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38.2017.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

38.2017.95

dc/gm

Lugano

13

marzo 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 novembre 2017 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

considerato, in

fatto e in diritto

che - la Sezione del lavoro, il 6 novembre 2017 ha emesso una

decisione su opposizione con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di

disoccupazione non ritenendolo residente in Svizzera.

Tale

decisione è stata inviata all’interessato tramite posta raccomandata;

- con

messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2017 inviato aRI 1, la Sezione

del lavoro ha precisato:

“(…) in

relazione al suo scritto mail del 1. dicembre 2017, la informiamo che abbiamo

spedito tramite invio raccomandato il 6 novembre 2017, la decisione su

opposizoine e non essendo stata ritirata, abbiamo inoltrato nuovamente la

predetta decisione in data 20 novembre 2017 tramite posta ordinaria

all’indirizzo da lei indicato. Per quanto ci riguarda abbiamo dunque intimato

correttamente la decisione su opposizione.” (cfr. doc. I);

- con

successivo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017 inviato alla

Sezione del lavoro, RI 1 ha indicato in particolare quanto segue:

“(…) Sono ad

oggi, purtroppo a confermarle che a oggi non ho ricevuto nessuna vostra

comunicazione, coinvolgendo altre persone del vicinato se la posta erroneamente

è stata recapitata a loro.

Non è di mio

interesse a sottovalutare questo aspetto, anzi è di mia priorità che in qualche

modo io possa entrare in merito la vostra comunicazione.

Con la

presente, e prendendo in atto di non avere i mezzi per poter prendere in

cosiderazione al contenuto della vostra intimazione, sono a contestare

qualsiasi vostra presa di posizione negativa nei miei confronti ritenendo che

ho tutte le mie ragioni di poter motivare la mia legittimità per fare valere il

mio diritto come il mio centro d’interesse sul territorio Svizzero soprattutto

che da giugno scorso ho investito per aprire una mia attività in proprio.

Chiedo

cortesemente di essere in qualche modo informato sulla Vostra presa di

posizione.” (cfr. doc. I)

Il

13 dicembre 2017 la Sezione del lavoro ha tasmesso al TCA copia di tale

scritto, unitamente ad ulteriori scambi di corripondenza con il ricorrente, per

competenza (cfr. doc. II);

- il 15 dicembre 2017 il segretario

del TCA ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente tenore:

“(…) il 13

dicembre 2017 la Sezione del lavoro di Bellinzona ci ha trasmesso per competenza,

in particolare, il suo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017.

Lo stesso le

viene inviato in annesso alla presente con invito a volerlo firmare e ritornare

allo scrivente Tribunale (tramite la busta allegata) al fine di poterci chinare

sulle sue contestazioni.

Al riguardo

le segnaliamo che degli atti (opposizioni, reclami, ricorsi) inviati

all’amministrazione o al Tribunale per e-mail o per fax non esplicano alcun effetto giuridico, difettando

la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV

Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.).

Le

trasmettiamo inoltre copia della decisione su opposizione del 6 novembre 2017

emessa dalla Sezione del lavoro.

In attesa di

un suo riscontro entro i prossimi 5 giorni, porgiamo distinti saluti.” (cfr.

doc. III)

Tale invio raccomandato è

stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” ed è quindi stato

ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 4 gennaio 2018. L’assicurato è rimasto

Considerandi

silente.

- con

decreto 24 gennaio 2018 il presidente del TCA, ritenuto in particolare, da una

parte, che RI 1 ha inviato il ricorso del 12 dicembre 2017 per e-mail

alla Sezione del lavoro, la quale l’ha trasmesso per competenza a questo

Tribunale e dall’altra, che l’insorgente non ha dato seguito all’invito del 15

dicembre 2017 (doc. III) spedito per raccomandata dalla Cancelleria del TCA,

non ritirato e ritrasmesso allo stesso per Posta A, di volere firmare il

ricorso, ribadito che degli atti (opposizioni, reclami, ricorsi) inviati

all’amministrazione o al Tribunale per e-mail o per fax non

esplicano alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la

firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF

8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1 e richiamato l'art. 4 cpv. 3

Lptca ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per completare e firmare il

proprio gravame, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine,

il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. IV).

Pure

tale invio raccomandato è stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non

ritirato” ed è stato ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 5 febbraio 2018.

L’assicurato è rimasto silente;

- con

successivo decreto 19 febbraio 2018 il presidente del TCA ha assegnato a RI 1

un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare e firmare il proprio

gravame, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il

ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. V).

Come in precedenza, l’invio

raccomandato è stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” ed

è stato ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 1° marzo 2018. L’assicurato è

rimasto silente.

- ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione

consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona

autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno

dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si

tratta qui di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di

ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile

(cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove una persona doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52;

STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del

9.

dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente

un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi

sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF

119.

V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta

"Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e

dell'edizione del gennaio 2004).

Questa

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto

chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo

che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31

consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.

4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144).

Per

quanto concerne un invio raccomandato a un indirizzo in fermo posta (durata

massima: un mese), la notifica si ritiene parimenti avvenuta al momento in cui

esso è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del

mese durante il quale esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF

127.

III 174 consid. 1a). Qualora tuttavia una parte con un procedimento in

corso disponga un fermo posta all'insaputa dell'autorità, gli accordi tra lei e

la posta non influiscono sulla notifica dell'atto giudiziario, che interviene

al più tardi il settimo giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso).

Il Tribunale federale si è domandato se ciò non debba valere anche nell'ipotesi

in cui il fermo posta sia noto all'autorità, ma la parte debba aspettarsi la

notifica dell'atto. Ha lasciato, però, il quesito irrisolto (DTF 127 III 175 in

alto; STF 9C_576/2008 del 29 maggio 2009 consid. 1.2.; sentenza ICCA

11.2004.114

del 26 novembre 2007 consid. 5 ).

Visto

quanto appena esposto, i termini per completare il ricorso assegnati a RI 1 con

scritti inviatigli tramite posta raccomandata sono pertanto infruttuosamente

trascorsi;

- si

precisa, inoltre, che l’invio all’amministrazione o al Tribunale di atti

(opposizioni, reclami, ricorsi) tramite e-mail o fax non è valido e quindi non esplica alcun effetto giuridico,

difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 =

SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; DTF

121.

II 252).

Già

solo l’assenza della firma di RI 1 nel suo messaggio di posta elettronica del 12

dicembre 2017, trasmesso dalla Sezione del lavoro al TCA per competenza, rende

tale atto non valido;

- di

conseguenza il ricorso formulato con messaggio di posta elettronica del 12

dicembre 2017 risulta irricevibile;

richiamati gli art. 3, 4 e 13

cpv. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti