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Decisione

38.2018.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

H. U. Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1992, p. 56 e 65).

Pertanto se la domanda

d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere

dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio -

senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un

termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.

Per quanto attiene alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà

del termine per far valere il diritto all’indennizzazione è stata espressamente

sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2).

2.4. La

nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui

all’art. 38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al

15 agosto incluso) si applica solo ai termini di natura procedurale, ad

esclusione dei termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06

del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV

no 1 pag. 1).

Il termine di cui all’art.

53 cpv. 1 LADI è un termine per l’esercizio del diritto alle indennità di

insolvenza, di natura perentoria (cfr. STFA C 108/06 del 14 agosto 2006 consid.

4.3., DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).

L’art. 38 cpv. 4 LPGA non

si applica pertanto all’art. 53 cpv. 1 LADI.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.

Nella citata sentenza C

108/06, del 14 agosto 2006 al consid. 4.3, l'Alta Corte ha sottolineato quanto

segue:

" Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der

60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Entsprechend dem

Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998,

S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen

Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr

(Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG],

Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice

Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und

Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich

Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs

Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004,

S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)."

2.5. Ai sensi dell’art. 41 LPGA,

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell’impedimento e compia l’atto omesso.

In una sentenza del 21

giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed

integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un

diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie,

può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.

Questo principio

giurisprudenziale trova parimenti applicazione a proposito dell’indennità per

insolvenza (cfr.8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2.1.;8C_336/2010 del

1° giugno 2010, consid. 3.2.1.).

Per "impedimento non

Considerandi

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170.

segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

2.6

Nella

presente fattispecie, dagli atti dell’incarto emerge che il 14 settembre 2017 RI

1.

ha chiesto l’indennità per insolvenza per i crediti salariali relativi al

periodo dal 27 marzo al 30 giugno 2017 (cfr. doc. 22 e 23).

Il fallimento della __________

di __________ è stato pronunciato il 27 marzo 2017 (cfr. doc. 25) ed è stato

pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il __________

giugno 2017 (cfr. doc. 18).

Come rettamente stabilito

dalla Cassa (cfr. consid. 1.1), il termine di 60 giorni per presentare la

domanda di insolvenza è dunque scaduto, giusta l’art. 53 cpv. 1 LADI, il 1°

agosto 2017.

Di conseguenza, la domanda

del 14 settembre 2017 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità

per insolvenza è perento (cfr. consid. 2.4).

D’altra parte i motivi

addotti (molti documenti da presentare alla Cassa di disoccupazione, due figlie

di cui occuparsi, situazione di stress che “le ha fatto perdere la nozione del

tempo”, consid. 1.2), non sono tali da giustificare la restituzione del

termine, vista la giurisprudenza restrittiva sviluppata in questo ambito.

L’assicurata aveva in particolare la possibilità di incaricare una terza

persona di occuparsi della pratica (cfr. consid. 2.3).

Per quanto concerne

l’obbligo di informazione dell’UEF e della Cassa di disoccupazione, anche alla

luce dell’art. 27 LPGA, la questione è già stata negativamente risolta dal

Tribunale federale in una sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 che ha annullato

una sentenza in senso contrario di questo Tribunale (cfr. STCA 38.2006.35 del

18.

dicembre 2006).

Inoltre va rilevato che,

nella presente fattispecie, il diritto all’indennità per insolvenza andrebbe

comunque negato sulla base dell’art. 51 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.1), visto

che la ricorrente è la moglie dell’amministratore unico della società Elettronord

SA (cfr. doc. 19; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010; STCA 38.2014.43 del 9

dicembre 2014).

Infine, non da ultimo, va

ricordato che l’indennità per insolvenza copre solamente i crediti salariali

derivanti da prestazioni lavorative fornite prima della circostanza che fa

sorgere il corrispondente diritto all’indennità per insolvenza (cfr. Prassi

LADI II. Indennità per insolvenza – n. B11; DTF 132 V 82 consid. 3.1 pag. 84).

Ora, nel caso concreto l’ultimo giorno lavorativo è stato il 24 marzo 2017, il

salario è stato versato fino al 26 marzo 2017 (cfr. doc. 22) e il rapporto di

lavoro è stato disdetto con effetto immediato il 31 marzo 2017 per il 27 marzo

2017.

(cfr. doc. 25).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 7 dicembre 2017 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti