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Decisione

38.2017.93

Negato assegni di formazione x ottenere il certif. di impiegata di commercio AFC.Vista la diff. situaz.merc.lavoro in quello specifico settore(n.P iscritte in AD in un sett.determina situaz.merc.lavor

5 marzo 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I dati sopraindicati riguardano solo le persone disoccupate

iscritte agli Uffici regionali di collocamento (URC) del Canton Ticino la cui

professione esercitata prima di iscriversi in disoccupazione appartiene al

gruppo professionale considerato, indipendentemente dal fatto che siano ancore

alla ricerca di un lavoro in una professione di questo gruppo.

La situazione di disoccupazione nel settore deve pure essere

esaminata considerando tutte le persone in cerca di impiego iscritte agli URC

in Ticino alla ricerca in primo luogo di un posto di lavoro in una professione

del gruppo 72.

Gruppo

professionale

N.

disoccupati

N.

persone in cerca di impiego

72101 Impiegati di commercio e

d’ufficio n.i.a.

756

1’121

72102 Impiegati di amministra-

zioni e professioni

assimilate

12

17

72103 Contabili

12

24

72104 Specialisti e amministra-

tori di immobili

2

3

72105 Specialisti d’impostazio-

ne ed esportazione

0

0

72106 Specialisti dell’organizza-

zione e assimilati

7

13

72 Professioni commerciali e

amministrative

789

1’178

Fonte: Colsta

Alleghiamo le definizioni "Disoccupati", "Persone

in cerca di impiego".

Il gruppo professionale che interessa maggiormente la professione

di "impiegato di commercio" è «il 72101 "Impiegati di commercio

e d'ufficio n.i.a.".

La situazione sul mercato del lavoro nel settore commerciale non

può quindi essere ritenuta positiva. Visto il numero relativamente consistente

di persone disoccupate nel settore commerciale, l'Ufficio delle misure attive

offre addirittura un sostegno al collocamento specifico per questo pubblico.

L'URC di __________ ha inoltre precisato che: "L'AFC di

impiegata di commercio non è vincolante per essere collocati nel settore. E

vero che in alcuni casi, compresi diversi concorsi pubblici, viene posto come

requisito formale, ma e altrettanto vero che per altre situazioni non lo e. Nella

maggior parte dei casi vengono valutate le competenze linguistiche e contabili,

le quali sono ben oltre quelle che si possono apprendere nel corso della

formazione di base”. (…)" (Doc. A5)

Nella decisione su

opposizione l’UMA ha poi sottolineato che l’assicurata non incontra notevoli

difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della propria professione (art.

66 a cpv. 1 lett. c LADI) ed ha rilevato che:

" (…)

La signora RI 1 è stata assunta a più riprese presso l’__________

di __________. Il datore di lavoro ha motivato la disdetta del 27 febbraio 2017

con “calo di lavoro e riorganizzazione dell’associazione”. L’opponente

dispone delle competenze necessarie per svolgere l’attività commerciale ed

amministrativa per cui era stata assunta, prova ne è che dal 4 aprile 2017 lo

stesso datore di lavoro l’ha riassunta a tempo indeterminato con un grado di

attività al 30%. (…)” (Doc. A5)

Quanto all’indicazione

formulata in sede di opposizione di seguire la formazione in questione per

poter divenire curatore, l’amministrazione sottolinea che la riqualifica di

impiegata di commercio AFC non è necessaria per svolgere tale attività e, a

titolo abbondanziale, osserva che:

" (…)

Considerato l'obiettivo dell'opponente, di essere attiva

professionalmente nell'ambito delle curatele e le competenze richieste, tra cui

figura la partecipazione al summenzionato "Programma di formazione di base

per Curatori", l'URC di __________ comunica la possibilità di concedere

per questa formazione il sussidio previsto per corsi individuali giusta l'art.

60 LADI. E più precisamente:

" Aggiungiamo

inoltre che il desiderio della PCI nel voler assumere mandati di

curatele/tutorie, non è per forza di cose vincolato all'ottenimento dell'AFC di

impiegata di commercio.

Come da allegato, per la città di __________

non è necessario essere qualificati con AFC ma contano maggiormente le

competenze attitudinali nonché la frequenza dei corsi di formazione organizzati

del Dipartimento dell'educazione, corso che l'assicurata ha iniziato dal

17.10.2017 senza richiederne il sussidio (vedi verb. azioni di reinserimento

del 18.10 e formulano per assicurati iscritti ad una formazione).

Pertanto un’eventuale richiesta di

sussidio del corso citato potrebbe essere da noi accolta, se formulata dalla

PCI, poiché sufficiente per poter acquisire in tempi relativamente rapidi i

mandati di curatele/tutorie.”

A questo proposito evidenziamo come secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale delle assicurazioni, le persone disoccupate hanno diritto

solo ai provvedimenti necessari al proprio reinserimento professionale e non a

quelli che appaiono essere i migliori nella fattispecie (TFA 29.12.1994 N.

C231/93 in re V.). (…)” (Doc. A5)

L’Ufficio delle misure

attive ha poi formulato le seguenti considerazioni a proposito delle

conclusioni dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP)

che aveva preavvisato positivamente il progetto di riqualifica:

" (…)

Lo scopo della consulenza UOSP è quello di valutare se la

formazione per cui la persona in cerca di impiego fa richiesta di assegni di

formazione LADI o L-rilocc corrisponde alle sue attitudini, interessi e

competenze. L'Ufficio misure attive ha concluso una convenzione con l'UOSP al

fine di stabilire i contenuti di questa consulenza, ritenuto le condizioni

poste dalla LADI o dalla L-rilocc per l'erogazione di queste misure.

La consulenza UOSP è puramente consultiva, come evidenziato sui

mandato di collaborazione allestito dal consulente URC e sottoscritto

dall'opponente in data 12.06.2017.

A titolo abbondanziale, l'URC di __________ osserva come nel

rapporto UOSP “sono altresì evidenziate delle carenze per quanto concerne le

competenze linguistiche, con il consiglio, da parte dello stesso orientatore,

di frequentare un corso di tedesco in tempo utile prima di affrontare la

formazione di base". (Doc. A5)

Infine l’amministrazione

si è così espressa riguardo al contratto di tirocinio:

" (…)

L'art. 14 cpv. 3 della Legge federale sulla formazione

professionale indice “Il contratto di tirocinio deve essere approvato dalle

competenti autorità cantonali". L'autorità cantonale competente, nella

fattispecie la Divisione della formazione professionale (DFP), approva il

contratto dopo avere svolto delle verifiche di sua competenza riguardanti sia

il datore di lavoro sia il futuro apprendista.

Al fine di decidere della concessione degli assegni di formazione,

il nostro Ufficio necessita del contratto di tirocinio autorizzato dalla DFP a

conferma che l'apprendistato può effettivamente essere svolto. (…)” (Doc. A5)

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il

suo patrocinatore chiede che vengano concessi gli assegni di formazione,

rilevando innanzitutto che le quattro condizioni previste all’art. 59 cpv. 2

LADI sono alternative e che, nel caso concreto, è adempiuta la quarta in quanto

la formazione intrapresa dell’assicurata le “offre la possibilità di acquisire

esperienze professionali”.

Il patrocinatore della

ricorrente ritiene poi, a proposito del miglioramento dell’idoneità al

collocamento, che l’UMA erra nell’interpretazione dei dati statistici.

Al contrario la condizione

dell’art. 59 cpv. 2 cifra 2 è adempiuta per i seguenti motivi:

" (…)

È evidente - proprio dalle cifre statistiche decantate dall'UMA -

che chi non ha titoli professionali resta indietro e fatica a trovare un posto

di lavoro.

L'UMA ritiene che simili dati giustificano una prognosi negativa

per la ricorrente nella ricerca di un lavoro nell'ambito degli uffici. Ora se

una simile frase dovrebbe per logica giustificare una qualifica professionale

della ricorrente per ottenere un AFC per poter aspirare a posizioni

specialistiche (che le statistiche dimostrano praticamente senza disoccupati!),

l'UMA si abbarbica come l'edera all'esile tronco delle scarse possibilità di

inserimento dell'assicurata nell'evenienza che consegua un attestato AFC, come

la giurisprudenza da esso citata parrebbe dire.

L'UMA pensa di aver colto in castagna l'assicurata per il fatto

che avrebbe citato solo in parte il punto A24 della prassi LFI PML della SECO.

La ricorrente invece l'ha omessa apposta proprio per vedere come avrebbe

giustificato l'UMA la condizione che poteva tornargli comoda. Ed infatti l'UMA

non lo fa.

Per chiarire il concetto: secondo la SECO "la

partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi

riguardo all'effettivo miglioramento al collocamento dell'assicurato".

L'UMA - a cui giungono i ringraziamenti dell'assicurata - invece dimostra

proprio il contrario: i suoi dati statistici ticinesi dimostrano inconfutabilmente

che chi ha un APC ha minimissime possibilità di finire in disoccupazione; chi

non ce l'ha invece ha buone probabilità di finirci. (…)” (Doc. I)

Il patrocinatore della

ricorrente sostiene poi che il conseguimento del certificato di impiegata di

commercio AFC è un passaggio intermedio per poter lavorare come curatrice

dapprima e in altri settori professionali successivamente:

" (…)

- la sua

intenzione non è quella di fare solo la curatrice, ma – a più lungo termine

(cfr. a questo proposito l’art. 59 cpv. 2 cifra 2 LADI!) – di poter avere la

possibilità di concorrere presso le ARP, altri rami dell’amministrazione

pubblica o ambiti lavorativi privati con un certo background formativo; la sua

precedente formazione universitaria, non riconoscibile qui in Svizzera, è

comunque un’evidente prova delle capacità intellettuali della ricorrente;

- l’attività di

curatore, come primo passo per una legittima carriera professionale della

ricorrente, non è una quisquilia come riduttivamente vuol far credere l’UMA,

che in questo senso dimostra di nemmeno sapere cosa faccia un curatore;

(…)

L'UMA sostiene quindi che se il curatore non deve essere una

persona particolarmente formata, chi lavora invece all'ARP - giustamente! -

deve disporre dell'AFC; ma anche qui l'UMA denota totale ignoranza di cosa sia

un'ARP e il mondo delle curatele; l'ARP è un'autorità regionale di protezione

che ha il compito di capire se un suo amministrato necessita di quale misura di

protezione, rispettivamente scegliere la persona ideale, sorvegliare e

consigliare il curatore; l'ARP svolge (tramite i suoi tre membri) indagini e

audizioni di curatelati o possibili curatelati; in nessun caso un funzionario

amministrativo (per la cui assunzione è preteso l'AFC, come condizione di

concorso ma non di legge!) entra in contatto diretto con il curatelato, lo

ascolta e lo esamina; il funzionario amministrativo di un ARP entra semmai e

soltanto in contatto con i documenti che riguardano la curatela, vuoi quelli

dell'ARP stessa vuoi quello del curatore o di altre parti alla misura

protettiva;

ora se le ARP esigono che per questi ruoli, ovviamente nettamente

più semplici di quelli del curatore, un attestato AFC perché mai un attestato

AFC sarebbe una stranezza per un curatore? (…)”

(Doc. I)

Il patrocinatore

dell’assicurata sostiene poi che l’esigenza di un contratto di tirocinio è

“pretestuosa e eccessivamente formalista”, che pure la terza condizione

alternativa dell’art. 59 cpv. 2 LADI (cioè quella di “diminuire il rischio di

una disoccupazione di lunga durata”) è adempiuta e che, siccome nell’agosto

2018 scade “il termine del periodo di disoccupazione” ella dovrà percepire “gli

AFO solo dal settembre 2018, ritenuto che senza sua colpa non li ha potuto

percepire nel settembre 2017” (cfr. Doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 4

gennaio 2018 l’Ufficio delle misure attive propone di respingere il ricorso e

così risponde alle contestazioni sollevate nel ricorso:

" (…)

Art. 59 cpv. 2 LADI

Questo articolo sancisce due principi base per l’erogazione dei

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

1) le prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione a titolo di riqualificazione,

perfezionamento o reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del

mercato del lavoro esige l'adozione di un simile provvedimento. Ciò significa

che l'assicurato non può pretendere presta-zioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione per frequentare un provvedimento inerente al mercato del lavoro

se è possibile assegnargli un'occupazione adeguata.

2) Non basta che i

PML permettano di acquisire rispettivamente migliorare le competenze, le

quali-fiche e le esperienze professionali delle persone disoccupate. Essi

devono rispondere concretamente alle richieste del mercato del lavoro. Pertanto

ribadiamo che la concessione dei PML possibile solo nella misura in cui

permettono di migliorare le possibilità di collocamento dei richiedenti tenuto

conto dei bisogni del mercato del lavoro.

A questo proposito evidenziamo come

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, le

persone disoccupate hanno diritto solo ai provvedimenti necessari al proprio

reinserimento professionale e non a quelli che appaiono essere i migliori nella

fattispecie (TFA 29.12.1994 N. C231/93 in re V.).

Per quanto concerne il rispetto di questi principi nella

fattispecie, confermiamo quanto indicato nelle nostre decisioni precedenti.

Statistica del mercato del lavoro.

La ricorrente sembrerebbe indicare che i gruppi professionali da

72102 a 72106 concernono disoccupati rispettivamente persone in cerca di

impiego in possesso di AFC o di altri titoli di studio, mentre il gruppo

professionale 72101 riguarda coloro senza particolari requisiti e quindi senza

particolari titoli di studio. Pertanto desume che "chi ha un AFC ha

minimissime possibilità di finire in disoccupazione".

Questa interpretazione non è corretta. L'appartenenza a un

determinato gruppo professionale non dipende dalla disponibilità di AFC o di

altri titoli di studio, ma solo dalla professione esercitata rispettivamente da

quella in cui si cerca lavoro.

Contratto di tirocinio approvato dalla Divisione della

formazione professionale (DFP)

La concessione degli AFO sottostà a diverse condizioni materiali,

menzionate agli artt. 66a e 66c LADI come pure all'art. 90a cpv. 2 OADI.

Per quanto concerne il contratto di formazione, valgono le

seguenti condizioni:

Art. 66a cpv. 4 LADI

Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia

un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un

corrispondente attestato al termine della formazione.

Art. 90a cpv. 2 LADI

Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale

di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla

legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di

contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il

contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale

applicabile in materia.

Il nostro Ufficio concede gli assegni di formazione soltanto dopo

ricezione del contratto di tirocinio autorizzato dalla Divisione della

formazione professionale.

A titolo abbondanziale, segnaliamo le scadenze applicate dalla

Divisione della formazione professionale per l'autorizzazione dei contratti di

tirocinio. L'assunzione degli apprendisti può avvenire al più presto dal 10

luglio e deve avvenire al più tardi entro l'inizio dell'anno scolastico.

"Per circostanze speciali, fondati motivi o in casi eccezionali,

l'assunzione può avvenire anche più tardi. Dopo il 31 ottobre solo con formale

autorizzazione della DFP." (vedi allegato 27).” (Doc. III)

1.4. Il 5 gennaio 2018 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale

impiegata di commercio AFC.

Il 1° luglio 2003 è

entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata

dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della

LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della

legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

" (…) In

linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente

istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione

del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione

della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato

sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre

2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA

C 56/04 del 10 gennaio

2005).

2.2

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di

perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i

provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione

4).

1ter Le persone direttamente

minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di

cui all’articolo 60.3.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile

da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in

particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

3bis Gli assicurati che hanno più

di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono

partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla

conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,

indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

2.3

All'art. 59

cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C

201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il

Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

In una sentenza

8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così

espresso:

" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être

mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce

marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont

aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à

l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes

jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.

400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous

l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail

- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA

2005.

p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le

perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,

n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,

ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité

lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.

Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits

caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle

générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur

le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de

toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c

p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par

l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré

pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

Il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque

escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione

personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA

1998.

N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu

suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage

provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle.

La mesure requise n'est donc pas directement commandée par

la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement

de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C

201/02 del 5 agosto 2003).

2.4

Quale

provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli

assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30

anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,

consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre

anni.

L’art.

66a LADI ha il seguente tenore:

"

1L’assicurazione

può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai

disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli

difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di

compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata

della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli assicurati che

hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale

superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di

almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di

formazione.

4Gli assegni di

formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione

che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine

della formazione."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto,

che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1

lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato

con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:

"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto

di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente

attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La

formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne

l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste

modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio

federale ha precisato che:

" Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello

svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di

età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in

casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più

dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al

fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b Condizioni

materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso

4.

Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere

stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.

2013, pto 2.1)

L’art.

66c LADI stabilisce che:

" 1Il

datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente

salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza

professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul

salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

2Gli assegni di formazione corrispondono alla

differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal

Consiglio federale.

3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di

un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del

datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero

contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione

della formazione autorizzata."

Secondo l’art. 90a OADI:

" 1 Sono

scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole

superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole

superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica,

altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori

svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente

e subordinate alla sovranità cantonale.

2.

Se per la formazione auspicata è rilasciato un

attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso,

conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione

professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un

attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista

dal diritto cantonale applicabile in materia.

3.

Il salario è calcolato in base al salario

dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale

nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella

professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in

base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base

secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

4.

L’importo massimo conformemente all’articolo 66c

capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate

sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non

servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5.

Per l’assicurato vale il termine

quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi

1.

e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla

conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il

termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe

o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI,

il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la

riscossione della prestazione.

6.

7.

Le domande di assegni per la

formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima

dell’inizio della misura.

8.

Il servizio cantonale comunica la

sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della

domanda."

2.5

Presupposto

fondamentale per poter beneficiare degli assegni è che la formazione intrapresa

dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2

lett. a LADI).

Nella

Prassi LADI PML del luglio 2017, che corrisponde alla Circolare sui

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013 p.ti F1-F6,

la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza

che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed

impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19

agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in

particolare che:

" Miglioramento

dell’idoneità al collocamento

A23 I

PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul

mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati

alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che

prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24 Come

precisato a più riprese dal TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare

notevolmente l’idoneità al collocamento dell’assicurato. Un possibile

miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però

nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all’art. 59

LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione

contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un

provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell’idoneità al collocamento dell’assicurato.”

Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque

sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico,

possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo

tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel

caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo

professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988

N. 30).

In diverse

sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al

corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o

quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto

che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla

disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo

2004.

nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già citata sentenza

C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito

che:

" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall

unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den

Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die

Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im

Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im

konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988

Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."

(cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1)

B. Rubin (in

"Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014,

pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:

“8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI,

les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière

à permettre leur réinsertion rapide et durable; et

b. de

promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail.

9.

Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail

doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles

doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur

employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le

choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc

répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution

d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances

objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances

subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par

exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa

situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V

192.

consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2) et

sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué à

tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans

l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])."

In

una sentenza 38.2011.76 del 9 gennaio 2012 il TCA ha approvato l’operato

dell’UMA che aveva respinto la richiesta di un’assicurata in quanto

l’apprendistato quale assistente di studio medico in quel caso non avrebbe

migliorato la sua idoneità al collocamento.

2.6

Nella presente

fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata in quanto

l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non migliorerebbe la sua

idoneità al collocamento.

Chiamato ora

a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza,

spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in

volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei

singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b

LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5

ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

L’URC di __________, in

data 16 agosto 2017, ha preavvisato negativamente la domanda di RI 1 rilevando:

" Il

preavviso URC è negativo in quanto la riqualifica tocca un settore

professionale da tempo confrontato con una situazione difficile del mercato del

lavoro. In sostanza vi è abbondanza di personale poco o mediamente qualificato

rispetto ai porti vacanti offerti, nei quali si richiede maggiori competenze

linguistiche (D/GB) nonché capacità contabili superiori a quelle fornite da una

formazione di base.

Consideriamo inoltre che l’obiettivo di riqualifica è stato

attivato in tempi non sospetti dall’Ufficio AI, in quanto conseguenza di un

grave infortunio ad una mano. Pertanto riteniamo che sia l’ufficio citato a

doversi chinare sulla questione, dopo gli interventi già decisi (vedi

allegati).” (Doc. 17)

Nella decisione su

opposizione l’UMA ha poi indicato che nell’agosto 2017 vi erano iscritte come

disoccupate 587 persone quali impiegati di commercio e 1121 persone in cerca

d’impiego.

L’amministrazione ha ribadito

che i posti vacanti richiedono pure competenze linguistiche e capacità

contabili superiori a quelle fornite da una formazione di base.

Preso atto di questi dati,

il TCA non può che confermare la decisione dell'UMA che ha negato

all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista la

difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore,

l'apprendistato quale impiegata di commercio AFC non è atto a migliorare

concretamente la sua idoneità al collocamento.

Per costante

giurisprudenza infatti è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un

settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella

professione (cfr. STCA 38.2011. 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9) e non la

constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che

ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste (cfr. STCA

38.2011.76

del 9 gennaio 2012).

Questa soluzione si impone

tanto più in un caso come quello presente, in cui la lunga formazione a spese

dell’assicurazione contro la disoccupazione non è destinata a permetterle direttamente

di trovare un impiego ma sembrerebbe semplicemente costituire un punto di

partenza per ulteriori perfezionamenti o riqualifiche (cfr. consid. 1.2).

A proposito delle

considerazioni del patrocinatore dell’assicurata riguardo al carattere alternativo

delle condizioni fissate all’art. 59 cpv. 2 LADI, il TCA sottolinea che in

realtà quella appena citata è una norma generale che si riferisce a tutti i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dal legislatore i quali

devono tutti “promuovere la reintegrazione dei disoccupati”, e che poi, a

seconda della tipologia della misura realizzano concretamente gli enumerati

nelle quattro alternative.

Al riguardo B. Rubin

rileva quanto segue:

" 20 Les mesures de marché du travail

visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le

placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.

Elles ont pour but d'améliorer l'employabilité de manière à permettre une

réinsertion rapide et durable (valable typiquement pour les mesures de

formation et l'allocation d'initiation au travail); de promouvoir les

qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail

(valable en particulier pour les mesures de formation) ; de diminuer le risque

de chômage de longue durée et de permettre l'acquisition d'une expérience

professionnelle (stages professionnels par exemple). Ces buts constituent aussi

en quelque sorte des conditions préalables d'octroi des mesures de marché du

travail. Pour avoir droit à une mesure, l'assuré devra remplir en outre les

conditions générales et spécifiques mentionnées à. l'art. 59 al. 3 LACI.”

(op cit. pag. 454 N° 20)

A proposito degli assegni

di formazione, l’autore citato sottolinea poi in modo estremamente chiaro che:

" 11 D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent

améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du

travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être

accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne

sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin,

c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du

marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas

concret. ”

(cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 492 N° 11)

Per i motivi appena

esposti la decisione su opposizione del 13 novembre 2017 deve di conseguenza

essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio

2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti