38.2017.94
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28 marzo 2018Italiano44 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2017.94
RS/DC/sc
Lugano
28 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 9 giugno 2017 la Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 7'576.75
rilevando in particolare che:
" (…)
3. Nel suo caso,
a mente della cassa, la riscossione dello stipendio non è comprovata per le
attività salariate che ha annunciato per le società __________ ed __________. È
altresì in dubbio che lei abbia effettivamente lavorato per queste società.
4. In base al
registro di commercio del Cantone dei __________, la società __________ ha sede
in __________ a __________ e membro unico della società con diritto di firma
individuale è la signora __________.
Sentita dall'ufficio giuridico della
Sezione del lavoro il 9 marzo 2017, lei dichiara di aver lavorato presso gli
uffici che si trovavano in via __________ a __________ e che il suo superiore
era il signor __________. Dichiara di non sapere che il signor __________
risultava essere residente proprio in via __________ a __________. Dichiara
altresì di non conoscere la signora __________.
5. In base al
registro di commercio del Cantone Ticino, la società __________ ha sede in via __________
a __________ e amministratrice unica è la signora __________.
Sentita dall'ufficio giuridico della
Sezione del lavoro il 9 marzo 2017, lei dichiara di aver lavora-to presso gli
uffici che si trovavano in via __________ a __________ e che il suo superiore
era il signor __________.
6. La
riscossione effettiva dello stipendio dalle società __________ e __________ non
è comprovata. Lei dichiara di aver riscosso lo stipendio in contanti da
entrambe le società. Ebbene, le ricevute di stipendio trasmesseci da lei e dai
datori di lavoro non sono identiche.
7. Non è nemmeno
comprensibile come lei non possa conoscere la signora __________,
amministratrice unica delle società __________ e __________. Viene da chiedersi
con chi ha sottoscritto i contratti di lavoro, visto che solo la signora __________
dispone del diritto di firma.
8. Non trova
nemmeno spiegazione che lei dichiari di aver lavorato per la società __________
con il signor __________, quando il datore di lavoro non menziona il signor __________
tra i propri dipendenti, bensì lei, sua sorella __________ e il signor __________.
9. Per queste
ragioni, i periodi di attività annunciate per le società __________ e __________
non possono essere computate quale periodo di contribuzione.
10. Nel termine
quadro per il periodo di contribuzione può comprovare 12,793 mesi di attività
sala-data (periodo di contribuzione) per le società __________ e __________.
11. Per la società
__________ ha lavorato dal 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015, con un grado di
impiego del 50%, per uno stipendio mensile di CHF 1550.00 lordi per tredici
mensilità (CHF 1679.15 lordi inclusa la quota-parte della tredicesima
mensilità).
12. Per la società
__________ ha lavorato dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016, con un grado di
impiego del 20%, per uno stipendio mensile di CHF 800.00 lordi per tredici
mensilità (CHF 866.65 lordi inclusa la quota-parte della tredicesima
mensilità)..
13. È considerato
guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione
sull'AVS, normalmente riscosso nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura
in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso. La prova dell'effettiva
riscossione del salario è importante sia per stabilire l'esistenza di un
periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In
mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno
assicurato.
Il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi 6 mesi di contribuzione, che precedono il termine
quadro per la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato calcolato
in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione, se tale salario
è più elevato del salario medio degli ultimi 6 mesi.
14. Nel suo caso,
il guadagno assicurato più favorevole risulta quello calcolato in base al
salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione, che precedono il termine
quadro per la riscossione della prestazione, che ammonta a CHF 1'002.00 lordi
(calcolo = 10 mesi x CHF 866.65 + 2 , mesi x CHF 1679.15 / 12 mesi).
15. Con la
riduzione del suo guadagno assicurato da CHF 3'790.00 a CHF 1'002.00 dal 3
ottobre 2016 risulta un versamento in troppo a suo favore di CHF 7'576.75 per i
mesi da ottobre 2016 a gennaio 2017.
16. Per i mesi di
febbraio e di marzo 2017 risulta, al contrario, un versamento supplementare a
suo favore di CHF 27.75, in ragione dell'aumento del guadagno assicurato da CHF
983.00 a CHF 1'002.00. L’importo di CHF 27.75 è tuttavia trattenuto a
compensazione dell'importo versatole in troppo. (…)” (Doc. 20)
Queste conclusioni sono
state confermate nella decisione su opposizione del 27 novembre 2017 (cfr. doc.
C).
1.2. Il 14 dicembre 2017
l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA. La sua patrocinatrice chiede l’annullamento della decisione di
restituzione.
La medesima sottolinea
innanzitutto che “… Nei due anni precedenti l’annuncio la ricorrente ha
lavorato: dal 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 presso la __________; dal 1
maggio 2015 al 29 febbraio 2016 presso la __________; dal 1 aprile 2016 al 30
giugno 2016 presso la __________ e dal 1 luglio 2016 al 30 settembre 2016
presso la __________. …” (doc. I pag. 1).
Secondo la rappresentante
dell’assicurata quest’ultima ha debitamente comprovato il versamento del
salario da parte di tutti i datori di lavoro menzionati e al riguardo
sottolinea che:
" (…)
6. A mente
della ricorrente la decisione dell'CO 1 è priva di fondamento giuridico.
Infatti la legge non impone che i salari siano versati direttamente su un conto
corrente o conto postale. È del tutto legittimo e conforme alle norme del
nostro ordinamento giuridico che un salario venga versato direttamente nelle
mani del dipendente circostanza questa che è stata seguita nel caso in esame.
Il signor __________, superiore della ricorrente ha rilasciato regolari
certificati di lavoro e di salario, nonché le ricevute attestanti il versamento
dei soldi in possesso della spettabile CO 1. D'altro canto l'CO 1 nella
decisione su opposizione si limita a ribadire che non è stata comprovata la
riscossione del salario, dimenticando che in virtù delle norme generali della
nostra legislazione con particolare riferimento al principio della buona fede
proprio lei avrebbe dovuto provare che il salario non è stato percepito.
Prove: doc e richiamo incarto CO 1
7. La
signora RI 1 ha quindi percepito correttamente il salario dichiarato
direttamente dalle mani del signor __________ di cui si chiede l'audizione. Non
era tenuta, come sopra rilevato a depositarlo su di un conto. Lo ha speso in
parte per il proprio sostentamento e in parte depositando le somme rimanenti
presso la banca __________ (Doc. D) circostanza peraltro nemmeno richieste
dall'CO 1.
Prove: int. formale; audizione testimoniale signor __________;
Doc.
8. Rimane
del tutto incomprensibile il perché la cassa disoccupazione ritenga che il
salario non sia stato percepito se non sulla base di considerazioni del tutto
personali e come rilevato prive di basi sia fattuali sia giuridiche. Appare
piuttosto che siccome la dipendente non conosceva l'amministratrice delle due
società ( e quanto mai i dipendenti conoscono l'amministratore o
amministratrice di una società?) è palese che si tratti di un raggiro! E'
evidente che questa tesi non può essere condivisa siccome temeraria.
9. Da
sottolineare ancora che i contributi di legge sul salario sono stati
regolarmente pagati; il salario percepito è stato inoltre dichiarato
correttamente nella dichiarazione fiscale e il signor __________ ha rilasciato
regolari certificati di salario e ricevute. Inoltre come sottolineato parte del
salario percepito è stato versato in Banca.
10. Tutto
ciò a mente della Cassa disoccupazione non è sufficiente a comprovare che il
salario sia stato versato!” (Doc. I pagg. 2-3)
1.3. Nella sua risposta del 10
gennaio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.4. L’11 gennaio 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in
diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 7'576.75 corrispondente ad
indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo ottobre
2016-gennaio 2017, poiché da alcune verifiche esperite dalla Sezione del lavoro
e dalla Cassa è emerso che non risultava comprovato il versamento effettivo dei
salari da parte della __________ e dell’__________.
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di
restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il
tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno
2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la
STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e
DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Nella presente fattispecie la
Cassa ha effettuato degli accertamenti riguardo ai salari presi in
considerazione per fissare il guadagno assicurato dopo avere ricevuto dalla
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, il seguente Rapporto di constatazione del
24 marzo 2017:
" Assicurazione
contro la disoccupazione LADI
Rapporto di costatazione
Assicurata: RI
1, __________.1975 (__________)
N°
AS __________
Motivo: presupposti
del diritto all’indennità di disoccupazione
- Periodo di contribuzione
(art. 8 cpv. 1 lett.
Riferimento: Termine quadro
03.10.2016 – 02.10.2018; Guadagno
assicurato: CHF 983.- / 400 ID
Datore di lavoro: __________
rappr. da: __________ – dal
23.11.2015
__________
rappr. da: __________ – dal
12.11.2015
_______________________________________________________
Egregio signor __________,
a seguito di alcune verifiche concernenti la situazione
dell’assicurata indicata a margine, abbiamo constato quanto segue:
(…)
- RI 1 (1968)
si è riannunciata al collocamento il 03 ottobre 2016 rivendicando il diritto alle
indennità di disoccupazione e alla ricerca di un'occupazione a - tempo pieno
quale impiegata di commercio, ricezionista, telefonista, sarta, addetta alla
vendita ed ogni altra professione adeguata.
Al momento, l’assicurata riscuote le indennità di disoccupazione.
Prima alla sua iscrizione in disoccupazione l'assicurata ha
dichiarato di aver lavorato presso:
- __________
di __________, in qualità di impiegata di pulizie, al 50%, per fr. 1’000/mese;
- __________ di
__________, in qualità di impiegata d'ufficio, al 100%, per fr. 3'100/mese;
- __________ di
__________, in qualità di segretaria, al 100%, per fr. 4'100/mese;
- __________
di __________, in qualità di impiegata venditrice, al 100%, per fr. 3’200/mese;
- __________
di __________, in qualità di segretaria, al 100%, per fr. 3’650/mese.
- Evidenziamo
che l'assicurata, alle dipendenze delle società __________; __________, __________
e ____________________, ha sempre fatto capo al signor __________ (__________)
sebbene a Registro di commercio risultino altre persone rappresentanti le
ditte.
- Il 10
gennaio 2017 lo scrivente Ufficio giuridico (UG) ha avviato un'inchiesta
amministrativa relativa alla verifica dell'idoneità al collocamento e ai
presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione; segnatamente, per
verificare il concreto esercizio dell'attività lavorativa in seno alle società
citate nonché l'effettiva riscossione dei salari mensili.
- Convocata
dall'UG per essere, sentita personalmente, in data 09 marzo 2017 la signora RI
1 non è stata in grado di descrivere in modo chiaro nè di cosa si occupassero
le società dove ha dichiarato di aver lavorato, nè il tipo di attività da lei
svolta.
Nel caso concreto, sulla base della documentazione fin qui acquisita
(dr. verbale di audizione del 09.03.2017), vi segnaliamo quanto segue:
- i salari
sarebbero stati versati sempre a contanti per tutti i rapporti di lavoro
citati;
- il
versamento effettivo del salario non appare chiaramente comprovato
(apparentemente le imprese non avrebbero alcuna documentazione).
Visto quanto precede, per quanto di vostra competenza, vi
invitiamo a riesaminare il diritto alle indennità di disoccupazione di RI 1
(cfr. in particolare Prassi LADI ID B32 e B144);
Attiriamo la vostra attenzione in merito al fatto che nel caso
concreto ipotizzabile la rilevanza penale dell'agire di RI 1 (artt. 146 cpv. 1
e 251 cpv. 1 CP, art. 105 LADI) e che questa circostanza è suscettibile di
estendere, qualora fosse il caso, il termine di perenzione del diritto di
richiedere la restituzione delle indennità percepite a torto (art. 25 cpv. 2
LPGA).
Vogliate comunicarci, appena possibile, le vostre conclusioni e
inviarci copia delle vostre Decisioni di merito se Cresciute in giudicato.”
(Doc. 24)
Alla conclusione degli
stessi l’amministrazione ha ridotto il guadagno assicurato dal 3 ottobre 2016
di fr. 3'790.-- a fr. 1'002.-- (durante la revisione interna esso era stato
ridotto a fr. 983.-- dal 1° febbraio 2017) e il 9 giugno 2017 ha chiesto la
restituzione di fr. 7’576.75.
La decisione è stata dunque
presa nel rispetto del termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. STF
8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.1.).
Si tratta ora di stabilire
se a ragione l’amministrazione poteva ricalcolare il guadagno assicurato a
seguito dei fatti emersi durante l’inchiesta interna e cioè che non andavano
computati, per fissare il guadagno assicurato, gli importi relativi alla __________
e __________.
2.3. Un assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1
LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a
LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al
periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale
dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione
soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,
consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione
di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,
Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché
un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,
segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto
bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non
potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a
meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al
lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF
133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en
matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza
8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il
giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato
l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato
l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto
nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…)
Considerandi
2.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le
disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo
minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla
Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per
calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la
ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non
concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo
non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A
sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso
cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo
particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio
2015.
aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato
un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i
suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei
pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario
mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario
assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto
inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al
dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte
alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici
ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice
immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha
debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova
relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero
altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi
hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi,
ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.
3.1
La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica
alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte
cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i
fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata
(consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale
federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si
trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella
dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma
puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente
errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile
nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid.
2.4
pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti
dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole
estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale
delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto
federale.
3.2
Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,
ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al
caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli
oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo
gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti
l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte
aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove
avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro
inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di
procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente
comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova
fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti
all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è
un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto
dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse
dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente
l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad
interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della
ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del
diritto federale. (…)”
Per completezza giova
rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima
Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione
interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del
Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che
l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era
fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata
alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di
contribuzione.
In quel caso di specie
l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a
causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità
giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite
versamento su un suo conto bancario.
2.4
La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione
(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in
vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo
minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad
aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver
effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione
effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha
percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato
periodo di contribuzione.”
Il
tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato
anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/
Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131
V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V
229.
consid. 2.1.).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V
229.
consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in
una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha
stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo
contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del
salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e
quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella
sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante
alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque
ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova
evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha
sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde
sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in
applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,
che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se
un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il
diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato
adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in
DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato
che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale
elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a
una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in
mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia
di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di
testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla
legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a
rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia,
soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato
espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della
Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività
lavorativa.
2.5
Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.
1.
OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1.
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il
salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il Consiglio federale ha
pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,
sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
2.6
Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente
è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora
possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo
cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre
2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05
del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C
183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della
prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di
disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno
determinante.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.
2.4
), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa
era soltanto la questione concernente la determinazione del
guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di
un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era
definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in
maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o
in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non
era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il
diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013.
consid. 3.5.
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che, come osservato
dalla Cassa (cfr. doc. 20 p.to 3; III), sorgono già notevoli dubbi sullo
svolgimento da parte della ricorrente di un’attività lavorativa soggetta a
contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.3.) presso __________
dall’aprile al giugno 2016 ed __________ dal luglio al settembre 2016.
In effetti in occasione
dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 9 marzo 2017 l’insorgente ha
dichiarato che sia per la __________ con sede a __________, con cui sarebbe
stata convenuta per i mesi da aprile a giugno 2016 una retribuzione di fr. 2'963.40
netti al mese (cfr. doc. 8) che sarebbe stata pagata in contanti, sia per la __________
con sede a __________ nel Cantone __________, il cui stipendio, anch’esso versato
in contanti, sarebbe stato pari a fr. 4'052.10 netti al mese per il lasso di
tempo dal mese di luglio al mese di settembre 2016 (cfr. doc. 7), precedente
l’iscrizione in disoccupazione del 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 2), lavorava da
sola nell’ufficio di __________ in Via __________, corrispondente a un
monolocale con bagno e cucina dove non vi era il telefono.
Da ciò
risulta che la __________ e la __________, con sedi a __________,
rispettivamente __________ nel Canton __________, condividono lo stesso ufficio
(monolocale) in Via __________ a __________.
La ricorrente ha poi
affermato che il suo responsabile/superiore sia presso __________
che presso __________, con il quale aveva firmato i contratti di impiego
di durata determinata, era __________ che, in caso di necessità, chiamava con
il proprio cellulare.
La medesima ha, altresì,
asserito che presso __________ si sarebbe occupata di inserire i dati contabili
tramite il programma Banana, di archiviare documenti (fatture, bollette), come
pure di cercare fornitori per finestre, rubinetteria, bagni per lavori di
ristrutturazione di immobili, mentre presso __________ le sue mansioni si
sarebbero limitate all’inserimento di dati contabili e all’archiviazione della
corrispondenza (cfr. doc. 25).
In proposito è utile
osservare che la Sezione del lavoro, durante la sua audizione, ha fatto notare
all’insorgente che __________ risultava essere residente proprio in via __________
a __________. La ricorrente ha indicato di non essere stata a conoscenza di
tale circostanza (cfr. doc. 25).
Inoltre __________ non
risultava iscritto a RC né per la __________ né per la __________. Nel periodo
in cui la ricorrente sarebbe stata alle dipendenze di tali società
amministratrice unica con diritto di firma individuale della __________,
rispettivamente membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma
individuale della __________ era __________, cittadina italiana (cfr. doc. 30;
34), che l’insorgente ha, però, affermato di non conoscere (cfr. doc. 25).
La __________, il 20 marzo
2017, d’altronde neppure ha menzionato __________ tra i suoi dipendenti (cfr.
doc. 33; 32).
In concreto la questione
dello svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione presso le
SA menzionate nei periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2016 e dal 1° luglio al 30
settembre 2016 non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti.
E’ infatti incontestato
tra le parti che l’insorgente, nel termine quadro dal 3 ottobre 2014 al 2
ottobre 2016 (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI), ha in ogni caso adempiuto il periodo di
contribuzione minimo di dodici mesi come previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI (cfr. consid. 2.3.), avendo lavorato presso la __________ da 9 dicembre
2014.
al 28 febbraio 2015 e presso la __________ dal 1° maggio 2015 al 29
febbraio 2016 (cfr. doc. A p.ti II; 10).
2.8
Decisiva nella presente
evenienza è comunque la circostanza che dalle carte processuali emerga che
effettivamente non è stata comprovata la reale riscossione degli stipendi che
l’assicurata ha indicato di aver ricevuto dalla __________ e dalla __________.
Al riguardo va, infatti,
evidenziato che la ricorrente sia rispondendo a dei quesiti sottopostile dalla
Cassa il 14 febbraio 2017, che in occasione dell’audizione davanti alla Sezione
del lavoro del 9 marzo 2017 ha sempre indicato di avere ricevuto i salari
relativi agli impieghi presso __________ da aprile a giugno 2016 ed __________
da luglio a settembre 2016 in contanti (cfr. doc. 25; 26; 27).
Interrogata in proposito
dalla Sezione del lavoro, l’insorgente ha poi specificato, in relazione alla
retribuzione che avrebbe ricevuto da __________, di non avere portato i soldi
in banca ma di averli spesi (cfr. doc. 25).
Nel ricorso la medesima ha,
invece, asserito di avere utilizzato parte del salario per il proprio
sostentamento e di avere depositato le somme restanti sul suo conto presso la
banca __________, allegando tre estratti bancari del 2 agosto, 1° settembre e 3
ottobre 2016 da cui risultano accrediti mensili in contanti di fr. 3'700.--
(cfr. doc. I; E).
In proposito giova
osservare, in primo luogo, che soltanto in sede ricorsuale l’insorgente ha menzionato
tali versamenti sul suo conto privato e, in secondo luogo, che gli stessi
riguardano unicamente tre mesi, ossia l’arco di tempo da agosto a ottobre 2016,
quando sarebbe stata alle dipendenze della __________.
Infine, va rilevato da un
lato, che dagli estratti allegati emerge che sono stati effettuati dei bonifici
in contanti di fr. 3'700.-- al mese sul conto della ricorrente, senza tuttavia
risultare alcuna informazione concernente la provenienza di tale denaro, e,
d’altro lato, che mal si comprende, nel caso in cui, nel periodo aprile –
settembre 2016, l’unica sua fonte di reddito fosse il salario presso __________
ed __________, che l’insorgente abbia speso gli interi stipendi ricevuti dalla __________
da aprile a giugno 2016, come dichiarato davanti alla Sezione del lavoro (cfr.
doc. 25), e poi sia riuscita, perlomeno per il mese di luglio 2016, a
depositare in banca il 2 agosto 2016, dopo aver fatto fronte alle proprie spese,
un ammontare di ancora fr. 3'700.-- (cfr. doc. E) su un salario di fr. 4'215.90
da __________ (cfr. doc. 12).
Pertanto gli estratti
bancari del 2 agosto, 1° settembre e 3 ottobre 2016 annessi al ricorso non
consentono di ritenere dimostrato il versamento di stipendi da parte delle
società in questione.
Per quanto
attiene al versamento dei contributi paritetici (cfr. doc. I; allegati C e D a
doc. 22), va peraltro rilevato che secondo l’Alta Corte le registrazioni nel
conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo
pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25
giugno 2013 consid. 3.4.).
Nella STF
8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il
Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che
l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.
2.9
La mancata prova della
riscossione dei salari ha, in casu, conseguenze sull’entità del
guadagno assicurato (cfr. consid. 2.6.).
Il TCA ritiene che nel
caso di specie torni applicabile il principio generale secondo cui determinanti
ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i
redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di
calcolo (cfr. consid. 2.6.).
Deve, invece, essere
esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia
prendere come riferimento il salario concordato.
Come visto (cfr. consid.
2.6
), tale eccezione si applica soltanto allorché un abuso, nel senso di un
accordo in merito a salari fittizi, può essere escluso.
Tale ipotesi non si
verifica in concreto, da un lato, poiché innanzitutto non si è confrontati con
impieghi (presso __________ di tre mesi e presso __________ di tre mesi) di
lunga durata (cfr. consid. 2.6.).
Dall’altro, per il motivo
che gli elementi di fatto della presente evenienza rendono alquanto dubbio lo
svolgimento effettivo di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per __________
e __________ (cfr. consid. 2.7.).
Per determinare il
guadagno assicurato della ricorrente in disoccupazione dal 3 ottobre 2016 deve,
perciò, essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito, e non a
quello concordato.
Ne consegue, ritenuto che
la ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’effettiva
riscossione dei salari presso __________ ed E__________ (cfr. STF 8C_309/2015
del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid.
3.2
; DTF 125 V 195 consid. 2), che, a differenza dei calcoli iniziali in cui
la Cassa aveva considerato anche gli stipendi percepiti dalla __________ e
dalla __________, per stabilire il guadagno assicurato determinante per definire
l’importo delle indennità di disoccupazione spettanti all’insorgente dal mese
di ottobre 2016 al mese di gennaio 2017 si devono considerare unicamente i
salari ricevuti dalla __________ da 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 e dalla
__________ dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016.
Si giustifica, quindi, come
effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 20), calcolare l’effettivo guadagno
assicurato della ricorrente sulla base del salario medio degli ultimi dodici
mesi, risultandole più favorevole (cfr. art. 37 OADI; consid. 2.5.).
L’importo del guadagno
assicurato non corrisponde, quindi, a fr. 3'790.-- come determinato
inizialmente (cfr. doc. 9; A; C), bensì, tenuto conto degli stipendi percepiti
presso __________ (di fr. 1'679.15 lordi mensili comprensivi della quota parte
di tredicesima; cfr. doc. 17; 3; A) e presso __________ (di fr. 866.65 lordi
mensili comprensivi della quota parte di tredicesima; cfr. doc. 18; 4; A) a fr.
1'002.--, come stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. A; C; 16).
L’insorgente non solleva,
peraltro, alcuna obiezione in merito a tale specifico calcolo.
2.10
Alla luce di quanto esposto al
considerando precedente, occorre concludere che la ricorrente nei mesi da
ottobre 2016 a gennaio 2017 ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui
in parte non aveva oggettivamente diritto, visto che sono state calcolate
facendo riferimento a un guadagno assicurato più elevato rispetto a quello
effettivo.
Per
quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene
utile sottolineare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha
beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata
in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante
sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto
l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di
esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134,
consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2
dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016
consid. 2.7.; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
In simili
condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro
adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA
delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di
disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo ottobre 2016 – gennaio 2017
(in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF
8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
La circostanza
che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa sia emerso
che il versamento dei salari da parte della __________ e della __________ non è
stata debitamente comprovata costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora
fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a
prendere una decisione differente in merito all’entità del guadagno assicurato
e conseguentemente dell’importo delle indennità di disoccupazione.
Ne discende
che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio
della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo
ottobre 2016 – gennaio 2017 (cfr. STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid.
2.9
; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9
novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid.
2.7
).
2.11
A proposito dell’importo da
restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa,
con decisione su opposizione del 27 novembre 2017, ha chiesto alla ricorrente
il rimborso di fr. 7'576.75 (cfr. doc. C; consid. 1.2.).
Tale ammontare è stato
ottenuto sommando gli importi corrispondenti, per ogni mese da ottobre 2016 a
gennaio 2017, alla differenza tra le indennità di disoccupazione percepite e
quelle invece spettanti alla ricorrente tenendo conto di un guadagno assicurato
di fr. 1'002.-- [fr. 1'340.65 (fr. 2'349.45 – fr. 1'008.80 per ottobre 2016) +
fr. 2'077.80 (fr. 2'827.65 – fr. 749.85 per novembre 2016) + fr. 2'077.80 (fr.
2'827.65 – fr. 749.85 per dicembre 2016) + fr. fr. 2'080.50 (fr. 2'831.35 – fr.
750.85
per gennaio 2017) = fr. 7'576.75; cfr. doc. 21].
Il modo di procedere della
Cassa e l’ammontare chiesto in restituzione non presta il fianco a critica alcuna.
Del resto la parte
ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma
chiesta da rimborsare.
2.12
La
patrocinatore dell’insorgente ha proposto, nel ricorso, l’interrogatorio
formale di quest’ultima e l’audizione di __________ (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013.
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente
non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né
una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.
La medesima ha, quindi,
chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Giova, poi, ricordare che
non può essere postulata in termini generici l'edizione di documentazione,
ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i
documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore
formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di
ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006
consid. 3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10+ 45/01 del 16
settembre 2002).
In concreto, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali
vigenti per quanto concerne il calcolo del guadagno assicurato, rispettivamente
il principio della restituzione, nonché la determinazione del relativo importo (cfr.
consid. 2.1.; 2.5.-2.6.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,
questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe
mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
In
particolare le eventuali dichiarazioni di __________ - indicato dalla
ricorrente quale suo superiore/responsabile presso __________ ed __________
(cfr. doc. 25) - circa la corresponsione in contanti dei salari non potrebbero
modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non sarebbero in
ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti della
fattispecie, per considerata comprovata la riscossione effettiva degli stipendi
(cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Ne
discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente,
segnatamente il suo interrogatorio formale e l’audizione di un teste, deve
essere respinta.
2.13
In
esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale
non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 27 novembre
2017.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti