38.2017.95
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13 marzo 2018Italiano9 min
Source ti.ch
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Incarto
n.
Fatti
38.2017.95
dc/gm
Lugano
13
marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 novembre 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
considerato, in
fatto e in diritto
che - la Sezione del lavoro, il 6 novembre 2017 ha emesso una
decisione su opposizione con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di
disoccupazione non ritenendolo residente in Svizzera.
Tale
decisione è stata inviata all’interessato tramite posta raccomandata;
- con
messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2017 inviato aRI 1, la Sezione
del lavoro ha precisato:
“(…) in
relazione al suo scritto mail del 1. dicembre 2017, la informiamo che abbiamo
spedito tramite invio raccomandato il 6 novembre 2017, la decisione su
opposizoine e non essendo stata ritirata, abbiamo inoltrato nuovamente la
predetta decisione in data 20 novembre 2017 tramite posta ordinaria
all’indirizzo da lei indicato. Per quanto ci riguarda abbiamo dunque intimato
correttamente la decisione su opposizione.” (cfr. doc. I);
- con
successivo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017 inviato alla
Sezione del lavoro, RI 1 ha indicato in particolare quanto segue:
“(…) Sono ad
oggi, purtroppo a confermarle che a oggi non ho ricevuto nessuna vostra
comunicazione, coinvolgendo altre persone del vicinato se la posta erroneamente
è stata recapitata a loro.
Non è di mio
interesse a sottovalutare questo aspetto, anzi è di mia priorità che in qualche
modo io possa entrare in merito la vostra comunicazione.
Con la
presente, e prendendo in atto di non avere i mezzi per poter prendere in
cosiderazione al contenuto della vostra intimazione, sono a contestare
qualsiasi vostra presa di posizione negativa nei miei confronti ritenendo che
ho tutte le mie ragioni di poter motivare la mia legittimità per fare valere il
mio diritto come il mio centro d’interesse sul territorio Svizzero soprattutto
che da giugno scorso ho investito per aprire una mia attività in proprio.
Chiedo
cortesemente di essere in qualche modo informato sulla Vostra presa di
posizione.” (cfr. doc. I)
Il
13 dicembre 2017 la Sezione del lavoro ha tasmesso al TCA copia di tale
scritto, unitamente ad ulteriori scambi di corripondenza con il ricorrente, per
competenza (cfr. doc. II);
- il 15 dicembre 2017 il segretario
del TCA ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente tenore:
“(…) il 13
dicembre 2017 la Sezione del lavoro di Bellinzona ci ha trasmesso per competenza,
in particolare, il suo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017.
Lo stesso le
viene inviato in annesso alla presente con invito a volerlo firmare e ritornare
allo scrivente Tribunale (tramite la busta allegata) al fine di poterci chinare
sulle sue contestazioni.
Al riguardo
le segnaliamo che degli atti (opposizioni, reclami, ricorsi) inviati
all’amministrazione o al Tribunale per e-mail o per fax non esplicano alcun effetto giuridico, difettando
la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV
Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.).
Le
trasmettiamo inoltre copia della decisione su opposizione del 6 novembre 2017
emessa dalla Sezione del lavoro.
In attesa di
un suo riscontro entro i prossimi 5 giorni, porgiamo distinti saluti.” (cfr.
doc. III)
Tale invio raccomandato è
stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” ed è quindi stato
ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 4 gennaio 2018. L’assicurato è rimasto
Considerandi
silente.
- con
decreto 24 gennaio 2018 il presidente del TCA, ritenuto in particolare, da una
parte, che RI 1 ha inviato il ricorso del 12 dicembre 2017 per e-mail
alla Sezione del lavoro, la quale l’ha trasmesso per competenza a questo
Tribunale e dall’altra, che l’insorgente non ha dato seguito all’invito del 15
dicembre 2017 (doc. III) spedito per raccomandata dalla Cancelleria del TCA,
non ritirato e ritrasmesso allo stesso per Posta A, di volere firmare il
ricorso, ribadito che degli atti (opposizioni, reclami, ricorsi) inviati
all’amministrazione o al Tribunale per e-mail o per fax non
esplicano alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la
firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF
8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1 e richiamato l'art. 4 cpv. 3
Lptca ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per completare e firmare il
proprio gravame, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine,
il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. IV).
Pure
tale invio raccomandato è stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non
ritirato” ed è stato ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 5 febbraio 2018.
L’assicurato è rimasto silente;
- con
successivo decreto 19 febbraio 2018 il presidente del TCA ha assegnato a RI 1
un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare e firmare il proprio
gravame, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. V).
Come in precedenza, l’invio
raccomandato è stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” ed
è stato ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 1° marzo 2018. L’assicurato è
rimasto silente.
- ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si
tratta qui di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di
ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile
(cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove una persona doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52;
STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del
9.
dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF
119.
V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta
"Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e
dell'edizione del gennaio 2004).
Questa
finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto
chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo
che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31
consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid.
4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144).
Per
quanto concerne un invio raccomandato a un indirizzo in fermo posta (durata
massima: un mese), la notifica si ritiene parimenti avvenuta al momento in cui
esso è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del
mese durante il quale esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF
127.
III 174 consid. 1a). Qualora tuttavia una parte con un procedimento in
corso disponga un fermo posta all'insaputa dell'autorità, gli accordi tra lei e
la posta non influiscono sulla notifica dell'atto giudiziario, che interviene
al più tardi il settimo giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso).
Il Tribunale federale si è domandato se ciò non debba valere anche nell'ipotesi
in cui il fermo posta sia noto all'autorità, ma la parte debba aspettarsi la
notifica dell'atto. Ha lasciato, però, il quesito irrisolto (DTF 127 III 175 in
alto; STF 9C_576/2008 del 29 maggio 2009 consid. 1.2.; sentenza ICCA
11.2004.114
del 26 novembre 2007 consid. 5 ).
Visto
quanto appena esposto, i termini per completare il ricorso assegnati a RI 1 con
scritti inviatigli tramite posta raccomandata sono pertanto infruttuosamente
trascorsi;
- si
precisa, inoltre, che l’invio all’amministrazione o al Tribunale di atti
(opposizioni, reclami, ricorsi) tramite e-mail o fax non è valido e quindi non esplica alcun effetto giuridico,
difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 =
SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; DTF
121.
II 252).
Già
solo l’assenza della firma di RI 1 nel suo messaggio di posta elettronica del 12
dicembre 2017, trasmesso dalla Sezione del lavoro al TCA per competenza, rende
tale atto non valido;
- di
conseguenza il ricorso formulato con messaggio di posta elettronica del 12
dicembre 2017 risulta irricevibile;
richiamati gli art. 3, 4 e 13
cpv. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca)
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti