2016.26

del 9 agosto 2016 con cui il TCA ha ridotto da 5 a 3 giorni di

sospensione la sanzione inflitta a un assicurato che aveva consegnato in

ritardo, senza valida giustificazione, le ricerche di un periodo di controllo,

avendole inviate a un indirizzo errato. L’assicurato aveva peraltro già

trasmesso all’Ufficio sbagliato le ricerche di un mese precedente, anche se non

era stato sanzionato).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può

mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La durata della penalità da

infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, d’altronde, dalle sue

condizioni economiche (cfr. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA

38.2015.24

del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre

2014.

consid. 2.8.).

La

decisione su opposizione del 21 novembre 2017 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti