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38.2017.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2018Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione

giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno

2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Nella presente fattispecie la

Cassa ha effettuato degli accertamenti riguardo ai salari presi in

considerazione per fissare il guadagno assicurato dopo avere ricevuto dalla

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, il seguente Rapporto di constatazione del

24 marzo 2017:

" Assicurazione

contro la disoccupazione LADI

Rapporto di costatazione

Assicurata: RI

1, __________.1975 (__________)

AS __________

Motivo: presupposti

del diritto all’indennità di disoccupazione

- Periodo di contribuzione

(art. 8 cpv. 1 lett.

Riferimento: Termine quadro

03.10.2016 – 02.10.2018; Guadagno

assicurato: CHF 983.- / 400 ID

Datore di lavoro: __________

rappr. da: __________ – dal

23.11.2015

__________

rappr. da: __________ – dal

12.11.2015

_______________________________________________________

Egregio signor __________,

a seguito di alcune verifiche concernenti la situazione

dell’assicurata indicata a margine, abbiamo constato quanto segue:

(…)

- RI 1 (1968)

si è riannunciata al collocamento il 03 ottobre 2016 rivendicando il diritto alle

indennità di disoccupazione e alla ricerca di un'occupazione a - tempo pieno

quale impiegata di commercio, ricezionista, telefonista, sarta, addetta alla

vendita ed ogni altra professione adeguata.

Al momento, l’assicurata riscuote le indennità di disoccupazione.

Prima alla sua iscrizione in disoccupazione l'assicurata ha

dichiarato di aver lavorato presso:

- __________

di __________, in qualità di impiegata di pulizie, al 50%, per fr. 1’000/mese;

- __________ di

__________, in qualità di impiegata d'ufficio, al 100%, per fr. 3'100/mese;

- __________ di

__________, in qualità di segretaria, al 100%, per fr. 4'100/mese;

- __________

di __________, in qualità di impiegata venditrice, al 100%, per fr. 3’200/mese;

- __________

di __________, in qualità di segretaria, al 100%, per fr. 3’650/mese.

- Evidenziamo

che l'assicurata, alle dipendenze delle società __________; __________, __________

e ____________________, ha sempre fatto capo al signor __________ (__________)

sebbene a Registro di commercio risultino altre persone rappresentanti le

ditte.

- Il 10

gennaio 2017 lo scrivente Ufficio giuridico (UG) ha avviato un'inchiesta

amministrativa relativa alla verifica dell'idoneità al collocamento e ai

presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione; segnatamente, per

verificare il concreto esercizio dell'attività lavorativa in seno alle società

citate nonché l'effettiva riscossione dei salari mensili.

- Convocata

dall'UG per essere, sentita personalmente, in data 09 marzo 2017 la signora RI

1 non è stata in grado di descrivere in modo chiaro nè di cosa si occupassero

le società dove ha dichiarato di aver lavorato, nè il tipo di attività da lei

svolta.

Nel caso concreto, sulla base della documentazione fin qui acquisita

(dr. verbale di audizione del 09.03.2017), vi segnaliamo quanto segue:

- i salari

sarebbero stati versati sempre a contanti per tutti i rapporti di lavoro

citati;

- il

versamento effettivo del salario non appare chiaramente comprovato

(apparentemente le imprese non avrebbero alcuna documentazione).

Visto quanto precede, per quanto di vostra competenza, vi

invitiamo a riesaminare il diritto alle indennità di disoccupazione di RI 1

(cfr. in particolare Prassi LADI ID B32 e B144);

Attiriamo la vostra attenzione in merito al fatto che nel caso

concreto ipotizzabile la rilevanza penale dell'agire di RI 1 (artt. 146 cpv. 1

e 251 cpv. 1 CP, art. 105 LADI) e che questa circostanza è suscettibile di

estendere, qualora fosse il caso, il termine di perenzione del diritto di

richiedere la restituzione delle indennità percepite a torto (art. 25 cpv. 2

LPGA).

Vogliate comunicarci, appena possibile, le vostre conclusioni e

inviarci copia delle vostre Decisioni di merito se Cresciute in giudicato.”

(Doc. 24)

Alla conclusione degli

stessi l’amministrazione ha ridotto il guadagno assicurato dal 3 ottobre 2016

di fr. 3'790.-- a fr. 1'002.-- (durante la revisione interna esso era stato

ridotto a fr. 983.-- dal 1° febbraio 2017) e il 9 giugno 2017 ha chiesto la

restituzione di fr. 7’576.75.

La decisione è stata dunque

presa nel rispetto del termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. STF

8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.1.).

Si tratta ora di stabilire

se a ragione l’amministrazione poteva ricalcolare il guadagno assicurato a

seguito dei fatti emersi durante l’inchiesta interna e cioè che non andavano

computati, per fissare il guadagno assicurato, gli importi relativi alla __________

e __________.

2.3. Un assicurato ha diritto

all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato

dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a

LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,

Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché

un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,

segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto

bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non

potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a

meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al

lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche DTF

133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en

matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 76-79.

In una sentenza

8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il

giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato

l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato

l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto

nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

Considerandi

2.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le

disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo

minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla

Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per

calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la

ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non

concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo

non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A

sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso

cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo

particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio

2015.

aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato

un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i

suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei

pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario

mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario

assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto

inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al

dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte

alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici

ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice

immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha

debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova

relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero

altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi

hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi,

ma non la prova di un effettivo pagamento.

3.

3.1

La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica

alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte

cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i

fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata

(consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale

federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si

trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella

dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma

puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente

errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile

nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid.

2.4

pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti

dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole

estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale

delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto

federale.

3.2

Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,

ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al

caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli

oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo

gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti

l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte

aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove

avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro

inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di

procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente

comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova

fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti

all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è

un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto

dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse

dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente

l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad

interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della

ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del

diritto federale. (…)”

Per completezza giova

rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima

Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione

interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del

Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che

l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era

fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata

alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di

contribuzione.

In quel caso di specie

l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a

causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità

giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite

versamento su un suo conto bancario.

2.4

La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione

(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in

vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo

minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:

" (…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha

percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato

periodo di contribuzione.”

Il

tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato

anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/

Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131

V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V

229.

consid. 2.1.).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V

229.

consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha

stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo giova

evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha

sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde

sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne discende, in

applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,

che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se

un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il

diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in

DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito va rilevato

che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale

elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a

una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in

mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia

di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di

testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla

legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.

Il TCA si limita a

rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia,

soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato

espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della

Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività

lavorativa.

2.5

Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1.

OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.6

Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente

è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora

possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo

cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre

2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05

del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C

183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della

prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di

disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno

determinante.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.

2.4

), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa

era soltanto la questione concernente la determinazione del

guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di

un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era

definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in

maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013.

consid. 3.5.

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che, come osservato

dalla Cassa (cfr. doc. 20 p.to 3; III), sorgono già notevoli dubbi sullo

svolgimento da parte della ricorrente di un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.3.) presso __________

dall’aprile al giugno 2016 ed __________ dal luglio al settembre 2016.

In effetti in occasione

dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 9 marzo 2017 l’insorgente ha

dichiarato che sia per la __________ con sede a __________, con cui sarebbe

stata convenuta per i mesi da aprile a giugno 2016 una retribuzione di fr. 2'963.40

netti al mese (cfr. doc. 8) che sarebbe stata pagata in contanti, sia per la __________

con sede a __________ nel Cantone __________, il cui stipendio, anch’esso versato

in contanti, sarebbe stato pari a fr. 4'052.10 netti al mese per il lasso di

tempo dal mese di luglio al mese di settembre 2016 (cfr. doc. 7), precedente

l’iscrizione in disoccupazione del 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 2), lavorava da

sola nell’ufficio di __________ in Via __________, corrispondente a un

monolocale con bagno e cucina dove non vi era il telefono.

Da ciò

risulta che la __________ e la __________, con sedi a __________,

rispettivamente __________ nel Canton __________, condividono lo stesso ufficio

(monolocale) in Via __________ a __________.

La ricorrente ha poi

affermato che il suo responsabile/superiore sia presso __________

che presso __________, con il quale aveva firmato i contratti di impiego

di durata determinata, era __________ che, in caso di necessità, chiamava con

il proprio cellulare.

La medesima ha, altresì,

asserito che presso __________ si sarebbe occupata di inserire i dati contabili

tramite il programma Banana, di archiviare documenti (fatture, bollette), come

pure di cercare fornitori per finestre, rubinetteria, bagni per lavori di

ristrutturazione di immobili, mentre presso __________ le sue mansioni si

sarebbero limitate all’inserimento di dati contabili e all’archiviazione della

corrispondenza (cfr. doc. 25).

In proposito è utile

osservare che la Sezione del lavoro, durante la sua audizione, ha fatto notare

all’insorgente che __________ risultava essere residente proprio in via __________

a __________. La ricorrente ha indicato di non essere stata a conoscenza di

tale circostanza (cfr. doc. 25).

Inoltre __________ non

risultava iscritto a RC né per la __________ né per la __________. Nel periodo

in cui la ricorrente sarebbe stata alle dipendenze di tali società

amministratrice unica con diritto di firma individuale della __________,

rispettivamente membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma

individuale della __________ era __________, cittadina italiana (cfr. doc. 30;

34), che l’insorgente ha, però, affermato di non conoscere (cfr. doc. 25).

La __________, il 20 marzo

2017, d’altronde neppure ha menzionato __________ tra i suoi dipendenti (cfr.

doc. 33; 32).

In concreto la questione

dello svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione presso le

SA menzionate nei periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2016 e dal 1° luglio al 30

settembre 2016 non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti.

E’ infatti incontestato

tra le parti che l’insorgente, nel termine quadro dal 3 ottobre 2014 al 2

ottobre 2016 (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI), ha in ogni caso adempiuto il periodo di

contribuzione minimo di dodici mesi come previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. e

LADI (cfr. consid. 2.3.), avendo lavorato presso la __________ da 9 dicembre

2014.

al 28 febbraio 2015 e presso la __________ dal 1° maggio 2015 al 29

febbraio 2016 (cfr. doc. A p.ti II; 10).

2.8

Decisiva nella presente

evenienza è comunque la circostanza che dalle carte processuali emerga che

effettivamente non è stata comprovata la reale riscossione degli stipendi che

l’assicurata ha indicato di aver ricevuto dalla __________ e dalla __________.

Al riguardo va, infatti,

evidenziato che la ricorrente sia rispondendo a dei quesiti sottopostile dalla

Cassa il 14 febbraio 2017, che in occasione dell’audizione davanti alla Sezione

del lavoro del 9 marzo 2017 ha sempre indicato di avere ricevuto i salari

relativi agli impieghi presso __________ da aprile a giugno 2016 ed __________

da luglio a settembre 2016 in contanti (cfr. doc. 25; 26; 27).

Interrogata in proposito

dalla Sezione del lavoro, l’insorgente ha poi specificato, in relazione alla

retribuzione che avrebbe ricevuto da __________, di non avere portato i soldi

in banca ma di averli spesi (cfr. doc. 25).

Nel ricorso la medesima ha,

invece, asserito di avere utilizzato parte del salario per il proprio

sostentamento e di avere depositato le somme restanti sul suo conto presso la

banca __________, allegando tre estratti bancari del 2 agosto, 1° settembre e 3

ottobre 2016 da cui risultano accrediti mensili in contanti di fr. 3'700.--

(cfr. doc. I; E).

In proposito giova

osservare, in primo luogo, che soltanto in sede ricorsuale l’insorgente ha menzionato

tali versamenti sul suo conto privato e, in secondo luogo, che gli stessi

riguardano unicamente tre mesi, ossia l’arco di tempo da agosto a ottobre 2016,

quando sarebbe stata alle dipendenze della __________.

Infine, va rilevato da un

lato, che dagli estratti allegati emerge che sono stati effettuati dei bonifici

in contanti di fr. 3'700.-- al mese sul conto della ricorrente, senza tuttavia

risultare alcuna informazione concernente la provenienza di tale denaro, e,

d’altro lato, che mal si comprende, nel caso in cui, nel periodo aprile –

settembre 2016, l’unica sua fonte di reddito fosse il salario presso __________

ed __________, che l’insorgente abbia speso gli interi stipendi ricevuti dalla __________

da aprile a giugno 2016, come dichiarato davanti alla Sezione del lavoro (cfr.

doc. 25), e poi sia riuscita, perlomeno per il mese di luglio 2016, a

depositare in banca il 2 agosto 2016, dopo aver fatto fronte alle proprie spese,

un ammontare di ancora fr. 3'700.-- (cfr. doc. E) su un salario di fr. 4'215.90

da __________ (cfr. doc. 12).

Pertanto gli estratti

bancari del 2 agosto, 1° settembre e 3 ottobre 2016 annessi al ricorso non

consentono di ritenere dimostrato il versamento di stipendi da parte delle

società in questione.

Per quanto

attiene al versamento dei contributi paritetici (cfr. doc. I; allegati C e D a

doc. 22), va peraltro rilevato che secondo l’Alta Corte le registrazioni nel

conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo

pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25

giugno 2013 consid. 3.4.).

Nella STF

8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il

Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che

l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.

2.9

La mancata prova della

riscossione dei salari ha, in casu, conseguenze sull’entità del

guadagno assicurato (cfr. consid. 2.6.).

Il TCA ritiene che nel

caso di specie torni applicabile il principio generale secondo cui determinanti

ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i

redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di

calcolo (cfr. consid. 2.6.).

Deve, invece, essere

esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia

prendere come riferimento il salario concordato.

Come visto (cfr. consid.

2.6

), tale eccezione si applica soltanto allorché un abuso, nel senso di un

accordo in merito a salari fittizi, può essere escluso.

Tale ipotesi non si

verifica in concreto, da un lato, poiché innanzitutto non si è confrontati con

impieghi (presso __________ di tre mesi e presso __________ di tre mesi) di

lunga durata (cfr. consid. 2.6.).

Dall’altro, per il motivo

che gli elementi di fatto della presente evenienza rendono alquanto dubbio lo

svolgimento effettivo di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per __________

e __________ (cfr. consid. 2.7.).

Per determinare il

guadagno assicurato della ricorrente in disoccupazione dal 3 ottobre 2016 deve,

perciò, essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito, e non a

quello concordato.

Ne consegue, ritenuto che

la ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’effettiva

riscossione dei salari presso __________ ed E__________ (cfr. STF 8C_309/2015

del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.

3.2

; DTF 125 V 195 consid. 2), che, a differenza dei calcoli iniziali in cui

la Cassa aveva considerato anche gli stipendi percepiti dalla __________ e

dalla __________, per stabilire il guadagno assicurato determinante per definire

l’importo delle indennità di disoccupazione spettanti all’insorgente dal mese

di ottobre 2016 al mese di gennaio 2017 si devono considerare unicamente i

salari ricevuti dalla __________ da 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 e dalla

__________ dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016.

Si giustifica, quindi, come

effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 20), calcolare l’effettivo guadagno

assicurato della ricorrente sulla base del salario medio degli ultimi dodici

mesi, risultandole più favorevole (cfr. art. 37 OADI; consid. 2.5.).

L’importo del guadagno

assicurato non corrisponde, quindi, a fr. 3'790.-- come determinato

inizialmente (cfr. doc. 9; A; C), bensì, tenuto conto degli stipendi percepiti

presso __________ (di fr. 1'679.15 lordi mensili comprensivi della quota parte

di tredicesima; cfr. doc. 17; 3; A) e presso __________ (di fr. 866.65 lordi

mensili comprensivi della quota parte di tredicesima; cfr. doc. 18; 4; A) a fr.

1'002.--, come stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. A; C; 16).

L’insorgente non solleva,

peraltro, alcuna obiezione in merito a tale specifico calcolo.

2.10

Alla luce di quanto esposto al

considerando precedente, occorre concludere che la ricorrente nei mesi da

ottobre 2016 a gennaio 2017 ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui

in parte non aveva oggettivamente diritto, visto che sono state calcolate

facendo riferimento a un guadagno assicurato più elevato rispetto a quello

effettivo.

Per

quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene

utile sottolineare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata

in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto

l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di

esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134,

consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2

dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016

consid. 2.7.; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

In simili

condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro

adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA

delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di

disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo ottobre 2016 – gennaio 2017

(in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF

8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

La circostanza

che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa sia emerso

che il versamento dei salari da parte della __________ e della __________ non è

stata debitamente comprovata costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora

fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a

prendere una decisione differente in merito all’entità del guadagno assicurato

e conseguentemente dell’importo delle indennità di disoccupazione.

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo

ottobre 2016 – gennaio 2017 (cfr. STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid.

2.9

; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9

novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid.

2.7

).

2.11

A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa,

con decisione su opposizione del 27 novembre 2017, ha chiesto alla ricorrente

il rimborso di fr. 7'576.75 (cfr. doc. C; consid. 1.2.).

Tale ammontare è stato

ottenuto sommando gli importi corrispondenti, per ogni mese da ottobre 2016 a

gennaio 2017, alla differenza tra le indennità di disoccupazione percepite e

quelle invece spettanti alla ricorrente tenendo conto di un guadagno assicurato

di fr. 1'002.-- [fr. 1'340.65 (fr. 2'349.45 – fr. 1'008.80 per ottobre 2016) +

fr. 2'077.80 (fr. 2'827.65 – fr. 749.85 per novembre 2016) + fr. 2'077.80 (fr.

2'827.65 – fr. 749.85 per dicembre 2016) + fr. fr. 2'080.50 (fr. 2'831.35 – fr.

750.85

per gennaio 2017) = fr. 7'576.75; cfr. doc. 21].

Il modo di procedere della

Cassa e l’ammontare chiesto in restituzione non presta il fianco a critica alcuna.

Del resto la parte

ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta da rimborsare.

2.12

La

patrocinatore dell’insorgente ha proposto, nel ricorso, l’interrogatorio

formale di quest’ultima e l’audizione di __________ (cfr. doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015

consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio

2013.

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente

non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né

una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.

La medesima ha, quindi,

chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente, poi, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Giova, poi, ricordare che

non può essere postulata in termini generici l'edizione di documentazione,

ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i

documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore

formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di

ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006

consid. 3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10+ 45/01 del 16

settembre 2002).

In concreto, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali

vigenti per quanto concerne il calcolo del guadagno assicurato, rispettivamente

il principio della restituzione, nonché la determinazione del relativo importo (cfr.

consid. 2.1.; 2.5.-2.6.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

In

particolare le eventuali dichiarazioni di __________ - indicato dalla

ricorrente quale suo superiore/responsabile presso __________ ed __________

(cfr. doc. 25) - circa la corresponsione in contanti dei salari non potrebbero

modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non sarebbero in

ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti della

fattispecie, per considerata comprovata la riscossione effettiva degli stipendi

(cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

Ne

discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente,

segnatamente il suo interrogatorio formale e l’audizione di un teste, deve

essere respinta.

2.13

In

esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale

non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 27 novembre

2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti